Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n.1 del 2012 si pubblicano:
gli atti assembleari con relativi iter, riguardanti i pro getti di legge e relativi emendamenti, le risoluzioni, le mozioni, gli ordini del giorno, le interpellanze e interrogazioni;
il quadro delle presenze dei consiglieri ai lavori dell 'Assemblea legislativa, dell'Ufficio
di Presidenza, delle Commissioni di appartenenza e dei voti espressi dal singolo, in caso di voto elettronico
di voto difforme da quello del Gruppo, o
dal Gruppo di riferimento sui provvedimenti adottati.
14. Titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, e titolari di incarichi dirigenziali. Art.14, co. 1-bis, 1-ter e 1-quater
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I commi da 1-bis ad 1-quater dell'art. 14 sono stati introdotti nel d.lgs. n. 33 del 2013 dal d.lgs. n.
97 del 2016 e prevedono una serie di obblighi di pubblicazione concernenti:
- i titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo;
- i titolari di incarichi dirigenziali a qualsiasi titolo conferiti (ivi inclusi quelli conferiti - discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione).
Relativamente agli incarichi dirigenziali, l’applicazione del citato art. 14 ha vissuto diverse fasi, in corrispondenza delle indicazioni progressivamente fornite dall’ANAC nelle direttive di seguito riportate e dell’ultimo intervento del legislatore statale, conseguente alla recente pronuncia della Corte costituzionale sulla questione di legittimità sollevata in relazione alla medesima norma. Appare quindi opportuno riassumere l’evoluzione della materia.
L’ANAC con determinazione n. 241 dell’8 marzo 2017 “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016” ha disciplinato le modalità di prima attuazione di tale disposizione, la cui efficacia è stata sospesa per tutti i dirigenti pubblici ad opera della stessa Autorità (delibera n. 382 del 12 aprile 2017 “Sospensione dell’efficacia della delibera n. 241/2017 limitatamente alle indicazioni relative all’applicazione dell’art. 14 co. 1 lett. c) ed f) del d.lgs. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN.”), limitatamente alle indicazioni riguardanti le disposizioni dell’art.
14 coinvolte nella questione di legittimità costituzionale sollevata in sede di giudizio presso il TAR del Lazio.
Successivamente sono intervenute la Sentenza dell’Alta Corte n. 20/2019 e la Delibera ANAC n.
586/2019 che, in attuazione di tale pronuncia, ha stabilito la revoca della sospensione dell’efficacia della delibera n. 241/2017, apportando integrazioni e modifiche al primo provvedimento e superando il Comunicato del Presidente dell’Autorità del 7 marzo 2018 riguardante la pubblicazione dei dati di cui al comma 1-ter del medesimo articolo.
Tra le indicazioni più rilevanti contenute nella delibera n. 586/2019 vi era la necessità che tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 (e quindi anche quelle non statali) identificassero le posizioni dirigenziali alle quali applicare le misure di trasparenza rafforzata previste dall’art. 14, comma 1, lett. f) (pubblicazione delle dichiarazioni patrimoniali e reddituali dei dirigenti e dei familiari consenzienti) per la salvaguardia, in attesa di un nuovo intervento normativo in materia, del nucleo minimo di tutela della trasparenza individuato dalla Corte costituzionale, declinando il parametro di riferimento da essa indicato (art. 19, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 riguardante i dirigenti a capo di uffici che al loro interno sono articolati in uffici di livello dirigenziale, generale e non generale, con attribuzione di compiti propositivi, organizzativi, di gestione di risorse umane, strumentali e di spesa di elevatissimo rilievo).
Dando seguito a tale direttiva, la Regione ha quindi individuato con un atto di organizzazione (deliberazione di Giunta n. 1826 del 28 ottobre 2019 e delibera dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea Legislativa n. 85 del 21 novembre 2019) i dirigenti amministrativi di vertice delle strutture della Giunta, dell’Assemblea legislativa e degli enti e agenzie regionali cui si riferiva la pubblicazione dei dati di cui
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al citato art. 14, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 33 del 2013. Tali atti organizzativi, ai quali si rinvia per le complessive indicazioni in essi contenute, hanno individuato, come posizioni dirigenziali equivalenti a quelle indicate nella citata norma nazionale: per la Giunta, i titolari degli incarichi dirigenziali già indicati nella deliberazione di Giunta n. 1786 del 29 ottobre 2018 quali incarichi amministrativi di vertice ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. i), del d.lgs. n. 39 del 2013 (Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale; Direttore generale nell’organico della Giunta regionale; Direttore degli istituti e agenzie regionali di cui all’art.1, comma 3-bis, lett. b) della l.r. n. 43 del 2001 e precisamente i Direttori dell’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura - Agrea, dell’Agenzia per lo Sviluppo dei Mercati Telematici – Intercent-ER, dell’Istituto dei Beni Artistici, Culturali e Naturali (del quale è stata successivamente disposta la soppressione dalla l.r. 26 novembre 2020, n. 7); dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile; per l’Assemblea Legislativa, il titolare dell’incarico di Direttore generale della stessa.
Nella direttiva n. 586/2019, l’Autorità aveva altresì evidenziato la necessità di pubblicare i dati di cui all’art. 14, del d.lgs. n. 33 del 2013 anche per il periodo pregresso, qualora l’ostensione fosse stata sospesa dalle amministrazioni in via cautelativa sulla base dei precedenti provvedimenti, precisando che avrebbe svolto la propria attività di vigilanza sugli obblighi di trasparenza in questione decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione della medesima delibera.
Successivamente la stessa ANAC ha peraltro reso noto, con Comunicato del proprio Presidente del 4 dicembre 2019, che con deliberazione n. 1126/2019 “Rinvio al 1° marzo 2020 avvio attività vigilanza ANAC su applicazione art. 14, co. 1, lett. f) d.lgs. 33/2013 con riferimento ai dirigenti delle amministrazioni regionali e degli enti dipendenti”:
• è stato rinviato l’avvio dell’attività di vigilanza sulla pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali dei dirigenti delle amministrazioni regionali e degli enti da queste dipendenti al 1°
marzo 2020, dando tempo sino a tale data alle Regioni, nella fase transitoria e in attesa di un intervento legislativo chiarificatore, di identificare in appositi atti legislativi, ovvero normativi o amministrativi generali, ciascuna in base alle proprie scelte autonome, gli strumenti utili all’attuazione dell’art. 14, comma 1, lett. f) e comma 1-bis, del d.lgs. n. 33 del 2013, tenuto conto delle peculiarità del proprio assetto organizzativo e alla luce dell’intervento della Corte costituzionale e della delibera ANAC n. 586/2019;
• è stata sospesa l’efficacia della direttiva n. 586/2019 limitatamente alle indicazioni relative all’applicazione della predetta norma ai dirigenti sanitari titolari di struttura complessa, fino alla definizione nel merito del giudizio che ha dato luogo all’ordinanza cautelare del TAR Lazio n. 7579 del 21 novembre 2019 e fermo restando quanto previsto nella direttiva stessa per i dirigenti del SSN.
Infine, con d.l. 30 dicembre 2019, n. 162 “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica”
convertito con modificazioni dalla l. 28 febbraio 2020, n. 8 si è preso atto dell’evolversi della situazione, stabilendo (art. 1, comma 7), nelle more dell'adozione dei provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale n. 20/2019, tra l’altro che:
- fino alla data di entrata in vigore del regolamento destinato a disciplinare i dati da pubblicare, ai soggetti di cui all'art. 14, comma 1-bis, del d.lgs. n. 33/2013 (i titolari di incarichi o
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cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione), ad esclusione dei titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'art. 19, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, non si applicano le misure sanzionatorie di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo d.lgs. n. 33 del 2013;
- con regolamento governativo (da adottarsi entro il 30/4/2021), sono individuati i dati di cui al comma 1 dell'art. 14 del d.lgs n. 33 del 2013 che le pubbliche amministrazioni devono pubblicare con riferimento ai titolari amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, comunque denominati, nonchè ai dirigenti sanitari di cui all'art. 41, comma 2, dello stesso decreto legislativo, ivi comprese le posizioni organizzative ad essi equiparate, nel rispetto, tra gli altri, dei seguenti criteri:
• graduazione degli obblighi di pubblicazione dei dati di cui alle lettere b) (curriculum) ed e) (altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e relativi compensi), del citato art. 14, comma 1 in relazione al rilievo esterno dell'incarico svolto, al livello di potere gestionale e decisionale esercitato correlato all'esercizio della funzione dirigenziale, tenuto anche conto della complessità della struttura cui è preposto il titolare dell'incarico, fermo restando per tutti i titolari di incarichi dirigenziali l'obbligo di comunicazione dei dati patrimoniali e reddituali di cui all'art. 13, comma 3, del regolamento di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;
• previsione che i dati di cui alla lett. f) del medesimo art. 14, comma 1 (situazione patrimoniale e reddituale dei dirigenti apicali e dei familiari consenzienti) possano essere oggetto anche di sola comunicazione all'amministrazione di appartenenza.
Benchè il predetto regolamento governativo non risulti ancora adottato, a fronte del susseguirsi delle fasi sopra sinteticamente riassunte e dell’attuale quadro normativo e amministrativo di riferimento, significativamente mutato sia rispetto a quello iniziale che a quello intermedio, si ritiene che la lettura delle disposizioni in materia non possa prescindere dalla considerazione dell’intervento operato dal legislatore in sede di conversione, con l. n. 8 del 2020, del d.l. n. 162 del 2019 che, da un lato, ha sospeso le sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione e pubblicazione di cui agli artt. 46 e 47 del d.lgs. n. 33 del 2013 senza intervenire direttamente sui singoli istituti (e lasciando, quindi, al regolamento governativo un significativo margine di opzione) e, dall’altro, ha dettato un criterio univoco per l’applicazione della lett. f) del comma 1 dell’art. 14 (disposizione tuttora vigente, nonostante l’intervenuta scadenza del termine in essa indicato).
Ne discende, come meglio esplicitato in seguito, la necessità di continuare a pubblicare i dati di cui alle lett. d) ed e) della norma in esame e di attendere, come già stabilito nel precedente PTPCT, per l’eventuale pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali raccolti (anche per il periodo pregresso) ai sensi della lett. f) della stessa disposizione, la definizione di appositi indirizzi da parte del regolamento governativo (o del legislatore).
Nel rinviare, per ulteriori dettagli in ordine a quanto sopra esposto, alla successiva sezione “Ambito di applicazione” si evidenzia, sotto il profilo soggettivo, che gli obblighi di pubblicazione di cui alle lettere da a) a e) del comma 1 dell’art. 14 si applicano ai titolari di incarichi dirigenziali delle strutture della Giunta e dell’Assemblea legislativa, mentre per i casi di cessazione dall’incarico si seguiranno le modalità di pubblicazione specificamente previste.
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Tali obblighi invece non si applicano ai titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo, comunque denominati, attribuiti a titolo gratuito.
I medesimi obblighi si applicano, ai sensi del comma 1-quinquies, primo periodo, dello stesso art.
14 ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell'art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, nei casi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del d.l. n. 78 del 2015 e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali. Su questi aspetti, si segnalano le modifiche apportate dalla l.r. n. 13 del 2016 e dalla l.r. n. 21 del 2018 agli articoli 34 e 37 della l.r. n. 43 del 2001 e quanto specificamente previsto al paragrafo dedicato.
Infine, per i dirigenti in servizio presso un’amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, (es. in posizione di comando o distacco), i dati previsti dall’art. 14 sono pubblicati dall’amministrazione in cui il dirigente presta servizio.
La seguente tabella offre un quadro di sintesi degli obblighi previsti dall’art. 14, dai commi 1-bis a 1-quinquies (primo periodo), del d.lgs. n. 33 del 2013 (per una elencazione più analitica dei singoli obblighi di pubblicazione si rimanda alla consultazione della Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati, allegata alla presente deliberazione, nonché dell’Allegato 1 della deliberazione ANAC del 28 dicembre 2016 recante linee guida sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni contenute nel d.lgs. n. 33 del 2013 come modificato dal d.lgs. n. 97 del 2016).
PRINCIPALI DATI DI SINTESI titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione;
- titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe o funzioni dirigenziali (con riferimento al comma 1 dell’art. 14).
_____________________
Il comma 1-bis dell’art. 14 richiama i dati da pubblicare previsti al comma 1, e quindi si pubblica:
a) atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
b) curriculum;
c) compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
59 dell’incarico e per tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell’incarico, salvo le informazioni sulla situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicati fino alla cessazione dell'incarico o del mandato (v. al riguardo le specifiche indicazioni contenute nel presente paragrafo).
Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili mediante accesso civico.
L’aggiornamento annuale dell’attestazione concernente la situazione patrimoniale complessiva segue le modalità indicate nel presente paragrafo.
f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal d.lgs. n. 33 del 2013 limitatamente al soggetto a cui è stato conferito l’incarico, al coniuge non separato e ai parenti entro il 2° grado, ove gli stessi vi consentano. Viene comunque data evidenza al mancato consenso. (n.b. è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell’interessato la pubblicazione dei dati personali non pertinenti o appartenenti a particolari categorie).
Non si applica ai dati previsti nella lettera f), relativi ai soggetti individuati come destinatari della disposizione, la disciplina di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 33 del 2013 su dati aperti e riutilizzo.
Si pubblicano gli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica ai sensi dell’art 14, comma 1-ter.
Il comma 1-quater prevede che sia gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali sia i relativi contratti debbano contenere l’indicazione degli obiettivi di trasparenza a carico dei dirigenti.
14.1. Ambito di applicazione
L’art. 14 comma 1-bis dispone la pubblicazione dei dati concernenti i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati e i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, così come elencati al comma 1:
a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata
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dal d.lgs. n. 33 del 2013, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso (obbligo riferito ai soli incarichi dirigenziali apicali individuati con deliberazione di Giunta n. 1826 del 28 ottobre 2019 e con delibera dell’UP dell’A.L. n. 85 del 21 novembre 2019, in attuazione della delibera ANAC n. 586/2019).
In relazione alle informazioni indicate alle citate lett. d), e) di cui al comma 1 dell’art. 14 si precisa che la raccolta dei dati presso i dirigenti avviene, di norma, unitamente all’acquisizione dai medesimi dell’informazione sull’ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica previsti al comma 1-ter del medesimo articolo. I dati sono pubblicati sul sito istituzionale distinti per ciascun dirigente.
Per quanto riguarda i dati di cui all’art. 14, comma l, lett. d), e), si precisa che le relative pubblicazioni sono da considerare integrate con gli obblighi di cui all’art. 18 del d.lgs. n. 33 del 2013 concernenti la pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici.
Il comma 1-quinquies prevede la pubblicazione degli stessi dati sopra riportati anche per i titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del d.lgs. n.
165 del 2001, nei casi di cui all'articolo 37, comma 5, l.r. n. 43 del 2001 e relativi atti amministrativi attuativi.
Ciascun titolare di incarico dirigenziale di vertice delle strutture della Regione, individuato nelle citate delibere della Giunta regionale (n. 1826 del 2019) e dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa (n. 85 del 2019) nel presentare, oltre a quanto previsto per tutti i dirigenti dall’art. 14, comma 1, lett. da a) a e), le attestazioni circa la propria situazione reddituale e patrimoniale (lett. f), provvede preventivamente all'oscuramento, nella dichiarazione dei redditi, dei dati eccedenti e non pertinenti o appartenenti a particolari categorie (esempio: stato civile, codice fiscale, indicazione familiari a carico, spese mediche e di assistenza per determinate patologie, erogazioni liberali in danaro a favore di movimenti, partiti politici, onlus, istituzioni religiose iniziative umanitarie, religiose e laiche, contributi associativi per società mutuo soccorso, destinazione otto per mille e cinque per mille).
Adempimenti (e dichiarazioni) sono previsti inoltre, con riferimento ai predetti incarichi dirigenziali di vertice, in merito alla situazione reddituale, patrimoniale e societaria del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado (i nonni, i genitori, i figli, i nipoti in linea retta <figli dei figli>, i fratelli e le sorelle), se consenzienti (in caso di diniego ne va comunque reso pubblico il mancato consenso).
La determinazione Anac n. 241/2017 ha confermato che l’onere di presentazione all’Amministrazione fa capo ai titolari stessi, così come la dichiarazione dell’eventuale mancato consenso, affinché l’Amministrazione ne dia evidenza sul proprio sito istituzionale; in tale ultimo caso occorre che i suddetti titolari indichino il legame di parentela, senza l’identificazione personale del coniuge e dei parenti che hanno negato il consenso. Anche la dichiarazione dei redditi del titolare dell’incarico e, se consenzienti, del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, è trasmessa da parte del soggetto tenuto alla comunicazione previo oscuramento dei dati personali non pertinenti o appartenenti a particolari categorie.
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L’Amministrazione regionale procederà, solo qualora previsto dal regolamento governativo di cui sopra o da eventuali indirizzi legislativi che siano emanati in materia, alla pubblicazione della documentazione richiesta dalla legge così come ad essa pervenuta.
Per quanto riguarda, infine, lo specifico obbligo relativo alla trasmissione all’Amministrazione, ai fini di cui sopra, della dichiarazione dei redditi, l’Autorità ha introdotto una misura di flessibilità applicativa, per cui l’obbligo può ritenersi assolto anche con l’invio (e l’eventuale pubblicazione, qualora venga normativamente imposta) del quadro riepilogativo della dichiarazione stessa, oscurato nelle parti sopra indicate.
Più in generale, relativamente alle dichiarazioni e attestazioni di cui all’art. 14, comma 1, lett. f) (per le quali è resa disponibile apposita modulistica), si ricorda che la determinazione ANAC n. 241 del 8/3/2017, nel fissare il termine per l’adempimento al 30 aprile 2017, aveva precisato il dovere di pubblicare la prima dichiarazione dei redditi disponibile a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n.
97/2016, ovvero quella dell’anno 2016 relativa ai redditi 2015. Le dichiarazioni patrimoniali e reddituali rese con riferimento a tali anni dai titolari degli incarichi dirigenziali di vertice individuati con gli atti regionali sopra richiamati, attuativi della delibera ANAC n. 586/2019, costituiscono quindi la prima documentazione completa da pubblicare, solo qualora previsto dal predetto regolamento governativo o da indirizzi legislativi in materia, per coloro che ricoprivano sin da allora la posizione dirigenziale apicale di cui trattasi e pertanto le dichiarazioni patrimoniali relative alle annualità successive sono rese dai medesimi nella forma di aggiornamento/variazione dei dati già comunicati, fermo restando che, per coloro che hanno invece assunto la titolarità dell’incarico di vertice in anni successivi, la prima documentazione completa da trasmettere all’Amministrazione ai fini di cui sopra è quella riferita al momento dell’insediamento.
Si precisa che, allo stato attuale della legislazione, le citate dichiarazioni patrimoniali continuano ad essere rese sull’onore in base al rinvio testuale dell’art. 14, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 33 del 2013 alla norma (art. 2, della l. n. 441 del 1982) che prevede espressamente l’utilizzo della formula sull’onore per tali dichiarazioni e sulla quale il legislatore del d.lgs. n. 33 del 2013 è intervenuto senza modificare, pur in vigenza del d.P.R. n. 445 del 2000, la modalità indicata per rendere le dichiarazioni stesse, corrispondente peraltro alla modulistica standard allegata alla tuttora vigente delibera ANAC n.
241/2017.
In materia si è avuta, nel corso del 2019, l’evoluzione sopra richiamata nei suoi passaggi salienti,
In materia si è avuta, nel corso del 2019, l’evoluzione sopra richiamata nei suoi passaggi salienti,