La mancata pubblicazione dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del responsabile della mancata comunicazione, con pubblicazione del
provvedimento sul sito
L'art.4-bis, del d.lgs. 33/2013 prevede che ciascuna amministrazione debba pubblicare nella sottosezione “Pagamenti dell’amministrazione” della sezione “Amministrazione trasparente”, i dati sui propri pagamenti e ne permetta la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento ed ai beneficiari.
La delibera Anac n.1310 del 13/10/2016 individua, in attesa di ulteriori chiarimenti normativi, le tipologie di spesa cui le Amministrazioni debbono riferirsi ai fini dell’adempimento dell’obbligo in questione, ed in particolare:
Uscite correnti:
37 - Acquisto di beni e di servizi
- Trasferimenti correnti - Interessi passivi
- Altre spese per redditi da capitale - Altre spese correnti.
Uscite in conto capitale:
- Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni - Contributi agli investimenti
- Altri trasferimenti in conto capitale - Altre spese in conto capitale - Acquisizioni di attività finanziarie.
Per ciascuna di tali tipologie l’Amministrazione deve individuare la natura economica delle spese, facendo riferimento al Piano dei Conti Integrato di cui all’art. 4 comma 7-bis del d.lgs. n. 118 del 2011, corretto ed integrato dal d.lgs. n. 126 del 2014 utilizzando, quale dettaglio, il IV livello e pubblicare un prospetto con i dati sui propri pagamenti, evidenziando i nominativi dei “beneficiari” e, quale “ambito temporale di riferimento”, la data di effettivo pagamento.
Sono espressamente escluse dall’obbligo le spese relative al personale, dal momento che alle stesse si applicano le disposizioni di cui agli articoli dal 15 al 20 del d.lgs. n. 33 del 2013.
In Regione Emilia-Romagna è responsabile della trasmissione e pubblicazione dei dati sui pagamenti, per le strutture della Giunta il Servizio Gestione della Spesa Regionale, che provvede a dare altresì separata evidenza ai pagamenti afferenti alla Gestione Sanitaria Accentrata e, per l’Assemblea legislativa, il Servizio Funzionamento e Gestione.
La pubblicazione avviene con cadenza trimestrale.
Nel caso di mancata pubblicazione dei dati sui pagamenti il responsabile, ai sensi del comma 1-bis dell’art. 47, è soggetto alla sanzione di cui al comma 1 del medesimo articolo, consistente in una sanzione amministrativa pecuniaria con pubblicazione del relativo provvedimento sul sito internet dell'amministrazione.
38 11.1. Tempi medi di pagamento
Il primo obbligo disciplinato dall’art. 33 del d.lgs. n. 33 del 2013, riguarda la pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni di un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato ‘indicatore di tempestività dei pagamenti’.
Le specifiche di calcolo e pubblicazione sono contenute nel d.p.c.m. 22 settembre 2014 “Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni.”, in particolare negli artt. 9 e 10.
L'indicatore di tempestività dei pagamenti è definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture ed è calcolato “come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento”.
A tale proposito assume rilievo la nozione di "transazione commerciale" contenuta nell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 231/2002, che si riferisce ai: "contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo".
La disciplina si applica a tutti i contratti che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi comprese le prestazioni professionali.
Nel calcolo dell'indicatore di tempestività si devono considerare anche i pagamenti relativi a:
- contratti di appalto di lavori pubblici (circolare n. 3 del 14 gennaio 2015 del MEF, dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato)
- contratti di mera utilizzazione di beni a fronte di un corrispettivo di denaro come la locazione e l’affitto (Consiglio di Stato, Sez. V, I l.02.2014, n. 657).
- contratti di servizio, in senso ampio, delle società in house.
Sono invece escluse dall'ambito di applicazione della disciplina in esame le seguenti fattispecie (art.
1, comma 2, del decreto legislativo n. 231/2002):
- i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore.
- i pagamenti a titolo di risarcimento del danno, compresi quelli effettuati da un assicuratore.
Vengono prese in considerazione tutte le fatture pagate nel periodo, anche quelle eventualmente pagate prima della data di scadenza, indipendentemente dalla data di emissione della fattura.
Come risulta anche dalla circolare n.22 del 22 luglio 2015 del MEF, dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, va esclusa dal calcolo dell’importo dovuto, nel caso di applicazione del regime di scissione dei pagamenti, c.d., "split payment'', di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta sul valore aggiunto.
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Ai sensi del comma 5 dell’art. 9 del d.p.c.m. 22 settembre 2014, sono esclusi dal calcolo i periodi in cui la somma era inesigibile essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso.
Come ribadito dalla circolare n.22 del 22 luglio 2015 del MEF, dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato la suddetta inesigibilità deve ricollegarsi esclusivamente alla sussistenza di puntuali contestazioni stragiudiziali o di specifico contenzioso in sede giudiziaria in relazione alle singole fatture o richieste di pagamento che si intende escludere dal calcolo dell'indicatore.
Le amministrazioni regionali elaborano l'indicatore di tempestività dei pagamenti con riferimento all'intero bilancio regionale, alla Gestione Sanitaria Accentrata ed alla componente non sanitaria.
In base all’art. 10 del d.p.c.m. 22 settembre 2014, l'indicatore annuale va pubblicato entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento mentre l’indicatore trimestrale entro il trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre cui si riferisce.
La pubblicazione dell'indicatore deve avvenire nell'apposita sottosezione di secondo livello
“Indicatore di tempestività dei pagamenti/ammontare complessivo dei debiti” della sezione
“Amministrazione trasparente” in un formato tabellare aperto che ne consenta l’esportazione, il trattamento ed il riutilizzo.
L’indicatore di tempestività dei pagamenti va tenuto distinto dall’ indicatore di ritardo annuale dei pagamenti previsto dai commi 859 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Quest’ultimo viene calcolato sulla base delle fatture ricevute e scadute nell’anno precedente ed è elaborato mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
In estrema sintesi mentre l’indicatore di tempestività dei pagamenti misura esclusivamente la tempestività delle transazioni pagate nel periodo, indipendentemente da quando siano state ricevute le richieste di pagamento, l’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, ha l’obiettivo di esprimere la capacità dell’amministrazione di pagare le fatture scadute nell’anno non venendo in rilievo fatture scadute negli esercizi precedenti.
11.2. Situazione debitoria
Il secondo obbligo disciplinato dall’art. 33 del d.lgs. n. 33 del 2013 riguarda la pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni, su base annuale, dell’ammontare complessivo dei debiti e del numero delle imprese creditrici.
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In adempimento del suddetto obbligo con cadenza annuale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, deve essere pubblicato l’ammontare complessivo dei debiti ed il numero totale delle imprese creditrici, restando esclusa in quanto non prevista, la pubblicazione dei dati identificativi delle imprese stesse.
Dal punto di vista oggettivo devono essere considerati i debiti maturati a fronte dell’acquisizione di beni, servizi, prestazioni professionali nonché di lavori pubblici.
Per debito maturato deve intendersi la somma degli importi delle fatture, ricevute dall’ente entro l’anno di riferimento, e non pagate al termine dello stesso.
Sono escluse dal computo:
le fatture elettroniche rifiutate ai sensi del decreto MEF n. 132 del 24/08/2020
“Regolamento recante individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 22/10/2020, che modifica il d.m. n. 55/2013
le fatture integralmente stornate da nota di credito emessa secondo la procedura di ariazione prevista dall’art. 26 del d.p.r. n.633/72
Sono invece comprese le fatture il cui pagamento sia sospeso in pendenza di un contenzioso.
Nel caso di applicazione del regime di scissione dei pagamenti, c.d., "split payment'', di cui all'articolo 17-ter del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, l’importo delle relative fatture è considerato al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
La pubblicazione del dato deve avvenire non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.
Tale obbligo va tenuto distinto dall’obbligo previsto, dall’art. 7 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, così come modificato in sede di conversione dalla legge n. 64 del 2013, in base al quale le pubbliche amministrazioni devono comunicare entro il 30 aprile di ciascun anno al Ministero dell’economia e delle finanze, utilizzando la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni del credito, l’elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, maturati alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, che non risultano estinti alla data della comunicazione stessa, con l’indicazione dei dati identificativi del creditore.