APPUNTI E RASSEGNE
26. Trasporti internazionali
Gazzetta Ufficiale
La Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio, n. 48 ha pubblicato il D.M. 30 gennaio 1971: «Proroga al 31 dicembre 1971 dell’esenzione del paga mento del diritto fìsso per gli autoveicoli e rimorchi in temporanea im portazione dal Belgio, Francia, Germania Ovest e Lussemburgo ». 27. UNIRE.
Camera
E- stato presentato (9 marzo) dal Ministro delle Finanze il disegno di legge. « Proroga a favore dell’Unire dell’abbuono sui diritti erariali accertati sulle scommesse che hanno luogo nelle corse dei cavalli e ridu zione dell’aliquota del tributo sulle scommesse accettate in occasione delle corse dei cani» (1702); il disegno di legge è stato deferito (16
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marzo) alla VI Commissione (Finanza e Tesoro) in sede legislativa e approvato (23 aprile) dalla stessa commissione; è stato infine trasmesso (30 aprile) al Senato.
II
Relazioni e discussioni
Riportiamo il testo della relazione dell’On. Botta, per la conver sione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163 concernente il regime fiscale degli apparecchi di accensione assorbente la proposta di legge d’iniziativa dei deputati Achilli, Bertoldi, Della Briotta, Baldani, Guerra, Lepre intitolata : « Regime fiscale degli ap parecchi di accensione e delle pietrine focaie ». — Onorevoli Colleghi! Il decreto-legge sottoposto al vostro esame ha ottenuto l’approvazione dell’altro ramo del Parlamento con alcune modificazioni che successiva mente illustrerò.
Con l’articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziole 31 agosto 1916, n. 1090, la vendita dei fiammiferi era stata riservata all’Ammi nistrazione finanziaria la quale avrebbe dovuto rifornirsi acquistando il prodotto dalle fabbriche esistenti in una proporzione corrispondente al contributo che ciascuna di esse aveva dato per approvvigionare il mercato nel triennio 1911-13.
Tale ordinamento non trovò attuazione e con regio decreto 11 marzo 1923, n. 50, fu abolito il Monopolio dei fiammiferi ed istituita una im posta di fabbricazione a decorrere dal 1° giugno 1928. Con l’articolo 3 del predetto regio decreto fu costituito un consorzio obbligatorio fra i produttori di fiammiferi al quale fu affidata la fabbricazione e la ven dita dei fiammiferi occorrenti al consumo interno.
Il consorzio (ultimo comma, articolo 5, regio decreto 11 marzo 1923, n. 560) doveva garantire il gettito di tale tributo attraverso l’assunzio ne in consegna di una quantità di marche-contrassegno in misura corri spondente ai bisogni della lavorazione così come previsto dalla con venzione allegata al predetto decreto. Nella convenzione sopraccennata, all’articolo 1, le fabbriche di fiammiferi fornitrici del Monopolio pote vano concorrere, entro un mese dalla data della convenzione, alla for mazione del consorzio e lo Stato (articolo 10) si impegnava a non con sentire la istituzione di nuove fabbriche di fiammiferi.
Quest’obbligo fu attenuato con successivo provvedimento, tale co munque da fare affermare alla Corte costituzionale (sentenza n. 78 del 1970) « ciò che suscita problemi di legittimità costituzionale è invece il modo di organizzazione del consorzio ».
Con regio decreto 26 febbraio 1930, n. 105, convertito nella legge 1° maggio 1930, n. 611, oltre a fissare un diritto fisso (articolo 1) « per qualsiasi apparecchio d’accensione, ossia qualunque oggetto capace di produrre fiammella, scintilla od incandescenza e che nell’uso sostituisca i fiammiferi » riservava, a decorrere dal 10 marzo 1930 la fabbricazione, e la vendita al CIF istituito con regio decreto 11 marzo 1923, n. 560.
Nel contempo vietava la fabbricazione, importazione, cessione o vendita di apparecchi a scopo pubblicitario. Pertanto mentre risevava al C1F la produzione e vendita nonché importazione di apparecchi azionati da pietrina focaia e quindi tascabili, al Ministero delle finanze veniva ri servata la facoltà di esercitare direttamente o di autorizzare enti o persone alla fabbricazione, importazione e vendita di apparecchi non azionati da pietrina focaia e non tascabili. Con decreto-legge 11 gen naio 1956, n. 2 (convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 109), all’arti colo 1 veniva abolito il diritto fisso (regio decreto 26 febbraio 1930, n. 105), e sostituito (articolo 2) da un diritto annuale nella misura di lire 300 per ogni apparecchio riscosso a mezzo di apposita marca con trassegno.
La modificazione del sistema di tassazione previsto dal regio decre to 26 febbraio 1930, n. 105, malgrado fosse accompagnata, fino alla sen tenza della Corte costituzionale (n. 78 del 1970) dal monopolio di fab bricazione e importazione si rivelò del tutto inadeguata tanto che fin dal 25 gennaio 1967 il Governo con suo disegno di legge n. 3742 aveva inteso intervenire per ripristinare l’imposta di fabbricazione. Il di segno di legge sopradetto non completò l’iter legislativo per la fine della quarta legislatura.
La situazione normativa predetta ebbe un ruolo notevole nel con fortare l’ordinanza 14 novembre 1968 del tribunale di Milano promossa dalla Società Ronson contro il CIF e la SAFFA che poneva in dubbio la compatibilità degli articoli 41 e 43 della Costituzione con alcuni articoli del regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105 e l’articolo 8 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 2.
Una successiva ordinanza del Consiglio di Stato 29 aprile 1969 emessa in un procedimento relativo a ricorsi proposti dalla società Ronson contro il Ministero delle finanze ed il CIF, unitamente alla sentenza del tribunale di Milano, provocarono la già. richiamata sen tenza della Corte costituzionale n. 78 del 1970 che dichiarava l’illegit- timità di alcuni articoli del regio decreto 11 marzo 1923, n. 560, del regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, del recreto-legge 11 febbraio 1956.
Il decreto-legge oggi al vostro esame costituisce la conclusione quindi di una vicenda complessa ed afferma, nella relazione ministe riale che lo accompagna, l’esigenza di difendere un gettito annuo per l’erario (che per l’imposta di fabbricazione sui fiammiferi ascende a 25 miliardi) e, nel contempo, rende evidente, nel difendere il cespite, l’ob bligo di tassare anche gli apparecchi di accensione che nell’uso sosti- tuiscono i fiammiferi.
Ho accennato all’inizio che il Senato ha trasmesso il disegno di conversione con modificazioni; a giudizio del relatore queste si rivelano oppoitune per non dire indispensabili; il testo originario del decreto rischiava infatti di dar luogo a complesse bardature amministrative tali da porre in difficolta taluni settori di produzione e di vendita.
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segno di conversione ad emanare entro 90 giorni norme intese ad assog gettare ad imposta di fabbricazione « ogni accendigas domestico annesso a fornelli e forni » tenga nella giusta considerazione le preoccupazioni di un settore che, data la massiccia concorrenza estera, si trova in note voli difficoltà di vendita.
Il decreto-legge prevede agli articoli 1 e 2 il ritorno all’imposta di fabbricazione nonché alla conseguente sovrimposta di confine per gli strumenti di accensione e le parti principali di ricambio di esse; la corresponsione del tributo è comprovata mediante appositi contrasse gni Su questa norma fondamentale si innesta una complessa serie di disposizioni (articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) atte ad introdurre controlli tali da eliminare l’evasione ed il contrabbando; tra queste appaiono degne di menzione quella che assoggetta il mercato degli accenditori in tutte le fasi al regime della licenza nonché quella che sancisce il divieto della fabbricazione, importazione, distribuzione ecc. a scopo pubblicitario. L’articolo 13 nelle disposizioni finali fissa un anno dalla data di entrata in vigore della legge la cessazione del monopolio delle pietrine focaie nonché l’abrogazione dell’articolo 9 della convenzione con il CIF annesso al regio decreto 11 marzo 1923, n. 560.
Onorevoli colleghi, completata l’esposizione dei punti che maggior mente giustificano il decreto-legge non resta che ricordare come la pro posta degli onorevoli Achilli ed altri presenti numerose norme analo ghe a quelle del decreto. Di tale proposta la Commissione propone al l’Assemblea l’assorbimento. Il concetto ispiratore del decreto-legge è che l’imposizione sui fiammiferi con il suo gettito di 25 miliardi all’anno costituisce un cespite che deve essere difeso specialmente in una situa zione come l’attuale non certo brillante per l’andamento delle entrate tributarie. E, pertanto, le proposte di modifica che fossero formulate potrebbero essere accolte soltanto nella misura in cui non incidano su questa esigenza fondamentale di difesa di una non irrilevante entrata.
Per i motivi sinteticamente esposti il relatore invita l’Assemblea ad approvare il disegno di legge di conversione del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, nel testo trasmesso dal Senato.
* * *
Ancora riteniamo utile riportare la relazione alla proposta di leg ge d’iniziativa del deputato Massari relativa al: « Riordinamento dei servizi tecnici delle imposte di fabbricazione, decentramento delle fun zioni e riassetto delle carriere del personale» — Onorevoli Colleglli. È ben noto che le imposte di fabbricazione sono oggi al secondo posto, come gettito complessivo, tra le entrate tributarie dello Stato, e che esse comportano una spesa di gran lunga inferiore a quella occorrente
per tutte le altre. . . , ,
La crescente importanza delle imposte di fabbricazione e dovu a alla loro diretta rispondenza con l’andamento della produzione indu striale, e per tale caratteristica costituiscono l’unico mezzo di manovra
fiscale di effetto immediato, del quale non può fare a meno una mo derna economia.
Le norme fondamentali che regolano la complessa materia presen tano caratteristiche identiche tra loro, ma traggono origine, in gran parte, da altrettanti testi unici che risalgono al lontano 1924, sicché risultano ormai superate e inadatte alle attuali esigenze delle industrie e dei commerci.
L’attuale direzione generale delle dogane e delle imposte indirette esercita la propria azione amministrativa sui tributi derivanti dai dazi doganali, dalle imposte di fabbricazione e dalle imposte erariali di 'consumo.
Il complesso ordinamento centrale e periferico si compendia nelle tre grandi branche di servizi, inscindibilmente unite nella natura e nelle finalità: delle dogane, delle imposte di fabbricazione e dei labora tori chimici delle dogane e delle imposte indirette, destinate ai seguenti compiti :
Dogane: gestione dei diritti doganali connessi col movimento in ternazionale delle merci, dei veicoli e delle persone;
Imposte di fabbricazione: gestione delle imposte di fabbricazione e delle imposte erariali di consumo (gravanti sugli spiriti, birra, zuc chero, glucosio maltosio ed analoghe materie zuccherine, oli di oliva, oli di semi, oli vegetali liquidi, oli e grassi animali, acidi grassi, mar garina, oli minerali, gas petroliferi liquefatti, gas metano, gas ed ener gia elettrica, filati, surrogati del caffè, lampade ed organi illuminanti); Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette, analisi, classificazione e consulenza in materia di merci o prodotti soggetti a diritti doganali, alle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo.
I compiti affidati ai servizi delle dogane e delle imposte di fabbri cazione sono anche di natura extratributaria, cioè amministrativa, eco nomica, sanitaria, ecc., talché, se è pur vero che le contraffazioni e le alterazioni si appalesano sovente come mezzo determinante per sottrar re taluni prodotti al pagamento di particolari tributi, e buona parte della legislazione vigente in materia è diretta allo scopo di prevenire reati del genere, non poche imposte mancano del presupposto di assicurare all’erario un gettito reale, ed hanno fine spiccatamente sociale, e cioè di garantire al consumatore la genuinità dei prodotti, quindi di rego lare l’industria ed il commercio del settore.
Le direzioni nelle quali si muovono le frodi sono strettamente con nesse alle situazioni di mercato, variamente influenzate dai costi delle materie prime, dall’andamento stagionale, dai raccolti, dalla richiesta del prodotto finito. Le modalità di attuazione sono molteplici, spesso legate al progresso tecnico-scientifico di alcuni settori, ed è ben noto che le frodi vengono perpetrate all’importazione od all esportazione,
oppure alla produzione od al consumo.
Sono individuabili, in sostanza, tre grandi funzioni dell’azione do ganale e delle imposte di fabbricazione, divenute ancor più manifeste
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mentre si opera per una completa unione doganale con altri paesi: fi scale, amministrativa e tecnica.
L’azione fiscale e quella amministrativa potranno essere in futuro forse superate, in tutto od in parte, con l’armonizzazione delle aliquote e dei sistemi di tassazione e con l’armonizzazione delle legislazioni do ganali, in modo che le merci ed i prodotti siano effettivamente gravati dello stesso dazio ed imposte qualunque sia il punto di entrata nel- 1 area comunitaria ; mentre, invece, l’azione tecnica dovrà essere più affinata e sviluppata, nel senso di renderla meno gravosa per gli ope ratori economici, coordinata in modo che si giunga al riconoscimento reciproco, tra gli stessi paesi comunitari, di tutte le autorizzazioni d’im- missione al consumo, adattata al continuo progresso tecnologico e tecno
commerciale.
È in tale quadro che va collocata la futura azione degli attuali uf fici tecnici delle imposte di fabbricazione — UTIF —, ed è in vista dei superiori interessi e compiti che l’Amministrazione è chiamata ad as solvere che va diretta la ristrutturazione dei servizi ed il riassesto delle carriere del personale.
Appare, pertanto, necessario provvedere alla revisione dell’attuale legislazione, strutturalmente poco efficace, onde adeguarla al dinamismo del commercio ed al vertiginoso aumento della produzione; ciò anche per seguire il già previsto ammodernamento delle strutture doganali.
Appare, altresì, urgente provvedere, ancor prima, alla ristruttura zione dei servizi delle imposte di fabbricazione, per conseguire uno stru mento più agile e razionale, che consenta facilità di manovra fiscale e migliore funzionalità amministrativa, anche per tener conto delle esi genze imposte dall’Unione doganale europea. La nuova struttura deve avvicinare agli operatori economici gli strumenti tecnici necessari per gli interventi di istituto, ed accentrare quelli amminstratvi, per quali è già in corso di studio una completa meccanizzazione.
Il provvedimento legislativo die si propone ha lo scopo di ade guare l’organizzazione dei servizi delle imposte di fabbricazione a quel la delle dogane, in modo che la struttura tecno-amministrativa risulti nel suo insieme equipollente a quella delle altre Amministrazioni finan ziarie.
È: per tale motivo che viene prevista la istituzione di dieci « Com partimenti delle imposte di fabbricazione » — a livello dei previsti dieci centri direzionali dell'azione tributaria —, onde attuare anche il richie sto decentramento dei servizi centrali, per i quali non sia necessaria una v isione globale del sistema od un confronto a livello nazionale od internazionale. In tal modo sarà possibile conseguire un concreto snel limento delle procedure, sicché l’azione amministrativa dei pubblici uf fici, oltreché legittima ed opportuna, risulti quanto più possibile sol lecita ed economica.
L’istituzione dei Compartimenti risponde alla necessità di disporre di organi particolarmente reputati al potenziamento detrazione tribu taria, diretti ad una maggiore, più ampia ed intensa ricerca della ma
teria imponibile e dei mezzi atti a convalidarne l’esistenza, nonché ad imprimere un maggiore impulso all’azione della repressione delle vio lazioni e per accelerare la definizione delle vertenze in corso. Scopo delle direzioni compartimentali è quello di operare come strumenti di propul sione e dì coordinamento delle attività degli uffici dipendenti, di curare l’appuramento ed in particolare l’accertamento delle cause di decadenza dei benefici tributari previsti dalle leggi speciali.
Ai Compartimenti delle imposte di fabbricazione competono il di sbrigo degli « Affari generali », del « Contenzioso » e delle « Verifiche di primo impianto», nonché i collaudi di impianti e di depositi ricadenti nella circoscrizione compartimentale e, soprattutto, il controllo degli uffici tecnici e delle ripartizioni tecniche provinciali.
I servizi operativi periferici vengono distinti in « Uffici tecnici pro vinciali » e « Ripartizioni tecniche provinciali », in base, esclusivamente, alla consistenza degli impianti soggetti a vigilanza nelle diverse pro vince. A questi sono affidati tutti i servizi di accertamento delle impo ste di fabbricazione ed erariali di consumo, i servizi di vigilanza pre visti dalle leggi speciali e, per delega dei Compartimenti, le verifiche di primo impianto delle fabbriche e degli opifìci, le tarature dei ser batoi e degli apparecchi di misura ed i collaudi di minore importanza. In ordine all’attuazione del riordinamento delle carriere del per sonale, il proposto provvedimento legislativo istituisce il ruolo diret tivo degli « Ispettori delle imposte di fabbricazione », al quale dovrà essere demandato il disbrigo di tutte le pratiche amministrative concer nenti i servizi tecnici delle imposte di fabbricazione, oggi affidate a per sonale tecnico del tutto impreparato alla bisogna, che viene così distratto dai compiti di istituto.
Una organizzazione più evoluta e razionale dei servizi delle impo ste di fabbricazione, la istituzione delle direzioni compartimentali, la specializzazione del personale, la qualificazione dello stesso nelle ma terie attinenti il servizio ed il suo aggiornamento con i dettami delle moderne tecnologie e dei moderni metodi contabili, costituiscono per la pubblica amministrazione un compito certamente gravoso e difficile, ma anche un dovere indilazionabile, e non poche saranno le difficoltà da su perare, specie per vincere la resistenza e l’inerzia di quanti non amano il nuovo, il moderno, il razionale, e contano di vegetare nel limbo dei precedenti, dei pareri, dei quesiti e dello scarico di responsabilità.
La struttura proposta, con l’istituzione dei Compartimenti e degli uffici tecnici e ripartizioni tecniche provinciali e con la istituzione del ruolo degli ispettori delle imposte di fabbricazione, non comporta alcun aggravio per l’erario, poiché trae il personale occorrente dai ruoli esi stenti, ed anzi ne propone la riduzione. Con le norme transitorie indi cate viene poi permessa la selezione dei migliori elementi, attraverso normali prove di esame, che resta uno dei cardini fondamentali per il buon funzionamento della pubblica amministrazione consentendo di uti lizzare il prezioso contributo dell’esperienza acquisita in lunghi anni di servizio.
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Segue la relazione del Ministro delle Finanze Preti concernente la : « Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi ». — Ono revoli Colleghi. - Allo scopo di sostenere la ripresa economica nella presente congiuntura evitando maggiorazioni del prezzo di vendita dei prodotti petroliferi in dipendenza dell’aumento del costo del petrolio greggio, il Governo si trova nella straordinaria ed urgente necessità di apportare alcune diminuzioni al carico fiscale dei carburanti e degli oli combustibili, prodotto, quest’ultimo, che, com’è noto, costituisce la prin cipale fonte energetica per le varie attività produttive.
Con l’art. 1 del decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249, viene, pertanto, ridotta da lire 15.889 a lire 15.482 per quintale l’aliquota dell’imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sulle ben zine speciali diverse dall’acqua ragia minerale e sulla benzina e da lire 4000 a lire 3800 per quintale quella sugli oli combustibili diversi da quelli speciali.
Con lo stesso articolo vengono sostituiti alcuni punti delle lettere B, E, F, G ed H della tabella B allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, per apportare ai seguenti prodotti petroliferi destinati ad usi agevo lati le riduzione d’imposta necessarie per mantenere inalterato il loro attuale prezzo di vendita:
benzina per turisti stranieri da lire 7844 a lire 7437 per quin tale;
benzina per tassisti e per le autoambulanze da lire 5250 a lire 4843 per quintale;
benzina (jet-fuel JP4) per l’amministrazione della difesa da lire 1.588,90 a lire 1.548,21) per quintale;
oli da gas da usare direttamente come combustibili (per autotra zione) da lire 5400 a lire 5162 per quintale;
oli da gas per ricerche di idrocarburi, per azionamento di mac chine idrovore e per generare energia elettrica da lire 250 a lire 50 per quintale, con una riduzione, cioè, pari a quella apportata all’aliquota prevista per gli oli combustibili densi alla cui tassazione è ragguagliata quella dei predetti oli da gas;
oli combustibili per fornì e caldaie: densi da lire 250 a lire 50 per quintale; semifluidi da lire 320 a lire 120 per quintale; fluidi da lire 370 a lire 170 per quintale;
oli combustibili destinati a particolari usi agevolati (ricerche di idrocarburi, azionamento di macchine idrovore, generazione di energia elettrica e produzione di forza motrice con motori fissi) da lire 250 a lire 50 per quintale;
oli combustibili destinati ai consumi interni delle raffinerie e de gli stabilimenti petrolchimici da lire 175 a lire 35 per quintale, in modo da ottenere la stessa riduzione percentuale applicata per gli altri oli combustibili densi.
Con l’articolo 2 viene stabilito che le riduzioni d’imposta e di so vrimposta previste dal cennato articolo hanno efficacia fino al 31 dicem bre 1971, avuto riguardo al carattere temporaneo del provvedimento in relazione alle esigenze del particolare momento.
Con gli articoli 3 e 4 si provvede alla copertura del minor gettito derivante dal provvedimento.
Del suddetto decreto-legge si chiede ora la conversione in legge.