• Non ci sono risultati.

Il Tribunale Penale per i crimini commessi nei territori dell ex Jugoslavia Anche se per limiti di spazio non sarà possibile affrontare in maniera completa

l organizzazione, la composizione e le funzioni di tale Organo, si darà qui un quadro

61

Scovazzi T., Corso di diritto internazionale, Giuffré, Milano, 2000, pp. 88/107 62

77

generale del suo funzionamento, dei suoi propositi e delle decisioni competenti al Tribunale: si tratta di una conoscenza basilare e tuttavia fondamentale per meglio inquadrare la decisione riguardante il CICR e le conseguenze che essa determinò. Il Tribunale Penale per il perseguimento di persone responsabili di gravi violazioni del Diritto Internazionale Umanitario commesse nei territori dell ex Jugoslavia a partire dal primo gennaio dell anno fig fu istituito come Tribunale ad hoc negli anni immediatamente successivi alla guerra. Esso fu istituito nel quadro del VII capitolo della Carta dell Onu tramite la Risoluzione del

Le indagini sono state terminate nell anno nel sono terminate tutte le sessioni di primo appello e nel 2010 il Tribunale ha esaurito le sue funzioni, anche se alcuni casi le indagini sono tuttora in corso.

La Risoluzione 827 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite voleva colpire tutti coloro che si fossero macchiati di gravi violazioni del Diritto Internazionale Umanitario; si trattò di una decisione complessa e problematica sia per lo stesso Consiglio di Sicurezza che per l intera comunità internazionale, ma i risultati che

Prima sessione del Tribunale Penale per la ex Jugoslavia, l’Aja, 1993, © UN

78

produsse furono senza dubbio eccellenti. Un precedente in questo tipo di organi esiste già nei tribunali militari internazionali di Norimberga e Tokyo, creati per processare soggetti colpevoli di crimini contro il diritto internazionale, anche se tali tribunali non furono che una creazione delle Potenze vincitrici della Seconda Guerra Mondiale, certamente utili, ma anche espressione di una sola parte coinvolta nei conflitti e dunque molto spesso tacciati di parzialità È qui che risiede l originalità di tale organo, creato stavolta dal Consiglio di Sicurezza, che agisce come strumento dell intera comunità internazionale nel suo esercizio di mantenimento della pace e della sicurezza internazionali. Si tratta certamente di un organo delle Nazioni Unite, andando tuttavia a costituire un corpo completamente distaccato dalla Corte Internazionale di Giustizia.

Si compone di tre Camere di Prima istanza ed una Camera d appello un Procuratore e un Cancelliere È composto da sedici giudici indipendenti eletti dall Assemblea Generale delle Nazioni Unite all interno di una lista predisposta dal Consiglio di Sicurezza )n merito alla composizione delle Camere citiamo qui l art dello Statuto del Tribunale, che recita:

Le Camere sono composte di sedici giudici indipendenti permanenti ciascuno proveniente da un diverso Stato, nonché, di volta in volta, da un massimo di dodici giudici ad litem indipendenti, nominati in base alla procedura dell art ter, paragrafo 2 dello Statuto, ciascuno proveniente da un diverso Stato 63

)l tribunale ha sede a L Aja e le spese relative al suo funzionamento sono comprese nel bilancio ordinario dell ONU in base all art della Carta e quindi ripartite obbligatoriamente tra gli Stati membri.64

63

Statuto del Tribunale internazionale per il perseguimento delle persone responsabili di gravi violazioni del

Diritto Internazionale Umanitario I , in

www.centrodirittiumani.it (ultimo accesso: 25/11/2015)

http://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Statuto-del-Tribunale-internazionale-per-il- perseguimento-delle-persone-responsabili-di-gravi-violazioni-del-diritto-internazionale-umanitario- commesse-nel-territorio-dellex-Iugoslavia-dal-1991-1993/176

64

79

Detto Tribunale tratta di crimini di guerra (distinti in gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e violazione delle norme e consuetudini di guerra), di genocidio e di crimini contro l umanità senza affiancare a questi la categoria dei crimini contro la pace, probabilmente perché in presenza di un conflitto come quello insorto nei territori sui quali il Tribunale ha competenza, estremamente complesso, sarebbe stato piuttosto difficile determinare quali individui avevano deciso di intraprendere la via della guerra, e comunque la loro responsabilità poteva essere fatta valere anche a titolo di crimini di guerra o di crimini contro l umanità 65

Diverse sono le novità riguardo all elenco dei crimini contro l umanità ad esempio l introduzione del reato di stupro, e la tutela dei diritti di imputati e condannati, ad esempio il diritto a ricorrere alla Camera d Appello e l esclusione della possibilità di infliggere la pena di morte.

Molte sono anche le novità riguardanti la protezione di vittime e testimoni e l esecuzione delle sentenze in Stati terzi dunque quegli Stati non sorti sui territori della ex Jugoslavia) i quali abbiano manifestato la propria disponibilità.

Si tratta dunque di un organo di grande importanza, in un certo senso unico nel suo genere anche se presenta molte similitudini con il successivo Tribunale per il Ruanda.

Il Tribunale non fu tuttavia esente da critiche: il filosofo del diritto Danilo Zolo, autore del libro Chi dice umanità sulla guerra del Kosovo, analizza tra le altre cose anche l operato del Tribunale per l ex Jugoslavia e sostiene due tesi fondamentali la prima che l istituzione di un Tribunale che punisca solo poche decine di uomini a fronte di gravi crimini che implicano una connivenza e un alto grado di corresponsabilità si pone come un tipo di giustizia arcaica e artificiale. In secondo luogo, i giudici non provengono dal contesto dilaniato dalla guerra, le decisioni prese possono essere fallaci in quanto essi non possiedono le necessarie competenze storiche, politiche ed economiche di quella data area. La critica più rilevante, tuttavia, è quella che detto Tribunale si affidi alle forze armate delle Grandi Potenze, le quali non sono espressione del bene collettivo ma di una determinata categoria di interessi

65

Treccani, Tribunali penali internazionali, 2014, in www.treccani.it (Ultimo accesso: 24/11/2015) http://www.treccani.it/enciclopedia/tribunali-penali-internazionali_(Diritto_on_line)/

80

personali e dunque non garantirebbero un effettiva tutela internazionale dei diritti umani.66