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Granelli A. E. - Sul regime fiscale delle aree ediflcabili acquistate mortis causa, « Giur. it. », 1974, III, 2, 17.

Marongiu G. - Sull obbligo di motivazione dell'accertamento dell’imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili, « Dir. prat. trib. », 1974, II, 295. 10) Tasse sulle concessioni governative

Gallo S. - Appunti sulla nuova disciplina delle tasse sulle concessioni go vernatine, « Rass. IVA », 1974, 905.

11) Riforma tributaria

Agus F. - In tema di riforma tributaria: la pena pecuniaria nella legge 7 gen­ naio 1929, n. 4 e nei decreti delegati, « Dir. prat. trib. », 1974, I, 344.

Lambert G. - Aspetti della riforma: l’anagrafe tributaria, « Boll, trib inf » 1974, 935.

Motto A. - I ruoli delle imposte dirette nella riforma tributaria, « L’esat » 1974, 125.

Nava G. - Imposta sul reddito delle persone fisiche e tassazione dei coniugi: prospettive della riforma tributaria e comparazione nell’ambito della Co­ munità europea, « Boll. trib. inf. », 1974, 1285.

Pedone A., Uckmar V. - La riforma tributaria - Imposta sul reddito delle per­ sone fisiche, « Rass. parlam. », 1974, 79.

Scovenna G. F. . Appunti sul trattamento delle royalties, trade marks, opere d’ingegno corrisposte a residenti all’estero in base alle norme contenute nella riforma tributaria, « Ital. Amerie. Business ».

12) Diritto tributario straniero e comparato

BaltezH. S. A. - « Plea Bargaining » and thè « Tax Praud » Syndrome, « Taxes » 1974, 333.

Banks W. E., Millar J. A. - Gifts versus Estâtes, « Taxes », 1974, 337.

Boitaert I. C. - La Procedure Fiscale en Belgique, « Bull, internat fisc Ass »

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GallagiierT. J. jr. - Tax Conséquences of a Leverage Lease Transaction « T a ­ xes», 1974, 356.

Gosset G. - Wichtige Aenderungen der Vorschriften der KörperschafSteuer undgen international Steuerflucht in Belgien, « Intertax », 1974, n. 2, 76.

Kauffman J. - Structure de l’impôt sur les sociétés dans le Grand-Duché de Luxembourg, «Bull, internat, fisc. A ss.», 1974, 177.

MacnairH. S. A. - Finance Bill Debate - Corporation Changes, «The Account» 1974, 797.

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Thomson T. - The Value Added Tax and the Cost of Change, «South Afric Journ. Ec. », 1974, 56.

13) D iritto trib u ta rio in tern a zion a le

Celoma C. - C on sid erazion i in ord in e alla cla u sola di p a rità trib u ta ria p r ev ista all art. I l i n. 2 d ell’A cco rd o G A T T , con p a rticola re rife rim en to a lle im ­ porta zion i di co to n e in m assa, « Foro pad. », 1974, I 243

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Gagliabdi M. - Ancora sugli effetti delle leggi di esecuzione del GATT, « Foro it. », 1974, V, 154.

Longo 0. - Considerazioni sulle proposte comunitarie di modificazioni al re­ gime delViva, « Boll. trib. inf. », 1974, 1308.

Zuppingen F. - Die Erhebung der Erbschafts und Schenkungssteuern im inter­ nationalen Verhaeltnis, «Arch. Schweiz. Abgaberechts», 1974, 290.

G I U R I S P R U D E N Z A

T R IB U N A LE D I GENOVA, ord. 5 aprile 1974 - Pres. Giordano - Est. Borre - Fall. Ceramica Ligure Vaccari s.p.a. c. Finanze.

Tributi in genere - Revisione del contenzioso - Questioni non manifestamente infondate di costituzionalità

Non sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale delle norme del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, « Revisione della disciplina del contenzioso tributario », quanto alla istituzione stessa delle nuove commissioni tributarie per contrasto, nei vari sensi in motivazione precisati, con l’art. 102, 2° comma, e VI disp. trans, della Costituzione; quanto al rapporto fra le com­ missioni ed il giudice ordinario con particolare riferimento alla impugnabilità delle decisioni delle commissioni di secondo grado (artt. 5, 26, 1,0 del d.P.R. e disposizioni collegate o dipendenti) per difformità del decreto delegato ri­ spetto ai principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione (art. 76 Costituzione, in relazione all’art. 10, n. 11, della L. 9 ottobre 1971, n. 825), nonché per contrasto, con l’art. Ili, 2° comma, e con gli artt. 3 e 21, della Costituzione; quanto alla scelta dei componenti e alla formazione delle commissioni (artt. 2, 3, 9, del d.P.R. e disposizioni collegate o dipendenti) per contrasto con l’art. 108, 2° comma, della Costituzione; quanto alla istruzione probatoria avanti le com­ missioni (art. 35 del d.P.R. e inciso, in motivazione richiamato, del successivo art. 39) per contrasto con gli artt. 3 e 21, della Costituzione; e quanto all’art. 1,3, ultimo comma, del d.P.R., per contrasto con l’art. 21,, 1» comma, della Costi­ tuzione (1 ).

Riproduciamo la massima della ordinanza, il cui testo è stato pubbli­ cato supra, II, p. 100, con nota di Mic h e l i, per far seguire, data la importanza dell’argomento, l’ampia nota del Prof. Gia nn i Marongiu del­ l’Università di Trieste.

(1 ) Profili politico-costituzionali del nuovo processo tributario.

Si osservava a chiusura di un recente convegno sulla riforma del con­ tenzioso tributario che la questione della natura delle Commissioni e della loro legittimità costituzionale « è un nodo che verrà al pettine as­ sai presto» (1).

Il vaticinio o, per alcuni, l’augurio si è realizzato ad opera del Tri­ bunale di Genova (2) onde i gravi sospetti d’incostituzionalità suscitati

(1) Così G.A. Micheli, nel discorso di replica al Convegno su « La ri­ forma del contenzioso tributario », Sanremo 2-3 marzo 1974, voi II del reso­ conto registrato, p. 106.

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d a lla nuova discip lin a del contenzioso trib u ta rio giungono per la prim a volta a ll’ esam e della Corte costituzionale.

Essendo l’ordinanza specchio fedele ed intelligente dei non pochi dubbi manifestati in proposito dalla dottrina, sia durante la gestazione che dopo la definitiva approvazione del relativo decreto delegato (3), al­ tro non sarebbe restato che predisporre una bibliografia ragionata sui singoli punti toccati dall’ordinanza — e tutti ampiamente approfonditi dalla dottrina — se altri e diversi non fosse stato possibile prospettare tutti suscettibili di stimolare nuovi interessi su questo complesso e deli­ cato problema ed estendere l’area dei possibili interventi in modo che non vada perduto, ed anzi sia valorizzato, quel rilevante elemento di novità che ha caratterizzato il dibattito sul nuovo assetto del conten­ zioso tributario nell’ultimo anno, e cioè il tentativo di coinvolgere l’in­ tera opinione pubblica (4) nel convincimento profondo che anche il pro­ cesso tributario la riguarda, al pari del processo del lavoro e del processo penale (per riferirsi ai due di cui più spesso si parla sulla stampa non specializzata e non specialistica), e che non solo gli studiosi del diritto tributario sono in grado di interloquire nel complesso problema (5).

Diremmo, anzi, che il dibattito sul processo tributario ha bisogno di uscire dall’angusto limite dei cultori della materia, se non altro per ragioni psicologiche — ma non solo, ovviamente, per queste — perché netta è la sensazione, quando si affrontano le questioni relative alla ri­ spondenza del processo tributario ai precetti costituzionali, che per parte di alcuni si dubiti che questo tipo di eccezioni sia strumentale e stru­ mentalizzato al fine di ostacolare, o quanto meno rallentare, la disamina della concreta fattispecie dedotta in giudizio (6).

Pregiudizio — ci sia permesso di chiamarlo così — che è obiettiva­ mente contestabile, quali che siano le ignote ragioni soggettive che in­ ducono a proporre e riproporre le eccezioni di illegittimità costituzio­ nale, solo che si esamini quale è la reale situazione di questo settore

del-(3) D .P.R . 26 ottobre 1972, n. 636, recante la revisione della disciplina del contenzioso tributario.

(4) Intendiamo riferirci al fatto che dopo anni ed anni di silenzio della stampa quotidiana, il Corriere della Sera del 10 giugno 1973 ha dedicato un’in­ tera pagina alla riforma del contenzioso tributario (ospitando gli interventi di Allorio, Andrioli, Micheli, Sandulli, Stella Richter e Uckmar) riverdendo cosi la sua migliore tradizione : ed infatti proprio sul Corriere della Sera (del 17 giugno 1914 in un articolo intitolato « Magistratura tributaria e frodi fiscali ») l ’Einaudi aveva prospettato una lucida diagnosi dei difetti del processo tributario, sottolineando l ’urgenza di « giungere ad avere magistrature inca­ ricate di risolvere le questioni tra fisco e contribuente, le quali diano garanzia di perizia tecnica e di imparzialità assoluta ».

(5) Ne è riprova il recente ed assai riuscito Convegno di San Remo ove da più parti è stato constatato come « la maggior parte delle persone che sono venute alla tribuna abbiano dichiarato di non essere dei tributaristi ».

(6) Il rimprovero era in qualche modo implicito nell’intervento al Con­ gresso di Sanremo, del consigliere della Corte di Cassazione, Brancaccio, ove si rilevò che molto si era sentito parlare di tutela del contribuente e poco di tutela dell’amministrazione, molto dei limiti al dovere contributivo contenuto nell’art. 53 Cost., poco dell’obbligo stesso.

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