Il consumatore in un rapporto contrattuale è visto come il soggetto debole, in confronto dell'imprenditore commerciale che vende il bene o offre il servizio. Infatti, il più delle volte, l'acquirente si trova a concludere contratti in materie non di sua competenza, e in molti casi difficilmente riesce ad ottenere informazioni utili alla conclusione del rapporto. La nostra Costituzione non fa riferimento alla categoria dei consumatori, ma il legislatore italiano ne ha
63 Emilio Tosi,Contrattazione telematica e conclusione del contratto virtuale , in Commercio Elettronico: documento informatico e firma digitale, Giappichelli Editore, Torino, 2003.
ampiamente parlato in alcuni testi normativi. Il decreto legislativo n.185/99 definisce il consumatore come la persona fisica che, in relazione ai contratti a
distanza, agisce per scopi non riferibili all'attività professionale eventualmente svolta. La nozione di consumatore trovava già spazio anche nel d.P.R. 224/1998
e con la legge n°52/1996, entrambi scritte in seguito alle direttive comunitarie. Tuttavia, fino al 2005 quando è stato emanato il cosiddetto “Codice di Consumo”, vi era una totale disorganizzazione tra le norme vigenti, creando problemi non solo per la conoscenza delle norme ma anche per il loro coordinamento.64 Infatti, il provvedimento ha raccolto le disposizioni sparse nei
vari testi per rendere più facile la consultazione e la comprensione al consumatore delle norme emanate a loro tutela. Il Codice è composto da 146 articoli, i quali non apportano sostanziali modifiche alla normativa previgente e non inseriscono novità importanti. Recentemente la normativa si è arricchita in tema di tutela dei consumatori, a seguito dell'emanazione del decreto legislativo n.21/2014, entrato in vigore nel giugno 2014. Tale decreto è l'attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE. Tale nuova direttiva nasce con lo scopo di semplificare e aggiornare le norme esistenti, per rimuovere le incongruenze e colmare alcune lacune, sostituendole con un’unica direttiva con norme standard per gli aspetti generali, lasciando spazio agli Stati membri di mantenere o adottare norme nazionali relative ad aspetti specifici. Le principali novità introdotte da questo decreto riguardano gli obblighi informativi precontrattuali, prevedendo obblighi più gravosi rispetto al precedente in capo ai professionisti, ma anche in riferimento alle caratteristiche dei prodotti o dei servizi, modalità di pagamento, garanzie a favore dei
64 Così riporta Monica Gobbato in La tutela del consumatore, clausole vessatorie, commercio e elettronico e Codice del consumo, Halley Editrice, 2007: “Il Codice rappresenta il testo fondamentale di riferimento in materia di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti. In un unico testo è stata così raccolta e riordinata tutta la normativa in materia di tutela dei consumatori che era in parte contenuta nel Codice Civile e, in parte, in altre normative con l'intento di coordinare la disciplina italiana ai principi comunitari.”
consumatori. Inoltre ora il contratto deve essere obbligatoriamente in forma scritta e formulato in un linguaggio facilmente comprensibile. Importanti novità anche in capo al diritto di recesso, infatti il termine entro il quale il consumatore, se correttamente informato dell'esistenza di questo diritto di ripensamento, può recedere dal contratto è 14 giorni, senza il bisogno di alcuna motivazione. Nel previgente Codice del Consumo si poteva esercitare il ripensamento entro 10 giorni. Inoltre se non informato, il consumatore si vede prolungato questo termine a 12 mesi e 14 giorni. Prima di questa riforma il termine era fissato a 60 giorni dalla conclusione del contratto e a 90 dalla consegna del bene. Per quanto riguarda la restituzione, il consumatore potrà restituire anche un bene deteriorato, ed egli sarà solamente responsabile della diminuzione del valore dello stesso.
Capitolo II
La fiscalità diretta e indiretta nel commercio elettronico
2.1 Introduzione ai principali problemi fiscali nell' e-commerce
Uno dei principali aspetti da prendere in considerazione del commercio elettronico è proprio la fiscalità, in particolar modo tutto ciò che riguarda la tassazione delle transazioni, il regime IVA e gli oneri doganali. Sappiamo, però, che il commercio elettronico non conosce confini e talvolta possono nascere delle diversità di trattamenti fiscali tra i vari stati. Proprio per questo i maggiori paesi industrializzati si sono accordati in modo tale da rendere più facile la diffusione del commercio elettronico. L' Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, denominata OCSE, si è fatta carico di questa esigenza e ha cercato, già a partire dal 1996, di individuare dei precetti generali e dei principi fondamentali per permettere un'armonizzazione delle politiche adottate dai vari Paesi membri e fare in modo tale di stimolare e incentivare la crescita del commercio elettronico.
Per analizzare la fiscalità, bisogna soffermarsi sulle imposte, sia quelle dirette che quelle indirette. Le caratteristiche del cyberspazio65 mettono in difficoltà l'individuazione della residenza dei soggetti coinvolti ma anche la quantificazione dei redditi prodotti. Proprio la transnazionalità e la non fisicità degli scambi tramite rete66, come abbiamo già detto, sono le cause principali delle
65 Benedetto Santacroce, Aspetti giuridici del commercio elettronico in Commercio Elettronico, aspetti giuridici e regime fiscale, Maggioli Editore,Rimini, 2014, lo definisce così :” Spazio tridimensionale creato da una rete di computer, dove accedano gli utilizzatori della rete, in cui segnali elettronici audio e video viaggiano liberamente.” Inoltre L.Hinnekens, nell'articolo Le implicazioni del commercio elettronico sulla tassazione all'origine, e in particolare sui paradigmi di determinazione della stabile organizzazione e l'attribuzione dei profitti senza favoritismi commerciali, in Riv. Trib.int., 2,2001 dice che: “ Il cyberspazio non è un regno extraterrestre; è il territorio di uno o più Stati. Il problema sta nel fatto che il Paese in cui avviene il commercio elettronico spesso è difficile da individuare con precisione e può essere facilmente spostato altrove nel mondo e anche nel fatto che utili attribuibili a quel territorio non possono essere individuati con facilità … ciò spiega perchè il nuovo modo di fare affari mette in crisi i paradigmi di determinazione della stabile organizzazione e dell'attribuzione dei profitti in buona fede.”
problematiche fiscali che in ambito di fiscalità diretta si possono sintetizzare in quattro punti67. Questi punti sono: a)l'identificazione della “stabile
organizzazioni; b) la corretta valutazione dei prezzi di trasferimento ( transfer
pricing)68, c) residenza fiscale dei soggetti operanti nell' e-commerce, e d) l'assoggettabilità dei beni virtuali alle royalties.69 Per quanto concerne la fiscalità indirette, invece, si deve cercare di collegare in maniera corretta le regole IVA, essendo questa la principale imposta indiretta, con le peculiarità dei contratti virtuali. Contratti virtuali che possono riguardare sia la cessione di beni materiali, come nel commercio elettronico indiretto, ma anche la cessione di beni virtuali, nel caso di commercio elettronico diretto.
In questo capitolo si analizzerà l'imposizione sia diretta che indiretta. Per la prima viene analizzata la nozione di stabile organizzazione, che poi sarà ripresa anche nel capitolo successivo per soffermarsi sulle criticità riguardanti l'applicazione di tale figura nel commercio elettronico. Inoltre, si studia il fenomeno del transfer pricing e la tassazione delle royalties. Sono tutti e tre aspetti tipici dell'imposizione diretta che vanno coordinati con il particolare contesto del commercio elettronico.
Mentre, per quanto concerne l'imposizione indiretta viene presa in considerazione, principalmente, l'IVA, evidenziando come si applica alle attività di commercio elettronico.
67 Giuseppe Corasaniti, Profili fiscali del commercio elettronico in Commercio Elettronico, documento informatico e firma digitale, Giappichelli Editore, Torino, 2003, p.450.
68 Come precisa Santacroce, in Commercio elettronico. aspetti giuridici e regime fiscale, Maggioli Editore, Rimini, 2014, :” in particolare modo quale siano i redditi da imputare agli attori delle transazioni.” Infatti Mauro Meazza, in E-commerce e fisco, Il Sole 24 Ore, Milano, 2001, rileva che: “ la quantificazione dei redditi prodotti diventa particolarmente critica nel caso di scambi tra imprese delle stesso gruppo(b2b). È proprio il problema del transfer pricing, ovvero del quantum su cui pagare nel caso di transazioni che, pur localizzate in giurisdizioni diverse, appartengono al medesimo gruppo.”
69 L'art.12, secondo comma, del Modello di Convenzione dell'OCSE definisce le royalties come: “ i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.”