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Ulteriori spunti di riflessione verso la creazione di una amministrazione

Il quadro dell’evoluzione normativa in materia di scambio di informazioni, e la disciplina vigente, sono stati fin qui esaminati nell’intento di inquadrare la fattispecie oggetto di studio nell’ambito di quello che si ritiene essere l’ambizioso motore del legislatore europeo.

Riteniamo infatti che la cooperazione amministrativa in materia tributaria tra gli Stati membri sia ad oggi lo strumento principale al fine di realizzare una fiscalità sempre più coerente tra gli Stati membri124.

La mobilità dei contribuenti e dei capitali, garantita dalle libertà fondamentali previste dai trattati, dipenderà sempre di meno da ragioni di ordine fiscale, dal momento che lo scambio di informazioni tra gli Stati membri consentirà di perseguire con maggiore facilità i soggetti che cambiano fittiziamente residenza per avvantaggiarsi di sistemi fiscali più favorevoli.

D’altra parte, in questo contesto gli stessi Stati saranno meno portati a utilizzare la leva della concorrenza fiscale per abbassare il livello di tassazione ed attrarre materia imponibile.

Ne risulterà nel medio periodo una maggiore uniformità delle aliquote di imposizione sul reddito.

Allo stesso modo, si ritiene che lo scambio di informazioni e la disciplina della cooperazione tra le amministrazioni costituiscano un contributo importante per addivenire all’ambizioso risultato di uniformare il più possibile i procedimenti amministrativi dell’Unione, verso una vera e propria “Amministrazione fiscale europea”.

Non solo. La stessa relazione illustrativa al decreto che dovrà recare la disciplina della Direttiva n. 16 individua degli ulteriori elementi che lasciano

124 In tale maniera l’Unione può cercare di superare i limiti all’intervento diretto in

materia di disciplina fiscale sostanziale, dovuti alle limitate competenze in materia, ed al fatto che gli stati membri tendono a non volere rinunciare alla loro c fisale. Cfr. M. BASILAVECCHIA, L’evoluzione della politica fiscale dell’Unione europea, in Riv. Dir. Trib., 2009,

I, 361, e C. SACCHETTO, L’evoluzione del diritto comunitario in materia tributaria, AA.VV. I

vedere una volontà delle Amministrazioni degli Stati membri di aprirsi in una prospettiva europea.

L’art. 11 della Direttiva regola infatti la presenza dei funzionari dello Stato membro richiedente, nello Stato membro richiesto al fine di partecipare all’attività amministrativa125.

La modalità con cui i funzionari dei paesi esteri potranno partecipare all’accertamento tributario uno Stato diverso rispetto a quello in cui esercitano le loro funzioni, dovrà essere oggetto di vaglio in seno a ciascun paese membro che adotterà la Direttiva.

Tale partecipazione infatti, travalicando il principio di territorialità, e facendo sì che all’attività partecipi – o venga addirittura condotta – da un organo che opera in carenza assoluta di potere126 laddove non propriamente

125 Articolo 11, Ambito di applicazione e condizioni. 1. Previo accordo tra l’autorità

richiedente e l’autorità interpellata e in base alle modalità stabilite da quest’ultima, funzionari designati dall’autorità richiedente possono essere presenti, al fine di scambiare le informazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1: a) negli uffici in cui esercitano le loro funzioni le autorità amministrative dello Stato membro interpellato; b) durante le indagini amministrative condotte sul territorio dello Stato membro interpellato. Qualora le informazioni richieste siano contenute in una documentazione cui hanno accesso i funzionari dell’autorità interpellata, ne è data copia ai funzionari dell’autorità richiedente. 2. Nella misura consentita dalla legislazione dello Stato membro interpellato, l’accordo di cui al paragrafo 1 può prevedere che i funzionari dell’autorità richiedente che sono presenti durante le indagini amministrative possano interrogare le persone ed esaminare i documenti. Qualsiasi rifiuto da parte della persona sottoposta ad indagine di rispettare le misure di controllo dei funzionari dell’autorità richiedente è trattato dall’autorità interpellata come un rifiuto opposto ai propri funzionari. 3. I funzionari autorizzati dallo Stato membro richiedente presenti in un altro Stato membro a norma del paragrafo 1 devono essere in grado di produrre, in qualsiasi momento, un mandato scritto in cui siano indicate la loro identità e la loro qualifica ufficiale.

126 Invero il criterio di carenza di potere non risulterebbe applicabile nel caso di specie,

in quanto, sottolineiamo, si tratta nella fattispecie, di autorità amministrative di paesi esteri che come tali non sono in alcun modo considerati organi dello Stato, al cui agire sia appunto predicabile un eccesso ovvero una carenza di potere. Tali categorie sono infatti proprie del diritto amministrativo interno. N.B. Premesso che una corretta disciplina della materia dovrebbe fugare ogni rischio, mi sembra che la nota vada in

regolata nella legislazione domestica, potrebbe portare a gravi illegittimità del procedimento amministrativo posto in essere con nullità degli atti adottati.

E’ dunque di tutta evidenza necessario che ciascun ordinamento preveda in maniera positiva, ed introduca nella propria legislazione delle fattispecie ad hoc, che consentano una proficua collaborazione tra amministrazione locale ed amministrazione straniera.

Ne è prova, il fatto che la relazione tecnica all’approvando decreto contenga un esplicito riferimento alle modifiche da apportare all’art. 31-bis del d.p.r. n. 600 del 1973.

Si prevedrà, stando alla bozza del decreto ancora in fase di approvazione al momento in cui si scrive, che i funzionari esteri possano interrogare i soggetti sottoposti al controllo ed esaminare la relativa documentazione, alla presenza di funzionari dell’Amministrazione finanziaria italiana che eserciteranno funzione di coordinamento delle indagini.

Alcune disposizioni molto avanzate all’interno della Direttiva hanno dunque creato un vulnus al principio di territorialità ed alla sovranità amministrativa degli Stati membri. E’ del tutto evidente che gli Stati membri sono chiamati a valorizzare con accortezza gli strumenti che si apprestano ad applicare, sfruttando nella maniera più positiva possibile il principio di reciprocità come leva per perseguire una sempre maggiore integrazione tra gli ordinamenti.

controtendenza rispetto al testo. Questa contraddizione riflette una divergenza di opinione a livello dottrinario e/o giurisprudenziale.

10. Programma Fiscalis: il contributo dell’Unione Europea alla