Tra il 2017 ed il 2019, in un percorso triennale che è stato segnato da diversi passaggi legislativi ed amministrativi, anche in Italia è stato introdotto lo strumento delle zone economiche speciali.
Cercheremo di comprendere per quali motivi, rispetto ad una fase iniziale di positiva aspettativa rispetto alla introduzione di questo nuovo strumento fortemente richiesto dalla Svimez e fortemente voluto dall’esecutivo, si è ora in una transizione che non ha consentito a tale meccanismo di decollare e di determinare sinora effettivi positivi sul rilancio degli investimenti e sullo sviluppo industriale del Mezzogiorno.
Ripercorrere le principali tappe del percorso legislativo aiuta anche a comprendere che l’articolazione in successivi passaggi del processo di formazione delle regole rischia di determinare una diluizione della volontà di riforma ed una mancanza di chiarezza ed organicità che rischia di attenuare in modo sostanziale gli effetti voluti di un cambiamento di passo.
Il 12 giugno 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 91, concernente disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, convertito successivamente con legge n. 123 il 3 agosto 2017.
Tra gli interventi previsti, sono state istituite le zone economiche speciali (ZES). Per ZES il legislatore italiano intende una zona geograficamente limitata e chiaramente identificata, nella quale le aziende già operative, e quelle che decideranno di insediarsi, potranno beneficiare di speciali condizioni di vantaggio fiscale per gli investimenti e di snellimento amministrativo per le procedure di autorizzazione all’insediamento di attività economiche.
Proprio per le caratteristiche di tale legislazione, che consente di attivare anche una fiscalità di vantaggio per gli investimenti, essa deve essere limitata alle aree di intervento per la coesione territoriale della Unione Europea.
A fine febbraio 2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha definito criteri e metodi per la costituzione delle zone economiche speciali. Le Regioni Campania e Calabria hanno approvato il Piano di sviluppo strategico, trasmettendo la richiesta di costituzione della ZES al Governo, che a maggio 2018 ha approvato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
istituzione delle due zone economiche speciali.
Successivamente, si sono succeduti altri tre passaggi indispensabili per determinare l’avvio operativo del provvedimento:
sono stati nominati i Comitati di Indirizzi per le ZES costituite;
è stato approvato un provvedimento legislativo per la semplificazione (legge n.
12 del 12 febbraio 2019);
sono state definite le modalità per l’accesso al credito di imposta sugli investimenti (25 settembre 2019).
Sul primo e sul secondo punto, tuttavia, si è successivamente mutato approccio o segnato il passo. Con la Legge di Stabilità del 2020 è stato deciso che ogni ZES vedrà la nomina di un Commissario che svolgerà anche la funzione di presidente del Comitato di Indirizzo. Nessuna nomina in tal senso è stata però ancora decisa dal Governo.
Sulle semplificazioni, le decisioni adottate con la legge 12/2019 si sono rivelate poco incidenti, in quanto, pur riducendo i tempi di attraversamento amministrativo, non ne garantiva l’effettività, in quanto non era definito un termine di silenzio assenso da parte delle diverse amministrazioni interessate che consentisse poi di chiudere il percorso.
Sul terzo punto, vale a dire sulla efficacia del credito di imposta, si è determinata una svolta positiva, il 25 settembre del 2019, quando l’Agenzia delle Entrate ha predisposto il modulo con il quale le imprese, mediante una autodichiarazione con cui certificano di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa, possono fare richiesta di accesso del credito di imposta.
E’ stato in precedenza lungamente dibattuto, nel dialogo tra le diverse istituzioni, se l’accesso al credito di imposta ZES dovesse essere automatico, così come poi è stato, oppure condizionato ad un parere espresso dal Comitato di Indirizzo della ZES. La scelta del meccanismo di accesso automatico si è rivelata una chiave opportuna, almeno per consentire, pur nella non pienezza dello strumento ZES, di dare avvio al alcuni investimenti.
Solo con quest’ultimo atto sono state poste le condizioni per un effettivo avvio operativo dello strumento: le fasi precedenti vanno considerate passaggi propedeutici per definire la cornice entro la quale si trovano ad operare gli attori economici
all’interno delle zone economiche speciali.
Un ulteriore elemento positivo riguarda la recente estensione dell’accesso al credito di imposta non solo per le imprese manifatturiere ma anche per il settore della logistica, in precedenza escluso dal raggio di applicazione della normativa ZES. L’articolo 199 del decreto‐legge 19 maggio 2020, n. 34 cd. “Decreto Rilancio”, al comma 5 ha estenso l’agevolazione del credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 107, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – fermo quanto previsto dal comma 107 del medesimo articolo – anche ai soggetti operanti nei settori del magazzinaggio e supporto ai trasporti.
La relazione illustrativa, con riferimento al citato comma 5, afferma che tale disposizione si rende necessaria al fine di chiarire che, per ciò che concerne il settore dei trasporti, ai sensi del Regolamento UE 651/2014, si intendono escluse dal credito d’imposta le sole classi di Codice Ateco 49, 50 e 51 della sezione H Trasporto e Magazzinaggio, al fine di chiarire che il codice Ateco 52 rientra invece nell’agevolazione prevista. La relazione evidenzia la necessità di chiarire che, tra le attività incentivabili all’interno delle Zona Economica Speciale, che hanno come obiettivo l’aumento della competitività delle imprese insediate, l’attrazione di investimenti, l’incremento delle esportazioni, la creazione di nuovi posti di lavoro e il più generale impulso alla crescita economica e all’innovazione, sono ricomprese quelle relative al settore della logistica, in particolare quelle classificate con il codice 52.
“magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti”.
Si tratta certamente di un aspetto evolutivo di carattere positivo, se si vuole determinare quel circolo virtuoso che il legislatore aveva indicato nel rapporto tra sistemi portuali e sistemi produttivi.
La partenza operativa del credito di imposta ZES a fine settembre 2019 si è poi purtroppo incrociata con la crisi generata dalla pandemia, e con il conseguente blocco delle attività dettato dal lock down nazionale tra la prima settimana di marzo ed il 3 giugno del 2020.
Non si è determinata, per effetto di questo shock, solo una drastica riduzione della produzione, ma sono mutate le aspettative del mercato. Le zone economiche speciali diventano strumento di sviluppo territoriale solo a condizione che attraggano investimenti produttivi e generino occupazione, soprattutto incrociandosi con lo sviluppo delle attività di esportazione ed importazione.
A questo punto la sfida diventa soprattutto come incrociare lo strumento delle zone economiche speciali con il programma EU Next Generation, trovando un punto di intersezione tra il pacchetto localizzativo delle ZES, che deve essere reso ancora più
chiaro ed attrattivo dal punto di vista della semplificazione amministrativa e burocratica, e le azioni di sviluppo e di investimento che saranno contenute all’interno del Recovery Plan che dovrà essere presentato alla Unione Europea entro l’inizio del 2021.