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ACCOMPAGNAMENTO
Un animatore digitale in ogni scuola
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
E.SETTI CARRARO DALLA CHIESA C/O EDUC. - MIPC110009 EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA - MIVE01000P
Criteri di valutazione comuni:
Si allegano i criteri di valutazione comuni delle scuole annesse all'Educandato.
ALLEGATI: Obiettivi educativi e criteri di valutazione Setti Carraro.pdf Criteri di valutazione del comportamento:
Si allegano i criteri di valutazione del comportamento delle scuole annesse all'Educandato.
ALLEGATI: Criteri di valutazione del comportamento Setti Carraro.pdf Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato;
b) sufficienza in tutte le discipline, fatta salva la possibilità per il CdC di ammettere, con adeguata motivazione, chi ha un voto inferiore a 6 in una disciplina. Al liceo il CdC può sospendere il giudizio di ammissione a giugno per i casi di insufficienza, per dare la possibilità allo studente di recuperare entro l'inizio delle lezioni dell'a.s. successivo. Nel caso di insufficienze in una o più discipline, il consiglio di classe sospende il giudizio e si riserva di valutare il
recupero effettuato dallo studente entro l'inizio delle lezioni dell'anno successivo.
Il consiglio di classe può deliberare l’ammissione all’anno successivo anche in presenza di non raggiungimento di obiettivi minimi in una disciplina, tenendo conto dei seguenti fattori: il profitto ottenuto nelle altre discipline; la gravità dell’insufficienza; l’impegno dimostrato; la risposta agli eventuali interventi didattici ed educativi integrativi; l’evoluzione dell’allievo; le prospettive di inserimento positivo nella classe successiva.
c) sufficienza in condotta al liceo.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Per essere ammessi all'Esame di Stato conclusivo del II ciclo di istruzione, gli studenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personale b)
sufficienza in tutte le discipline, fatta salva la possibilità per il Consiglio di classe di ammettere, con adeguata motivazione, chi ha un voto inferiore a 6;
b) partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alla prova Invalsi;
c) al liceo svolgimento dell’attività di percorsi per le competenze trasversali e di orientamento (PCTO) secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso;
d) sufficienza in tutte le discipline, fatta salva la possibilità per il Consiglio di Classe di ammettere, con adeguata motivazione, chi ha un voto inferiore a 6 in una disciplina.
e) sufficienza in condotta, per il liceo.
L’ammissione con l’insufficienza in una disciplina incide comunque sull'attribuzione del credito scolastico.
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
Il credito scolastico viene attribuito secondo la tabella allegata, prevista dalla
Nel caso in cui lo studente abbia trascorso un anno o un semestre all’estero, al rientro svolgerà prove di accertamento per le materie non comprese nel piano di studio della scuola frequentata, sulla base dei nuclei essenziali individuati dai relativi dipartimenti disciplinari. Il credito scolastico verrà attribuito in base agli esiti delle prove di accertamento e alle valutazioni ottenute nella scuola
straniera, convertite in decimi, applicando i criteri previsti per gli altri alunni.
ALLEGATI: tabella credito scolastico.pdf DEROGHE AL LIMITE DI ASSENZE :
PREMESSO che l'art. 14 del D.P.R n.122/09 e l'art. 5 del D.Lgs. 62/17 stabiliscono che: “ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso l'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la
frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite”.
PREMESSO inoltre che la C.M. n. 20 del 4/03/2011 ha precisato che il calcolo della frequenza obbligatoria va effettuato in riferimento al monte ore annuale
complessivo di tutte le discipline, personalizzato per ogni classe e indirizzo CONSIDERATO che, sulla base di quanto sopra precisato, nel computo delle assenze vanno comprese anche le ore conteggiate per ingressi ritardati e uscite anticipate
I Collegi Docenti hanno deliberato quanto segue:
Le tipologie di deroga all'obbligo di frequenza valutabili da parte dei consigli di classe sono le seguenti:
1) motivi di salute, debitamente documentati con certificazione medica, che abbiano prodotto prolungati e continuativi periodi di assenza dalle lezioni;
2) gravi e documentati motivi familiari (ad es. gravi patologie e lutti fra i
componenti del nucleo famigliare, provvedimenti dell'autorità giudiziaria ecc.);
3) soggiorni per studio all'estero nel IV anno dei Licei;
4) soggiorni per studio all'estero o documentati motivi di altro genere alla scuola secondaria di I grado, se approvati dal consiglio di classe.
Prolungate e continue assenze devono essere tempestivamente comunicate al Consiglio di Classe e al Dirigente Scolastico allegando la necessaria
documentazione. Secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 7 del già citato D.P.R 122/09 “tale deroga è prevista (...) a condizione comunque che tali assenze
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
NOME SCUOLA:
E. SETTI CARRARO DALLA CHIESA - MIMM01900D
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107, articolo 6.
Le tipologie di deroga all'obbligo di frequenza valutabili da parte dei consigli di classe sono le seguenti:
1) motivi di salute, debitamente documentati con certificazione medica, che abbiano prodotto prolungati e continuativi periodi di assenza dalle lezioni;
2) gravi e documentati motivi familiari (ad es. gravi patologie e lutti fra i
componenti del nucleo famigliare, provvedimenti dell'autorità giudiziaria ecc.);
3) soggiorni per studio all'estero nel IV anno dei Licei;
4) soggiorni per studio all'estero o documentati motivi di altro genere alla scuola secondaria di I grado, se approvati dal consiglio di classe.
Prolungate e continue assenze devono essere tempestivamente comunicate al Consiglio di Classe e al Dirigente Scolastico allegando la necessaria
documentazione. Secondo quanto previsto dall'art. 6 comma , comma 7 del D.P.R 122/09 “tale deroga è prevista (...) a condizione comunque che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Per essere ammessi all'Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione, gli studenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
Il giudizio di idoneità ed ammissione all'esame conclusivo del I ciclo di istruzione viene descritto dal comma 4 dell’art 11 del D.Lgs. n. 59/2004, modificato dal comma 4 dell’art.1 del D.L. n. 147 del 2007 che così recita: “il terzo anno della scuola secondaria di primo grado si conclude con un esame di Stato, al quale
ammettere o non ammettere all'esame di Stato gli alunni frequentanti il terzo anno della scuola secondaria di primo grado, formulando un giudizio di idoneità o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione all'esame medesimo”. Il comma 2 dell’art.3 del D.P.R. n.122/2009 riprende tale contenuto: “il giudizio di idoneità di cui all'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, è espresso dal consiglio di classe in decimi,
considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado”.
Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 integrano la precedente normativa introducendo alcune importanti novità: “L'ammissione all'Esame di Stato è disposta anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato (fatte salve le eventuali motivate deroghe come riportato nel regolamento di istituto);
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'Esame di Stato;
c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non
ammissione dell'alunno all'Esame di Stato, anche in presenza dei tre requisiti sopra citati. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'Esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti un voto di ammissione espresso in decimi.
Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a sei decimi.