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Valutazione al fair value

Il lavoro dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, col passare del tempo, diventa sempre più complesso e articolato in conseguenza dell’evoluzione continua dell’ambiente economico di riferimento. Per questa ragione, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha deciso di sviluppare guide operative che avessero come obiettivo quello di semplificare l’interpretazione di norme complesse e fra queste vi rientra proprio la valutazione delle partecipazioni. Il CNDCEC con il documento rubricato “Aspetti metodologici

della valutazione delle partecipazioni al fair value nel bilancio separato in

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conformità agli IAS/IFRS”38 ha voluto fornire a tutti i soggetti interessati

indicazioni e profili critici in merito al tema della valutazione delle partecipazioni nel bilancio separato redatto secondo i principi contabili internazionale.

La redazione di tale documento prende sempre più importanza in considerazione del fatto che a partire dal 1° gennaio 2018, l’IFRS 9 relativo alla rilevazione e valutazione degli strumenti finanziari prende il posto dello IAS 39.39 Il documento emanato dal CNDCEC focalizza l’attenzione sulla valutazione delle partecipazioni al fair value, questo metodo trova scarsa applicazione anche alla luce delle difficoltà pratiche.

In realtà il documento ha un ambito di applicazione più ampio rispetto a quanto si potrebbe dedurre dal titolo che, appunto fa riferimento ai principi contabili internazionali. Tale guida per la valutazione al fair value, infatti, è utilizzabile anche per le imprese che redigono il bilancio secondo il codice civile e i principi contabili nazionali, laddove il fair value rappresenti un parametro di riferimento per valutare le partecipazioni in conformità alle disposizioni nazionali.

È rilevante evidenziare le circostanze nelle quali è consentita la misurazione al fair value nella redazione del bilancio. Gli standards internazionali, prevedono che “le altre partecipazioni” cioè le partecipazioni che non si configurano come partecipazioni in controllate, collegate e joint venture e joint operation, siano misurate al fair value. La ratio di tale metodo contabile deriva dalla natura stessa della partecipazione in essere: infatti in mancanza di un rapporto che possa configurarsi come di controllo, influenza notevole o controllo congiunto, i principi contabili internazionali prevedono che la misurazione al fair value dei singoli strumenti partecipativi fornisca agli stakeholders un’informazione finanziaria rilevante. Altro caso dove la valutazione al fair value è applicabile si ha nel bilancio separato nel quale l’impresa (o come definita dagli IAS/IFRS l’entità) deve iscrivere le partecipazioni in società controllate, adottando una delle opzioni tra

38 CNDCEC, Area Principi Contabili e di Valutazione, “Aspetti metodologici della valutazione delle partecipazioni (al fair value) nel bilancio separato redatto in conformità agli IAS/IFRS”, agosto

2017.

39 Il Documento si focalizza sulla valutazione delle partecipazioni in base al fair value e tiene conto dell’IFRS 13. “Quotidiano del Fisco”, agosto 2017.

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costo storico, fair value o metodo del patrimonio netto.40 Inoltre, il fair value può

assumere un ruolo considerevole nell’ambito della misurazione successiva delle partecipazioni, quando si applica lo IAS36, a causa della riduzione del valore delle partecipazioni.41

2.4.1 La tecnica di valutazione al fair value.

Come già accennato, i principi contabili internazionali pongono i redattori del bilancio separato di fronte a una scelta più ampia e articolata rispetto a quella messa a disposizione dai principi contabili nazionali. Infatti al criterio del costo e al metodo del patrimonio netto si aggiunge il fair value.

Letteralmente per fair value si intende valore equo, che non è da intendersi come il valore di mercato, piuttosto come il valore che si può ricavare collocando lo strumento finanziario sul mercato.

Secondo quanto previsto dall’IFRS 13 il fair value è definito come “il prezzo che si pagherebbe per il trasferimento di una passività ovvero che si percepirebbe per la vendita di una attività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione”42. Quindi la valutazione del fair value presuppone che l’attività

venga scambiata nel mercato come regolare operazione per la vendita o il trasferimento, tenendo conto delle condizioni correnti di mercato.43 A partire dalla

definizione viene fuori una delle complicazioni: infatti se esiste un mercato attivo è semplice determinare il fair value, al contrario, emergono le prime complessità per valutare il fair value che, puntualizziamo, non si limita agli strumenti finanziari (IAS 39 che dal 2018 è sostituito dall’IFRS 9) ma è anche chiamato in causa per le

40 CNDCEC, Area Principi Contabili e di Valutazione, “Aspetti metodologici della valutazione delle partecipazioni (al fair value) nel bilancio separato redatto in conformità agli IAS/IFRS”, agosto

2017, par. 2.

41 Si tratta di Impairment of assets ovvero riduzione di valore delle attività. Sorge l’obbligo di svalutare quando il valore di iscrizione di una partecipazione non misurata al fair value nel momento in cui un indicatore evidenzia l’esistenza di un fattore di impairment loss e il valore contabile della partecipazione risulta superiore rispetto al valore recuperabile, inteso come il valore più alto tra fair value al netto degli oneri di vendita e il valore d’uso. Detto in altre parole la perdita durevole della partecipazione è determinata confrontando il valore di iscrizione in bilancio con il suo valore recuperabile, che viene determinato in base ai benefici futuri che si prevede affluiranno nella situazione economica della partecipante. Il valore recuperabile si determina come il maggiore tra valore d’uso e fair value.

42 IFRS 13, “Valutazione al fair value”, par. 9.

43 Come mercato di riferimento si intende o il mercato principale dell’investimento finanziario oppure in sua assenza nel mercato più vantaggioso, dove per mercato vantaggioso deve intendersi quello in cui l’entità effettua normalmente le operazioni di vendita delle attività.

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aggregazioni aziendali (IFRS3) e sull’impairment test per la riduzione del valore delle attività (IAS 36).

Dunque se esiste un mercato principale per l’attività al momento della valutazione si deve tener conto del prezzo in quel mercato non considerando quindi un eventuale prezzo più vantaggioso, rilevabile in un mercato diverso da quello principale.

Rilevazione, classificazione e valutazione.

Una delle principali novità introdotte dall’IFRS 9 riguarda le attività finanziarie e la loro classificazione. Il passaggio dallo IAS 39 all’IFRS 9 ha fatto sì che le categorie di attività finanziarie si riducessero a due (prima erano quattro). Queste attività sono divise in base al criterio di valutazione. Le attività si dividono in:

1. attività valutate al costo ammortizzato;

2. attività valutate al fair value, con imputazione a conto economico o a patrimonio netto.

Con riferimento agli strumenti rappresentativi del capitale: se le attività finanziarie sono detenute a scopo di trading allora devono essere valutate al fair value con imputazione a conto economico; se, invece le attività finanziarie non sono detenute per la negoziazione allora le variazioni del fair value distinguiamo due ulteriori casi. Se la variazione del fair value sono imputate a patrimonio netto allora la valutazione dovrà essere effettuata al fair value con imputazione a patrimonio netto. Se invece le attività finanziarie non sono detenute a scopo di trading e le variazioni del fair value non sono imputate a patrimonio netto allora la valutazione avverrà al fair value con imputazione a conto economico.

Al momento della rilevazione iniziale l’entità deve valutare un’attività finanziaria al suo fair value, aggiungendo i relativi costi di transazione. In particolare un’entità dovrà rilevare l’attività finanziaria quando, e solo quando, l’entità diviene parte nelle clausole contrattuali dello strumento.

Quando si acquisisce un’attività bisognerà distingue il fair value dal prezzo dell’operazione. Infatti con riferimento al primo si individua come questo corrisponda al prezzo che si percepirebbe dalla vendita dell’attività; per prezzo dell’operazione deve intendersi il prezzo pagato per acquisire l’attività. Può succedere che il fair value non corrisponda al prezzo dell’operazione. Non

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necessariamente le entità vendono le attività al prezzo pagato per acquisirle. Per valutare se il prezzo pagato e il fair value coincidono, l’entità deve esaminare alcuni fattori specifici quali il verificarsi di un’operazione sotto coercizione o il venditore è costretto ad accettare il prezzo dell’operazione perché, ad esempio, si trova in difficoltà momentanee; potrebbe succede anche che il mercato nel quale avviene lo scambio non sia il mercato principale. Nel caso in cui l’entità stabilisca, al momento della rilevazione iniziale, che il valore equo (fair value) non corrisponda al prezzo dell’operazione, l’entità potrà procedere con due modalità di contabilizzazione. Se il fair value è attestato da un prezzo quotato in un mercato attivo per un’attività identica (e cioè input di primo livello) allora l’entità dovrà rilevare (al momento della prima rilevazione) tale differenza come utile o perdita. In tutti gli altri casi, l’entità dovrà rilevare lo strumento finanziario al fair value rettificato per sopperire alla variazione tra il fair value e il prezzo dell’operazione. Successivamente alla rilevazione iniziale, l'entità dovrà rilevare la variazione differita come utile o perdita solo nella misura in cui essa risulti da un cambiamento di un fattore che gli operatori di mercato considererebbero nel determinare il prezzo dell'attività o della passività.44

Riclassificazione.

Il principio contabile internazionale IFRS 9 impone la riclassificazione delle attività finanziarie se, e solo se, l’entità modifica il proprio business model per la gestione delle attività finanziarie. Si presuppone che tali modifiche avvengano molto raramente nella vita dell’entità. A titolo di esempio una causa di cambiamento del modello di business può essere la seguente: supponiamo che un’entità possieda un portafoglio di prestiti commerciali da vendere nel breve termine. Supponiamo che l’entità acquisisce una società che gestisca prestiti commerciali e che questa abbia un business model incentrato sulla detenzione di prestiti finalizzati alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali. Il portafoglio dei prestiti commerciali non è più in vendita, e dovrà essere gestito insieme ai prestiti commerciali acquisiti secondo il modello della detenzione destinata alla raccolta del flussi finanziari contrattuali. Sempre a titolo di esempio si suppone che una società che si occupa di servizi finanziari decida di chiudere la propria attività nel settore dei prestiti ipotecari.

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Quindi l’entità non concluderà più nuovi prestiti del genere ma anzi si proseguirà con la vendita del proprio portafoglio.45

È inoltre previsto che prima debba verificarsi il cambiamento del business model e solo dopo è possibile procedere con la riclassificazione.

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