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GENESI E GARANZIA DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE

5 Disciplina in tema di valutazione della prova e libero convincimento:una contraddizione insanabile?

5.3 La vanga del dubbio.

Si diceva che il giudice è libero di auto-convincersi, ma non è libero dalle regole della logica, ed uno dei primissimi fondamenti della logica è quella di porre in dubbio174 i dati a disposizione. In questo contesto si inserisce la regola dell'oltre ogni ragionevole

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V. Supra cap 3.

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LOMBARDI, La prova giudiziale, cit., 421.

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Il «cogito ergo sum» cartesiano non è altro che la sintesi del procedimento di conoscenza applicativo del dubbio metodico.

dubbio nella sentenza di condanna175, che ha un carattere generale dunque riguarda anche tutta la ricostruzione del fatto176; ogni singola molecola del fatto deve essere provata “al di là di ogni ragionevole dubbio177”. Possiamo, quindi, concludere che il ragionevole dubbio funziona come ulteriore limite del libero convincimento.

Tuttavia, la sensazione netta è che il ragionevole dubbio, nel nostro ordinamento, rimanga ancora una formula più suggestiva ed evocatrice di altri modelli, piuttosto che un metodo organico all’ordinamento per la valutazione delle prove. Al di là delle diverse definizioni che sono state date di questa formula, ciò che appare contare di più è il modo con cui questo standard178 si inserisce nell’ambito dei criteri decisionali: da noi infatti la percezione è che nulla di più rappresenti se non un percorso entro cui incanalare la motivazione che, comunque, viene sempre assunta secondo il più generale criterio del libero convincimento (sancito come regola di valutazione delle prove dall’art 192 comma 1 c.p.p.). In sostanza, «il suo svilimento o il rischio di ciò deriva dal fatto che il giudicante prima decide in base al proprio libero convincimento e poi adatta la motivazione al sillogismo richiesto»179. Se dunque i principi delle convenzioni internazionali,

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La regola del ragionevole dubbio, salutata da taluno come una sorta di rivoluzione copernicana, è stata introdotta con la legge 20 febbraio 2006, n. 46 all'art. 533, I° comma, c.p.p.: “Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio”.

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Si vedano in argomento: DOMENICO-CARPONI-SCHITTAR, Al di là del

ragionevole dubbio e oltre, ed. Giuffré, 2008; CARLO ZAZA, Il ragionevole dubbio nella logica della prova penale, ed. Giuffré, 2008. 26 Scriveva

Wittgenstein: “Se ho esaurito le mie giustificazioni, la mia vanga ha raggiunto la pietra e ne è stata sviata”.

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Per riprendere una bella immagine di WITTGENSTEIN, la vanga del dubbio, quando arriva a scalfire la pietra (i duri fatti dei pensatori positivisti) e non la spacca, deve essere posata: il dubbio non è ragionevole e, conseguentemente, il fatto risulta non è provato oltre ogni ragionevole dubbio

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Cfr., FRANCESCO MAURO IACOVIELLO, Lo standard probatorio dell'al

di là di ogni ragionevole dubbio e il suo controllo in cassazione, in Cass.

Pen.,2006, pag. 3873.

della giurisprudenza, e della costituzione nostrana supportano ed ammettono tale criterio del «ragionevole dubbio» come standard di valutazione probatoria, anche nel nostro sistema processuale il mantenere il libero convincimento nella sua accezione più larga come criterio di giudizio, di fatto, ne svilisce grandemente la portata, rendendolo applicato esclusivamente per la prova indiziaria ( come surrogato della previsione di cui all’art 192, comma 2 c.p.p) o, ancor di più, con riguardo a quell’ambito di questioni dove il giudicante frena il proprio libero convincimento «più per mancanza di conoscenze specifiche della materia che per reale assorbimento del principio, con implicita ammissione di impossibilità a far operare il proprio libero convincimento in ragione della peculiarità delle conoscenze extragiuridiche»180. Di contro, il metodo dell’oltre ogni ragionevole dubbio per ricevere effettiva portata, dovrebbe investire tutto il campo dell’accertamento e tutti i settori del «penalmente rilevante», conducendo il convincimento del giudice nel considerare tutte le prove dibattimentali e le modalità con le quali queste sono state raccolte, assunte e portate a giudizio. Non è dunque rispettato lo standard semplicemente «giustificando» il proprio convincimento secondo il percorso logico indicato per relationem dal criterio del sillogismo indiziario se «a monte» vi è comunque una decisione libera in quanto, in questo modo, «la motivazione rischierebbe di diventare un mero esercizio di adattamento di ciò che si ritiene»181. Secondo parte della dottrina, dunque, nel nostro sistema il canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio non è una vera e propria limitazione al libero convincimento, che permane intatto come presupposto psicologico e tecnico di ogni decisione penale, quanto piuttosto sarà un «ostacolo da superare con la stesura della motivazione, comunque

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Al riguardo si pensi al tema della responsabilità medica e più in generale di tutti quei delitti nei quali la condotta viene valutata in base a parametri tecnici o scientifici. v. L.D’AURIA in La giustizia penale 2004., cit.p.29 ss.

formatasi sul libero convincimento»182. Però, così facendo si trasferisce il ragionevole dubbio dalla fase del giudizio alla fase della giustificazione, con ciò assoggettando lo stesso all’ambito meramente soggettivo183. Peraltro, anche per la parte diviene più difficile controllare una giustificazione piuttosto che un giudizio poiché quest’ultimo, se contrario alle evidenze probatorie, può essere screditato più agevolmente di una giustificazione che si cala poi nell’intimità del libero convincimento, nel pensiero soggettivo del giudicante e nell’abilità di costui di «stendere» la migliore motivazione.

In definitiva, se si dovesse riassumere in una formula sintetica il significato delle innovazioni apportate dal codice in questo settore, si potrebbe dire che esso tende ad imporre, «cautele meramente esteriori»184 al dogma del libero convincimento, nel tentativo di determinare i suoi limiti «dal punto di vista di una logica del ragionevole»185. Mentre, in tema di motivazione, il nuovo sistema promuovendo e stimolando la fomentazione agonistica del dubbio e l’apporto dialettico delle parti nella formazione della prova, agevola l’introduzione di una vasta gamma di elementi conoscitivi che allargano l’ambito tradizionale dei criteri di valutazione della prova186 in particolar modo con specifico riguardo alla prova scientifica. Proprio su tali criteri citati concentreremo l’attenzione nel prossimo capitolo187.

182 L.DAURIA, in La giustizia penale 2004., cit.p.30 ss. 183

La giustificazione infatti è un momento più intimo di quello del giudizio, che si arresta all’oggettività più tangibile.

184

ROMAGNOSI, Vedute fondamentali sull’arte logica, commento alla “

Logica per i giovinetti di Antonio Genovesi”, Milano,1841,p.299. 185

DE LUCA in Riv.It.proc.pen. 1992 p.1273 ss.

186

DE LUCA op.cit.

CAPITOLO II

LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCIENTIFICA E LA