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Verso un rafforzamento della garanzia a livello europeo

RECEPIMENTO DEI MONITI SOVRANAZIONALI NEL DIRITTO VIVENTE ITALIANO

2. Verso un rafforzamento della garanzia a livello europeo

Con una recente Direttiva 2016/343/UE del 9 marzo 2016, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato norme minime comuni per rafforzare alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al giudizio nei procedimenti penali; hanno racchiuso quindi, in un unico atto normativo, due garanzie fondamentali del “giusto processo penale europeo”.

È la prima volta che le istituzioni europee deliberano in maniera diretta sulla presunzione di innocenza, ed è la prima

Sempre in quest’ottica la Corte europea ha ritenuto compatibile con l’art 6 par. 2 CEDU la presunzione di responsabilità del direttore di un comparto del settore televisivo per la diffusione di messaggi diffamatori, nella misura in cui sia accordata al medesimo la possibilità di fornire la prova della propria buona fede (Corte eur., 30 marzo 2004, Radio France c. Francia).

251 Corte eur., 28 ottobre 2004, Y.B. e altri c. Turchia.

252 A. Balsamo, Il contenuto dei diritti fondamentali, in R.E. Kostoris (a cura

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volta che vengono date indicazioni precise sul principio chiamando in causa i protagonisti più esposti: le autorità giudiziarie, i pubblici ministeri e i mass media.

La crescita di attenzione a livello europeo per i diritti fondamentali, tra i quali la presunzione di innocenza, si inserisce nell’ambito della ricerca di un rafforzamento delle basi giuridiche comuni, quindi di quel terreno sul quale si può inserire correttamente il principio del mutuo riconoscimento. Tale iniziativa europea, perciò, fa parte del più ampio obiettivo di sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia che si fonda sul principio del mutuo riconoscimento253, “pietra angolare” della cooperazione

giudiziaria nell’Unione europea, che presuppone una fiducia reciproca degli Stati membri nei rispettivi ordinamenti penali e costituisce lo strumento più efficace per il ravvicinamento delle legislazioni nazionali dei Paesi membri dell’Unione. Tale fiducia presuppone una condivisione di valori comuni come la democrazia e il rispetto dei diritti umani, che è assicurato dal fatto che tutti gli Stati membri dell’Unione europea sono parte della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

253 Il principio del mutuo riconoscimento in ambito penale sottende

<<l’idea di uno Spazio europeo in seno al quale anche le decisioni giudiziarie rese in uno Stato membro possono circolare liberamente, nel senso che vanno riconosciute ed eseguite in qualunque altro Stato membro>> (Vernimmen-Van Tiggelen). Secondo J.R. Spencer, Il principio del mutuo riconoscimento,in R.E. Kostoris (a cura di), Manuale di procedura penale europea, 2015, Milano, p. 277-278, possiamo leggere il mutuo riconoscimento in due modi distinti: uno passivo e uno attivo. In senso passivo significa che alla decisione di un giudice penale di uno Stato membro devono essere attribuiti dal sistema giuridico di un altro Stato membro gli stessi effetti giuridici che verrebbero attribuiti ad una analoga decisione presa da un giudice interno. In senso attivo, invece, sta a significare che i giudici di ogni Stato membro dovranno, non solo riconoscere come valide le decisioni e i provvedimenti dei giudici e delle autorità assimilabili degli altri Stati membri, ma anche adottare provvedimenti positivi per la loro esecuzione, quanto ciò sia necessario.

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L’idea di impiegare il principio del mutuo riconoscimento in campo penale fu proposta ufficialmente per la prima volta nel Consiglio europeo di Cardiff del 15 e 16 giugno 1998, e successivamente ripresa al Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, dove, al punto 33 delle Conclusioni della Presidenza, si afferma: <<il Consiglio europeo approva il principio del reciproco riconoscimento che, a suo parere, dovrebbe diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria nell’Unione, tanto in materia civile quanto in materia penale. Il principio dovrebbe applicarsi sia alle sentenze sia alle altre decisioni delle autorità giudiziarie>>. Venne poi proposto, nel 2001, dalla Commissione e dal Consiglio dei Ministri per la Giustizia e gli Affari Interni, un programma di misure legislative per dare efficacia al principio, e la più nota sicuramente è il mandato d’arresto europeo (m.a.e.)254.

Come passo ulteriore e decisivo per un’ufficiale consacrazione, il principio ha trovato menzione nel Trattato di Lisbona, il cui art. 82 par. 1 afferma che <<la cooperazione giudiziaria in materia penale nell’Unione è fondata sul principio del

254 Sull’argomento vedi P. Troisi, voce Mandato di arresto europeo, in Diritto on-line, Treccani, 2014: <<(…) anche sotto la spinta propulsiva dell’emergenza terroristica, “ridestata” dagli attentati del 2001>> è stata adottata dal Consiglio la decisione quadro 2002/584/GAI (del 13.6.2002), “relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri”, destinata a sostituire, nelle relazioni reciproche, tutte le disposizioni convenzionali applicabili in materia di estradizione (art. 31). <<Il passaggio dall’istituto plurisecolare dell’estradizione, segnato da un notevole tasso di politicità, alla procedura, prettamente giudiziaria, della consegna della persona ricercata, ha impresso una svolta rilevante nel cammino verso una politica comune europea in materia penale ed ha aperto, senza dubbio, nuove frontiere nel settore della cooperazione giudiziaria>>.

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riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie>>.

Il mutuo riconoscimento, però, può funzionare davvero e in modo efficace solo se le leggi dei diversi Stati membri presentano caratteri omogenei, quindi presuppone un alto grado di armonizzazione. In un primo momento l’opera di armonizzazione ha privilegiato gli strumenti normativi, volti ad implementare l’efficienza della giustizia penale in un’ottica prevalentemente preventiva e repressiva. Solo a partire dal 2009, invece, l’ambito di intervento delle istituzioni europee è stato esteso in senso garantistico, andando ad interessare anche i diritti della difesa. Basti pensare che l’Unione europea quando adottò il suo primo e più importante provvedimento di mutuo riconoscimento in materia penale, lo fece sul presupposto che la fiducia reciproca fosse un dato già presente e scontato. Così fu varato il mandato di arresto europeo nel 2002 e senza che si provvedesse all’introduzione di misure per assicurare che i sistemi di giustizia penale di tutti gli Stati membri disponessero di adeguate garanzie nei confronti di indagati ed imputati.

La preoccupazione che suscitò il livello di giustizia penale di alcuni Stati membri portò l’Unione europea a fare almeno un primo tentativo nel 2006 per garantire i diritti minimi ad indagati ed imputati, ma trovò l’opposizione del Regno Unito che solo tre anni dopo mutò orientamento permettendo al Consiglio di adottare una risoluzione relativa ad una “tabella di marcia” (o road map) contenente proposte di misure legislative volte al rafforzamento dei diritti di indagati e imputati nei procedimenti penali, e invitava le istituzioni a

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prendere misure concernenti il diritto alla traduzione e all’interpretazione (misura A), il diritto a informazioni relative ai diritti e all’accusa (misura B), il diritto alla consulenza legale e all’assistenza legale (misura C), il diritto alla comunicazione con familiari, datori di lavoro e autorità consolari (misura D) e garanzie speciali per gli indagati o imputati vulnerabili (misura E).

Questa risoluzione è stata poi recepita nel Programma di Stoccolma, con il quale il Consiglio europeo non solo sollecitava la Commissione a presentare le proposte previste nella tabella di marcia, ma invitava la stessa ad esaminare ulteriori aspetti dei diritti procedurali minimi di indagati e imputati ed a valutare se fosse necessario affrontare altre questioni, quali ad esempio, la presunzione di innocenza, per promuovere una migliore cooperazione nel settore255.

Il cammino che ha portato alla direttiva europea è stato lungo e non sempre lineare: sicuramente è passato dal c.d. “Libro verde sulla presunzione di non colpevolezza” presentato il 26 aprile 2006 a Bruxelles, dalla Commissione delle Comunità europee. Questo importante documento era teso a verificare, in una prospettiva di armonizzazione dei sistemi processali penali adottati dai singoli Stati membri, se quel principio venisse inteso ed applicato in modo sostanzialmente uniforme in tutta l’area dell’Unione europea256. Il passo successivo sarebbe stato quello di proporre

255 Cfr. Programma di Stoccolma – Un’Europa aperta e sicura al servizio e a

tutela dei cittadini, in G.U.U.E., 4 maggio 2010, C 115, punto 2.4.

256 Nel preambolo si legge: <<il Libro Verde studierà il significato della

presunzione di non colpevolezza e i diritti che ne derivano. Se dalla conclusione dovesse emergerne l’esigenza, la Commissione studierà come

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di istituire norme minime comuni di diritto processuale penale per evitare divari tra i livelli di garanzie processuali offerte dagli Stati membri.

Più in generale, tale Libro verde rientrava nel processo di armonizzazione del diritto penale volto al rafforzamento della fiducia reciproca tra Stati membri ai fini dell’effettiva creazione e dell’efficace funzionamento di quello spazio di libertà, sicurezza e giustizia fondato sul principio del mutuo riconoscimento.

Nonostante ben undici Stati membri abbiano risposto alle questioni sollevate nel Libro verde, il dibattito in materia si è arenato a fronte alla crisi dell’azione europea in materia di ravvicinamento delle legislazioni penali degli Stati membri seguita all’abbandono della Proposta di decisione quadro su determinati diritti processuali penali nei procedimenti penali nel territorio dell’Unione europea257.

Solo nel 2009 il Consiglio europeo ha lanciato una nuova strategia per l’adozione di norme minime comuni relative ai diritti fondamentali del processo penale, approvando la già rammentata Tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali.

inserire tali diritti in una proposta di legge quadro sulle garanzie nell’acquisizione e nell’utilizzo del materiale probatorio>>.

257 Si tratta della Proposta di Decisione quadro su determinati diritti

processuali nei procedimenti penali nel territorio dell’Unione europea, COM(2004) 328, del 28 aprile 2004.

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3. Presunzione di innocenza e diritto di partecipare al