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Capitolo 4-NUOVE ARCHITETTURE E NUOVE REGOLAMENTAZIONI D

4.6 Verso un ulteriore sviluppo del quadro di vigilanza

L’aggravarsi della crisi ha dimostrato come il coordinamento tra le Autorità di vigilanza – per quanto rafforzato dal SEVIF – sia di per sé insufficiente a preservare la stabilità finanziaria nell’Unione, specialmente con riferimento agli Stati che hanno aderito alla moneta unica, perché la stabilità dei sistemi bancari nazionali è percepita come strettamente legata alla stabilità dello Stato di insediamento. Per conseguire tale obiettivo occorreva, quindi, mettere a fattor comune la stabilità complessiva dell’Eurozona, creando una vera e propria Unione bancaria europea – quantomeno fra gli Stati della zona euro, ma aperta anche a chiunque altro intenda aderirvi – basata su un corpus unico di norme completo e dettagliato, la cui

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controllo ottimale sotto il profilo qualitativo e libero da considerazioni estranee all’ottica prudenziale.

La Commissione europea ha proposto a metà del 2012 una Unione

bancaria caratterizzata da un approccio più organico ad integrazione dell'Eurozona e del mercato unico.

Questo quadro comprende un Meccanismo di vigilanza unico (Single Supervisory

Mechanism - SSM). La creazione di questo Meccanismo di Vigilanza Unico, quanto

meno per i paesi dell’Eurozona, rappresenta una tappa storica per l’Unione Europea, anche se due caratteristiche che ne hanno condizionato la genesi

potrebbero influenzarne lo sviluppo futuro. La prima attiene alla circostanza che, ancora una volta, l’integrazione della finanza e delle istituzioni incaricate della supervisione, marcia più in fretta dell’integrazione politica; la seconda riguarda le radici della riforma, che risiedono nella crisi finanziaria108.

L’avvio di questo ambizioso progetto è stato affidato alla Commissione europea che, il 12 settembre 2012, ha pubblicato la proposta di regolamento109 avente ad oggetto il SSM. La principale valenza innovativa della proposta di regolamento risiede nel fatto che essa accentra l’esercizio della funzione di vigilanza e di buona parte dei relativi poteri presso un network privo di personalità giuridica,

appositamente istituito, il Single Supervisory Mechanism (SSM), composto dalla BCE e dalle Autorità nazionali degli Stati membri partecipanti.

L'obiettivo dell'SSM è di garantire uniformità e vigilanza coerente degli istituti di credito per prevenire l'arbitraggio regolamentare e la frammentazione del mercato dei servizi finanziari nell'Unione.

Per un buon funzionamento del Meccanismo Unico di Vigilanza, sia la BCE che le Autorità nazionali hanno l’obbligo di cooperare in buona fede nello svolgimento dei rispettivi compiti e di scambiarsi le informazioni.

Alla BCE è garantita la piena indipendenza nell’esercizio della funzione di

vigilanza e gli è affidata la responsabilità del funzionamento efficace e coerente del network e la sorveglianza sul funzionamento dello stesso.Sono, inoltre, di sua esclusiva spettanza il rilascio e la revoca dell’autorizzazione agli enti creditizi e la

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Cfr. Diciottesimo rapporto sul Sistema Finanziario Italiano,Fondazione Rosselli, “Banche e ciclo economico: redditività, stabilità e nuova vigilanza”, a cura di Giampio Bracchi e Donato Masciandaro, 2013, p.199.

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valutazione delle domande di acquisto o di cessione di partecipazioni qualificate in enti creditizi nei confronti di tutte le banche dei paesi partecipanti110.

Alle Autorità nazionali è affidato, in via residuale, il controllo sugli enti vigilati meno rilevanti su base consolidata, nei confronti dei quali sarebbero loro conferiti tutti i relativi poteri e demandati tutti i compiti di vigilanza eccetto rilascio e revoca delle autorizzazioni, valutazione delle domande di acquisizione e cessione di partecipazioni qualificate al capitale degli enti vigilati, attività collegate ai piani di risanamento e all’intervento precoce, e attività collegate a cambiamenti strutturali richiesti agli enti creditizi per prevenire lo stress finanziario o il fallimento.

Sono questi i primi risultati in materia di regolazione del settore finanziario sempre più basati sull’integrazione fra le attività delle Autorità nazionali, realizzati

attraverso l’istituzione di agenzie ad hoc (EBA, EIOPA, ESMA) o, come nel caso del SSM, rafforzando il ruolo di Autorità già esistenti.

110Cfr. Quaderni di ricerca giuridica, “Dalla vigilanza nazionale armonizzata alla Banking Union”, Settembre

2013, n°73, p 16.

La competenza diretta ed esclusiva riservata alla BCE in tema di autorizzazione e revoca dell’autorizzazione all’attività bancaria e di valutazione delle domande di acquisto e cessione di partecipazioni qualificate in enti creditizi evidenzia il chiaro intento del legislatore europeo di sottrarre alle politiche nazionali, potenzialmente protezionistiche, l’assetto del mercato del credito, facendo segnare un evidente passo in avanti nell’effettiva integrazione del mercato.

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Conclusioni

Sebbene le logiche che hanno condotto alla formazione dei conglomerati finanziari si fondano essenzialmente sui processi di deregolamentazione, di innovazione tecnologica e finanziaria, di globalizzazione dei mercati, nonché di efficienza (operativa e allocativa), come obiettivo da perseguire attraverso un più ampio e libero dispiegamento delle forze competitive e dei meccanismi di mercato, la recente crisi finanziaria ha portato alla luce i limiti dello sviluppo di un’economia mondiale globalizzata.

Lo sviluppo della conglomerazione finanziaria nell’ultimo decennio ha indotto ad interrogarsi sulla reale portata dei benefici, in termini di efficienza, rischio e valore, del fenomeno in esame. Seppur questa forma organizzativa comporti dei vantaggi, non sembra, tuttavia, esistere in letteratura una chiara indicazione della effettiva superiorità del conglomerato finanziario rispetto all’intermediario focalizzato. Innanzitutto, vi è il palese riconoscimento che il sistema di vigilanza supplementare così come concepito fino al 2009 non è stato in grado di attuare le finalità per cui è stato istituito, ovverosia “la salvaguardia della stabilità del conglomerato nel suo complesso e delle imprese regolamentate che ne fanno parte, nonché la prevenzione degli effetti destabilizzanti sul sistema finanziario derivanti dalle difficoltà

finanziarie delle imprese appartenenti a un conglomerato finanziario”. Ecco che, il rinnovato sistema di supervisione finanziaria ha modificato profondamente

l’architettura della vigilanza finanziaria europea. Modifiche simili sarebbero state inconcepibili prima della crisi finanziaria.

Le regole prudenziali sono state completamente riviste, più attenzione è stata dedicata al contenimento del rischio sistemico e la nuova architettura di vigilanza europea sta superando la fase di rodaggio iniziale.

Come illustrato nelle pagine precedenti, elemento chiave della riforma è il

rafforzamento del ruolo degli organismi che operano a livello europeo, l’ESRB e le tre ESA. Tuttavia, il successo del suo operato dipenderà fortemente dalla volontà degli Stati membri di agire sulla base delle sue segnalazioni e raccomandazioni. Per altro verso, il ruolo delle ESA è immediatamente orientato a promuovere la

cooperazione, effettiva, delle autorità nazionali sulla vigilanza e sull’armonizzazione legislativa.

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In sostanza, nonostante il crescente ruolo di tali organismi operanti a livello europeo, le autorità nazionali, cui spettano, tuttora, i compiti e i poteri di vigilanza effettiva, continuano, di fatto, a essere gli elementi portanti della vigilanza

finanziaria nell’Unione Europea.

Di conseguenza, nel sistema risultante dalla recente riforma, l’asimmetria tra la vigilanza finanziaria nazionale ed europea continuerà inevitabilmente a persistere. Proprio la sostenibilità di tale asimmetria dovrebbe essere il punto centrale di una futura e conclusiva revisione.

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Appendice A: Lista d’identificazione dei conglomerati

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