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La violazione del bidental

Capitolo V ORAZIO sat 1.3.115 ss e ars 470 ss.:TRA IUS SACRUM E IUS CIVILE

11. La violazione del bidental

682 L. CANALI (trad.), in E. PARATORE, Virgilio, Eneide³, Milano, 2007, 203. 683 Il che mi sembra da rilevare soprattutto per il successivo discorso relativo al bidental.

Passiamo ora all’ipotesi di chi triste bidental / moverit (ars 471-472) cioè di colui che avesse spostato – violandolo – un bidental (ars 471-472)684.

Anzitutto, mi sembra opportuno cercare di stabilire quale fosse la qualificazione giuridico- religiosa del bidental, inteso come il luogo in cui qualcuno fosse stato colpito o ucciso da un fulmine685.

Giova osservare che la caduta di un fulmine era ritenuta presagio di eventi nefandi, perciò, in tali casi, un consiglio di dieci sacerdoti, detti bidentales, raccoglievano ciò che era stato bruciato nonché l’erba strappata dal fulmine686 e presiedevano alla recinzione del punto colpito e alla sepoltura di una pietra come rappresentazione simbolica del fulmine stesso. Seguiva poi il sacrificio di una pecora di due anni (bidens)687, hostia che dava il nome al luogo, ai sacrifici e ai sacerdoti. Il luogo veniva recintato con una parete circolare688, ed era proibito accedervi, toccarlo e guardarlo689.

684 Sul significato e la natura giuridio-religiosa del bidental debbo ringraziare ancora vivamente il Prof. F. Sini, il

quale mi ha indicato preziosissimi suggerimenti - assai utili al fine della presente ricerca - che riporto a più riprese nel testo (sia nel presente paragrafo che in quello successivo).

685 Paul. Fest. v. Fulguritum, p. 82 L.: Fulguritum, id quod est fulmine ictum, qui locus statim fieri putabatur

religiosus, quod eum deus sibi dicasse videretur; Varr. l. Lat. 5.10.13: fulguritum quod fulmine ictum.

686 Vd. Lucan. bell. 1.605-608: dumque illi effusam longis anfractibus urbem / circumeunt Arruns dispersos

fulminis ignis / colligit et terrae maesto cum murmure condit / datque locis numen; sacris tunc admovet aris / electa cervice marem.

687 Fest. Paul. s.v. Bidental p. 33 L.: bidental dicebant quoddam templum, quod in eo bidentibus hostiis

sacrificaretur. Bidentes autem sunt oves duos dentes longiores cetris habentes: passo ove risulta chiaro che il bidental era il luogo nel quale venivano sacrificate le oves bidentes (nello stesso senso anche Pers. sat. 2.26-27: An quia non fibris ovium Ergenna que iubente / Triste iaces lucis evitandum que bidenta di cui nt. supra).

688 Vd. Varr. l. Lat. 5.32.10: Cornelius et Lutatius scribunt eum locum esse fulguritum et ex s. c. septum esse: id

quod factum esset a Curtio consule, cui M. Genucius fuit collega, Curtium appellatum.

689 Pers. sat. 2.26-28: An quia non fibris ovium Ergennaque iubente / Triste iaces lucis evitandumque bidental, /

Idcirco stolidam praebet tibi vellere barbam / Iuppiter?; Ammian. rer. gest. 23.5.12-13: 12 Secuto itidem die, qui erat septimum idus Apriles, sole vergente iam in occasum / ex parva nubicula subito aere crassato usus adimitur lucis et post minacem tonitruum crebritatem et fulgorum Iovianus nomine miles ex caelo tactus cum duobus equis concidit, quos potu satiatos a flumine reducebat. 13 Eoque viso harum rerum interpretes arcessiti interrogatique etiam id vetare procinctum fidentius affirmabant fulmen consiliarium esse monstrantes; ita enim appellantur, quae dissuadent aliquid fieri vel suadent. Ideoque hoc nimis cavendum, quod militem celsi nominis cum bellatoriis iumentis exstinxit, et hoc modo contacta loca nec intueri nec calcari debere fulgurales pronuntiant libri.

Ora, il punto da sottolineare in questa sede è che il bidental - così come rilevato da Albanese690 - era considerato una res religiosa691, cioè una cosa devoluta agli dei Mani e dunque, in qualche modo, assimilata alle ceneri, a loro volta correlate – come s’è detto – proprio alle res

religiosae692. Tale analogia mi pare di un certo interesse: Orazio avrebbe accostato due

fattispecie simili, al fine di evidenziare come sia nell’ipotesi di profanazione delle ceneri paterne, sia nell’ipotesi di violazione di un bidental (triste)693 – entrambi ritenute offensive verso gli dei – fosse prevista una pena di carattere divino gravissima, rappresentata dalla pazzia.

Ma prima di giungere alle conclusioni, occorre evidenziare un ultimo punto relativo ad ars 470 ss. che depone a favore della qualifica di res religiosa del bidental (ovvero di entrambe le fattispecie).

690 ALBANESE Bidental, Mundus, Ostium Orci cit., 226. Nello stesso senso anche J. MARQUARDT, La vie

privée des Romains [Manuel des antiquités romaines 14], trad. fr. V. Henry, I, Paris 1929, 176 s. Vd. contra: P. F. GIRARD, Manuale elementare di diritto romano, trad. it. sulla 4a ed. fr. di C. Longo, Milano 1909, 255; P. BONFANTE, Corso di diritto romano. II. La proprietà, I, Roma 1926 [Opere complete di P. Bonfante VIII, rist. a cura di G. Bonfante e di G. Crifò, Milano 1966], 26; M. TALAMANCA, Istituzioni cit. 381.

691 Come s’è visto, nelle fonti si afferma che il luogo colpito dal fulmine era considerato religiosus (Paul. Fest. p.

82 L.: Fulguritum, id quod est fulmine ictum, qui locus statim fieri putabatur religiosus, quod eum deus sibi dicasse videretur), termine dalle diverse accezioni (Gell. noct. Att. 4, 9; Fest. s.v. Religiosus, pp. 348-350 L.); viste le interdizioni legate al bidental, qui religiosus sta ad indicare un’azione umana contraria alla volontà divina (Fest., v. Religiosus, p. 350 L.: Idem religiosum quoque esse, +qui non iam+ sit aliquid, quod ibi homini facere non liceat; quod si faciat, adversus deorum voluntatem videatur facere), volontà espressa dall’invio di un fulmine sulla terra. In un’altra glossa, Paolo Diacono offre la definizione di bidental: Bidental dicebant quoddam templum, quod in eo bidentibus hostiis sacrificaretur. (p. 30 L.). L’indicazione (come suggeritomi, ancora una volta dal Prof. Sini) è interessante – ancorché forse non precisa, in quanto il bidental aveva una recinzione circolare, al contrario del templum – , poiché rimanda a un luogo delimitato sacralmente, e comunque esclude che il bidental fosse, in quanto tale, una res religiosa.

692 Per Gaio è res religiosa tutto ciò che attiene al sepolcro (Gai 2, 6: Religiosum vero nostra voluntate facimus

mortuum inferentes in locum nostrum, si modo eius mortui funus ad nos pertineat; vd. anche Fest., v. Religiosus, p. 348 L., religiosum sepulcrum, ubi mortuus sepultus aut humatus sit, satis constare ait.) Mentre una parte della dottrina, come s’è visto supra, sostiene l’esistenza di altre res religiosae diverse dal sepolcro, come il bidental appunto.

693 Sul triste bidental vd. anche Pers. sat. 2.26-27

An quia non fibris ovium Ergenna que iubente / Triste iaces lucis evitandum que bidental693, da cui emerge come il bidental fosse ritenuto un sito malauguroso da evitare. Si noti, come osserva FEDELI (ad ars 471 in Q. Orazio Flacco, Le opere, II.4 cit. 1612) che il bidental veniva definito triste o perché il fulmine stava ad indicare la collera delle divinità oppure perché quel luogo incuteva terrore. Sulla corrispondenza fra il passo di Persio cit. e quello di Orazio in esame, vd. ALBANESE, Bidental, Mundus, Ostium cit., 226.

12. Sull’impiego di incestus

Prendiamo nuovamente in esame ars 471-472: minxerit in patrios cineres an triste bidental /

moverit incestus.

Incestus è il termine è impiegato da Orazio rispetto alla fattispecie della profanazione del bidental; ma, per simmetria, potrebbe riferirsi anche alla prima fattispecie descritta nell’ordine

dal poeta e rappresentata dalla profanazione delle ceneri paterne. Soffermiamoci brevemente sul lemma in esame694.

Incestus ha come principale significato ciò che non si conforma alle regole o ai riti relativi alla religio; indica, inoltre, ciò che è incestuoso, colpevole e criminale695.

L’utilizzo oraziano del termine rispetto alla fattispecie in esame (o a entrambe le fattispecie indicate) sembra ulteriormente sottolineare il carattere religioso del bidental (nonché delle ceneri intese come sepolcro).

Ebbene, se così fosse, tale circostanza avvalorerebbe, ancora una volta, l’ipotesi secondo cui Orazio avrebbe posto sul medesimo piano due misfatti (la profanazione delle ceneri paterne e la violazione di un bidental), gravissimi, oltraggiosi nei confronti degli dei e riconducibili dunque, in qualche misura, perfino al sacrilegio, inteso (nell’età più antica) – come s’è visto – come violazione generale di res divini iuris e, in ogni caso, a fattispecie collocabili fra il ius

sacrum e il ius civile.