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voglia vanificare del tutto il significato di tale ratifica”

dell’Aja impone ai sistemi non trust “due doveri”: il dovere che nel nostro paese chiama in causa soprattutto i conservatori dei registri immobiliari di consentire la trascrizione della qualifica di trustee accanto la nominativo dell’acquirente; il dovere, che nel nostro paese chiama in causa soprattutto i giudici, di riconoscere che il trust fund è un patrimonio separato da quello del trustee e perciò non aggredibile da parte dei suoi creditori personali.

227 Le concrete modalità di trascrizione sono controverse. In dottrina, la soluzione maggioritaria è quella che opta per la

trascrizione a favore del trustee. Per quanto attiene alle modalità, vanno ricordate la menzione, nel quadro “D” della nota di trascrizione (dedicato agli “altri aspetti che si ritiene utile pubblicare”) sia del fatto che l’acquisto è effettuato “in qualità di trustee” (da indicare anche nel quadro “C” dedicato ai “Soggetti a favore”), sia degli estremi e dei contenuti essenziali dell’atto istitutivo. Viene esclusa la trascrivibilità a favore del trust. L’argomento è stato ipotizzato sulla base della norma cui all’articolo 2659 co.1 come modificata dalla legge n°52 del 1985 ed estesa ai comitati dalla sentenza n°6032 del 1993 della Corte di Cassazione. Tuttavia c’è accordo in dottrina nel negare la configurabilità di una simile ipotesi ricostruttiva in quanto il trust non può configurarsi un soggetto di diritto: ”(…)un asserito parallelismo fra trust e associazione non riconosciuta francamente non appare condivisibile,sia perché non può parlarsi di trust fund come di autonomo centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive, avendo questo un titolare ben individuato, che è il trustee, sia perché quest’ultimo non può certo considerarsi un soggetto che agisce in veste propria, essendo invece un proprietario”. Appare pertanto superata la concezione di coloro che identificano nel trust un autonomo centro di imputazione e, di qui, reputano possibile, argomentando proprio dall’articolo 2659 cod,civ., una trascrizione in favore del trust. Date queste premesse,vengono palesati i motivi per cui va respinta una ipotesi ricostruttiva secondo cui il trustee, quale soggetto investito di poteri di rappresentanza organica dell’ente-trust, riceverebbe solo una menzione nel quadro “D”della nota di trascrizione. Altra utile precisazione riguarda la menzione degli eventuali beneficiari del trust all’interno della nota di trascrizione. In proposito, si sostiene che una simile dicitura deve ritenersi meramente facoltativa: la menzione dei beneficiari è infatti superflua ai fini della opponibilità del vincolo. Tuttavia, militano motivazioni ulteriori a favore della facoltatività di questa operazione: solo evitando un riferimento obbligatorio al beneficiary è possibile contemperare le esigenze di pubblicità proprie del nostro ordinamento e quelle di tutela della privacy tipiche degli ordinamenti anglosassoni ed evitare che gli operatori di common law siano dissuasi dal costituire trust in Italia.

Non mancano pareri diversi e soluzioni alternative alle questioni suesposte. In particolare, alcuni hanno espresso la necessità che si proceda ad una doppia trascrizione. All’uopo, viene evidenziata la natura di fattispecie complessa della istituzione dei trust immobiliari, una fattispecie che comprende un atto di trasferimento del disponente al trustee ed una, contestuale, creazione di un vincolo di segregazione. Poiché i due elementi sono ontologicamente distinguibili, la differenza deve essere evidenziata anche in sede di rappresentazione dei registri immobiliari. Sarebbe dunque opportuno procedere ad una doppia trascrizione, una dal disponente al trustee, l’altra contro il trustee. La trascrizione del trasferimento in capo al trustee sarà effettuata sulla base dell’articolo 2643 n 1 cod. civ., avrà gli effetti di cui all’articolo 2644 cod. civ. e sarà obbligatoria ai fini dell’opponibilità ai terzi. La trascrizione del vincolo puro sarà invece operata in base all’ articolo 2645 cod. civ. ed avrà la funzione non di risolvere i conflitti inerenti gli atti di disposizione dei beni in trust bensì di opporre ai terzi il vincolo di destinazione. La soluzione appare, allo stato attuale, poco più che una astratta ipotesi, dato che è stata sostanzialmente ignorata dalla prassi giuridica. In argomento cfr.: LUPOI M., Trust, 1997, pag. 497ss.; BARTOLI S. “Il trust” Milano 2001.580 e ss.; PAOLO PICCOLI, Prassi italiana in materia di pubblicità immobiliare reperibile sul sito internet www.il-trust-in-Italia.it; ARRIGO T.- CAVANNA S., Convenzione dell’Aja sulla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento, in Commentario breve al codice civile. Leggi complementari a cura di G. ALPA e C. ZATTI, Padova, 1999, pag. 32; MASI C., La Convenzione dell’Aja in materia di trust, in Aa. Vv., 1999, Materiali e Commenti sul nuovo diritto dei contratti, a cura di VETTORI G., pag. 777; DE DONATO A. - DE DONATO V. - D’ERRICO M., “Trust convenzionale. Lineamenti di teoria e pratica”, Roma 1999, pag. 138-140; BUTTA' S., Effetti diretti della Convenzione dell’Aja nell’ordinamento italiano , in Trust e Attività Fiduciarie, 2000, pag. 551 ss. GALLIZIA G., Trattamento tributario dell’atto dispositivo in un trust di beni immobili(p.148 ss.) e Trascrizione di atti di beni attributivi al trustee-III (p.362 ss.), in Trust e Attività Fiduciarie, 2001. La prassi ha lungamente faticato prima di accogliere i suggerimenti dei teorici. Può, ad esempio, ricordarsi un

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parere negativo riguardo alla trascrivibilità di un trust, espresso dalla Direzione Compartimentale del Territorio della Lombardia, datato 19 luglio 1994. Il parere esordiva con un postulato discutibile, secondo cui l'ordinamento italiano non conosce l'istituto del trust e quindi per espressa previsione dell'accordo internazionale (art.5 Convenzione dell’Aja) il trust non può essere attuato e riconosciuto in Italia. Con riferimento alla pubblicità immobiliare il parere sosteneva che "le difficoltà attuative sono ancora più rilevanti. E’ pur vero che l'art.12 della Convenzione prevede la possibilità di far registrare nei pubblici registri gli immobili trasferiti al trustee e ciò al fine di rilevare in qualche modo l'esistenza del trust, la stessa disposizione però fa salve eventuali incompatibilità della previsione pattizia internazionale con la legislazione dello Stato". Per concludere che "l'elenco degli atti soggetti a trascrizione deve essere inteso tassativo e non indicativo, sicché, ove una legge speciale (art.2672 cod.civ.) non ne preveda espressamente la trascrizione, il trasferimento dei beni nel trust non si ritiene trascrivibile". Il parere tuttavia dava una indicazione interessante in relazione alle modalità della trascrizione, qualora la si ritenesse effettuabile, suggerendo che la tecnica della formalità avrebbe dovuto essere quella seguita a favore dei nascituri, indicando come soggetti a favore i genitori od il genitore del nascituro beneficiario evidenziando però nella nota tale specifica qualità. Dallo stesso parere, dunque, nonostante una chiusura di tipo giuridico, emergeva una apertura dal punto di vista tecnico, passo avanti notevole rispetto alle prime posizioni emerse in sede di discussione su questo argomento, ove si era sostenuto la non trascrivibilità anche per ragioni legate alla modulistica in essere e al programma di redazione della nota su supporto informatico. La tendenza ha subito, con il passare degli anni, una inversione abbastanza netta, dovuta soprattutto all’atteggiamento di apertura del mondo notarile nei confronti dell’istituto: si è così giunti al fondamentale passo della trascrizione di un bene immobile acquistato da un trustee. Può, ad esempio, rammentarsi la tecnica adottata dal Notaio FEDERICO TASSINARI di Bologna, che ha trascritto a Bologna in data 21 maggio 1998 un "atto tra vivi di cessione di diritti reali a titolo gratuito" , evidenziando la presenza di parti libere relative ai quadri "A" (atto), "B" (immobile) e "C" (soggetti) nel quadro "D". In quest’ultimo è riportato un ampio estratto dell’atto istitutivo di trust, contestuale al traferimento del bene ai trustees, con l’evidenza che il bene stesso è separato dal patrimonio personale dei trustees, nonché una sintesi delle norme di funzionamento del trust, con particolare riguardo alla sostituzione dei trustee ed ai poteri degli stessi in merito all' amministrazione ed alla conservazione del patrimonio del trust ed alla sua disposizione. Ulteriore tecnica è da segnalarsi per una trascrizione avvenuta presso la Conservatoria dei Registri immobiliari di Treviso, da parte del Notaio PAOLO VALVO di Conegliano, il 19 gennaio 1999. Nel quadro "A" è stato indicato un "Atto costitutivo di trust" e sono state indicate parti libere nel quadro "D" relative ai quadri "A" (atto) e "B" (immobile). Nel quadro "D" sono state riportate le disposizioni che regolano il godimento del bene, il funzionamento e i poteri del trust, l’indicazione dei protectors, la legge regolatrice. Il Notaio PASQUALE AMATI di Saint Vincent ha trascritto ad Aosta il giorno 11 febbraio 1999 una "compravendita", con l’espediente di inserire nel quadro "C" (soggetti) accanto al cognome dell’acquirente l'espressione "in qualità di trustee". In questo modo è stata superata l’obiezione secondo cui il modulo meccanizzato e le rigidità del software non avrebbero consentito di inserire in nessun modo nel quadro "C" la qualità di trustee dell’acquirente in quanto mancante il relativo campo; anche in questo caso viene evidenziata la presenza di parti libere relative ai quadri "B" (immobile) e "C" (soggetti) nel quadro "D", nel quale si specifica che il trustee ha acquistato esclusivamente nella sua qualità con riferimento ad un trust istituito con atto pubblico e che pertanto l’acquisto oggetto di trascrizione è segregato dal patrimonio personale del trustee. A seguito di tale trascrizione, in data 23 giugno 1999, è stata diramata, da parte della Direzione Compartimentale del Territorio per le Regioni Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, Servizio Ispettivo, una nota con prot.6901/99 di grande interesse. Dopo aver premesso che il trust è un soggetto di diritto non suscettibile, alla luce del nostro ordinamento positivo, di trascrizioni a favore o contro, ed avere da ciò dedotto che dovrebbe essere rifiutata o quanto meno effettuata con riserva ex art.2674 bis cod.civ. la trascrizione a favore del trust, finisce comunque per concludere nel senso che è invece ammissibile la trascrizione dell’acquisto a favore del soggetto trustee con menzione, nel quadro “D”, che detto acquisto avviene per conto del trust. Diversamente, qualora il richiedente inserisca il trust nel quadro “C”, andrebbe comunque opposto il rifiuto, almeno “finché una specifica norma italiana non consenta di intestare direttamente i beni al trust come soggetto autonomo di diritto rappresentato ovviamente dal trustee”. Nella stessa direzione, si segnala che la delibera n.37 in data 11 maggio 1998 del Comitato di Coordinamento del Servizio Centrale degli Ispettori Tributari- SECIT del Ministero delle Finanze ha qualificato come indispensabile nell’ordinamento italiano, ai fini dell’opponibilità del trust ai terzi, la sua pubblicizzazione con le modalità richieste dalla natura dei beni che ne sono oggetto. Ulteriore caso significativo va ascritto al notaio Luigi Francesco Risso di Genova, che il giorno 12 giugno 1999 ha trascritto a Torino una "vendita a trust". Anche in questo caso è stata segnalata la presenza di parti libere

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