• Non ci sono risultati.

Concessa la licenza al Guiducci, che «si possi dottorare fuori di questa città», e che «tra termine di un mese niun altro si possi dottorare».

(Decr. Duc., vol. III, 32v.-33r.)

Il Duca d’Urbino et cet.171

Luogotenente,

quando vi habbiamo scritto che ci contentiamo che messer Ottavio // Guiducci d’Urbino si possi dottorare fuori di questa città in qual luogo parerà / a lui, nonostante il nostro Decreto, o altro ordine che vi fosse incontrario, / è stato di nostra intentione de dirvi, che, tra termine d’un mese, niun’altro / si possi dottorare massimamente della Città predetta, et in pregiudizio suo; / essendoci note le qualità et sufficienza sua, come sappiamo che parimente / ne hanno di già havuto saggio li medesimi Dottori. Però habbiamo voluto / replicarvi per questa, che non manchia- te di fare così essequire, con dichiaratione / ispressa, che messer Ottavio

171 Al margine sinistro si legge: «declaratio supra dictarum litterarum»; e più sotto ancora: «declaratio praecedentiae domini Octavij Guidutij et domini Hiero- nymi Corboli».

s’intenda essere amesso al Collegio sino da / quel tempo che comparse à quel Tribunale, conforme à un decreto che / fu fatto in Collegio, sin da quel tempo, et di più vi diciamo, à fine che / non habbi à nascere disparere alcuno tra esso et messer Girollamo Corboli,/ et per la com- mune quiete delle parti, che tra essi Corbolo e Guiducci, / non habbi da essere precedenza alcuna nell’andare, nello stare, ne / in alcun’altro atto dove si tratti de precedenza.

G. Lottus.

D’Urbino, il di IIIJ di luglio del LXXVIJ. (Loco+sigilli) (a tergo:) Al nostro Luogotenente d’Urbino et cet.

Idem Joannes Ciarlinus Notarius, et Cancellarius, qui supra litteras predic- tas ex proprio originali desumpsit/ et registravit de mandato ad dominum Guidutij requisitionem et cet.

XIX. 1580, 2 gennaio.

«Sopra l’osservatione delle feste». (Decr. Band., 119r.-120r.)

Il Duca d’Urbino.

Havendo l’Illustrissimo et cet. Che nessuna persona di qual si voglia gra- do et cet. ar/dischi lavorare o far lavorare, careggiare, o con / animale alcuno, condurre robbe da luoghi e luoghi, / né operare, né far operare in qualunque altro modo / nelli Santissimi giorni di Domenica e d’altre feste / comandate da Santa Chiesa, nè mercadanti, né altri / artefici, di qualunque sorte si siano, né in detti giorni te/ner le loro boteghe aperte, né porte, né si possi / in detti giorni tener in luoghi. alcuni à vendere o / vendere alcuna sorte di merci o robbe per qual si vogli / uso, excetto li fornari del pane, gl’ortolani l’erbe / e tutti non durabili, il pescatore il pesce, e persone che / havessero uccelli o polami minuti che bisognano per / infermi, e gli spetiali di medicine possino tenere / solamente l’uscio piccolo aperto della loro spetione, et in / esse solamente cose medicinali per amalati, e similmente / li beccari nei detti giorni non possino tenere le loro / beccarie aperte a vendere carne se non la mattina // un hora e mezza nel principio del giorno, ne i con/tadini fuori possino lavorare in alcuno modo excetto / in caso di necessità urgente e con licenza de prelato / superiore o del loro Curato; e se in alcuno di detti giorni di / festa verrà di qui impoi giorno di merca to, vole / che questo non si

facci in quel dì, ma il giorno innanzi / o doppo nel quale non cada festa comandata, sotto / pena in alcuno capo e per ciascheduna volta di dieci ducati d’oro, / della perdita delle cose contratte, portate, careggiate e / condotte e degli animali et instrumenti con i quali / si condurrano o careggiarano, d’applicarsi per la / mettà alla Camera, un quarto. all’Ac- cusatore che sarà te/nuto secreto et se li crederà con il suo giuramento et con / testimonio degno di fede, et l’altro all’essecutore e perché et cet. / Feste che s’hanno da guardare et cet.172

XX. 1584, 7 settembre.

«Domini Venturae Concioli licentia doctorandi se Patavij»173

. Si concede a Ventura Concioli di addottorarsi in medicina a Padova.

(Decr. Duc., vol. III, 107v.)

Il Duca d’Urbino et cet. Luogotenente,

Ventura Conciolo di questa città ci fà sapere che, havendo / studiato nella città di Padua cinque anni in Medicina, desidera,/ anco in quella, piglia- re il Grado del Dottorato di quell’arte./ Però ci ne contentiamo, et così Vogliamo che gli sia permesso di / fare; non ostante alcun nostro ordine incontrario.

Giovanni Lottus (Loco+sigilli.) Octa.Vulpatus Monaldus. D’Urbino, li VII di settembre 1548.

et ego Bartolomeus Biachinus Urbinas Cancellarius de mandato Magnifici Domini Locumtenentis registravj.

172 Segue l’elenco delle feste in questione. E al margine sinistro si annota: feste

da guardarsi d’ordine della Comunità confirmate da Guido Baldo del 1544, S. Giu- seppe, S. Lorenzo, S. Agostino, S. Grecorio, S. Ambrogio, S. Girolamo, Santa Croce, S. Antonio, S. Lucia, S. Chiara, S. Sebastiano, S. Benedetto.

XXI. 1585, 18 gennaio.

«Lettera circolare che li Dottori non possino esercitare la Procura».

(Decreta, Constitutiones, Edicta et Bannimenta Legationis Urbini, Pisauri 1696, Decr. XXXV, 48-49.)

Il Duca Francesco Maria II.

Perche il nostro Decreto, fatto contro quei Dottori che fanno atti avanti di Voi et esercitano l’uffitio di Procuratore con l’avvilire il grado loro del Dottorato, non si trova, e tuttavia in cotesta Città da molti si procede in quest’abuso, senza riguardo alcuno della dignità del Dottorato, ci è parso ragionevole di rimediarvi: In virtù dunque della presente nostra, farete pub- blicare per Bando a’ luoghi soliti di codesta Città, che ciaschedun Dottore, che nell’avvenire comparirà più avanti Voi à far’atti et esercitar l’uffitio di Procuratore non debba ne possa havere di qualsisia causa, se non il patro- cinio di procuratore, e resti privo di poter’essere più Avvocato; E publicato che sarà, lo farete registrare a’ libri soliti de’ Decreti à perpetua memoria. Pesaro, 18 gennaio 1585

XXII. 1588, 20 maggio.

«Domini Flaminij Palmae licentia doctorandi Patavij»174

. Si concede a Fla- minio Palma di addottorarsi in medicina a Padova.

(Decr. Duc., vol. III, 129v.)

Il Duca d’Urbino et cet. Luogotenente,

ci contentiamo che messer Flaminio Palma di cotesta città possi / dottorarsi in Padua in medicina, dove ha studiato molti anni, / conforme alla licen- za che ne ha dimanda ta, non ostante il nostro Decreto / in contrario che proibisce il poter ciò fare, però così gli permetterete, / facendo registrare la presente tra gli altri nostri ordini costì con /resti tuirla a chi la presentava à nome del detto messer Flaminio, / acciò la possi conservare appresso di sé.

Baldus Zucchella Franciscus Bellutius Lucianus Sinibaldus Di Pesaro, il di 20 di Maggio 1588.

XXIII.