LA RESPONSABILITA’
LA RESPONSABILITA’
DELL’IMPRESA NELLA GESTIONE
DELL’IMPRESA NELLA GESTIONE
ORGANIZZATIVA
ORGANIZZATIVA
Milano, 26 maggio 2009 Milano, 26 maggio 2009
avv. prof. Mario Casellato
avv. prof. Mario Casellato 1
avv. prof. Mario Casellato avv. prof. Mario Casellato
Docente di “D.L.vo 231/01 e Modelli di Gestione Docente di “D.L.vo 231/01 e Modelli di Gestione
del Rischio” del Rischio”
Università degli Studi di Ferrara Università degli Studi di Ferrara Studio Casellato Avvocati Penalisti Studio Casellato Avvocati Penalisti
Roma, piazza Farnese 101 Roma, piazza Farnese 101
Milano, 26 maggio 2009 Milano, 26 maggio 2009
1. Il D.Lvo 231/01 : La responsabilità “penale” delle società
D.Lvo 231/01 hanno messo sempre più in evidenza la
avv. prof. Mario Casellato
avv. prof. Mario Casellato 3 D.Lvo 231/01 hanno messo sempre più in evidenza la
necessità di un’efficiente organizzazione d’impresa e della gestione consapevole dei rischi operativi.
L’adeguamento a queste normative costituisce lo strumento e l’opportunità per assicurare tali risultati.
La responsabilità ex D.Lvo 231/01 è una
“responsabilità diretta” in quanto deriva da
un fatto proprio dell’ente, cioè da una “colpa
un fatto proprio dell’ente, cioè da una “colpa
dell’organizzazione”
dell’impresa
(ed
autonoma
rispetto
alla
responsabilità
dell’autore del reato) cfr. Trib. Milano Gip, 26
febbraio 2007; cfr. anche Cass pen, sez. II,
20 dicembre 2005-30 gennaio 2006 n. 3615
Il decreto legislativo 231/2001 ha introdotto nel
nostro
ordinamento
la
responsabilità
amministrativa degli enti per determinati reati
commessi nel loro interesse o vantaggio da
avv. prof. Mario Casellato
avv. prof. Mario Casellato 5
commessi nel loro interesse o vantaggio da
soggetti che rivestono una posizione apicale
nella
struttura
dell’ente
ovvero
da
soggetti
sottoposti all’altrui vigilanza
• L’innovativa disciplina ha comportato il superamento di fatto del principio “societas delinquere non potest” (da ultimo, Cass. Pen., Sezioni Unite, 27 marzo 2008, n. 26654)
• Rivoluzione copernicana: responsabilità penale della • Rivoluzione copernicana: responsabilità penale della società che si affianca alla responsabilità penale personale degli autori delle condotte
• Al di là del nomen iuris, si tratta, nella sostanza, della previsione di una responsabilità penale delle società e degli enti
• La
competenza
a
conoscere
gli
illeciti
amministrativi dell’ente appartiene al giudice
penale competente per i reati dai quali gli
stessi dipendono
avv. prof. Mario Casellato avv. prof. Mario Casellato
stessi dipendono
• All’ente
si
applicano
le
disposizioni
processuali relative all’imputato in quanto
compatibili
Modifica tutela penale preventiva:
prima: rappresentanza legale/delega funzioni
prima: rappresentanza legale/delega funzioni
ora: - modello organizzativo
• Prevenzione:
1) sanzioni molto rilevanti “Il sistema sanzionatorio proposto dal d. lgs. n. 231 rivela uno stretto rapporto funzionale tra la responsabilità accertata e la
avv. prof. Mario Casellato
avv. prof. Mario Casellato 9
funzionale tra la responsabilità accertata e la sanzione da applicare, opera certamente sul piano della deterrenza e persegue una massiccia finalità special-preventiva” (Cass. Pen., Sezioni Unite 27 marzo 2008 n. 26654)
L’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (art. 5):
a) da soggetti in posizione apicale (amministratori, a) da soggetti in posizione apicale (amministratori, direttori generali, preposti a sedi secondarie, direttori di divisione dotati di autonomia finanziaria e funzionale) o da persone che esercitano anche di fatto la gestione e il controllo dell’ente
b) dalle persone sottoposte alla direzione o vigilanza dei soggetti sopraindicati
L’ente non risponde se i soggetti indicati nelle
lettere a) e b) hanno agito nell’interesse
avv. prof. Mario Casellato
avv. prof. Mario Casellato 11
lettere a) e b) hanno agito nell’interesse
esclusivo proprio o di terzi
• In ipotesi di reato commesso da soggetto apicale, l’ente non
risponde se prova che (inversione onere della prova) (art. 6):
a) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi
b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curarne l’ aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (organismo di vigilanza)
c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione
d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla lettera b)
• Nell’ipotesi di reato commesso da soggetti sottoposti all’altrui direzione o vigilanza, l’ente è responsabile
avv. prof. Mario Casellato
avv. prof. Mario Casellato 13
all’altrui direzione o vigilanza, l’ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza
LE SANZIONI
Le sanzioni previste per l’ente sono: 1) sanzioni pecuniarie
1) sanzioni pecuniarie 2) sanzioni interdittive 3) confisca
Le sanzioni pecuniarie
• sono applicate attraverso un sistema di quote in un numero non inferiore a 100 né superiore a 1000
• L’importo di una quota va da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1.549 euro
avv. prof. Mario Casellato
avv. prof. Mario Casellato 15
massimo di 1.549 euro
• L’importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente
• Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice tiene conto:
- della gravità del fatto
- del grado di responsabilità dell’ente
- dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti
Le sanzioni interdittive sono:
• interdizione dall’esercizio dell’attività
• sospensione o revoca delle autorizzazioni licenze o • sospensione o revoca delle autorizzazioni licenze o
concessioni funzionali alla commissione dell’illecito • divieto di contrattare con la Pubblica
Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
• esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi • divieto di pubblicizzare beni o servizi
“Il D.L.vo 231 riserva, poi, grande attenzione alle
misure cautelari, che hanno una importanza
strategica per garantire l'effettività del sistema di responsabilità degli enti collettivi nella fase strumentale del processo, momento particolarmente
avv. prof. Mario Casellato avv. prof. Mario Casellato
strumentale del processo, momento particolarmente delicato e determinante per la stessa vita del soggetto collettivo e per la tutela degli interessi pubblicistici che possono essere coinvolti” (Cass. Pen., Sezioni Unite 27 marzo 2008 n. 26654)
• L’innovazione rispetto alle precedenti discipline sta nel fatto che con le sanzioni interdittive si va a colpire l’aspetto funzionale e operativo dell’azienda
• Alle banche, SIM, SGR, SICAV (D.Lvo 197/2004, “Attuazione della direttiva 2001/24/CE”) e alle imprese di assicurazione e riassicurazione (D.Lvo 209/2005 “Codice delle assicurazioni private”) non 209/2005 “Codice delle assicurazioni private”) non possono essere applicate in via cautelare le sanzioni dell’interdizione dall’esercizio dell’attività e la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito. Alle medesime non si applica altresì l’art. 15 del decreto legislativo 231/01 (“Commissario giudiziale”)
1. Reati contro la P.A. (artt. 24 e 25)
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis)
3. Falsità monete, carte di pubblico credito, valori di
avv. prof. Mario Casellato
avv. prof. Mario Casellato 19
3. Falsità monete, carte di pubblico credito, valori di bollo (art. 25 bis)
4. Reati societari (art. 25 ter)
5. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 25 quater)
6. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art.25 quater.1)
7. Delitti contro la personalità individuale; pedopornografia a mezzo internet (art. 25 quinquies)
8. Abusi di mercato (art. 25 sexies)
9. Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime 9. Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (art. 25
septies)
10. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies)
Fattispecie di prossima introduzione nel D.Lvo 231/01
• Reati ambientali
• Corruzione nel settore privato
avv. prof. Mario Casellato avv. prof. Mario Casellato
• Corruzione nel settore privato
• Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria
• Delitti contro l'industria e il commercio • Reati di criminalità organizzata
• Delitti contro la proprietà industriale • Reati tributari
L’adeguamento da parte delle società a
quanto previsto dal D.L.vo 231/01 oltre a
consentire una tutela concreta ed effettiva di
ogni
singola
realtà
imprenditoriale,
ogni
singola
realtà
imprenditoriale,
certamente rappresenta altresì una grande
opportunità di ottimizzazione del lavoro.
I MODELLI ORGANIZZATIVI
• La responsabilità dell’ente può essere esclusa quando prima della commissione del fatto:
avv. prof. Mario Casellato avv. prof. Mario Casellato
quando prima della commissione del fatto:
- l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione e Gestione idoneo a prevenire la commissione dei reati
- il compito di vigilare sul modello è stato affidato ad un Organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (OdV)
• E’ necessario che i Modelli prevedano meccanismi interni di prevenzione che ne rendano possibile l’elusione solo attraverso mezzi fraudolenti.
l’elusione solo attraverso mezzi fraudolenti.
• Tale soluzione risulta in linea con quanto previsto ai fini dell’esclusione della responsabilità amministrativa dell’ente: ex art. 6, comma 1, lett. c), l’ente non risponde se prova che le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello
I Modelli possono essere adottati sulla base di
codici
di
comportamento
redatti
dalle
avv. prof. Mario Casellato
avv. prof. Mario Casellato 25
codici
di
comportamento
redatti
dalle
Associazioni rappresentative degli enti (art. 6,
comma 3 D.Lvo 231/01).
L’adozione del Modello non è obbligatoria ma è
condizione
essenziale
perché
l’ente
sia
esonerato dalla responsabilità
• Di recente, il Tribunale di Milano ha condannato
• Di recente, il Tribunale di Milano ha condannato
l’amministratore delegato a risarcire la propria
impresa dei danni da quest’ultima subiti in
connessione
con
l’omessa
adozione
di
un
adeguato Modello organizzativo ai sensi del
D.Lvo
231/01
(Tribunale
di
Milano,ud.
13
febbraio 2008, n. 1774)
requisiti richiesti alle società quotate per ottenere la qualifica
S.T.A.R. (segmento titoli con alti requisiti) «l’aver adottato il
modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dall’art. 6 D.Lgs. n. 231/2001». Il termine fissato per l’adempimento era il 31 marzo 2008.
avv. prof. Mario Casellato avv. prof. Mario Casellato
marzo 2008.
2. La Legge della Regione Calabria n.15/2008, all’art. 54, co. 1,
stabilisce che "le imprese che operano in regime di convenzione con la Regione Calabria, sono tenute ad adeguare, entro il 31 dicembre 2008, i propri modelli organizzativi alle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231" (art. 54, co. 1); la mancata adozione dei modelli organizzativi, il loro mancato adeguamento o la loro mancata formalizzazione e approvazione da parte dell'organo dirigente, impedisce il rinnovo dei contratti di convenzione in scadenza e la stipula di nuovi contratti di convenzione con la regione Calabria
• In linea generale il Modello deve essere compatibile con la realtà aziendale in cui si inserisce
Il Modello pertanto deve:
1. evitare un’eccessiva onerosità di elaborazione e 1. evitare un’eccessiva onerosità di elaborazione e
funzionamento
2. limitare l’appesantimento delle attività operative
3. valorizzare le procedure esistenti per contrastare i comportamenti illeciti
Il possibile aumento delle procedure interne e
dei soggetti coinvolti nelle attività di controllo
(collegio sindacale, revisori contabili, OdV,…)
comporta il pericolo di una sovrapposizione di
avv. prof. Mario Casellato
avv. prof. Mario Casellato 29
comporta il pericolo di una sovrapposizione di
ruoli e di una frammentazione del controllo
sulla gestione: da qui la necessità che la
società attui un
un
un
un sistema
sistema
sistema
sistema di
di
di
di controllo
controllo
controllo
controllo integrato
integrato
integrato
integrato
Le componenti del Modello sono:
1) Modello Parte Generale
1) Modello Parte Generale
2) Modello Parte Speciale
3) Organismo di Vigilanza
4) Codice Etico
1) IL MODELLO PARTE GENERALE
a) Individua le “aree a rischio”
b) Prevede specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione
avv. prof. Mario Casellato
avv. prof. Mario Casellato 31
formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire
c) individua modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati
d) Prevede obblighi di informazione nei confronti dell’organismo di vigilanza
e) Introduce un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nei modelli (per la violazione delle norme del codice etico, nonché delle procedure previste dal modello).
2) IL MODELLO PARTE SPECIALE
prevede:
a) Inventariazione degli ambiti aziendali di attività all’esito della risk map
all’esito della risk map
b) Analisi dei rischi potenziali
c) Valutazione/costruzione/adeguamento del sistema di controlli preventivi
d) Creazione di specifici protocolli (definizione delle procedure operative)
Principi di controllo
• Separazione delle funzioni
• Adeguata tenuta documentale e tracciabilità
avv. prof. Mario Casellato avv. prof. Mario Casellato
• Adeguata tenuta documentale e tracciabilità
delle operazioni rilevanti
• Poteri autorizzativi e di firma
• Documentazione dei controlli
3) L’ORGANISMO DI VIGILANZA
• La vigilanza sul funzionamento e l’osservanza del modello, ed il relativo aggiornamento, è affidata ad un organismo “dell’ente” (struttura costituita al suo interno) provvisto dei “dell’ente” (struttura costituita al suo interno) provvisto dei requisiti di autonomia e indipendenza, professionalità e continuità di azione, dotato di congruo budget di spesa
• Organo monocratico o collegiale, composto da soggetti interni e/o esterni con requisiti soggettivi che garantiscano autonomia e indipendenza
Attività dell’Odv
• Proprio regolamento • Riunioni periodicheavv. prof. Mario Casellato
avv. prof. Mario Casellato 35
• Audit e note di autovalutazione • Flussi informativi
• Ricezione di segnalazioni con garanzia di riservatezza
• Relazioni al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale
• Verifica periodica dell’efficacia del Modello:
- sugli atti (es. verifica a campione sugli atti di maggiore rilevanza che coinvolgono processi e aree a rischio di commissione dei reati)
maggiore rilevanza che coinvolgono processi e aree a rischio di commissione dei reati)
- sulle procedure (verifica del loro effettivo funzionamento e del rispetto dei singoli step)
- l’esito delle verifiche è oggetto di report ai vertici della società
L’Organismo di Vigilanza, per l’esercizio delle
proprie funzioni, potrà avvalersi – sotto la propria
avv. prof. Mario Casellato
avv. prof. Mario Casellato 37
diretta sorveglianza e responsabilità – dell’ausilio
delle risorse aziendali e di consulenti esterni, che
assicurino la conoscenza della struttura e delle
modalità realizzative dei reati, trattandosi di una
disciplina penale (cfr. Linee Guida Confindustria)
4) IL CODICE ETICO
• Insieme dei principi etici della società
• Documento ufficiale della società che raccoglie diritti, doveri e responsabilità della stessa nei confronti di dipendenti, clienti, fornitori, agenti, Pubblica amministrazione ecc.
• Il sistema delineato deve tradursi in un processo
continuo (o comunque svolto con una periodicità
adeguata), da reiterare con particolare attenzione nei momenti di cambiamento aziendale
avv. prof. Mario Casellato
avv. prof. Mario Casellato 39
momenti di cambiamento aziendale
• Il Modello organizzativo non è un adempimento formale da farsi una tantum
• Il Modello costituisce una realtà in continuo divenire, sensibile alle modificazioni dell’ente
• Il Modello deve essere sottoposto ad un’attenta e assidua attività di manutenzione
• Il compito di curare l’aggiornamento in senso dinamico del Modello, nell’ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni o adeguamenti, spetta necessario effettuare correzioni o adeguamenti, spetta all’organismo di vigilanza
• Il “volume manutenzione” raccoglie la documentazione relativa all’attività svolta dall’organismo, nonché tutte le modifiche apportate al Modello originario a seguito delle novità normative intervenute, delle riorganizzazioni aziendali, delle acquisizioni effettuate, dell’apertura di nuove sedi e, in generale, dell’attività di aggiornamento del Modello stesso
• L’ introduzione dell’art 25 septies nel novero dei
reati
del
D.Lvo
231/01
amplia
in
misura
considerevole la platea delle imprese per cui
diviene
indispensabile
adottare
un
Modello
avv. prof. Mario Casellato avv. prof. Mario Casellato
diviene
indispensabile
adottare
un
Modello
Organizzativo.
• Tutte le imprese infatti, a prescindere dall’attività
svolta, sono soggette alla normativa in materia di
sicurezza sui luoghi di lavoro ed i reati di omicidio
colposo e di lesioni personali colpose.
Il D.Lvo 81/2008 (c.d. Testo Unico in materia di
Sicurezza) individua all’art. 30 le caratteristiche
che i Modelli di Organizzazione e Gestione
devono presentare affinché l’ente non incorra
devono presentare affinché l’ente non incorra
nella responsabilità di cui al D.Lvo 231/2001 ex
art. 25 septies, facendo espresso riferimento alle
discipline antinfortunistiche vigenti e richiedendo
anche l’adozione di un sistema di vigilanza
interno e la previsione di un effettivo sistema
sanzionatorio
Obiettivo del Modello ex art. 30 - Parte Speciale “Salute e Sicurezza” - è che i soggetti destinatari della normativa antinfortunistica (datore di lavoro, dirigente, preposto, lavoratore …), nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività
avv. prof. Mario Casellato
avv. prof. Mario Casellato 43
possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati in materia di sicurezza e salute sul lavoro, pur tenendo conto della diversità dei loro obblighi così come definiti nel D.Lvo 81/08 e specificati all’interno del Modello.
Il 5 comma dell’art. 30 prevede che: “in sede di
prima applicazione, i modelli di organizzazione
aziendale
definiti
conformemente
alle
Linee
guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della
guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della
salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28
settembre 2001 o al British Standard OHSAS
18001:2007
si
presumono
conformi
ai
requisiti
sopra
elencati
per
le
parti
• La certificazione di cui all’art. 30 comma 5 del
Testo Unico 81/08 quale presunzione di
conformità del Modello
avv. prof. Mario Casellato
avv. prof. Mario Casellato 45