INDICE
INTRODUZIONE 5
CAPITOLO 1
IL NUOVO FRAMEWORK NORMATIVO PER
IL RISCHIO DI LIQUIDITA' 7
1) L'INDICATORE DI BREVE PERIODO: IL
LIQUIDITY COVERAGE RATIO 9
1.1) LO STOCK DI ATTIVITA' LIQUIDE
DI ALTA QUALITA' 10
1.2) I DEFLUSSI NETTI DI CASSA 16
2) L'INDICATORE DI LIQUIDITA' STRUTTURALE:
IL NET STABLE FUNDING RATIO 21
2.1) COMPOSIZIONE DELLA PROVVISTA STABILE
DISPONIBILE 21
2.2) COMPOSIZIONE DELLA PROVVISTA STABILE
RICHIESTA 23
3) GLI STRUMENTI DI MONITORAGGIO 27
4) L'INTERVENTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA 28
CAPITOLO 2
LA FASE DI MONITORAGGIO 31
1) I RISULTATI SUL LIQUIDITY COVERAGE RATIO 31
2) I RISULTATI SUL NET STABLE FUNDING RATIO 33
BIBLIOGRAFIA 36
CAPITOLO 3
L'IMPATTO SULLA GESTIONE DELLE BANCHE 37
1) GLI EFFETTI SULLA REDDITIVITA' 37
2) GLI EFFETTI SULLA COMPOSIZIONE DELL'ATTIVO 40
3) GLI EFFETTI SULLA COMPOSIZIONE DEL PASSIVO 42
4) L' EFFETTO SOSTITUZIONE TRA PRODOTTI
BANCARI E FINANZIARI 42
5) LA PERDITA DI QUOTE DI MERCATO A FAVORE
DELLE BANCHE OMBRA 43
CONCLUSIONI 47
INTRODUZIONE
La gestione del rischio di liquidità negli ultimi anni ha subito una rapida evoluzione normativa a causa della crisi del sistema bancario che ha avuto origine nel 2007, la quale ha evidenziato l'inadeguatezza dei requisiti patrimoniali a fare fronte al rischio di liquidità, considerato fino ad allora come un rischio di importanza secondaria.
Il protagonista di questa evoluzione è stato il Comitato di Basile, il quale sotto la spinta politica del G20 e del Financial Stability Board ha introdotto una riforma regolamentare volta a migliorare l'individuazione, la misurazione e il monitoraggio del rischio di liquidità.
Come prima mossa il Comitato di Basilea nel settembre del 2008 ha attuato una revisione del documento “Priciples for Sound Liqudity Risk Management and Supervision” emanato nel 2000, tale modifica ha avuto come scopo quello di rafforzare il governo e la gestione del rischio di liquidità, la trasparenza e la comunicazione al pubblico, e il ruolo dei supervisori. L'evoluzione normativa più importante è avvenuta nel dicembre 2010 con il documento “Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring” emanato sempre dal Comitato di Basilea, questo documento introduce nel nuovo framework regolamentare di Basilea 3, due indicatori quantitativi: il liquidity coverage ratio e il net stable funding ratio. I due indicatori si pongono orizzonti temporali diversi, il liquidity coverage ratio ha un'orizzonte temporale di breve periodo e quindi si concentra sul rischio di tesoreria mentre il net stable funding ratio ha un'orizzonte di lungo periodo e quindi si concentra sul rischio di liquidità strutturale. Originariamente l'introduzione a regime del liquidity coverage ratio era prevista per il 1° gennaio 2015 ma il 6 gennaio 2013 il Comitato di Basilea ha modificato la procedura di ingresso del nuovo requisito rendendola più graduale, infatti l' LCR che entrerà in vigore nel 2015 sarà ridotto al 60% e verrà incrementato ogni anno di un 10%
per arrivare a regime nel 2019. Unitamente alla procedura di ingresso il Comitato di Basilea ha modificato alcuni parametri per il calcolo del liquidity coverage ratio al fine di renderlo meno pesante è oneroso per le banche. Al momento nessuna modifica è stata prevista per il net stable funding ratio il, quale entrerà in vigore dal 2018. Insieme a i due indicatori, il liquidity coverage ratio e il net stable funding ratio il nuovo quadro normativo introduce anche altri strumenti di monitoraggio volti ad aiutare le autorità di vigilanza nelle valutazioni sulla resistenza delle banche ad eventuali tensioni sul rischio di liquidità, questi sono: disallineamento delle scadenze contrattuali, concentrazione della raccolta, attività non vincolate disponibili, liquidity coverage ratio per valuta significativa e strumenti di monitoraggio tramite il mercato.
La Commissione Europea, in data 20 luglio 2011, ha presentato la proposta di due atti legislativi distinti al fine di recepire nell'Unione Europea il nuovo quadro regolamentare approvato dal Comitato di Basilea nel dicembre 2010. I due atti si distinguono in una direttiva che disciplina i poteri delle autorità di vigilanza la quale avrà bisogno di un processo di recepimento da parte degli stati membri dell'Unione Europea e un regolamento che contiene le norme sui requisiti prudenziali di Basilea 3 che sarà direttamente applicabile.
Dal 2011 ad oggi il Comitato di Basilea ha raccolto e pubblicato datti relativi alle misurazioni del liquidity coverage ratio e net stable funding ratio su un campione di banche, questi dati sono importanti per vedere i progressi compiuti dalle banche al fine di adeguarsi ai nuovi parametri di liquidità prima della loro entrata in vigore.
Il processo di adeguamento che le banche stanno attuando al fine di essere in regola con i nuovi indicatori di liquidità, produrrà un forte impatto sulla gestione delle banche che coinvolgerà vari aspetti: la redditività, la composizione dell'attivo e la composizione del passivo, inoltre sono previsti anche fenomeni di sostituzione tra prodotti bancari e finanziari e la perdita di quote di mercato a favore delle “banche ombra”.
CAPITOLO 1
IL NUOVO FRAMEWORK NORMATIVO PER IL
RISCHIO DI LIQUIDITA'
La crisi del sistema bancario che ha avuto origine nel 2007, ha evidenziato come i requisiti patrimoniali imposti alle banche siano condizione necessaria ma non sufficiente, in quanto inadeguati a fare fronte al rischio di liquidità, considerato fino ad allora come un rischio di importanza secondaria.
Le analisi condotte dal Comitato di Basilea sui regimi regolamentari in materia di liquidità nei diversi paesi e riportate nel documento “Liquidity Risk: Management and Supervisory Challenges” del febbraio 2008 mostrano che gli approcci di vigilanza al rischio di liquidità nelle varie regolamentazioni mondiali conciliano sia aspetti quantitativi che qualitativi, ma questi ultimi risultano nettamente privilegiati rispetto ai primi, inoltre dall'analisi sono emerse le elevate disomogeneità tra i vari paesi riguardo all'applicazione degli high level principles presenti nel documento “Priciples for Sound Liqudity Risk Management and Supervision” emanato nel 2000. A tal proposito lo stesso Comitato di Basilea nel settembre del 2008 ha attuato una revisione del documento sopracitato, volta a risolvere alcune lacune riscontrate nella precedente versione del documento:
1. liquidità considerata come un rischio secondario,
2. gestione della liquidità in un ottica prevalentemente di tesoreria,
3. sottovalutazione di probabili e improvvise contrazioni di alcune fonti di liquidità dovute al funzionamento di certi mercati tra i quali quello delle cartolarizzazioni , dei derivati di credito e al prestito titoli,
4. scarsa attenzione ai diversi costi interni della liquidità tra le varie business unit,
5. Debolezza o assenza di legami tra il Risck Managment, le unità di tesoreria e le business unit,
7. completa sottovalutazione delle ricadute in termini reputazionali derivanti dal rischio di liquidità.
L'aggiornamento dei Sound Priciples è stato sviluppato con l'obbiettivo di rafforzare il governo e la gestione del rischio di liquidità, la trasparenza e la comunicazione al pubblico, e il ruolo dei supervisori. Per quanto riguarda il governo del rischio di liquidità è stato dato ai massimi organi aziendali il compito di definire il limite di tolleranza di tale rischio e sono stati introdotti meccanismi di trasferimento dei costi interni di liquidità dalla tesoreria alle unità che realmente generano il rischio di liquidità, inoltre si è sottolineato l'importanza di avere una struttura di Liquidity Risk Management volta a migliorare lo scambio informativo tra le unità di controllo la tesoreria e le business unit. Infine è stato previsto un processo di revisione indipendente per il rischio di liquidità. Per migliorare la gestione del rischio di liquidità si è deciso di identificare misurare e monitorare tale rischio sia a livello consolidato che su tutte le attività sopra e sotto la linea e per ogni valuta, inoltre sono state implementate le prove di stress le quali dovranno essere strettamente interrelate con la definizione del contingency funding plan. In tema di trasparenza e comunicazione al pubblico l'obbiettivo stato quello di assicurare a tutti i soggetti interessati che le informazioni divulgate siano sufficienti per avere un giudizio affidabile in merito al rischio di liquidità. Infine viene sottolineata l'importanza di regolari controlli sulla gestione del rischio di liquidità di ogni banca da parte delle autorità di vigilanza con particolare attenzione all'adeguatezza delle prove di stress.
Il cambiamento più significativo sulla gestione del rischio di liquidità è avvenuto, sempre ad opera del Comitato di Basilea, con la pubblicazione nel dicembre 2010 del documento “Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring” che introduce nel nuovo framework regolamentare di Basilea 3, due indicatori quantitativi: il liquidity coverage ratio (LCR) e il net stable funding ratio (NSFR), essi saranno applicati a tutte le banche internazionali su base consolidata ma potranno essere usati anche su base individuale per valutare la posizione di liquidità di singoli componenti del
gruppo, filiali e filiazioni. I due indicatori si pongono orizzonti temporali diversi, il liquidity coverage ratio ha un'orizzonte temporale di breve periodo e quindi si concentra sul rischio di tesoreria mentre il net stable funding ratio ha un'orizzonte di lungo periodo e quindi si concentra sul rischio di liquidità strutturale.
1) L'INDICATORE DI BREVE PERIODO: IL LIQUIDITY COVERAGE RATIO.
Il liquidity coverage ratio è il rapporto tra le attività liquide di alta qualità (ALAQ) e il totale dei deflussi netti di cassa (DNC) relativi al periodo di stress dei 30 giorni successivi a quello della misurazione, questo indicatore deve essere maggiore ho uguale ad 1.
ALAQ
LCR= ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ≥ 1 DNC
L' LCR quindi rappresenta la capacità della banca di far fronte agli squilibri della posizione netta cumulata di liquidità nel periodo di stress considerato, grazie alla cassa generata anche dalla vendita di attività liquide di alta qualità appartenenti ad un buffer di liquidità precostituito. Qualora la banca non rispetti questo indicatore è tenuta a intervenire con azioni correttive per correggere il disallineamento di breve periodo. Originariamente l'introduzione a regime del liquidity coverage ratio era prevista per il 1° gennaio 2015 ma il 6 gennaio 2013 il Comitato di Basilea ha modificato la procedura di ingresso del nuovo requisito rendendola più graduale, infatti l' LCR che entrerà in vigore nel 2015 sarà ridotto al 60% e verrà incrementato ogni anno di un 10% per arrivare a regime nel 2019, dal 2011 le autorità di vigilanza anno iniziato il periodo di monitoraggio sull'LCR.
1.1) LO STOK DI ATTIVITA' LIQUIDE DI ALTA QUALITA'.
Le attività liquide di alta qualità (ALAQ) che compongono il buffer di liquidità dovranno avere alcune caratteristiche: essere negoziabili sul mercato anche in periodi di stress ed essere stanziabili per le operazioni di rifinanziamento nei confronti della banca centrale. Il Comitato di Basilea non si è fermato soltanto a fornire le caratteristiche che dovranno avere gli assets del buffer di liquidità ma ha creato una lista delle attività computabili nel buffer stesso, suddividendole tra attività di primo livello che potranno essere detenute in misura illimitata e attività di secondo livello che non potranno superare il 40% del totale delle attività del buffer. Ai fini del calcolo del limite del 40% bisogna tener conto delle operazioni di pronti contro termine sulle attività di primo e secondo livello che scadono entro 30 giorni. Le attività di secondo livello ai fini del calcolo dell' LCR dovranno essere conteggiate con uno sconto del 15% sul valore di mercato.
Le componenti del buffer di liquidità sono quindi cosi identificate: Attività di primo livello:
cassa;
depositi presso la banca centrale, purché vi si possa attingere in periodi di stress (in che misura sia consentito attingervi in periodi di stress verrà deciso dalle autorità di vigilanza locali in accordo con la Banca centrale); titoli negoziabili che rappresentano crediti nei confronti di, o garantiti da,
soggetti sovrani, banche centrali, enti del settore pubblico non appartenenti alle amministrazioni centrali, Banca dei Regolamenti Internazionali, Fondo monetario internazionale, Commissione europea oppure banche multilaterali di sviluppo e che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
avere una ponderazione di rischio pari allo 0% in base al metodo standardizzato di Basilea 2;
essere negoziati in mercati PcT o a pronti ampi, spessi e attivi, nonché caratterizzati da un basso livello di concentrazione;
mercati (PcT o di vendita) anche in condizioni di tensione;
essere diversi da un’obbligazione di un’istituzione finanziaria o di un soggetto a questa affiliato;
per i soggetti sovrani con ponderazione di rischio diversa dallo 0%, titoli di debito sovrani o della banca centrale emessi nella valuta nazionale dall’emittente sovrano o dalla banca centrale del paese in cui viene assunto il rischio di liquidità oppure nel paese di origine della banca;
per i soggetti sovrani con ponderazione di rischio diversa dallo 0%, titoli di debito sovrani o della banca centrale nazionale emessi in valuta estera, purché le disponibilità di tale debito corrispondano al fabbisogno di valuta delle operazioni della banca in tale giurisdizione.
Attività di secondo livello:
titoli negoziabili che rappresentano crediti nei confronti di, o garantiti da, soggetti sovrani, banche centrali, enti del settore pubblico non appartenenti alle amministrazioni centrali o banche multilaterali di sviluppo, che soddisfino le condizioni seguenti:
avere una ponderazione di rischio del 20% in base al metodo standardizzato di Basilea 2 per il rischio di credito;
essere negoziati in mercati PcT o a pronti ampi, spessi e attivi, nonché caratterizzati da un basso livello di concentrazione;
essersi dimostrati in passato una fonte affidabile di liquidità nei mercati (PcT o di vendita) anche in condizioni di tensione (subendo un calo massimo di prezzo oppure un incremento massimo dello scarto di garanzia non superiore al 10% nell’arco di 30 giorni durante un pertinente periodo di stress di liquidità significativo);
essere diversi da un’obbligazione di un’istituzione finanziaria o di un soggetto a questa affiliato.
obbligazioni societarie e obbligazioni bancarie garantite che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
questa affiliato (nel caso delle obbligazioni societarie);
non essere state emesse dalla banca stessa o da un soggetto a questa affiliato (nel caso delle obbligazioni bancarie garantite);
aver ricevuto un rating non inferiore ad AA- da un’agenzia per la valutazione esterna del merito di credito (external credit assessment institution, ECAI) riconosciuta oppure, in assenza di un rating esterno, avere, in base a una valutazione interna, una probabilità di insolvenza (probability of default, PD) corrispondente a un rating non inferiore ad AA-;
essere negoziate in mercati PcT o a pronti ampi, spessi e attivi, nonché caratterizzati da un basso livello di concentrazione;
essersi dimostrate in passato una fonte affidabile di liquidità nei mercati (PcT o di vendita) anche in condizioni di tensione, subendo un calo massimo di prezzo oppure un incremento massimo dello scarto di garanzia non superiori al 10% nell’arco di 30 giorni durante un periodo pertinente di stress di liquidità significativo.
Il 6 gennaio 2013 il Comitato di Basilea con il documento “Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools” ha apportato alcune modifiche al liquidity coverage ratio, per quanto riguarda il buffer di liquidità è stato introdotto un nuovo livello di attività chiamato 2B, ampliando di fatto la definizione di ALAQ. Le attività presenti in questo livello anno un rating e un livello di liquidità in periodi di stress inferiore rispetto alle altre attività del buffer, per questo motivo le attività del livello 2B potranno costituire al massimo sollo il 15% dell'intero buffer di liquidità, inoltre queste attività verranno conteggiate nel buffer con sconti sul prezzo di mercato che vanno dal 25 al 50%. Le attività del livello 2B sono:
Attività del livello 2B con sconto del 25%:
titoli garantiti da mutui residenziali con rating pari o superiore ad AA che rispettino le seguenti caratteristiche:
possiede;
essere negoziati in mercati PcT o a pronti ampi, spessi e attivi, nonché caratterizzati da un basso livello di concentrazione;
essersi dimostrati in passato una fonte affidabile di liquidità nei mercati (PcT o di vendita) anche in condizioni di tensione (subendo un calo massimo di prezzo oppure un incremento massimo dello scarto di garanzia non superiore al 20% nell’arco di 30 giorni durante un pertinente periodo di stress di liquidità significativo);
il pool di attività sottostanti è limitato ai mutui residenziali e non può contengono prodotti strutturati;
i mutui sottostanti devono avere un valore massimo del 80% dell'ipoteca posta a garanzia al momento della sottoscrizione, in caso di pignoramento il titolare del mutuo rimane responsabile del minor valore ottenuto dalla vendita dell'immobile;
è richiesto all'emittente del titolo cartolarizzato di mantenere la responsabilità in caso di insolvenza.
Attività del livello 2B con sconto del 50%:
obbligazioni societarie con rating da A+ a BBB– che rispettino le seguenti caratteristiche:
non essere state emesse da un’istituzione finanziaria o da un soggetto a questa affiliato;
essere negoziate in mercati PcT o a pronti ampi, spessi e attivi, nonché caratterizzati da un basso livello di concentrazione;
essersi dimostrati in passato una fonte affidabile di liquidità nei mercati (PcT o di vendita) anche in condizioni di tensione (subendo un calo massimo di prezzo oppure un incremento massimo dello scarto di garanzia non superiore al 20% nell’arco di 30 giorni durante un pertinente periodo di stress di liquidità significativo).
titoli azionari non vincolati che rispettino le seguenti caratteristiche:
questa affiliato;
negoziati in borsa e centralmente liquidati;
quotati nel maggior indice della giurisdizione di appartenenza della banca o del paese in cui viene assunto il rischio di liquidità;
denominati nella valuta nazionale della giurisdizione di appartenenza della banca o nella valuta del paese in cui viene assunto il rischio di liquidità;
essere negoziate in mercati PcT o a pronti ampi, spessi e attivi, nonché caratterizzati da un basso livello di concentrazione;
essersi dimostrati in passato una fonte affidabile di liquidità nei mercati (PcT o di vendita) anche in condizioni di tensione (subendo un calo massimo di prezzo oppure un incremento massimo dello scarto di garanzia non superiore al 40% nell’arco di 30 giorni durante un pertinente periodo di stress di liquidità significativo).
COMPOSIZIONE DEL BUFER DI LIQUIDITA' DEL LCR
COMPONENTI NESSUNO Contante 0% 40% 15% LIVELLLO 2B 15% 25% 50% LIVELLI DI ATTIVITA' LIMITE MASSIMO DI COMPOSIZIONE DEL BUFFER FATTORE DI SCONTO COMPOSIZIONE DEL BUFER DI LIQUIDITA' DEL LCR NELLA PRIMA VERSIONE DEL DICEMBRE 2010 PRIMO LIVELLORiserve idonee detenute presso la banca centrale
Titoli negoziabili idonei di soggetti sovrani, banche centrali, enti del settore pubblico e banche multilaterali di sviluppo
Titoli di debito emessi dal soggetto sovrano o dalla banca centrale nazionali in valuta nazionale
Titoli di debito emessi in valuta estera dal soggetto sovrano nazionale avente una ponderazione di rischio diversa dallo 0%
SECONDO LIVELLO
Attività emesse da soggetti sovrani, banche centrali ed ESP aventi una ponderazione di rischio del 20%
Obbligazioni societarie idonee con rating pari o superiore ad
AA-Obbligazioni bancarie garantite (covered bond) idonee con rating pari o superiore ad
AA-MODIFICHE APPORTATE IL 6
GENNAIO 2013
Titoli garantiti da mutui residenziali idonei e con rating pari o superiore ad AA
Obbligazioni societarie idonee con rating da A+ a BBB–
1.2) I DEFLUSSI NETTI DI CASSA.
I deflussi di cassa netti vengono calcolati sottraendo ai flussi in uscita i flussi in entrata dei 30 giorni successivi, i flussi in entrata non possono essere computati in misura superiore al 75% dei flussi in uscita. Il Comitato di Basilea al fine della determinazione dei deflussi netti impone una serie di fattori di stress minimi ai quali sia le banche che le autorità di vigilanza dovranno attenersi.
Per la determinazione dei deflussi di cassa derivanti da clientela retail e piccole imprese, con depositi presso la banca inferiori ad un milione di euro, sono previste due percentuali di run-off , il 5 (abbassata al 3% nel documento del 6 gennaio 2013) e il 10% che vengono assegnate sulla base del presunto livello di stabilità dei depositi1. I depositi più stabili, ai quali è possibile attribuire la
percentuale di run-off più bassa vengono identificati tramite due principi: presenza di uno speciale sistema di assicurazione dei depositi;
duraturo e\o transazionale rapporto con la medesima istituzione finanziaria tale da rendere poco probabile il ritiro del deposito.
L'adozione di principi di carattere generale, piuttosto che l'imposizione di percentuali predefinite, per l'identificazione della componente stabile e meno stabile dei depositi genererà di fatto una discrezionalità delle banche che potrebbe portare a comportamenti opportunistici da parte di quest'ultime, d'altronde i diversi gradi di fidelizzazione della clientela che caratterizzano le banche giustificano l'adozione di un metodo più flessibile che si adatti alla varietà delle situazioni.
Per quanto riguarda i depositi ricevuti da altre banche, la percentuale di run-off è pari al 100%, fatta eccezione per i depositi i cui fondi sono necessari per finalità operative e nel caso in cui il deposito venga effettuato da una banca appartenente allo stesso network cooperativo della banca che riceve il deposito, in questi casi la percentuale di run-off è del 25%. Viceversa per la banca che versa il deposito,
1
Paragrafi da 69 a71 del documento “Schema internazionale per la misurazione, la regolamentazione e
il monitoraggio del rischio di liquidità” pubblicato dal comitato di Basilea nel dicembre 2010 modificati dai paragrafi 75 e seguenti del documento “ The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools del 6 gennaio 2013.
la percentuale di computabilità nei flussi in entrata è del 100% ameno che ci si trovi in una delle due eccezioni già citate per i deflussi di cassa, in questi casi la percentuale di computabilità e dello 0%. Le relazioni operative che consentono l'accesso alla percentuale di run-off del 25% sono: le relazioni di compensazione, le relazioni di custodia e la gestione della liquidità2. Per quanto riguarda i
depositi tra banche appartenenti allo stesso network cooperativo è importante dare una definizione network cooperativo, esso viene definito come un gruppo di banche giuridicamente autonome operanti all’interno di un assetto statutario di cooperazione che prevede la condivisione degli obiettivi strategici e del marchio, e l’espletamento di alcune funzioni specifiche da parte di istituzioni centrali e/o prestatori di servizi specializzati3, inoltre per accedere alla percentuale ridotta di
run-off è necessaria l'approvazione delle autorità di vigilanza per assicurare che le banche che si avvalgono di questo trattamento siano effettivamente l’istituzione centrale e/o un prestatore di servizi accentrati di una rete cooperativa4.
Ai depositi non assicurati ricevuti da imprese corporate, banche centrali e settore pubblico viene applicata una percentuale di run-off del 75% se tali depositi sono assicurati viceversa si applica il 40%, però con le più recenti modifiche queste aliquote sono state abbassate rispettivamente al 40 e 20%.
Al fine di determinare i flussi in entrata e in uscita derivanti da operazioni di pronti contro termine (PcT) attive e passive con scadenza entro 30 giorni, la normativa di Basilea 3 impone alcune percentuali di rinnovo a scadenza dell'operazione differenziate a seconda che il titolo oggetto dell'operazione sia o
2
Definizioni ai paragrafi 75,76 e 77 del documento “Schema internazionale per la misurazione, la
regolamentazione e il monitoraggio del rischio di liquidità” pubblicato dal comitato di Basilea nel
dicembre 2010 e confermate successivamente nel documento di modifica “ The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools del 6 gennaio 2013 ai paragrafi 101, 102 e 103.
3
Paragrafo 79 del documento “Schema internazionale per la misurazione, la regolamentazione e il
monitoraggio del rischio di liquidità” pubblicato dal comitato di Basilea nel dicembre 2010 oppure
paragrafo 105 del documento di modifica “ The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools del 6 gennaio 2013.
4
Paragrafo 80 del documento “Schema internazionale per la misurazione, la regolamentazione e il
monitoraggio del rischio di liquidità” pubblicato dal comitato di Basilea nel dicembre 2010 oppure
paragrafo 106 del documento di modifica “ The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools del 6 gennaio 2013.
meno esigibile per il buffer di liquidità. Nello specifico le operazioni aventi per oggetto titoli di primo livello sono da considerarsi completamente rinnovate a scadenza e quindi generano flussi in entrata e in uscita nulli. Le operazioni su titoli di secondo livello vengono considerate rinnovate a scadenza per l'85% e quindi generano flussi in entrata e in uscita pari al 15% del valore complessivo dell'operazione, tranne nel caso in cui la controparte sia la banca centrale, infatti secondo le recenti modifiche attuate dal Comitato di Basilea nel gennaio 2013 in questo caso l'operazione è da considerarsi completamente rinnovata qualsiasi sia il titolo oggetto dell'operazione. Per quanto riguarda le operazioni di PcT passive aventi per oggetto titoli non computabili nel buffer di liquidità o appartenenti al livello 2B del buffer è necessario fare un'ulteriore distinzione sulla base della controparte con la quale la banca effettua l'operazione, infatti se la controparte è lo stato di residenza o enti del settore pubblico (nella versione del 2010 cera anche la banca centrale) la percentuale di rinnovo dell'operazione è del 75% e quindi il flusso in uscita e pari al 25% dell'operazione. Le operazioni di PcT passive aventi per oggetto altri titoli appartenenti al livello 2B del buffer generano un deflusso di cassa del 50% in tutti gli altri casi si applica un deflusso del 100%. Per le operazioni di PcT attive aventi per oggetto titoli non computabili nel buffer di liquidità o appartenenti al livello 2B, l'operazione viene sempre considerata non rinnovata è il flusso in entrata è quindi del 100%5.
Le linee di liquidità irrevocabili a favore di società non finanziarie e le linee di liquidità e di credito irrevocabili fra società finanziarie, nella formazione originale del LCR venivano considerate completamente utilizzate in periodi di stress, dando origine quindi a percentuali di run-off del 100% ma con le modifiche apportate recentemente tali percentuali sono scese rispettivamente al 30 e al 40%.
Con le modifiche apportate nel 2013 tutti gli impegni derivanti da titoli derivati genereranno deflussi pari al 100% del loro valore, gli afflussi derivanti dai titoli
5
Paragrafi da 84 a 87 del documento “Schema internazionale per la misurazione, la regolamentazione
e il monitoraggio del rischio di liquidità” pubblicato dal comitato di Basilea nel dicembre 2010
modificati dai paragrafi 112 e seguenti del documento “ The Liquidity CoverageRatio and liquidity risk monitoring tools del 6 gennaio 2013.
derivati potranno compensare i deflussi solo dove esiste un accordo di compensazione valido, fanno eccezione i derivati garantiti da ALAQ ai quali si applica una percentuale di deflusso netto dello 0%.
E' consentito computare tra i flussi in entrata il 100% dei crediti in bonis in scadenza entro 30 giorni, ma la normativa prevede anche che una parte di questi afflussi venga utilizzata per erogare nuovi prestiti. Nello specifico per quanto riguarda i crediti in scadenza verso la clientela retail e piccole e medie imprese la percentuale degli afflussi netti è pari al 50%, la stessa percentuale viene applicata ai crediti all'ingrosso verso controparti non finanziarie, mentre per i crediti concessi ad altre banche la percentuale sale fino al 100% presumendo che tali crediti non vengano rinnovati a scadenza.
DEFLUSSI NETTI DI CASSA PER IL LCR
VOCI
DEFLUSSI AFFLUSSI DEFLUSSI AFFLUSSI depositi stabili (clientela retail) 5% 3%
depositi meno stabili (clientela retail) 10% 25% depositi di altri istituti di credito per finalità operative 25% depositi di altri istituti di credito 100%
0% depositi presso altri istituti di credito per finalità operative 0% depositi presso altri istituti di credito 100%
75% 40%
40% 20% operazioni PcT su attività di primo livello (passive/attive) 0% 0%
operazioni PcT passive con la banca centrale 0% operazioni PcT su attività di secondo livello (passive/attive) 15% 15%
25% 25%
altre operazioni PcT passive su attività di livello 2B 50% altre operazioni PcT passive e attive 100% 100%
100% 30% 100% 40% impegni derivanti da titoli derivati
100%
derivati garantiti da ALAQ 0% crediti in bonis verso altre banche 100%
altri crediti in bonis 50% FLUSSI (VERSIONE
DICEMBRE 2010)
MODIFICHE 6 GENNAIO 2013
depositi di istituti di credito appartenenti allo stesso network cooperativo
depositi presso istituti di credito appartenenti allo stesso network cooperativo
depositi non assicurati ricevuti da società non finanziarie, soggetti sovrani, banche centrali ed ESP
depositi assicurati ricevuti da società non finanziarie, soggetti sovrani, banche centrali ed ESP
operazioni PcT passive su attività di livello 2B aventi come controparte lo stato o ESP di residenza
operazioni PcT passive su attività non computabili nel buffer di liquidità aventi come controparte lo stato o ESP di residenza
Linee di liquidità irrevocabili a favore di società non finanziarie
Linee di liquidità e di credito irrevocabili non finanziate fra società finanziarie
accordi di compensaz ione validi
2) L'INDICATORE DI LIQUDITA' STRUTTURALE: IL NET STABLE FUNDING RATIO.
Il net stable funding ratio è il rapporto tra la provvista stabile disponibile e la provvista stabile richiesta il suo valore deve essere maggiore o uguale a 1. Esso è finalizzato a garantire un equilibrio strutturale tra le attività e le passività di bilancio con scadenza superiore all'anno.
provvista stabile disponibile NSFR= ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ≥ 1
provvista stabile richiesta
l'NSFR entrerà in vigore nel 2018 e dal 2012 è iniziato il periodo di monitoraggio da parte delle autorità di vigilanza. Il net stable funding ratio rappresenta la capacità della banca di garantire una struttura equilibrata tra poste attive e passive di bilancio su un orizzonte temporale di un anno, esso va ad integrare la regola di breve termine che da sola non garantirebbe la stabilità oltre i 30 giorni. Purtroppo il rispetto dell'NSFR non garantisce la stabilità su periodi superiori all'anno, infatti sono possibili comportamenti scorretti da parte delle banche che per rispettare il requisito potrebbero finanziarsi a 366 giorni e negoziare quotidianamente lo slittamento di un giorno della scadenza, questo potrebbe causare forti sbilanciamenti oltre la scadenza annuale in soggetti perfettamente in regola con il requisito.
2.1) COMPOSIZIONE DELLA PROVVISTA STABILE DISPONIBILE.
Il numeratore del net stable funding ratio, ovvero la provvista stabile disponibile è composta da le varie componenti del passivo del bilancio alle quali viene dato un peso a seconda della loro presunta stabilità in periodi di stress, nello specifico queste componenti sono:
Componenti con fattore di ponderazione pari a 100%:
base alle definizioni della vigente regolamentazione internazionale del capitale emessa dal Comitato di Basilea;
Azioni privilegiate e altri strumenti di capitale eccedenti l’importo computabile nel Tier 2 con vita residua effettiva pari o superiore a un anno, considerando eventuali opzioni esplicite o implicite che riducano la scadenza attesa a meno di un anno;
Ammontare complessivo dei prestiti contratti e delle passività (compresi i depositi a termine) garantiti e non garantiti con vita residua effettiva pari o superiore a un anno, a esclusione degli strumenti con opzioni esplicite o implicite che riducano la scadenza attesa a meno di un anno. Tali opzioni includono quelle esercitabili a discrezione dell’investitore nell’orizzonte di un anno.
Componenti con fattore di ponderazione pari a 90%:
Depositi liberi (a vista) e/o depositi a termine con vita residua inferiore a un anno “stabili” (in base alla definizione per l’LCR ) forniti da clientela al dettaglio e da piccole imprese.
Componenti con fattore di ponderazione pari a 80%:
Depositi liberi (a vista) e/o depositi a termine con vita residua inferiore a un anno “meno stabili” (in base alla definizione per l’LCR ) effettuati da clientela al dettaglio e da piccole imprese.
Componenti con fattore di ponderazione pari a 50%:
Provvista all’ingrosso non garantita, depositi liberi e/o depositi a termine con vita residua inferiore a un anno forniti da società non finanziarie, soggetti sovrani, banche centrali, banche multilaterali di sviluppo ed enti del settore pubblico.
Componenti con fattore di ponderazione pari a 0%:
Tutte le altre tipologie di capitale di rischio e di prestito non comprese nelle precedenti categorie.
2.2) COMPOSIZIONE DELLA PROVVISTA STABILE RICHIESTA.
Il denominatore del net stable funding ratio, ovvero la provvista stabile richiesta è composta da alcune poste dell'attivo ponderate in relazione inversa al loro grado di liquidità, nello specifico queste componenti sono:
Componenti con fattore di ponderazione pari a 0%:
Cassa;
Strumenti e operazioni a breve termine non garantiti e non vincolati con vita residua inferiore a un anno;
Titoli non vincolati con vita residua dichiarata inferiore a un anno privi di opzioni implicite che estendano la scadenza prevista oltre a un anno;
Titoli non vincolati detenuti per i quali l’istituzione ha un’operazione PcT attiva compensatoria, a condizione che i titoli oggetto dell’operazione abbiano il medesimo identificatore unico (ad esempio numero ISIN o CUSIP);
Prestiti non vincolati con vita residua effettiva inferiore a un anno erogati alle entità finanziarie che non sono rinnovabili e per i quali il prestatore ha un diritto irrevocabile di riscossione.
Componenti con fattore di ponderazione pari a 5%:
Titoli negoziabili non vincolati con vita residua pari o superiore a un anno che rappresentano crediti nei confronti di, o garantiti da, soggetti sovrani, banche centrali, Banca dei Regolamenti Internazionali, Fondo Monetario Internazionale, Comunità Europea e enti del settore pubblico non appartenenti alle amministrazioni centrali o banche multilaterali di sviluppo cui è attribuita una ponderazione di rischio pari allo 0% in base al metodo standardizzato di Basilea 2, purché esistano mercati attivi per le operazioni PcT o la compravendita di tali titoli.
Componenti con fattore di ponderazione pari a 20%:
Obbligazioni societarie non vincolate od obbligazioni bancarie garantite con rating pari o superiore ad AA- con vita residua pari o superiore a un anno che soddisfino tutte le condizioni per le attività di secondo livello
previste per l’LCR;
Titoli negoziabili non vincolati con vita residua pari o superiore a un anno che rappresentano crediti nei confronti di, o garantiti da, soggetti sovrani, banche centrali ed enti del settore pubblico non appartenenti alle amministrazioni centrali cui è attribuita una ponderazione di rischio del 20% in base all’approccio standardizzato di Basilea 2, purché soddisfino tutte le condizioni per le attività di secondo livello previste per l’LCR. Componenti con fattore di ponderazione pari a 50%:
Oro non vincolato;
Titoli azionari non vincolati non emessi da istituzioni finanziarie o loro affiliate, quotati in mercati riconosciuti e compresi in un indice di mercato di titoli a larga capitalizzazione;
Obbligazioni societarie e obbligazioni bancarie garantite non vincolate che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
sono stanziabili presso la banca centrale per soddisfare il fabbisogno di liquidità infra-giornaliera e di liquidità overnight nelle giurisdizioni pertinenti;
non sono emesse da istituzioni finanziarie o loro affiliate (eccetto nel caso delle obbligazioni bancarie garantite);
non sono emesse dall’istituzione stessa o da sue affiliate;
hanno un basso rischio di credito, ossia hanno ricevuto da agenzia per la valutazione esterna del merito di credito riconosciuta, un rating compreso tra A+ e A- oppure, in assenza di una valutazione da parte di un’ agenzia per la valutazione esterna del merito di credito riconosciuta, hanno una probabilità di default stabilita in base a una valutazione interna corrispondente a un rating compreso tra A+ e A-;
sono negoziate in mercati ampi, spessi e attivi caratterizzati da un basso livello di concentrazione.
banche centrali ed enti del settore pubblico con vita residua inferiore a un anno.
Componenti con fattore di ponderazione pari a 65%:
Mutui residenziali non vincolati con qualsiasi scadenza cui si applicherebbe una ponderazione di rischio pari o inferiore al 35% in base all’approccio standardizzato per il rischio di credito di Basilea 2;
Altri prestiti non vincolati, a esclusione di quelli a favore di istituzioni finanziarie, con vita residua pari o superiore a un anno cui si applicherebbe una ponderazione di rischio pari o inferiore al 35% in base all’approccio standardizzato per il rischio di credito di Basilea 2.
Componenti con fattore di ponderazione pari a 85%:
Prestiti non vincolati a clienti al dettaglio (persone fisiche) e a piccole imprese (secondo la definizione specificata per l’LCR) con vita residua inferiore a un anno (diversi da quelli cui si applica la ponderazione del 65% di cui sopra).
Componenti con fattore di ponderazione pari a 100%:
SCHEMA NET STABLE FUNDING RATION
PROVVISTA STABILE DISPONIBILE
100% 0% 90% 5% 80% 20% 50% 50% 0% 65% 85% 100% FATTORI DI PONDERAZI ONE FABBISONGO DI PROVVISTA STABILE FATTORI DI PONDERAZI ONE • Strumenti di capitale compresi nei Tier
1 e 2
• Azioni privilegiate e altri strumenti di capitale eccedenti l’importo ammissibile di Tier 2 con scadenza effettiva pari o superiore a un anno
• Altre passività con scadenza effettiva pari o superiore a un anno
• Contante
• Strumenti a breve termine non garantiti scambiati attivamente (< 1 anno) • Titoli compensati esattamente da operazioni PcT attive
• Titoli con vita residua < 1 anno • Prestiti non rinnovabili a istituzioni finanziarie con vita residua < 1 anno
•Depositi stabili di clientela al dettaglio e piccole imprese (liberi o con vita residua < 1 anno)
• Titoli di debito emessi o garantiti da soggetti sovrani, banche centrali, BRI, FMI, CE, amministrazioni pubbliche diverse da quelle centrali e banche multilaterali di sviluppo con ponderazione di rischio dello 0% in base al metodo standardizzato di Basilea 2
• Depositi meno stabili di clientela al dettaglio e piccole imprese (liberi o con vita residua < 1 anno)
• Obbligazioni societarie senior non garantite e non vincolate del settore non finanziario e obbligazioni bancarie garantite con rating pari ad almeno AA-, nonché titoli di debito emessi da soggetti sovrani, banche centrali ed ESP con ponderazione di rischio del 20% (con scadenza ≥ 1 anno)
•Finanziamenti all’ingrosso erogati da società non finanziarie, soggetti sovrani, banche centrali, banche multilaterali di sviluppo ed ESP (liberi o con vita residua < 1 anno)
• Titoli azionari quotati non vincolati ad obbligazioni societarie senior non garantite e non vincolate del settore non finanziario (od obbligazioni garantite) con rating compreso tra A+ e A- e scadenza ≥ 1 anno
• Oro
• Prestiti a società non finanziarie, soggetti sovrani, banche centrali ed ESP con scadenza < 1 anno
•Tutte le altre passività e le partecipazioni azionarie non rientranti nelle precedenti categorie
• Mutui residenziali non vincolati di qualsiasi scadenza e altri prestiti privi di vincoli, a esclusione di quelli a favore di istituzioni finanziarie, con vita residua pari o superiore a un anno che ricevono una ponderazione di rischio pari o inferiore al 35% in base al metodo standardizzato per il rischio di credito di Basilea 2
Altri prestiti alla clientela al dettaglio e a piccole imprese con scadenza
< 1 anno
3) GLI STRUMENTI DI MONITORAGGIO
Insieme a i due indicatori precedentemente illustrati, il nuovo quadro normativo introduce anche cinque strumenti di monitoraggio volti ad aiutare le autorità di vigilanza nelle valutazioni sulla resistenza delle banche ad eventuali tensioni sul rischio di liquidità.
1)Disallineamento delle scadenze contrattuali: Si pone l'obbiettivo di individuare gli scompensi tra afflussi e deflussi contrattuali di liquidità per determinate fasce temporali. Dalla misurazione di questi scompensi si ottiene il volume di liquidità che una banca potrebbe potenzialmente aver bisogno di raccogliere in ciascuna di queste fasce temporali se tutti i deflussi si verificassero alla prima data utile. Viene lasciato alle autorità di vigilanza il compito di redigere uno schema sulle fasce temporali.
2)Concentrazione della raccolta: Con questo indicatore si intende individuare quelle fonti di raccolta all’ingrosso di rilevanza tale che il loro venir meno comporterebbe problemi di liquidità. La rilevanza delle fonti viene misurata in base alle controparti(A), gli strumenti(B) e le valute(C) significative.
Provvista raccolta da ciascuna controparte significativa
A= ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Bilancio complessivo della banca
Provvista raccolta mediante ciascun strumento o prodotto significativo B= ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶
Bilancio complessivo della banca
Passività aggregate per ogni valuta significativa
C= ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Passività totali della banca
le controparti e gli strumenti sono da considerarsi significativi quando rispettivamente gli indicatori A e B sono maggiori a 0,01 mentre le valute sono significative se l'indicatore C è maggiore di 0,05. Le misure di cui sopra devono essere segnalate separatamente per i seguenti orizzonti temporali: inferiore a 1 mese, 1-3 mesi, 3-6 mesi, 6-12 mesi e superiore a 12 mesi.
3)Attività non vincolate disponibili: Questo indicatore fornisce alle autorità di vigilanza dati sulla quantità e sulle principali caratteristiche delle attività non vincolate di cui dispone la banca. Tali attività possono essere stanziate in garanzia per raccogliere finanziamenti garantiti addizionali nei mercati secondari e/o sono ammissibili presso le banche centrali.
4)LCR per valuta significativa: Sebbene l'LCR prevede il rispetto del requisito in un’unica valuta, per meglio cogliere potenziali disallineamenti valutari le banche e le autorità di vigilanza dovrebbero altresì monitorarlo nelle valute significative. Ciò consentirà loro di tenere sotto controllo potenziali problematiche di disallineamento valutario.
5)Strumenti di monitoraggio tramite il mercato: I dati di mercato possono essere utilizzati come indicatori di allerta nel monitoraggio delle potenziali difficoltà di liquidità presso le singole banche, presso il settore finanziario o l'intero mercato.
4) L'INTERVENTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA
La Commissione Europea, in data 20 luglio 2011, ha presentato la proposta di due atti legislativi distinti al fine di recepire nell'Unione Europea il nuovo quadro regolamentare approvato dal Comitato di Basilea nel dicembre 2010. I due atti si distinguono in una direttiva che disciplina i poteri delle autorità di vigilanza la quale avrà bisogno di un processo di recepimento da parte degli stati membri dell'Unione Europea e un regolamento che contiene le norme sui requisiti prudenziali di Basilea 3 che sarà direttamente applicabile, cosi facendo la Commissione Europea ha voluto eliminare la discrezionalità degli stati membri per evitare una disomogeneità regolamentare a livello europeo.
Nella proposta della Commissione la vigilanza delle filiali estere di banche comunitarie spetta all'autorità di vigilanza del paese di origine secondo il principio dell' home Country control,tale intervento è accompagnato da un rafforzamento degli obblighi informativi tra paese home e quello host e da un potenziamento del ruolo dell'EBA (l'autorità bancaria europea), che avrà il compito di emanare standard tecnici vincolanti sui temi più rilevanti compreso il tema dei flussi informativi, inoltre l'EBA potra intervenire con decisioni vincolanti in caso di disaccordo tra le autorità di vigilanza dei vari paesi europei. Per quanto concerne il LCR la proposta della Commissione Europea differisce dal documento del Comitato di Basilea, in quest'ultimo erano specificate con esattezza le caratteristiche quantitative e qualitative del buffer di liquidità mentre nella proposta della Commissione Europea vengono indicate solo due componenti del buffer distinguendo tra attività a liquidità estremamente elevata e attività a liquidità elevata ma senza specificare quali siano i criteri di appartenenza a queste due categorie. Sarà compito dell'EBA emanare una normativa dettagliata sul LCR entro dicembre 2015, mentre nella fase di monitoraggio saranno i singoli intermediari a identificare quali assets che andranno a comporre le due categorie del buffer di liquidità.
La nuova disciplina sarà applicata su tre livelli: consolidato, sotto-consolidato e individuale. Sono previste deroghe che permettono l'applicazione solo a livello consolidato per i gruppi che hanno una capo-gruppo che compie direttamente i controlli di liquidità su tutte le unità del gruppo e che abbiano definito accordi infra-gruppo per garantire la trasferibilità di fondi in situazioni di tensioni, senza che ci siano vincoli alla validità di tali accordi.
BIBLIOGRAFIA
Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria, Basilea 3 – Schema internazionale per la misurazione, la regolamentazione e il monitoraggio del rischio di liquidità, dicembre 2010.
Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria, Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools, gennaio 2013.
Franco Tutino, Fabio Gallia, Ida Claudia Panetta, Pasqualina Porretta, Gianluca Trevisan, Gianfranco A. Vento, La gestione della liquidità nella banca, il Mulino, settembre 2012.
CAPITOLO 2
LA FASE DI MONITORAGGIO
Dal 2011 ad oggi il Comitato di Basilea ha raccolto e pubblicato datti relativi alle misurazioni del LCR e NFSR su un campione di banche, talle campione è stato diviso in due gruppi: il gruppo uno che è costituito da banche che hanno un patrimonio di vigilanza Tier 1 in eccesso di 3 miliardi di euro e sono attive a livello internazionale e il gruppo 2 che è costituito da altre banche. Bisogna precisare che i dati relativi al LCR sono stati calcolati con la versione antecedente le modifiche apportate il 6 gennaio 2013 su tale rapporto.
1) I RISULTATI SUL LIQUIDITY COVERAGE RATIO
Sul LCR sono state effettuate due misurazioni, la prima il 30 giugno 2011 su un campione composto da 103 banche del gruppo 1 e 102 del gruppo 2, la seconda il 31 dicembre 2011 su un campione composto da 102 banche del gruppo 1 e 107 banche del gruppo 2. Dai dati raccolti risulta che la media ponderata del LCR (espresso in valore percentuale) delle banche del gruppo1 al 30/06/2011 era del 90%, essa è salita al 91% nella misurazione del 31/12/2011 registrando quindi un lieve miglioramento, per quanto riguarda le banche del gruppo 2 partivano da una media ponderata del LCR più bassa di quella del gruppo 1 infatti nella prima misurazione essa era del 83% ma nella seconda misurazione hanno fatto registrare un netto miglioramento portandola al 98%. Sul totale dei due campioni risulta dalla prima misurazione che il 45% delle banche raggiungono il requisito minimo del LCR, tale percentuale sale al 47% nella seconda misurazione. Dal
grafico 1 e 2 possiamo vedere la distribuzione dei dati del LCR nelle due
misurazioni; la linea rossa spessa indica il requisito minimo del 100%, le linee orizzontali rosse sottili indicano la mediana per il rispettivo gruppo bancario.
GRAFICO 1:
DISTRIBUZIONE DATI LCR NELLA MISURAZIONE DEL 30/06/2011
Fonte: Comitato Basilea, Results of the Basel III monitoring exercise as of 30 June 2011, pubblicato ad aprile 2012
GRAFICO 2:
DISTRIBUZIONE DATI LCR NELLA MISURAZIONE DEL 31/12/2011
Fonte: Comitato Basilea, Results of the Basel III monitoring exercise as of 31 December 2011, pubblicato a settembre 2012
La somma dei deficit di liquidità delle banche che all'interno dell'intero campione non raggiungono il requisito minimo ammonta a 1760 mld di euro nella prima misurazione e a 1800 mld di euro nella seconda, apparentemente questo potrebbe sembrare un peggioramento ma se rapportiamo tali somme al totale delle attività liquide dei rispettivi campioni (rispettivamente 58500 mld di euro e 61400 mld di euro) scopriamo che in termini relativi il deficit di liquidità è rimasto costante al 3% circa del totale delle attività liquide.
2) I RISULTATI SUL NET STABLE FUNDING RATIO
Sul NSFR sono state effettuate tre misurazioni, la prima il 30 giugno 2011 su un campione composto da 103 banche del gruppo 1 e 102 del gruppo 2, la seconda il 31 dicembre 2011 su un campione composto da 102 banche del gruppo 1 e 107 banche del gruppo 2 e la terza il 30/06/2012 su un campione composto da 101 banche del gruppo 1 e 108 banche del gruppo 2. Dai dati raccolti risulta che la media ponderata del NSFR (espresso in valore percentuale) delle banche del gruppo1 era il 94% al 30 giugno 2011 ed è salita al 98% al 31 dicembre 2011 fino ad arrivare al 99% al 30/06/2012, registrando quindi un sostanziale miglioramento specialmente tra la prima e la seconda misurazione. Le banche del gruppo 2 partivano da una media ponderata del NSFR del 94% al 30 giugno 2011 alla seconda misurazione anno fatto registrare un lieve miglioramento attestandosi al 95% e nella terza misurazione sono arrivate fino ad una media ponderata del NSFR del 100%. Sul totale dei due campioni risulta dalla prima misurazione che il 46% delle banche raggiungono il requisito minimo del LCR, tale percentuale sale al 51% nella seconda misurazione e resta invariata nella terza. Dal grafico 3, 4 e 5 possiamo vedere la distribuzione dei dati del NSFR nelle tre misurazioni; nei grafici 3 e 4 la linea rossa spessa indica il requisito minimo del 100%, le linee orizzontali rosse sottili indicano la mediana per il rispettivo gruppo bancario. Per il grafico 5 Il valore mediano è rappresentato dalle linee nere orizzontali spesse, con il 50% dei valori che rientrano nell'intervallo indicato dalla scatola, le linee verticali nere sottili mostrano la
gamma dell'intero campione, le banche con un NSFR superiore a 150% anche se presenti non vengono mostrate nel grafico.
GRAFICO 3:
DISTRIBUZIONE DATI NSFR NELLA MISURAZIONE DEL 30/06/2011
Fonte: Comitato Basilea, Results of the Basel III monitoring exercise as of 30 June 2011, pubblicato ad aprile 2012
GRAFICO 4:
DISTRIBUZIONE DATI NSFR NELLA MISURAZIONE DEL 31/12/2011
Fonte: Comitato Basilea, Results of the Basel III monitoring exercise as of 31 December 2011, pubblicato a settembre 2012
GRAFICO 5:
DISTRIBUZIONE DATI NSFR NELLA MISURAZIONE DEL 30/06/2012
Fonte: Comitato Basilea, Results of the Basel III monitoring exercise as of 30 June 2012, pubblicato a marzo 2013
BIBLIOGRAFIA
Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria, Results of the Basel III monitoring exercise as of 30 June 2011, aprile 2012.
Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria, Results of the Basel III monitoring exercise as of 31 December 2011, settembre 2012.
Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria, Results of the Basel III monitoring exercise as of 30 June 2012, marzo 2013.
CAPITOLO 3
L'IMPATTO SULLA GESTIONE DELLE BANCHE
Nonostante i nuovi indicatori sulla liquidità entreranno in vigore in maniera progressiva a partire dal 2015 le banche hanno già iniziato a operare per adeguarsi ai requisiti di breve e medio-lungo periodo. Questo processo di adeguamento produrrà un forte impatto sulla gestione delle banche che coinvolgerà vari aspetti: la redditività, la composizione dell'attivo e la composizione del passivo, inoltre sono previsti anche fenomeni di sostituzione tra prodotti bancari e finanziari e la perdita di quote di mercato a favore delle “banche ombra”
1) GLI EFFETTI SULLA REDDITIVITA'
La crescente internazionalizzazione e competitività che hanno caratterizzato i sistemi finanziari negli ultimi decenni, hanno spinto le banche a trovare un proprio equilibrio tra un'armonica e prudente struttura per scadenze tra l'attivo e il passivo e il perseguimento di obbiettivi di redditività.
La crescente concorrenza insieme alla riduzione dei tassi di interesse hanno inciso negativamente sui margini, questo ha spinto le banche con una più elevata propensione al rischio (in alcuni casi anche eccessiva) a ricercare combinazioni dell'attivo e del passivo sempre più redditizie, riducendo al minimo le poste liquide dell'attivo e aumentando a dismisura il grado di trasformazione delle scadenze.
Questo ha fatto si che si delineassero esposizioni al rischio di liquidità assai differenti tra i vari paesi e tra le banche al loro interno, tali differenze con la nuova normativa sono destinate a ridursi notevolmente, in quanto i nuovi coefficienti di liquidità, il LCR e il NSFR, ridurranno l'importanza della propensione al rischio di liquidità delle singole banche in quanto tenderanno ad uniformare la composizione dell'attivo e del passivo dei vari intermediari,
incrementando la detenzione di attività liquide e riducendo l'attività di trasformazione delle scadenze con la conseguente riduzione della redditività. Nello specifico il LCR imporrà la detenzione di un maggior volume di attività liquide di alta qualità, che per alcune banche potrà comportare l'obbligo di mantenere una quantità di riserve liquide maggiore rispetto alle proprie specifiche esigenze con conseguente perdita di redditività media dell'attivo. Contemporaneamente il NSFR obbligherà le banche ad avvicinare la scadenza media ponderata dell'attivo e del passivo, mettendo le banche di fronte ad una scelta : ricorrere in maniera sempre maggiore alla raccolta a medio-lungo periodo, più stabile ma anche più costosa o ridurre le componenti immobilizzate dell'attivo, oppure optare per una combinazione delle due soluzioni.
Se da un lato una quantità di riserve liquide in eccesso e una riduzione dell'attività di trasformazione delle scadenze genera una perdita di redditività dall'altra migliora l'esposizione al rischio di liquidità dell'intermediario che a sua volta potrà pagare un premio per il rischio inferiore sulla raccolta, questo effetto positivo purtroppo compensa solo in minima parte i minori rendimenti dell'attivo. Secondo un recente studio6 che ha analizzato il rapporto tra liquidità e redditività
bancaria è emerso che all'aumentare della liquidità aumenta anche la redditività fino al raggiungimento di uno stock ottimale di liquidità, oltre tale soglia ulteriori incrementi riducono progressivamente la redditività (vedi grafico 1).
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Bordeleau E., Graham C., The Impact of Liquidity on Bank Profitability, Bank of Canada Working Paper 2010-38, Dicembre 2010.
GRAFICO 1
Sull'asse delle ordinate (π) rappresenta la redditività mentre sull'asse delle ascisse sono presenti le attività liquide in percentuale sul totale delle attività. La quantità ottimale di attività liquide che massimizza la redditività a parità di altri fattori è rappresentata dal valore (la*)
Fonte: Bordeleau E., Graham C., The Impact of Liquidity on Bank Profitability, Bank of Canada Working Paper 2010-38, Dicembre 2010.
Sempre secondo lo stesso studio il livello di liquidità ottimale cambia a seconda del modello di business adottato dalla banca, quelle che adottano un modello tradizionale tipo l'originate-to-hold, basato sulla raccolta di depositi da clientela non finanziaria e erogazione di prestiti concessi con l'obbiettivo di mantenerli fino a scadenza, hanno un livello di liquidità ottimale più basso rispetto alle banche con modelli di business non tradizionali. Questo genera una differenza di impatto sulla redditività tra le banche basata sul tipo di modello di business adottato, infatti le banche tradizionali risulteranno svantaggiate rispetto alle altre in quanto per loro i benefici derivanti dalla maggior liquidità imposta dalla nuova normativa si esauriscono prima. Dunque la nuova regolamentazione soffrirebbe di un forte limite, in quanto essa tratta allo stesso modo banche con modello di business totalmente diversi tra loro.
2) GLI EFFETTI SULLA COMPOSIZIONE DELL'ATTIVO
Come abbiamo già visto nel paragrafo precedente il LCR imporrà alle banche di aumentare le proprie attività liquide, questo oltre a gli effetti reddituali già affrontati, comporterà un mutamento nella composizione dell'attivo.
Tra le attività che verranno implementate ci sono sicuramente i titoli di stato, i quali potranno esse computati senza limiti e con ponderazione 100% nel buffer di liquidità imposto dal LCR a condizione che siano emessi dallo stato in cui risiede la banca, inoltre al fine della computabilità all'interno del buffer non verrà presa in considerazione ne la scadenza ne il rating del titolo di stato, questo perché la normativa implicitamente ipotizza che la banca centrale sarà disposta ad assumere come base i titoli di stato per operazioni pronti contro termine o ad acquistarli, anche in periodi di stress dei mercati secondari. Come ulteriore vantaggio i titoli di stato scontano una bassa percentuale di ponderazione ai fini del calcolo del fabbisogno di provvista stabile del NSFR: il 5% per quelli con scadenza superiore all'anno7, lo 0% per quelli con scadenza inferiore all'anno.
A la luce dei forti incentivi che le banche avranno nell'acquistare i titoli di stato possiamo dire che si genererà una maggiore commistione fra stati e banche, generando cosi un crescente rischio sistemico.
Ad essere fortemente disincentivati dal LCR e NSFR saranno tutti gli investimenti nell'economia reale, infatti i prestiti alla clientela con scadenza 30 giorni verranno computati solo per il 50% nei flussi di cassa ai fini del LCR e quelli con scadenza inferiore all'anno genereranno un fabbisogno di provvista stabile ai fini del NFSR pari al 85% del loro valore nei prestiti retail e 50% nei prestiti corporate, in entrambi i segmenti la percentuale sale al 100% per scadenze superiori all'anno.
A causa di queste regole di calcolo le banche saranno incentivate a prediligere la concessione di prestiti a breve a scapito di quelli a medio-lungo termine, infatti i
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Solo per i titoli di stato con ponderazione di rischio pari allo 0% in base al metodo standardizzato di Basilea 2. Per i titoli con ponderazione di rischio fino al 20% in base al metodo standardizzato di Basilea 2 si applica una ponderazione del 20% ai fini del calcolo del fabbisogno di provvista stabile. Per gli altri titoli più rischiosi si applica una ponderazione del 100%.
prestiti a breve risultano meno pesanti ai fini del calcolo del NSFR e potenzialmente vantaggiosi ai fini del LCR. Inoltre e rilevante sottolineare che sempre ai fini del calcolo dei due indicatori di liquidità le disponibilità per le aperture di credito verranno ridotte in quanto considerate sia un deflusso di cassa entro 30 giorni che un'attività stabile che richiede quindi la dovuta copertura in termini di provvista su base annua. Questi due effetti genereranno quindi un parziale trasferimento del rischio di liquidità dalle banche ai soggetti affidati, e in particolare le imprese non finanziare che vedranno ridursi contemporaneamente i margini per elasticità di casa e la scadenza media dei finanziamenti.
Le obbligazioni emesse da società non finanziarie ricevono un trattamento intermedio fra i titoli d stato e i prestiti: sono computabili nel buffer di liquidità all'interno del secondo livello A con limite di computabilità e uno sconto haircut del 15% nel caso in cui il rating sia almeno AA-, se invece esso è compreso tra A+ e BBB- vengono inserite nel livello 2-B con limite di computabilità maggiore e uno sconto haircut del 50%, ai fini del NSFR generano un fabbisogno di provvista stabile pari al 20% o 50% del loro valore a seconda del rating, peggiore risulta il trattamento delle obbligazioni bancarie con eccezione dei covered bond. Dunque per quanto riguarda i titoli di debito, le obbligazioni societarie anche se sfavorite rispetto ai titoli di stato verranno comunque preferite rispetto alle obbligazioni bancarie fatta eccezione per i covered bond bancari, questo causerà un aumento dello spread che i titoli di debito bancari dovranno pagare in più rispetto ai corrispettivi titoli societari, inoltre il favorito ricorso ai covered bond porterà all'indebolimento del merito creditizio dei titoli bancari non garantiti aumentandone ulteriormente lo spread.
Osservando il quadro regolamentare che riguarda gli indicatori minimi di liquidità è evidente come l'aumento nell'attivo delle banche di titoli di stato andrà a scapito di tutti gli investimenti nell'economia reale, ciò causerà effetti negativi sulla crescita economica nel medio-lungo periodo.
3) GLI EFFETTI SULLA COMPOSIZIONE DEL PASSIVO
Anche le politiche di raccolta verranno influenzate dalla nuova normativa in tema di liquidità, con un conseguente mutamento nella composizione del passivo. Ad essere privilegiate dal nuovo assetto normativo sono le fonti di raccolta a medio-lungo termine, le quali hanno il duplice vantaggio di non generare deflussi di cassa ai fini del LCR e di essere computate interamente nella provvista stabile del NSFR, come svantaggio hanno un maggior costo rispetto alle fonti a breve.
Ne consegue uno scenario dove la concorrenza che si genererà per accaparrarsi le fonti di finanziamento specialmente nel settore retail, porterà a politiche di tassi aggressivi nel tentativo di conquistare nuova clientela e quindi sottrarla ai competitors, paradossalmente ciò renderà la provvista della singola banca meno stabile perché la clientela sarà più sensibile ai tassi offerti da altre banche.
Al fine di rendere la raccolta di depositi retail più stabile le banche dovranno sforzarsi di instaurare relazioni di clientela durevoli e monitorare costantemente i risultati ottenuti in termini di capacità di trattenere i propri clienti e di acquisirne di nuovi. Ciò comporterà dei benefici nel calcolo del LCR infatti i depositi considerati più stabili generano ipotetici deflussi di cassa pari al 3% del loro importo contro il 10% di quelli meno stabili.
La ricerca di una maggior stabilità della raccolta imporrà la modifica del mix delle forme tecniche utilizzate, i depositi vincolati verranno preferiti a quelli a vista e inoltre assisteremo al crescente ricorso di emissioni obbligazionarie nella forma tradizionale senza garanzie e nella forma covered.
4) L' EFFETTO SOSTITUZIONE TRA PRODOTTI
BANCARI E FINANZIARI
Il crescente ricorso da parte delle banche all'emissione di titoli obbligazionari e altri strumenti con scadenza a medio lungo termine avrà ripercussioni negative su tutti i prodotti non bancari che sfruttano il canale di distribuzione bancario, in