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125-139 Possesso

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Academic year: 2021

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(1)

Università degli Studi di Salerno

Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche

Prof. Marcello D’Ambrosio

Corso di Diritto Privato

Parte terza - Situazioni giuridiche

Situazioni possessorie

(2)

POSSESSO COME POTERE DI FATTO:

DEFINIZIONE LEGISLATIVA (ART. 1140 C.C.).

125

N.B.: Necessità di abbandonare la qualificazione corrente, che colloca il possesso sul piano delle situazioni giuridiche, vale a dire degli effetti (in parallelo con la proprietà, che è “oggetto” di vicende giuridiche). In quanto comportamento, il possesso si sostanzia in un atto giuridico (in senso stretto), da collocare sul piano della fattispecie produttiva di effetti (v. artt. 1148 ss. c.c.).

Nozione: elemento “materiale”:

[oggettivo]

comportamento diretto al godimento e all'utilizzazione, attuali e futuri, di un bene (indipendentemente da un legame di

titolarità con il bene stesso).

elemento “spirituale”: [soggettivo]

animus possidendi = intenzione di usare la cosa

come oggetto di un proprio diritto (di proprietà, di usufrutto, di enfiteusi, ecc.).

(3)

126

≠ tra POSSESSO e DETENZIONE: diversità di animus + diversità

di condotta

DETENTORE è colui che, pur godendo del bene, non ha intenzione di

usarlo come oggetto di un proprio diritto di proprietà, (usufrutto etc.) ed ha un comportamento non corrispondente all'esercizio di un diritto reale; che dà segni di riconoscere l'altrui diritto sulla cosa [es.: il conduttore, che versa il canone al locatore, come corrispettivo del godimento del bene].

Mutamento della detenzione in possesso: non è sufficiente il mutamento del solo animus: sono necessari atti giuridici o comportamenti materiali, accertabili in modo oggettivo, tali da far cambiare il "titolo" del possesso, cioè la causa giustificativa del godimento e dell'utilizzazione del bene (1141, comma2, c.c.).

[es.: vendita o donazione del bene locato, a favore del conduttore; opposizione di costui nei confronti del proprietario (rifiuto di versare il canone o di restituire il bene alla scadenza del contratto)].

(4)

127

'titolo' del possesso:

possesso a "titolo" di proprietà; a "titolo" di usufrutto, di servitù, ecc.

in base al dato oggettivo del comportamento tenuto dal possessore, dato oggettivo che rileva ai fini del mutamento del titolo del possesso

(c.d. interversione del possesso, art. 1164 c.c.)

[ad es.: la condotta di chi, quotidianamente, attraversa il fondo altrui, per raggiungere più comodamente il proprio, corrisponde all'esercizio di una servitù di passaggio; ove questi intenda mutare il titolo del suo possesso a titolo di servitù in possesso a titolo di proprietà, utile ai fini dell'usucapione, dovrà compiere atti di opposizione contro il diritto del proprietario].

(5)

RILEVANZA DEL POSSESSO: DUE ORDINI

DI GARANZIE:

128

a)  tutela giurisdizionale del possesso:

1)  c.dd. azioni possessorie (artt. 1168-1170 c.c.) (contro spoliazioni, turbative e molestie da parte di terzi); tecnica semplice e rapida per la soluzione delle controversie relative all'utilizzazione dei beni, che impone l'immediato ripristino della situazione di fatto esistente, rinviando ad un momento successivo l'accertamento dei diritti delle parti in conflitto;

ratio: interesse generale alla tutela della pace

sociale;

2) inversione dell'onere probatorio (posizione più vantaggiosa del possessore convenuto in rivendica rispetto al proprietario attore,

circa l'onere della prova: il possessore può limitarsi ad affermare: «possideo quia possideo»; il proprietario, invece, è tenuto a provare il proprio diritto (c.d. probatio diabolica).

b) possesso quale titolo d'acquisto:

possibilità, per il possessore, di a c q u i s t a r e i l d i r i t t o r e a l e corrispondente al comportamento tenuto, attraverso i meccanismi predisposti dagli artt. 1153 e 1158c.c..

(6)

ACQUISTO del possesso

129

INIZIO E DURATA DEL POSSESSO

in modo originario:

mediante apprensione del bene d'iniziativa del soggetto che diviene possessore

in modo derivativo:

in seguito alla consegna del bene da parte del precedente possessore N.B.: consegna non necessaria quando:

a) chi acquista il possesso era già

detentore del bene (c.d. traditio brevi manu);

b) chi cede il possesso conserva la

detenzione della cosa

(c.d. costitutum possessorium).

Non giovano ai fini dell'acquisto del possesso gli atti compiuti con l'altrui tolleranza (del proprietario o titolare di altra situazione reale di godimento, per ragioni di amicizia, cortesia o buon vicinato: art. 1144 c.c.).

(7)

DURATA E PRESUNZIONI

a)

Il possesso attuale non fa presumere il possesso anteriore; tuttavia

b) se il possessore ha posseduto in tempo più remoto, si presume che abbia posseduto anche nel tempo intermedio (1142 c.c.);

c) se il possessore ha, a fondamento del suo possesso, un titolo, si presume che possieda dalla data del titolo, salvo prova contraria (1143 c.c.).

È possibile il cumulo dei periodi di possesso di persone diverse in due ipotesi di acquisto del possesso in modo derivativo:

130

•  successione nel possesso

(1146, comma 1, c.c.):

in caso di successione a titolo universale, il possesso continua automaticamente nell'erede, con effetto dall'apertura della successione, con gli stessi caratteri (ad es.: buona o mala fede) che aveva per il defunto.

•  accessione nel possesso

(1146, comma 2, c.c.):

in caso di successione a titolo particolare, l'avente causa può unire il proprio possesso a quello del suo autore al fine di goderne gli effetti (ad es.: se l'alienante era in buona fede).

(8)

BUONA FEDE NEL POSSESSO (1147

C

.

C

.):

131

buona fede in senso soggettivo = ignoranza di ledere l'altrui diritto =

ignoranza circa l'altruità del bene (1147, comma 1. c.c.)

salvo che derivi da colpa grave (1147, comma 2, c.c., ad es.: l'ipotesi dell'incauto acquisto di beni ad un prezzo talmente basso da rivelare che chi li vende non ne sia il proprietario bensì un ricettatore)

si presume; ed è sufficiente che sussista al momento dell'acquisto

(a nulla rilevando la mala fede sopravvenuta 1147, comma 3, c.c.)

(9)

BUONA FEDE NEL POSSESSO (1147 C.C.):

132

a) nella restituzione della cosa al proprietario

diritti ed obblighi del possessore di buona fede:

1.  diritto di far propri i frutti del bene fino al giorno della domanda (1148 c.c.; a fronte dell'obbligo di immediata restituzione che incombe sul possessore di mala fede, 1149 c.c.);

2.  diritto ad una indennità per riparazioni, miglioramenti, addizioni apportate al bene (1150 c.c.; superiore a quella spettante al possessore di mala fede);

3.  c.d. diritto di ritenzione (= di non restituire il bene fino alla corresponsione delle indennità dovute o alla prestazione di idonee garanzie 1152 c.c.).

(10)

BUONA FEDE NEL POSSESSO (1147 C.C.):

133

b) nella circolazione dei beni mobili

acquisto della proprietà o di altre situazioni reali:

1.  principio "possesso vale titolo" (1153 c.c.); acquisto della proprietà a titolo originario (da chi non è proprietario del bene), in presenza di due condizioni: buona fede al momento della consegna e titolo astrattamente idoneo (un valido atto di compravendita o di donazione);

2.  criterio di risoluzione di conflitti fra più acquirenti da un medesimo dante causa: prevale chi ha ricevuto per primo il possesso del bene in buona fede, anche se il suo titolo d'acquisto è di data posteriore (1155 c.c.).

(11)

USUCAPIONE

134

Possesso ad usucapionem = possesso protratto per un

periodo di tempo determinato dalla legge

modo d'acquisto a titolo originario della proprietà

(e di altre situazioni reali di godimento, ad eccezione delle servitù non apparenti) su beni immobili, universalità di mobili, beni mobili registrati e - in mancanza delle condizioni prescritte dall'art. 1153 - anche mobili non registrati.

Ratio: esigenza di certezza delle situazioni giuridiche

(oltre a ragioni di favore per l'impiego proficuo di risorse, anche da parte di chi non ne ha diritto, a fronte dell'inerzia

(12)

USUCAPIONE

135

Usucapione ordinaria

immobili universalità

di mobili

fondi

rustici

mobili

registrati

mobili

non

registrati

20 anni

(1158)

20 anni

(1160)

15 anni

(regime

speciale

1159 bis)

10 anni

(1162²)

20 anni

(in caso di

mala fede

1161²)

(13)

USUCAPIONE

136

Usucapioni abbreviate

immobili universalità di mobili fondi rustici mobili registrati mobili non registrati 10 anni (1161¹) 10 anni (1160²) acquisto immediato (1153) 10 anni (1159) 5 anni (1159 bis) 3 anni (1162¹) possesso + buona fede possesso + buona fede + titolo idoneo possesso + buona fede + titolo idoneo + trascrizione

(14)

USUCAPIONE

137

Acquisto del possesso in modo violento o clandestino: decorso del

termine iniziale dal cessare della violenza o della clandestinità

(1163).

Interruzione del decorso del termine prescritto in ipotesi di

perdita del possesso per oltre un anno (1167)

(oltre alle cause di interruzione e sospensione della prescrizione

1165).

(15)

AZIONI

POSSESSORIE:

(16)

RAPPORTO FRA AZIONI POSSESSORIE E

PETITORIE:

139

•  carattere provvisorio della tutela possessoria;

•  possibilità di agire in rivendica del proprietario

soccombente soltanto all'esito del giudizio possessorio -

separazione tra giudizio possessorio e petitorio (705¹

c.p.c.) - salve le ipotesi nelle quali l'attesa della

conclusione del giudizio possessorio possa comportare un

"pregiudizio irreparabile" per il proprietario convenuto.

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