SAGGI 92
A
RCHIVI
E
COMUNITÀ
TRA
MEDIOEVO
ED
ETÀ
MODERNA
a cura di
Attilio Bartoli Langeli, Andrea Giorgi e Stefano Moscadelli
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI
Servizio III
Valorizzazione, promozione, formazione e relazioni internazionali
Direttore generale per gli archivi
: Luciano Scala
Direttore del Servizio III
: Patrizia Ferrara
© 2009. Ministero per i beni e le attività culturali
Direzione generale per gli archivi
ISBN 978-88-7125-297-1
Stampato nel mese di gennaio 2009
a cura della Edizioni Cantagalli - Siena
A
TTILIOB
ARTOLIL
ANGELI, Premessa
A
NDREAG
IORGI- S
TEFANOM
OSCADELLI, Ut ipsa acta
illesa serventur.
Produzione documentaria e archivi di
comunità nell’alta e media Italia tra medioevo ed età
moderna
M
ARCELLOB
ONAZZA, Evoluzione istituzionale e
matu-razione archivistica in quattro comunità di valle
dolo-mitiche (secoli XIV-XX)
M
ASSIMOD
ELLAM
ISERICORDIA, Mappe di carte. Le
scritture e gli archivi delle comunità rurali della
monta-gna lombarda nel basso medioevo
F
EDERICAC
ENGARLE, L’archivio della comunità di
Pe-cetto in un dibattito processuale (1444)
I
LARIAC
URLETTI, Metodi di produzione e conservazione
documentaria nel comune di Carmagnola (secoli
XIV-XVI): primi spunti per una ricerca
V
ALERIAV
AI, Gli iura comunitatis Centalli (1391-1541)
L
EONARDOM
INEO, La dimensione archivistica di tre
terre
toscane fra XIV e XV secolo: i casi di Colle Val
d’Elsa, San Gimignano e San Miniato
C
INZIAC
ARDINALI, Tra prassi archivistica e politica
gran-ducale: la cancelleria comunitativa e l’archivio storico di
Monte San Savino
F
RANCESCOS
ENATORE, Gli archivi delle universitates
me-ridionali: il caso di Capua ed alcune considerazioni
ge-nerali
VII
1
111
155
279
293
325
337
427
447
privilegi aragonesi come deposito della memoria
docu-mentaria dell’università di Taranto
Tavole
Indice analitico
521
559
565
L
ADIMENSIONEARCHIVISTICADITRETERRETOSCANEFRAXIV
EXV
SECOLO:
ICASIDIC
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LSA, S
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IMIGNANOE
S
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INIATO*1. Premessa
La fortunata corrente storiografica che, a partire dagli anni
Set-tanta del secolo scorso, si è interrogata sulle dinamiche formative
degli Stati regionali italiani, ha individuato un percorso privilegiato
di studi assai frequentato nell’analisi delle loro componenti
costitu-tive, primo su tutti quello dei cosiddetti centri ‘minori’.
1Nell’ultimo
* Sono state adottate le seguenti abbreviazioni: ACSG = Archivio comunale di San
Gimignano; ACSM = Archivio comunale di San Miniato; ASFi = Archivio di Stato di Firenze; ASFi, Diplomatico Colle = ASFi, Diplomatico del comune di Colle Val d’Elsa; ASFi,
Diplomatico San Gimignano = ASFi, Diplomatico del comune di San Gimignano; ASFi, Statuti
delle comunità = ASFi, Statuti delle comunità autonome e soggette; ASSi = Archivio di Stato di Siena; BCSG = Biblioteca comunale di San Gimignano; Mineo, Colle = L. Mineo (a cura di), L’Archivio comunale di Colle di Val d’Elsa. Inventario della sezione storica, Ministero per i beni e le attività culturali-Amministrazione provinciale, Roma-Siena 2007. Per le citazioni delle redazioni statutarie sono state inoltre adottate le seguenti sigle: COLLE
1307-1308 = Statuti del 1307-1308, in R. Ninci (a cura di), Statuta antiqua communis Collis
Vallis Else (1307-1407), 2 voll., Istituto storico italiano per il medioevo, Roma 1999, I, pp. 1-123; COLLE 1309-1319 = Addictiones et reformationes 1309-1319, in Ninci (a cura di),
Statuta antiqua communis Collis..., I, pp. 133-216; COLLE 1343-1347 = Statuto incompleto
del podestà del 1341, in Ninci (a cura di), Statuta antiqua communis Collis..., I, pp. 217-375; SAN GIMIGNANO 1255 = Statuti del comune di San Gimignano compilati nel 1255, in L. Pe-cori, Storia della terra di San Gimignano, Tipografia galileiana, Firenze 1853, pp. 662-741; SAN GIMIGNANO 1314 = Statutum comunis Sancti Geminiani (1314), in M. Brogi (a cura di), Gli albori del comune di San Gimignano e lo statuto del 1314, Cantagalli, Siena 1995, pp. 53-290; SAN GIMIGNANO 1327 = ASFi, Statuti delle comunità 758, cc. 4r-9v, 58r-107v; SAN GIMIGNANO 1340 = ASFi, Statuti delle comunità 758, cc. 10r-55v; SAN GIMIGNA
-NO 1415 = ASFi, Statuti delle comunità 760, cc. 1r-85v; SAN MINIATO 1337 = Statutum
communis et populi Sancti Miniatis, anno Domini 1337, in F. Salvestrini (a cura di), Statuti del
comune di San Miniato al Tedesco (1337), ETS, Pisa 1994, pp. 55-470; SAN MINIATO 1359 = ACSM 2249, cc. 1r-97v. Si ringrazia il personale dell’archivio storico del comune di San Miniato e della biblioteca comunale di San Gimignano, che hanno agevolato le mie ricerche con grande cortesia e disponibilità, e in particolare Laura Guiducci, Graziella Giapponesi e Fabrizio Cherici; ringrazio inoltre Oretta Muzzi e Lorenzo Tanzini per aver riletto il manoscritto.
1 D’obbligo il riferimento agli studi di Giorgio Chittolini, tra i quali G. Chittolini,
‘Quasi-città’. Borghi e terre in area lombarda nel tardo medioevo, «Società e storia», 47 (1990), pp. 3-26, nonché Id., Centri ‘minori’ e città fra Medioevo e Rinascimento nell’Italia
centro-ventennio la storiografia toscanistica ha profuso un grande
impe-gno nello studio di quei centri che, pur non avendo mai raggiunto
il rango della dignità episcopale e cittadina o avendolo raggiunto
solo in avanzata età moderna, riuscirono ad esprimere a partire dal
XIII secolo in un’area geograficamente ristretta una notevole
for-za demica ed economica, proponendosi quali poli egemonici dei
territori circostanti e mantenendo più o meno integro questo status
anche dopo la sottomissione a Firenze di metà Trecento.
2Le
nu-merose ricerche prodotte negli ultimi anni hanno indagato queste
realtà dedicandosi ad analisi complessive di singoli casi o di aspetti
specifici quali quelli statutario, socio-economico, insediativo ecc. in
un’ottica essenzialmente comparativa.
3Tali studi hanno trovato un
fertilissimo terreno di coltura nelle fonti archivistiche fiorentine,
prodotte dalle autorità repubblicane prima e del principato poi,
4ma
hanno potuto giovarsi in maniera decisiva anche della ricchezza dei
complessi archivistici prodotti e conservati localmente.
5La
conte-settentrionale, in P. Nencini (a cura di), Colle di Val d’Elsa: diocesi e città tra ‘500 e ‘600, atti del convegno di studi (Colle Val d’Elsa, 22-24 ottobre 1992), Società storica della Valdelsa, Castelfiorentino 1994, pp. 11-37; per una recente riflessione sul concetto di ‘quasi città’, ricca di riferimenti bibliografici, v. F. Salvestrini, Gli statuti delle ‘quasi
città’ toscane (secoli XIII-XV), in R. Dondarini, G. M. Varanini, M. Venticelli (a cura di), Signori, regimi signorili e statuti nel tardo medioevo, atti del VII convegno del comitato nazionale per gli studi e le edizioni delle fonti normative (Ferrara, 5-7 ottobre 2000), Patron, Bologna 2003, pp. 217-42, in particolare alle pp. 217-21.
2 Sul ruolo di tali centri nel reticolo territoriale della Toscana fiorentina v. A.
Zor-zi, L’organizzazione del territorio in area fiorentina tra XIII e XIV secolo, in G. Chittolini, D. Willoweit (a cura di), L’organizzazione del territorio in Italia e in Germania: secoli XIII-XIV, Il Mulino, Bologna 1994, pp. 279-349, in particolare alle pp. 281-86.
3 Si veda da ultimo, per la produzione statutaria delle comunità soggette con
pre-ziosi riferimenti anche all’assetto istituzionale conseguente, L. Tanzini, Alle origini
del-la Toscana moderna. Firenze e gli statuti delle comunità soggette tra XIV e XVI secolo, Olschki, Firenze 2007. Per una completa rassegna bibliografica aggiornata al 2001 v. A. Zorzi, W. J. Connell (a cura di), Lo Stato territoriale fiorentino (secoli XIV-XV). Ricerche, linguaggi,
confronti, atti del convegno di studi (San Miniato, 7-8 giugno 1996), Pacini, Pisa 2001, pp. 614-47; per gli interventi più recenti v. Tanzini, Alle origini della Toscana moderna..., pp. 20-21, in particolare a nota 33.
4 Per una rassegna delle competenze delle magistrature centrali fiorentine e sulla
loro produzione documentaria v. G. Prunai, Firenze, Giuffrè, Milano 1967; Archivio di
Stato di Firenze, in Guida generale degli Archivi di Stato italiani, 4 voll., Ministero per i beni culturali e ambientali, Roma 1981-1994, II, pp. 27-84, nonché i saggi compresi in A. Bellinazzi, R. Manno Tolu (a cura di), L’Archivio di Stato di Firenze, Nardini, Fiesole 1995.
5 Non potendo in questa sede fare puntuale riferimento alle numerose edizioni
stuale disponibilità di serie documentarie continue, in alcuni casi
dal XIII secolo, più di frequente dai primi decenni del Trecento e
diffusamente dalla prima metà del Quattrocento, rivela sul lungo
periodo la pervicace e ininterrotta attuazione da parte di molte terre
toscane di specifiche attenzioni conservative, analogamente a
quan-to riscontraquan-to in coeve realtà cittadine. Lo studio della dimensione
archivistica delle città e delle ‘quasi città’ toscane nel suo complesso
si è dimostrato un importante tassello per l’analisi della politica di
State building
medicea,
6dando origine a una ricca messe di studi di
storia degli archivi ispirati a un «approccio sistematico-descrittivo»,
7Stato fiorentino (su cui v. comunque quanto contenuto in M. T. Piano Mortari, I. Scandaliato Ciciani [a cura di], Le fonti archivistiche: catalogo delle guide e degli inventari editi
[1861-1991], Ministero per i beni culturali e ambientali, Roma 1995; Eadd., Le fonti
archivistiche: catalogo delle guide e degli inventari editi [1992-1998], Ministero per i beni e le attività culturali, Roma 2002), si rimanda come primo orientamento alle guide agli ar-chivi comunali impostate su base provinciale, frutto dell’attività della Sovrintendenza archivistica per la Toscana: A. Antoniella, E. Insabato (a cura di), Gli archivi comunali
della provincia di Siena, Amministrazione provinciale, Siena 1981; Sovrintendenza
archi-vistica per la Toscana (a cura di), Gli archivi comunali della provincia di Firenze, All’Inse-gna del Giglio, Firenze 1985; E. Insabato, S. Pieri (a cura di), Gli archivi comunali della
provincia di Pistoia, All’Insegna del Giglio, Firenze 1987; E. Capannelli, A. Marucelli (a cura di), Gli archivi comunali della provincia di Pisa, All’Insegna del Giglio, Firenze 1992; S. Pieri (a cura di), Gli archivi storici comunali della provincia di Livorno, Amministrazione provinciale, Livorno 1996. Tra i più importanti studi sugli archivi comunali toscani si segnalano le pionieristiche Notizie degli archivi toscani, «Archivio storico italiano», 114 (1956) e G. Prunai, Gli archivi storici dei comuni della Toscana, Ministero dell’interno, Roma 1963, nonché i più recenti E. Insabato, S. Pieri (a cura di), Archivi comunali toscani:
esperienze e prospettive, atti delle giornate di studio (Carmignano, 13 dicembre 1986; La-stra a Signa, 9 maggio 1987), All’Insegna del Giglio, Firenze 1989 e P. Benigni, S. Pieri (a cura di), Modelli a confronto. Gli archivi storici comunali della Toscana, atti del convegno di studi (Firenze, 25-26 settembre 1995), Edifir, Firenze 1996.
6 Una recente e approfondita sintesi del dibattito storiografico sviluppatosi negli
ultimi decenni intorno allo Stato regionale toscano è in L. Mannori, Effetto domino. Il
profilo istituzionale dello Stato territoriale toscano nella storiografia degli ultimi trent’anni, in M. Ascheri, A. Contini (a cura di), La Toscana in Età moderna (Secoli XVI-XVIII). Politica,
istituzioni, società: studi recenti e prospettive di ricerca, atti del convegno di studi (Arezzo, 12-13 ottobre 2000), Olschki, Firenze 2005, pp. 59-90.
7 Tra gli studi di Augusto Antoniella, che hanno ispirato molti contributi dedicati
a singoli casi, v. A. Antoniella, Atti delle antiche magistrature giudiziarie conservati presso gli
archivi comunali toscani, «Rassegna degli Archivi di Stato», XXXIV (1974), pp. 380-415;
Id., Archivio preunitario, in Corso di aggiornamento per archivisti degli enti locali, Sovrintenden-za archivistica per la Toscana-Centro studi ‘A. Maccarrone’, Pisa 1982, pp. 173-267; Id., Cancellerie comunitative e archivi di istituzioni periferiche nello Stato vecchio fiorentino, in Benigni, Pieri (a cura di), Modelli a confronto..., pp. 19-33. Per singoli studi di caso, oltre alle numerose introduzioni agli inventari editi negli ultimi anni, v. A. Moriani, Note
sull’evoluzione delle cancellerie comunitative in territorio aretino, in Benigni, Pieri (a cura di),
Certaldo-Castel-che peraltro ha confinato la valutazione dei fenomeni di età
basso-medievale nell’ambito della pur notevole elaborazione di strumenti
di ricerca relativi a singoli archivi.
8Obiettivo del presente contributo è quello di analizzare in
un’ot-tica comparativa le strutture e le prassi di gestione archivisun’ot-tica
at-tuate fra XIV e XV secolo in tre importanti centri toscani, Colle
Val d’Elsa, San Gimignano e San Miniato, inseriti nel medesimo
contesto politico-territoriale, assimilabili da un punto di vista
demi-co
9e accomunati da analoghi rapporti giuridici intrattenuti con
Fi-fiorentino e i suoi archivi, ibidem, pp. 41-62; S. Pieri, Organizzazione istituzionale e tradizione
archivistica nella Valdelsa fiorentina, «Miscellanea storica della Valdelsa», 107 (2001), pp. 191-204; E. Insabato, L’archivio del vicariato di Certaldo: una fonte amministrativa e giudiziaria
nel contado fiorentino, «Miscellanea storica della Valdelsa», 110 (2004), pp. 7-26; C. Vivoli,
Le cancellerie dei Nove in Valdinievole: produzione e organizzazione delle carte nella periferia del
Granducato di Toscana tra ’500 e ’700, in C. Binchi, T. Di Zio (a cura di), Storia, archivi,
am-ministrazione, atti delle giornate di studio in onore di Isabella Zanni Rosiello (Bologna, 16-17 novembre 2000), Ministero per i beni e le attività culturali, Roma 2004, pp. 39-62; per la citazione v. A. Giorgi, S. Moscadelli, Gli archivi delle comunità dello Stato senese:
prime riflessioni sulla loro produzione e conservazione (secc. XIII-XVIII), in Benigni, Pieri (a cura di), Modelli a confronto..., pp. 63-84, in particolare a p. 65.
8 Per gli inventari editi fino al 1995 si rimanda alle indicazioni bibliografiche
pre-senti in Giorgi, Moscadelli, Gli archivi delle comunità..., pp. 63-64, nota 3; fra gli inventari di archivi comunali contenenti consistenti nuclei documentari di età bassomedievale editi successivamente v. G. Carapelli, L. Rossi, L. Sandri (a cura di), L’archivio
comuna-le di San Gimignano. Inventario della sezione storica, Amministrazione provinciale, Siena 1996; C. Cardinali, S. Floria (a cura di), L’archivio preunitario del comune di Monte San
Savi-no. Inventario, revisione di A. Antoniella, I, Le Balze, Arezzo 2001 e C. Cardinali (a cura di), L’archivio preunitario del comune di Monte San Savino. Inventario, II, Le Balze, Arezzo 2004; M. Brogi (a cura di), L’archivio comunale di Poggibonsi. Inventario della sezione storica, Ministero per i beni e le attivita culturali-Amministrazione provinciale, Roma-Siena 2003; S. Nannipieri, A. Orlandi (a cura di), L’archivio preunitario del comune di Fucecchio, Olschki, Firenze 2007; Mineo, Colle.
9 Si stima che intorno agli anni Trenta del XIV secolo San Gimignano col suo
distretto contasse tra gli 8.000 e i 10.000 abitanti, mentre sia Colle sia San Miniato ne annoverassero circa 5.000 (M. Ginatempo, L. Sandri, L’Italia delle città. Il popolamento
urbano tra il medioevo e rinascimento [secoli XIII-XVI], Le Lettere, Firenze 1990, pp. 105-15, in particolare alle pp. 106-107 e le considerazioni che ne discendono in Zorzi,
L’organizzazione del territorio in area fiorentina..., pp. 281-82). La grave crisi demica di metà Trecento ridusse notevolmente la popolazione dei tre centri, stimata ad esempio per San Miniato intorno alle 2.700 unità nell’ultimo quarto del secolo (F. Salvestrini, San
Miniato al Tedesco. L’evoluzione del ceto dirigente e i rapporti col potere fiorentino negli anni della
conquista [1370 ca.-1430], in Zorzi, Connell [a cura di], Lo Stato territoriale fiorentino..., pp. 527-50, in particolare a p. 531, nota 9). Secondo le stime di Christiane Klapisch-Zuber, alla fine degli anni Venti del Quattrocento la popolazione risultava ridotta di oltre due terzi rispetto al secolo precedente: negli anni del catasto, San Miniato annoverava in-fatti circa 2.200 abitanti, ripartiti fra i 1235 del centro abitato e i 950 del distretto; San Gimignano ne contava intorno a 3.100, 1424 dei quali extra moenia, mentre dei 2660
renze, a seguito delle sottomissioni definitivamente sancite nell’arco
di poco più di un ventennio entro il 1370.
10Attraverso
attestazio-ni documentarie dirette e indirette si cercherà di verificare quanto
queste analogie ebbero un riflesso sul piano archivistico, cogliendo
laddove possibile percorsi evolutivi comuni e peculiarità dei singoli
casi presi in esame fino a giungere alle soglie del XVI secolo,
quan-do alle attenzioni archivistiche locali cominciarono a sovrapporsi
con esplicita sistematicità quelle delle autorità medicee.
In via preliminare si passeranno in rassegna le fonti utilizzate,
soffermandosi poi sulle caratteristiche istituzionali dei tre centri
presi in esame con particolare riferimento alle figure cui era
affida-ta la produzione documenaffida-taria. Una volaffida-ta fissate le coordinate delle
strutture amministrative, si procederà quindi ad analizzare quelle
preposte alla conservazione, passando infine alla valutazione delle
prassi di gestione archivistica adottate con riferimento a specifiche
abitanti di Colle solo 514 risiedevano nel distretto (Ch. Klapisch-Zuber, Una carta del
popolamento toscano negli anni 1427-1430, Franco Angeli, Milano 1983, pp. 17, 25-26,
52-53). Si è soffermata sull’equivalente consistenza demica di Colle e San Gimignano, pur rimarcando il netto squilibrio a vantaggio di quest’ultima in termini di ricchezza del tessuto sociale, O. Muzzi, Attività artigianali e cambiamenti politici a Colle Val d’Elsa prima e
dopo la conquista fiorentina, in R. Ninci (a cura di), La società fiorentina nel basso medioevo. Per
Elio Conti, Istituto storico italiano per il medioevo, Roma 1995, pp. 221-53, in partico-lare alle pp. 223-25. In merito ai riflessi della storia del popolamento sull’evoluzione della realtà archivistica in ambito comunitativo v. le considerazioni svolte in A. Giorgi, S. Moscadelli (a cura di), L’archivio comunale di Sinalunga. Inventario della sezione storica, Amministrazione provinciale, Siena 1997, pp. 7ss.; G. Chironi, A. Giorgi, L’archivio
comunale di Castiglione d’Orcia. Inventario della sezione storica, Amministrazione provinciale, Siena 2000, pp. 8ss. e Brogi (a cura di), L’archivio comunale di Poggibonsi..., pp. 22ss.
10 La definitiva sottomissione di Colle a Firenze data al gennaio 1349, tappa finale
di un lungo processo iniziato formalmente nel 1331 con la stipula dei primi patti di custodia (Muzzi, Attività artigianali..., p. 228, nota 21 e, più estesamente, R. Ninci, Colle
Val d’Elsa nel medioevo. Legislazione, politica, società, Il Leccio, Siena 2003, pp. 96-107, 131-41; sulle implicazioni istituzionali dell’atto di sottomissione v. inoltre Tanzini, Alle
origini della Toscana moderna..., pp. 58-59). Pressoché contemporaneo il percorso
sangi-mignanese: i primi patti di custodia risalgono all’inizio degli anni Trenta del Trecento, la definitiva soggezione al 1353 (Pecori, Storia della terra di San Gimignano..., pp. 152-79). Più traumatica la vicenda di San Miniato: la conquista manu militari e la stipula dei patti di sottomissione nel 1370 non avrebbero infatti avuto ragione dell’insofferenza sam-miniatese, causando un lungo periodo d’instabilità: sull’intera vicenda, che affonda le propri origini nei decenni centrali del Trecento, v. Salvestrini (a cura di), Statuti del
comune di San Miniato..., pp. 29-42 e Id., San Miniato al Tedesco..., pp. 531ss. In generale, sulle dinamiche del processo di espansione territoriale fiorentina di metà Trecento v. A. Zorzi, La formazione e il governo del dominio territoriale fiorentino: pratiche, uffici, ‘costituzione
materiale’, in Zorzi, Connell (a cura di), Lo Stato territoriale fiorentino..., pp. 189-221, in particolare alle pp. 195-201.
attività, quali ad esempio la predisposizione di strumenti di
corre-do, la selezione o la tutela di particolari tipologie documentarie.
2. Le fonti
La ricerca ha potuto giovarsi di un’ampia messe di fonti relative
ai complessi documentari delle comunità qui prese in
considerazio-ne, attualmente conservati presso i locali archivi comunali o in
al-tre sedi, a seguito di percorsi archivistici assai posteriori al periodo
in cui vennero prodotti.
11L’analisi dell’organizzazione archivistica
delle nostre terre ha preso avvio dalle fonti statutarie – conservate
in buon numero nei tre casi a partire dal XIV secolo –, che hanno
consentito un complessivo approccio ‘dall’alto’ ai sistemi di
produ-zione e conservaprodu-zione documentaria. Il maggior numero di
com-pilazioni statutarie conservate si riscontra a San Gimignano, ove
a una redazione del 1255 – una rarità in rapporto non solo ai casi
qui considerati, ma all’intera Toscana – se ne affiancano una del
1314, una di datazione incerta, ma comunemente riferita al 1327,
una silloge normativa prodotta intorno al 1340 e, infine, una
reda-zione risalente al 1415.
12San Miniato vanta due redazioni complete,
11 Sui percorsi archivistici seguiti dagli originari nuclei documentari delle
comuni-tà toscane fino all’Unicomuni-tà d’Italia v. Antoniella, Cancellerie comunitative e archivi di istituzioni
periferiche...
12 Gli statuti del 1255 e del 1314 sono conservati presso l’archivio comunale di San
Gimignano: il primo fu oggetto di una trascrizione parziale ad opera del canonico Luigi Pecori (ACSG 1 e SAN GIMIGNANO 1255), mentre possediamo una recente edizione completa del secondo (ACSG 4 e SAN GIMIGNANO 1314). Frammenti della redazione statutaria e della silloge normativa databili rispettivamente al 1327 e intorno al 1340 compongono un codice attualmente conservato nel fondo Statuti delle comunità
autonome e soggette dell’Archivio di Stato di Firenze (ASFi, Statuti delle comunità 758): le cc. 4r-9v contengono il rubricario acefalo di una redazione impostata su cinque libri e comunemente riferita al 1327 (v. da ultimo Tanzini, Alle origini della Toscana moderna…, p. 46), della quale si è conservata una porzione compresa fra il primo libro, acefalo, e il terzo, mutilo, attualmente reperibile alle cc. 58r-107v; le cc. 10r-55v del medesimo codice, comprendenti fascicoli spesso acefali o mutili, costituiscono ciò che rimane di una silloge normativa ripartita in 5 distinzioni, la prima delle quali relativa all’ufficio del capitano del popolo; tale silloge risulta databile almeno al 1340, stante il riferimen-to al retriferimen-tore in carica in quell’anno presente a c. 10r, ed è forse riferibile alle delibera-zioni di quell’anno relative alla confezione di una nuova compilazione normativa (SAN
GIMIGNANO 1340, c. 10r e, per la serie dei rettori di San Gimignano, Pecori, Storia
della terra di San Gimignano..., pp. 745 e 752, nonché ACSG 117, cc. 5v-6r, «pro statutis in suspenso relictis» [1340 maggio 15], e 18r, «pro denariis cartarum pro statutis no-vis scribendis» [1340 agosto 7]). Miglior fortuna ha caratterizzato la conservazione
risalenti al 1337 e al 1359,
13mentre Colle presenta la situazione più
lacunosa, con un unico codice frutto di vari rimaneggiamenti e
re-cante frammenti di redazioni risalenti al 1307-1308, con aggiunte
fino al 1319, e al 1343-1347.
14La natura ‘programmatica’ del dettato statutario è stata
quin-di coniugata col carattere ‘quin-dinamico’ delle prassi istituzionali delle
comunità, testimoniate dalla produzione e dalla conservazione di
ricche serie deliberative, che hanno permesso di seguire il percorso
evolutivo del sistema archivistico dei nostri casi di studio. Occorre
in questo caso premettere che le considerazioni su tale materiale
devono necessariamente tener conto delle continuità e delle lacune,
spesso più apparenti che reali, delle relative serie archivistiche,
com-poste in realtà da tipologie documentarie frutto dell’attività di vari
organi collegiali e ricondotte ab antiquo ad unità in sede inventariale.
Stante questa premessa, il materiale più risalente è ancora quello
sangimignanese, composto per il solo XIII secolo da oltre un
centi-naio di registri di diverse tipologie deliberative,
15anche se l’archivio
degli statuti del 1415, distinti in origine in 8 libri, che sono giunti in almeno quattro esemplari: il primo, coevo, è mutilo ed attualmente conservato nel fondo Statuti delle
comunità autonome e soggette dell’Archivio di Stato di Firenze (SAN GIMIGNANO 1415; v. Tanzini, Alle origini della Toscana moderna..., p. 97); due esemplari risalenti al XVI secolo sono conservati rispettivamente nel fondo Pretura di San Gimignano presso l’Archivio di Stato di Siena (ASSi, Pretura di San Gimignano 537; v. Brogi (a cura di), Gli albori del
comune di San Gimignano..., p. 35) e presso la Biblioteca comunale di San Gimignano
(BCSG, Ms. 59): il primo risulta lacunoso in alcune parti, il secondo, pressoché com-pleto, è integrato da numerose note a margine e dalla trascrizione di alcune rubriche della redazione statutaria comunemente attribuita al 1327; infine, un quarto esemplare completo, risalente al XVIII secolo, è conservato presso l’archivio comunale di San Gimignano (ACSG 6).
13 Gli statuti del 1337, editi in SAN MINIATO 1337, nonché quelli del 1359 sono
conservati presso l’archivio comunale di San Miniato (ACSM 2247 e ACSM 2249).
14 Si vedano in proposito Ninci (a cura di), Statuta antiqua communis Collis... e le
ipotesi di diversa datazione dei frammenti attribuiti in sede di edizione al 1341 e 1407 in Mineo, Colle, pp. 67-81.
15 I registri deliberativi sangimignanesi sono attualmente conservati presso il
lo-cale archivio comunale e presso l’Archivio di Stato di Firenze nel fondo Comune di San
Gimignano (Carapelli, Rossi, Sandri [a cura di], L’archivio comunale di San Gimignano..., pp. 36-53); quest’ultimo nucleo fu originato dall’estrazione dall’archivio comunitativo di 303 unità archivistiche, in massima parte risalenti ai secoli XIII-XIV, effettuata nei decenni centrali del Seicento dal senatore Carlo Strozzi, erudito e appassionato colle-zionista di antichità documentarie (sul processo di formazione del fondo denominato
Carte strozziane, del quale facevano parte le unità sangimignanesi v. A. Gherardi, C.
Guasti, G. Milanesi [a cura di], Le carte strozziane del R. Archivio di Stato in Firenze.
comunale di Colle si segnala per la conservazione assai più continua
dei registri di reformationes dalla metà del XIV secolo e fino alla fine
del XV.
16San Miniato presenta una situazione molto più lacunosa
rispetto alle altre due località valdelsane, con materiale deliberativo
conservato con scarsa continuità dal 1370, anno della soggezione a
Firenze, e con consistenti lacune per tutto il Quattrocento.
17Un livello intermedio fra l’analisi del dettato statutario e del
materiale deliberativo è stato raggiunto tramite il ricorso alle
co-siddette reforme officiorum, prodotto documentario tipico dell’area
fiorentina. Le riforme, introdotte contestualmente alla definitiva
soggezione a Firenze e destinate a regolamentare l’accesso agli
uffi-ci comunitativi con cadenza periodica, a partire dall’ultimo quarto
del Trecento divennero la sede privilegiata per l’introduzione delle
norme sul funzionamento degli officia comunitativi, dimostrandosi
in molti casi il veicolo di trasmissione a livello locale delle «pratiche
istituzionali della città», non ultime quelle legate agli aspetti
docu-mentari.
18in particolare a p. XII, nota 2). La più lineare strutturazione delle serie deliberative sangimignanesi a partire dalla seconda metà del Trecento permette di quantificare le effettive lacune delle reformationes in circa il 60% nel periodo 1350-1400 e in poco meno del 15% nel corso del XV secolo, senza considerare altre tipologie quali decreta priorali o stantiamenta expensarum, pure ricompresi in sede inventariale fra il materiale deliberativo. Anche a Colle lo Strozzi ebbe modo di visitare l’archivio della comunità, nonché quello della famiglia Buonaccorsi, senza tuttavia asportare alcunché: della visita rimangono brevi appunti, in particolare la lista dei rettori succedutisi da inizio Trecento e la trascrizione di alcuni brani degli statuti del 1308 (sull’autorizzazione alla consultazione dell’archivio v. ASSi, Comune di Colle 208, c. 199rv [1651 aprile 14]; sulle note redatte dallo Strozzi v. Gherardi, Guasti, Milanesi [a cura di], Le carte strozziane..., III [Serie II e III], p. 46).
16 Sulle serie deliberative colligiane v. Mineo, Colle, pp. 113-72; risulta ‘scoperto’
da libri di riformagioni solo il 12% del periodo 1350-1400 e appena il 2% del XV secolo.
17 Nel caso samminiatese il periodo 1370-1400 risulta coperto in misura
prevalen-te da registri di decreta priorali e da quelli di stantiamenta expensarum, tipologie documen-tarie disponibili per circa il 30% dell’arco temporale, mentre i registri di reformationes coprono appena un biennio; la situazione migliora nel secolo XV, coperto per circa la metà da reformationes e per quasi i due terzi da decreta priorali, tipologie cui si affiancano alcuni registri di minute («bastardi»); sulle serie deliberative samminiatesi v. L. Car-ratori, R. Cerri, M. Lombardi, G. Nanni, S. Nanniperi, A. Orlandi, I. Regoli (a cura di), Comune di San Miniato. Guida generale dell’archivio storico, Ministero per i beni culturali e ambientali, Roma 1992, pp. 69-70 e l’inventario analitico disponibile on line www. comune.san-miniato.pi.it/ositi/archivio/inve/Comunita1/ComSM_3.html
18 Sul tema delle riforme v. il recente Tanzini, Alle origini della Toscana moderna..., pp.
colli-L’ultimo livello di analisi è infine rappresentato dalla
valuta-zione delle altre tipologie documentarie risalenti ai secoli XIV
e XV, purtroppo pervenute in misura assai frammentaria, che
hanno permesso di verificare quanto e soprattutto come le
pre-scrizioni normative in materia documentaria abbiano avuto
con-creta applicazione, dando così vita nella pratica amministrativa
a soluzioni conservative ed assetti archivistici specifici.
19Il
pri-mato conservativo, manco a dirlo, spetta anche in questo caso
a San Gimignano, dove spicca un cospicuo e continuo nucleo
di documentazione riferibile alle istituzioni giudiziarie a partire
dalla terza decade del Duecento: senz’altro un unicum anche
ri-spetto a centri di rilevanza ben maggiore.
20Entro parametri più
consueti risulta la conservazione di altre tipologie documentarie
prodotte a San Gimignano e a Colle entro l’ultimo quarto del
XV secolo, periodo a partire dal quale le serie archivistiche si
fanno più continue un po’ ovunque e quindi anche a San
Minia-to, ove la documentazione più risalente risulta in generale assai
frammentaria.
21giane e samminiatesi v., rispettivamente, Carapelli, Rossi, Sandri (a cura di), L’archivio
comunale di San Gimignano..., pp. 24-27 e ASFi, Statuti delle comunità 759, 761; Mineo, Colle, pp. 95-96 e ASFi, Statuti delle comunità 251; Salvestrini (a cura di), Statuti del comune di San
Miniato..., p. 41, nota 130.
19 Sulla necessità di valutare i fenomeni archivistici come sostanzialmente
au-tonomi rispetto alle istituzioni che li hanno prodotti v. F. Valenti, A proposito
del-la traduzione italiana dell’Archivistica di Adolf Brenneke, «Rassegna degli Archivi di Stato», XXIX (1969), pp. 441-55 (ora in Id., Scritti e lezioni di archivistica, diplomatica
e storia istituzionale, a cura di D. Grana, Ministero per i beni e le attività culturali, Roma 2000, pp. 3-16) e C. Pavone, Ma è poi tanto pacifico che l’archivio rispecchi l’istituto?, «Rassegna degli Archivi di Stato», XXX (1970), pp. 145-49 (ora in R. Giuffrida [a cura di], Antologia di scritti archivistici, Ministero per i beni culturali e ambientali, Roma 1985, pp. 437-41); tale impostazione metodologica, in relazione all’ambito degli archivi diocesani, viene ripresa in G. Chironi, La mitra e il calamo. Il sistema
documentario della Chiesa senese in età pretridentina (secoli XIV-XVI), Ministero per i beni e le attività culturali-Accademia senese degli Intronati, Roma-Siena 2005, del quale v. in particolare le pp. 39-43.
20 Anche in questo caso la conservazione di tale materiale è ripartita fra
l’archi-vio comunale e il fondo Comune di San Gimignano dell’Archil’archi-vio di Stato di Firenze (Carapelli, Rossi, Sandri [a cura di], L’archivio comunale di San Gimignano, pp. 234-83 e ASFi, Inventari di sala di studio N 198); Colle e San Miniato conservano con una certa continuità materiale giudiziario soltanto a partire dall’ultimo quarto del Quattrocento (Mineo, Colle, pp. 500-502; Carratori et alii [a cura di], Comune di San Miniato. Guida
generale..., pp. 44-47).
21 Per un quadro d’insieme si rimanda agli inventari dei rispettivi archivi comunali
3. «Adciò che la voce morta sempre in publico risprenda et proceda»: la
dimen-sione istituzionale e la produzione documentaria
a. Dagli inizi del Trecento alle sottomissioni a Firenze
I casi presi in considerazione presentano una struttura
istituzio-nale notevolmente articolata, incentrata su più officia affiancati
cia-scuno da uno o più notai, le cui scritture risultano spesso in
correla-zione. Al vertice dell’assetto istituzionale e giurisdizionale dei nostri
centri troviamo il podestà, cui secondo gli statuti trecenteschi era
affidata ovunque la cognizione sulle cause criminali e quella sulle
civili a Colle e San Gimignano. Il podestà era accompagnato nel
corso del mandato, solitamente semestrale, da familie la cui ampiezza
era direttamente proporzionale a quella della curia di competenza.
22Di base troviamo sempre un giudice expertus e un miles socius, cui si
aggiungevano due notai al seguito per San Miniato e San
Gimigna-no, uno dei quali ad offitium malleficiorum, ruolo ricoperto dall’unico
notaio presente a Colle.
23A San Miniato, al momento della
redazio-ne degli statuti del 1337, le competenze di prima istanza in campo
civile erano rivestite da un giudice forestiero («iudex civilium
que-stionum»), che deteneva anche la cognizione di appello sulle
senten-ze proferite dal capitano del popolo,
24incombenza quest’ultima per
il quale era accompagnato da un notaio chiamato alla redazione dei
relativi atti.
25Il primo grado della giurisdizione di appello in campo
civile e criminale era demandato a San Miniato e a Colle – sia pur
con lievi differenze – ai rispettivi capitani del popolo, coadiuvati
in entrambe le comunità da una familia di composizione analoga a
22 L’ampiezza dei distretti andava dai circa 160 kmq di quello samminiatese,
smembrato dopo la sottomissione a Firenze del 1370, ai 139 kmq di quello di San Gimignano e ai 90 kmq della circoscrizione colligiana, quest’ultimi destinati a man-tenere la propria integrità praticamente sino alle soglie dell’Unità d’Italia (sul tema v. Zorzi, L’organizzazione del territorio in area fiorentina..., pp. 284-85); sui connessi aspetti del popolamento cfr. supra la nota 9.
23 SAN GIMIGNANO 1314, I.17, pp. 98-102; SAN MINIATO 1337, I.2, pp. 61-65 e
II.1, pp. 120-23; COLLE 1343-1347, I.3, pp. 223-27. Sui rettori colligiani fino alla metà del Trecento v. O. Muzzi, I rettori forestieri a Colle Val d’Elsa (secolo XIII-1350), in J. C. Maire Vigueur (a cura di), I podestà dell’Italia comunale. 1: Reclutamento e circolazione degli
ufficiali forestieri (fine XII sec.-metà XIV sec.), École française de Rome-Istituto storico italiano per il medioevo, Roma 2000, pp. 681-90.
24 SAN MINIATO 1337, III.1-2, pp. 217-19. 25 Ibidem, III.22, pp. 249-50.
quella podestarile.
26A San Gimignano i primi appelli erano affidati
dagli statuti del 1314 alle cure di un giudice con notaio forestiero al
seguito, che fu sostituito almeno dalla quarta decade del Trecento
da un capitano del popolo, con funzioni analoghe agli omologhi
colligiani e samminiatesi.
27L’attività di tali curie dava origine a una produzione
documenta-ria ricca e non difforme qualitativamente da quella prodotta in altri
contesti territoriali,
28incentrata sulla produzione di libri destinati a
contenere una o più tipologie di registrazione relative alle varie fasi
del procedimento penale (ad esempio accusationes, inquisitiones, testium
examinationes
, absolutiones et condempnationes ecc.) o del procedimento
civile ( precepta et tenute, cause civiles ecc.).
29Rispetto a quella d’ambito
26 Sulla familia samminiatese, ibidem, I.2, pp. 61-64; sulle competenze, ibidem, IV.1,
pp. 279-80 e IV.4, p. 285; sul capitano del popolo colligiano v. COLLE 1307-1308, X.2-11, pp.19-28; ibidem, X.13, p. 30; Ninci, Colle Val d’Elsa nel medioevo..., pp. 73-75.
27 Sul giudice degli appelli v. SAN GIMIGNANO 1314, I.3, pp. 79-86; sulla definitiva
istituzionalizzazione del capitano del popolo v. Brogi (a cura di ), Gli albori del comune
di San Gimignano..., p. 27.
28 Per una ricca messe di esempi d’ambito civile e criminale v. P. Torelli, Studi e
ri-cerche di diplomatica comunale, Consiglio nazionale del notariato, Roma 1980 (parte I, già «Atti e memorie della R. Accademia virgiliana di Mantova», n.s. IV [1911], pp. 5-99; parte II, già R. Accademia virgiliana, Mantova 1915), pp. 212-54. Per un inquadramen-to delle forme di produzione documentaria d’ambiinquadramen-to giudiziario v. P. Cammarosano,
Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte, Nuova Italia Scientifica, Roma 1991, pp. 166-74; più di recente, in relazione a precise aree geografiche v. L. Baietto, Scrittura
e politica. Il sistema documentario dei comuni piemontesi nella prima metà del secolo XIII, «Bol-lettino storico-bibliografico subalpino», 98 (2000), pp. 105-65, 473-528, in particolare alle pp. 493-96; A. Antoniella, Gli atti criminali dei giusdicenti fiorentini di Arezzo. I Libri maleficiorum dalle capitolazioni del 1384 a quelle del 1530, in G. Nicolaj (a cura di), La
diplomatica dei documenti giudiziari (dai placiti agli acta – secc. XII-XV), atti del X congresso internazionale della Commission Internationale de Diplomatique (Bologna, 12-15 set-tembre 2001), Ministero per i beni e le attività culturali, Roma 2004, pp. 345-60.
29 Significativo a questo proposito il dettato statutario sangimignanese risalente
al 1327: per il loro ufficio, i notai delle cause civili dovevano essere dotati a spese del camerlengo di gabella di diversi «libri sive quaterni», dedicati ciascuno ad una fase specifica del procedimento: «in primis, unum librum citationum et requisitionum exbampnimentorum, interruptionum prescriptionis, representationum et accusationum contumaciarum et aliarum extraordinariarum; item, unum librum tenutarum et bampnorum pro debitis et dationum in solutum; item, unum librum preceptorum in confessos factorum; item, unum librum intesinarum et aliorum circa ipsas occurrentium; item, unum librum licentiarum capiendorum debitorum; item, unum librum ordinariarum causarum; item, unum librum intentionum et testium» (SAN GIMIGNANO 1327, II.65, c. 79r). Per alcuni esempi trecenteschi v. ACSG 1622, «liber tenutarum et bannorum et gravamentorum»; ACSG 1624, «liber intesinarum et sequestrationum»; ACSG 1633, «liber citationum et requisitionum exbannimentorum, interruptionum prescriptionis, presentationum, accusationum contumaciarum et
penale, la produzione documentaria in materia civile dei giusdicenti
forestieri era affidata a una folta équipe notarile locale – i «notarii
causarum civilium» o «notarii curie civilium questionum» ecc. –,
chiamata alla ricezione e alla confezione delle scritture presentate o
richieste dalle parti nel contenzioso civile dietro la corresponsione
di compensi differenziati a seconda della tipologia di atto. A San
Miniato tale ufficio era ricoperto da ben sette notai ‘terrigeni’ in
carica per un quadrimestre,
30da due a Colle e San Gimignano, in
carica per un trimestre.
31L’affidamento di questo redditizio ufficio
a notai locali, oltre a soddisfare gli appetiti della folta schiera
no-tarile presente nei nostri centri grazie agli introiti derivanti dalla
redazione e dall’estrazione di copie degli atti, costituiva una
garan-zia per i diritti delle comunità e dei loro membri, sia dal punto di
vista procedurale – i giudici erano chiamati infatti a pronunciarsi
solo sulla base di documentazione scritta e spettava ai notai
l’escus-sione dei testi
32– sia per quanto riguarda la conservazione degli
atti, dal momento che era sicuramente più agevole il recupero di
scritture rogate da notai autoctoni.
33Infine, la branca della
giuri-aliorum extraordinariorum»; ACSG 1656 «liber causarum civilium», ovvero «liber sive quaternus in se continens petitiones, libellos, responsiones, terminos litis, contestationes et alias varias et diversas scripturas».
30 SAN MINIATO 1337, III.20-21, pp. 244-48.
31 Per Colle v. Mineo, Colle, pp. 461-64 e gli «ordinamenta super causis civilibus»
del 1419 in Ninci (a cura di), Statuta antiqua communis Collis..., II, pp. 522-23. Per San Gimignano v. SAN GIMIGNANO 1314, I.10, p. 93 e, per il tariffario, ibidem, I.41, pp. 118-19, norme sostanzialmente confermate nelle successive redazioni statutarie (SAN
GIMIGNANO 1327, II.65, cc. 77v-79r; SAN GIMIGNANO 1415, I.22, c. 5v e II.64, cc. 22v-23r). Nonostante quanto prescritto dagli statuti del 1314, in quest’ultima località soltanto nel 1322 un provvedimento inserito nei nuovi ordinamenta di gabella ribadì espressamente il divieto di elezione di notai forestieri, confermando nel contempo il ricorso a notai terrazzani; per l’elezione si stabilì d’imborsare in seno al consiglio generale i nomi di 24 notai sangimignanesi, da estrarre a coppie ogni tre mesi, norma poi confluita nelle successive redazioni statutarie (ACSG 95, c. 114r [1322 aprile 2] e SAN GIMIGNANO 1340, VI.24, cc. 54v-55r); analoga prassi sarebbe stata seguita per il reclutamento dei notai attuari delle cause civili della curia del capitano del popolo (ACSG 108, c. 115rv [1331 dicembre 31]). Nel caso colligiano, il notaio delle riforma-gioni era tenuto ad annotare in un apposito registro i nomi dei notai eletti (COLLE
1309-1319, p. 166 III [1317 febbraio 13]).
32 Ad esempio, v. Mineo, Colle, p. 464; gli statuti colligiani prevedevano che tutti
gli atti prodotti da tali notai potessero essere presentati in giudizio «coram potestate vel iudice vel alio offitiali dicti comunis» e da questi valutati «tanquam coram eis vel aliquo eorum facta essent» (COLLE 1343-1347, II.35, p. 308).
33 Non pare del resto un caso che l’attenzione manifestata dalle nostre comunità
con-sdizione solitamente indicata col nome di ‘camparia’ o ‘danno dato’
e relativa alla repressione dei danneggiamenti arrecati alle colture,
nonché alla tutela delle aree boschive, risulta inizialmente affidata a
un notaio dell’équipe del giusdicente, salvo poi nel corso del
Trecen-to divenire un offitium auTrecen-tonomo rivestiTrecen-to da un notaio forestiero.
34L’attività di questi ufficiali dava luogo a una particolare produzione
documentaria incentrata su specifici libri dedicati alle diverse
tipo-logie di registrazione.
35Per tutta la prima metà del Trecento la diarchia
podestà-capi-tano del popolo si tradusse formalmente per le istituzioni
colligia-ne e sangimignacolligia-nesi colligia-nella distinta attività di due diversi organismi
collegiali,
36a differenza di quanto tratteggiato dagli statuti
sammi-niatesi del 1337 che prevedevano la presenza di un solo consiglio
servazione si sia protratta ben oltre il periodo preso in esame in questa sede (cfr. infra il testo corrispondente alle note 197-205).
34 A San Miniato il capitano del popolo doveva «mictere sotium suum vel notarium»
presso la selva di Camporena «ad videndum dictam silvam et ad recercandum et perquirendum de facientibus contra predicta» (SAN MINIATO 1337, IV.105, pp. 394-97; sulla selva di Camporena v. F. Salvestrini, Un territorio tra Valdelsa e Medio Valdarno:
il dominio di San Miniato al Tedesco durante i secoli XII-XV, «Miscellanea storica della Valdelsa», 97 [1991], pp. 141-82, in particolare alle pp. 173-81); il silenzio degli statuti del 1337 in merito alla figura del notaio dei danni dati lascia ipotizzare – piuttosto che una sua assenza – l’esistenza di un’apposita normativa, oggi perduta, che regolava questa branca della giurisdizione; nelle deliberazioni del 1370 è infatti ancora attestata l’elezione di un «notarium et offitialem dampnorum datorum» in carica per sei mesi (Salvestrini [a cura di], Statuti del comune di San Miniato..., pp. 46-47, nota 145). A San Gimignano secondo gli statuti del 1314 il podestà doveva condurre con sé due notai, uno dei quali «vocetur secundus notarius dapnorum datorum» (SAN GIMIGNANO
1314, I.17, pp. 99-100); l’incombenza della tutela della selva di Casperano spettava invece al «notarius forensis executor ordinamentorum kabelle, nemoris Casperani et molendinorum comunis» (SAN GIMIGNANO 1314, IV.252, pp. 262-63); gli statuti sangimignanesi del 1415 previdero infine l’elezione di un unico notaio forestiero assommante in sé le due incombenze (SAN GIMIGNANO 1415, VII, cc. 67r-76v). A Colle gli statuti del 1307 prevedevano che il «notarius camparie et domini capitanei», eletto dal consiglio di quest’ultimo, fosse incaricato sia della cognizione dei danni dati sia della confezione degli atti della corte del capitano; già nel 1308, constatata l’eccessiva onerosità di quest’ultimo incarico, si decise di distinguere la figura del «notarius camparie», incaricato della repressione dei danni dati, da quella del «notarius domini capitanei» (Mineo, Colle, pp. 285-86); sulla «silva comunis» colligiana v. Ninci,
Colle Val d’Elsa nel medioevo..., pp. 93, 161-62.
35 Ad esempio, per San Gimignano v. ACSG 1607-1608, 1612.
36 Sui consigli colligiani delineati dagli statuti del 1307-1308, rispettivamente del
capitano del popolo e del podestà, v. Mineo, Colle, pp. 113-19, 121-23 e Ninci, Colle Val
d’Elsa nel medioevo..., pp. 70-72. Su San Gimignano, ove operavano il consiglio generale e il consiglio dei cinquanta, v. Brogi (a cura di ), Gli albori del comune di San Gimignano..., pp. 24-25 e Pecori, Storia della terra di San Gimignano..., pp. 142-43; sul processo
evolu-allargato.
37In ogni caso tali assemblee erano chiamate a ratificare
in seconda battuta quanto approvato preliminarmente dal vertice
esecutivo delle comunità – i Dodici samminiatesi e colligiani, gli
Otto poi Nove sangimignanesi, in seguito indistintamente i priori
– in carica di solito per un bimestre.
38L’attività priorale in materia
di spese era coadiuvata a San Gimignano e Colle da collegi ristretti
– i Ventiquattro delle spese sangimignanesi, i Dodici poi Sette delle
spese colligiani – che avevano il compito specifico di valutare in via
preliminare la liceità degli stanziamenti da sottoporre poi
all’appro-vazione definitiva dei consigli allargati.
39L’attività degli organismi collegiali comunitativi era
intimamen-te connessa a quella del notaio delle riformagioni, notaio forestiero
spesso in carica ben oltre i limiti imposti dai dettami statutari e
dalla seconda metà del Trecento individuato sempre più di
frequen-te col titolo di «cancellarius».
40La specificità delle funzioni svolte a
partire dal primo ventennio del XIV secolo dai notarii reformationum
dei centri qui presi in esame rivela come il processo di evoluzione
di queste figure, iniziato nei decennni centrali del Duecento,
41fosse
tivo degli organi consiliari in atto a San Gimignano dal Duecento, ibidem, pp. 72-76, 85-87, 94-98, 109-14.
37 Sul consiglio del popolo e custodia samminiatese v. Salvestrini (a cura di), Statuti
del comune di San Miniato..., pp. 43-44 e SAN MINIATO 1337, IV.13, pp. 295-302.
38 Sui Dodici di San Miniato v. Salvestrini (a cura di), Statuti del comune di San
Minia-to..., pp. 44-45; sui Dodici colligiani v. Mineo, Colle, p. 115 e Ninci, Colle Val d’Elsa nel
medioevo..., pp. 70-71. Sui Nove sangimignanesi, infine, v. Brogi (a cura di ), Gli albori
del comune di San Gimignano..., pp. 24-25.
39 Sui «Duodecim qui presunt super expensis» colligiani v. Mineo, Colle, p. 121; sui
«Vigintiquatuor» sangimignanesi v. SAN GIMIGNANO 1314, I.7, p. 91.
40 In generale, sulla centralità della figura del cancelliere nella produzione
docu-mentaria comunale di età bassomedievale v. A. I. Pini, La ‘burocrazia’ comunale nella
Toscana del Trecento, in S. Gensini (a cura di), La Toscana nel secolo XIV. Caratteri di una
civiltà regionale, atti del convegno di studi (San Miniato-Firenze, 1°-6 ottobre 1986),
Pacini, Pisa 1988, pp. 215-40, in particolare alle pp. 231-34.
41 A Colle ad inizio Trecento le verbalizzazioni priorali e dei consigli allargati
risultavano ancora affidate a due distinti notai, rispettivamente lo «scriba publicus dominorum Duodecim» e il «notarius reformationum», investito anche del ruolo di «scriba domini capitanei et notarius camparie»; gli statuti del 1307 sancirono la fusione delle due distinte competenze in un’unica figura, d’ora in avanti indicata come «notarius reformationum» (Mineo, Colle, pp. 126, nota 205, e 341). Una prima ricognizione del materiale deliberativo sangimignanese sembra confermare un’evoluzione analoga e pressoché contemporanea, anche se nel contesto di una situazione più articolata; ad inizio Trecento troviamo infatti tre distinti notai occuparsi della verbalizzazione delle diverse assise consiliari sangimignanesi: il notaio dei malefici del podestà («notarius et officialis dicti domini potestatis ad reformationes et maleficia deputatus») si occupava
ormai in una fase avanzata rispetto a quanto avveniva in altre
locali-tà, caratterizzate da una minore consistenza demica, nonché da una
modesta complessità sociale e da una ridotta articolazione
ammini-strativa. In quest’ultime, infatti, anche nel Quattrocento inoltrato la
funzione di notaio delle riformagioni era spesso rivestita dal notaio
del giusdicente, assieme ad altre incombenze – quelle del campaio,
del notaio del camerlengo ecc. – che ne facevano l’attore principale,
se non unico, della produzione documentaria comunitativa.
42della verbalizzazione delle reformationes ratificate in ultima istanza dal consiglio generale (v. ad esempio ACSG 79 [1300 luglio-dicembre] e 82 [1305 luglio-dicembre]), il notaio del giudice degli appelli curava la redazione dei verbali delle assise relative all’approvazione delle spese da parte del consiglio ristretto, dei Ventiquattro delle spese e, in ultima battuta, del consiglio generale, prefigurando quanto poi sancito dagli statuti del 1314 (ACSG 80 [1300 luglio-dicembre]; ACSG 81 [1305 luglio-dicembre]; SAN GIMIGNANO 1314, I.3, p. 81 e I.43, p. 121), mentre un notaio particolare (il «notarius et officialis dominorum Novem») era incaricato della redazione degli atti relativi all’attività del collegio ristretto, comprendenti decreta, electiones officialium et
ambaxiatarum, proposte di reformationes o di stantiamenta expensarum da passare al vaglio dei consigli allargati (ASFi, Comune di San Gimignano 223 [1301 gennaio-febbraio]; ASFi, Comune di San Gimignano 239 [1305 settembre-ottobre]). Dal 1307 la redazione delle reformationes risulta affidata all’«executor kabelle et notarius et officialis dictarum reformationum consiliorum comunis», secondo una prassi ratificata poi dagli statuti del 1314 (ASFi, Comune di San Gimignano 244 [1307 gennaio-giugno]; ACSG 85 [1309 luglio-dicembre]; SAN GIMIGNANO 1314, IV.251, p. 262), ferma restando l’attività del notaio del giudice degli appelli e di quello dei Nove (v. ad esempio, rispettivamente, ASFi, Comune di San Gimignano 249 [1309 luglio-dicembre] e ACSG 91 [1313 giugno-luglio]). Un cambiamento importante si registra infine a partire dal 1315, quando, in corrispondenza non casuale con l’entrata in vigore dei nuovi statuti, alla redazione di atti priorali, reformationes e stanziamenti di spesa risulta chiamato il solo «notarius reformationum et executor gabelle» (v. rispettivamente ASFi, Comune di San Gimignano 258 [1315 luglio-dicembre]; ACSG 266 [1320 luglio-dicembre]; ASFi, Comune di San
Gimignano 264 [1319 gennaio-giugno]). Per il caso samminiatese gli statuti del 1337,
unica base alla quale ci si può riferire in questa sede, appare evidente il percorso che portò all’attribuzione di due distinti offitia notarili – il «notarius dominorum Duodecim» e il «notarius reformationum» – alla figura del «notarius reformationum et dominorum Duodecim» (SAN MINIATO 1337, I.20 pp. 93-94). In generale, sulla concentrazione delle competenze di notaio dei priori e di notaio delle riformagioni in un’unica figura v. Torelli, Studi e ricerche di diplomatica..., pp. 8, 161-78.
42 Così ad esempio a Fucecchio (G. Carmignani [a cura di], Lo statuto del comune
di Fucecchio [1307-1308], All’Insegna del Giglio, Firenze 1989, I.11, pp. 32-34; ASFi,
Statuti delle comunità 337, I.9, cc. 26v-27r [statuto del 1340] e II.120, c. 94rv [statuto del 1353]), Poggibonsi (Brogi [a cura di], L’archivio comunale di Pog gibonsi..., pp. 251-61), Figline (F. Berti, M. Mantovani [a cura di], Statuti del comune di Figline Valdarno
[1408]. Patti fra il comune di Figline e il popolo di S. Maria al Tartigliese [1392], Comune di Figline Valdarno, Prato 1985, C, pp. 52-53), o Barga (ASFi, Tratte 984, c. 31v). La distinzione era del resto già ben nota ai contemporanei come dimostra una provvi-sione fiorentina del 1447 che distingueva «civitas, castrum, comune vel locus suppo-situs iurisdictioni et dominio comunis Florentie et seu in territorio vel comitatu vel
Per buona parte del Trecento, nei centri presi in esame in
que-sta sede così come in altri di analoghe dimensioni, la rilevanza del
notarius reformationum
– uno fra i molti notai impiegati nelle strutture
amministrative locali – va attribuita forse più al prestigio
qualitati-vo della documentazione prodotta che non alla sua evidenza
quan-titativa, elemento – il primo – che del resto avrebbe avuto un peso
determinante nella tradizione dei fondi archivistici dai quali oggi
prendiamo spunto per queste considerazioni.
43L’offitium
reformatio-num
delineato dagli statuti della prima metà del Trecento aveva
in-fatti fra le proprie attività principali la verbalizzazione delle sedute
degli organi collegiali comunali, che dava origine alla produzione
di distinti libri destinati ad ospitare reformationes, stantiamenta
expensa-rum
, electiones officialium et ambaxiatorum e decreta priorali, variamente
condizionati a seconda degli usi locali. È da rilevare come dal
con-fronto fra i casi di Colle e San Gimignano emerga la tendenza, già
affermata a inizio Trecento, a distinguere sul piano documentario il
procedimento deliberativo in base alle attività dei distinti collegi di
cui era espressione
.44Il ruolo centrale del notaio delle riformagioni
districtu Florentie» fra quelli soliti eleggere un cancelliere e quelli che invece «pro negociis eorum occurrentibus» erano invece soliti far ricorso «notariis potestatis vel rectoris eorum et seu notario et officiali suo dicti loci absque alio cancellario ad tales actus exercendos» (ASFi, Provvisioni 137, c. 286v [1447 febbraio 10] e Appendice documentaria n. 8).
43 Occorre considerare che gran parte dei documenti superstiti sono frutto
dell’at-tività del notaio delle riformagioni. Grazie alle attestazioni indirette è tuttavia facile intuire come tali scritture rappresentassero in realtà solo una parte di quanto prodotto complessivamente dalle comunità. Le successive attenzioni conservative rivolte a cer-ta documencer-tazione rispetto alla rapida obsolescenza amministrativa di altra incisero fortemente sulla formazione degli attuali complessi archivistici.
44 Così, nei libri stantiamentorum dei collegi priorali sangimignanesi e colligiani
troviamo accanto agli atti che non necessitavano di ulteriori ratifiche (ad esempio «electiones officialium et ambaxiatorum, lictere» ecc.) le proposte di riformagioni e spese deliberate in prima istanza da passare al vaglio dei consigli allargati (v. ad esempio ACSG 91 e ASSi, Comune di Colle 284), mentre nei libri reformationum e nei libri stantiamentorum
expensarum troviamo le approvazioni in seconda istanza delle proposite priorali distinte tipologicamente fra riformagioni e stanziamenti di spesa (v. rispettivamente ACSG 82 e ASSi, Comune di Colle 72, nonché ACSG 81 e ASSi, Comune di Colle 79). Dal 1315 la situazione sangimignanese divenne più articolata in corrispondenza dell’affidamento a un’unica figura della redazione di tali tipologie documentarie (cfr. supra la nota 41). Ferme restando le modalità di confezione dei libri di riformagioni, con l’assunzione da parte del notaio delle riformagioni dell’«offitium notarii dominorum Novem», si affermò la tenuta separata nei cosiddetti libri officialium degli atti relativi alle elezioni di diversi ufficialati o ambasciate (v. ad esempio ASFi, Comune di San Gimignano 258), prima ricompresi nei libri stantiamentorum dei Nove, destinati adesso a loro volta a comprendere
nei meccanismi deliberativi delle comunità ne giustificava poi
l’im-piego nell’aggiornamento dei codici statutari tramite la periodica
inserzione delle nuove reformationes.
45Direttamente connessa al ruolo
di scriba dei collegi priorali è inoltre da ricordare l’incombenza di
redigere la corrispondenza ufficiale e di ‘registrare’ quella ricevuta,
i provvedimenti esecutivi priorali e le proposite di riformagioni, distinte in «tictulus propositarum ponendarum ad consilium generale deliberatarum per dominos Novem» e in «tictulus propositarum deliberatarum poni ad consilium populi» (v. ad esempio ACSG 94, rispettivamente alle cc. 37r-49r e 50r-71v). A tale partizione corrispondono, nei libri
reformationum, quaderni diversi a seconda del consiglio deliberante (ACSG 95), seguendo
un uso applicato anche ai libri stantiamentorum expensarum, ove le delibere di spesa risultano verbalizzate in quaderni separati a seconda degli organi che le avevano ratificate, così da permettere un controllo più attento delle varie fasi deliberative alla luce delle prescrizioni statutarie (v. ad esempio in ACSG 100 i diversi tituli in cui si articolano tali registri, relativi rispettivamente alle «expense stantiate per dominos Novem», prima registrate nei libri dei Nove, alle «expense stantiate per XXIIIIor expensarum» e a quelle «stantiate per consilium
generale et XXIIIIor expensarum dicti comunis»). A partire dal 1329 a San Gimignano,
in concomitanza forse non casuale con alcuni provvedimenti volti a contenere le spese, venne meno la tenuta dei «libri stantiamentorum dominorum Novem», premettendo la verbalizzazione delle assise priorali di ratifica delle proposite, in forma sintetica e limitata alla congregatio e alla propositio, ai resoconti dei consigli allargati nei libri reformationum (ACSG 106). Tale impostazione sembra ricalcare quella descritta dagli statuti samminiatesi del 1337, adottata a Colle a partire dal 1343: «[notarius reformationum] facere et conponere debeat tres libros expensis dicti comunis, quorum unum intituletur pro “Libro refor<m>ationum in consilio factarum et fiendarum”, alter pro “Libro decretorum et provisionum dominorum Duodecim, electionum ambaxatorum et offitialium factorum per eos” et tertius pro “Libro stantiamentorum pecunie”; et in dictis libris scribere teneatur que conveniunt ordinata et licteras pro parte dicti comunis transmissas et etiam licteras electiones offitialium continentes ac etiam renumptiationes ipsorum» (SAN MINIATO 1337, I.20, p. 94). Un ulteriore passaggio, questa volta contemporaneo a Colle e San Gimignano, avvenne intorno alla metà degli anni Quaranta del XIV secolo, quando nei libri reformationum e nei libri stantiamentorum expensarum invalse l’uso di premettere soltanto un riferimento ancor più sintetico alla preventiva congregatio priorale, così come previsto negli statuti di Fucecchio del 1340: «sufficiat in reformationibus predictis si dicantur in proposita “de voluntate presenti et deliberatione dominorum Ançianorum dicti comunis” vel “facto prius et obtento partito per dictos Ançianos ad pissides et balloctas quod infrascripta proposita” seu “infrascripte proposite ponatur” vel “ponantur” absque alia scriptura de tali provisione vel deliberatione seu partito propterea fienda» (ASFi, Statuti delle comunità 337, II.28, c. 35r). A San Miniato, le cui serie deliberative si conservano dal 1370, risulta ormai adottato quest’uso (ACSM 2293 e 2294, rispettivamente libro delle riformagioni e degli stanziamenti di spesa). Sull’evoluzione delle forme di produzione del materiale deliberativo colligiano v. Mineo, Colle, pp. 123-31. In generale, sulle scritture deliberative v. Cammarosano, Italia medievale..., pp. 159-66 e, più estesamente, M. Sbarbaro, Le delibere dei consigli dei comuni cittadini italiani (secoli XIII-XIV), Edizioni di storia e letteratura, Roma 2005.
45 Per San Miniato, ove l’attività di inserzione ‘straordinaria’ sembra invece essere
affidata a due notai eletti ad hoc, v. SAN MINIATO 1337, I.21, pp. 94-95 e SAN MINIATO
1359, I.47, c. 7rv; su Colle v. COLLE 1309-1319, pp. 134-216 e COLLE 1343-1347, I.31, pp. 263-64.
nonché, più in generale, di provvedere a tutta la documentazione
riconducibile all’attività dei consigli ristretti.
46Era tuttavia precluso
al notarius reformationum, in quanto notarius forensis, rogare instrumenta
per privati o – in determinati casi – per la comunità.
47Le analogie strutturali finora riscontrate aumentano se
passia-mo ad analizzare la natura degli uffici chiamati alla gestione del
patrimonio e delle risorse finanziarie delle diverse comunità: nei tre
casi studiati si riscontra l’esistenza di una molteplicità di ufficiali,
affiancati nell’esercizio delle loro funzioni da un notaio, fra i quali
spiccano senz’altro per continuità d’impiego e di attestazione il
ca-merarius generalis
e il suo notaio, il notarius camere. Tali ufficiali erano
preposti a un ampio ventaglio di competenze, quali ad esempio la
gestione dei beni pignorati dalle corti giudiziarie a San Gimignano
48o la tenuta degli inventari delle masserizie e dei beni mobili a Colle,
ambito del quale si occupavano invece a San Gimignano e San
Mi-niato i massarii e il loro notaio.
49Al camerlengo generale in tutti i casi
presi in esame era demandata la liquidazione delle spese deliberate
46 SAN GIMIGNANO 1314, I.15, p. 98, norma poi confermata nel 1415 (SAN GIMI
-GNANO 1415, I.11, c. 4v); SAN MINIATO 1337, IV.13, pp. 302-303; COLLE 1343-1347, I.31, p. 263.
47 A Colle gli statuti del 1307-1308 avevano espressamente proibito ai notai
forestieri in servizio presso il comune di redigere «aliquod instrumentum (…) in favorem alicuius spetialis persone» o «aliqua instrumenta publica» con l’eccezione degli
instrumenta sindicatus (COLLE 1307-1308, X.90, pp. 89-90). Questi ultimi potevano infatti essere rogati dal notaio delle riformagioni (ibidem, X.139, p. 112), come a San Miniato, ove comunque la redazione di tutte le altre tipologie di instrumenta era appannaggio dei notai samminiatesi (SAN MINIATO 1337, I.20, pp. 93-94). A San Gimignano una provvisione del 1332 aveva espressamente proibito al notaio delle riformagioni la confezione di qualsiasi «instrumentum sive contractum alicuius debiti, castellanarie, sindicatus, procurationis, absolutionis, finis vel liberationis vel cuiuscumque alterius nature, generis, materie», affidandola al notaio di gabella, autoctono (ACSG 110, c. 4rv [1332 marzo 4]). A Colle la facoltà per il notaio delle riformagioni di rogare e registrare «instrumenta omnia comune Collis tangentia» sarebbe stata sancita dagli statuti del 1343-1347 (COLLE 1343-1347, I.31, p. 263 e VIII.42, p. 384).
48 SAN GIMIGNANO 1314, I.19, pp. 104-106. A Colle e San Miniato tale
incom-benza era affidata ad appositi ufficiali, così come a San Gimignano dopo la redazione statutaria del 1415 (COLLE 1309-1319, pp. 211-12; Mineo, Colle, p. 281; SAN MINIATO
1337, I.16, pp. 89-91; SAN GIMIGNANO 1415, I.20, c. 4v).
49 A Colle un’aggiunta agli statuti del 1319 aveva previsto che il camerlengo
assu-messe le incombenze dei massari (COLLE 1309-1319, p. 219). Su San Gimignano e San Miniato v. SAN GIMIGNANO 1314, I.20, pp. 106-109; SAN GIMIGNANO 1415, I.21, c. 5rv; SAN MINIATO 1337, I.11, pp. 77-80.