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La dimensione archivistica di tre terre toscane fra XIV e XV secolo: i casi di Colle Val d’Elsa, San Gimignano e San Miniato

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(1)

SAGGI 92

A

RCHIVI

E

COMUNITÀ

TRA

MEDIOEVO

ED

ETÀ

MODERNA

a cura di

Attilio Bartoli Langeli, Andrea Giorgi e Stefano Moscadelli

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI

(2)

Servizio III

Valorizzazione, promozione, formazione e relazioni internazionali

Direttore generale per gli archivi

: Luciano Scala

Direttore del Servizio III

: Patrizia Ferrara

© 2009. Ministero per i beni e le attività culturali

Direzione generale per gli archivi

ISBN 978-88-7125-297-1

Stampato nel mese di gennaio 2009

a cura della Edizioni Cantagalli - Siena

(3)

A

TTILIO

B

ARTOLI

L

ANGELI

, Premessa

A

NDREA

G

IORGI

- S

TEFANO

M

OSCADELLI

, Ut ipsa acta

illesa serventur.

Produzione documentaria e archivi di

comunità nell’alta e media Italia tra medioevo ed età

moderna

M

ARCELLO

B

ONAZZA

, Evoluzione istituzionale e

matu-razione archivistica in quattro comunità di valle

dolo-mitiche (secoli XIV-XX)

M

ASSIMO

D

ELLA

M

ISERICORDIA

, Mappe di carte. Le

scritture e gli archivi delle comunità rurali della

monta-gna lombarda nel basso medioevo

F

EDERICA

C

ENGARLE

, L’archivio della comunità di

Pe-cetto in un dibattito processuale (1444)

I

LARIA

C

URLETTI

, Metodi di produzione e conservazione

documentaria nel comune di Carmagnola (secoli

XIV-XVI): primi spunti per una ricerca

V

ALERIA

V

AI

, Gli iura comunitatis Centalli (1391-1541)

L

EONARDO

M

INEO

, La dimensione archivistica di tre

terre

toscane fra XIV e XV secolo: i casi di Colle Val

d’Elsa, San Gimignano e San Miniato

C

INZIA

C

ARDINALI

, Tra prassi archivistica e politica

gran-ducale: la cancelleria comunitativa e l’archivio storico di

Monte San Savino

F

RANCESCO

S

ENATORE

, Gli archivi delle universitates

me-ridionali: il caso di Capua ed alcune considerazioni

ge-nerali

VII

1

111

155

279

293

325

337

427

447

(4)

privilegi aragonesi come deposito della memoria

docu-mentaria dell’università di Taranto

Tavole

Indice analitico

521

559

565

(5)

L

ADIMENSIONEARCHIVISTICADITRETERRETOSCANEFRA

XIV

E

XV

SECOLO

:

ICASIDI

C

OLLE

V

ALD

’E

LSA

, S

AN

G

IMIGNANO

E

S

AN

M

INIATO*

1. Premessa

La fortunata corrente storiografica che, a partire dagli anni

Set-tanta del secolo scorso, si è interrogata sulle dinamiche formative

degli Stati regionali italiani, ha individuato un percorso privilegiato

di studi assai frequentato nell’analisi delle loro componenti

costitu-tive, primo su tutti quello dei cosiddetti centri ‘minori’.

1

Nell’ultimo

* Sono state adottate le seguenti abbreviazioni: ACSG = Archivio comunale di San

Gimignano; ACSM = Archivio comunale di San Miniato; ASFi = Archivio di Stato di Firenze; ASFi, Diplomatico Colle = ASFi, Diplomatico del comune di Colle Val d’Elsa; ASFi,

Diplomatico San Gimignano = ASFi, Diplomatico del comune di San Gimignano; ASFi, Statuti

delle comunità = ASFi, Statuti delle comunità autonome e soggette; ASSi = Archivio di Stato di Siena; BCSG = Biblioteca comunale di San Gimignano; Mineo, Colle = L. Mineo (a cura di), L’Archivio comunale di Colle di Val d’Elsa. Inventario della sezione storica, Ministero per i beni e le attività culturali-Amministrazione provinciale, Roma-Siena 2007. Per le citazioni delle redazioni statutarie sono state inoltre adottate le seguenti sigle: COLLE

1307-1308 = Statuti del 1307-1308, in R. Ninci (a cura di), Statuta antiqua communis Collis

Vallis Else (1307-1407), 2 voll., Istituto storico italiano per il medioevo, Roma 1999, I, pp. 1-123; COLLE 1309-1319 = Addictiones et reformationes 1309-1319, in Ninci (a cura di),

Statuta antiqua communis Collis..., I, pp. 133-216; COLLE 1343-1347 = Statuto incompleto

del podestà del 1341, in Ninci (a cura di), Statuta antiqua communis Collis..., I, pp. 217-375; SAN GIMIGNANO 1255 = Statuti del comune di San Gimignano compilati nel 1255, in L. Pe-cori, Storia della terra di San Gimignano, Tipografia galileiana, Firenze 1853, pp. 662-741; SAN GIMIGNANO 1314 = Statutum comunis Sancti Geminiani (1314), in M. Brogi (a cura di), Gli albori del comune di San Gimignano e lo statuto del 1314, Cantagalli, Siena 1995, pp. 53-290; SAN GIMIGNANO 1327 = ASFi, Statuti delle comunità 758, cc. 4r-9v, 58r-107v; SAN GIMIGNANO 1340 = ASFi, Statuti delle comunità 758, cc. 10r-55v; SAN GIMIGNA

-NO 1415 = ASFi, Statuti delle comunità 760, cc. 1r-85v; SAN MINIATO 1337 = Statutum

communis et populi Sancti Miniatis, anno Domini 1337, in F. Salvestrini (a cura di), Statuti del

comune di San Miniato al Tedesco (1337), ETS, Pisa 1994, pp. 55-470; SAN MINIATO 1359 = ACSM 2249, cc. 1r-97v. Si ringrazia il personale dell’archivio storico del comune di San Miniato e della biblioteca comunale di San Gimignano, che hanno agevolato le mie ricerche con grande cortesia e disponibilità, e in particolare Laura Guiducci, Graziella Giapponesi e Fabrizio Cherici; ringrazio inoltre Oretta Muzzi e Lorenzo Tanzini per aver riletto il manoscritto.

1 D’obbligo il riferimento agli studi di Giorgio Chittolini, tra i quali G. Chittolini,

‘Quasi-città’. Borghi e terre in area lombarda nel tardo medioevo, «Società e storia», 47 (1990), pp. 3-26, nonché Id., Centri ‘minori’ e città fra Medioevo e Rinascimento nell’Italia

(6)

centro-ventennio la storiografia toscanistica ha profuso un grande

impe-gno nello studio di quei centri che, pur non avendo mai raggiunto

il rango della dignità episcopale e cittadina o avendolo raggiunto

solo in avanzata età moderna, riuscirono ad esprimere a partire dal

XIII secolo in un’area geograficamente ristretta una notevole

for-za demica ed economica, proponendosi quali poli egemonici dei

territori circostanti e mantenendo più o meno integro questo status

anche dopo la sottomissione a Firenze di metà Trecento.

2

Le

nu-merose ricerche prodotte negli ultimi anni hanno indagato queste

realtà dedicandosi ad analisi complessive di singoli casi o di aspetti

specifici quali quelli statutario, socio-economico, insediativo ecc. in

un’ottica essenzialmente comparativa.

3

Tali studi hanno trovato un

fertilissimo terreno di coltura nelle fonti archivistiche fiorentine,

prodotte dalle autorità repubblicane prima e del principato poi,

4

ma

hanno potuto giovarsi in maniera decisiva anche della ricchezza dei

complessi archivistici prodotti e conservati localmente.

5

La

conte-settentrionale, in P. Nencini (a cura di), Colle di Val d’Elsa: diocesi e città tra ‘500 e ‘600, atti del convegno di studi (Colle Val d’Elsa, 22-24 ottobre 1992), Società storica della Valdelsa, Castelfiorentino 1994, pp. 11-37; per una recente riflessione sul concetto di ‘quasi città’, ricca di riferimenti bibliografici, v. F. Salvestrini, Gli statuti delle ‘quasi

città’ toscane (secoli XIII-XV), in R. Dondarini, G. M. Varanini, M. Venticelli (a cura di), Signori, regimi signorili e statuti nel tardo medioevo, atti del VII convegno del comitato nazionale per gli studi e le edizioni delle fonti normative (Ferrara, 5-7 ottobre 2000), Patron, Bologna 2003, pp. 217-42, in particolare alle pp. 217-21.

2 Sul ruolo di tali centri nel reticolo territoriale della Toscana fiorentina v. A.

Zor-zi, L’organizzazione del territorio in area fiorentina tra XIII e XIV secolo, in G. Chittolini, D. Willoweit (a cura di), L’organizzazione del territorio in Italia e in Germania: secoli XIII-XIV, Il Mulino, Bologna 1994, pp. 279-349, in particolare alle pp. 281-86.

3 Si veda da ultimo, per la produzione statutaria delle comunità soggette con

pre-ziosi riferimenti anche all’assetto istituzionale conseguente, L. Tanzini, Alle origini

del-la Toscana moderna. Firenze e gli statuti delle comunità soggette tra XIV e XVI secolo, Olschki, Firenze 2007. Per una completa rassegna bibliografica aggiornata al 2001 v. A. Zorzi, W. J. Connell (a cura di), Lo Stato territoriale fiorentino (secoli XIV-XV). Ricerche, linguaggi,

confronti, atti del convegno di studi (San Miniato, 7-8 giugno 1996), Pacini, Pisa 2001, pp. 614-47; per gli interventi più recenti v. Tanzini, Alle origini della Toscana moderna..., pp. 20-21, in particolare a nota 33.

4 Per una rassegna delle competenze delle magistrature centrali fiorentine e sulla

loro produzione documentaria v. G. Prunai, Firenze, Giuffrè, Milano 1967; Archivio di

Stato di Firenze, in Guida generale degli Archivi di Stato italiani, 4 voll., Ministero per i beni culturali e ambientali, Roma 1981-1994, II, pp. 27-84, nonché i saggi compresi in A. Bellinazzi, R. Manno Tolu (a cura di), L’Archivio di Stato di Firenze, Nardini, Fiesole 1995.

5 Non potendo in questa sede fare puntuale riferimento alle numerose edizioni

(7)

stuale disponibilità di serie documentarie continue, in alcuni casi

dal XIII secolo, più di frequente dai primi decenni del Trecento e

diffusamente dalla prima metà del Quattrocento, rivela sul lungo

periodo la pervicace e ininterrotta attuazione da parte di molte terre

toscane di specifiche attenzioni conservative, analogamente a

quan-to riscontraquan-to in coeve realtà cittadine. Lo studio della dimensione

archivistica delle città e delle ‘quasi città’ toscane nel suo complesso

si è dimostrato un importante tassello per l’analisi della politica di

State building

medicea,

6

dando origine a una ricca messe di studi di

storia degli archivi ispirati a un «approccio sistematico-descrittivo»,

7

Stato fiorentino (su cui v. comunque quanto contenuto in M. T. Piano Mortari, I. Scandaliato Ciciani [a cura di], Le fonti archivistiche: catalogo delle guide e degli inventari editi

[1861-1991], Ministero per i beni culturali e ambientali, Roma 1995; Eadd., Le fonti

archivistiche: catalogo delle guide e degli inventari editi [1992-1998], Ministero per i beni e le attività culturali, Roma 2002), si rimanda come primo orientamento alle guide agli ar-chivi comunali impostate su base provinciale, frutto dell’attività della Sovrintendenza archivistica per la Toscana: A. Antoniella, E. Insabato (a cura di), Gli archivi comunali

della provincia di Siena, Amministrazione provinciale, Siena 1981; Sovrintendenza

archi-vistica per la Toscana (a cura di), Gli archivi comunali della provincia di Firenze, All’Inse-gna del Giglio, Firenze 1985; E. Insabato, S. Pieri (a cura di), Gli archivi comunali della

provincia di Pistoia, All’Insegna del Giglio, Firenze 1987; E. Capannelli, A. Marucelli (a cura di), Gli archivi comunali della provincia di Pisa, All’Insegna del Giglio, Firenze 1992; S. Pieri (a cura di), Gli archivi storici comunali della provincia di Livorno, Amministrazione provinciale, Livorno 1996. Tra i più importanti studi sugli archivi comunali toscani si segnalano le pionieristiche Notizie degli archivi toscani, «Archivio storico italiano», 114 (1956) e G. Prunai, Gli archivi storici dei comuni della Toscana, Ministero dell’interno, Roma 1963, nonché i più recenti E. Insabato, S. Pieri (a cura di), Archivi comunali toscani:

esperienze e prospettive, atti delle giornate di studio (Carmignano, 13 dicembre 1986; La-stra a Signa, 9 maggio 1987), All’Insegna del Giglio, Firenze 1989 e P. Benigni, S. Pieri (a cura di), Modelli a confronto. Gli archivi storici comunali della Toscana, atti del convegno di studi (Firenze, 25-26 settembre 1995), Edifir, Firenze 1996.

6 Una recente e approfondita sintesi del dibattito storiografico sviluppatosi negli

ultimi decenni intorno allo Stato regionale toscano è in L. Mannori, Effetto domino. Il

profilo istituzionale dello Stato territoriale toscano nella storiografia degli ultimi trent’anni, in M. Ascheri, A. Contini (a cura di), La Toscana in Età moderna (Secoli XVI-XVIII). Politica,

istituzioni, società: studi recenti e prospettive di ricerca, atti del convegno di studi (Arezzo, 12-13 ottobre 2000), Olschki, Firenze 2005, pp. 59-90.

7 Tra gli studi di Augusto Antoniella, che hanno ispirato molti contributi dedicati

a singoli casi, v. A. Antoniella, Atti delle antiche magistrature giudiziarie conservati presso gli

archivi comunali toscani, «Rassegna degli Archivi di Stato», XXXIV (1974), pp. 380-415;

Id., Archivio preunitario, in Corso di aggiornamento per archivisti degli enti locali, Sovrintenden-za archivistica per la Toscana-Centro studi ‘A. Maccarrone’, Pisa 1982, pp. 173-267; Id., Cancellerie comunitative e archivi di istituzioni periferiche nello Stato vecchio fiorentino, in Benigni, Pieri (a cura di), Modelli a confronto..., pp. 19-33. Per singoli studi di caso, oltre alle numerose introduzioni agli inventari editi negli ultimi anni, v. A. Moriani, Note

sull’evoluzione delle cancellerie comunitative in territorio aretino, in Benigni, Pieri (a cura di),

(8)

Certaldo-Castel-che peraltro ha confinato la valutazione dei fenomeni di età

basso-medievale nell’ambito della pur notevole elaborazione di strumenti

di ricerca relativi a singoli archivi.

8

Obiettivo del presente contributo è quello di analizzare in

un’ot-tica comparativa le strutture e le prassi di gestione archivisun’ot-tica

at-tuate fra XIV e XV secolo in tre importanti centri toscani, Colle

Val d’Elsa, San Gimignano e San Miniato, inseriti nel medesimo

contesto politico-territoriale, assimilabili da un punto di vista

demi-co

9

e accomunati da analoghi rapporti giuridici intrattenuti con

Fi-fiorentino e i suoi archivi, ibidem, pp. 41-62; S. Pieri, Organizzazione istituzionale e tradizione

archivistica nella Valdelsa fiorentina, «Miscellanea storica della Valdelsa», 107 (2001), pp. 191-204; E. Insabato, L’archivio del vicariato di Certaldo: una fonte amministrativa e giudiziaria

nel contado fiorentino, «Miscellanea storica della Valdelsa», 110 (2004), pp. 7-26; C. Vivoli,

Le cancellerie dei Nove in Valdinievole: produzione e organizzazione delle carte nella periferia del

Granducato di Toscana tra ’500 e ’700, in C. Binchi, T. Di Zio (a cura di), Storia, archivi,

am-ministrazione, atti delle giornate di studio in onore di Isabella Zanni Rosiello (Bologna, 16-17 novembre 2000), Ministero per i beni e le attività culturali, Roma 2004, pp. 39-62; per la citazione v. A. Giorgi, S. Moscadelli, Gli archivi delle comunità dello Stato senese:

prime riflessioni sulla loro produzione e conservazione (secc. XIII-XVIII), in Benigni, Pieri (a cura di), Modelli a confronto..., pp. 63-84, in particolare a p. 65.

8 Per gli inventari editi fino al 1995 si rimanda alle indicazioni bibliografiche

pre-senti in Giorgi, Moscadelli, Gli archivi delle comunità..., pp. 63-64, nota 3; fra gli inventari di archivi comunali contenenti consistenti nuclei documentari di età bassomedievale editi successivamente v. G. Carapelli, L. Rossi, L. Sandri (a cura di), L’archivio

comuna-le di San Gimignano. Inventario della sezione storica, Amministrazione provinciale, Siena 1996; C. Cardinali, S. Floria (a cura di), L’archivio preunitario del comune di Monte San

Savi-no. Inventario, revisione di A. Antoniella, I, Le Balze, Arezzo 2001 e C. Cardinali (a cura di), L’archivio preunitario del comune di Monte San Savino. Inventario, II, Le Balze, Arezzo 2004; M. Brogi (a cura di), L’archivio comunale di Poggibonsi. Inventario della sezione storica, Ministero per i beni e le attivita culturali-Amministrazione provinciale, Roma-Siena 2003; S. Nannipieri, A. Orlandi (a cura di), L’archivio preunitario del comune di Fucecchio, Olschki, Firenze 2007; Mineo, Colle.

9 Si stima che intorno agli anni Trenta del XIV secolo San Gimignano col suo

distretto contasse tra gli 8.000 e i 10.000 abitanti, mentre sia Colle sia San Miniato ne annoverassero circa 5.000 (M. Ginatempo, L. Sandri, L’Italia delle città. Il popolamento

urbano tra il medioevo e rinascimento [secoli XIII-XVI], Le Lettere, Firenze 1990, pp. 105-15, in particolare alle pp. 106-107 e le considerazioni che ne discendono in Zorzi,

L’organizzazione del territorio in area fiorentina..., pp. 281-82). La grave crisi demica di metà Trecento ridusse notevolmente la popolazione dei tre centri, stimata ad esempio per San Miniato intorno alle 2.700 unità nell’ultimo quarto del secolo (F. Salvestrini, San

Miniato al Tedesco. L’evoluzione del ceto dirigente e i rapporti col potere fiorentino negli anni della

conquista [1370 ca.-1430], in Zorzi, Connell [a cura di], Lo Stato territoriale fiorentino..., pp. 527-50, in particolare a p. 531, nota 9). Secondo le stime di Christiane Klapisch-Zuber, alla fine degli anni Venti del Quattrocento la popolazione risultava ridotta di oltre due terzi rispetto al secolo precedente: negli anni del catasto, San Miniato annoverava in-fatti circa 2.200 abitanti, ripartiti fra i 1235 del centro abitato e i 950 del distretto; San Gimignano ne contava intorno a 3.100, 1424 dei quali extra moenia, mentre dei 2660

(9)

renze, a seguito delle sottomissioni definitivamente sancite nell’arco

di poco più di un ventennio entro il 1370.

10

Attraverso

attestazio-ni documentarie dirette e indirette si cercherà di verificare quanto

queste analogie ebbero un riflesso sul piano archivistico, cogliendo

laddove possibile percorsi evolutivi comuni e peculiarità dei singoli

casi presi in esame fino a giungere alle soglie del XVI secolo,

quan-do alle attenzioni archivistiche locali cominciarono a sovrapporsi

con esplicita sistematicità quelle delle autorità medicee.

In via preliminare si passeranno in rassegna le fonti utilizzate,

soffermandosi poi sulle caratteristiche istituzionali dei tre centri

presi in esame con particolare riferimento alle figure cui era

affida-ta la produzione documenaffida-taria. Una volaffida-ta fissate le coordinate delle

strutture amministrative, si procederà quindi ad analizzare quelle

preposte alla conservazione, passando infine alla valutazione delle

prassi di gestione archivistica adottate con riferimento a specifiche

abitanti di Colle solo 514 risiedevano nel distretto (Ch. Klapisch-Zuber, Una carta del

popolamento toscano negli anni 1427-1430, Franco Angeli, Milano 1983, pp. 17, 25-26,

52-53). Si è soffermata sull’equivalente consistenza demica di Colle e San Gimignano, pur rimarcando il netto squilibrio a vantaggio di quest’ultima in termini di ricchezza del tessuto sociale, O. Muzzi, Attività artigianali e cambiamenti politici a Colle Val d’Elsa prima e

dopo la conquista fiorentina, in R. Ninci (a cura di), La società fiorentina nel basso medioevo. Per

Elio Conti, Istituto storico italiano per il medioevo, Roma 1995, pp. 221-53, in partico-lare alle pp. 223-25. In merito ai riflessi della storia del popolamento sull’evoluzione della realtà archivistica in ambito comunitativo v. le considerazioni svolte in A. Giorgi, S. Moscadelli (a cura di), L’archivio comunale di Sinalunga. Inventario della sezione storica, Amministrazione provinciale, Siena 1997, pp. 7ss.; G. Chironi, A. Giorgi, L’archivio

comunale di Castiglione d’Orcia. Inventario della sezione storica, Amministrazione provinciale, Siena 2000, pp. 8ss. e Brogi (a cura di), L’archivio comunale di Poggibonsi..., pp. 22ss.

10 La definitiva sottomissione di Colle a Firenze data al gennaio 1349, tappa finale

di un lungo processo iniziato formalmente nel 1331 con la stipula dei primi patti di custodia (Muzzi, Attività artigianali..., p. 228, nota 21 e, più estesamente, R. Ninci, Colle

Val d’Elsa nel medioevo. Legislazione, politica, società, Il Leccio, Siena 2003, pp. 96-107, 131-41; sulle implicazioni istituzionali dell’atto di sottomissione v. inoltre Tanzini, Alle

origini della Toscana moderna..., pp. 58-59). Pressoché contemporaneo il percorso

sangi-mignanese: i primi patti di custodia risalgono all’inizio degli anni Trenta del Trecento, la definitiva soggezione al 1353 (Pecori, Storia della terra di San Gimignano..., pp. 152-79). Più traumatica la vicenda di San Miniato: la conquista manu militari e la stipula dei patti di sottomissione nel 1370 non avrebbero infatti avuto ragione dell’insofferenza sam-miniatese, causando un lungo periodo d’instabilità: sull’intera vicenda, che affonda le propri origini nei decenni centrali del Trecento, v. Salvestrini (a cura di), Statuti del

comune di San Miniato..., pp. 29-42 e Id., San Miniato al Tedesco..., pp. 531ss. In generale, sulle dinamiche del processo di espansione territoriale fiorentina di metà Trecento v. A. Zorzi, La formazione e il governo del dominio territoriale fiorentino: pratiche, uffici, ‘costituzione

materiale’, in Zorzi, Connell (a cura di), Lo Stato territoriale fiorentino..., pp. 189-221, in particolare alle pp. 195-201.

(10)

attività, quali ad esempio la predisposizione di strumenti di

corre-do, la selezione o la tutela di particolari tipologie documentarie.

2. Le fonti

La ricerca ha potuto giovarsi di un’ampia messe di fonti relative

ai complessi documentari delle comunità qui prese in

considerazio-ne, attualmente conservati presso i locali archivi comunali o in

al-tre sedi, a seguito di percorsi archivistici assai posteriori al periodo

in cui vennero prodotti.

11

L’analisi dell’organizzazione archivistica

delle nostre terre ha preso avvio dalle fonti statutarie – conservate

in buon numero nei tre casi a partire dal XIV secolo –, che hanno

consentito un complessivo approccio ‘dall’alto’ ai sistemi di

produ-zione e conservaprodu-zione documentaria. Il maggior numero di

com-pilazioni statutarie conservate si riscontra a San Gimignano, ove

a una redazione del 1255 – una rarità in rapporto non solo ai casi

qui considerati, ma all’intera Toscana – se ne affiancano una del

1314, una di datazione incerta, ma comunemente riferita al 1327,

una silloge normativa prodotta intorno al 1340 e, infine, una

reda-zione risalente al 1415.

12

San Miniato vanta due redazioni complete,

11 Sui percorsi archivistici seguiti dagli originari nuclei documentari delle

comuni-tà toscane fino all’Unicomuni-tà d’Italia v. Antoniella, Cancellerie comunitative e archivi di istituzioni

periferiche...

12 Gli statuti del 1255 e del 1314 sono conservati presso l’archivio comunale di San

Gimignano: il primo fu oggetto di una trascrizione parziale ad opera del canonico Luigi Pecori (ACSG 1 e SAN GIMIGNANO 1255), mentre possediamo una recente edizione completa del secondo (ACSG 4 e SAN GIMIGNANO 1314). Frammenti della redazione statutaria e della silloge normativa databili rispettivamente al 1327 e intorno al 1340 compongono un codice attualmente conservato nel fondo Statuti delle comunità

autonome e soggette dell’Archivio di Stato di Firenze (ASFi, Statuti delle comunità 758): le cc. 4r-9v contengono il rubricario acefalo di una redazione impostata su cinque libri e comunemente riferita al 1327 (v. da ultimo Tanzini, Alle origini della Toscana moderna…, p. 46), della quale si è conservata una porzione compresa fra il primo libro, acefalo, e il terzo, mutilo, attualmente reperibile alle cc. 58r-107v; le cc. 10r-55v del medesimo codice, comprendenti fascicoli spesso acefali o mutili, costituiscono ciò che rimane di una silloge normativa ripartita in 5 distinzioni, la prima delle quali relativa all’ufficio del capitano del popolo; tale silloge risulta databile almeno al 1340, stante il riferimen-to al retriferimen-tore in carica in quell’anno presente a c. 10r, ed è forse riferibile alle delibera-zioni di quell’anno relative alla confezione di una nuova compilazione normativa (SAN

GIMIGNANO 1340, c. 10r e, per la serie dei rettori di San Gimignano, Pecori, Storia

della terra di San Gimignano..., pp. 745 e 752, nonché ACSG 117, cc. 5v-6r, «pro statutis in suspenso relictis» [1340 maggio 15], e 18r, «pro denariis cartarum pro statutis no-vis scribendis» [1340 agosto 7]). Miglior fortuna ha caratterizzato la conservazione

(11)

risalenti al 1337 e al 1359,

13

mentre Colle presenta la situazione più

lacunosa, con un unico codice frutto di vari rimaneggiamenti e

re-cante frammenti di redazioni risalenti al 1307-1308, con aggiunte

fino al 1319, e al 1343-1347.

14

La natura ‘programmatica’ del dettato statutario è stata

quin-di coniugata col carattere ‘quin-dinamico’ delle prassi istituzionali delle

comunità, testimoniate dalla produzione e dalla conservazione di

ricche serie deliberative, che hanno permesso di seguire il percorso

evolutivo del sistema archivistico dei nostri casi di studio. Occorre

in questo caso premettere che le considerazioni su tale materiale

devono necessariamente tener conto delle continuità e delle lacune,

spesso più apparenti che reali, delle relative serie archivistiche,

com-poste in realtà da tipologie documentarie frutto dell’attività di vari

organi collegiali e ricondotte ab antiquo ad unità in sede inventariale.

Stante questa premessa, il materiale più risalente è ancora quello

sangimignanese, composto per il solo XIII secolo da oltre un

centi-naio di registri di diverse tipologie deliberative,

15

anche se l’archivio

degli statuti del 1415, distinti in origine in 8 libri, che sono giunti in almeno quattro esemplari: il primo, coevo, è mutilo ed attualmente conservato nel fondo Statuti delle

comunità autonome e soggette dell’Archivio di Stato di Firenze (SAN GIMIGNANO 1415; v. Tanzini, Alle origini della Toscana moderna..., p. 97); due esemplari risalenti al XVI secolo sono conservati rispettivamente nel fondo Pretura di San Gimignano presso l’Archivio di Stato di Siena (ASSi, Pretura di San Gimignano 537; v. Brogi (a cura di), Gli albori del

comune di San Gimignano..., p. 35) e presso la Biblioteca comunale di San Gimignano

(BCSG, Ms. 59): il primo risulta lacunoso in alcune parti, il secondo, pressoché com-pleto, è integrato da numerose note a margine e dalla trascrizione di alcune rubriche della redazione statutaria comunemente attribuita al 1327; infine, un quarto esemplare completo, risalente al XVIII secolo, è conservato presso l’archivio comunale di San Gimignano (ACSG 6).

13 Gli statuti del 1337, editi in SAN MINIATO 1337, nonché quelli del 1359 sono

conservati presso l’archivio comunale di San Miniato (ACSM 2247 e ACSM 2249).

14 Si vedano in proposito Ninci (a cura di), Statuta antiqua communis Collis... e le

ipotesi di diversa datazione dei frammenti attribuiti in sede di edizione al 1341 e 1407 in Mineo, Colle, pp. 67-81.

15 I registri deliberativi sangimignanesi sono attualmente conservati presso il

lo-cale archivio comunale e presso l’Archivio di Stato di Firenze nel fondo Comune di San

Gimignano (Carapelli, Rossi, Sandri [a cura di], L’archivio comunale di San Gimignano..., pp. 36-53); quest’ultimo nucleo fu originato dall’estrazione dall’archivio comunitativo di 303 unità archivistiche, in massima parte risalenti ai secoli XIII-XIV, effettuata nei decenni centrali del Seicento dal senatore Carlo Strozzi, erudito e appassionato colle-zionista di antichità documentarie (sul processo di formazione del fondo denominato

Carte strozziane, del quale facevano parte le unità sangimignanesi v. A. Gherardi, C.

Guasti, G. Milanesi [a cura di], Le carte strozziane del R. Archivio di Stato in Firenze.

(12)

comunale di Colle si segnala per la conservazione assai più continua

dei registri di reformationes dalla metà del XIV secolo e fino alla fine

del XV.

16

San Miniato presenta una situazione molto più lacunosa

rispetto alle altre due località valdelsane, con materiale deliberativo

conservato con scarsa continuità dal 1370, anno della soggezione a

Firenze, e con consistenti lacune per tutto il Quattrocento.

17

Un livello intermedio fra l’analisi del dettato statutario e del

materiale deliberativo è stato raggiunto tramite il ricorso alle

co-siddette reforme officiorum, prodotto documentario tipico dell’area

fiorentina. Le riforme, introdotte contestualmente alla definitiva

soggezione a Firenze e destinate a regolamentare l’accesso agli

uffi-ci comunitativi con cadenza periodica, a partire dall’ultimo quarto

del Trecento divennero la sede privilegiata per l’introduzione delle

norme sul funzionamento degli officia comunitativi, dimostrandosi

in molti casi il veicolo di trasmissione a livello locale delle «pratiche

istituzionali della città», non ultime quelle legate agli aspetti

docu-mentari.

18

in particolare a p. XII, nota 2). La più lineare strutturazione delle serie deliberative sangimignanesi a partire dalla seconda metà del Trecento permette di quantificare le effettive lacune delle reformationes in circa il 60% nel periodo 1350-1400 e in poco meno del 15% nel corso del XV secolo, senza considerare altre tipologie quali decreta priorali o stantiamenta expensarum, pure ricompresi in sede inventariale fra il materiale deliberativo. Anche a Colle lo Strozzi ebbe modo di visitare l’archivio della comunità, nonché quello della famiglia Buonaccorsi, senza tuttavia asportare alcunché: della visita rimangono brevi appunti, in particolare la lista dei rettori succedutisi da inizio Trecento e la trascrizione di alcuni brani degli statuti del 1308 (sull’autorizzazione alla consultazione dell’archivio v. ASSi, Comune di Colle 208, c. 199rv [1651 aprile 14]; sulle note redatte dallo Strozzi v. Gherardi, Guasti, Milanesi [a cura di], Le carte strozziane..., III [Serie II e III], p. 46).

16 Sulle serie deliberative colligiane v. Mineo, Colle, pp. 113-72; risulta ‘scoperto’

da libri di riformagioni solo il 12% del periodo 1350-1400 e appena il 2% del XV secolo.

17 Nel caso samminiatese il periodo 1370-1400 risulta coperto in misura

prevalen-te da registri di decreta priorali e da quelli di stantiamenta expensarum, tipologie documen-tarie disponibili per circa il 30% dell’arco temporale, mentre i registri di reformationes coprono appena un biennio; la situazione migliora nel secolo XV, coperto per circa la metà da reformationes e per quasi i due terzi da decreta priorali, tipologie cui si affiancano alcuni registri di minute («bastardi»); sulle serie deliberative samminiatesi v. L. Car-ratori, R. Cerri, M. Lombardi, G. Nanni, S. Nanniperi, A. Orlandi, I. Regoli (a cura di), Comune di San Miniato. Guida generale dell’archivio storico, Ministero per i beni culturali e ambientali, Roma 1992, pp. 69-70 e l’inventario analitico disponibile on line www. comune.san-miniato.pi.it/ositi/archivio/inve/Comunita1/ComSM_3.html

18 Sul tema delle riforme v. il recente Tanzini, Alle origini della Toscana moderna..., pp.

(13)

colli-L’ultimo livello di analisi è infine rappresentato dalla

valuta-zione delle altre tipologie documentarie risalenti ai secoli XIV

e XV, purtroppo pervenute in misura assai frammentaria, che

hanno permesso di verificare quanto e soprattutto come le

pre-scrizioni normative in materia documentaria abbiano avuto

con-creta applicazione, dando così vita nella pratica amministrativa

a soluzioni conservative ed assetti archivistici specifici.

19

Il

pri-mato conservativo, manco a dirlo, spetta anche in questo caso

a San Gimignano, dove spicca un cospicuo e continuo nucleo

di documentazione riferibile alle istituzioni giudiziarie a partire

dalla terza decade del Duecento: senz’altro un unicum anche

ri-spetto a centri di rilevanza ben maggiore.

20

Entro parametri più

consueti risulta la conservazione di altre tipologie documentarie

prodotte a San Gimignano e a Colle entro l’ultimo quarto del

XV secolo, periodo a partire dal quale le serie archivistiche si

fanno più continue un po’ ovunque e quindi anche a San

Minia-to, ove la documentazione più risalente risulta in generale assai

frammentaria.

21

giane e samminiatesi v., rispettivamente, Carapelli, Rossi, Sandri (a cura di), L’archivio

comunale di San Gimignano..., pp. 24-27 e ASFi, Statuti delle comunità 759, 761; Mineo, Colle, pp. 95-96 e ASFi, Statuti delle comunità 251; Salvestrini (a cura di), Statuti del comune di San

Miniato..., p. 41, nota 130.

19 Sulla necessità di valutare i fenomeni archivistici come sostanzialmente

au-tonomi rispetto alle istituzioni che li hanno prodotti v. F. Valenti, A proposito

del-la traduzione italiana dell’Archivistica di Adolf Brenneke, «Rassegna degli Archivi di Stato», XXIX (1969), pp. 441-55 (ora in Id., Scritti e lezioni di archivistica, diplomatica

e storia istituzionale, a cura di D. Grana, Ministero per i beni e le attività culturali, Roma 2000, pp. 3-16) e C. Pavone, Ma è poi tanto pacifico che l’archivio rispecchi l’istituto?, «Rassegna degli Archivi di Stato», XXX (1970), pp. 145-49 (ora in R. Giuffrida [a cura di], Antologia di scritti archivistici, Ministero per i beni culturali e ambientali, Roma 1985, pp. 437-41); tale impostazione metodologica, in relazione all’ambito degli archivi diocesani, viene ripresa in G. Chironi, La mitra e il calamo. Il sistema

documentario della Chiesa senese in età pretridentina (secoli XIV-XVI), Ministero per i beni e le attività culturali-Accademia senese degli Intronati, Roma-Siena 2005, del quale v. in particolare le pp. 39-43.

20 Anche in questo caso la conservazione di tale materiale è ripartita fra

l’archi-vio comunale e il fondo Comune di San Gimignano dell’Archil’archi-vio di Stato di Firenze (Carapelli, Rossi, Sandri [a cura di], L’archivio comunale di San Gimignano, pp. 234-83 e ASFi, Inventari di sala di studio N 198); Colle e San Miniato conservano con una certa continuità materiale giudiziario soltanto a partire dall’ultimo quarto del Quattrocento (Mineo, Colle, pp. 500-502; Carratori et alii [a cura di], Comune di San Miniato. Guida

generale..., pp. 44-47).

21 Per un quadro d’insieme si rimanda agli inventari dei rispettivi archivi comunali

(14)

3. «Adciò che la voce morta sempre in publico risprenda et proceda»: la

dimen-sione istituzionale e la produzione documentaria

a. Dagli inizi del Trecento alle sottomissioni a Firenze

I casi presi in considerazione presentano una struttura

istituzio-nale notevolmente articolata, incentrata su più officia affiancati

cia-scuno da uno o più notai, le cui scritture risultano spesso in

correla-zione. Al vertice dell’assetto istituzionale e giurisdizionale dei nostri

centri troviamo il podestà, cui secondo gli statuti trecenteschi era

affidata ovunque la cognizione sulle cause criminali e quella sulle

civili a Colle e San Gimignano. Il podestà era accompagnato nel

corso del mandato, solitamente semestrale, da familie la cui ampiezza

era direttamente proporzionale a quella della curia di competenza.

22

Di base troviamo sempre un giudice expertus e un miles socius, cui si

aggiungevano due notai al seguito per San Miniato e San

Gimigna-no, uno dei quali ad offitium malleficiorum, ruolo ricoperto dall’unico

notaio presente a Colle.

23

A San Miniato, al momento della

redazio-ne degli statuti del 1337, le competenze di prima istanza in campo

civile erano rivestite da un giudice forestiero («iudex civilium

que-stionum»), che deteneva anche la cognizione di appello sulle

senten-ze proferite dal capitano del popolo,

24

incombenza quest’ultima per

il quale era accompagnato da un notaio chiamato alla redazione dei

relativi atti.

25

Il primo grado della giurisdizione di appello in campo

civile e criminale era demandato a San Miniato e a Colle – sia pur

con lievi differenze – ai rispettivi capitani del popolo, coadiuvati

in entrambe le comunità da una familia di composizione analoga a

22 L’ampiezza dei distretti andava dai circa 160 kmq di quello samminiatese,

smembrato dopo la sottomissione a Firenze del 1370, ai 139 kmq di quello di San Gimignano e ai 90 kmq della circoscrizione colligiana, quest’ultimi destinati a man-tenere la propria integrità praticamente sino alle soglie dell’Unità d’Italia (sul tema v. Zorzi, L’organizzazione del territorio in area fiorentina..., pp. 284-85); sui connessi aspetti del popolamento cfr. supra la nota 9.

23 SAN GIMIGNANO 1314, I.17, pp. 98-102; SAN MINIATO 1337, I.2, pp. 61-65 e

II.1, pp. 120-23; COLLE 1343-1347, I.3, pp. 223-27. Sui rettori colligiani fino alla metà del Trecento v. O. Muzzi, I rettori forestieri a Colle Val d’Elsa (secolo XIII-1350), in J. C. Maire Vigueur (a cura di), I podestà dell’Italia comunale. 1: Reclutamento e circolazione degli

ufficiali forestieri (fine XII sec.-metà XIV sec.), École française de Rome-Istituto storico italiano per il medioevo, Roma 2000, pp. 681-90.

24 SAN MINIATO 1337, III.1-2, pp. 217-19. 25 Ibidem, III.22, pp. 249-50.

(15)

quella podestarile.

26

A San Gimignano i primi appelli erano affidati

dagli statuti del 1314 alle cure di un giudice con notaio forestiero al

seguito, che fu sostituito almeno dalla quarta decade del Trecento

da un capitano del popolo, con funzioni analoghe agli omologhi

colligiani e samminiatesi.

27

L’attività di tali curie dava origine a una produzione

documenta-ria ricca e non difforme qualitativamente da quella prodotta in altri

contesti territoriali,

28

incentrata sulla produzione di libri destinati a

contenere una o più tipologie di registrazione relative alle varie fasi

del procedimento penale (ad esempio accusationes, inquisitiones, testium

examinationes

, absolutiones et condempnationes ecc.) o del procedimento

civile ( precepta et tenute, cause civiles ecc.).

29

Rispetto a quella d’ambito

26 Sulla familia samminiatese, ibidem, I.2, pp. 61-64; sulle competenze, ibidem, IV.1,

pp. 279-80 e IV.4, p. 285; sul capitano del popolo colligiano v. COLLE 1307-1308, X.2-11, pp.19-28; ibidem, X.13, p. 30; Ninci, Colle Val d’Elsa nel medioevo..., pp. 73-75.

27 Sul giudice degli appelli v. SAN GIMIGNANO 1314, I.3, pp. 79-86; sulla definitiva

istituzionalizzazione del capitano del popolo v. Brogi (a cura di ), Gli albori del comune

di San Gimignano..., p. 27.

28 Per una ricca messe di esempi d’ambito civile e criminale v. P. Torelli, Studi e

ri-cerche di diplomatica comunale, Consiglio nazionale del notariato, Roma 1980 (parte I, già «Atti e memorie della R. Accademia virgiliana di Mantova», n.s. IV [1911], pp. 5-99; parte II, già R. Accademia virgiliana, Mantova 1915), pp. 212-54. Per un inquadramen-to delle forme di produzione documentaria d’ambiinquadramen-to giudiziario v. P. Cammarosano,

Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte, Nuova Italia Scientifica, Roma 1991, pp. 166-74; più di recente, in relazione a precise aree geografiche v. L. Baietto, Scrittura

e politica. Il sistema documentario dei comuni piemontesi nella prima metà del secolo XIII, «Bol-lettino storico-bibliografico subalpino», 98 (2000), pp. 105-65, 473-528, in particolare alle pp. 493-96; A. Antoniella, Gli atti criminali dei giusdicenti fiorentini di Arezzo. I Libri maleficiorum dalle capitolazioni del 1384 a quelle del 1530, in G. Nicolaj (a cura di), La

diplomatica dei documenti giudiziari (dai placiti agli acta – secc. XII-XV), atti del X congresso internazionale della Commission Internationale de Diplomatique (Bologna, 12-15 set-tembre 2001), Ministero per i beni e le attività culturali, Roma 2004, pp. 345-60.

29 Significativo a questo proposito il dettato statutario sangimignanese risalente

al 1327: per il loro ufficio, i notai delle cause civili dovevano essere dotati a spese del camerlengo di gabella di diversi «libri sive quaterni», dedicati ciascuno ad una fase specifica del procedimento: «in primis, unum librum citationum et requisitionum exbampnimentorum, interruptionum prescriptionis, representationum et accusationum contumaciarum et aliarum extraordinariarum; item, unum librum tenutarum et bampnorum pro debitis et dationum in solutum; item, unum librum preceptorum in confessos factorum; item, unum librum intesinarum et aliorum circa ipsas occurrentium; item, unum librum licentiarum capiendorum debitorum; item, unum librum ordinariarum causarum; item, unum librum intentionum et testium» (SAN GIMIGNANO 1327, II.65, c. 79r). Per alcuni esempi trecenteschi v. ACSG 1622, «liber tenutarum et bannorum et gravamentorum»; ACSG 1624, «liber intesinarum et sequestrationum»; ACSG 1633, «liber citationum et requisitionum exbannimentorum, interruptionum prescriptionis, presentationum, accusationum contumaciarum et

(16)

penale, la produzione documentaria in materia civile dei giusdicenti

forestieri era affidata a una folta équipe notarile locale – i «notarii

causarum civilium» o «notarii curie civilium questionum» ecc. –,

chiamata alla ricezione e alla confezione delle scritture presentate o

richieste dalle parti nel contenzioso civile dietro la corresponsione

di compensi differenziati a seconda della tipologia di atto. A San

Miniato tale ufficio era ricoperto da ben sette notai ‘terrigeni’ in

carica per un quadrimestre,

30

da due a Colle e San Gimignano, in

carica per un trimestre.

31

L’affidamento di questo redditizio ufficio

a notai locali, oltre a soddisfare gli appetiti della folta schiera

no-tarile presente nei nostri centri grazie agli introiti derivanti dalla

redazione e dall’estrazione di copie degli atti, costituiva una

garan-zia per i diritti delle comunità e dei loro membri, sia dal punto di

vista procedurale – i giudici erano chiamati infatti a pronunciarsi

solo sulla base di documentazione scritta e spettava ai notai

l’escus-sione dei testi

32

– sia per quanto riguarda la conservazione degli

atti, dal momento che era sicuramente più agevole il recupero di

scritture rogate da notai autoctoni.

33

Infine, la branca della

giuri-aliorum extraordinariorum»; ACSG 1656 «liber causarum civilium», ovvero «liber sive quaternus in se continens petitiones, libellos, responsiones, terminos litis, contestationes et alias varias et diversas scripturas».

30 SAN MINIATO 1337, III.20-21, pp. 244-48.

31 Per Colle v. Mineo, Colle, pp. 461-64 e gli «ordinamenta super causis civilibus»

del 1419 in Ninci (a cura di), Statuta antiqua communis Collis..., II, pp. 522-23. Per San Gimignano v. SAN GIMIGNANO 1314, I.10, p. 93 e, per il tariffario, ibidem, I.41, pp. 118-19, norme sostanzialmente confermate nelle successive redazioni statutarie (SAN

GIMIGNANO 1327, II.65, cc. 77v-79r; SAN GIMIGNANO 1415, I.22, c. 5v e II.64, cc. 22v-23r). Nonostante quanto prescritto dagli statuti del 1314, in quest’ultima località soltanto nel 1322 un provvedimento inserito nei nuovi ordinamenta di gabella ribadì espressamente il divieto di elezione di notai forestieri, confermando nel contempo il ricorso a notai terrazzani; per l’elezione si stabilì d’imborsare in seno al consiglio generale i nomi di 24 notai sangimignanesi, da estrarre a coppie ogni tre mesi, norma poi confluita nelle successive redazioni statutarie (ACSG 95, c. 114r [1322 aprile 2] e SAN GIMIGNANO 1340, VI.24, cc. 54v-55r); analoga prassi sarebbe stata seguita per il reclutamento dei notai attuari delle cause civili della curia del capitano del popolo (ACSG 108, c. 115rv [1331 dicembre 31]). Nel caso colligiano, il notaio delle riforma-gioni era tenuto ad annotare in un apposito registro i nomi dei notai eletti (COLLE

1309-1319, p. 166 III [1317 febbraio 13]).

32 Ad esempio, v. Mineo, Colle, p. 464; gli statuti colligiani prevedevano che tutti

gli atti prodotti da tali notai potessero essere presentati in giudizio «coram potestate vel iudice vel alio offitiali dicti comunis» e da questi valutati «tanquam coram eis vel aliquo eorum facta essent» (COLLE 1343-1347, II.35, p. 308).

33 Non pare del resto un caso che l’attenzione manifestata dalle nostre comunità

(17)

con-sdizione solitamente indicata col nome di ‘camparia’ o ‘danno dato’

e relativa alla repressione dei danneggiamenti arrecati alle colture,

nonché alla tutela delle aree boschive, risulta inizialmente affidata a

un notaio dell’équipe del giusdicente, salvo poi nel corso del

Trecen-to divenire un offitium auTrecen-tonomo rivestiTrecen-to da un notaio forestiero.

34

L’attività di questi ufficiali dava luogo a una particolare produzione

documentaria incentrata su specifici libri dedicati alle diverse

tipo-logie di registrazione.

35

Per tutta la prima metà del Trecento la diarchia

podestà-capi-tano del popolo si tradusse formalmente per le istituzioni

colligia-ne e sangimignacolligia-nesi colligia-nella distinta attività di due diversi organismi

collegiali,

36

a differenza di quanto tratteggiato dagli statuti

sammi-niatesi del 1337 che prevedevano la presenza di un solo consiglio

servazione si sia protratta ben oltre il periodo preso in esame in questa sede (cfr. infra il testo corrispondente alle note 197-205).

34 A San Miniato il capitano del popolo doveva «mictere sotium suum vel notarium»

presso la selva di Camporena «ad videndum dictam silvam et ad recercandum et perquirendum de facientibus contra predicta» (SAN MINIATO 1337, IV.105, pp. 394-97; sulla selva di Camporena v. F. Salvestrini, Un territorio tra Valdelsa e Medio Valdarno:

il dominio di San Miniato al Tedesco durante i secoli XII-XV, «Miscellanea storica della Valdelsa», 97 [1991], pp. 141-82, in particolare alle pp. 173-81); il silenzio degli statuti del 1337 in merito alla figura del notaio dei danni dati lascia ipotizzare – piuttosto che una sua assenza – l’esistenza di un’apposita normativa, oggi perduta, che regolava questa branca della giurisdizione; nelle deliberazioni del 1370 è infatti ancora attestata l’elezione di un «notarium et offitialem dampnorum datorum» in carica per sei mesi (Salvestrini [a cura di], Statuti del comune di San Miniato..., pp. 46-47, nota 145). A San Gimignano secondo gli statuti del 1314 il podestà doveva condurre con sé due notai, uno dei quali «vocetur secundus notarius dapnorum datorum» (SAN GIMIGNANO

1314, I.17, pp. 99-100); l’incombenza della tutela della selva di Casperano spettava invece al «notarius forensis executor ordinamentorum kabelle, nemoris Casperani et molendinorum comunis» (SAN GIMIGNANO 1314, IV.252, pp. 262-63); gli statuti sangimignanesi del 1415 previdero infine l’elezione di un unico notaio forestiero assommante in sé le due incombenze (SAN GIMIGNANO 1415, VII, cc. 67r-76v). A Colle gli statuti del 1307 prevedevano che il «notarius camparie et domini capitanei», eletto dal consiglio di quest’ultimo, fosse incaricato sia della cognizione dei danni dati sia della confezione degli atti della corte del capitano; già nel 1308, constatata l’eccessiva onerosità di quest’ultimo incarico, si decise di distinguere la figura del «notarius camparie», incaricato della repressione dei danni dati, da quella del «notarius domini capitanei» (Mineo, Colle, pp. 285-86); sulla «silva comunis» colligiana v. Ninci,

Colle Val d’Elsa nel medioevo..., pp. 93, 161-62.

35 Ad esempio, per San Gimignano v. ACSG 1607-1608, 1612.

36 Sui consigli colligiani delineati dagli statuti del 1307-1308, rispettivamente del

capitano del popolo e del podestà, v. Mineo, Colle, pp. 113-19, 121-23 e Ninci, Colle Val

d’Elsa nel medioevo..., pp. 70-72. Su San Gimignano, ove operavano il consiglio generale e il consiglio dei cinquanta, v. Brogi (a cura di ), Gli albori del comune di San Gimignano..., pp. 24-25 e Pecori, Storia della terra di San Gimignano..., pp. 142-43; sul processo

(18)

evolu-allargato.

37

In ogni caso tali assemblee erano chiamate a ratificare

in seconda battuta quanto approvato preliminarmente dal vertice

esecutivo delle comunità – i Dodici samminiatesi e colligiani, gli

Otto poi Nove sangimignanesi, in seguito indistintamente i priori

– in carica di solito per un bimestre.

38

L’attività priorale in materia

di spese era coadiuvata a San Gimignano e Colle da collegi ristretti

– i Ventiquattro delle spese sangimignanesi, i Dodici poi Sette delle

spese colligiani – che avevano il compito specifico di valutare in via

preliminare la liceità degli stanziamenti da sottoporre poi

all’appro-vazione definitiva dei consigli allargati.

39

L’attività degli organismi collegiali comunitativi era

intimamen-te connessa a quella del notaio delle riformagioni, notaio forestiero

spesso in carica ben oltre i limiti imposti dai dettami statutari e

dalla seconda metà del Trecento individuato sempre più di

frequen-te col titolo di «cancellarius».

40

La specificità delle funzioni svolte a

partire dal primo ventennio del XIV secolo dai notarii reformationum

dei centri qui presi in esame rivela come il processo di evoluzione

di queste figure, iniziato nei decennni centrali del Duecento,

41

fosse

tivo degli organi consiliari in atto a San Gimignano dal Duecento, ibidem, pp. 72-76, 85-87, 94-98, 109-14.

37 Sul consiglio del popolo e custodia samminiatese v. Salvestrini (a cura di), Statuti

del comune di San Miniato..., pp. 43-44 e SAN MINIATO 1337, IV.13, pp. 295-302.

38 Sui Dodici di San Miniato v. Salvestrini (a cura di), Statuti del comune di San

Minia-to..., pp. 44-45; sui Dodici colligiani v. Mineo, Colle, p. 115 e Ninci, Colle Val d’Elsa nel

medioevo..., pp. 70-71. Sui Nove sangimignanesi, infine, v. Brogi (a cura di ), Gli albori

del comune di San Gimignano..., pp. 24-25.

39 Sui «Duodecim qui presunt super expensis» colligiani v. Mineo, Colle, p. 121; sui

«Vigintiquatuor» sangimignanesi v. SAN GIMIGNANO 1314, I.7, p. 91.

40 In generale, sulla centralità della figura del cancelliere nella produzione

docu-mentaria comunale di età bassomedievale v. A. I. Pini, La ‘burocrazia’ comunale nella

Toscana del Trecento, in S. Gensini (a cura di), La Toscana nel secolo XIV. Caratteri di una

civiltà regionale, atti del convegno di studi (San Miniato-Firenze, 1°-6 ottobre 1986),

Pacini, Pisa 1988, pp. 215-40, in particolare alle pp. 231-34.

41 A Colle ad inizio Trecento le verbalizzazioni priorali e dei consigli allargati

risultavano ancora affidate a due distinti notai, rispettivamente lo «scriba publicus dominorum Duodecim» e il «notarius reformationum», investito anche del ruolo di «scriba domini capitanei et notarius camparie»; gli statuti del 1307 sancirono la fusione delle due distinte competenze in un’unica figura, d’ora in avanti indicata come «notarius reformationum» (Mineo, Colle, pp. 126, nota 205, e 341). Una prima ricognizione del materiale deliberativo sangimignanese sembra confermare un’evoluzione analoga e pressoché contemporanea, anche se nel contesto di una situazione più articolata; ad inizio Trecento troviamo infatti tre distinti notai occuparsi della verbalizzazione delle diverse assise consiliari sangimignanesi: il notaio dei malefici del podestà («notarius et officialis dicti domini potestatis ad reformationes et maleficia deputatus») si occupava

(19)

ormai in una fase avanzata rispetto a quanto avveniva in altre

locali-tà, caratterizzate da una minore consistenza demica, nonché da una

modesta complessità sociale e da una ridotta articolazione

ammini-strativa. In quest’ultime, infatti, anche nel Quattrocento inoltrato la

funzione di notaio delle riformagioni era spesso rivestita dal notaio

del giusdicente, assieme ad altre incombenze – quelle del campaio,

del notaio del camerlengo ecc. – che ne facevano l’attore principale,

se non unico, della produzione documentaria comunitativa.

42

della verbalizzazione delle reformationes ratificate in ultima istanza dal consiglio generale (v. ad esempio ACSG 79 [1300 luglio-dicembre] e 82 [1305 luglio-dicembre]), il notaio del giudice degli appelli curava la redazione dei verbali delle assise relative all’approvazione delle spese da parte del consiglio ristretto, dei Ventiquattro delle spese e, in ultima battuta, del consiglio generale, prefigurando quanto poi sancito dagli statuti del 1314 (ACSG 80 [1300 luglio-dicembre]; ACSG 81 [1305 luglio-dicembre]; SAN GIMIGNANO 1314, I.3, p. 81 e I.43, p. 121), mentre un notaio particolare (il «notarius et officialis dominorum Novem») era incaricato della redazione degli atti relativi all’attività del collegio ristretto, comprendenti decreta, electiones officialium et

ambaxiatarum, proposte di reformationes o di stantiamenta expensarum da passare al vaglio dei consigli allargati (ASFi, Comune di San Gimignano 223 [1301 gennaio-febbraio]; ASFi, Comune di San Gimignano 239 [1305 settembre-ottobre]). Dal 1307 la redazione delle reformationes risulta affidata all’«executor kabelle et notarius et officialis dictarum reformationum consiliorum comunis», secondo una prassi ratificata poi dagli statuti del 1314 (ASFi, Comune di San Gimignano 244 [1307 gennaio-giugno]; ACSG 85 [1309 luglio-dicembre]; SAN GIMIGNANO 1314, IV.251, p. 262), ferma restando l’attività del notaio del giudice degli appelli e di quello dei Nove (v. ad esempio, rispettivamente, ASFi, Comune di San Gimignano 249 [1309 luglio-dicembre] e ACSG 91 [1313 giugno-luglio]). Un cambiamento importante si registra infine a partire dal 1315, quando, in corrispondenza non casuale con l’entrata in vigore dei nuovi statuti, alla redazione di atti priorali, reformationes e stanziamenti di spesa risulta chiamato il solo «notarius reformationum et executor gabelle» (v. rispettivamente ASFi, Comune di San Gimignano 258 [1315 luglio-dicembre]; ACSG 266 [1320 luglio-dicembre]; ASFi, Comune di San

Gimignano 264 [1319 gennaio-giugno]). Per il caso samminiatese gli statuti del 1337,

unica base alla quale ci si può riferire in questa sede, appare evidente il percorso che portò all’attribuzione di due distinti offitia notarili – il «notarius dominorum Duodecim» e il «notarius reformationum» – alla figura del «notarius reformationum et dominorum Duodecim» (SAN MINIATO 1337, I.20 pp. 93-94). In generale, sulla concentrazione delle competenze di notaio dei priori e di notaio delle riformagioni in un’unica figura v. Torelli, Studi e ricerche di diplomatica..., pp. 8, 161-78.

42 Così ad esempio a Fucecchio (G. Carmignani [a cura di], Lo statuto del comune

di Fucecchio [1307-1308], All’Insegna del Giglio, Firenze 1989, I.11, pp. 32-34; ASFi,

Statuti delle comunità 337, I.9, cc. 26v-27r [statuto del 1340] e II.120, c. 94rv [statuto del 1353]), Poggibonsi (Brogi [a cura di], L’archivio comunale di Pog gibonsi..., pp. 251-61), Figline (F. Berti, M. Mantovani [a cura di], Statuti del comune di Figline Valdarno

[1408]. Patti fra il comune di Figline e il popolo di S. Maria al Tartigliese [1392], Comune di Figline Valdarno, Prato 1985, C, pp. 52-53), o Barga (ASFi, Tratte 984, c. 31v). La distinzione era del resto già ben nota ai contemporanei come dimostra una provvi-sione fiorentina del 1447 che distingueva «civitas, castrum, comune vel locus suppo-situs iurisdictioni et dominio comunis Florentie et seu in territorio vel comitatu vel

(20)

Per buona parte del Trecento, nei centri presi in esame in

que-sta sede così come in altri di analoghe dimensioni, la rilevanza del

notarius reformationum

– uno fra i molti notai impiegati nelle strutture

amministrative locali – va attribuita forse più al prestigio

qualitati-vo della documentazione prodotta che non alla sua evidenza

quan-titativa, elemento – il primo – che del resto avrebbe avuto un peso

determinante nella tradizione dei fondi archivistici dai quali oggi

prendiamo spunto per queste considerazioni.

43

L’offitium

reformatio-num

delineato dagli statuti della prima metà del Trecento aveva

in-fatti fra le proprie attività principali la verbalizzazione delle sedute

degli organi collegiali comunali, che dava origine alla produzione

di distinti libri destinati ad ospitare reformationes, stantiamenta

expensa-rum

, electiones officialium et ambaxiatorum e decreta priorali, variamente

condizionati a seconda degli usi locali. È da rilevare come dal

con-fronto fra i casi di Colle e San Gimignano emerga la tendenza, già

affermata a inizio Trecento, a distinguere sul piano documentario il

procedimento deliberativo in base alle attività dei distinti collegi di

cui era espressione

.44

Il ruolo centrale del notaio delle riformagioni

districtu Florentie» fra quelli soliti eleggere un cancelliere e quelli che invece «pro negociis eorum occurrentibus» erano invece soliti far ricorso «notariis potestatis vel rectoris eorum et seu notario et officiali suo dicti loci absque alio cancellario ad tales actus exercendos» (ASFi, Provvisioni 137, c. 286v [1447 febbraio 10] e Appendice documentaria n. 8).

43 Occorre considerare che gran parte dei documenti superstiti sono frutto

dell’at-tività del notaio delle riformagioni. Grazie alle attestazioni indirette è tuttavia facile intuire come tali scritture rappresentassero in realtà solo una parte di quanto prodotto complessivamente dalle comunità. Le successive attenzioni conservative rivolte a cer-ta documencer-tazione rispetto alla rapida obsolescenza amministrativa di altra incisero fortemente sulla formazione degli attuali complessi archivistici.

44 Così, nei libri stantiamentorum dei collegi priorali sangimignanesi e colligiani

troviamo accanto agli atti che non necessitavano di ulteriori ratifiche (ad esempio «electiones officialium et ambaxiatorum, lictere» ecc.) le proposte di riformagioni e spese deliberate in prima istanza da passare al vaglio dei consigli allargati (v. ad esempio ACSG 91 e ASSi, Comune di Colle 284), mentre nei libri reformationum e nei libri stantiamentorum

expensarum troviamo le approvazioni in seconda istanza delle proposite priorali distinte tipologicamente fra riformagioni e stanziamenti di spesa (v. rispettivamente ACSG 82 e ASSi, Comune di Colle 72, nonché ACSG 81 e ASSi, Comune di Colle 79). Dal 1315 la situazione sangimignanese divenne più articolata in corrispondenza dell’affidamento a un’unica figura della redazione di tali tipologie documentarie (cfr. supra la nota 41). Ferme restando le modalità di confezione dei libri di riformagioni, con l’assunzione da parte del notaio delle riformagioni dell’«offitium notarii dominorum Novem», si affermò la tenuta separata nei cosiddetti libri officialium degli atti relativi alle elezioni di diversi ufficialati o ambasciate (v. ad esempio ASFi, Comune di San Gimignano 258), prima ricompresi nei libri stantiamentorum dei Nove, destinati adesso a loro volta a comprendere

(21)

nei meccanismi deliberativi delle comunità ne giustificava poi

l’im-piego nell’aggiornamento dei codici statutari tramite la periodica

inserzione delle nuove reformationes.

45

Direttamente connessa al ruolo

di scriba dei collegi priorali è inoltre da ricordare l’incombenza di

redigere la corrispondenza ufficiale e di ‘registrare’ quella ricevuta,

i provvedimenti esecutivi priorali e le proposite di riformagioni, distinte in «tictulus propositarum ponendarum ad consilium generale deliberatarum per dominos Novem» e in «tictulus propositarum deliberatarum poni ad consilium populi» (v. ad esempio ACSG 94, rispettivamente alle cc. 37r-49r e 50r-71v). A tale partizione corrispondono, nei libri

reformationum, quaderni diversi a seconda del consiglio deliberante (ACSG 95), seguendo

un uso applicato anche ai libri stantiamentorum expensarum, ove le delibere di spesa risultano verbalizzate in quaderni separati a seconda degli organi che le avevano ratificate, così da permettere un controllo più attento delle varie fasi deliberative alla luce delle prescrizioni statutarie (v. ad esempio in ACSG 100 i diversi tituli in cui si articolano tali registri, relativi rispettivamente alle «expense stantiate per dominos Novem», prima registrate nei libri dei Nove, alle «expense stantiate per XXIIIIor expensarum» e a quelle «stantiate per consilium

generale et XXIIIIor expensarum dicti comunis»). A partire dal 1329 a San Gimignano,

in concomitanza forse non casuale con alcuni provvedimenti volti a contenere le spese, venne meno la tenuta dei «libri stantiamentorum dominorum Novem», premettendo la verbalizzazione delle assise priorali di ratifica delle proposite, in forma sintetica e limitata alla congregatio e alla propositio, ai resoconti dei consigli allargati nei libri reformationum (ACSG 106). Tale impostazione sembra ricalcare quella descritta dagli statuti samminiatesi del 1337, adottata a Colle a partire dal 1343: «[notarius reformationum] facere et conponere debeat tres libros expensis dicti comunis, quorum unum intituletur pro “Libro refor<m>ationum in consilio factarum et fiendarum”, alter pro “Libro decretorum et provisionum dominorum Duodecim, electionum ambaxatorum et offitialium factorum per eos” et tertius pro “Libro stantiamentorum pecunie”; et in dictis libris scribere teneatur que conveniunt ordinata et licteras pro parte dicti comunis transmissas et etiam licteras electiones offitialium continentes ac etiam renumptiationes ipsorum» (SAN MINIATO 1337, I.20, p. 94). Un ulteriore passaggio, questa volta contemporaneo a Colle e San Gimignano, avvenne intorno alla metà degli anni Quaranta del XIV secolo, quando nei libri reformationum e nei libri stantiamentorum expensarum invalse l’uso di premettere soltanto un riferimento ancor più sintetico alla preventiva congregatio priorale, così come previsto negli statuti di Fucecchio del 1340: «sufficiat in reformationibus predictis si dicantur in proposita “de voluntate presenti et deliberatione dominorum Ançianorum dicti comunis” vel “facto prius et obtento partito per dictos Ançianos ad pissides et balloctas quod infrascripta proposita” seu “infrascripte proposite ponatur” vel “ponantur” absque alia scriptura de tali provisione vel deliberatione seu partito propterea fienda» (ASFi, Statuti delle comunità 337, II.28, c. 35r). A San Miniato, le cui serie deliberative si conservano dal 1370, risulta ormai adottato quest’uso (ACSM 2293 e 2294, rispettivamente libro delle riformagioni e degli stanziamenti di spesa). Sull’evoluzione delle forme di produzione del materiale deliberativo colligiano v. Mineo, Colle, pp. 123-31. In generale, sulle scritture deliberative v. Cammarosano, Italia medievale..., pp. 159-66 e, più estesamente, M. Sbarbaro, Le delibere dei consigli dei comuni cittadini italiani (secoli XIII-XIV), Edizioni di storia e letteratura, Roma 2005.

45 Per San Miniato, ove l’attività di inserzione ‘straordinaria’ sembra invece essere

affidata a due notai eletti ad hoc, v. SAN MINIATO 1337, I.21, pp. 94-95 e SAN MINIATO

1359, I.47, c. 7rv; su Colle v. COLLE 1309-1319, pp. 134-216 e COLLE 1343-1347, I.31, pp. 263-64.

(22)

nonché, più in generale, di provvedere a tutta la documentazione

riconducibile all’attività dei consigli ristretti.

46

Era tuttavia precluso

al notarius reformationum, in quanto notarius forensis, rogare instrumenta

per privati o – in determinati casi – per la comunità.

47

Le analogie strutturali finora riscontrate aumentano se

passia-mo ad analizzare la natura degli uffici chiamati alla gestione del

patrimonio e delle risorse finanziarie delle diverse comunità: nei tre

casi studiati si riscontra l’esistenza di una molteplicità di ufficiali,

affiancati nell’esercizio delle loro funzioni da un notaio, fra i quali

spiccano senz’altro per continuità d’impiego e di attestazione il

ca-merarius generalis

e il suo notaio, il notarius camere. Tali ufficiali erano

preposti a un ampio ventaglio di competenze, quali ad esempio la

gestione dei beni pignorati dalle corti giudiziarie a San Gimignano

48

o la tenuta degli inventari delle masserizie e dei beni mobili a Colle,

ambito del quale si occupavano invece a San Gimignano e San

Mi-niato i massarii e il loro notaio.

49

Al camerlengo generale in tutti i casi

presi in esame era demandata la liquidazione delle spese deliberate

46 SAN GIMIGNANO 1314, I.15, p. 98, norma poi confermata nel 1415 (SAN GIMI

-GNANO 1415, I.11, c. 4v); SAN MINIATO 1337, IV.13, pp. 302-303; COLLE 1343-1347, I.31, p. 263.

47 A Colle gli statuti del 1307-1308 avevano espressamente proibito ai notai

forestieri in servizio presso il comune di redigere «aliquod instrumentum (…) in favorem alicuius spetialis persone» o «aliqua instrumenta publica» con l’eccezione degli

instrumenta sindicatus (COLLE 1307-1308, X.90, pp. 89-90). Questi ultimi potevano infatti essere rogati dal notaio delle riformagioni (ibidem, X.139, p. 112), come a San Miniato, ove comunque la redazione di tutte le altre tipologie di instrumenta era appannaggio dei notai samminiatesi (SAN MINIATO 1337, I.20, pp. 93-94). A San Gimignano una provvisione del 1332 aveva espressamente proibito al notaio delle riformagioni la confezione di qualsiasi «instrumentum sive contractum alicuius debiti, castellanarie, sindicatus, procurationis, absolutionis, finis vel liberationis vel cuiuscumque alterius nature, generis, materie», affidandola al notaio di gabella, autoctono (ACSG 110, c. 4rv [1332 marzo 4]). A Colle la facoltà per il notaio delle riformagioni di rogare e registrare «instrumenta omnia comune Collis tangentia» sarebbe stata sancita dagli statuti del 1343-1347 (COLLE 1343-1347, I.31, p. 263 e VIII.42, p. 384).

48 SAN GIMIGNANO 1314, I.19, pp. 104-106. A Colle e San Miniato tale

incom-benza era affidata ad appositi ufficiali, così come a San Gimignano dopo la redazione statutaria del 1415 (COLLE 1309-1319, pp. 211-12; Mineo, Colle, p. 281; SAN MINIATO

1337, I.16, pp. 89-91; SAN GIMIGNANO 1415, I.20, c. 4v).

49 A Colle un’aggiunta agli statuti del 1319 aveva previsto che il camerlengo

assu-messe le incombenze dei massari (COLLE 1309-1319, p. 219). Su San Gimignano e San Miniato v. SAN GIMIGNANO 1314, I.20, pp. 106-109; SAN GIMIGNANO 1415, I.21, c. 5rv; SAN MINIATO 1337, I.11, pp. 77-80.

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