• Non ci sono risultati.

247-253 Modi di estinzione diversi dall adempimento novazione remissione del debito

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "247-253 Modi di estinzione diversi dall adempimento novazione remissione del debito"

Copied!
8
0
0

Testo completo

(1)

Università degli Studi di Salerno

Dipartimento di Scienze Economiche e

Statistiche

Prof. Marcello D’Ambrosio

Corso di Diritto Privato

Parte terza - Situazioni giuridiche

Rapporto obbligatorio

Modi di estinzione dell’obbligazione diversi

dall’adempimento (lineamenti generali:

(2)

MODI DI ESTINZIONE DIVERSI

DALL’ADEMPIMENTO

Nozione

Fattispecie che producono l'effetto estintivo del

rapporto

obbligatorio,

alternative

all'adempimento.

Tali fattispecie sono: la novazione, la remissione

del debito, la compensazione, la confusione e

l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per

causa non imputabile al debitore (artt. 1230-1259

c.c.).

(3)

MODI DI ESTINZIONE DIVERSI

DALL’ADEMPIMENTO

satisfattori e non satisfattori → soddisfazione degli interessi in

esso dedotti, o, comunque, al raggiungimento di un risultato sostitutivo o equivalente, utile per il creditore.

Costituiscono fattispecie estintive satisfattorie la compensazione,

la confusione e la novazione, non satisfattorie, la remissione e l'impossibilità sopravvenuta della prestazione.

onerosi e gratuiti.

negoziali e non negoziali: costituiscono fattispecie estintive

negoziali la compensazione volontaria, la remissione e la

novazione, non negoziali, la compensazione legale e giudiziale, la novazione legale, la confusione e l'impossibilità sopravvenuta.

(4)

NOVAZIONE (artt. 1230-1235 c.c.)

Il codice civile disciplina la novazione soggettiva (art.

1235 c. c.) ed oggettiva (artt. 1230 – 1234 c. c.).

Novazione soggettiva: mera sostituzione del

soggetto passivo del rapporto obbligatorio che non

determina l'estinzione dello stesso, ma soltanto una

vicenda modificativa della titolarità della situazione

debitoria. L’art. 1235 c.c. rinvia, infatti, alla disciplina

della delegazione, dell’espromissione, dell’accollo

(artt. 1268 – 1276 c. c.) che non producono

l’estinzione del rapporto obbligatorio.

(5)

NOVAZIONE

Novazione oggettiva: fattispecie che comporta

l'estinzione di un rapporto obbligatorio e,

simultaneamente, la costituzione di un nuovo

rapporto sostitutivo del primo.

Gli elementi necessari per l’integrazione della

fattispecie sono due:

elemento oggettivo → modificazione dell'oggetto

(bene o interesse dedotto nell'obbligazione), o

modificazione del titolo (ragione giustificativa del

rapporto obbligatorio).

elemento soggettivo → volontà non equivoca di

estinguere il rapporto precedente (animus

(6)

Inefficacia della novazione (art. 1234 c.c.):

La novazione è inefficace - rectius, nulla – nelle

ipotesi di:

nullità del titolo originario

annullabilità del titolo originario → la

novazione è comunque valida se il debitore ha

assunto la nuova obbligazione conoscendo il vizio

del titolo originario.

(7)

REMISSIONE DEL DEBITO (artt.

1236-1240 c.c.)

Nozione: dichiarazione del creditore di rimettere

l'obbligazione con effetto estintivo del rapporto (1236 c.c.).

Effetto estintivo: L’obbligazione si estingue quando la dichiarazione del creditore è comunicata al debitore. Quest’ultimo può dichiarare in un congruo termine di non volerne profittare.

Si distingue dalla rinunzia al credito:

la remissione estingue direttamente il rapporto

obbligatorio,

la rinunzia determina direttamente un effetto di mera

dismissione della titolarità della posizione creditoria e soltanto indirettamente, quale effetto riflesso ed eventuale, l'estinzione del rapporto.

la rinunzia presenta sempre struttura unilaterale, in quanto

incide direttamente soltanto nella sfera giuridica del rinunziante.

(8)

REMISSIONE DEL DEBITO

negozio unilaterale recettizio e rifiutabile: la dichiarazione

del debitore di non volerne profittare incide solo sugli effetti della fattispecie;

contratto → preferibile: questa tesi privilegia sia gli

interessi sottesi ai singoli concreti rapporti sia all'interesse del debitore. In tal caso la dichiarazione del debitore incide sul perfezionamento della fattispecie.

nelle ipotesi in cui non sia ravvisabile un interesse del

debitore a mantenere in vita l'obbligazione o ad estinguerla mediante l'adempimento la remissione avrà, comunque, struttura unilaterale → variabilità della struttura.

la remissione è negozio a titolo gratuito e può realizzarsi

anche mediante comportamenti concludenti.

Tesi relative alla struttura della remissione

L'estinzione dell'obbligazione per remissione implica il venir

Riferimenti

Documenti correlati

10: Tasso medio di interesse sui titoli di Stato, spesa per interessi in percentuale del debito pubblico e vita residua media in anni dei titoli di Stato dal 1995 al 2015,

$OllAnto la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva (anche eventualmente ncHe forme deUa detenzione domiciliare: 'in SUITOga' ex art. I-ter O.P.), rimessa - come negli

Id., Banchi e Monti pubblici a Milano tra interessi privati e pubbliche neces- sità cit. Anche se in origine è conce- pito come istituto di credito rivolto ai grandi operatori

74/2000 “prevede che qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione è dato un termine di

2254, § 1, prevedeva che, in casi più urgenti, per evitare scandalo o infamia derivanti dalla osservanza esteriore della censura o per il caso in cui fosse duro per

La seconda è che tali misurazioni non tengono conto delle variazioni delle poste patrimoniali attive: per misurare il livello effettivo di indebitamento dello Stato, si

8127, con il Provveditorato per i lavori da realizzare nei locali di Castel Capuano, nonché per quelli da eseguire nella sede dell’Ar­.

157, le disposizioni del presente Provvedimento disciplinano le modalità di esecuzione dell’accollo del debito d’imposta altrui nonché del recupero degli importi dovuti