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generale (uguale per tutti i settori di attività)

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(1)

Definizione

parole-chiave

CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI AUTONOMI MODULO BASE 1 BASE

SALUTE

CONCETTI E DEFINIZIONI

Stato di completo benessere fisico, mentale e

sociale, non consistente solo in un’assenza di

malattia o di infermità (OMS 1946 e TU)

Si ricordi che:

come scritto nell'art. 32 della

Costituzione, la salute rappresenta

2

Cost tu o e, a sa ute app ese ta

un bene e un diritto fondamentale

ed inalienabile

di ogni essere umano,

nonché un interesse della collettività

(2)

DANNO

CONCETTI E DEFINIZIONI

Una qualunque alterazione, transitoria o

permanente, dell'organismo, di una sua parte

o di una sua funzione

3

Esempi:

- una frattura

- la perdita di una mano

- un'infezione delle vie urinarie

- la silicosi

- una gastrite da stress

PERICOLO o fonte di pericolo o fattore di rischio

CONCETTI E DEFINIZIONI

Proprietà o qualità intrinseca

di un determinato fattore

avente il potenziale

di causare danni (TU)

AmbientiMaterialiAttrezzatureImpiantiMetodi di lavoro 4 In altre parole: la presenza di sostanze chimiche,

agenti biologici, fenomeni fisici, oggetti, azioni o relazioni caratterizzati dalla

possibilità di nuocere quando raggiungono una certa dimensione o forza

(3)

Probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di

RISCHIO

CONCETTI E DEFINIZIONI

gg

p

danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad

un determinato fattore o agente, oppure alla loro

combinazione (TU)

O meglio:

Combinazione (prodotto) di probabilità (P) e

di gravità (D) dei possibili danni alla salute in

una situazione pericolosa (R = P D)

5

una situazione pericolosa (R = P x D)

Altre formule: R = P x D x F(con F: frequenza/durata esposizione)

R = α x Pd x D – β x Pb x B

(con Pd: probabilità del danno, Pb: probabilità del beneficio, B: entità del beneficio, α e β: coefficienti di tipo soggettivo)

INCIDENTE

CONCETTI E DEFINIZIONI

- Evento non voluto, potenzialmente in grado di

provocare danni a cose o persone

- Evento che ha prodotto danni solo materiali

Convenzionalmente

:

infortunio mancato

E’ detto

6

Convenzionalmente

:

infortunio mancato. E detto

anche evento sentinella

perché

un numero elevato di incidenti

caratterizza una situazione a

forte rischio d’infortunio

(4)

Evento lesivo che si verifica in modoimprovvisoedimprevisto

INFORTUNIO (sul lavoro)

CONCETTI E DEFINIZIONI

Evento lesivo che si verifica in modo improvvisoed imprevisto

percausa violenta in occasione di lavoro

… dal quale possono derivare:

la morte, un’inabilità permanente (parziale o assoluta) o un’inabilità temporanea (parziale o assoluta) che comporta l’astensione dal lavoro (definizione assicurativa)

… nel quale si riconoscono tutte le seguenti

7 … nel quale si riconoscono tutte le seguenti

caratteristiche:

rilevanza clinica(criterio di gravità)nesso causa-effetto(criterio di causalità)

danno a breve distanza di tempo(criterio cronologico)

MALATTIA (professionale)

CONCETTI E DEFINIZIONI

Patologia specifica la cui causa, che agisce sempre in

modo graduale e progressivo, è direttamente ed

immediatamente identificabile

in un fattore di rischio

presente nell'ambiente di lavoro

8

In generale:

Ogni alterazione della salute che non

(5)

1. PERICOLO O FATTORE DI RISCHIO

(HAZARD)

2 ESPOSIZIONE

(EXPOSURE)

CONCETTI E DEFINIZIONI

2. ESPOSIZIONE

(EXPOSURE)

3. RISCHIO

(RISK)

4. DANNO

(INJURY, DAMAGE)

CORRELATI TRA LORO NELLA SEQUENZA LOGICO-CRONOLOGICA

9

PERICOLO ESPOSIZIONE RISCHIO

DANNO

Tutte le azioni che possono essere messe in atto allo

PREVENZIONE

CONCETTI E DEFINIZIONI

p

scopo di evitare il verificarsi

di un evento dannoso

Il complesso delle disposizioni o misure necessarie

per evitare o diminuire i rischi

professionali nel

rispetto della salute della popolazione e dell’integrità

dell’ambiente esterno (TU)

10 La prevenzione è: Primaria- eliminazione/contenimento dei fattori di

rischio per malattia o infortunio

Secondaria- diagnosi precoce del danno alla salute, prima che si manifestino i sintomi e il danno diventi irreversibile

(6)

INTERVENTI DI PREVENZIONE PRIMARIA

(esempio relativo ad inquinanti aerodispersi)

CONCETTI E DEFINIZIONI Eliminazione sostanza nociva Modifica processo produttivo

Interventi

alla

sorgente

11 Modifica impianto Modifica organizz. del lavoro Manutenzione Pulizia Controllo ritmi produttivi

sorgente

INTERVENTI DI PREVENZIONE PRIMARIA

(esempio relativo ad inquinanti aerodispersi)

CONCETTI E DEFINIZIONI

Interventi

sulla

Aspirazione localizzata Ventilazione generale 12

propagazione

Lay-out Spazio Modifica organizz. lavoro

(7)

INTERVENTI DI PREVENZIONE PRIMARIA

(esempio relativo ad inquinanti aerodispersi)

CONCETTI E DEFINIZIONI

Interventi

sull’uomo

Chiusura in bi Dispositivi di protezione individuale 13

sull uomo

Informazione Riduzione tempo di esposizione Modifica organizz. lavoro cabina

INTERVENTI DI PREVENZIONE SECONDARIA

CONCETTI E DEFINIZIONI

SORVEGLIANZA

SANITARIA

per gli esposti

a fattori di rischio

professionali

(8)

PROTEZIONE

CONCETTI E DEFINIZIONI

Insieme di misure e dispositivi, collettivi o

individuali, idonei a ridurre l’esposizione al rischio

In altri termini: la misura di prevenzionetende ad abbattere la

probabilitàche si verifichi il danno mentre la

15

probabilitàche si verifichi il danno, mentre la misura di protezionetende a ridurre la gravità

del danno stesso (entrambe concorrono a diminuire il rischio)

I FATTORI DI RISCHIO – CLASSIFICAZIONE TRADIZIONALE

I° GRUPPO II° GRUPPO III° GRUPPO IV° GRUPPO V° GRUPPO

CONCETTI E DEFINIZIONI F.D.R. fisici F.D.R. chimici e biologici F.D.R. da lavoro fisico F.D.R. da organiz. del lavoro F.D.R. di infortunio - Rumore - Microclima - Illuminazione - Radiazioni non ionizz. - Radiazioni ionizzanti - Sostanze aerodisperse - Sostanze allo stato liquido - Sostanze solide - Lavoro muscolare statico - Lavoro muscolare dinamico Posture - Turnazione - Clima psicologico - Lavoro frustrante - Lavoro ansiogeno - Sicurezza di macchine ed impianti - Modalità o procedure di lavoro Dispositivi 16 ionizzanti - Vibrazioni - Pressione atmosferica - Calore - Corrente elettrica solide - Virus - Batteri - Parassiti - Miceti - Posture incongrue ansiogeno - Pendolarismo - Valore sociale del lavoro - Dispositivi di protezione individuali - Formazione professionale - Addestram. e informazione

(9)

I FATTORI DI RISCHIO – ALTRA CLASSIFICAZIONE CONCETTI E DEFINIZIONI PER LA SICUREZZA (Rischi di natura infortunistica) PER LA SALUTE (Rischi di natura igienico ambientale) PER LA SICUREZZA E LA SALUTE (Rischi trasversali) Strutture Agenti Chimici Organizzazione

del lavoro Macchine Agenti Fisici Fattori psicologici I i ti El tt i i A ti Bi l i i F tt i i i

17 Impianti Elettrici Agenti Biologici Fattori ergonomici Incendio-esplosioni

COME SI AFFRONTA IL PROBLEMA DEI RISCHI

Individuazione d l i l AMBITO DELLA CONCETTI E DEFINIZIONI del pericolo Valutazione del rischio Scelta delle soluzioni

GESTIONE DEL RISCHIO

18 Attuazione delle soluzioni Valutazione dei risultati AMBITO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

(10)

VALORE DEL RISCHIO

CONCETTI E DEFINIZIONI

R = P X G

P

= PROBABILITÀ

19

G

= GRAVITÀ

non i ifi ti

LA MATRICE DEL RISCHIO - ESEMPIO CONCETTI E DEFINIZIONI

4

8

12

16

3

6

9

12

2

4

6

8

moderato non moderato grave significativo 20

2

4

6

8

1

2

3

4

gravità

(11)

I DESCRITTORI DELLA PROBABILITA’ (P) – ESEMPIO

Scala qualitativa della PROBABILITA’ (P) di un evento dannoso Valore Livello Descrittori

CONCETTI E DEFINIZIONI

Valore Livello Descrittori

1 Bassissima

-Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità

-Non sono noti episodi simili

-Il fatto può provocare un danno solo per la concomitanza di più eventi poco probabili ed indipendenti

2 Medio-bassa

-Il verificarsi del danno susciterebbe grande sorpresa

-Sono noti solo rarissimi episodi simili

-Il fatto può provocare un danno solo in circostanze

sfortunate

21 3 Medio-alta

-Il verificarsi del danno susciterebbe una moderata sorpresa

-È noto qualche episodio analogo

-Il fatto può provocare un danno, anche se non in modo

automatico o diretto

4 Elevata

-Il verificarsi del danno non susciterebbe alcuno stupore

-Sono noti numerosi episodi simili

-Esiste un rapporto di causa-effetto tra il fatto ed il danno ipotizzato

I DESCRITTORI DELLA GRAVITA’ (D) - ESEMPIO

Scala qualitativa della GRAVITA’ (D) di un evento dannoso

CONCETTI E DEFINIZIONI

Valore Livello Descrittori

1 Trascurabile

-Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile

-Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili 2 Modesta -Infortunio o esposizione acuta con inabilità reversibile

-Esposizione cronica con effetti reversibili

-Infortunio o esposizione acuta con effetti di invalidità

22 3 Notevole permanente parziale

-Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti

4 Ingente

-Infortunio o esposizione con effetti letali o di invalidità permanente totale

-Esposizione cronica con effetti letali o totalmente invalidanti

(12)

INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE

DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

CONCETTI E DEFINIZIONI

Correlazione tra valore del rischio ed azioni da intraprendere

R

> 8

Azioni correttive indilazionabili

R

4 - 8

Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza

R

2 - 3

Azioni correttive/migliorative da

23

3

g

programmare nel breve-medio termine

R

= 1

Azioni migliorative da programmare nel medio-lungo termine

VALUTAZIONE DEI RISCHI

CONCETTI E DEFINIZIONI

“Valutazione globale e documentata di tutti i rischi

per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti

nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano

la propria attività, finalizzata ad individuare le

adeguate misure di prevenzione e di protezione

e

24

ad elaborare il programma delle misure

atte a

garantire il miglioramento nel tempo

dei livelli di

salute e sicurezza” (TU)

(13)

CONCETTI E DEFINIZIONI

INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE

DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

RISCHI PER LA SICUREZZA

Strutture attrezzature Impianti elettrici Sostanze pericolose Incendio-esplosioni Sup. Antisdrucciolo Ripari Segregazione Sostituzione Separazione Scarpe Occhiali Salvavita Grembiule Estintori

RISCHI PER LA SALUTE

Agenti chimici Agenti fisici Agenti biologici

Circuito a ciclo chiuso Insonorizzazione dei macchinari Vaccinazione Aspirazioni localizzate Tappi auricolari Stivali 25 RISCHI DI TIPO ORGANIZZATIVO

Organizzazione del lavoro Fattori psicologici Fattori ergonomici Condizioni di lavoro

Definire delle procedure Preparazione postazione di lavoro Adeguato rapporto

Uomo / Lavoro

Schermi

Gli enti della prevenzione

26 MODULO

(14)

Servizi SPISAL delle ASL

Vigili del fuoco

Il sistema Istituzionale

di Vigilanza

Ministero per lo sviluppo economico per il settore minerario

Regioni e Province Autonome per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali

Il Ministero del Lavoro (Servizi Ispettivi delle Direzioni Territoriali del Lavoro) anche in materia di sicurezza e salute del lavoro nelle seguenti attività e informandone preventivamente le ASL:

 Costruzioni edili o di genio civile lavori in sotterraneo e gallerie anche

27  Costruzioni edili o di genio civile, lavori in sotterraneo e gallerie anche

comportanti l’impiego di esplosivi;

 Lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;

 Ulteriori lavori comportanti rischi particolarmente levati individuati da un DPCM

ISTITUTO SUPERIORE PREVENZIONE E SICUREZZA

SUL LAVORO (I.S.P.E.S.L.) oggi INAIL

S C

Il sistema Istituzionale

di Vigilanza

Sede Centrale: Roma  Omologazione  Ricerca  Informazione

Sedi Periferiche Regionali*: Prime verifiche su:

• Ascensori e mezzi di sollevamento

• Apparecchi a pressione e generatori di vapore

28

* Sede Regionale Veneta: Mestre - Corso del Popolo, 133 - Tel. 041/950896

pp p g p

• Idroestrattori a forza centrifuga Controlli a campione su:

• Protezione contro le scariche atmosferiche • Impianto di terra in locali ordinari

(15)

AGENZIA REGIONALE PER L’AMBIENTE VENETO

(A.R.P.A.V.)

Il sistema Istituzionale

di Vigilanza

Servizio Antinfortunistica e Impiantistica

delle sedi provinciali

Verifiche periodiche su

Ascensori e mezzi di sollevamento I i ti l tt i i i li di t

29

Impianti elettrici speciali e di messa a terra

Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche Apparecchi a pressione e generatori di vapore Idroestrattori a forza centrifuga

DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO

(ex Ispettorato del Lavoro)

Il sistema Istituzionale

di Vigilanza

Servizio Ispettivo del Lavoro - Ministero del Lavoro

compiti di vigilanza e controllo sul lavoro in genere Contratti

Orario

Libretto di lavoro

Minimo paga e prospetti paga Minori avviati al lavoro

30 Minori avviati al lavoro

Lavoratrici madri

Assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionali Verifica delle modalità di infortunio (ex inchiesta pretorile)

Indagini di PG su delega della Autorità Giudiziaria Dal 1997 anche vigilanza tecnica nei lavori edili

(16)

COMANDI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO

Il sistema Istituzionale

di Vigilanza

Ente del Ministero dell’Interno

Servizio Ispettivo per le attività produttive e per le altre attività soggette alla normativa di prevenzione incendi

Vigilanza sulla prevenzione incendi Informazione, consulenza, assistenza Attività autorizzativa

31

Attività autorizzativa

SERVIZIO DI PREVENZIONE, IGIENE E SICUREZZA

NEGLI AMBIENTI DI LAVORO delle ASL (SPISAL)

Il sistema Istituzionale

di Vigilanza

(

)

mission

istituzionale

– la prevenzione delle malattie professionali e

degli infortuni causati o correlati al lavoro

– il miglioramento del benessere del lavoratore

32

strumenti

– assistenza

– informazione

– vigilanza

(17)

attività sanitarie

C tifi i i di id ità l l ( i i tili di l i i

Il servizio SPISAL

Certificazioni di idoneità al lavoro (minori, utilizzo di esplosivi, conduzione caldaie a vapore, impiego di gas tossici, attività di autoriparazione, responsabile impianti a fune, maestri di sci, ecc).

Ricorsi contro il parere espresso dal medico competente Visite specialistiche in medicina del lavoro per consulenza a medici di base e ospedalieri.

Esami strumentali di screening (audiometrie, spirometrie) su richiesta del medico competente

33 richiesta del medico competente.

Vigilanza e controllo sull’attività del medico competente Tutela delle lavoratrici madri mediante accertamento delle condizioni lavorative e ambientali di rischio per le gravidanze

assistenza e informazione

Partecipazione e realizzazione di corsi di

Il servizio SPISAL

Partecipazione e realizzazione di corsi di

formazione / informazione

Progettazione e realizzazione di interventi di

educazione e promozione alla salute

Divulgazione di documentazione scientifica, tecnica

e normativa

Dati statistici ed epidemiologici su infortuni e

34

malattie professionali

Pareri su soluzioni di bonifica ambientale o di

antinfortunistica

(18)

attività amministrative-autorizzative

Valutazione requisiti di idoneità e salubrità dei nuovi laboratori (pareri igienico-sanitari al Comune per i permessi di costruire)

Il servizio SPISAL

igienico-sanitari al Comune per i permessi di costruire)

Concessioni di deroghe (all’uso di DPI, all’uso di laboratori in locali interrati)

Rilascio e rinnovo delle patenti di abilitazione all’impiego dei gas tossici Vidimazione dei registri infortuni

Ricezione di comunicazioni, notifiche o registri obbligatori:

notifica per apertura cantieri ex art. 99 D.Lgs. 81/2008;

notifica costruzione o ampliamenti di laboratori ex art. 67 D.Lgs 2008;

35

notifica o presentazione piani di lavori per rimozione/smaltimento/bonifica di materiali contenenti amianto;

registro degli esposti (cancerogeni, agenti biologici, amianto);

relazione annuale sulle attività di rimozione materiali contenenti amianto

vigilanza

Il servizio SPISAL

Verifica dell'attuazione delle norme in materia di

igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro: applicazione

del sistema sanzionatorio di cui al D.Lgs 758/94

Controllo dei fattori di nocività attraverso

misurazioni dei principali inquinanti ambientali

36

Riconoscimento delle cause e delle responsabilità

nei casi di infortunio e malattia professionale

(19)

Provvedimenti che vengono adottati a

Provvedimenti che vengono adottati a

seguito di ispezione:

seguito di ispezione:

lI sistema sanzionatorio D.

Lgs. 758/94

seguito di ispezione:

seguito di ispezione:

VERBALE CON VERBALE DI CONTRAVVENZIONE

37 DISPOSIZIONI CONTRAVVENZIONECON PRESCRIZIONI

PROVVEDIMENTO DI REGOLARIZZAZIONE

VERBALE DI ISPEZIONE

CON DISPOSIZIONI

lI sistema sanzionatorio

D.Lgs. 758/94

VIENE PORTATO A CONOSCENZA:Legale rappresentante

RLS aziendale

NON SI TRATTA DI VIOLAZIONI DI LEGGE O DECRETI;

SONO PROVVEDIMENTI PRESI DALL’ORGANO DI VIGILANZA S.P.I.S.A.L. PER MIGLIORARE L’APPLICAZIONE DELLE NORME TECNICHE O DI

38

PER MIGLIORARE L APPLICAZIONE DELLE NORME TECNICHE O DI BUONA PRASSI, ADOTTATE VOLONTARIAMENTE DAL DATORE DI LAVORO (ART. 302-BIS)

VIENE SEMPRE DATO UN TEMPO PER LA SUA REALIZZAZIONE

PUO’ ESSERE FATTO RICORSO AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(20)

VERBALE DI CONTRAVVENZIONE

CON PRESCRIZIONI

lI sistema sanzionatorio

D.Lgs. 758/94

VIENE PORTATO A CONOSCENZA del:Contravventore

Legale rappresentante

RLS aziendale la prescrizione su cosa fare e in che modo Procuratore della Repubblica

39

SI TRATTA DI VIOLAZIONI DI LEGGE O DECRETI;

VIENE SEMPRE DATO UN TEMPO PER LA SUA REALIZZAZIONENON PUO’ ESSERE FATTO RICORSO

VIENE AVVIATA L’AZIONE PENALE da parte della Procura

VERBALE DI CONTRAVVENZIONE VERBALE DI CONTRAVVENZIONE Viene portato a conoscenza:

Legale rappresentante e contravventore

lI sistema sanzionatorio

D.Lgs. 758/94

RLS aziendale

Contestazione Violazione di legge

Prescrizione su cosa fare e in che modo

Comunicazione magistratura

Ad i t

Ad i t

Tempo necessario per regolarizzare Verifica S.P.I.S.A.L. Verifica S.P.I.S.A.L. Notizia di Reato Verbale Procedimento 40 Adempimento Adempimento Non adempimento Non adempimento Segnalazione Segnalazione Magistratura Magistratura PROCESSO PROCESSO

COM. MAG. ESTINZIONE REATO COM. MAG. ESTINZIONE REATO

Ammissione pagamento Ammissione pagamento Pagamento sanzione 1/4 Pagamento sanzione 1/4 del massimo entro 30 giorni del massimo entro 30 giorni

Procedimento sospeso fino a

comunicazione S.P.I.S.A.L.

(21)

Istituto Nazionale per l’Assicurazione

contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL)

Il sistema Istituzionale

di Vigilanza

Tutelail lavoratore contro i danni fisici ed economici

derivanti da infortuni e malattie causati dall’attività lavorativa ed esonerail datore di lavoro dalla responsabilità civile conseguente all’evento subito dai propri dipendenti, salvo i casi in cui, in sede penale o civile, sia riconosciuta la sua responsabilità per reato commesso con violazione

d ll di i i i l l

41 delle norme di prevenzione e igiene sul lavoro

Sono tenuti a stipulare l’assicurazione:

• i datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti o

INAIL

parasubordinati nelle attività individuate come rischiose:

– svolte con uso di macchine, apparecchi o impianti,

– svolte in ambienti organizzati in opere e servizi, – complementari o sussidiarie alle attività rischiose

• gli artigiani titolari (assicurano se stessi)

• i lavoratori autonomi dell’agricoltura (assicurano se stessi)

le casalinghe (assicurano se stesse)

42

• le casalinghe (assicurano se stesse)

(22)

Le forme di tutela assicurativa:

INAIL

• Indennità per la mancata retribuzione del periodo di inabilità temporanea al lavoro che comporta astensione dal lavoro per più di tre giorni

viene erogata dal 4° giorno successivo alla data di infortunio o manifestazione di malattia fino alla guarigione e viene calcolata sulla retribuzione media giornaliera: 60% fino al 90° giorno e 75% dal 91 giorno fino alla guarigione clinica.

• Indennizzo per la diminuita capacità lavorativa e per il danno permanente dell’integrità psicofisica (danno biologico conseguente ad inabilità permanente)

viene erogato per le lesioni con grado di menomazione compreso fra il 6% e il 100%, senza

43 viene erogato per le lesioni con grado di menomazione compreso fra il 6% e il 100%, senza riferimento alla retribuzione ma secondo le tabelle delle menomazioni e del danno biologico; con un grado di menomazione superiore al 16% si presume che sussista anche un danno patrimoniale calcolato in base alla tabella dei coefficienti

• Alle casalinghe viene corrisposta una rendita proporzionale all’entità dell’invalidità subita purché uguale o superiore al 33%

Altre prestazioni

• Rendita di passaggio per silicosi e asbestosi

INAIL

p gg p

• Rendita ai superstiti (rendita mensile, assegno per spese funerarie, assegno speciale continuativo mensile)

• Assegno per assistenza personale continuativa • Assegno per incollocabilità

• Erogazione integrativa per i grandi invalidi • Protesi e presidi

• Cure termali e soggiorni climatici

44 Cure termali e soggiorni climatici

(23)

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE

(INPS)

Il sistema Istituzionale

di Vigilanza

(

)

Eroga le rendite pensionistiche di fine lavoro

e la prestazione economica sostitutiva della retribuzione

in caso di assenza per incapacità temporanea assoluta

al lavoro dovuta a malattia o a gravidanza.

45

Lo sviluppo del sistema

legislativo in materia

di sicurezza sul lavoro

MODULO

(24)

RIMOZIONE ED OMISSIONE DOLOSA O COLPOSA DI CAUTELE

1930: Codice Penale

Art. 437

Rimozione dolosa od omissione di cautele contro infortuni sul lavoro

Chiunque omette di collocare impianti o apparecchi o segnali destinati a

prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Art. 451

Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro

Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da…

RESPONSABILITÀ DELL’IMPRENDITORE

1942: Codice Civile

Art. 2050

Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose

Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno

Art. 2087

Tutela delle condizioni del lavoro

L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro

(25)

TUTELA DELLA SALUTE

1948: Costituzione

Italiana

Parte Prima - Diritti e doveri dei cittadini La responsabilità penale è personale (Titolo I - Rapporti civili - Art. 27)

La repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e p interesse della collettività,

e garantisce cure gratuite agli indigenti (Titolo II - Rapporti etico-sociali - Art. 32)

TUTELA DEL LAVORO

1948: Costituzione

Italiana

Titolo III: rapporti economici

Art. 35 - La repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni Art. 37 - La lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione Art. 38 - Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari di per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale

Art. 41 - L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana

(26)

Norme generali di

sicurezza sul lavoro

Norme di sicurezza e igiene con sanzioni penali per chi le trasgredisce e istituzione dell’organo di controllo (Ispettorato del lavoro)

DPR 547/55

Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro DPR 520/55

Riorganizzazione del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale DPR 303/56

DPR 303/56

Norme generali per l’igiene sul lavoro DPR 164/56

Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni

Tutele per le categorie di lavoratori

più deboli

Norme generali di

sicurezza sul lavoro

L. 977/67

Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti DPR: 1124/65

Testo unico sulle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

p

DPR: 1204/71

(27)

Normativa di derivazione comunitaria

Norme generali di

sicurezza sul lavoro

D.Lgs. 277/91

Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione a piombo, amianto, rumore

D.Lgs. 626/94

Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

D.Lgs: 459/96 g

Caratteristiche di sicurezza delle macchine D.Lgs. 494/96

Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

Aspetti innovativi

Il D.Lgs 626/94

Prevenzione basata su procedure (conoscenza dei pericolie programmazione delle misure di tutela)

Valorizzazione della prevenzione soggettiva, basata sulla

responsabilizzazione personale dei soggetti coinvolti (datore di lavoro, lavoratore)

Organizzazione del sistema di sicurezza basato su più soggetti aziendali (RSPP, RLS, Addetti alle misure di emergenza, coordinatori per la progettazione ed esecuzione lavori edili, …)

Gestione della sicurezzaaziendale come parte integrante del sistema produttivo

Riconoscimento delle situazioni di rischioderivanti dal rapporto uomo-macchine/ambiente/sostanze pericolose

(28)

Anni ’50 (primi DPR sulla sicurezza): Filosofia della protezione:

• Eliminazione o riduzione delle condizioni pericolose

Evoluzione della

Prevenzione

Anni 90 (direttive europee e decreto 626) Filosofia della prevenzione:

• Riconoscimento preventivo dei rischi e predisposizione delle misure per agire sulle azioni pericolose

Anni 2000 (Testo Unico)

Filosofia della programmazione e organizzazione della

Filosofia della programmazione e organizzazione della

sicurezza per conferire effettività ed efficacia all’azione di

prevenzione:

• Predisposizione dei sistemi di controllo dell’efficacia e dell’efficienza delle misure adottate

• Ripartizione intersoggettiva dell’obbligo di sicurezza e salute fra i ruoli della linea gerarchico-funzionale

Abroga e sostituisce gran parte della precedente disciplina in materia di sicurezza sul lavoro

Il D.Lgs 81/2008

sicurezza sul lavoro

E’ entrato in vigore il 15 maggio 2008

Sommario

E’ composto da 306 articoli, 13 titoli, 51 allegati E composto da 306 articoli, 13 titoli, 51 allegati Titolo I – Disposizioni Generali

Titoli dal II al XI – Disposizioni Speciali

Titolo XII – Disposizioni in materia penale e procedura penale Titolo XIII – Norme transitorie e finali

(29)

Si applica a tutti i Settori, pubblici e privati

• Forze armate e di Polizia

Il D.Lgs 81/2008

• Vigili del fuoco

• Soccorso alpino, difesa civile e servizi di protezione civile

• Strutture penitenziarie, giudiziarie, di sicurezza e di ordine pubblico • Scuole e università

• Organizzazioni di volontariato • Mezzi di trasporto aerei e marittimi

• Biblioteche, musei, archivi e strutture sottoposte a vincoli di tutele dei beni artistici, storici e culturali

• Attività a bordo di navi, ambito portuale e settore della pesca

Si applica a tutti i tipi di Contratto

• contratti di somministrazione

Il D.Lgs 81/2008

contratti di somministrazione • distacco del lavoratore

• lavoratore pubblico con dipendenza funzionale presso altre amministrazioni

• lavoratori a progetto e collaboratori coordinati e continuativi • prestazioni occasionali di tipo accessorio:

• lavoro a domicilio e contratto collettivo dei proprietari di fabbricati:

fabbricati:

(30)

Si applica a tutti i tipi di Lavoratore:

• Lavoratore subordinato con o senza retribuzione

S tt h l ’ tti ità ll’ bit d ll’ i i d l DdL

Il D.Lgs 81/2008

• Soggetto che svolge un’attività nell’ambito dell’organizzazione del DdL • Socio lavoratore di società o cooperative anche di fatto che presti la propria

opera per per conto dell’ente stesso

• Associato in partecipazione il cui apporto consiste in prestazioni d’opera nell’ambito della organizzazione stessa

• Benificiario di tirocini formativi e di orientamento professionale o di alternanza studio-lavoro

• Studente di ogni ordine e grado o il partecipante a corsi di formazione ove si f i di l b t i ti hi i i fi i i bi l i i tt t i

faccia uso di laboratori, agenti chimici, fisici o biologici e attrezzature in genere compreso i VDT

• Volontari delle varie associazioni compresi quelli dei Vigili del Fuoco o della Protezione Civile

• Lavoratori socialmente utili

• Lavoratori autonomi (si applicano solo gli art. 21 e 26)

• Componenti dell’impresa familiare (si applica solo l’articolo 21)

Art 21: lavoratori autonomi, imprese familiari

Il D.Lgs 81/2008

Obblighi:

• Utilizzare attrezzature di lavoro conformi

• Munirsi e utilizzare i DPI

• Munirsi della tessera di riconoscimento

Arresto fino a un mese Ammenda da 200 a 600 euro

Sanzione amministrativa da da 50 a 300 euro

Facoltà (con oneri a proprio carico):

• Beneficiare sorveglianza sanitaria

• Partecipare ai corsi di formazione

(31)

Art 26: disposizioni per contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione

Obblighi del committente:

Il D.Lgs 81/2008

Obblighi del committente:

• Verificare l’idoneità tecnico-professionale delle ditte appaltatrici e dei lavoratori autonomi

• Verifica iscrizione CCIA • Acquisizione di autocertificazione

• Specifica i costi relativi alla sicurezza (nel contratto di appalto)

• Fornisce informazioni dettagliate sui rischi, sulle misure di prevenzione e di emergenza • Coopera e coordina alla attuazione delle misure di prevenzione e protezione per i rischi

interferenziali elaborando il DUVRI (allegato al contratto d’appalto)

Il DUVRI non serve per: Documento scritto anche in caso di

Obblighi dell’impresa esecutrice (o lavoratore autonomo):

• Il personale dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice o il lavoratore autonomodeve munirsi di tessera di riconoscimento corredata di fotografia generalità del lavoratore e l’indicazione del DdL

• lavori di natura intellettuale

• lavori di durata inferiore a due gg (senza rischi particolari) • forniture di materiali o attrezzature

contratti verbali e per imprese attualmente esonerate dal DVR scritto Sanzione amministrativa da da 50 a 300 euro

I contenuti del D.Lgs

81/2008

MODULO

(32)

Costituito da 7 articoli e 1 allegato con i requisiti degli ambienti di lavoro

Definizione di “Luoghi di pertinenza dell’azienda”

 Luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro ubicati sia all’interno che in ogni luogo di

Titolo II e allegato IV “Luoghi di lavoro”

g p p g g

pertinenza dell’impresa

 Campi, boschi e altri terreni facenti parte dell’azienda agricola o forestale

Il DdL deve garantire locali con le carateeristiche dell’allegato IV  Stabilità e solidità

 Altezza, cubatura e superficie

 Parametri di aero-illuminazione naturali e artificiali

 Vie di circolazione, passaggi, porte, scale

 Locali di riposo, servizi igienici, spogliatoi Dif t li i i ti

 Difesa contro gli inquinanti

 Misure contro l’incendio e l’esplosione e per il primo soccorso

 Lavori in vasche, canalizzazioni, serbatoi e simili

 Disposizioni relative alle aziende agricole

Divieto di utilizzare locali interrati o seminterrati

Obbligo di notifica allo SPISAL per nuovi insediamenti produttivi

Titolo III e allegati V-IX “Attrezzature di lavoro e DPI”

Il Titolo III è suddiviso in tre capi

Capo I “Attrezzature da lavoro”

 Articoli dal 69 al 73

 Allegati V, VI e VII

Capo II “Uso dei dispositivi di protezione individuale”

 Articoli dal 74 al 79

 Allegato VIII

Capo III “Impianti e apparecchiature elettriche”

 Articoli dal 80 al 86

(33)

Titolo III capo I

“Uso attrezzature di lavoro”

Definizioni:

 Uso:qualsiasi impiego (messa in o fuori servizio, trasporto, manutenzione, pulizia, etc)

Att t l i i hi hi t il i i t

 Attrezzatura:qualsiasi macchina, apparecchio utensile o impianto

 Lavoratore esposto: lavoratore che si trova in tutto o in parte in una zona pericolosa

 Operatore:lavoratore incaricato dell’uso della attrezzatura di lavoro

Le attrezzature di lavoro devono:

 essere conformi a norme e regolamenti e rispettare i requisiti degli allegati V e VI

allegati V e VI

 rispettare i principi dell’ergonomia dei posti di lavoro e non creare rischi da interferenza con quelle già in uso

 essere controllate con la periodicità prevista dall’allegato VII

 avere un documento attestante l’ultimo controllo con esito positivo per essere utilizzate fuori sede

 usate da personale che abbia ricevuto una particolare formazione

Titolo III capo II

“Dispositivi di Protezione Individuale o DPI”

Definizione:

qualsiasi attrezzatura e suo accessorio, destinata ad essere indossata dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi quando p p gg p q non sia possibile evitarli con misure tecniche o organizzative o con mezzi di protezione collettiva”

Obblighi di:

datore di lavoro

 Analisi, individuazione e valutazione

 Assegnazione e formazione/addestramento

 Manutenzione e pulizia

 Procedure per riconsegna e deposito

lavoratori  Uso

 Cura

 Riconsegna

(34)

Titolo III capo III

“Impianti e apparecchiature elettriche”

Obblighi del datore di lavoro:

 valutazione del rischio elettrico

 adozione di procedure di uso e manutenzione atte a garantire la permanenza del livello di sicurezza

 effettuare verifiche periodiche e verbalizzarne l’esito

 qualificare (formazione) i lavoratori che operano su parti elettriche secondo le norme tecniche (CEI 11-27 – PES – PAV)

Requisiti di sicurezza:

 Gli impianti e attrezzature elettriche devono essere progettati

 Gli impianti e attrezzature elettriche devono essere progettati, costruiti e realizzati a regola d’arte come definite dall’allegato IX:

 elenco norme di buona tecnica: UNI, CEI, CEN, CENELEC, IEC, ISO

 tabella con le distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protetti

Titolo IV e allegati X - XXIII “Cantieri temporanei e mobili”

Il Titolo IV è suddiviso in tre capi

Capo I “Misure per la salute e sicurezza nei cantieri

Capo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri

temporanei e mobili”

 Articoli dal 88 al 104

 Allegati X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI e XVII

Capo II “Norme per la prevenzione degli infortuni sul

lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota”

q

 Otto sezioni: articoli dal 105 al 156

 Allegati: XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII

Capo III “Sanzioni”

(35)

Capo I

Misure per la salute e sicurezza nei cantieri

Il responsabile dei lavoro diventa una figura obbligatoria e coincide con:  Progettista per la fase di progettazione dell’opera

Aspetti principali

g p p g p

 Direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell’opera

Vengono definiti i requisiti e le responsabilità di:

 Committente:

 Verifica l’idoneità tecnico-professionale di tutte le imprese che operano nel cantiere

 Richiede alle imprese la dichiarazione sull’organico

 Nomina i coordinatori per la sicurezza e ne controlla l’operato

 Inoltra la notifica preliminare

 Inoltra la notifica preliminare

 Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione  Redazione del PSC e del fascicolo

 Controlla l’operato delle imprese

 Lavoratori autonomi, datori di lavoro delle varie imprese e dell’impresa affidataria

Viene introdotta la sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo

X “Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile”

Capo I

Misure per la salute e sicurezza nei cantieri

Contenuto degli allegati

g g

XI “Elenco dei lavori comportanti rischi particolari” XII “Contenuto della notifica preliminare”

XIII “Prescrizioni per servizi igienico-assistenziali per posti di lavoro”

XIV “Contenuti minimi del corso per Coordinatori per la sicurezza”

sicurezza

XV “Contenuti minimi dei Piani di sicurezza: PSC e POS” XVI “Contenuto del fascicolo con le caratteristiche dell’opera” XVII “Criteri per verificare l’idoneità tecnico professionale di

(36)

Capo II Lavori in quota

Definizione:

attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile

Contenuti delle sezioni:

campo di applicazione

disposizioni di carattere generale

scavi e fondazioni

t

i

i

l

t

i l

ponteggi e impalcature in legname

ponteggi fissi

ponteggi mobili

costruzioni edilizie

demolizioni

Capo II Lavori in quota

Contenuti degli allegati

XVIII Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei

XVIII Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei

materiali

XIX Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi

XX Costruzione e impiego di scale portatili

XXI a) Corsi di formazione per addetti al

montaggio/smontaggio/trasformazione dei ponteggi

b) Corsi per addetti ai sistemi di accesso e

posizionamento mediante funi

XXII Contenuti minimi del Pi.M.U.S.

(37)

Titolo V

“Segnaletica di sicurezza e salute sul lavoro”

Costituito da 6 articoli (dal 161 al 166) e da 9 allegati

Definizioni di

Segnaletica di sicurezza

Segnale di divieto, di avvertimento, di prescrizione, di salvataggio o di soccorso e di informazione

Cartello

Colore di sicurezza

Simbolo o pittogramma

Segnale luminoso e acustico

C i i b l S l t l

Comunicazione verbale e Segnale gestuale

Obblighi del Datore di Lavoro:

Adottare la segnaletica qualora non sia possibile eliminare i rischi con le misure tecniche e organizzative

Informare e formare i lavoratori sul significato della segnaletica adottata

Contenuti degli allegati: prescrizioni

XXIV generali per la segnaletica di sicurezza

Titolo V

“Segnaletica di sicurezza e salute sul lavoro”

XXIV generali per la segnaletica di sicurezza

XXV generali per i cartelli segnaletici

XXVI per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni

XXVII per la segnaletica delle attrezzature antincendio

XXVIII a) per la segnalazione di ostacoli e pericoli

b) per la segnalazione delle vie di circolazione

b) per la segnalazione delle vie di circolazione

XXIX per i segnali luminosi

XXX per i segnali acustici

XXXI per la comunicazione verbale

XXXII per i segnali gestuali

(38)

Titolo VI

“Movimentazione manuale dei carichi”

Costituito da 5 articoli (dal 167 al 171) e da 1 allegato

Definizioni:

Movimentazione manuale dei carichi:

operazioni di trasporto o sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico in particolare dorso rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari

Patologie da sovraccarico biomeccanico:

patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari

Titolo VI

“Movimentazione manuale dei carichi”

Obblighi del Datore di Lavoro:

 Adottare misure tecniche, organizzative e ambientali per ridurre i rischi

 Informare, formare e addestrare i lavoratori sulle

caratteristiche del peso, sulle modalità di corretta esecuzione delle azioni e sulle manovre da adottare

 Organizzare la sorveglianza sanitaria sulla base della valutazione e dei fattori individuali di rischio

C

t

t d ll’ ll

t XXXIII

Contenuto dell’allegato XXXIII:

 elementi per la valutazione del rischio lavorativo

 fattori individuali di rischio,

(39)

Titolo VII “Videoterminali”

Costituito da 8 articoli (dal 172 al 179) e da 1 allegato

Definizioni:

Videoterminale (VDT):schermo alfanumerico o grafico

Posto di lavoro:l’insieme comprendente attrezzature munite di VDT, tastiera o altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, software, accessori, apparecchiature connesse (telefono, unità a dischi, modem, stampante, supporto documenti, sedia, piano di lavoro) nonchè ambiente circostante

Lavoratore:persona che utilizza il VDT in modo sistematico o abituale per 20 ore alla settimana dedotte le pause

Pause:interruzioni della attività a rischio della durata di 15 minuti ogni 120 di applicazione continuativa al VDT, oppure di durata diversa stabilita da CCNL

Titolo VII “Videoterminali”

Obblighi del Datore di Lavoro:

 adottare misure tecniche organizzative e ambientali con

 adottare misure tecniche, organizzative e ambientali con particolare riguardo ai rischi per la vista, ai problemi di postura e affaticamento fisico e mentale e alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale

 Informare e formare i lavoratori

 Organizzare la sorveglianza sanitaria

Contenuto dell’allegato XXXIV: Requisiti minimi

g

q

 Attrezzature (schermo, tastiera, piano di lavoro, sedile,

computer portatile)

 Ambiente (spazio, illuminazione, riflessi e abbagliamenti, rumore, radiazioni, microclima)

(40)

Titolo VIII “Agenti Fisici”

Il Titolo VIII è suddiviso in 6 capi e 3 allegati

Capo I “Disposizioni generali”

Articoli dal 180 al 186

Capo II “Rumore”

Articoli dal 187 al 198

Capo III “Vibrazioni”

Articoli dal 199 al 205

Allegato XXXV (indicazioni per le misure e la valutazione)

Capo IV “Campi elettromagnetici” p p g

Articoli dal 206 al 212

Allegato XXXVI (indicazioni per le misure e la valutazione)

Capo V “Radiazioni ottiche artificiali”

Articoli dal 213 al 218

Allegato XXXVII (indicazioni per le misure e la valutazione)

Capo VI Sanzioni

Capo I: disposizioni generali comuni a tutti gli agenti fisici

Valutazione del rischio

Titolo VIII “Agenti Fisici”

Elaborato scritto, inserito nel DVR, da rifare ogni 4 anni, contenente le misurazioni effettuate secondo:

 Norme tecniche: UNI, CEI, CEN, ISO

 Buone prassi: elaborate da: Regioni, ISPESL, INAIL e Org. Parit

 Linee guida: emanate dal Coord. Tecn. Regioni

 Da personale tecnico qualificato

 Giustificazione: possibile per situazioni sicuramente sotto ai valori di riferimento

riferimento

Misure tecniche per ridurre o eliminare i rischi alla fonte Introduzione di valori limite di esposizione e valori di azione Informazione e formazione ai lavoratori

(41)

Titolo IX

“Sostanze pericolose”

Il Titolo IX è suddiviso in 4 capi e 6 allegati

Capo I “Disposizioni generali”

Capo I Disposizioni generali

 Articoli dal 221 al 232

 Allegati XXXVIII, XXXIX, XL, XLI

Capo II “Agenti cancerogeni e mutageni”

 Articoli dal 233 al 245

 Allegati XLII e XLIII g

Capo III “Amianto”

 Articoli dal 246 al 261

Capo VI Sanzioni

Definizioni:

 Agenti chimici e agenti chimici pericolosi

 Attività che comporta esposizione ad agenti chimici Titolo IX

“Sostanze pericolose”

 Valore limite di esposizione professionale (elenco allegato XXXVIII)

 Valori limite biologici (elenco allegato XXXIX)

 Rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute

Valutazione del rischio

 Elaborato scritto da inserirsi nel DVR aziendale, contenente eventuali misure ambientali, biologiche e sanitarie, rifatto periodicamente

Disposizioni in caso di incidenti o di emergenzep g Informazione e formazione ai lavoratori

Divieti (elenco allegato XL)

Sorveglianza sanitaria (annuale) con visita di fine rapporto di lavoro Registro degli esposti per cancerogeni e amianto

(42)

Titolo X “Agenti biologici”

Costituito da 21 articoli (dal 237 al 286) e da 5 allegati

Definizioni:

 Agente biologico: Qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, cultura cellulare o endoparassita che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni. Classificati in 4 gruppi a seconda del rischio di infezione

 Microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico

Titolo X “Agenti biologici”

Obblighi del Datore di Lavoro:

 Misure tecniche, organizzative e igieniche per ridurre i rischi, limitando il n° degli esposti

 Misure specifiche per strutture sanitarie, veterinarie, laboratori, stabulari e processi industriali

 Misure di emergenza in caso di dispersione

 Informazione, formazione e addestramento dei lavoratori

 Sorveglianza sanitaria e registrazione degli esposti

Contenuto degli allegati:

Contenuto degli allegati:

XLIV Elenco esemplificativo di attività lavorative XLV Segnale di rischio biologico

XLVI Elenco degli agenti biologici classificati

XLVII Specifiche sulle misure e sui livelli di contenimento XLVIII Specifiche per i processi industriali

(43)

Titolo XI

“Atmosfere esplosive”

Costituito da 11 articoli (dal 287 al 297) e da 3 allegati

Definizione di atmosfera esplosiva (ATEX):

miscela con aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze

infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri

Titolo XI

“Atmosfere esplosive”

Obblighi del Datore di Lavoro:

Prevenire la formazione delle ATEX

E it l’ i d ll ATEX

Evitare l’accensione delle ATEX

Attenuare gli effetti di un’esplosione

Valutare il rischio:

Probabilità e durata della presenza di ATEX

Probabilità e fonti di accensione comprese le scariche elettrostatiche

Caratteristiche dell’impianto, sostanze usate, processi

Entità degli effetti prevedibili

Contenuto degli allegati:

XLIX aree in cui possono formarsi ATEX L prescrizioni minime di sicurezza

(44)

Sanzioni Penali: alternatività fra arresto e ammenda

DdL e dirigente

 Arresto: da un minimo di 2 a un massimo di 8 mesi

A d d i i di 800 d i di 15 000

ASPETTI SANZIONATORI aspetti generali

 Ammenda: da un minimo di 800 ad un massimo di 15.000 euro

Preposto

 Arresto: da un minimo di 1 a un massimo di 8 mesi

 Ammenda: da un minimo di 300 a un massimo di 4.000 euro

Lavoratore

 Arresto: da un minimo di 15 giorni a un massimo di 4 mesi

 Ammenda: da un minimo di 100 a un massimo di 600 euro

Fabbricanti e fornitori

 Arresto da un minimo di 4 a un massimo di 8 mesi

 Ammenda da un minimo di 15.000 a un massimo di 45.000 euro

Medico Competente

 Arresto: da un minimo di 1 a un massimo di tre mesi

 Ammenda: da un minimo di 200 a un massimo di 5.000 euro

Sanzioni Amministrative

ASPETTI SANZIONATORI aspetti generali

Datore di Lavoro e Dirigente

da un minimo di 500 a un massimo di 18.000 euro

Preposto

da un minimo di 1.200 a un massimo di 3.600 euro

Lavoratore

da un minimo di 50 a un massimo di 300 euro

M di C t t Medico Competente

(45)

LAVORATORE AUTONOMO

ASPETTI SANZIONATORI aspetti generali

Per la violazione all’art. 21 comma 1:

let. a): attrezzature non a norma

let. b): carenza di DPI

Arresto: fino a un mese o Ammenda: da 200 a 600

Per la violazione dell’art. 21 comma 1let. c)

oppure dell’art. 20 comma 3:

mancanza tesserino

Sanzione amministrativa da 50 a 300 euro

I soggetti

della prevenzione

MODULO

(46)

I soggetti del sistema di

prevenzione aziendale

• Datore di lavoro, dirigente, preposto

L

t

• Lavoratore

• Responsabile e addetto del servizio di prevenzione e

protezione

• Il medico competente

• Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

• Addetti alle emergenze (prevenzione incendi pronto

Addetti alle emergenze (prevenzione incendi, pronto

soccorso, evacuazione)

• Progettisti, fabbricanti, fornitori, rivenditori

• Lavoratori autonomi

Settore privato

Persona fisica titolare del rapporto di lavoro,responsabile

DATORE DI LAVORO

Chi è

Persona fisica titolare del rapporto di lavoro,responsabile

dell’impresa o dello stabilimento avente poteri decisionali

o di spesa

Settore pubblico

Dirigente al quale spettano i poteri di gestione ovvero il

funzionario, pur senza qualifica dirigenziale, quando sia

preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale

p p

g

Non solo l’imprenditore in senso stretto, ma anche tutti coloro che, pur mancando di tale qualifica, si avvalgono ugualmente di prestazioni altrui rese sotto il vincolo della dipendenza o, comunque, in condizioni di

assoggettamento a direttive impartite per lo svolgimento di una attività lavorativa avente anche scopi di semplice istruzione o addestramento professionale

(47)

Individuare e valutare i rischi per la salute e sicurezza Eliminare e/o ridurre i rischi alla fonte

DATORE DI LAVORO:

Che cosa deve fare

Adottare misure di tutela tecniche, organizzative e procedurali, con priorità per la protezione collettiva rispetto a quella individuale Fornire la segnaletica di sicurezza e di avvertimento

Rispettare i principi ergonomici nella

Designare il responsabile del SPP, il MC (ove previsto), gli addetti alle emergenze e al pronto soccorso

Far effettuare la sorveglianza sanitaria quando necessariaa e ettua e a so eg a a sa ta a qua do ecessa a Informare, formare e addestrare i lavoratori sui rischi presenti Predisporre la manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti Prevedere misure di emergenza (antincendio, pronto soccorso, evacuazione)

Organizzare la riunione periodica almeno una volta l’anno

Verifica l’idoneità tecnico professionale dell’impresa

appaltatrice o del lavoratore autonomo

DATORE DI LAVORO

Contratto d’appalto

appaltatrice o del lavoratore autonomo

Fornisce informazioni sui rischi specifici presenti

nella propria azienda

Acquisisce informazioni sui rischi specifici presenti

nella attività effettuata dalla ditta esterna

Coordina e promuove il coordinamento degli interventi

Coordina e promuove il coordinamento degli interventi

di prevenzione e protezione (rischi da interferenza)

Coopera alla attuazione delle misure di prevenzione

e protezione

(48)

Persona particolarmente qualificata preposta alla direzione

dell’azienda o dello stabilimento o di settori di essa

DIRIGENTE

Chi è

• Predisporre le misure di sicurezza specifiche

• Impartire istruzioni ed ordini per la migliore esecuzione del lavoro • Vigilare affinchè le istruzioni vengano eseguite ( controllo sul posto)

Che cosa deve fare

• Ove non possa essere presente incaricare sorveglianti o preposti, affinchè svolgano mansioni di controllo e vigilanza

• Controllare preventivamente l’efficienza e l’idoneità delle attrezzature e impianti

PREPOSTO

E’ l’ultimo anello della gerarchia aziendale prima dei lavoratori; di solito coincide con il capo reparto, caposquadra o assistente edile, capoufficio

Chi è

• Vigilare sull’osservanza delle disposizioni aziendali di sicurezza • Richiedere l’osservanza da parte dei lavoratori delle norme e delle

disposizioni aziendali di sicurezza

Che cosa deve fare

• Segnalare ai superiori se si presentano rischi non previsti nella valutazione

• Curare il mantenimento delle condizioni di sicurezza • Controllare la buona realizzazione delle opere

(49)

Lavoratore subordinato

• presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di

LAVORATORE

Chi è

p

p p

p

lavoro con rapporto di lavoro subordinato

Equiparato al lavoratore subordinato

• Soci lavoratori di cooperative o di società anche di fatto

• Utenti di servizi di orientamento o di formazione

scolastica universitaria di formazione avviati presso un

scolastica, universitaria, di formazione avviati presso un

datore di lavoro per perfezionamento professionale

• Allievi di istituti di istruzione ed universitari e partecipanti

a corsi di formazione nei quali si faccia uso di laboratori,

macchine, attrezzature di lavoro, agenti chimici, fisici

biologici

Prendersi cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro

Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dalla gerarchia aziendale

LAVORATORE

Che cosa deve fare

Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dalla gerarchia aziendale (datore di lavoro, dirigente, preposto)

Utilizzare correttamente macchine, impianti e dispositivi di sicurezza e di protezione

Segnalare immediatamente le deficienze delle macchine, impianti o dispositivi Non manomettere i dispositivi di sicurezza, di segnalazione,

Non compiere di propria iniziativa operazioni non di competenza Sottoporsi ai controlli sanitari previsti (obbligatori)

(50)

PROGETTISTI

Nella progettazione di edifici, macchine e impianti, rispettano i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e salute e scelgono

SOGGETTI ESTERNI

Obblighi

macchine e dispositivi rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti

FABBRICANTI ED INSTALLATORI

Non vendono, né noleggiano, né concedono in uso o forniscono la locazione finanziaria di macchine, attrezzature e impianti non rispondenti alla legislazione vigente

INSTALLATORI E MONTATORI

Installano e montano gli impianti, le macchine e altri mezzi tecnici

secondo le norme di sicurezza e igiene del lavoro e secondo le istruzioni dei rispettivi fabbricanti

Che cos’è

Insieme di persone (Responsabile e Addetti), sistemi e mezzi, finalizzati alla prevenzione e protezione dai rischi lavorativi nell’azienda

Servizio di Prevenzione

e Protezione Aziendale

Cosa deve fare

• Riconoscere i pericoli e valutare i rischi

• Individuare le necessarie misure preventive e protettive • Organizzare la gestione delle emergenze

Proporre i programmi di in formazione per tutti i lavoratori Ruolo

Collaborazione / consulenza al datore di lavoro

• Proporre i programmi di in-formazione per tutti i lavoratori

Responsabilità

• Nessuna sanzione per violazioni alle norme di sicurezza sul lavoro • Responsabilità penali e civili in caso di infortunio per negligenza o

imperizia (su decisione della magistratura)

(51)

Chi è

Personale dipendente eletto o designato di norma da tutti i lavoratori

Rappresentate dei

Lavoratori per la Sicurezza

Compiti

• Essere portavoce dei lavoratori su problemi riguardanti la salute e sicurezza sul lavoro

• Essere promotore di proposte per le misure di prevenzione

• Essere consultato e informato sulla valutazione dei rischi e infortuni • Fare osservazioni agli Enti di vigilanza durante l’spezione e ricevere

da loro informazioni

Responsabilità

Nessuna sanzione per violazioni alle norme di sicurezza sul lavoro Ha responsabilità morali nei confronti dei colleghi che li hanno eletti • Ricorrere alla autorità se ritiene che le misure adottate non siano

idonee

INCARICATI AL PRIMO

SOCCORSO

Chi sono

Personale dipendente nominato dal Datore di Lavoro, opportunamente formato Q ti

Quanti sono

In base alle dimensioni dell’azienda, ai rischi, ai turni, etc Compiti

• Soccorrere chiunque si trovi in azienda o cantiere

• Decidere quando chiamare il 118 e come gestire il soccorso

• Intervenire prontamente (esonerato da altri compiti) e autonomamente (senza interferenze)

• Partecipare alla redazione del Piano di primo soccorso aziendale • Partecipare alla redazione del Piano di primo soccorso aziendale • Collaborare alle prove di evacuazione

Responsabilità

Nessuna sanzione per violazioni alle norme di sicurezza sul lavoro

Devono soccorrere l’infortunato altrimenti commettono “omissione di soccorso” (C.P. art. 593)

(52)

INCARICATI

ALL’ANTINCENDIO

Chi sono

Personale dipendente nominato dal Datore di Lavoro, opportunamente formato Quanti sono

Compiti

• Sorveglianza, controllo visivo (anche quotidiano) su porte, segnaletica, luci, estintori

• Controlli periodici (almeno semestrali) su funzionalità degli impianti antincendio • Segnalare i malfunzionamenti

• Collaborazione con i Vigili del Fuoco Quanti sono

In base alle dimensioni dell’azienda, ai rischi, ai turni, etc

• Collaborazione con i Vigili del Fuoco

Responsabilità

Nessuna sanzione per violazioni alle norme di sicurezza sul lavoro

Devono soccorrere l’infortunato altrimenti commettono “omissione di soccorso” (C.P. art. 593)

MEDICO COMPETENTE

Chi è

Medico specialista in medicina del lavoro, collaboratore / consulente del datore di lavoro

datore di lavoro

• Effettua le visite mediche ed esprime il giudizio di idoneità • Istituisce ed aggiorna la cartella sanitaria e i registri degli esposti • Ispeziona gli ambienti di lavoro

• Informa i lavoratori sul significato, risultato e modalità delle visite

Che cosa deve fare

Informa i lavoratori sul significato, risultato e modalità delle visite • Collabora alla valutazione dei rischi

• Collabora all’istituzione del Servizio di Primo Soccorso Aziendale • Collabora alla formazione e informazione dei lavoratori

• Riferisce i risultati della sorveglianza sanitaria in foma anonima e collettiva

Riferimenti

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