Definizione
parole-chiave
CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI AUTONOMI MODULO BASE 1 BASE
SALUTE
CONCETTI E DEFINIZIONIStato di completo benessere fisico, mentale e
sociale, non consistente solo in un’assenza di
malattia o di infermità (OMS 1946 e TU)
Si ricordi che:
come scritto nell'art. 32 della
Costituzione, la salute rappresenta
2
Cost tu o e, a sa ute app ese ta
un bene e un diritto fondamentale
ed inalienabile
di ogni essere umano,
nonché un interesse della collettività
DANNO
CONCETTI E DEFINIZIONI
Una qualunque alterazione, transitoria o
permanente, dell'organismo, di una sua parte
o di una sua funzione
3
Esempi:
- una frattura
- la perdita di una mano
- un'infezione delle vie urinarie
- la silicosi
- una gastrite da stress
PERICOLO o fonte di pericolo o fattore di rischio
CONCETTI E DEFINIZIONIProprietà o qualità intrinseca
di un determinato fattore
avente il potenziale
di causare danni (TU)
•Ambienti •Materiali •Attrezzature •Impianti •Metodi di lavoro 4 In altre parole: la presenza di sostanze chimiche,
agenti biologici, fenomeni fisici, oggetti, azioni o relazioni caratterizzati dalla
possibilità di nuocere quando raggiungono una certa dimensione o forza
Probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di
RISCHIO
CONCETTI E DEFINIZIONI
gg
p
danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad
un determinato fattore o agente, oppure alla loro
combinazione (TU)
O meglio:
Combinazione (prodotto) di probabilità (P) e
di gravità (D) dei possibili danni alla salute in
una situazione pericolosa (R = P D)
5
una situazione pericolosa (R = P x D)
Altre formule: R = P x D x F(con F: frequenza/durata esposizione)
R = α x Pd x D – β x Pb x B
(con Pd: probabilità del danno, Pb: probabilità del beneficio, B: entità del beneficio, α e β: coefficienti di tipo soggettivo)
INCIDENTE
CONCETTI E DEFINIZIONI
- Evento non voluto, potenzialmente in grado di
provocare danni a cose o persone
- Evento che ha prodotto danni solo materiali
Convenzionalmente
:
infortunio mancato
E’ detto
6
Convenzionalmente
:
infortunio mancato. E detto
anche evento sentinella
perché
un numero elevato di incidenti
caratterizza una situazione a
forte rischio d’infortunio
Evento lesivo che si verifica in modoimprovvisoedimprevisto
INFORTUNIO (sul lavoro)
CONCETTI E DEFINIZIONI
Evento lesivo che si verifica in modo improvvisoed imprevisto
percausa violenta in occasione di lavoro
… dal quale possono derivare:
la morte, un’inabilità permanente (parziale o assoluta) o un’inabilità temporanea (parziale o assoluta) che comporta l’astensione dal lavoro (definizione assicurativa)
… nel quale si riconoscono tutte le seguenti
7 … nel quale si riconoscono tutte le seguenti
caratteristiche:
•rilevanza clinica(criterio di gravità) •nesso causa-effetto(criterio di causalità)
•danno a breve distanza di tempo(criterio cronologico)
MALATTIA (professionale)
CONCETTI E DEFINIZIONIPatologia specifica la cui causa, che agisce sempre in
modo graduale e progressivo, è direttamente ed
immediatamente identificabile
in un fattore di rischio
presente nell'ambiente di lavoro
8
In generale:
Ogni alterazione della salute che non
1. PERICOLO O FATTORE DI RISCHIO
(HAZARD)
2 ESPOSIZIONE
(EXPOSURE)
CONCETTI E DEFINIZIONI
2. ESPOSIZIONE
(EXPOSURE)
3. RISCHIO
(RISK)
4. DANNO
(INJURY, DAMAGE)
CORRELATI TRA LORO NELLA SEQUENZA LOGICO-CRONOLOGICA
9
PERICOLO ESPOSIZIONE RISCHIO
DANNO
Tutte le azioni che possono essere messe in atto allo
PREVENZIONE
CONCETTI E DEFINIZIONI
p
scopo di evitare il verificarsi
di un evento dannoso
Il complesso delle disposizioni o misure necessarie
per evitare o diminuire i rischi
professionali nel
rispetto della salute della popolazione e dell’integrità
dell’ambiente esterno (TU)
10 La prevenzione è: Primaria- eliminazione/contenimento dei fattori di
rischio per malattia o infortunio
Secondaria- diagnosi precoce del danno alla salute, prima che si manifestino i sintomi e il danno diventi irreversibile
INTERVENTI DI PREVENZIONE PRIMARIA
(esempio relativo ad inquinanti aerodispersi)
CONCETTI E DEFINIZIONI Eliminazione sostanza nociva Modifica processo produttivo
Interventi
alla
sorgente
11 Modifica impianto Modifica organizz. del lavoro Manutenzione Pulizia Controllo ritmi produttivisorgente
INTERVENTI DI PREVENZIONE PRIMARIA
(esempio relativo ad inquinanti aerodispersi)
CONCETTI E DEFINIZIONI
Interventi
sulla
Aspirazione localizzata Ventilazione generale 12propagazione
Lay-out Spazio Modifica organizz. lavoroINTERVENTI DI PREVENZIONE PRIMARIA
(esempio relativo ad inquinanti aerodispersi)
CONCETTI E DEFINIZIONI
Interventi
sull’uomo
Chiusura in bi Dispositivi di protezione individuale 13sull uomo
Informazione Riduzione tempo di esposizione Modifica organizz. lavoro cabinaINTERVENTI DI PREVENZIONE SECONDARIA
CONCETTI E DEFINIZIONISORVEGLIANZA
SANITARIA
per gli esposti
a fattori di rischio
professionali
PROTEZIONE
CONCETTI E DEFINIZIONI
Insieme di misure e dispositivi, collettivi o
individuali, idonei a ridurre l’esposizione al rischio
In altri termini: la misura di prevenzionetende ad abbattere la
probabilitàche si verifichi il danno mentre la
15
probabilitàche si verifichi il danno, mentre la misura di protezionetende a ridurre la gravità
del danno stesso (entrambe concorrono a diminuire il rischio)
I FATTORI DI RISCHIO – CLASSIFICAZIONE TRADIZIONALE
I° GRUPPO II° GRUPPO III° GRUPPO IV° GRUPPO V° GRUPPO
CONCETTI E DEFINIZIONI F.D.R. fisici F.D.R. chimici e biologici F.D.R. da lavoro fisico F.D.R. da organiz. del lavoro F.D.R. di infortunio - Rumore - Microclima - Illuminazione - Radiazioni non ionizz. - Radiazioni ionizzanti - Sostanze aerodisperse - Sostanze allo stato liquido - Sostanze solide - Lavoro muscolare statico - Lavoro muscolare dinamico Posture - Turnazione - Clima psicologico - Lavoro frustrante - Lavoro ansiogeno - Sicurezza di macchine ed impianti - Modalità o procedure di lavoro Dispositivi 16 ionizzanti - Vibrazioni - Pressione atmosferica - Calore - Corrente elettrica solide - Virus - Batteri - Parassiti - Miceti - Posture incongrue ansiogeno - Pendolarismo - Valore sociale del lavoro - Dispositivi di protezione individuali - Formazione professionale - Addestram. e informazione
I FATTORI DI RISCHIO – ALTRA CLASSIFICAZIONE CONCETTI E DEFINIZIONI PER LA SICUREZZA (Rischi di natura infortunistica) PER LA SALUTE (Rischi di natura igienico ambientale) PER LA SICUREZZA E LA SALUTE (Rischi trasversali) Strutture Agenti Chimici Organizzazione
del lavoro Macchine Agenti Fisici Fattori psicologici I i ti El tt i i A ti Bi l i i F tt i i i
17 Impianti Elettrici Agenti Biologici Fattori ergonomici Incendio-esplosioni
COME SI AFFRONTA IL PROBLEMA DEI RISCHI
Individuazione d l i l AMBITO DELLA CONCETTI E DEFINIZIONI del pericolo Valutazione del rischio Scelta delle soluzioni
GESTIONE DEL RISCHIO
18 Attuazione delle soluzioni Valutazione dei risultati AMBITO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
VALORE DEL RISCHIO
CONCETTI E DEFINIZIONIR = P X G
P
= PROBABILITÀ
19G
= GRAVITÀ
non i ifi tiLA MATRICE DEL RISCHIO - ESEMPIO CONCETTI E DEFINIZIONI
4
8
12
16
3
6
9
12
2
4
6
8
moderato non moderato grave significativo 202
4
6
8
1
2
3
4
gravità
I DESCRITTORI DELLA PROBABILITA’ (P) – ESEMPIO
Scala qualitativa della PROBABILITA’ (P) di un evento dannoso Valore Livello Descrittori
CONCETTI E DEFINIZIONI
Valore Livello Descrittori
1 Bassissima
-Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità
-Non sono noti episodi simili
-Il fatto può provocare un danno solo per la concomitanza di più eventi poco probabili ed indipendenti
2 Medio-bassa
-Il verificarsi del danno susciterebbe grande sorpresa
-Sono noti solo rarissimi episodi simili
-Il fatto può provocare un danno solo in circostanze
sfortunate
21 3 Medio-alta
-Il verificarsi del danno susciterebbe una moderata sorpresa
-È noto qualche episodio analogo
-Il fatto può provocare un danno, anche se non in modo
automatico o diretto
4 Elevata
-Il verificarsi del danno non susciterebbe alcuno stupore
-Sono noti numerosi episodi simili
-Esiste un rapporto di causa-effetto tra il fatto ed il danno ipotizzato
I DESCRITTORI DELLA GRAVITA’ (D) - ESEMPIO
Scala qualitativa della GRAVITA’ (D) di un evento dannoso
CONCETTI E DEFINIZIONI
Valore Livello Descrittori
1 Trascurabile
-Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile
-Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili 2 Modesta -Infortunio o esposizione acuta con inabilità reversibile
-Esposizione cronica con effetti reversibili
-Infortunio o esposizione acuta con effetti di invalidità
22 3 Notevole permanente parziale
-Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti
4 Ingente
-Infortunio o esposizione con effetti letali o di invalidità permanente totale
-Esposizione cronica con effetti letali o totalmente invalidanti
INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
CONCETTI E DEFINIZIONI
Correlazione tra valore del rischio ed azioni da intraprendere
R
> 8
Azioni correttive indilazionabiliR
4 - 8
Azioni correttive necessarie da programmare con urgenzaR
2 - 3
Azioni correttive/migliorative da23
3
gprogrammare nel breve-medio termine
R
= 1
Azioni migliorative da programmare nel medio-lungo termineVALUTAZIONE DEI RISCHI
CONCETTI E DEFINIZIONI“Valutazione globale e documentata di tutti i rischi
per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti
nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano
la propria attività, finalizzata ad individuare le
adeguate misure di prevenzione e di protezione
e
24
ad elaborare il programma delle misure
atte a
garantire il miglioramento nel tempo
dei livelli di
salute e sicurezza” (TU)
CONCETTI E DEFINIZIONI
INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
RISCHI PER LA SICUREZZAStrutture attrezzature Impianti elettrici Sostanze pericolose Incendio-esplosioni Sup. Antisdrucciolo Ripari Segregazione Sostituzione Separazione Scarpe Occhiali Salvavita Grembiule Estintori
RISCHI PER LA SALUTE
Agenti chimici Agenti fisici Agenti biologici
Circuito a ciclo chiuso Insonorizzazione dei macchinari Vaccinazione Aspirazioni localizzate Tappi auricolari Stivali 25 RISCHI DI TIPO ORGANIZZATIVO
Organizzazione del lavoro Fattori psicologici Fattori ergonomici Condizioni di lavoro
Definire delle procedure Preparazione postazione di lavoro Adeguato rapporto
Uomo / Lavoro
Schermi
Gli enti della prevenzione
26 MODULO
Servizi SPISAL delle ASL
Vigili del fuoco
Il sistema Istituzionale
di Vigilanza
Ministero per lo sviluppo economico per il settore minerario
Regioni e Province Autonome per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali
Il Ministero del Lavoro (Servizi Ispettivi delle Direzioni Territoriali del Lavoro) anche in materia di sicurezza e salute del lavoro nelle seguenti attività e informandone preventivamente le ASL:
Costruzioni edili o di genio civile lavori in sotterraneo e gallerie anche
27 Costruzioni edili o di genio civile, lavori in sotterraneo e gallerie anche
comportanti l’impiego di esplosivi;
Lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;
Ulteriori lavori comportanti rischi particolarmente levati individuati da un DPCM
ISTITUTO SUPERIORE PREVENZIONE E SICUREZZA
SUL LAVORO (I.S.P.E.S.L.) oggi INAIL
S C
Il sistema Istituzionale
di Vigilanza
Sede Centrale: Roma Omologazione Ricerca Informazione
Sedi Periferiche Regionali*: Prime verifiche su:
• Ascensori e mezzi di sollevamento
• Apparecchi a pressione e generatori di vapore
28
* Sede Regionale Veneta: Mestre - Corso del Popolo, 133 - Tel. 041/950896
pp p g p
• Idroestrattori a forza centrifuga Controlli a campione su:
• Protezione contro le scariche atmosferiche • Impianto di terra in locali ordinari
AGENZIA REGIONALE PER L’AMBIENTE VENETO
(A.R.P.A.V.)
Il sistema Istituzionale
di Vigilanza
Servizio Antinfortunistica e Impiantistica
delle sedi provinciali
Verifiche periodiche su
Ascensori e mezzi di sollevamento I i ti l tt i i i li di t29
Impianti elettrici speciali e di messa a terra
Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche Apparecchi a pressione e generatori di vapore Idroestrattori a forza centrifuga
DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO
(ex Ispettorato del Lavoro)
Il sistema Istituzionale
di Vigilanza
Servizio Ispettivo del Lavoro - Ministero del Lavoro
compiti di vigilanza e controllo sul lavoro in genere Contratti
Orario
Libretto di lavoro
Minimo paga e prospetti paga Minori avviati al lavoro
30 Minori avviati al lavoro
Lavoratrici madri
Assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionali Verifica delle modalità di infortunio (ex inchiesta pretorile)
Indagini di PG su delega della Autorità Giudiziaria Dal 1997 anche vigilanza tecnica nei lavori edili
COMANDI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO
Il sistema Istituzionale
di Vigilanza
Ente del Ministero dell’Interno
Servizio Ispettivo per le attività produttive e per le altre attività soggette alla normativa di prevenzione incendi
Vigilanza sulla prevenzione incendi Informazione, consulenza, assistenza Attività autorizzativa
31
Attività autorizzativa
SERVIZIO DI PREVENZIONE, IGIENE E SICUREZZA
NEGLI AMBIENTI DI LAVORO delle ASL (SPISAL)
Il sistema Istituzionale
di Vigilanza
(
)
mission
istituzionale
– la prevenzione delle malattie professionali e
degli infortuni causati o correlati al lavoro
– il miglioramento del benessere del lavoratore
32
strumenti
– assistenza
– informazione
– vigilanza
attività sanitarie
C tifi i i di id ità l l ( i i tili di l i i
Il servizio SPISAL
Certificazioni di idoneità al lavoro (minori, utilizzo di esplosivi, conduzione caldaie a vapore, impiego di gas tossici, attività di autoriparazione, responsabile impianti a fune, maestri di sci, ecc).
Ricorsi contro il parere espresso dal medico competente Visite specialistiche in medicina del lavoro per consulenza a medici di base e ospedalieri.
Esami strumentali di screening (audiometrie, spirometrie) su richiesta del medico competente
33 richiesta del medico competente.
Vigilanza e controllo sull’attività del medico competente Tutela delle lavoratrici madri mediante accertamento delle condizioni lavorative e ambientali di rischio per le gravidanze
assistenza e informazione
Partecipazione e realizzazione di corsi di
Il servizio SPISAL
Partecipazione e realizzazione di corsi di
formazione / informazione
Progettazione e realizzazione di interventi di
educazione e promozione alla salute
Divulgazione di documentazione scientifica, tecnica
e normativa
Dati statistici ed epidemiologici su infortuni e
34
malattie professionali
Pareri su soluzioni di bonifica ambientale o di
antinfortunistica
attività amministrative-autorizzative
Valutazione requisiti di idoneità e salubrità dei nuovi laboratori (pareri igienico-sanitari al Comune per i permessi di costruire)
Il servizio SPISAL
igienico-sanitari al Comune per i permessi di costruire)
Concessioni di deroghe (all’uso di DPI, all’uso di laboratori in locali interrati)
Rilascio e rinnovo delle patenti di abilitazione all’impiego dei gas tossici Vidimazione dei registri infortuni
Ricezione di comunicazioni, notifiche o registri obbligatori:
notifica per apertura cantieri ex art. 99 D.Lgs. 81/2008;
notifica costruzione o ampliamenti di laboratori ex art. 67 D.Lgs 2008;
35
notifica o presentazione piani di lavori per rimozione/smaltimento/bonifica di materiali contenenti amianto;
registro degli esposti (cancerogeni, agenti biologici, amianto);
relazione annuale sulle attività di rimozione materiali contenenti amianto
vigilanza
Il servizio SPISAL
Verifica dell'attuazione delle norme in materia di
igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro: applicazione
del sistema sanzionatorio di cui al D.Lgs 758/94
Controllo dei fattori di nocività attraverso
misurazioni dei principali inquinanti ambientali
36
Riconoscimento delle cause e delle responsabilità
nei casi di infortunio e malattia professionale
Provvedimenti che vengono adottati a
Provvedimenti che vengono adottati a
seguito di ispezione:
seguito di ispezione:
lI sistema sanzionatorio D.
Lgs. 758/94
seguito di ispezione:
seguito di ispezione:
VERBALE CON VERBALE DI CONTRAVVENZIONE
37 DISPOSIZIONI CONTRAVVENZIONECON PRESCRIZIONI
PROVVEDIMENTO DI REGOLARIZZAZIONE
VERBALE DI ISPEZIONE
CON DISPOSIZIONI
lI sistema sanzionatorio
D.Lgs. 758/94
• VIENE PORTATO A CONOSCENZA: – Legale rappresentante
– RLS aziendale
• NON SI TRATTA DI VIOLAZIONI DI LEGGE O DECRETI;
• SONO PROVVEDIMENTI PRESI DALL’ORGANO DI VIGILANZA S.P.I.S.A.L. PER MIGLIORARE L’APPLICAZIONE DELLE NORME TECNICHE O DI
38
PER MIGLIORARE L APPLICAZIONE DELLE NORME TECNICHE O DI BUONA PRASSI, ADOTTATE VOLONTARIAMENTE DAL DATORE DI LAVORO (ART. 302-BIS)
• VIENE SEMPRE DATO UN TEMPO PER LA SUA REALIZZAZIONE
• PUO’ ESSERE FATTO RICORSO AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
VERBALE DI CONTRAVVENZIONE
CON PRESCRIZIONI
lI sistema sanzionatorio
D.Lgs. 758/94
• VIENE PORTATO A CONOSCENZA del: – Contravventore
– Legale rappresentante
– RLS aziendale la prescrizione su cosa fare e in che modo – Procuratore della Repubblica
39
• SI TRATTA DI VIOLAZIONI DI LEGGE O DECRETI;
• VIENE SEMPRE DATO UN TEMPO PER LA SUA REALIZZAZIONE • NON PUO’ ESSERE FATTO RICORSO
• VIENE AVVIATA L’AZIONE PENALE da parte della Procura
VERBALE DI CONTRAVVENZIONE VERBALE DI CONTRAVVENZIONE Viene portato a conoscenza:
• Legale rappresentante e contravventore
lI sistema sanzionatorio
D.Lgs. 758/94
• RLS aziendale
• Contestazione Violazione di legge
• Prescrizione su cosa fare e in che modo
Comunicazione magistratura
Ad i t
Ad i t
Tempo necessario per regolarizzare Verifica S.P.I.S.A.L. Verifica S.P.I.S.A.L. Notizia di Reato Verbale Procedimento 40 Adempimento Adempimento Non adempimento Non adempimento Segnalazione Segnalazione Magistratura Magistratura PROCESSO PROCESSO
COM. MAG. ESTINZIONE REATO COM. MAG. ESTINZIONE REATO
Ammissione pagamento Ammissione pagamento Pagamento sanzione 1/4 Pagamento sanzione 1/4 del massimo entro 30 giorni del massimo entro 30 giorni
Procedimento sospeso fino a
comunicazione S.P.I.S.A.L.
Istituto Nazionale per l’Assicurazione
contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL)
Il sistema Istituzionale
di Vigilanza
Tutelail lavoratore contro i danni fisici ed economici
derivanti da infortuni e malattie causati dall’attività lavorativa ed esonerail datore di lavoro dalla responsabilità civile conseguente all’evento subito dai propri dipendenti, salvo i casi in cui, in sede penale o civile, sia riconosciuta la sua responsabilità per reato commesso con violazione
d ll di i i i l l
41 delle norme di prevenzione e igiene sul lavoro
Sono tenuti a stipulare l’assicurazione:
• i datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti o
INAIL
parasubordinati nelle attività individuate come rischiose:
– svolte con uso di macchine, apparecchi o impianti,– svolte in ambienti organizzati in opere e servizi, – complementari o sussidiarie alle attività rischiose
• gli artigiani titolari (assicurano se stessi)
• i lavoratori autonomi dell’agricoltura (assicurano se stessi)
le casalinghe (assicurano se stesse)
42
• le casalinghe (assicurano se stesse)
Le forme di tutela assicurativa:
INAIL
• Indennità per la mancata retribuzione del periodo di inabilità temporanea al lavoro che comporta astensione dal lavoro per più di tre giorni
viene erogata dal 4° giorno successivo alla data di infortunio o manifestazione di malattia fino alla guarigione e viene calcolata sulla retribuzione media giornaliera: 60% fino al 90° giorno e 75% dal 91 giorno fino alla guarigione clinica.
• Indennizzo per la diminuita capacità lavorativa e per il danno permanente dell’integrità psicofisica (danno biologico conseguente ad inabilità permanente)
viene erogato per le lesioni con grado di menomazione compreso fra il 6% e il 100%, senza
43 viene erogato per le lesioni con grado di menomazione compreso fra il 6% e il 100%, senza riferimento alla retribuzione ma secondo le tabelle delle menomazioni e del danno biologico; con un grado di menomazione superiore al 16% si presume che sussista anche un danno patrimoniale calcolato in base alla tabella dei coefficienti
• Alle casalinghe viene corrisposta una rendita proporzionale all’entità dell’invalidità subita purché uguale o superiore al 33%
Altre prestazioni
• Rendita di passaggio per silicosi e asbestosi
INAIL
p gg p
• Rendita ai superstiti (rendita mensile, assegno per spese funerarie, assegno speciale continuativo mensile)
• Assegno per assistenza personale continuativa • Assegno per incollocabilità
• Erogazione integrativa per i grandi invalidi • Protesi e presidi
• Cure termali e soggiorni climatici
44 Cure termali e soggiorni climatici
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE
(INPS)
Il sistema Istituzionale
di Vigilanza
(
)
Eroga le rendite pensionistiche di fine lavoro
e la prestazione economica sostitutiva della retribuzione
in caso di assenza per incapacità temporanea assoluta
al lavoro dovuta a malattia o a gravidanza.
45
Lo sviluppo del sistema
legislativo in materia
di sicurezza sul lavoro
MODULO
RIMOZIONE ED OMISSIONE DOLOSA O COLPOSA DI CAUTELE
1930: Codice Penale
Art. 437
Rimozione dolosa od omissione di cautele contro infortuni sul lavoro
Chiunque omette di collocare impianti o apparecchi o segnali destinati a
prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
Art. 451
Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro
Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da…
RESPONSABILITÀ DELL’IMPRENDITORE
1942: Codice Civile
Art. 2050
Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose
Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno
Art. 2087
Tutela delle condizioni del lavoro
L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro
TUTELA DELLA SALUTE
1948: Costituzione
Italiana
Parte Prima - Diritti e doveri dei cittadini La responsabilità penale è personale (Titolo I - Rapporti civili - Art. 27)
La repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e p interesse della collettività,
e garantisce cure gratuite agli indigenti (Titolo II - Rapporti etico-sociali - Art. 32)
TUTELA DEL LAVORO
1948: Costituzione
Italiana
Titolo III: rapporti economici
Art. 35 - La repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni Art. 37 - La lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione Art. 38 - Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari di per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale
Art. 41 - L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana
Norme generali di
sicurezza sul lavoro
Norme di sicurezza e igiene con sanzioni penali per chi le trasgredisce e istituzione dell’organo di controllo (Ispettorato del lavoro)
DPR 547/55
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro DPR 520/55
Riorganizzazione del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale DPR 303/56
DPR 303/56
Norme generali per l’igiene sul lavoro DPR 164/56
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni
Tutele per le categorie di lavoratori
più deboli
Norme generali di
sicurezza sul lavoro
L. 977/67
Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti DPR: 1124/65
Testo unico sulle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
p
DPR: 1204/71
Normativa di derivazione comunitaria
Norme generali di
sicurezza sul lavoro
D.Lgs. 277/91
Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione a piombo, amianto, rumore
D.Lgs. 626/94
Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
D.Lgs: 459/96 g
Caratteristiche di sicurezza delle macchine D.Lgs. 494/96
Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Aspetti innovativi
Il D.Lgs 626/94
Prevenzione basata su procedure (conoscenza dei pericolie programmazione delle misure di tutela)
Valorizzazione della prevenzione soggettiva, basata sulla
responsabilizzazione personale dei soggetti coinvolti (datore di lavoro, lavoratore)
Organizzazione del sistema di sicurezza basato su più soggetti aziendali (RSPP, RLS, Addetti alle misure di emergenza, coordinatori per la progettazione ed esecuzione lavori edili, …)
Gestione della sicurezzaaziendale come parte integrante del sistema produttivo
Riconoscimento delle situazioni di rischioderivanti dal rapporto uomo-macchine/ambiente/sostanze pericolose
Anni ’50 (primi DPR sulla sicurezza): Filosofia della protezione:
• Eliminazione o riduzione delle condizioni pericolose
Evoluzione della
Prevenzione
Anni 90 (direttive europee e decreto 626) Filosofia della prevenzione:
• Riconoscimento preventivo dei rischi e predisposizione delle misure per agire sulle azioni pericolose
Anni 2000 (Testo Unico)
Filosofia della programmazione e organizzazione della
Filosofia della programmazione e organizzazione della
sicurezza per conferire effettività ed efficacia all’azione di
prevenzione:
• Predisposizione dei sistemi di controllo dell’efficacia e dell’efficienza delle misure adottate
• Ripartizione intersoggettiva dell’obbligo di sicurezza e salute fra i ruoli della linea gerarchico-funzionale
Abroga e sostituisce gran parte della precedente disciplina in materia di sicurezza sul lavoro
Il D.Lgs 81/2008
sicurezza sul lavoro
E’ entrato in vigore il 15 maggio 2008
Sommario
E’ composto da 306 articoli, 13 titoli, 51 allegati E composto da 306 articoli, 13 titoli, 51 allegati Titolo I – Disposizioni Generali
Titoli dal II al XI – Disposizioni Speciali
Titolo XII – Disposizioni in materia penale e procedura penale Titolo XIII – Norme transitorie e finali
Si applica a tutti i Settori, pubblici e privati
• Forze armate e di Polizia
Il D.Lgs 81/2008
• Vigili del fuoco
• Soccorso alpino, difesa civile e servizi di protezione civile
• Strutture penitenziarie, giudiziarie, di sicurezza e di ordine pubblico • Scuole e università
• Organizzazioni di volontariato • Mezzi di trasporto aerei e marittimi
• Biblioteche, musei, archivi e strutture sottoposte a vincoli di tutele dei beni artistici, storici e culturali
• Attività a bordo di navi, ambito portuale e settore della pesca
Si applica a tutti i tipi di Contratto
• contratti di somministrazione
Il D.Lgs 81/2008
contratti di somministrazione • distacco del lavoratore
• lavoratore pubblico con dipendenza funzionale presso altre amministrazioni
• lavoratori a progetto e collaboratori coordinati e continuativi • prestazioni occasionali di tipo accessorio:
• lavoro a domicilio e contratto collettivo dei proprietari di fabbricati:
fabbricati:
Si applica a tutti i tipi di Lavoratore:
• Lavoratore subordinato con o senza retribuzione
S tt h l ’ tti ità ll’ bit d ll’ i i d l DdL
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• Soggetto che svolge un’attività nell’ambito dell’organizzazione del DdL • Socio lavoratore di società o cooperative anche di fatto che presti la propria
opera per per conto dell’ente stesso
• Associato in partecipazione il cui apporto consiste in prestazioni d’opera nell’ambito della organizzazione stessa
• Benificiario di tirocini formativi e di orientamento professionale o di alternanza studio-lavoro
• Studente di ogni ordine e grado o il partecipante a corsi di formazione ove si f i di l b t i ti hi i i fi i i bi l i i tt t i
faccia uso di laboratori, agenti chimici, fisici o biologici e attrezzature in genere compreso i VDT
• Volontari delle varie associazioni compresi quelli dei Vigili del Fuoco o della Protezione Civile
• Lavoratori socialmente utili
• Lavoratori autonomi (si applicano solo gli art. 21 e 26)
• Componenti dell’impresa familiare (si applica solo l’articolo 21)
Art 21: lavoratori autonomi, imprese familiari
Il D.Lgs 81/2008
Obblighi:
• Utilizzare attrezzature di lavoro conformi
• Munirsi e utilizzare i DPI
• Munirsi della tessera di riconoscimento
Arresto fino a un mese Ammenda da 200 a 600 euro
Sanzione amministrativa da da 50 a 300 euro
Facoltà (con oneri a proprio carico):
• Beneficiare sorveglianza sanitaria
• Partecipare ai corsi di formazione
Art 26: disposizioni per contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione
Obblighi del committente:
Il D.Lgs 81/2008
Obblighi del committente:
• Verificare l’idoneità tecnico-professionale delle ditte appaltatrici e dei lavoratori autonomi
• Verifica iscrizione CCIA • Acquisizione di autocertificazione
• Specifica i costi relativi alla sicurezza (nel contratto di appalto)
• Fornisce informazioni dettagliate sui rischi, sulle misure di prevenzione e di emergenza • Coopera e coordina alla attuazione delle misure di prevenzione e protezione per i rischi
interferenziali elaborando il DUVRI (allegato al contratto d’appalto)
Il DUVRI non serve per: Documento scritto anche in caso di
Obblighi dell’impresa esecutrice (o lavoratore autonomo):
• Il personale dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice o il lavoratore autonomodeve munirsi di tessera di riconoscimento corredata di fotografia generalità del lavoratore e l’indicazione del DdL
• lavori di natura intellettuale
• lavori di durata inferiore a due gg (senza rischi particolari) • forniture di materiali o attrezzature
contratti verbali e per imprese attualmente esonerate dal DVR scritto Sanzione amministrativa da da 50 a 300 euro
I contenuti del D.Lgs
81/2008
MODULOCostituito da 7 articoli e 1 allegato con i requisiti degli ambienti di lavoro
Definizione di “Luoghi di pertinenza dell’azienda”
Luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro ubicati sia all’interno che in ogni luogo di
Titolo II e allegato IV “Luoghi di lavoro”
g p p g g
pertinenza dell’impresa
Campi, boschi e altri terreni facenti parte dell’azienda agricola o forestale
Il DdL deve garantire locali con le carateeristiche dell’allegato IV Stabilità e solidità
Altezza, cubatura e superficie
Parametri di aero-illuminazione naturali e artificiali
Vie di circolazione, passaggi, porte, scale
Locali di riposo, servizi igienici, spogliatoi Dif t li i i ti
Difesa contro gli inquinanti
Misure contro l’incendio e l’esplosione e per il primo soccorso
Lavori in vasche, canalizzazioni, serbatoi e simili
Disposizioni relative alle aziende agricole
Divieto di utilizzare locali interrati o seminterrati
Obbligo di notifica allo SPISAL per nuovi insediamenti produttivi
Titolo III e allegati V-IX “Attrezzature di lavoro e DPI”
Il Titolo III è suddiviso in tre capi
Capo I “Attrezzature da lavoro”
Articoli dal 69 al 73
Allegati V, VI e VII
Capo II “Uso dei dispositivi di protezione individuale”
Articoli dal 74 al 79 Allegato VIII
Capo III “Impianti e apparecchiature elettriche”
Articoli dal 80 al 86Titolo III capo I
“Uso attrezzature di lavoro”
Definizioni:
Uso:qualsiasi impiego (messa in o fuori servizio, trasporto, manutenzione, pulizia, etc)
Att t l i i hi hi t il i i t
Attrezzatura:qualsiasi macchina, apparecchio utensile o impianto
Lavoratore esposto: lavoratore che si trova in tutto o in parte in una zona pericolosa
Operatore:lavoratore incaricato dell’uso della attrezzatura di lavoro
Le attrezzature di lavoro devono:
essere conformi a norme e regolamenti e rispettare i requisiti degli allegati V e VI
allegati V e VI
rispettare i principi dell’ergonomia dei posti di lavoro e non creare rischi da interferenza con quelle già in uso
essere controllate con la periodicità prevista dall’allegato VII
avere un documento attestante l’ultimo controllo con esito positivo per essere utilizzate fuori sede
usate da personale che abbia ricevuto una particolare formazione
Titolo III capo II
“Dispositivi di Protezione Individuale o DPI”
Definizione:
“
qualsiasi attrezzatura e suo accessorio, destinata ad essere indossata dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi quando p p gg p q non sia possibile evitarli con misure tecniche o organizzative o con mezzi di protezione collettiva”Obblighi di:
datore di lavoro
Analisi, individuazione e valutazione
Assegnazione e formazione/addestramento
Manutenzione e pulizia
Procedure per riconsegna e deposito
lavoratori Uso
Cura
Riconsegna
Titolo III capo III
“Impianti e apparecchiature elettriche”
Obblighi del datore di lavoro:
valutazione del rischio elettrico adozione di procedure di uso e manutenzione atte a garantire la permanenza del livello di sicurezza
effettuare verifiche periodiche e verbalizzarne l’esito
qualificare (formazione) i lavoratori che operano su parti elettriche secondo le norme tecniche (CEI 11-27 – PES – PAV)
Requisiti di sicurezza:
Gli impianti e attrezzature elettriche devono essere progettati
Gli impianti e attrezzature elettriche devono essere progettati, costruiti e realizzati a regola d’arte come definite dall’allegato IX:
elenco norme di buona tecnica: UNI, CEI, CEN, CENELEC, IEC, ISO
tabella con le distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protetti
Titolo IV e allegati X - XXIII “Cantieri temporanei e mobili”
Il Titolo IV è suddiviso in tre capi
Capo I “Misure per la salute e sicurezza nei cantieri
Capo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri
temporanei e mobili”
Articoli dal 88 al 104 Allegati X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI e XVII
Capo II “Norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota”
q
Otto sezioni: articoli dal 105 al 156
Allegati: XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII
Capo III “Sanzioni”
Capo I
Misure per la salute e sicurezza nei cantieri
Il responsabile dei lavoro diventa una figura obbligatoria e coincide con: Progettista per la fase di progettazione dell’opera
Aspetti principali
g p p g p
Direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell’opera
Vengono definiti i requisiti e le responsabilità di:
Committente:
Verifica l’idoneità tecnico-professionale di tutte le imprese che operano nel cantiere
Richiede alle imprese la dichiarazione sull’organico
Nomina i coordinatori per la sicurezza e ne controlla l’operato
Inoltra la notifica preliminare
Inoltra la notifica preliminare
Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione Redazione del PSC e del fascicolo
Controlla l’operato delle imprese
Lavoratori autonomi, datori di lavoro delle varie imprese e dell’impresa affidataria
Viene introdotta la sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo
X “Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile”
Capo I
Misure per la salute e sicurezza nei cantieri
Contenuto degli allegati
g g
XI “Elenco dei lavori comportanti rischi particolari” XII “Contenuto della notifica preliminare”
XIII “Prescrizioni per servizi igienico-assistenziali per posti di lavoro”
XIV “Contenuti minimi del corso per Coordinatori per la sicurezza”
sicurezza
XV “Contenuti minimi dei Piani di sicurezza: PSC e POS” XVI “Contenuto del fascicolo con le caratteristiche dell’opera” XVII “Criteri per verificare l’idoneità tecnico professionale di
Capo II Lavori in quota
Definizione:
attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile
Contenuti delle sezioni:
campo di applicazione
disposizioni di carattere generale
scavi e fondazioni
t
i
i
l
t
i l
ponteggi e impalcature in legname
ponteggi fissi
ponteggi mobili
costruzioni edilizie
demolizioni
Capo II Lavori in quotaContenuti degli allegati
XVIII Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei
XVIII Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei
materiali
XIX Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi
XX Costruzione e impiego di scale portatili
XXI a) Corsi di formazione per addetti al
montaggio/smontaggio/trasformazione dei ponteggi
b) Corsi per addetti ai sistemi di accesso e
posizionamento mediante funi
XXII Contenuti minimi del Pi.M.U.S.
Titolo V
“Segnaletica di sicurezza e salute sul lavoro”
Costituito da 6 articoli (dal 161 al 166) e da 9 allegati
Definizioni di
Segnaletica di sicurezza
Segnale di divieto, di avvertimento, di prescrizione, di salvataggio o di soccorso e di informazione
Cartello
Colore di sicurezza
Simbolo o pittogramma
Segnale luminoso e acustico
C i i b l S l t l
Comunicazione verbale e Segnale gestuale
Obblighi del Datore di Lavoro:
Adottare la segnaletica qualora non sia possibile eliminare i rischi con le misure tecniche e organizzative
Informare e formare i lavoratori sul significato della segnaletica adottata
Contenuti degli allegati: prescrizioni
XXIV generali per la segnaletica di sicurezza
Titolo V“Segnaletica di sicurezza e salute sul lavoro”
XXIV generali per la segnaletica di sicurezza
XXV generali per i cartelli segnaletici
XXVI per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni
XXVII per la segnaletica delle attrezzature antincendio
XXVIII a) per la segnalazione di ostacoli e pericoli
b) per la segnalazione delle vie di circolazione
b) per la segnalazione delle vie di circolazione
XXIX per i segnali luminosi
XXX per i segnali acustici
XXXI per la comunicazione verbale
XXXII per i segnali gestuali
Titolo VI
“Movimentazione manuale dei carichi”
Costituito da 5 articoli (dal 167 al 171) e da 1 allegato
Definizioni:
Movimentazione manuale dei carichi:
operazioni di trasporto o sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico in particolare dorso rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari
Patologie da sovraccarico biomeccanico:
patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari
Titolo VI
“Movimentazione manuale dei carichi”
Obblighi del Datore di Lavoro:
Adottare misure tecniche, organizzative e ambientali per ridurre i rischi
Informare, formare e addestrare i lavoratori sulle
caratteristiche del peso, sulle modalità di corretta esecuzione delle azioni e sulle manovre da adottare
Organizzare la sorveglianza sanitaria sulla base della valutazione e dei fattori individuali di rischio
C
t
t d ll’ ll
t XXXIII
Contenuto dell’allegato XXXIII:
elementi per la valutazione del rischio lavorativo
fattori individuali di rischio,
Titolo VII “Videoterminali”
Costituito da 8 articoli (dal 172 al 179) e da 1 allegato
Definizioni:
Videoterminale (VDT):schermo alfanumerico o grafico
Posto di lavoro:l’insieme comprendente attrezzature munite di VDT, tastiera o altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, software, accessori, apparecchiature connesse (telefono, unità a dischi, modem, stampante, supporto documenti, sedia, piano di lavoro) nonchè ambiente circostante
Lavoratore:persona che utilizza il VDT in modo sistematico o abituale per 20 ore alla settimana dedotte le pause
Pause:interruzioni della attività a rischio della durata di 15 minuti ogni 120 di applicazione continuativa al VDT, oppure di durata diversa stabilita da CCNL
Titolo VII “Videoterminali”
Obblighi del Datore di Lavoro:
adottare misure tecniche organizzative e ambientali con
adottare misure tecniche, organizzative e ambientali con particolare riguardo ai rischi per la vista, ai problemi di postura e affaticamento fisico e mentale e alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale
Informare e formare i lavoratori
Organizzare la sorveglianza sanitaria
Contenuto dell’allegato XXXIV: Requisiti minimi
g
q
Attrezzature (schermo, tastiera, piano di lavoro, sedile,computer portatile)
Ambiente (spazio, illuminazione, riflessi e abbagliamenti, rumore, radiazioni, microclima)
Titolo VIII “Agenti Fisici”
Il Titolo VIII è suddiviso in 6 capi e 3 allegati
Capo I “Disposizioni generali”Articoli dal 180 al 186
Capo II “Rumore”
Articoli dal 187 al 198
Capo III “Vibrazioni”
Articoli dal 199 al 205
Allegato XXXV (indicazioni per le misure e la valutazione)
Capo IV “Campi elettromagnetici” p p g
Articoli dal 206 al 212
Allegato XXXVI (indicazioni per le misure e la valutazione)
Capo V “Radiazioni ottiche artificiali”
Articoli dal 213 al 218
Allegato XXXVII (indicazioni per le misure e la valutazione)
Capo VI Sanzioni
Capo I: disposizioni generali comuni a tutti gli agenti fisici
Valutazione del rischio
Titolo VIII “Agenti Fisici”Elaborato scritto, inserito nel DVR, da rifare ogni 4 anni, contenente le misurazioni effettuate secondo:
Norme tecniche: UNI, CEI, CEN, ISO
Buone prassi: elaborate da: Regioni, ISPESL, INAIL e Org. Parit
Linee guida: emanate dal Coord. Tecn. Regioni
Da personale tecnico qualificato
Giustificazione: possibile per situazioni sicuramente sotto ai valori di riferimento
riferimento
Misure tecniche per ridurre o eliminare i rischi alla fonte Introduzione di valori limite di esposizione e valori di azione Informazione e formazione ai lavoratori
Titolo IX
“Sostanze pericolose”
Il Titolo IX è suddiviso in 4 capi e 6 allegati
Capo I “Disposizioni generali”
Capo I Disposizioni generali
Articoli dal 221 al 232 Allegati XXXVIII, XXXIX, XL, XLI
Capo II “Agenti cancerogeni e mutageni”
Articoli dal 233 al 245
Allegati XLII e XLIII g
Capo III “Amianto”
Articoli dal 246 al 261
Capo VI Sanzioni
Definizioni:
Agenti chimici e agenti chimici pericolosi
Attività che comporta esposizione ad agenti chimici Titolo IX
“Sostanze pericolose”
Valore limite di esposizione professionale (elenco allegato XXXVIII)
Valori limite biologici (elenco allegato XXXIX)
Rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute
Valutazione del rischio
Elaborato scritto da inserirsi nel DVR aziendale, contenente eventuali misure ambientali, biologiche e sanitarie, rifatto periodicamente
Disposizioni in caso di incidenti o di emergenzep g Informazione e formazione ai lavoratori
Divieti (elenco allegato XL)
Sorveglianza sanitaria (annuale) con visita di fine rapporto di lavoro Registro degli esposti per cancerogeni e amianto
Titolo X “Agenti biologici”
Costituito da 21 articoli (dal 237 al 286) e da 5 allegati
Definizioni:
Agente biologico: Qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, cultura cellulare o endoparassita che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni. Classificati in 4 gruppi a seconda del rischio di infezione
Microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico
Titolo X “Agenti biologici”
Obblighi del Datore di Lavoro:
Misure tecniche, organizzative e igieniche per ridurre i rischi, limitando il n° degli esposti
Misure specifiche per strutture sanitarie, veterinarie, laboratori, stabulari e processi industriali
Misure di emergenza in caso di dispersione
Informazione, formazione e addestramento dei lavoratori
Sorveglianza sanitaria e registrazione degli esposti
Contenuto degli allegati:
Contenuto degli allegati:
XLIV Elenco esemplificativo di attività lavorative XLV Segnale di rischio biologico
XLVI Elenco degli agenti biologici classificati
XLVII Specifiche sulle misure e sui livelli di contenimento XLVIII Specifiche per i processi industriali
Titolo XI
“Atmosfere esplosive”
Costituito da 11 articoli (dal 287 al 297) e da 3 allegati
Definizione di atmosfera esplosiva (ATEX):
miscela con aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze
infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri
Titolo XI
“Atmosfere esplosive”
Obblighi del Datore di Lavoro:
Prevenire la formazione delle ATEXE it l’ i d ll ATEX
Evitare l’accensione delle ATEX
Attenuare gli effetti di un’esplosione
Valutare il rischio:
Probabilità e durata della presenza di ATEX
Probabilità e fonti di accensione comprese le scariche elettrostatiche
Caratteristiche dell’impianto, sostanze usate, processi
Entità degli effetti prevedibili
Contenuto degli allegati:
XLIX aree in cui possono formarsi ATEX L prescrizioni minime di sicurezza
Sanzioni Penali: alternatività fra arresto e ammenda
DdL e dirigente Arresto: da un minimo di 2 a un massimo di 8 mesi
A d d i i di 800 d i di 15 000
ASPETTI SANZIONATORI aspetti generali
Ammenda: da un minimo di 800 ad un massimo di 15.000 euro
Preposto
Arresto: da un minimo di 1 a un massimo di 8 mesi
Ammenda: da un minimo di 300 a un massimo di 4.000 euro
Lavoratore
Arresto: da un minimo di 15 giorni a un massimo di 4 mesi
Ammenda: da un minimo di 100 a un massimo di 600 euro
Fabbricanti e fornitori
Arresto da un minimo di 4 a un massimo di 8 mesi
Ammenda da un minimo di 15.000 a un massimo di 45.000 euro
Medico Competente
Arresto: da un minimo di 1 a un massimo di tre mesi
Ammenda: da un minimo di 200 a un massimo di 5.000 euro
Sanzioni Amministrative
ASPETTI SANZIONATORI aspetti generaliDatore di Lavoro e Dirigente
da un minimo di 500 a un massimo di 18.000 euro
Preposto
da un minimo di 1.200 a un massimo di 3.600 euro
Lavoratore
da un minimo di 50 a un massimo di 300 euro
M di C t t Medico Competente
LAVORATORE AUTONOMO
ASPETTI SANZIONATORI aspetti generali
Per la violazione all’art. 21 comma 1:
let. a): attrezzature non a norma
let. b): carenza di DPI
Arresto: fino a un mese o Ammenda: da 200 a 600
Per la violazione dell’art. 21 comma 1let. c)
oppure dell’art. 20 comma 3:
mancanza tesserino
Sanzione amministrativa da 50 a 300 euro
I soggetti
della prevenzione
MODULOI soggetti del sistema di
prevenzione aziendale
• Datore di lavoro, dirigente, preposto
L
t
• Lavoratore
• Responsabile e addetto del servizio di prevenzione e
protezione
• Il medico competente
• Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
• Addetti alle emergenze (prevenzione incendi pronto
Addetti alle emergenze (prevenzione incendi, pronto
soccorso, evacuazione)
• Progettisti, fabbricanti, fornitori, rivenditori
• Lavoratori autonomi
Settore privato
Persona fisica titolare del rapporto di lavoro,responsabile
DATORE DI LAVORO
Chi è
Persona fisica titolare del rapporto di lavoro,responsabile
dell’impresa o dello stabilimento avente poteri decisionali
o di spesa
Settore pubblico
Dirigente al quale spettano i poteri di gestione ovvero il
funzionario, pur senza qualifica dirigenziale, quando sia
preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale
p p
g
Non solo l’imprenditore in senso stretto, ma anche tutti coloro che, pur mancando di tale qualifica, si avvalgono ugualmente di prestazioni altrui rese sotto il vincolo della dipendenza o, comunque, in condizioni di
assoggettamento a direttive impartite per lo svolgimento di una attività lavorativa avente anche scopi di semplice istruzione o addestramento professionale
Individuare e valutare i rischi per la salute e sicurezza Eliminare e/o ridurre i rischi alla fonte
DATORE DI LAVORO:
Che cosa deve fare
Adottare misure di tutela tecniche, organizzative e procedurali, con priorità per la protezione collettiva rispetto a quella individuale Fornire la segnaletica di sicurezza e di avvertimento
Rispettare i principi ergonomici nella
Designare il responsabile del SPP, il MC (ove previsto), gli addetti alle emergenze e al pronto soccorso
Far effettuare la sorveglianza sanitaria quando necessariaa e ettua e a so eg a a sa ta a qua do ecessa a Informare, formare e addestrare i lavoratori sui rischi presenti Predisporre la manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti Prevedere misure di emergenza (antincendio, pronto soccorso, evacuazione)
Organizzare la riunione periodica almeno una volta l’anno
Verifica l’idoneità tecnico professionale dell’impresa
appaltatrice o del lavoratore autonomo
DATORE DI LAVORO
Contratto d’appalto
appaltatrice o del lavoratore autonomo
Fornisce informazioni sui rischi specifici presenti
nella propria azienda
Acquisisce informazioni sui rischi specifici presenti
nella attività effettuata dalla ditta esterna
Coordina e promuove il coordinamento degli interventi
Coordina e promuove il coordinamento degli interventi
di prevenzione e protezione (rischi da interferenza)
Coopera alla attuazione delle misure di prevenzione
e protezione
Persona particolarmente qualificata preposta alla direzione
dell’azienda o dello stabilimento o di settori di essa
DIRIGENTE
Chi è• Predisporre le misure di sicurezza specifiche
• Impartire istruzioni ed ordini per la migliore esecuzione del lavoro • Vigilare affinchè le istruzioni vengano eseguite ( controllo sul posto)
Che cosa deve fare
• Ove non possa essere presente incaricare sorveglianti o preposti, affinchè svolgano mansioni di controllo e vigilanza
• Controllare preventivamente l’efficienza e l’idoneità delle attrezzature e impianti
PREPOSTO
E’ l’ultimo anello della gerarchia aziendale prima dei lavoratori; di solito coincide con il capo reparto, caposquadra o assistente edile, capoufficio
Chi è
• Vigilare sull’osservanza delle disposizioni aziendali di sicurezza • Richiedere l’osservanza da parte dei lavoratori delle norme e delle
disposizioni aziendali di sicurezza
Che cosa deve fare
• Segnalare ai superiori se si presentano rischi non previsti nella valutazione
• Curare il mantenimento delle condizioni di sicurezza • Controllare la buona realizzazione delle opere
Lavoratore subordinato
• presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di
LAVORATORE
Chi è
p
p p
p
lavoro con rapporto di lavoro subordinato
Equiparato al lavoratore subordinato
• Soci lavoratori di cooperative o di società anche di fatto
• Utenti di servizi di orientamento o di formazione
scolastica universitaria di formazione avviati presso un
scolastica, universitaria, di formazione avviati presso un
datore di lavoro per perfezionamento professionale
• Allievi di istituti di istruzione ed universitari e partecipanti
a corsi di formazione nei quali si faccia uso di laboratori,
macchine, attrezzature di lavoro, agenti chimici, fisici
biologici
Prendersi cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro
Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dalla gerarchia aziendale
LAVORATORE
Che cosa deve fare
Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dalla gerarchia aziendale (datore di lavoro, dirigente, preposto)
Utilizzare correttamente macchine, impianti e dispositivi di sicurezza e di protezione
Segnalare immediatamente le deficienze delle macchine, impianti o dispositivi Non manomettere i dispositivi di sicurezza, di segnalazione,
Non compiere di propria iniziativa operazioni non di competenza Sottoporsi ai controlli sanitari previsti (obbligatori)
PROGETTISTI
Nella progettazione di edifici, macchine e impianti, rispettano i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e salute e scelgono
SOGGETTI ESTERNI
Obblighi
macchine e dispositivi rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti
FABBRICANTI ED INSTALLATORI
Non vendono, né noleggiano, né concedono in uso o forniscono la locazione finanziaria di macchine, attrezzature e impianti non rispondenti alla legislazione vigente
INSTALLATORI E MONTATORI
Installano e montano gli impianti, le macchine e altri mezzi tecnici
secondo le norme di sicurezza e igiene del lavoro e secondo le istruzioni dei rispettivi fabbricanti
Che cos’è
Insieme di persone (Responsabile e Addetti), sistemi e mezzi, finalizzati alla prevenzione e protezione dai rischi lavorativi nell’azienda
Servizio di Prevenzione
e Protezione Aziendale
Cosa deve fare
• Riconoscere i pericoli e valutare i rischi
• Individuare le necessarie misure preventive e protettive • Organizzare la gestione delle emergenze
Proporre i programmi di in formazione per tutti i lavoratori Ruolo
Collaborazione / consulenza al datore di lavoro
• Proporre i programmi di in-formazione per tutti i lavoratori
Responsabilità
• Nessuna sanzione per violazioni alle norme di sicurezza sul lavoro • Responsabilità penali e civili in caso di infortunio per negligenza o
imperizia (su decisione della magistratura)
Chi è
Personale dipendente eletto o designato di norma da tutti i lavoratori
Rappresentate dei
Lavoratori per la Sicurezza
Compiti
• Essere portavoce dei lavoratori su problemi riguardanti la salute e sicurezza sul lavoro
• Essere promotore di proposte per le misure di prevenzione
• Essere consultato e informato sulla valutazione dei rischi e infortuni • Fare osservazioni agli Enti di vigilanza durante l’spezione e ricevere
da loro informazioni
Responsabilità
Nessuna sanzione per violazioni alle norme di sicurezza sul lavoro Ha responsabilità morali nei confronti dei colleghi che li hanno eletti • Ricorrere alla autorità se ritiene che le misure adottate non siano
idonee
INCARICATI AL PRIMO
SOCCORSO
Chi sono
Personale dipendente nominato dal Datore di Lavoro, opportunamente formato Q ti
Quanti sono
In base alle dimensioni dell’azienda, ai rischi, ai turni, etc Compiti
• Soccorrere chiunque si trovi in azienda o cantiere
• Decidere quando chiamare il 118 e come gestire il soccorso
• Intervenire prontamente (esonerato da altri compiti) e autonomamente (senza interferenze)
• Partecipare alla redazione del Piano di primo soccorso aziendale • Partecipare alla redazione del Piano di primo soccorso aziendale • Collaborare alle prove di evacuazione
Responsabilità
Nessuna sanzione per violazioni alle norme di sicurezza sul lavoro
Devono soccorrere l’infortunato altrimenti commettono “omissione di soccorso” (C.P. art. 593)
INCARICATI
ALL’ANTINCENDIO
Chi sono
Personale dipendente nominato dal Datore di Lavoro, opportunamente formato Quanti sono
Compiti
• Sorveglianza, controllo visivo (anche quotidiano) su porte, segnaletica, luci, estintori
• Controlli periodici (almeno semestrali) su funzionalità degli impianti antincendio • Segnalare i malfunzionamenti
• Collaborazione con i Vigili del Fuoco Quanti sono
In base alle dimensioni dell’azienda, ai rischi, ai turni, etc
• Collaborazione con i Vigili del Fuoco
Responsabilità
Nessuna sanzione per violazioni alle norme di sicurezza sul lavoro
Devono soccorrere l’infortunato altrimenti commettono “omissione di soccorso” (C.P. art. 593)
MEDICO COMPETENTE
Chi è
Medico specialista in medicina del lavoro, collaboratore / consulente del datore di lavoro
datore di lavoro
• Effettua le visite mediche ed esprime il giudizio di idoneità • Istituisce ed aggiorna la cartella sanitaria e i registri degli esposti • Ispeziona gli ambienti di lavoro
• Informa i lavoratori sul significato, risultato e modalità delle visite
Che cosa deve fare
Informa i lavoratori sul significato, risultato e modalità delle visite • Collabora alla valutazione dei rischi
• Collabora all’istituzione del Servizio di Primo Soccorso Aziendale • Collabora alla formazione e informazione dei lavoratori
• Riferisce i risultati della sorveglianza sanitaria in foma anonima e collettiva