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Segnalazione relativa a "Sentenza Tribunale di Roma, Sez. I civile, 16 dicembre 2006"

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Sentenza Tribunale di Roma, Sez.

I

civile, 16 dicembre 2OO6

La sentenza presenta presenta vari profili di rilievo costituzionale. Da una parte il rapporto tra diritto alla vita e diritto all'autodeterminazione in materia sanitaria anche in riferimento alla nozione costituzionale di dignita umana, Dall'altra, il rapporto tra il giudice e la legge nel contesto

di

una

Costituzione rigida

in

cui

è

assicurato

il

diritto alla

tutela giurisdizionale.

In

questo contesto emerge pure la tematica relativa al contenuto dell'attività giurisdizionale innanzi all'applicazione dei principi,

e,

piu in

generale,

il

problema relativo alla definizione

dei

ruoli tra giurisdizione e legislazione in ordine alla etfettiva garanzia deidiritti. In un'ottica più circoscritta,la pronuncia puo far riflettere anche sui limiti

dell'interpretazione

adeguatrice

e,

infine,

sulle

condizioni

di ammissibilità delle questioni

di

legittimita costituzionale sollevate nel

corso di una procedura d'urgenza.

Il

Tribunale

di

Roma ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso ex artt. 669 ter e 700 cpc che era stato proposto dal Sig. Piergiorgio Welby nei confronti

dei

sanitari che

lo

avevano

in

cura

al

fine

di

ottenere la immediata cessazione sulla propria persona dell'attività di ventilazione artificiale che assicurava la sua sopravvivenza.

Il

giudice pur ritenendo che il diritto di autodeterminazione in materia sanitaria trovi un fondamento positivo in norme di diritto costituzionale ed internazionale anche in riferimento alle cure salva-vita, conclude nel senso della insussistenza di una situazione soggettiva azionabile e, di conseguenza, dichiara inammissibile l'azione cautelare, attesa la sua finalità strumentale ed anticipatoria degli effetti del futuro giudizio di

merito.

Ad avviso del giudice quindi,

il

diritto

in

questione costituirebbe un

diritto

di

liberta

positivamente sancito

da

norme costituzionali e,

tuttavia,

non

azionabile

senza

un'adeguata

interposizione del legislatore.

Il giudice assume che la sussistenza deldiritto di autodeterminazione in riferimento alla lase termÌnale della vita (in forza degli

artt.2,

13 e 32 Cost.) sia confortata non solo dalla giurisprudenza della Cassazione (e in particolare dalla sent. Cass., sez.

I

penale, 11 luglio 2O0Z n.26446 che ravvisa il reato diviolenza privata nel comportamento di un medico che imponesse una terapia contro la volontà del paziente anche se l'omissione di tale trattamento sanitario dovesse comportare la morte

del

paziente)

ma

anche

dalla

giurisprudenza costituzionale. Probabilmente il Tribunale compie

un

implicito richiamo alla sentenza C.Cost.307l1990 in cui si afferma (in riferimento

a

leggi impositive di trattamenti sanitari obbligatori) che

e

solo

in

vista della tutela della

salute

come interesse

della

collettività

che puo

giustificarsi la compressio ne de I d iritto a ll'a utodete rminazione in mate ria sa nita ria. Nonostante

la

convinzione

in

ordine

alla

sussistenza

di

tale

diritto, derivante dalle norme costituzionalì poste a tutela dei diritti inalienabili

della

persona umana,

della

sua

dignita

ed

identita,

della

libertà personale

e

della salute (nonché da documenti internazionali come la

Convenzione

di

Oviedo

e la

Carta dei Diritti Fondamentali dell,Unione

Europea), il Tribunale rileva come nella legislazione ordinaria manchi una qua lsivoglia definizione del co ncetto di acca nimento tera peutico. All'uopo, il Tribunale ricorda come i decreti legislativi di attuazione della L.145/2001 (di ratifica ed esecuzione della c.d. Convenzione di Oviedo) non siano stati ancora adottati. Così

-

contìnua il giudice

-

iconcetti di futilita

e

sproporzionalita delle cure,

e

la

stessa nozione

di

dignità umana restano concetti giuridicamente indeterminati e non suscettibìli di essere riempiti dall'intervento del giudice facendo ricorso all'analogia o ai principi generali dell'ordinamento. In relazione a tali concetti non è

possibile,

del

resto, rinvenire una definlzione condivisa

ed

accettata neanche presso gli s[essi operatori sanitari.

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(2)

11111112 Associazione ltalìana dei Costituzionalisti

Inoltre,

sempre

al

livello della legislazione ordinaria, l'ordinamento qluridico

esjrime

un'indirizzo del

tutto

antinomico, consistente nella qualificazione

del

diritto alla vita alla stregua

di

diritto indisponibile, come si evince dall'art.5 c.c. e dagli artt.579 (omicidio delconsenziente) e 580 (aiuto alsuicidio) c.p. In sostanza non è ancora stata superato il principio del dovere di mantenimento in vita del paziente e, soprattutto,

ci

si

trova

innanzi

a

categorie distintive

tra

comportamenti

attivi

e

comportamenti passivi del medico che andrebbero rivisti alla luce del principio di autodeterminazione e di dignità umana'

Dopo aver auspicato

un

intervento del legislatore volto

a

fornire gli elementi concreti, fattuali

e

scientificl, per una delimitazione giuridica

della

nozione

di

"accanimento terapeutico"

(alla

stessa stregua di quanto avvenne

nel

1993

in

riferimento alla definizione della morte cerebrale),

il

Tribunale prende

atto

della

assenza

di

una

simile previsione normativa ed esclude la sussistenza di una forma di tutela

tipica

dell'azione dichiarando

-

vista

la

finalita

strumentale ed anticipatoria dell'azione cautelare rispetto agli

effetti del

giudizio di merito - l'inammissibilità della domanda del Sig' Welby

E. L.

(30 maggio 2007)

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Attività istituziùna le it_ Comunicazioni

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