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CONSUMATORE E POTERI DEL GIUDICE CIVILE NEL QUADRO DEL DIRITTO EUROPEO. Fabrizio GANDINI Giudice del Tribunale ordinario di Roma

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(1)

TUTELA DEL CONSUMATORE E POTERI DEL GIUDICE CIVILE NEL QUADRO DEL DIRITTO EUROPEO

Fabrizio GANDINI Giudice del Tribunale ordinario di Roma

(2)

DIALOGO TRA LE CORTI

Giurisprudenza CGUE sulla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori

Giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di rilievo e dichiarazione ex officio della nullità

Nuovo modello di giudice, art.183 co.4 e 101 co.2 c.p.c.

Dal potere al dovere, da soggetto passivo a soggetto attivo: da arbitro a giocatore?

(3)

UNA NUOVA KOINE’

Corte di Giustizia UE: principio di effettività della tutela

“Secondo una costante giurisprudenza, in mancanza di una specifica disciplina comunitaria, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le modalità procedurali per garantire la salvaguardia dei diritti di cui i soggetti godono ai sensi dell’ordinamento comunitario, in forza del principio dell’autonomia processuale degli Stati membri, a condizione, tuttavia, che tali modalità (…) non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività)” (C-78/98, Preston e a.;

C-392/04 e C-422/04, i-21 Germany e Arcor; C 472/11, Banif Plus Bank Zrt )

(4)

UNA NUOVA KOINE’

Corte di Cassazione

uno dei “valori funzionali” del processo civile italiano (SS.UU.26242/2014)

“un valore fondante dell'ordinamento processuale è quello di attuare il diritto delle parti mediante una pronuncia di merito, che è garanzia di effettività della tutela ai sensi dell'art. 24 Cost., senza che questioni di rito possano pregiudicare o aggravare in modo non proporzionato l'accertamento del diritto stesso” (Sez. Lav., 8422/2018)

(5)

EFFETTIVITA’ vs TERZIETA’/IMPARZIALITA’?

Art. 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 (le clausole abusive non vincolano i consumatori) “si tratta di una norma imperativa che mira a sostituire all’equilibrio formale che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l’uguaglianza delle parti stesse” (C-618/10, Banco Español de Crédito)

“la disuguaglianza tra il consumatore e il professionista può essere riequilibrata solo grazie a un intervento positivo da parte di soggetti estranei al rapporto contrattuale” (C 472/11, Banif Plus Bank Zrt)

(6)

EFFETTIVITA’ vs TERZIETA’/IMPARZIALITA’?

Il potere del giudice è “essenziale al perseguimento di interessi che possono addirittura coincidere con valori costituzionalmente rilevanti, quali il corretto funzionamento del mercato (art.41 Cost.) e l’uguaglianza tra contraenti forti e deboli (art.3 Cost.)”

(SS.UU.26.242/2014)

(7)

EFFETTIVITA’ vs TERZIETA’/IMPARZIALITA’?

“Il potere del giudice rafforza l’intensità della tutela accordata alla parte che, in ragione della propria posizione di strutturale minor difesa, potrebbe non essere in grado di cogliere le opportunità di tutela ad essa accordata” (SS.UU.26.242/2014)

(8)

EFFETTIVITA’ vs TERZIETA’/IMPARZIALITA’?

I poteri/doveri del giudice sono funzionali al perseguimento degli obiettivi del mercato comune, o comunque al corretto funzionamento del mercato

Principi di terzietà ed indipendenza del Giudice (artt.111 co.2 Cost, art.6 co.1 CEDU, art.47 co.2 Carta diritti fondamentali UE)

Necessità di trovare un punto di equilibrio: C 472/11, Banif Plus Bank Zrt; SS.UU. 26.242/2014

(9)

CRITICITA’ DERIVATE DAI PRINCIPI DI TERZIETA’/IMPARZIALITA’

Principio del contraddittorio (art.101 c.p.c.)

Principio della domanda (art.99 c.p.c. e 2907 c.c.)

Corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art.112 c.p.c.)

Principio della disponibilità delle prove (art.115 c.p.c.)

(10)

ALTRE CRITICITA’

Deformalizzazione del rito ordinario: ricerca del nucleo duro non deformalizzabile

Limiti del giudicato

Sopravvivenza del principio della ragione più liquida

(11)

FUNZIONE NOMOPOIETICA DEL PRINCIPIO DI EFFETTIVITA’?

principio di effettività quale fonte dei poteri del giudice

“può essere effettiva solo una tutela di cui si conosca già il contenuto; e usare l’effettività per determinare quest’ultimo significa mettere prima il dopo, con una chiara inversione logica” (C. CASTRONOVO, Eclissi del diritto civile, 237)

argomentazione orientata alle conseguenze vs altri criteri interpretativi

(12)

OBBLIGO DI RILEVARE D’UFFICIO LA NULLITA’

“il ruolo attribuito al giudice nazionale dal diritto dell’Unione nell’ambito di cui trattasi non si limita alla semplice facoltà di pronunciarsi sull’eventuale natura abusiva di una clausola contrattuale, bensì comporta parimenti l’obbligo di esaminare d’ufficio tale questione, a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine (C.243/08, Pannon GSM)

(13)

OBBLIGO DI ADOTTARE D’UFFICIO MISURE ISTRUTTORIE

“detto giudice deve adottare d’ufficio misure istruttorie al fine di accertare se una clausola inserita in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore rientri nell’ambito di applicazione della direttiva e, in caso affermativo, valutare d’ufficio la natura eventualmente abusiva di una clausola siffatta” (C-137/08 VB Pénzügyi Lízing)

(14)

OBBLIGO DI DICHIARARE LA NULLITA’

ANCHE SENZA DOMANDA DI PARTE

“la piena efficacia della tutela prevista dalla direttiva richiede che il giudice nazionale che abbia accertato d’ufficio il carattere abusivo di una clausola possa trarre tutte le conseguenze derivanti da tale accertamento, senza attendere che il consumatore, informato dei suoi diritti, presenti una dichiarazione diretta ad ottenere l’annullamento di detta clausola” (Pannon GSM, cit.)

(15)

POSSIBILE SCISSIONE TRA RILIEVO E DICHIARAZIONE

“il giudice nazionale non deve, in forza della direttiva, disapplicare la clausola in esame qualora il consumatore, dopo essere stato avvisato da detto giudice, non intenda invocarne la natura abusiva e non vincolante” (Pannon GSM cit.)

(16)

IL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO

“il giudice nazionale, nell’attuare il diritto dell’Unione, deve altresì rispettare i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione, quale garantita dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Tra detti requisiti figura il principio del contraddittorio, che fa parte dei diritti della difesa e che vincola il giudice, in particolare qualora dirima una controversia sulla base di un motivo rilevato d’ufficio” (C 472/11, Banif Plus Bank Zrt)

(17)

IL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO

“il giudice nazionale, nell’ipotesi in cui, dopo aver stabilito, sulla base degli elementi di fatto e di diritto di cui dispone, o che gli sono stati comunicati in seguito alle misure istruttorie che ha adottato d’ufficio a tal fine, che una clausola rientra nell’ambito di applicazione della direttiva, constati, al termine di una valutazione cui ha proceduto d’ufficio, che tale clausola presenta carattere abusivo, esso deve, di norma, informarne le parti della controversia e invitarle a discuterne in contraddittorio secondo le forme previste al riguardo dalle norme processuali nazionali” (C 472/11, Banif Plus Bank Zrt)

(18)

DECRETO INGIUNTIVO

“La direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, dev’essere interpretata nel senso che osta ad una normativa di uno Stato membro, quale quella di cui trattasi nel procedimento principale, che non consente al giudice investito di una domanda d’ingiunzione di pagamento di esaminare d’ufficio, in limine litis, né in qualsiasi altra fase del procedimento, anche qualora disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine, la natura abusiva di una clausola sugli interessi moratori inserita in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, in assenza di opposizione proposta da quest’ultimo” (C 618/10, Banco Español de Crédito SA)

(19)

DALLA FACOLTA’ AL DOVERE

Il “può” (artt.1421 c.c, e 36 co.3 d.lgs. 206/2005) deve essere letto come “deve”

Oggetto dell’obbligo: rilievo della nullità

Scissione tra rilievo e dichiarazione della nullità

Possibile la dichiarazione della nullità anche in mancanza di una domanda delle parti

Pannon GSM e SS.UU. 26242/2014

(20)

SS.UU. 26.242/2014

Valorizzazione degli artt.183 co.4 e 101 co.2 c.p.c.

Obbligo di provocare il contradditorio sulle questioni rilevabili d’ufficio per tutto il corso del processo

Tecnica di conduzione del processo che impone la indicazione alle parti delle questioni rilevabili d’ufficio

“ben prima del maturare delle preclusioni istruttorie”

(21)

SS.UU. 26.242/2014

Art.101 co.2 deve essere interpretato nel senso che le parti hanno la facoltà di proporre domanda (tardiva) di accertamento della nullità, e di spiegare la corrispondente attività istruttoria

Possibile sia la rinuncia alla domanda originariamente proposta (solo nullità tardiva), sia il cumulo tra domande (tempestive+nullità tardiva)

(22)

SS.UU. 26.242/2014

Possibile il rilievo d’ufficio di profili di nullità diversi da quelli prospettati dalle parti

Possibile il rilievo d’ufficio della nullità totale del contratto ex art.1419 co.1 c.c. anche se le parti hanno prospettato la sola nullità parziale

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