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Analisi economico finanziaria: il caso Lucca Comics & Games S.r.l.

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INDICE

INTRODUZIONE

1. IL BILANCIO DI ESERCIZIO NELLA DISCIPLINA CIVILISTICA ITALIANA

1.1 Le clausole generali e i principi di redazione 1.2 La struttura del bilancio

1.3 Lo stato patrimoniale 1.4 Il conto economico 1.5 La nota integrativa

1.6 La relazione sulla gestione 1.7 Il rendiconto finanziario

1.8 Le principali novità della riforma contabile DLgs 139/2015

2. RICLASSIFICAZIONE DI BILANCIO

2.1 Finalità dell’analisi di bilancio e della riclassificazione

2.2 Riclassificazione dello stato patrimoniale: il criterio finanziario 2.3 Riclassificazione del conto economico “a valore aggiunto”

2.4 Riclassificazione del conto economico “a margine di contribuzione”

3. IL CASO LUCCA COMICS & GAMES SRL 3.1 La storia

3.2 Le caratteristiche della società e la struttura organizzativa 3.3 Le aree della fiera

3.4 Il trend di crescita e i numeri dell’edizione 2016 3.5 L’identikit del visitatore

(2)

2 3.6 I fattori di successo: le risorse umane come principale asset

strategico

3.7 I fattori di successo: la comunicazione 3.8 Intervista ai Manager

3.8.1 Intervista a Alberto Rigoni e Andrea Parrella 3.8.2 Intervista a Cosimo Lorenzo Pancini

4. ANALISI DI BILANCIO DI LUCCA COMICS & GAMES SRL 4.1 Stato Patrimoniale riclassificato secondo il criterio finanziario 4.2 La percentualizzazione dello Stato Patrimoniale riclassificato 4.3 Gli Indici e i quozienti patrimoniali

4.3.1 Gli indici di composizione degli impieghi e delle fonti

4.3.1.1 L’indice di elasticità e di rigidità degli impieghi

4.3.1.2 L’indice di indipendenza finanziaria

4.3.1.3 L’indice di indebitamento a breve termine, a

medio/lungo termine e permanente 4.3.2 I quozienti strutturali composti

4.3.2.1 Il quoziente di rigidità

4.3.2.2 Il quoziente di indebitamento

4.3.3 Gli indici di correlazione

4.3.3.1 Il quoziente e il margine di struttura primario e

secondario

4.3.3.2 Il quoziente e il margine di disponibilità

4.3.3.3 Il quoziente e il margine di tesoreria primario e

secondario

4.3.4 Indici finanziari di dilazione

4.4 Conto Economico riclassificato “a valore aggiunto”

4.5 La percentualizzazione del Conto Economico sul Valore della produzione

4.6 L’analisi della redditività

(3)

3 4.6.2 ROI: il tasso di redditività del capitale investito

4.6.3 La relazione tra ROE e ROI: l’effetto leva finanziaria 4.6.4 Le componenti del ROI: il ROS e il PCI

4.7 Analisi del Rendiconto finanziario

4.7.1 Il flusso di liquidità immediata netta (LIN) 4.8 Comparazione e interpretazione dei dati

(4)

4

1. IL BILANCIO DI ESERCIZIO NELLA DISCIPLINA CIVILISTICA

ITALIANA

Il bilancio d’esercizio è un documento di derivazione contabile mediante il quale gli amministratori forniscono la rappresentazione della situazione

patrimoniale e finanziaria della società al termine del periodo amministrativo1

e del risultato economico conseguito nell’esercizio.

Per questo motivo il bilancio d’esercizio è considerato il principale mezzo di

conoscenza della realtà aziendale2 e costituisce uno dei fondamentali

strumenti di informazione e di comunicazione per l’impresa in

funzionamento3.

Deve essere quindi un prospetto di sintesi atto a soddisfare le esigenze

informative dei vari portatori d’interesse dell’impresa, c.d. stakeholders4, sia

interni che esterni.

Appartengo alla categoria degli stakeholders interni i soci5, che grazie al

bilancio possono conoscere il valore della loro partecipazione e che sperano in un risultato positivo dell’esercizio al fine di percepire la quota parte di utile loro spettante.

1 Può ritenersi ormai acquisito in dottrina e in giurisprudenza che il principio della annualità degli esercizi sociali e del conseguente obbligo di redigere il bilancio di esercizio su base annuale debba essere contemperato con il diritto della società di scegliere la data di inizio dell'esercizio sociale che non deve necessariamente coincidere né con il momento in cui la società è venuta a giuridica esistenza né con l’anno solare (si pensi ad esempio alle attività stagionali con esercizi sociali non coincidenti con l’anno solare).

2

“...il bilancio di esercizio rappresenta il principale strumento di informazione esterna d’impresa”: C.CARAMIELLO, F. DI LAZZARO, G. FIORI, Indici di Bilancio – Strumenti per l’analisi della gestione aziendale, Giuffrè Editore, Milano, 2003, pag.3.

3

“Il bilancio di esercizio deve essere inteso come un sistema di dati periodicamente elaborati raccolti in un unico “package” informativo, volto nel suo complesso a illustrare lo svolgimento della vita aziendale. Lo scopo del bilancio è quello di informare sugli esiti della gestone trascorsa”: A. QUAGLI, Bilancio di esercizio e principi contabili, G. Giappichelli Editore, Torino, 2006, pag. 3.

4 “Il bilancio di esercizio costituisce il fulcro centrale del sistema informativo di bilancio, sia per soddisfare esigenze di informazione interna, sia per comunicare all’esterno dati e informazioni utili alle varie categorie di soggetti che direttamente o indirettamente sono interessati al divenire economico, finanziario e patrimoniale dell’impresa.” A. PESCAGLINI, R. PESCAGLINI, Ragioneria Generale, Edizioni Giuridiche Simone, 2004

5

Soprattutto per i soci di minoranza, il bilancio costituisce il solo strumento legale di informazione contabile sull’andamento degli affari sociali.

(5)

5 Invece un esempio di stakeholder esterno è costituito dai creditori della società, in primo luogo le banche che hanno erogato un finanziamento alla società, le quali in base al bilancio possono valutare il grado di solvibilità della stessa; oppure coloro che non sono ancora creditori ma che potrebbero diventarlo: si pensi ad esempio ad un banca alla quale la società ha chiesto un finanziamento e che prima di concederlo può valutare, attraverso la lettura del bilancio, la situazione economica patrimoniale e finanziaria della società stessa. Un ulteriore esempio di portatore d’interesse esterno all’impresa è costituito dagli investitori, ossia coloro che potrebbero essere interessati ad

acquistare azioni della società6.

La redazione del bilancio di esercizio nelle società di capitali7 è disciplinato dagli artt. 2423-2435 bis c.c.8. In particolare le norme del c.c. relative alla redazione del bilancio d’esercizio definiscono:

- le finalità del bilancio o clausole generali

- i postulati del bilancio o principi generali di redazione - principi contabili o criteri di valutazione

6

AA.VV, Compendio di Ragioneria applicata e Tecnica professionale, Edizione Simone, 2016, pag. 105.

7

Le norme del Codice Civile sono state ritenute applicabili alle società di capitali, mentre per le società di persone e per le imprese individuali vale solo il riferimento all’art 2426 c.c. che tratta dei criteri di valutazione delle poste di Stato patrimoniale.

8

Eccetto quelle società che hanno l’obbligo di applicare i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Si veda artt. 2 e 4 del Dlgs. 38/2005. Schematicamente l’applicazione dei principi contabili internazionali è obbligatoria per i seguenti soggetti:

- società quotate;

- società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico;

- istituti di credito e intermediari finanziari sottoposti a vigilanza della Banca d’Italia; - società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari;

- società di intermediazione mobiliare (SIM) e capogruppo dei gruppi di SIM; - società di gestione del risparmio (SGR);

- intermediari finanziari disciplinati dal TUB;

- istituti di moneta elettronica (IMEL) e di pagamento.

Si veda inoltre l’art. 20, comma 2, D.L. n. 91/2014 il quale ha consentito l’utilizzo dei principi contabili internazionali da parte delle “società chiuse”, con la conseguenza che tali principi saranno applicabili in via facoltativa da parte di tutti i soggetti, con la sola esclusione di quelli che possono redigere il bilancio in forma abbreviata.

(6)

6 Le finalità sono le linee guida da seguire per la preparazione del bilancio; esse sono sovraordinate rispetto ai postulati e ai principi contabili.

I postulati del bilancio, invece, costituiscono i fondamenti e le regole di carattere generale cui devono informarsi i principi contabili applicati alle

singole poste di bilancio9.

I principi contabili, infine, sono le regole tecnico-ragionieristiche (principi, criteri procedure e metodi di applicazione) attraverso le quali vengono individuati i fatti da redigere e vengono stabiliti le modalità di contabilizzazione degli eventi di gestione e i criteri di valutazione e

esposizione dei valori in bilancio10.

1.1 Le clausole generali e i principi di redazione

L’art. 2423, comma 2, c.c. fissa la clausola generale, ovvero la finalità primaria del bilancio di esercizio: “il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio”11.

9 Cfr OIC 11: “Finalità e postulati di bilancio”. 10

A. QUAGLI, op. cit., pag. 4.

11 Analogamente, lo IAS 1 prescrive che il bilancio debba fornire una rappresentazione corretta e fedele della situazione patrimoniale, finanziaria, del risultato economico e dei flussi finanziari della società.

(7)

7 La citata disposizione individua, pertanto, le seguenti finalità o clausole generali:

- chiarezza

- rappresentazione veritiera e corretta

Analizziamo singolarmente le clausole generali di bilancio per capirne il loro significato.

Chiarezza: un bilancio chiaro deve consentire ai terzi di conoscere, comprendere e giudicare nel modo più esauriente possibile come si è formato il reddito di esercizio e le componenti del patrimonio di funzionamento. Un bilancio poco chiaro disattenderebbe la funzione informativa del bilancio pregiudicando gli interessi tutelati dalla normativa in materia.

Il principio di chiarezza è violato nei seguenti casi:

1- quando non vengono rispettati gli schemi di bilancio;

2- quando le voci vengono raggruppate12 in modo difforme dalla struttura

obbligatoria13;

3- quando avvengono compensi di partite14;

4- quando vengono omesse delle poste;

5- quando viene omesso il raffronto delle voci di bilancio di due esercizi consecutivi15.

Sulla violazione del principio di chiarezza ci sono in dottrina e in giurisprudenza due contrapposti orientamenti:

12

L’art 2423 L’art 2423 ter, comma 2, c.c. stabilisce che il raggruppamento delle voci precedute da numeri arabi è consentito soltanto quando:

- Il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini della chiarezza; - Il raggruppamento favorisce la chiarezza del bilancio.

in questo caso la Nota Integrativa deve indicare distintamente le voci oggetto di raggruppamento 13 Per il punto 1 e 2 si veda art 2423 ter, comma 1, c.c.: nello stato patrimoniale e nel conto

economico devono essere iscritte separatamente, e nell'ordine indicato, le voci previste negli articoli 2424 e 2425 c.c.

14 L’art 2423 ter, comma 6, c.c. vieta categoricamente i compensi di partite. Il compenso di partite si realizza quando vengono sommati algebricamente i valori di segno contabile opposto che, secondo le disposizioni del c.c., devono essere rilevati distintamente in voci dell’attivo e del passivo dello Stato Patrimoniale oppure in distinte poste del conto economico.

15

L’art 2423 ter, comma 5, c.c. stabilisce che per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente.

(8)

8 - una prima tesi, che per un certo periodo è stata quella prevalente, considerava il principio di verità su un piano superiore rispetto a quello di chiarezza, o comunque, pur attribuendo rilevanza ai difetti di chiarezza, riteneva necessario ravvisare nella violazione di quest’ultimo principio una qualche compromissione del principio di

verità, al quale la chiarezza era considerata funzionale16.

- una seconda tesi, che ha ormai preso il sopravvento su quella precedentemente esposta, a seguito soprattutto della pronuncia n. 27 del 21/02/2000 delle SS. UU. della Cassazione Civile, nega che il principio di chiarezza debba restare subordinato rispetto al sovraordinato principio di verità del bilancio, prendendo posizione a

favore dell’autonomia del principio di chiarezza17.

Secondo tale indirizzo, il bilancio d’esercizio di una società di capitali è illecito non soltanto quando la violazione della normativa al riguardo determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell’esercizio e quello del quale il bilancio dà contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati non sia possibile desumere l’intera gamma delle informazioni che la legge vuole invece siano

fornite con riguardo alle singole poste di cui è richiesta l’iscrizione18.

16

Si veda Cass. 23/03/1993, n. 3458; 25/05/1994, n. 5097; 22/07/1994, n. 6834; 2/10/1995, n. 10348.

Sul punto si veda anche G. BIANCHI, Il bilancio delle società, Utet Giuridica, 2008, pag. 9: “equiparare il principio della chiarezza, pur obbligatoriamente richiesto ai fini del bilancio, ai principi della correttezza e della veridicità, non sembra del tutto giustificato. La maggior gravità e il correlativo più grave pregiudizio che può derivare dal bilancio compilato disattendendo i principi della verità e della correttezza può costruire anche presupposto di sanzioni penali, mentre la tutela della chiarezza è affidata alla sola possibilità di impugnazione da parte del socio. Risulta difficile considerare la chiarezza una categoria o un valore meritevole di tutela giuridica, ponendosi invece quale connotazione strumentale all’intelligibilità della situazione patrimoniale e del risultato economico: ciò che il legislatore vuole è in definitiva il rispetto del principio di verità”.

17 La sentenza n. 27/2000 delle SS. UU. della Cassazione ha respinto fermamente l’orientamento che, movendo da un preteso rapporto di strumentalità tra il principio di chiarezza e quello di verità, subordina il primo al secondo. Al contrario, la violazione delle disposizioni relative alle modalità di redazione del bilancio rende nulla la delibera di approvazione quando risultino in concreto pregiudicati gli interessi generali tutelati dalla norma: il ché può avvenire sia per violazione del principio di chiarezza che di quello di verità. Da nessuna norma è possibile desumere una sorta di supremazia del principio di verità su quello di chiarezza.

18

P. SCHIATTONE, Il bilancio di esercizio: lineamenti civilistici e profili di falsità, sez. 1, Diritti &Diritti, settembre 2002.

(9)

9

Rappresentazione veritiera e corretta: l’art. 2423, comma 2, c.c. stabilisce che “…il bilancio deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio”19.

Con questa clausola si intende che il bilancio di esercizio debba offrire un quadro fedele della situazione aziendale, senza alterare la misura degli utili

conseguiti e delle perdite sofferte20.

Per comprendere tale principio occorre sottolineare che la maggior parte delle voci inserite in un bilancio non hanno un valore oggettivo ma sono oggetto di valutazione da parte degli amministratori.

Detto ciò possiamo affermare che un bilancio è veritiero e corretto quando è redatto applicando correttamente i principi e le regole della tecnica contabile21.

In particolare il principio di veridicità richiede che i criteri valutativi siano ispirati a esigenze di reale rappresentazione della situazione aziendale senza incorrere in valutazioni eccedenti o insufficienti.

Invece il principio di correttezza si concretizza nel rispetto delle norme giuridiche e delle regole tecnico – contabili e implica che le classi di valori soggette a stime e valutazioni debbano essere trattate usando criteri di calcolo economico previsti dai postulati di bilancio e dai principi contabili. Infatti il principio di correttezza implica per gli amministratori:

- il comportarsi in buona fede;

- attenersi alle regole di valutazione stabilite dalla legge; - seguire le corrette regole contabili.

La clausola generale della rappresentazione veritiera e corretta è rafforzata da 2 disposizioni:

- obbligo di fornire informazioni complementari: se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare

19 Secondo la Relazione ministeriale al DLgs. 127/91, la formula “rappresentare in modo veritiero e corretto” ha inteso costituire la fedele traduzione dell’espressione “true and fair view” cui fanno riferimento le direttive comunitarie.

20 G. BIANCHI, op. cit, pag. 8. 21

AA. VV, Compendio di Ragioneria applicata e Tecnica professionale, Edizione Simone, 2016, pag. 106.

(10)

10 una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le

informazioni complementari necessarie allo scopo22.

- la deroga ai criteri di valutazione previsti dal Codice Civile23: le

specifiche disposizioni di legge in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa, non devono essere applicate se, in casi

eccezionali24, la loro applicazione è incompatibile con la

rappresentazione veritiera e corretta25. Gli amministratori sono tenuti a

motivare le deroghe nella nota integrativa e ad indicarne l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Inoltre gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere accantonati in una speciale riserva del patrimonio netto, distribuibile nella misura in cui il valore è recuperato.

Tali disposizioni sono volte a rafforzare la clausola generale della rappresentazione veritiera e corretta, facendola prevalere ai criteri specifici di valutazione e di rappresentazione previsti dal c.c., al fine di ottenere

un’immagine veritiera e corretta a livello sostanziale e non solo formale26.

In definitiva le disposizioni del Codice Civile stabiliscono che un bilancio redatto in contrasto con i principi di chiarezza, veridicità e correttezza è un bilancio illecito perché contrario a norme imperative. In quanto illecito è nulla, per illiceità dell’oggetto, la delibera assembleare che lo approva e potrà dunque essere impugnato ai sensi degli art. 2379 e 2434 bis c.c.

22

Si veda art. 2423, comma 3, c.c. 23

Si veda art. 2423, comma 4, c.c.

24 Il legislatore, non ha precisato quali sono questi casi eccezionali; l'esempio più ricorrente è quello delle cosiddette rivalutazioni economiche. Alcune volte le poste di bilancio non esprimono il valore effettivo del bene in quanto è aumentata l'utilità del bene stesso. E' il caso di un terreno che da agricolo viene dichiarato edificabile. Si manifesta quindi un incremento reale di valore, da iscrivere appropriatamente in bilancio. La normativa vigente in tema di bilancio non considera il tema delle rivalutazioni, sicché l'eventuale iscrizione del maggior valore del cespite costituisce una deroga ex art. 2423, 4° comma.

25 Gli eventuali utili derivanti dalla deroga sono iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato: G. F. CAMPOBASSO, Diritto Commerciale vol. 2, Utet Giuridica, Torino, 2008, pag. 451.

26

E’ pertanto fuori dubbio che il pedissequo rispetto formale delle disposizioni specifiche non implica senz’altro che il bilancio sia chiaro, veritiero e corretto: G. F. CAMPOBASSO, op. cit., pag. 451.

(11)

11 Ulteriori principi comuni di redazione del bilancio, le c.d. regole generali, individuati dall’art. 2423 bis c.c., integrano, specificano e rafforzano le sopra esposte clausole generali.

In particolare tale articolo esplica in modo formale i seguenti principi:

- prudenza: rappresenta uno degli elementi fondamentali del processo

valutativo di formazione del bilancio27.

L’art. 2423 bis, comma 1, n.1, c.c., stabilisce che non devono essere sottostimati gli elementi del passivo e non devono essere sovrastimati gli elementi dell’attivo. In particolare ciò comporta:

- contabilizzare componenti positivi solo se effettivamente realizzati alla chiusura dell’esercizio;

- contabilizzare le perdite e gli oneri anche se incerti e presunti;

- tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;

- prevalenza della sostanza sulla forma: implica che gli eventi e i fatti di gestione siano rilevati sulla base della sostanza economica e non

sulla base degli aspetti meramente formali28;

- competenza: ai sensi dell’art. 2423-bis, comma 1, n. 3 e 4, c.c.:

- si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza29

dell’esercizio, indipendentemente dalla data di incasso o di pagamento.

In sostanza:

- i ricavi di vendite o di prestazioni sono di competenze dell'esercizio in cui è avvenuto lo scambio o la prestazione del servizio;

27 A. QUAGLI, op. cit, pag. 11.

28 Si veda art. 2423 bis, comma 1, n. 1 bis, c.c. Tale articolo è stato inserito dall’art. 6, D.Lgs. 18.08.2015, n. 139, con decorrenza dal 01.01.2016 ed applicazione ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 01.01.2016.

29 Per proventi e oneri di competenza si intende quelli di cui si è verificata la causa economica durante l’esercizio: quindi possiamo affermare che la competenza cui fa riferimento l’art 2423 bis, comma 1, n. 2 e 4, c.c., è la competenza economica che si basa sul principio della correlazione tra costi e ricavi, e in forza della quale si stabilisce che l’effetto economico di tutti gli eventi di gestione deve essere attribuito all’esercizio cui compete, e non a quello in cui si manifestano i correlativi incassi o pagamenti.

(12)

12 - i costi devono essere correlati ai ricavi. In altri termini, ai ricavi di competenza di un esercizio devono essere contrapposti i costi relativi al loro conseguimento;

- continuità: i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro, se non in casi eccezionali e con l’obbligo per gli amministratori di motivare la deroga nella nota integrativa e di

illustrarne l’influenza sulla rappresentazione della situazione

patrimoniale e finanziaria e del risultato economico30.

Infine, oltre alle regole e ai principi generali di redazione del bilancio, abbiamo anche i principi contabili che sono determinati congiuntamente:

- dal Codice Civile: in particolare dall’art. 2426 c.c;

- dai documenti emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC)31 .

Nello svolgimento della sua attività, l’OIC:

- emana i principi contabili per la redazione dei bilanci per i quali non è prevista l’applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS; - fornisce supporto in relazione all’applicazione in Italia dei principi

contabili internazionali, operando in stretto contatto con lo IASB32 e gli

altri standard setter europei;

- coadiuva il legislatore nell’emanazione della normativa in materia contabile;

- promuove la cultura contabile33.

30 Inoltre il principio di continuità è espresso anche al n.1 dello stesso articolo in quanto afferma che la valutazione delle voci deve essere fatta nella prospettiva della continuità dell’attività.

31

L’Organismo Italiano di Contabilità si è costituito, nella veste giuridica di fondazione, il 27.11.2001. 32 International Accounting Standards Board IASB è un organismo sovranazionale per la statuizione dei principi contabili.

33

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13

1.2 La struttura del bilancio

L’art. 2423, comma 1, c.c., stabilisce che il bilancio di esercizio deve essere composto di quattro distinti documenti i quali si integrano reciprocamente: lo Stato patrimoniale, il Conto economico, il Rendiconto finanziario e la Nota integrativa34.

Inoltre deve essere corredato dalla relazione del collegio sindacale e del revisore contabile, i quali però non costituiscono parte integrante del bilancio. Tali documenti devono essere redatti in unità di euro senza cifre decimali, ad

eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro35.

In applicazione del principio di chiarezza, sono dettagliatamente indicate le

voci36 che devono figurare nello stato patrimoniale37 e nel conto economico38.

Inoltre sono dettate alcune regole generali che devono essere rispettate nella

redazione di tali documenti39. L’art. 2423 ter, c.c. stabilisce schematicamente

che:

- le singole voci devono essere inserite nello stato patrimoniale e nel

conto economico secondo l’ordine tassativo fissato dalla legge40. Gli

amministratori non possono perciò scegliere liberamente l’ordine di

esposizione né modificarlo da un esercizio all’altro41;

- le voci sono organizzate in grandi categorie omogenee (lettere maiuscole), a loro volta articolate in sottocategorie (numeri romani), in voci (numeri arabi) e in alcuni casi anche in sottovoci (lettere minuscole

34

L’art 2423, comma 1, c.c. è stato modificato dall’art. 6, D.Lgs. 18.08.2015, n.139 con decorrenza dal 01.01.2016

35 Si veda art. 2423, comma 2, c.c. 36

Il bilancio civilistico ha una forma rigida: non è cioè possibile derogare dalle norme previste se non in specifiche e previste circostanze. Lo scopo di questa forma è quello di fornire una rappresentazione chiara, veritiera e corretta.

37

Si veda art. 2424, c.c. 38 Si veda art. 2425, c.c.

39 G. F. CAMPOBASSO, Diritto Commerciale vol. 2, Utet Giuridica, Torino, 2008, pag. 453.

40 Lo schema del bilancio è fisso in modo tale che la sua forma standardizzata si presti a raffronti, sia con gli esercizi precedenti sia con le realtà consimili: G. BIANCHI, op. cit, pag. 2.

41 Le strutture degli schemi dei prospetti contabili componenti il bilancio sono obbligatorie, rigide, non modificabili da parte degli amministratori, salvo casi eccezionali individuati dalla legge: A. QUAGLI, op. cit., pag. 52.

(14)

14

1.3 Lo stato patrimoniale

Lo stato patrimoniale è il prospetto che evidenzia la composizione quali-quantitativa del patrimonio aziendale e la sua situazione finanziaria alla data di chiusura dell’esercizio.

La struttura dello stato patrimoniale, individuata dall’art. 2424, c.c., è

costituita da due sezioni contrapposte: l’Attivo e il Passivo42.

Nella sezione denominata Attivo sono elencati tutti gli investimenti necessari all’azienda per svolgere la propria attività.

Le voci dell’Attivo sono aggregate, in base allo schema civilistico, in quattro categorie ordinate, salvo la prima, secondo il criterio finanziario della liquidità crescente43:

- A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.

42

La sezione denominata Passivo è in realtà composta da due categorie eterogenee: le passività e il capitale netto, quest’ultimo costituito dal capitale proprio ossia prevalentemente dagli apporti effettuati dai soci.

43 Per liquidità crescente si intende che le voci dell’Attivo sono indicate in ordine al tempo che presumibilmente impiegano per convertirsi in denaro. Quello della liquidità crescente è un principio tendenziale in quanto ad esempio la categoria A andrebbe nell’attivo circolante; oppure tra i crediti dell’attivo circolante devono essere iscritti anche quelli esigibili oltre l’esercizio che andrebbero, in base al principio di liquidità crescente tra le immobilizzazioni finanziarie.

(15)

15 - B) Immobilizzazioni, che comprendono gli elementi patrimoniali che

sono stabilmente destinati all’attività produttiva e non alla rivendita44.

Tale categoria è composta da 3 sottocategorie:

- immobilizzazioni immateriali, ad esempio costi di impianto e di

ampliamento, diritti di brevetto, marchi, avviamento etc.45;

- immobilizzazioni materiali, ad esempio terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature etc.;

- immobilizzazioni finanziarie, ad esempio azioni proprie,

partecipazioni azionarie e non, crediti e altri titoli che sono destinati a permanere stabilmente nel patrimonio della società.

- C) Attivo circolante, è costituito da beni destinati alla vendita, al consumo o alla produzione che esauriscono la loro utilità in tempi brevi, generalmente entro l’esercizio, o da disponibilità finanziarie in

attesa di impiego. L’attivo circolante è composto dalle rimanenze,

crediti, attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni e disponibilità liquide.

- D) Ratei e risconti attivi46: i ratei attivi sono quote di proventi comuni

a due o più esercizi, di competenza dell’esercizio, ma esigibili in

esercizi successivi47. I risconti attivi sono invece quote di costi comuni

a due esercizi, sostenuti nell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi48.

Nella sezione denominata Passivo sono elencate tutte le fonti utilizzate per finanziare l’attività aziendale.

44

L’art. 2424 bis, comma 1, c.c., specifica che gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni.

45

A seguito della riforma sul bilancio dettata dall’art 6. D.Lgs. 18,08.2015, n. 139 con decorrenza dal 01.01.2016, la voce delle immobilizzazioni immateriali che accoglieva i costi di ricerca e sviluppo e pubblicità è stata rinominata “Costi di sviluppo”. Potranno essere capitalizzati i soli costi di sviluppo e, a certe condizioni, quelli di ricerca avanzata.

46 Nella precedente disciplina civilistica era previsto che dovesse essere indicato separatamente il disaggio sui prestiti. Con il D.Lgs. 18.08.2015 n.13 sia la voce disaggio che quella aggio sono state eliminate dallo schema patrimoniale perché è stato introdotto il metodo del costo ammortizzato per la rappresentazione dei prestiti obbligazionari.

47 Ad esempio, se nell’esercizio 2016 la società ha concesso in locazione un immobile, pattuendo un pagamento di rate semestrali posticipate in data 1/04 e 1/10, in data 31/12 deve essere rilevato in contabilità un rateo attivo, quindi un integrazione della quota parte di canone di competenza dell’esercizio corrente, la cui manifestazione finanziaria si verificherà nell’esercizio successivo. 48

(16)

16 Per tale sezione il legislatore non ha utilizzato il criterio finanziario49, come per l’attivo, ma quello della natura delle fonti; pertanto, a prescindere dalla esigibilità degli importi iscritti, le voci della sezione Passivo sono evidenziate in funzione della natura del contratto/fattore produttivo che le ha generate. Tale principio risulta essenziale per poter distinguere le passività in due macro gruppi: fonti di finanziamento interne (mezzi propri) e fonti di finanziamento esterne (mezzi di terzi).

La sezione del Passivo si compone di 5 categorie:

- Patrimonio netto50 il quale comprende gli utili e le perdite risultanti

dal conto economico. Comprende inoltre il capitale sociale51 e le varie

riserve della società (riserva legale, riserve statutarie, di rivalutazione,

riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari52, etc53.

- Fondi per rischi e oneri: si tratta di accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti certi o probabili, ma dei quali alla chiusura dell’esercizio risulta ancora indeterminato l’ammontare o la data di

sopravvenienza54.

- Trattamento di fine rapporto subordinato: tale categoria accoglie solo il fondo per TFR determinato in base alle regole stabilite dall’art.

49 In tal caso avremmo avuto una distinzione tra passività di rischio a medio lungo termine e a breve termine o correnti.

50

Le voci ricomprese nella categoria del patrimonio netto non costituiscono vere e proprie passività ma si iscrivono nella colonna del passivo solo per ragioni contabili (c.d. passivo ideale): G. F. CAMPOBASSO, op. cit., pag. 456.

51

Il capitale sociale costituisce il valore nominale sottoscritto dai soci, anche se non interamente versato e quello che si è formato da aumenti gratuiti.

52

La riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari è stata aggiunta nello schema di bilancio con le modifiche apportate al bilancio di esercizio dall’art 6. D.Lgs. 18,08.2015, n. 139 con decorrenza dal 01.01.2016. Stessa cosa vale per la riserva negativa per azioni proprie in portafoglio: le azioni proprie prima della riforma andavano iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie. 53

Il patrimonio netto può essere distinto idealmente in 2 gruppi: la parte di mezzi propri apportata dai soci sotto forma di capitale sociale e le riserve (capitale d’apporto) e la parte che deriva dai risultati economici della gestione sotto forma di reddito d’esercizio e di accumuli di redditi di precedenti esercizi (capitale autogenerato).

54 L’OIC n. 19 stabilisce che i fondi per rischi rappresentano passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati. Si tratta, quindi, di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d’incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro.

Mentre i fondi per oneri rappresentano passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate nell'importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi.

(17)

17

2120, c.c.55. Se sono stati corrisposti anticipi, il fondo deve essere

esposto al netto di tali anticipi.

- Debiti: tale categoria distingue i vari debiti che la società ha in essere o verso i soci per finanziamenti o verso i terzi (obbligazionisti, banche, fornitori, fisco etc.): si tratta quindi di una classificazione

prevalentemente per natura ossia basata sul soggetto creditore56.

- Ratei e risconti passivi: i ratei passivi sono quote di costi comuni a due o più esercizi, di competenza dell’esercizio ma che saranno effettivamente sopportati negli esercizi successivi. I risconti passivi sono invece quote di proventi comuni a due o più esercizi, percepiti

nell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi57.

Una delle novità apportate dall’art 6. D.Lgs. 18,08.2015, n. 139, con decorrenza dal 01.01.2016, è che i conti d’ordine non vanno più riportati in calce allo stato patrimoniale; tali informazioni devono essere riportate in Nota integrativa.

1.4 Il conto economico

Mentre lo stato patrimoniale contiene una rappresentazione statica del patrimonio alla fine dell’esercizio, il conto economico contiene una rappresentazione dinamica dei movimenti del patrimonio nel corso dell’esercizio e fornisce spiegazioni circa il saldo (utile o perdita) figurante

nello stato patrimoniale58.

Il conto economico è il documento contabile che esprime il processo di formazione e l’entità del risultato di esercizio attraverso la rappresentazione

55 La disciplina civilistica afferma che si debba stanziare al termine di ogni esercizio una quota pari all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5 e aggiungere ad essa la rivalutazione del fondo già esistente ad inizio esercizio (1,5% fisso + ¾ dell’indice ISTAT di aumento dei prezzi al consumo).

56 Il criterio di classificazione finanziario è parzialmente recuperato nella distinzione interna alla varie sottocategorie di debiti in quanto il legislatore, all’art 2424, c.c., stabilisce che per ciascuna voce di debito deve essere separatamente indicata la parte esigibile oltre l’esercizio successivo.

57

G. F. CAMPOBASSO, op. cit., pag. 457. 58

(18)

18 dei costi e degli oneri sostenuti, nonché dei ricavi e degli altri proventi

conseguiti nell’esercizio59.

Il contenuto e lo schema del conto economico è stabilito dall’art. 2425, c.c., il quale prevede che sia redatto in forma espositiva scalare, cioè a sezione unica con l’evidenziazione di risultati intermedi di reddito che hanno lo scopo di porre in luce il peso di varie aree di gestione.

Infatti lo schema di conto economico evidenzia le seguenti componenti essenziali:

- il reddito operativo della gestione caratteristica od ordinaria, ottenuto come differenza tra il valore della produzione (lettera A) e il costo della produzione (lettera B).

- il reddito della gestione finanziaria, ottenuto come differenza tra l’ammontare dei proventi degli investimenti finanziari e quello degli oneri connessi alla struttura finanziaria dell’impresa (lettera C). Tale reddito è dato anche dalle rettifiche di valore di attività finanziarie ossia dei componenti positivi o negativi di reddito correlati a nuove

valutazioni delle attività finanziarie (lettera D)60.

L’insieme dei dati parziali così calcolati costituisce il reddito di esercizio prima delle imposte, e dopo la deduzione delle imposte, si giunge alla determinazione dell’utile o della perdita dell’esercizio.

59 Il Codice Civile non definisce il concetto di ricavo/costo. Al contrario lo IASB definisce il ricavo (costo) come incremento (decremento) dei benefici economici sotto forma di afflusso (deflusso) o rivalutazione (svalutazione) di attività o di decremento (incremento) di passività tale da comportare un incremento del patrimonio netto: si veda A. QUAGLI, op. cit., pag. 59.

60

(19)

19

CONTO ECONOMICO SINTETICO

A) (+) VALORE DELLA PRODUZIONE B) (-) COSTI DELLA PRODUZIONE

(A-B) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (A-B+/-C+/-D) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE

UTILE (PERDITE) DELL’ESERCIZIO

Il conto economico, come possiamo vedere dallo schema sintetico, è

articolato in 4 sezioni scalari61:

- Valore della produzione (A): rappresenta il valore contabile62 di tutto

ciò che è stato prodotto dall’impresa, o che sia stato venduto, o che sia rimasto come patrimonio dell’impresa. In altre parole rappresenta i ricavi determinati dalle vendite e dalla prestazioni effettuate dalla

società63, tenendo conto delle variazioni, in aumento o in diminuzione,

delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati, e

finiti, nonché dei lavori in corso su ordinazione64.

In questo modo la classe A) contiene sia valori che hanno già avuto manifestazione finanziaria (i ricavi di vendita), sia ricavi intesi come aumento della produzione interna, che non si è ancora tradotta in

61

Con il D.Lgs. 139/2015 è stata eliminata la macroclasse E) relativa all’area straordinaria. I proventi e gli oneri straordinari vanno ora indicati, se di ammontare apprezzabile, nella Nota integrativa. 62 Si tratta di una somma di valori eterogenei: i ricavi infatti riflettono i prezzi di vendita, mentre la variazione dei semilavorati e prodotti finiti riflette i costi di produzione.

63 I ricavi di vendita dei prodotti e delle merci o di prestazione dei servizi relativi alla gestione caratteristica sono rilevati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi (articolo 2425-bis, comma 1, c.c.).

64 AA.VV, Compendio di Ragioneria applicata e Tecnica professionale, Edizione Simone, 2016, pag. 104.

(20)

20 cessioni al mercato (le variazioni di magazzino). Quindi lo schema del conto economico adotta una concezione di ricavo come output “tecnico” del processo produttivo, a prescindere dal suo realizzo con atti di scambio65.

- Costi della produzione (B): rappresenta le risorse consumate nell’esercizio dall’azienda, come ad esempio materie prime, salari e stipendi, oneri sociali, ammortamenti, per generare i ricavi e i proventi indicati nella lettera A del conte economico. I costi sono quindi classificati per natura, senza evidenziare quali tipologie di funzioni

aziendali o quali processi specifici questi fattori vanno ad alimentare66.

- Proventi e oneri finanziari (C): comprende i ricavi connessi con gli investimenti (ad esempio depositi bancari, titoli di stato, partecipazioni)

e costi connessi ai finanziamenti ottenuti dall’azienda67.

- Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (D): comprende le modifiche (in positivo: rivalutazioni; in negativo: svalutazioni) al valore che si devono apportare alle attività finanziarie iscritte in bilancio.

La somma algebrica dei diversi totali parziali (A-B+/-C+/-D) costituisce il risultato globale di esercizio, che va indicato prima al lordo e poi al netto delle imposte sul reddito, correnti, differite ed anticipate (voce 22). Si ottiene così l’utile o la perdita di esercizio che va riportato nello stato patrimoniale all’interno del patrimonio netto.

65 A. QUAGLI, op. cit., pag. 60.

66 Secondo l’OIC 12 si dovrebbero classificare i costi per destinazione, tramite identificazione della funzione aziendale di riferimento: industriale, commerciale, amministrazione, spese generali

67

Tra le modifiche apportate al bilancio di esercizio dall’art 6. D.Lgs. 18,08.2015, n. 139 con decorrenza dal 01.01.2016, c’è anche la disposizione secondo cui nella macroclasse C) Proventi e oneri finanziari, vanno indicati separatamente i proventi e gli oneri derivanti da imprese sottoposte al controllo delle controllate.

(21)

21

1.5 La nota integrativa

Il conto economico consiste in un documento di natura descrittivo-qualitativo che ha lo scopo di rendere più chiaro e comprensibile lo Stato patrimoniale e il Conto economico.

Il contenuto della nota integrativa è specificato dall’art. 2427, c.c., oggetto di recenti modifiche da parte del D.Lgs. 139/2015. In base al sopracitato articolo la nota integrativa deve fornire molteplici informazioni che possono

essere così schematizzate68:

- spiegazione dei criteri di valutazione adottati per le valutazioni delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore;

- esposizione dei movimenti delle immobilizzazioni (acquisizioni, alienazioni, ammortamenti, rivalutazioni, svalutazioni);

- evidenziazione delle variazioni intervenute nelle varie poste dell’attivo e del passivo;

- specificazione della composizione delle voci “ratei e risconti attivi”, “ratei e risconti passivi” e “altri fondi” la quale va indicata

indipendentemente dal loro ammontare69.

- è stata eliminata la richiesta della composizione delle voci “proventi straordinari” e “oneri straordinari” di ammontare apprezzabile, poiché è venuta meno l’area straordinaria in bilancio, ed è stata sostituita dall’indicazione dell’ importo e natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali”;

- elencazione descrittiva delle partecipazioni possedute in imprese controllate e collegate, sia direttamente che per tramite di società fiduciarie o per interposta persona;

- individuazione dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie;

68 In base a quanto indicato dall’art 2427, comma 2, c.c. le informazioni della nota integrativa devono essere presentate secondo l’ordine delle voci indicate nello Stato patrimoniale e nel Conto economico.

69

Nella versione precedente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 139/2015 tale informazione era richiesta solo se di ammontare apprezzabile.

(22)

22 - ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo

categoria di attività e secondo aree geografiche;

- indicazione del numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;

- evidenziazione dell’ammontare dei compensi spettanti agli

amministratori e ai sindaci;

- indicazione del numero e del valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società.

Inoltre a seguito della riforma avvenuta con il D.Lgs. 139/2015 Sono stati aggiunti 4 nuovi numeri al primo comma, con l’obbligo di riportare le seguenti nuove informazioni:

- n. 22 quater): natura ed effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, che in precedenza erano contenuti nell’ambito della Relazione sulla gestione; - n. 22 quinquies): nome e sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme più piccolo di imprese di cui l’impresa fa parte in quanto impresa controllata, e il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato;

- n. 22- septies): la proposta di destinazione degli utili o copertura perdite.

Infine la modifica all’art. 2427 bis, c.c. dedicato alle informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari, ha previsto che nella nota integrativa siano indicati per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati oltre al loro fair value e alle informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, i termini e le condizioni significative che possono influenzare l’importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri; gli assunti fondamentali su cui si basano modelli e tecniche di valutazione; le variazioni di valore iscritte direttamente a conto economico o imputate a riserva del patrimonio netto. E’ richiesta inoltre la predisposizione di una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell’esercizio70.

70

(23)

23

Si precisa che per le c.d. micro-imprese71 è previsto l’esonero dalla

redazione della Nota integrativa, a patto che in calce allo stato patrimoniale siano riportate le informazioni previste dell’art. 2427 c.c., dai n. 9) e 16).

1.6 La relazione sulla gestione

La relazione sulla gestione costituisce uno dei principali documenti allegati72

al bilancio d’esercizio, il cui scopo è fornire, attraverso informazioni finanziarie e non, una visione globale che consenta al lettore del bilancio di comprendere la situazione della società e l’andamento della gestione, in

chiave attuale e prospettica73.

Il legislatore, pur non prevedendo uno schema rigido da seguire, ha stabilito che la Relazione sulla gestione dovrà contenere, tra le altre, informazioni circa la posizione della società nell’ambiente in cui opera, l’analisi della struttura patrimoniale e finanziaria e dei risultati della gestione, la descrizione degli indicatori finanziari e non finanziari e informazioni relative ai rischi e alle incertezze74.

La relazione sulla gestione è prevista dall’art. 2428 c.c., in base al quale lo scopo della relazione è fornire ai lettori del bilancio un quadro fedele, necessario alla comprensione della situazione e della dinamica aziendale e, conseguentemente, all’interpretazione dei valori e delle informazioni risultanti dal bilancio.

71

Una delle tante novità apportate dal D.Lgs. 139/2015 è stata l’introduzione del concetto di micro-impresa, art 2435 ter, c.c.: “società di cui all’art. 2435 bis, c.c., che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro; - ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro; - dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità”.

72 La Relazione sulla gestione correda il bilancio, nel senso che non viene menzionato dal legislatore come facente parte del bilancio, ciononostante è un documento importantissimo che completa l’informazione sull’andamento della società da un punto di vista generale e prospettico.

73 Per le società quotate vi è l’obbligo di redigere anche una Relazione semestrale sulla gestione, seguendo i criteri fissati dalla Consob.

74

(24)

24 Cosi come previsto per la Nota integrativi, anche la Relazione sulla gestione può essere omessa per le società che rientrano nella categoria di micro-imprese di cui all’art. 2435 ter, c.c e per le micro-imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell’art. 2435, c.c.

1.7 Il rendiconto finanziario

Il D.Lgs. 139/2015, di attuazione della Direttiva 2013/34/UE, modifica la sezione IX del Codice Civile riguardante la redazione del bilancio da parte delle società di capitali, includendo tra gli schemi obbligatori il Rendiconto finanziario75.

Il rendiconto finanziario è un prospetto contabile che fotografa l’ammontare delle disponibilità liquide della società, all’inizio e alla fine dell’esercizio, e la relativa composizione (denaro in cassa, saldo dei conti correnti, depositi bancari e postali, etc..).

Il contenuto e le caratteristiche del rendiconto finanziario sono individuate

dall’art. 2425 ter, c.c.76, secondo cui dal rendiconto finanziario devono

risultare per l’esercizio in chiusura e per quello precedente:

- l’ammontare e la composizione delle disponibilità liquide all’inizio e alla fine dell’esercizio;

- i flussi finanziari dell’esercizio derivanti dall’attività operativa, di investimento e di finanziamento.

75

Il novellato art. 2423, c.c. annovera tra i documenti che costituiscono il bilancio, oltre che lo Stato patrimoniale, il Conto economico e la Nota integrativa, anche il Rendiconto finanziario.

76 L’OIC n.5 al paragrafo 2 definisce il Rendiconto finanziario come un prospetto contabile che presenta le cause di variazione, positive o negative, delle disponibilità liquide avvenute in un determinato esercizio. Specifica inoltre che il Rendiconto finanziario fornisce informazioni utili per valutare la situazione finanziaria della società (compresa la liquidità e solvibilità) nell’esercizio di riferimento e la sua evoluzione negli esercizi successivi.

Infine stabilisce, nel paragrafo 5, che i benefici informativi del Rendiconto finanziario sono molteplici tra cui:

- valutare le disponibilità liquide prodotte/assorbite dalla gestione reddituale e le modalità di impiego/copertura;

- valutare la capacità della società di affrontare gli impegni finanziari a breve termine e la sua capacità di autofinanziarsi.

(25)

25 La relazione precisa che la presentazione del rendiconto finanziario migliora in modo significativo l’informativa sulla situazione finanziaria della società, fornendo dati sulla sua solvibilità e capacità di far fronte agli impieghi a breve

termine e di autofinanziarsi77.

L’obbligo del rendiconto finanziario si estende a tutte le società di maggiori dimensioni. È infatti prevista la possibilità di non predisporre il documento in esame per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell’art. 2435 bis, c.c. e per le società rientranti nella categoria micro-imprese, ai sensi dell’art. 2435 ter, c.c.

1.8 Le principali novità della riforma contabile DLgs 139/2015

Come è stato specificato, di volta in volta, nei paragrafi precedenti, il D.Lgs. 139/2015 che recepisce la Dir. 2013/34 ha introdotto nel nostro ordinamento numerose novità relative alla predisposizione dei bilanci di esercizio.

In questo paragrafo verranno schematizzate le principali novità che riguardano sia lo Stato Patrimoniale che il Conto economico.

Novità che riguardano lo Stato Patrimoniale:

- non vanno più indicate le azioni proprie nell’attivo circolante o tra le immobilizzazioni. Queste ora vanno inserite in una specifica voce dal segno negativo, a riduzione del patrimonio netto;

- la voce delle immobilizzazioni immateriali che accoglieva i costi di ricerca e sviluppo e pubblicità è stata rinominata “Costi di sviluppo”. Potranno essere capitalizzati i soli costi di sviluppo e, a certe condizioni, quelli di ricerca avanzata;

- devono essere specificati i crediti e i debiti tra imprese sottoposte al controllo delle controllanti. A tal fine sono state introdotte le seguenti voci: B III 1) d) nelle immobilizzazioni finanziarie, C II 5) nell’attivo circolante e D 11-bis) nei debiti;

77

(26)

26 - sia la voce disaggio che quella aggio sono state eliminate dallo schema patrimoniale perché è stato introdotto il metodo del costo ammortizzato per la rappresentazione dei prestiti obbligazionari;

- inserimento di una nuova voce VII tra quelle del patrimonio netto chiamata “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi;

- è stato eliminato l’obbligo di riportare a calce allo stato patrimoniale i conti d’ordine, che ora devono essere riportati nella Nota Integrativa. Novità che riguardano il Conto Economico:

- proventi e oneri finanziari, derivanti da imprese sottoposte al controllo delle controllanti, vanno indicati ora in modo separato;

- sono state aggiunte nuove voci ai derivati: D 18) d) e D) 19) d);

- è stata eliminata la macroclasse E) relativa all’ area straordinaria, in quanto i proventi e oneri straordinari vanno indicati nella Nota Integrativa.

Infine, come è stato specificato nel paragrafo precedente, vi sono anche novità sull’obbligo di predisposizione del Rendiconto Finanziario per

imprese con determinate caratteristiche dimensionali.

2. RICLASSIFICAZIONE DI BILANCIO

2.1 Finalità dell’analisi di bilancio e della riclassificazione

Come abbiamo potuto capire dal capitolo precedente, il bilancio civilistico risulta essere uno strumento informativo molto importante sia per i soggetti interni che per quelli esterni all’azienda.

Il legislatore ha imposto degli schemi rigidi, cioè formali e non derogabili, per lo Stato Patrimoniale e per il Conto economico, in quanto lo scopo è quello di garantire il rispetto della clausola generale espressa dall’art. 2423, comma 2,

(27)

27 c.c., ossia garantire una rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società.

Tuttavia, affinché il bilancio civilistico, diventi un documento atto a comprendere le cause che hanno determinato specifiche dinamiche patrimoniali e reddituali è necessario sottoporlo ad un’opera di rielaborazione

che prende il nome di analisi di bilancio1.

L’analisi di bilancio2 riguarda una o più tecniche attraverso le quali si intende

ottenere una più facile e veloce lettura delle dinamiche aziendali, al fine di

agevolare il confronto dei dati nel tempo3 e nello spazio4.

L’analisi di bilancio può essere condotta utilizzando diverse metodologie le quali permettono di rileggere i dati di bilancio, verificando la presenza di equilibri patrimoniali, reddituali, economici e finanziari.

Infatti con l’analisi di bilancio gli schemi di Stato patrimoniale e di Conto economico vengono modificati e le voci contabili riclassificate in modo da evidenziare alcuni aggregati significativi che, seguendo le logiche civilistiche, non sono visibili nel bilancio.

Schematicamente possiamo dire che si ricorre alla riclassificazione degli

schemi di bilancio civilistico per diverse finalità5:

- concentrarsi sulla lettura di aggregati di un unico tipo: finanziario, gestionale, funzionale;

1

“L’analisi di bilancio rappresenta un fondamentale strumento tecnico di “riconversione” dei valori esposti nei documenti contabili di sintesi. In altri termini, essa consente di individuare i punti di forza e di debolezza delle combinazioni produttive: quindi le vie da percorrere per il perseguimento ed il miglioramento dell’equilibrio economico a valere nel tempo.”: F. PODDIGHE, Analisi di bilancio per indici, aspetti operativi, CEDAM, Padova, 2004.

2

“Le finalità dell’analisi di bilancio consiste nel diagnosticare, in tempi ragionevolmente contenuti, lo “stato di salute” di un’impresa. In altri termini, le analisi di bilancio rappresentano uno strumento che consente anche a soggetti con informazioni limitate ai soli bilanci di esercizio e che non hanno possibilità di effettuare accessi diretti presso le imprese, di poter effettuare un check-up sullo stato di salute di un’impresa, verificandone il grado di redditività, solidità e solvibilità”: C.CARAMIELLO, F. DI LAZZARO, G. FIORI, op. cit., pag. 10.

3 “Gli indici di bilancio di un’azienda, che scaturiscono dall’analisi di bilancio, vengono comparati con gli indici di bilancio della stessa azienda, ma riferiti ai periodi precedenti: in questo modo è possibile comprendere qual è l’evoluzione della performance aziendale, ossia se essa stia migliorando o peggiorando”: C.CARAMIELLO, F. DI LAZZARO, G. FIORI, op. cit., pag. 14.

4 “Gli indici di bilancio di un’azienda vengono messi in relazione con gli indicatori standard del settore di quell’impresa o con indicatori desiderabili da parte degli stakeholders”: C.CARAMIELLO, F. DI LAZZARO, G. FIORI, op. cit., pag. 14.

5

Si veda Istituto di ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili: Convegno Analisi di Bilancio, ODCEC Torino.

(28)

28 - rendere omogenei i dati aggregati per agevolarne il confronto con gli esercizi precedenti della medesima azienda e/o con lo stesso esercizio di altre aziende appartenenti ad un gruppo omogeneo;

- separare ed evidenziare il risultato delle attività caratteristiche da quelle extra-caratteristiche;

- cercare di smussare certe impostazioni di bilancio adottate solo per fini fiscali;

- permettere la costruzione e l’evidenziazione di parametri e di grandezze più espressive della gestione, come ad esempio il valore aggiunto, il reddito operativo, etc.;

Sebbene il processo di riclassificazione degli schemi di bilancio civilistico, sia propedeutico al calcolo e all’interpretazione degli indici, esso risulta essere il passaggio più delicato di tutta la fase dell’analisi di bilancio, in quanto le scelte fatte in questa fase condizionano più o meno positivamente i risultati di tutta l’analisi.

2.2 Riclassificazione dello Stato patrimoniale: il criterio finanziario

Lo Stato patrimoniale può essere riclassificato utilizzando diverse logiche e criteri a seconda anche della tipologia di azienda ma soprattutto in base alle informazioni che si vogliono acquisire.

Tuttavia il criterio maggiormente utilizzato per la riclassificazione dello Stato patrimoniale risulta essere quello finanziario, secondo il quale le attività sono riclassificate in base alla loro trasformabilità in denaro, cioè in base al tempo

necessario a tornare in forma liquida6. Mentre per quanto riguarda le

passività, la riclassificazione avviene in base al grado di esigibilità, ossia al tempo necessario per l’estinzione dei debiti.

Quindi il criterio finanziario ha lo scopo di riordinare le voci dello Stato Patrimoniale secondo un criterio temporale, che per l’attivo significa tempo

6 Può anche essere definito come tempo necessario per il compimento della “rotazione dalla posizione non numeraria alla posizione liquida: C.CARAMIELLO, F. DI LAZZARO, G. FIORI, op. cit., pag. 31.

(29)

29 necessario alla trasformazione in liquidità; mentre per il passivo significa velocità di estinzione.

Il discrimine temporale è individuato dal periodo di 12 mesi7: infatti le attività

e le passività che si trasformano/estinguono entro 12 mesi verranno qualificate rispettivamente come attivo circolante e passività correnti, mentre oltre i 12 mesi come attivo fisso e passività consolidate.

Dalla riclassificazione dello Stato patrimoniale secondo il criterio finanziario emergono due aggregati per quanto riguarda le attività (attivo fisso e attivo circolante) e tre per le passività (patrimonio netto, passività consolidate e

passività correnti8), fondamentali per l’analisi di bilancio:

- Attivo fisso (o immobilizzato): in questa categoria devono essere collocati tutti quegli impieghi aventi natura pluriennale ossia destinati a

ritornare in forma liquida oltre il termine del periodo amministrativo9.

- Attivo corrente: composto dalle voci di bilancio monetizzabili, ossia destinati a tornare in forma liquida entro il termine dell’esercizio. Tale aggregato comprende tre sottocategorie: rimanenze (scorte di magazzino), liquidità differite (crediti e altre attività finanziarie a breve al netto del fondo svalutazione crediti), liquidità immediate (denaro

contante, conti correnti bancari e postali)10.

- Patrimonio netto: in questa categoria sono collocate quelle fonti relative al capitale di rischio11 per le quali non è possibile stabilire in

7

Data l’impossibilità pratica di identificare un ciclo produttivo (tempo medio che intercorre dall’acquisto dei materiali e dei servizi che entrano a far parte del processo produttivo, all’incasso del numerario derivante dalla vendita) valevole universalmente, si ricorre ad un ciclo convenzionale identificato nel periodo amministrativo che di solito coincide con l’anno solare.

8

Nel linguaggio anglosassone si parla di current liabilities e non-current liabilities.

9 L’attivo fisso comprende fondamentalmente le immobilizzazioni ed inoltre una parte “minore” delle disponibilità, ossia attività che generalmente sono classificate come correnti ma che, per qualche motivo hanno un tempo di ritorno superiore al periodo amministrativo. Si pensi ad esempio ai crediti esigibili oltre l’esercizio, i quali nello schema civilistico sono da inserire nella categoria D) attivo circolante.

10 L’attivo circolante comprende principalmente la categoria D) del bilancio civilistico ma può contenere anche voci rientranti tra le immobilizzazioni, nel caso in cui fossero destinate a trasformarsi in liquidità entro l’esercizio.

11

Il capitale di rischio è la parte di capitale conferita da chi partecipa direttamente al rischio d’impresa.

(30)

30

alcun modo la scadenza12. Spesso tale categoria viene chiamata

anche passivo stabile.

- Passivo consolidato: composto dalle fonti di finanziamento destinate ad essere estinte oltre i dodici mesi.

- Passivo corrente: composto dalle fonti di finanziamento destinate ad

essere rimborsate entro il periodo amministrativo13.

Di seguito si riporta lo schema dello Stato patrimoniale riclassificato secondo il criterio finanziario.

2.3 Riclassificazione del conto economico “a valore aggiunto”

Così come per lo Stato patrimoniale, anche per il Conto economico, si rende necessaria la riclassificazione, al fine di effettuare l’analisi di bilancio e quindi giungere al calcolo degli indicatori.

La riclassificazione del Conto economico mira ad evidenziare una serie di margini intermedi che presentano un contenuto informativo e segnaletico più elevato rispetto alla struttura prevista dall’art. 2424, c.c.

12

C.CARAMIELLO, F. DI LAZZARO, G. FIORI, op. cit., pag. 57.

13 Si pensi ad esempio ad un debito di finanziamento decennale rimborsabile con rate semestrali: le 2 rate scadenti nell’anno appartengono al passivo corrente mentre le rate rimanenti al passivo

(31)

31 I criteri di riclassificazione per il Conto economico sono molteplici e dotati di diversi livelli di aggregazione a seconda dei risultati che si intende evidenziare.

Nonostante le molteplici metodologie, tutte mirano innanzitutto a suddividere i componenti positivi e negativi di reddito in relazione all’area gestionale di appartenenza: operativa o caratteristica, accessoria, finanziaria e straordinaria.

In seconda battuta le varie riclassificazioni proposte dagli analisti si basano

sulle diverse possibili articolazioni dei costi legati all’area operativa14.

In questo paragrafo introdurremo il criterio di riclassificazione “a valore aggiunto”, il quale si basa sulla suddivisione dei costi operativi tra interni ed esterni.

Per costi interni ci si riferisce ai fattori esistenti all’interno della combinazione aziendale (capitale e lavoro) da cui derivano i costi del personale, gli

ammortamenti e gli accantonamenti15.

Per costi esterni, invece si intende tutti quei costi relativi

all’approvvigionamento effettuato all’esterno della combinazione aziendale, come ad esempio costi per materie prime, semilavorati, costi per servizi, per godimento beni di terzi etc.

Lo schema sintetico del conto economico riclassificato secondo il criterio del “valore aggiunto” è il seguente:

VALORE DELLA PRODUZIONE ­ COSTI ESTERNI_________________ = VALORE AGGIUNTO

- COSTI INTERNI__________________ = MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) - QUOTE DI AMMORTAMENTO_______ = REDDITO OPERATIVO

14

F. FURLANI, La riclassificazione del conto economico, www.ecnews.it

15 In questa categoria vanno ricomprese anche quelle risorse che, pur essendo formalmente esterne all'azienda, operano sotto la responsabilità dell'azienda stessa per quanto concerne la loro efficacia (come i collaboratori coordinati, assimilati al personale).

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