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Crediti e strumenti finanziari derivati a fronte del D.Lgs.139/2015

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INTRODUZIONE

1 PRINCIPALI NOVITÀ APPORTATE DAL D.LGS. 18.8.2015 N°139 IN MATERIA DI BILANCIO D’ESERCIZIO.

1.1 I documenti che compongono il bilancio 1.1.1 Il rendiconto finanziario

1.2 Principi di redazione del bilancio 1.2.1 Principio di rilevanza

1.2.2 Il principio di prevalenza della sostanza sulla forma 1.3 Contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico

1.3.1 Conti d’ordine

1.3.2 Componenti di reddito di natura straordinaria 1.4 Criteri di valutazione

1.4.1 Azioni proprie

1.4.2 Costi di ricerca pubblicità e sviluppo 1.4.3 Avviamento

1.5 Contenuto nota integrativa

1.6 Bilancio delle imprese di dimensioni minori : Bilancio in forma abbreviata (art 2435 bis c.c.) e bilancio delle micro-imprese (nuovo art 2435 ter c.c.)

1.7 La relazione di revisione

2 CREDITI , NOVITÀ APPORTATE AL PRINCIPIO CONTABILE OIC 15 ALLA LUCE DEL D.LGS 139/2015

2.1 Definizione , classificazione e contenuto delle voci 2.1.1 Definizione

2.1.2 Classificazione

2.2 Rilevazione iniziale e valutazione 2.2.1 Rilevazione iniziale

2.2.2 Valutazione

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2.2.4 Fattore temporale

2.3 Valore di presumibile realizzo 2.4 Cancellazione dei crediti

2.5 Bilancio in forma abbreviata (art 2435 bis c.c.) e bilancio delle micro-imprese (nuovo art 2435 ter c.c.)

3 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI , NUOVO PRINCIPIO CONTABILE INTRODOTTO A SEGUITO DEL D.LGS. 139/2015.

3.1 Origini , caratteristiche e definizione 3.1.1 Le origini

3.1.2 Le caratteristiche e definizione

3.2 Principali tipologie di strumenti finanziari derivati 3.2.1 Tipologie

3.2.2 Operazioni di copertura

3.3 Modifiche agli schemi di bilancio , classificazione e contenuto delle voci.

3.3.1 Classificazione e contenuto delle voci 3.3.2 Informazioni in nota integrativa 3.3.3 Il Fair Value.

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INTRODUZIONE

Dopo anni di confronti e consultazioni, il 29 giugno 2013 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la Direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci di esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese.

Tale “nuova” Direttiva contabile va a modificare la precedente Direttiva 2006/43/CE riguardante la revisione legale dei conti e abroga le precedenti Direttive 78/660/CEE (IV Direttiva CEE) e 83/349/CEE (VII Direttiva CEE) rispettivamente in materia di bilancio d’esercizio e in materia di bilancio consolidato e va a formare un unico set normativo comprendenti sia le norme applicabili al bilancio d’esercizio sia quelle applicabili al bilancio consolidato. La Direttiva 2013/34/UE ha costituito un atto legislativo dell’Unione Europea cui gli Stati membri si sono dovuti conformare, nel definire i propri ordinamenti contabili, entro il 20 luglio 2015 e riguarda i bilanci a partire dal 1° gennaio 2016.

Suddetta Direttiva 2013/34/UE è stata recepita nel nostro ordinamento attraverso due schemi di decreti legislativi, che si differenziano l’uno dall’altro per i

soggetti a cui sono indirizzati, entrambi approvati il 6 agosto 2015 e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 1 settembre 2015 e n. 205 del 4 settembre 2015. In particolare il primo schema di decreto legislativo disciplina gli obblighi di bilancio per le banche e per gli altri istituti finanziari (D.lgs. 136/2015

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 1 settembre 2015) mentre il secondo è relativo agli obblighi di bilancio per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge (D.lgs. 139/2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e n. 205 del 4 settembre 2015).

Il presente elaborato si concentrerà sulle modifiche apportate alla disciplina del bilancio d’esercizio dal D.lgs. 139/2015.

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Tale decreto ha aggiornato la disciplina del codice civile in merito ai bilanci d’esercizio e la disciplina del D.lgs. 127/1991 in tema di bilancio consolidato (decreto legislativo che recepì in quell'anno la prima delle Direttive CEE (IV) ed ha innovato, in modo significativo, il corpo normativo del codice civile art. 2423 e seguenti).

L'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo, inoltre, impone all'Oic (Organismo Italiano di Contabilità) di aggiornare i principi contabili proprio sulla base delle nuove disposizioni.

L’Oic ha ritenuto opportuno dedicarsi prioritariamente a quei principi contabili maggiormente impattati dalle novità introdotte dal D.lgs. 139/2015 , ovvero: il costo ammortizzato e l’attualizzazione per quanto riguarda l’iscrizione dei crediti e dei debiti ; l’iscrizione e valutazione in bilancio degli strumenti finanziari derivati ; l’eliminazione dallo stato patrimoniale delle voci “costi di ricerca” e “costi di pubblicità”.

Pertanto, il primo gruppo di principi contabili che è stato posto in consultazione e su cui verterà il mio elaborato è composto dai seguenti documenti:

OIC 15 “Crediti”;

OIC XX “Strumenti finanziari derivati”.

Quest’ultimo, ancora sprovvisto di numerazione, va a sostituire le disposizioni di cui all’ OIC 3 “Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione”.

Siamo quindi di fronte ad una nuova riforma sui bilanci (simile a quella che avvenne nel 1991 con il D.lgs n.127) che porta avanti quell'importante processo di avvicinamento ai criteri di valutazione emanati dai principi contabili

internazionali IAS/IFRS (International Accounting Standards) .

La mia analisi, si concentrerà sulle novità apportate dall’Oic ai principi contabili nazionali che maggiormente impattano sul bilancio di esercizio, facendo anche

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un raffronto con le regole dettate dai principi contabili internazionali (IAS/IFRS), mettendo in evidenza come le novità siano state introdotte per rendere possibile il processo di avvicinamento alla disciplina comunitaria. In tal modo si porta avanti il processo di collaborazione, esistente da anni, messo in atto per andare ad appianare le principali differenze esistenti in ambito contabile e garantire una migliore informativa complessiva.

Molti sono gli obiettivi di questa riforma, tra questi l’armonizzazione contabile è forse quella di maggior rilievo. L’armonizzazione contabile consiste

nell’individuazione di schemi concettuali di riferimento universalmente validi, grazie ai quali si possa procedere, in modo uniforme, alla rilevazione,

valutazione e rappresentazione in bilancio di operazioni e altri fatti aziendali dello stesso tipo, rendendo meno difficoltosa la comparazione di bilanci appartenenti ai diversi ordinamenti europei. Si è avvertita la necessità di perseguire questo obiettivo a seguito della crescita del processo di

globalizzazione dei mercati finanziari e dei movimenti di capitali , da cui ne consegue il bisogno di predisporre bilanci comparabili nel tempo e nello spazio attraverso l’adozione di regole chiare, il più possibile uniformi e condivise da tutte le imprese presenti sul mercato.

Le modifiche codicistiche sul bilancio, introdotte con il D.lgs 139/2015, apportate per proseguire l’importante processo di avvicinamento ai criteri di valutazione dettati dai IAS/IFRS, presentano ancora delle carenze. Per esempio le modifiche introdotte avrebbero dovuto portare a iscrivere nei nostri bilanci anche le operazioni in leasing , factoring e quelle “pronti contro termine” (quest’ultime come operazioni finanziarie e non come compravendita di titoli) così come disciplinato dallo IAS 17 in ambito comunitario e come erroneamente si potrebbe dedurre dalla modifica apportata all’art 2423-bis c.c dal D.lgs

139/2015 che elimina la disposizione in base alla quale la valutazione delle voci deve essere fatta “tenendo conto della funzione economica dell’elemento

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presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto”.

Viene, con la riforma, conferita chiarezza al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, il quale implica che gli eventi e i fatti di gestione siano rilevati sulla base della loro sostanza economica, cioè l’essenza, la vera natura, e non sulla base degli aspetti meramente formali.

Per quanto detto l’introduzione piena, nel nostro ordinamento, del principio di prevalenza della sostanza sulla forma avrebbe portato a contabilizzare le operazioni di leasing secondo il c.d. metodo finanziario.

Per contro, il D.lgs. 139/2015 non ha apportato modifiche all’art. 2427 co. 1 n. 22 c.c. (che individua l’informativa da riportare in Nota integrativa con

riferimento ai contratti di locazione finanziaria), circostanza che presuppone l’adozione del c.d. metodo patrimoniale.

Il legislatore ha, infatti, preferito mantenere il previgente impianto normativo. Per i soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni civilistiche e ai principi contabili nazionali, rimane, quindi, invariato l’attuale trattamento contabile delle operazioni di locazione finanziaria, ed ha perso l’occasione di poter completare il processo di armonizzazione al quale i paesi europei partecipano.

Tale approccio infatti , non deve intendersi come incorporazione degli IAS/IFRS nei principi contabili nazionali e ancorché le regole di base che andrò ad

analizzare talvolta siano analoghe a quelle degli IAS/IFRS, i principi contabili nazionali hanno proprie peculiarità in relazione alla generalità delle imprese italiane alle quali devono rivolgersi . Tra le priorità dell’Organismo italiano di contabilità vi è sicuramente la volontà di rendere maggiormente comprensibili quegli istituti contabili che risultano particolarmente complessi ,privilegiando laddove possibile soluzioni semplificatrici .

Tra le varie soluzioni semplificatrici sicuramente sono da ricordare quelle rivolte a particolari categorie di soggetti imprenditori e giuridici (anche in materia di

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conti consolidati).

È stata creata una stratificazione informativa di bilancio in base alla dimensione aziendale che è andata a ridurre la gravosità compilativa e redazionale per le piccole e medie imprese (nuovo art 2435-bis c.c ) e in particolare per le micro-entità (figura introdotta dal nuovo art. 2435-ter c.c), alleggerendole dall'onere amministrativo a tutto vantaggio della loro produttività.

Le piccole e medie imprese (PMI) infatti rappresentano il tessuto connettivo dell’economia europea, arrivando a rappresentare il 99.8% del totale delle imprese comunitarie. Di conseguenza, nessuna politica mirata a stimolare la competitività può prescindere dai problemi specifici e dalle peculiarità

economiche di tali realtà imprenditoriali, soprattutto le imprese italiane hanno la necessità di un quadro legislativo semplice ed efficiente privo di ridondanze amministrative, legislative e burocratiche. Per questi motivi nella mia analisi non verrà tralasciata la disciplina peculiare applicabile a queste realtà .

Il mio elaborato inizia con una prima parte che presenta quelle che sono le principali novità introdotte dal D.Lgs 139/2015 in materia di bilancio di esercizio.

L’analisi verterà sui principi generali di redazione del bilancio , i criteri di

valutazione delle singole poste, la struttura e il contenuto degli schemi di bilancio , sull’introduzione di maggiori semplificazioni per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le micro-imprese. Proseguendo con il secondo capitolo, si analizza la disciplina peculiare per i “Crediti” dettata dall’OIC 15 , soffermandosi sui criteri di classificazione, rilevazione e valutazione in bilancio mettendo in evidenza quelli che sono gli interventi avvenuti a seguito del D.Lgs. 139/2015.

Il terzo capitolo si concentra sul nuovo OIC XX “Strumenti finanziari derivati” la cui introduzione rappresenta uno degli aspetti più interessanti della riforma . La comparsa in bilancio di questi strumenti finanziari rappresenta una novità assoluta, per questo motivo verranno analizzate le origini , le caratteristiche e le varie tipologie che si possono incontrare nella realtà economica. La trattazione

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continua con quelli che sono i criteri cardine espressi dal principio per la loro classificazione e valutazione. L’elaborato termina riportando alcune osservazioni conclusive sulle novità apportate a seguito del D.Lgs.139/2015 evidenziando come con il recepimento della direttiva europea 34/2013 vengano eliminate alcune significative differenze tra l'insieme dei principi contabili nazionali e internazionali.

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CAPITOLO 1

PRINCIPALI NOVITÀ APPORTATE DAL D.LGS. 18.8.2015 N°139 IN MATERIA DI BILANCIO D’ESERCIZIO .

Il D.Lgs. 139/2015 al suo articolo 6 “Disposizioni in materia di bilancio d’esercizio e consolidato” va a integrare e modificare il codice civile, per allineare le norme ivi contenute alle disposizioni della direttiva, e questo comporterà importanti cambiamenti ai fini della redazione del bilancio d’esercizio delle società di capitali, a decorrere dagli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016.

Le principali novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015 in materia di bilancio di esercizio riguardano:

• i documenti che compongono il bilancio ed il loro contenuto; • i principi di redazione del bilancio;

• i criteri di valutazione;

• il contenuto della Nota integrativa;

• il bilancio delle imprese di dimensioni minori; • la Relazione di revisione.

1.1 I documenti che compongono il bilancio

Il bilancio d’esercizio rimane costituito da Stato patrimoniale, Conto economico Nota integrativa, ma vinee introdotta l’obbligatorietà di un altro documento ovvero il Rendiconto finanziario. La redazione quest’ultimo documento diviene obbligatoria per tutte le imprese di maggiori dimensioni (sono esonerati le società che redigono il bilancio in forma abbreviata ex art. 2435-bis c.c.), in considerazione della sua rilevanza informativa.

1.1.1 Il rendiconto finanziario

L’introduzione dell’obbligatorietà del rendiconto finanziario rappresenta un percorso di lenta, ma progressiva presa di coscienza da parte del legislatore, circa

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la significatività ed imprescindibilità di tale prospetto nell’ambito delle scienze aziendali, quale strumento di completamento dell’informativa economico-finanziaria e di supporto al lettore di bilancio per la comprensione delle operazioni aziendali avvenute nell’esercizio. Viene inserito il nuovo articolo 2425-ter “Rendiconto finanziario” dal quale viene stabilito che

“Dal rendiconto finanziario risultano, per l’esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l’ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all’inizio e alla fine dell’esercizio, ed i flussi finanziari dell’esercizio derivanti dall’attività operativa, da quella di investimento , da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci”.

Il Codice Civile non stabilisce un contenuto minimo del rendiconto finanziario, ma ne indica gli obiettivi, tra cui la necessità di presentare gli aggregati delle disponibilità liquide e dei flussi finanziari sia per l’esercizio in corso sia per quello precedente, con lo scopo di consentire l’opportuna comparazione dei dati. Non viene inoltre fatto riferimento al tipo di rendiconto da utilizzare,

lasciando piena autonomia al redattore del bilancio che, in base alla complessità della propria azienda o alle informazioni di maggiore rilevanza che intende evidenziare, potrà optare per un modello o per l’altro in base anche al grado di completezza delle informazioni sottostanti.

Se viene fatta un analisi letterale della norma si può notare come la suddivisione delle operazioni da presentare nel rendiconto (attività operativa ,attività di

investimento e attività di finanziamento) rispecchi fedelmente l’impostazione e la terminologia utilizzata dallo IAS 7. Il legislatore italiano quindi, nel recepire la Direttiva Europea, ha accolto l’impostazione terminologica propria degli standard internazionali adottando la stessa formulazione utilizzata dallo IAS 7, confermando quindi la generale propensione della nostra disciplina contabile ad un processo di convergenza con i principi contabili internazionali. Di grande impatto innovativo risulta essere la previsione introdotta dal nuovo articolo 2425-ter che ritiene essere necessario evidenziare la “composizione” (oltre che

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Tale dettaglio, di particolare rilevanza nell'analisi finanziaria aziendale, non trova spazio nello schema di rendiconto finanziario previsto dai previgenti principi contabili, che si limitano a prevedere soltanto l'ammontare delle disponibilità liquide all'inizio e alla fine dell'esercizio.

Completando l'informazione in base a quanto richiesto dall'articolo ter attraverso uno schema di dettaglio delle disponibilità liquide, si permette infatti al lettore del bilancio di ottenere una panoramica più completa di quelle che siano effettivamente le disponibilità liquide aziendali, le informazioni sulla liquidità interna e sulla sua variazione nel corso del tempo.

1.2 Principi di redazione del bilancio 1.2.1 Principio di rilevanza

Il decreto in oggetto ha modificato anche i principi generali di bilancio

modificando sia l’art. 2423 che il 2423-bis del codice civile. In particolare, nel primo articolo è stato introdotto il seguente nuovo terzo comma: “non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e

informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta”.

Il nuovo articolo continua sottolineando che il criterio della rilevanza non mette in alcun modo in discussione gli obblighi relativi alla tenuta di una corretta contabilità. Il D.Lgs 139/2015 richiede di illustrare in Nota integrativa i criteri con i quali le società hanno dato attuazione alla presente disposizione.

La significatività e la rilevanza delle informazioni di bilancio costituiscono principi generali già presenti nel nostro ordinamento contabile, anche se non si trovavano in norme specifiche del codice civile ,ma erano previste da fonti professionali (in particolare dall’OIC 11).

Il decreto introduce pertanto il concetto di rilevanza anche nell’ordinamento giuridico imponendone ,di fatto l’applicazione a tutti i bilanci non IAS/IFRS compliance. Secondo tale principio, occorre rilevare in bilancio solo

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del bilancio. Obiettivo di tale prescrizione è la redazione di un bilancio con informazioni non ridondanti ma sufficientemente utili per influenzare le scelte dei lettori.

1.2.2 Il principio di prevalenza della sostanza sulla forma

A seguito del c.d. “decreto bilanci” viene modificato l’art 2423-bis c.c., dal quale è stato eliminato la disposizione in base alla quale la valutazione delle voci deve essere fatta “tenendo conto della funzione economica dell’elemento

dell’attivo o del passivo considerato” e stabilendo che “la rilevazione e la

presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto”.

L’affermarsi del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, implica che gli eventi e i fatti di gestione siano rilevati sulla base della loro sostanza

economica, cioè l’essenza, la vera natura, e non sulla base degli aspetti meramente formali.

1.3. Contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico 1.3.1 Conti d’ordine

Con la riforma è stabilito che in calce allo Stato patrimoniale, tra i conti d’ordine, non dovranno più essere indicate le garanzie prestate, gli impegni assunti e i beni di terzi presso l’impresa e che tali informazioni debbano essere forniti in Nota integrativa.

1.3.2 Componenti di reddito di natura straordinaria

Vengono eliminate le voci E.20 ed E.21 del Conto economico, dedicate ai proventi e agli oneri straordinari e la disposizione che richiedeva di indicare in Nota integrativa “la composizione delle voci: «proventi straordinari» e: «oneri straordinari» del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile”. In Nota integrativa si richiede , invece, che siano fornite informazioni circa “l’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o

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incidenza eccezionali”. 1.4. Criteri di valutazione

Tra le novità più rilevanti , in tema di criteri di valutazione, apportate da tale Decreto Legislativo si trovano quelle in riferimento a Crediti-Debiti e Strumenti finanziari derivati i quali verranno ampiamente trattati nell’analisi condotta nei prossimi capitoli.

Ma possono essere ricordate altre importanti modifiche in questo ambito ad esempio in riferimento ad azioni proprie , costi di ricerca, pubblicità ,sviluppo e avviamento.

1.4.1 Azioni proprie (art 2357 ter c.c.)

Il Decreto legislativo allinea il trattamento contabile delle azioni proprie alla prassi internazionale non consentendo l’iscrizione nell’attivo dello Stato patrimoniale delle azioni proprie, stabilendo invece che “l’acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l’iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo”. Si prevede, quindi, che le azioni proprie siano rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto.

1.4.2 Costi di ricerca pubblicità e sviluppo

Il D.Lgs 139/2015 modifica la disciplina dei costi di ricerca e pubblicità anche in questo caso allineandosi con la prassi internazionale.

Vengono eliminati i costi di ricerca e di pubblicità (attualmente iscrivibili, alle condizioni previste dal documento OIC 24, nella voce B.I.2 dell’attivo di Stato patrimoniale) dagli oneri pluriennali capitalizzabili tra le immobilizzazioni immateriali.

I costi in esame costituiranno, quindi, costi di periodo e dovranno essere rilevati a Conto economico nell’esercizio del loro sostenimento.

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Coerentemente, è stato eliminato il richiamo ai costi di ricerca e pubblicità nella norma che disciplina le condizioni per la capitalizzazione e i criteri di

ammortamento degli oneri pluriennali (art. 2426 co. 1 n. 5 c.c.) e la disposizione che richiede di indicare in Nota integrativa la composizione degli oneri

pluriennali, nonché le ragioni della loro iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento (art. 2427 co. 1 n. 3 c.c.).

Per quanto riguarda la disciplina dei costi di sviluppo, vi sono dei cambiamenti per quanto riguarda il periodo di ammortamento. Per effetto delle modifiche in esame infatti, i costi di sviluppo non devono più essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni ,come prevedeva la norma precedente, ma devono essere ammortizzati in funzione della loro vita utile. Soltanto nei casi eccezionali in cui la vita utile non possa essere stimata attendibilmente, i costi di sviluppo sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.

1.4.3. Avviamento

Le modifiche apportata alla disciplina riguardante l’avviamento anche in questo caso riguardano il periodo di ammortamento.

Secondo la disciplina previgente l’avviamento “deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni. È tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l’avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata per l’utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa”.

Per effetto delle modifiche introdotte dal D.Lgs 139/2015, l’avviamento non deve più essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni, ma deve essere ammortizzato in funzione della sua vita utile. Soltanto nei casi eccezionali in cui la vita utile non possa essere stimata attendibilmente, l’avviamento è

ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni.

Inoltre, “nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell’avviamento”.

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La disciplina rimane invariata per quanto riguarda il fatto che “l’avviamento può essere iscritto nell’attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto”.

1.5 Contenuto nota integrativa

Secondo le nuove disposizioni le informazioni in nota integrativa devono seguire un ordine, viene stabilito che “le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico”. L’informativa sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura

dell’esercizio, che dovevano essere forniti nella Relazione sulla gestione ora dovranno essere inserita nell’ambito della Nota integrativa. Le informazioni da indicare riguardano “la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti Inoltre il D.Lgs 139/2015 richiede di indicare in Nota integrativa nuove informazioni riguardanti “la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite”.

1.6 Bilancio delle imprese di dimensioni minori : Bilancio in forma

abbreviata (art 2435 bis c.c.) e bilancio delle micro-imprese (nuovo art 2435 ter c.c.)

Tra le modifiche e novità più rilevanti apportate da questa “rivoluzione sul bilancio” vi sono senza dubbio quelle riguardanti la redazione del bilancio in forma abbreviata contenuta all’art 2435 bis c.c. e dell’art 2435 ter c.c. con un nuovo regime semplificato per la redazione del bilancio delle imprese che non superano determinati limiti dimensionali c.d micro-imprese.

Le modifiche apportate all’art 2435 bis riguardano ad esempio gli obblighi di informativa in Nota integrativa previsti per questi particolari tipi di società. In linea generale si evidenzia che mentre l’articolo prima della modifica

individuava le informazioni che potevano essere omesse in Nota Integrativa dei bilanci redatti in forma abbreviata, la nuova formulazione individua le

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La disciplina peculiare per le imprese che redigono il bilancio in forma

abbreviata si applica a quelle imprese che abbiano i requisiti di cui all’art 2435 bis ossia :

“Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.”

“Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.”

Il Decreto Bilanci poi introduce il nuovo articolo 2435-ter al codice civile, dedicato al bilancio delle così dette micro-imprese.

“ Sono considerate micro-imprese le società aventi i requisiti per redigere il bilancio in forma abbreviata che, nel primo esercizio, o successivamente, per due esercizi consecutivi non abbiano superato almeno due dei seguenti limiti:

1) totale dell’attivo non superiore a 175.000 euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni non superiore a 350.000 euro; 3) numero dei dipendenti occupati in media non superiore a 5 unità.” Alle micro-imprese si applicano gli schemi di bilancio ed i criteri di valutazione previsti per il bilancio in forma abbreviata (art.2435-bis): oltre a non dover redigere il rendiconto finanziario, non sono tenute alla predisposizione di nota integrativa e relazione sulla gestione.

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devono redigere il bilancio , a seconda dei casi , in forma abbreviata o in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superati due dei limiti indicati al primo comma.”

In riferimento alle società che sono tenute alla redazione del bilancio in forma abbreviata il legislatore elimina la previsione secondo esse siano tenute ad

esporre nello Stato patrimoniale l’importo lordo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, l’importo del fondo rettificativo (per ammortamenti e svalutazioni) e, conseguentemente, l’importo netto. Vengono integrati i riferimenti alle voci del Conto economico che possono essere raggruppate, in considerazione dell’inserimento delle nuove voci all’interno del relativo schema.

Ad esempio viene stabilito che le voci dedicate alle rivalutazioni e alle svalutazioni di strumenti finanziari derivati (D.18.d e D.19.d) possono essere raggruppate, rispettivamente, con le altre voci dedicate alle rivalutazioni e alle svalutazioni di attività finanziarie.

Infine “le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario”.

Le micro imprese d’altra parte sono esonerate dalla redazione:

del Rendiconto finanziario; della Nota integrativa , quando, in calce allo Stato patrimoniale , risultino:

• l’informativa sugli impegni, le garanzie e le passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale;

• l’informativa sui compensi ,le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori e ai sindaci;

e della Relazione sulla gestione ,quando, in calce allo Stato patrimoniale, risultino:

• le informazioni sulle azioni proprie e sulle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società;

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• le informazioni sulle azioni proprie e sulle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società nel corso dell’esercizio.

1.7 La relazione di revisione

Anche la nozione ed il contenuto del giudizio di coerenza della Relazione sulla gestione con il bilancio, che deve essere fornito dal soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti all’interno della Relazione di revisione, viene modificato e ampliato .

Secondo la disposizione previgente, la Relazione di revisione comprende, oltre ad altri punti, “un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio”.

Il D.Lgs 139/2015 stabilisce che il revisore deve esprimersi anche sulla conformità della Relazione sulla gestione alle norme di legge.

Il giudizio deve contenere, inoltre, “una dichiarazione rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione legale, circa l’eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione”.

Qualora siano identificati errori significativi, il revisore deve fornire “indicazioni sulla natura di tali errori”.

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CAPITOLO 2

CREDITI , NOVITÀ APPORTATE AL PRINCIPIO CONTABILE OIC 15 ALLA LUCE DEL D.LGS 139/2015

L’Oic ha elaborato una nuova edizione dell’OIC 15 per tenere conto delle novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, che ha attuato la Direttiva 2013/34/UE.

La nuova versione dell’OIC 15 recepisce l’introduzione del criterio di

valutazione del costo ammortizzato, le novità in tema attualizzazione dei crediti, di schemi di stato patrimoniale e di conto economico, oltre a riordinare la forma della trattazione ove necessario in relazione alle novità e a un miglior

coordinamento con le disposizioni degli altri principi contabili nazionali OIC. Con riferimento ai crediti di natura commerciale tipicamente a breve termine e senza significativi costi di transazione, il presente principio contabile non

produce cambiamenti rispetto alle precedenti prassi. Per quanto riguarda i crediti di natura finanziaria, possono prodursi effetti per quelli di medio-lungo termine con costi di transazione di importo rilevante oppure senza corresponsione di interessi, o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato.

La presente edizione dell’OIC 15 si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 , tuttavia l’art 12 secondo comma del D.Lgs. 139/2015 detta una disciplina transitoria.

Art. 12 Disposizioni finali, transitorie

2. Le modificazioni previste dal presente decreto all'articolo 2426, comma 1, numeri 1), 6) e 8), del codice civile, possono non essere applicate alle

componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio.

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In generale , non solo con riguardo all’applicazione del principio contabile OIC 15, ma in riferimento a tutte le novità introdotte dal Decreto Legislativo, il passaggio della disciplina precedentemente in vigore a quella delineata dal D.Lgs. 139/2015 sembra configurarsi come un cambiamento di un criterio di valutazione , anche se occorre sottolineare che in questo caso il cambiamento non dipende da una decisione degli amministratori , ma è determinato dalla modifica di una norma di legge.

Le modalità attraverso le quali può essere riflessa in bilancio la rettifica risultante dal cambiamento di un criterio di valutazione sono descritte dal documento OIC 29, che richiede , generalmente, l’applicazione retroattiva dei cambiamenti di principi contabili, per effetto della quale le operazioni avvenute negli esercizi precedenti a quello in cui è avvenuto il cambiamento devono essere valutate secondo il nuovo principio contabile, come se lo stesso fosse stato sempre applicato.

Peraltro , secondo il citato principio contabile , effetto cumulativo del

cambiamento di un principio contabile è determinato all’inizio dell’esercizio ed è rilevato a Conto Economico tra i componenti straordinari di reddito.

Su questo punto sono sorti diversi interrogativi.

Parte della dottrina propende per l’imputazione a Conto Economico degli effetti derivante dalla prima applicazione del D.Lgs. 139/2015.1 Tuttavia in

considerazione dell’eliminazione , ad opera dello stesso Decreto Legislativo, dell’area straordinaria dal Conto Economico, i componenti di reddito in esame dovrebbero confluire della parte ordinaria del prospetto contabile.

Secondo altri autori, gli effetti derivanti dalla prima applicazione del D.Lgs. 139/2015 dovrebbero essere rilevati a Patrimonio Netto2 , così come previsto dai Principi Contabili Internazionali , a mio avviso questa soluzione risulta essere maggiormente in linea con l’obiettivo di avvicinamento con la disciplina comunitaria e armonizzazione contabile ,che il D.Lqs. 139/2015 si pone .

1 www.eutekne.info “Sul decreto bilanci prime indicazioni transitorie dell’OIC” Silvia Latorraca

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Per quanto riguarda nello specifico i crediti e debiti, in realtà , queste

problematiche vengono meno posto che, la disciplina transitoria delineata dal sopra citato secondo comma dell’art 12 D.Lgs. 139/2015 è ispirata ad evidenti finalità semplificatorie infatti stabilisce che :

• le operazioni pregresse (nella fattispecie , i crediti e i debiti già rilevati in bilancio alla data del 1° gennaio 2016) possono continuare ad essere contabilizzate secondo le disposizioni previgenti fino a esaurimento dei relativi effetti in bilancio;

• soltanto le operazioni poste in essere a decorrere dall’1° gennaio 2016 ( nella fattispecie, i crediti e i debiti rilevati in bilancio a partire da tale data) devono essere contabilizzate secondo le nuove disposizioni.

Tuttavia la normativa transitoria ha carattere meramente facoltativo , per questo motivo le società potrebbero optare per l’applicazione (ad esempio) del costo ammortizzato esclusivamente ai crediti sorti a partire dal 1° gennaio 2016 , facendo menzione nella Nota Integrativa di questa scelta, oppure potrebbero decidere di non avvalersi di tale facoltà applicando il criterio del costo

ammortizzato retroattivamente a tutti i crediti iscritti in bilancio al 31 dicembre 2015.

In quest’ultimo caso il documento OIC 15 per la differenza tra il valore del credito/debito iscritto nel bilancio dell’esercizio precedente (2015) alla data di bilancio in cui si applica la nuova disciplina e il valore del credito/debito calcolato al costo ammortizzato all’inizio dell’esercizio di prima applicazione ( 1° gennaio 2016) dovrebbe essere imputato a Patrimonio Netto, tra gli utili portati (perdite) a nuovo, al netto dell’effetto fiscale.

Gli effetti sorti nel corso dell’esercizio dovrebbero , invece ,essere imputati in Conto Economico.

Per quanto detto, lo stesso OIC sembrerebbe propendere , anche se è specificato solamente in ordine a crediti e debiti, per l’imputazione a Patrimonio Netto di tutti gli effetti derivanti dalla prima applicazione del D.Lgs. 139/2015 in linea con le disposizioni emanate dai Principi Contabili Internazionali (IAS/IFRS).

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2.1.Definizione , classificazione e contenuto delle voci 2.1.1. Definizione

Il nuovo principio contabile OIC 15 alla luce del D.Lgs. 139/2015 stabilisce che i crediti rappresentano diritti ad esigere, ad una scadenza individuata o

individuabile, ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, da clienti o da altri soggetti. Tra i crediti sono ricomprese le cambiali attive e le ricevute bancarie (o RIBA).

Le disponibilità liquide sono rappresentate da depositi bancari e postali; assegni; denaro e valori in cassa.

Le cambiali attive rappresentano titoli di credito che contengono un ordine o una promessa incondizionata di pagamento verso il portatore del titolo, che pertanto ha il diritto tutelato dalla legge di esigere il pagamento. Le cambiali attive non presentano dunque sostanziali differenze rispetto agli altri crediti.

Le ricevute bancarie (o RIBA) sono strumenti che contengono un ordine di incasso disposto dal creditore ad un istituto finanziario (banca assuntrice) per la riscossione di crediti verso propri clienti derivanti da operazioni commerciali comprovate da fatture. Le ricevute bancarie di tipo “elettronico” sono procedure interbancarie di gestione automatica degli incassi commerciali. Esse non

costituiscono titoli di credito, bensì strumenti per l'incasso dei crediti. Il

trasferimento di ricevute bancarie non costituisce da un punto di vista sostanziale sconto o cessione del credito e, pertanto, il credito non è rimosso dal bilancio fino all’incasso.

2.1.2. Classificazione

L’articolo 2424 del codice civile prevede che i crediti siano esposti nell’attivo patrimoniale nella voce BIII2 relativa ai crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie e nella voce CII relativa ai crediti facenti parte dell’attivo circolante, a seconda della loro natura:

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B III 2 Crediti:

a.verso imprese controllate;

b.verso imprese collegate;

c.verso controllanti;

d.verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

d bis. verso altri;

C II Crediti:

1.verso clienti;

2.verso imprese controllate;

3.verso imprese collegate;

4.verso controllanti;

5.verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

5-bis) crediti tributari;

5-ter) imposte anticipate;

5 quater) verso altri.

Vengono modificati gli schemi di Stato patrimoniale e di Conto economico, introducendo specifiche voci di dettaglio relative ai rapporti intercorsi con imprese sottoposte al controllo delle controllanti (c.d. imprese sorelle),

L’art 6 rubricato “Modifiche al codice civile” del D.lgs 139/2015 apporta delle modifiche all’articolo 2424 cc “Redazione del bilancio” introducendo tra

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controllo delle controllanti” e nell’attivo circolante il numero 5) “crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti” .

La classificazione dei crediti tra l’attivo circolante e le immobilizzazioni

finanziarie prescinde dal principio dell’esigibilità (cioè sulla base del periodo di tempo entro il quale le attività si trasformeranno in liquidità, convenzionalmente rappresentato dall’anno), bensì è effettuata sulla base del ruolo svolto dalle diverse attività nell’ambito dell’ordinaria gestione aziendale. In sostanza, la classificazione dei valori patrimoniali attivi si fonda sul criterio della

“destinazione” (o dell’origine) degli stessi rispetto all’attività ordinaria. In particolare, il legislatore richiede la separata indicazione: dei crediti considerati tra le immobilizzazioni finanziarie (cioè di origine finanziaria) i cui importi sono esigibili entro l’esercizio successivo (si veda voce BIII2 dell’attivo); e dei crediti ricompresi nell’attivo circolante (tendenzialmente di origine commerciale) i cui importi sono esigibili oltre l’esercizio successivo (si veda voce CII dell’attivo).

Ai fini dell’indicazione degli importi esigibili entro o oltre l’esercizio, la classificazione è effettuata con riferimento alla loro scadenza contrattuale o legale, tenendo conto anche:

• di fatti ed eventi previsti nel contratto che possono determinare una modifica della scadenza originaria, avvenuti entro la data di riferimento del bilancio;

• della realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini previsti nel contratto;

• e dell’orizzonte temporale in cui il creditore ritiene ragionevole di poter esigere il credito vantato.

2.2. Rilevazione iniziale e valutazione 2.2.1. Rilevazione iniziale

I crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni sono rilevati in base al principio della competenza quando si verificano entrambe le seguenti

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condizioni:

- il processo produttivo dei beni è stato completato; e

- si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici. Salvo che le condizioni degli accordi contrattuali prevedano che il trasferimento dei rischi e benefici avvenga diversamente:

(a) in caso di vendita di beni mobili, il trasferimento dei rischi e benefici si verifica con la spedizione o consegna dei beni stessi;

(b) per i beni per i quali è richiesto l’atto pubblico (ad esempio, beni immobili) il trasferimento dei rischi e benefici coincide con la data della stipulazione del contratto di compravendita;

(c) nel caso della vendita a rate con riserva della proprietà, l’art. 1523 c.c. prevede che il compratore acquista la proprietà della cosa con il pagamento dell’ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna.

Pertanto, la rilevazione del ricavo e del relativo credito avvengono alla consegna, indipendentemente dal passaggio di proprietà.

I crediti originati da ricavi per prestazioni di servizi sono rilevati in base al principio della competenza quando il servizio è reso, cioè la prestazione è stata effettuata.

La seconda condizione, per la rilevazione dei crediti seguendo il principio della competenza economica, fa riferimento al “passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà”, questa specificazione era già presente nel disciplina contenuta nel principio OIC 15 previgente ( giugno 2014) , tuttavia è da sottolineare come a seguito del D.Lgs 139/2015 vengano apportate delle modifiche l’art. 2423-bis cc rubricato “ Principi di redazione del bilancio”, eliminando la disposizione in base alla quale la valutazione delle voci deve essere fatta “tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o

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del passivo considerato” e stabilendo che “la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto”. Viene, quindi, conferita chiarezza al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, il quale implica che gli eventi e i fatti di gestione siano rilevati sulla base della loro sostanza economica, cioè l’essenza, la vera natura, e non sulla base degli aspetti meramente formali.

I crediti che si originano per ragioni differenti dallo scambio di beni e servizi (ad esempio per operazioni di finanziamento) sono iscrivibili in bilancio se sussiste “titolo” al credito, e cioè se essi rappresentano effettivamente un’obbligazione di terzi verso la società.

I crediti incassabili con un'attività diversa dalle disponibilità liquide sono valutati al valore corrente realizzabile di mercato di tali attività. Se il debitore ha

l'opzione di pagare con disponibilità liquide o altra attività, il credito, per il principio della prudenza, è esposto al minore tra il valore incassabile per contanti ed il valore corrente delle attività. Se l'opzione è del creditore, è esposto in base all’ammontare relativo alla scelta che si prevede verrà effettuata. Eventuali rettifiche al valore originario così iscritto sono imputate al conto economico.

2.2.2. Valutazione

Con il recepimento della Direttiva 34/2013 il legislatore nazionale ha modificato le disposizioni dell’art. 2426 del Codice Civile in materia di valutazioni.

Per quanto concerne i crediti le principali novità riguardano l’introduzione del criterio del costo ammortizzato e l’obbligo di attualizzazione.

L’ambito soggettivo di applicazione di questa nuova disciplina è rappresentato dalle imprese di medio-grandi dimensioni, che ricadono nei limiti di applicazione del bilancio in forma ordinaria.

Queste modifiche risultano essere tra le novità maggiormente impattanti della riforma sui bilanci , portando dei metodi di valutazione tipici della disciplina

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comunitaria (IAS 39 “Strumenti finanziari : rilevazione e valutazione”) nel nostro ordinamento.

Nello specifico le modifiche apportate all’art. 2426, comma 1, n. 8) c.c. hanno previsto che :

“i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo”.

La tecnica del costo ammortizzato è tipica dei bilanci IAS/IFRS ( IAS 39 “Strumenti finanziari : rilevazione e valutazione”) e permette una migliore

rappresentazione delle componenti di reddito legate alla vicenda economica delle poste in questione, prevedendo la rilevazione degli interessi (sia attivi che

passivi) sulla base del tasso di rendimento effettivo dell’operazione, e non sulla base di quello nominale.

In altre parole valutare i crediti secondo il criterio del costo ammortizzato significa allineare, in una logica finanziaria, il valore iniziale dell’attività al suo valore di rimborso a scadenza. Pertanto, in sede di rilevazione iniziale è

necessario iscrivere insieme al credito, anche tutte le altre componenti riferibili alla transazione, sia positive che negative.

Tali componenti sono gli onorari e le commissioni, le tasse e gli oneri di trasferimento direttamente attribuibili all’acquisizione, mentre non possono essere inclusi i costi interni amministrativi o di gestione.

Peraltro, con specifico riferimento ai crediti e ai debiti, la norma impone che la valutazione sia effettuata tenendo conto anche del fattore temporale. Ciò implica la necessità di “attualizzare” i crediti e i debiti che, al momento della rilevazione iniziale, non sono produttivi di interessi (o producono interessi secondo un tasso significativamente inferiore a quello di mercato).

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stessi, essendo rappresentati da obbligazioni emesse da società private o da titoli di debito pubblico, producano ,di norma ,interessi in linea con quelli di mercato. La norma del Codice Civile (art. 2426, comma 1, n. 8)) evidenzia tre questioni rilevanti per l’applicazione di questo criterio di valutazione:

1) Costo ammortizzato; 2) Fattore temporale; 3) Presumibile realizzo 2.2.3. Costo ammortizzato

Il D.Lgs. 139/2015 rinvia, per la definizione di “costo ammortizzato”, ai principi contabili internazionali adottati dall’Unione europea.

Rileva, quindi, lo IAS 39 (paragrafo 9), secondo cui

“il costo ammortizzato di un’attività o passività finanziaria è il valore a cui è stata misurata al momento della rilevazione iniziale l’attività o la passività finanziaria al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito

dall’ammortamento complessivo utilizzando il criterio dell’interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l’uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità”.

Nel calcolo del costo ammortizzato devono essere inclusi i costi di transazione, le eventuali commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza .

Essi devono essere ripartiti (“ammortizzati”) utilizzato il criterio dell’interesse effettivo ,lungo la durata attesa del credito.

Il loro ammortamento integra o rettifica gli interessi attivi calcolati al tasso nominale (seguendone la medesima classificazione nel conto economico), di modo che il tasso di interesse effettivo possa rimanere un tasso di interesse costante lungo la durata del credito da applicarsi al suo valore contabile.

(29)

I costi di transazione che saranno prevedibilmente sostenuti all’atto della

eventuale successiva cessione del credito non sono inclusi nella valutazione del credito al costo ammortizzato.

Per l’applicazione del criterio del costo ammortizzato si rende necessario

utilizzare il metodo del tasso di interesse effettivo, che viene definito dai principi contabili internazionali (IAS/IFRS) come:

“ il tasso interno di rendimento, costante lungo la durata del credito, che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal credito e il suo valore di rilevazione iniziale.”

Il tasso di interesse effettivo è calcolato al momento della rilevazione iniziale del credito ed è poi utilizzato per la sua valutazione successiva.

I flussi finanziari futuri utili al calcolo del tasso di interesse effettivo sono

determinati tenendo in considerazione tutti i termini contrattuali della transazione che ha originato il credito, incluse le scadenze previste di incasso e pagamento, la natura dei flussi finanziari (capitale o interessi), e la probabilità che l’incasso o il pagamento anticipato si verifichi quando contrattualmente è previsto.

Per il calcolo del tasso di interesse effettivo non si includono le perdite e le svalutazioni future dei crediti, salvo il caso in cui le perdite siano riflesse nel valore iniziale di iscrizione del credito, in quanto acquistato ad un prezzo che tenga conto delle perdite stimate per inesigibilità.

Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai crediti se gli effetti sono irrilevanti, ai sensi dell’art. 2423 comma 4 del codice civile.

Si può presumere che gli effetti siano irrilevanti se i crediti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi) o se i costi di transazione, le

commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo.

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rimborso del capitale a scadenza valutati secondo il criterio del costo ammortizzato fornito dallo stesso principio contabile OIC 15.

Calcolo del costo ammortizzato in assenza di attualizzazione.

Il 1° gennaio 20X0 la società eroga un finanziamento del valore nominale in linea capitale di €1.000,00 sostenendo costi di transazione pari a €15. Il tasso di interesse nominale è del 2% annuo e genera interessi attivi da incassarsi

posticipatamente al 31 dicembre per i successivi cinque anni (31 dicembre 20X0–31 dicembre 20X4).

TIR (Tasso di Interesse Effettivo):

1.015 = 20/(1,016847)1 + 20/(1,016847)2 + 20/(1,016847)3 +20/(1,016847)4 + 1.020/(1,016847)5

Il tasso di interesse effettivo risulta essere 1,6847% ovvero il tasso interno di rendimento che attualizza esattamente i pagamenti e gli incassi futuri nel periodo 20X0-20X4 al valore contabile netto rilevato in sede di rilevazione iniziale €1.015,00.

Nel caso in cui il tasso di interesse effettivo dell'1,6847% non si discosti significativamente dai tassi di mercato, il credito sarà iscritto al valore di €1.015,00 in sede di rilevazione iniziale.

La tabella che segue fornisce informazioni circa il costo ammortizzato, gli interessi attivi e i flussi finanziari del credito in ogni periodo di riferimento.

(31)

All’epoca 20X0 vi è stata l’iscrizione del credito a 1015,00 , successivamente è stato calcolato l'interesse sulla base del tasso di rendimento effettivo

dell'operazione e risulta essere pari a 17,10 , tuttavia si percepisce un flusso in entrata di 20 , la differenza è proprio la quota di ammortamento del costo della transazione .

In sostanza 15 ,che è il costo della transazione ,viene ripartito in rate pari alla differenza tra il flusso in entrata e l'interesse effettivo determinato secondo il tasso interno di rendimento dell'operazione, nel seguente modo :

Esercizio 1) 2,90; Esercizio 2) 2,95; Esercizio 2 ) 3,00; Esercizio 4 ) 3,05; Esercizio 5) 3,10

Si nota che la ripartizione del costo della transazione non avviene in modo uniforme nei vari esercizi , ma cresce seguendo leggi finanziarie.

Così come accade quando si parla di “ammortamento francese” nell’ambito di Esercizio Valore contabile del credito all'inizio dell'esercizio Interessi attivi calcolati al tasso di interesse effettivo Flussi finanziari in entrata Valore contabile del credito alla fine dell'esercizio a b = a x 1,6847% c d = a + b - c 20X0 1015,00 17,10 (20,00) 1012,10 20X1 1012,10 17,15 (20,00) 1009,15 20X2 1009,15 17,00 (20,00) 1006,15 20X3 1006,15 16,95 (20,00) 1003,10 20X4 1003,10 16,90 (1020,00) 0,00

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operazioni finanziarie.

Per ammortamento si intende un’operazione finanziaria che si configura come accensione di un prestito al tempo t = 0 dietro il pagamento di una serie di rate in istanti successivi t1, t2, . . . , tn.

In particolare l’ammortamento francese ha la caratteristica di essere a rate costanti , dove è previsto che le rate siano posticipate e la somma ricevuta dal debitore all’inizio (t = 0) sia il valore attuale di una rendita a rate costanti. Ciascuna rata è composta dalla somma di una quota capitale e di una quota interessi sul capitale residuo e le quote capitali crescono in progressione geometrica di ragione 1 + i.

Analogamente se osserviamo il caso tratto dall’esempio troviamo la rata essere costante, la quota interesse decrescente e intuitivamente la quota capitale crescente in progressione geometrica in ragione 1+i .

Quando applico il criterio del costo ammortizzato devo calcolare il tasso effettivo dell'operazione, in seguito redigere un piano di ammortamento che mi identifichi la quota di " ammortamento" dell'onere inizialmente sostenuto.

2.2.4. Fattore temporale

Come si è anticipato, il legislatore ha previsto la necessità di rilevare i crediti tenendo conto anche “del fattore temporale” che si traduce nella necessità di attualizzare gli stessi quando al momento della rilevazione iniziale, non sono produttivi di interessi (o producono interessi secondo un tasso significativamente inferiore a quello di mercato.

In altri termini il legislatore ha esteso il ricorso all’attualizzazione a tutte le categorie di credito/debito e quindi sia a quelli di natura commerciale che a quelli finanziari.

L’attualizzazione dei crediti può non essere applicata ai crediti se gli effetti sono irrilevanti rispetto al valore non attualizzato, ai sensi dell’art. 2423 comma 4 del

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codice civile. Oltre al caso in cui il tasso di interesse effettivo non è

significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, si può presumere che gli effetti siano irrilevanti se i crediti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi).

I crediti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, senza corresponsione di interessi, o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato, ed i relativi ricavi, si rilevano

inizialmente al valore determinato attualizzando il credito al tasso di interesse di mercato.

La differenza tra tale valore e valore a termine deve essere rilevata a conto economico come provento finanziario lungo la durata del credito utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo.

Nel caso dei crediti finanziari, la differenza tra il valore del costo ammortizzato iniziale calcolato senza considerare l’effetto dell’attualizzazione e il valore di rilevazione iniziale pari al valore attuale del credito è rilevata tra gli oneri finanziari del conto economico nella voce C17 (c.d. “one day profit or loss”), salvo che le caratteristiche dell’operazione non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura.

Nel caso dei crediti commerciali tale differenza dovrebbe rettificare il ricavo registrato in bilancio in modo da allineare al momento dell’iscrizione iniziale il ricavo al credito iscritto in bilancio.

Di seguito presento un esempio relativo a Crediti commerciali con scadenza superiore a 12 mesi valutati secondo il criterio del costo ammortizzato e soggetti ad attualizzazione fornito dallo stesso principio contabile OIC 15.

Il 1° gennaio 20X0 la società vende una partita di merci all'ingrosso per €1.000. Non vi sono costi di transazione. Generalmente le condizioni di vendita praticate dalla società, in linea con la prassi di settore, prevedono l'incasso dei crediti verso clienti grossisti a "90 giorni fine mese data fattura". In questo caso, per

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venire incontro alle esigenze finanziarie del cliente, la società vende le merci con condizioni di incasso dilazionato a 24 mesi, con incassi semestrali di €250 senza prevedere l'applicazione di un tasso di interesse esplicito.

Il credito, da valutare con il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione, avrebbe un valore di iscrizione iniziale al costo ammortizzato di €1.000, pari al suo valore nominale, poiché non vi sono costi di transazione né differenze tra valore iniziale e valore a scadenza da ammortizzare lungo la durata del credito. Il tasso di interesse effettivo è in tal caso pari a zero. Esso è tuttavia

significativamente inferiore al tasso di mercato che si assume pari al 3% semestrale posticipato, conseguentemente, se gli effetti sono rilevanti ai sensi dell’art. 2423 comma 4 del codice civile, occorre attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal credito utilizzando il tasso di mercato del 3% per ottenere il suo valore di iscrizione iniziale. Il calcolo del valore iniziale di iscrizione del credito è in tal caso il risultato del seguente processo di attualizzazione:

929,28 = 250 / (1,03)1 + 250 / (1,03)2 + 250 / (1,03)3 + 250 / (1,03)4

La componente finanziaria implicita è pertanto uguale a €70,72 (1.000-929,28). In sede di rilevazione iniziale i ricavi di vendita sono iscritti al valore di €929,28 (1.000-70,72).

Ogni anno devono essere iscritti gli interessi in funzione del tasso implicito.

Gli interessi attivi sono rilevati tra i proventi finanziari per €49,09 nel 20X0 (27,88+21,21) e per €21,63 nel 20X1 (14,35+7,28).

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Esempio alternativo

Il 1° gennaio 20X0 la società vende una partita di merci all'ingrosso per €1.000. Non vi sono costi di transazione. Generalmente le condizioni di vendita praticate dalla società, in linea con la prassi di settore, prevedono l'incasso dei crediti verso clienti grossisti a "90 giorni fine mese data fattura". In questo caso, per venire incontro alle esigenze finanziarie del cliente, la società vende le merci con condizioni di incasso dilazionato a 24 mesi, con incassi semestrali di €250 in linea capitale e l'applicazione di un interesse di dilazione al tasso nominale esplicito semestrale posticipato dell'1%.

Calcolo del costo ammortizzato in assenza di attualizzazione

Se il tasso di interesse effettivo fosse allineato al tasso di mercato, il valore di iscrizione iniziale del credito sarebbe di €1.000, pari al suo valore nominale, poiché non vi sono costi di transazione né differenze tra valore iniziale e valore a

Data Valore contabile del credito all'inizio del periodo Interessi attivi impliciti calcolati al tasso di mercato Flussi finanziari in entrata Valore contabile del credito alla fine dell'esercizio a b = a x 3% c d = a + b - c 30/06/20X0 929,28 27,28 250,00 707,16 31/12/20X0 707,16 21,21 250,00 478,16 30/06/20X1 478,37 14,35 250,00 242,72 31/12/20X1 242,72 7,28 250,00 0,00

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scadenza da ammortizzare lungo la durata del credito. Il tasso di interesse effettivo è in tal caso pari al tasso di interesse nominale, esso è infatti il tasso interno di rendimento che attualizza esattamente gli incassi futuri nel periodo di durata del credito al valore contabile netto rilevato in sede di rilevazione iniziale di €1.000:

1.000 = (250+10) / (1,01)1 + (250+7,5) / (1,01)2 + (250+5)/ (1,01)3 + (250+2,5) / (1,01)4

La tabella che segue fornisce informazioni circa il costo ammortizzato, gli interessi attivi e i flussi finanziari del credito in ogni periodo di riferimento.

Gli interessi attivi sono rilevati tra i proventi finanziari per €17,50 nel 20X0 (10+7,5) e per €7,5 nel 20X1 (5+2,5). Data Valore contabile del credito all'inizio del periodo Flussi finanziari per interessi attivi espliciti calcolati al tasso di nominale Flussi finanziari in entrata linea capitale Valore contabile del credito alla fine dell'esercizio a b = a x 1% c d = a - c 30/06/20X0 1000,00 10,00 250,00 750,00 31/12/20X0 750,00 7,50 250,00 500,00 30/06/20X1 500,00 5,00 250,00 250,00 30/06/20X1 250,00 2,50 250,00 0,00

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Calcolo del costo ammortizzato in presenza di attualizzazione

Se il tasso di interesse effettivo dell'1% fosse significativamente diverso dal tasso di mercato, che si assume pari al 3% semestrale posticipato, se gli effetti sono rilevanti ai sensi dell’art. 2423 comma 4 del codice civile, sarebbe necessario attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal credito utilizzando il tasso di mercato del 3% per ottenere il suo valore di iscrizione iniziale. Il calcolo del valore iniziale di iscrizione del credito è in tal caso il risultato del seguente processo di attualizzazione:

(250+10) / (1,03)1 + (250+7,5) / (1,03)2 + (250+5)/ (1,03)3 + (250+2,5) / (1,03)4 = 952,85 In sede di rilevazione iniziale i ricavi di vendita sono iscritti al valore di €952,85.

La tabella che segue fornisce informazioni circa il costo ammortizzato, gli interessi attivi e i flussi finanziari del credito in ogni periodo di riferimento.

Data Valore contabile del credito all'inizio al del periodo Interessi attivi calcolati al tasso di mercato Flussi finanziari per interessi attivi percepiti al tasso nominale Flussi finanziari in entrata linea capitale Valore contabile del credito alla fine dell'esercizio a b = a x 3% c d d = a + b - c - d 30/06/20X0 952,85 28,59 10,00 250,00 721,44 31/12/20X0 721,44 21,64 7,50 250,00 485,58 30/06/20X1 485,58 14,57 5,00 250,00 245,15

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Gli interessi attivi sono rilevati tra i proventi finanziari per €50,23 nel 20X0 (28,59+21,64) e per €21,92 nel 20X1 (14,57+7,35).

2.3. Valore di presumibile realizzo

L’ultima questione a cui fa rinvio il nuovo art 2426 comma 1 n.8 , valida in relazione ai crediti, è il “valore di presumibile realizzo”.

I crediti sono rappresentati in bilancio al netto del fondo svalutazione crediti. Il valore nominale dei crediti è rettificato tramite un fondo di svalutazione per tenere conto della possibilità che il debitore non adempia integralmente ai propri impegni contrattuali. Il fondo svalutazione crediti rettifica i crediti iscritti

nell’attivo. Nella stima del fondo svalutazione crediti si comprendono le previsioni di perdita sia per situazioni di rischio di credito già manifestatesi oppure ritenute probabili sia quelle per altre inesigibilità già manifestatesi oppure non ancora manifestatesi ma ritenute probabili.

Lo scopo del fondo svalutazione crediti è quello di fronteggiare le previste perdite sui crediti in bilancio, pertanto il fondo è determinato tramite l'analisi dei singoli crediti e di ogni altro elemento di fatto esistente o previsto. Le stime devono pertanto basarsi su presupposti ragionevoli, utilizzando tutte le informazioni disponibili, al momento della valutazione, sulla situazione dei debitori, sulla base dell’esperienza passata, della corrente situazione economica generale e di settore, nonché dei fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che incidono sui valori alla data del bilancio (ad esempio il fallimento di un debitore la cui situazione era già nota alla data di bilancio).

Un credito deve essere svalutato nell’esercizio in cui si ritiene probabile che il credito abbia perso valore. Al fine di stimare il fondo svalutazione crediti una società deve valutare se sussistano degli indicatori che facciano ritenere

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probabile che un credito abbia perso valore. Questi indicatori possono essere:

• Significative difficoltà finanziarie del debitore;

• Una violazione del contratto, quale un inadempimento o un mancato pagamento degli interessi o del capitale;

• Il creditore, per ragioni economiche o legali relative alla difficoltà finanziaria del debitore, estende a quest’ultimo una concessione che il creditore non avrebbe altrimenti preso in considerazione;

• sussiste la probabilità che il debitore dichiari fallimento o attivi altre procedure di ristrutturazione finanziaria;

La verifica dell’esistenza degli indicatori di perdita di valore varia a seconda della composizione delle voci dei crediti. Tale verifica è effettuata per ogni singolo credito in presenza di un numero limitato di crediti.

Se invece i crediti sono numerosi e individualmente non significativi, tale verifica può essere effettuata a livello di portafoglio crediti.

Nel caso in cui i crediti siano numerosi, ma alcuni di questi risultano essere individualmente significativi, la verifica dell’esistenza degli indicatori di perdita di valore è effettuata a livello di singolo credito per i crediti individualmente significativi, mentre può essere effettuata a livello di portafoglio per i restanti crediti.

Il processo di valutazione forfettario ai fini di una stima del fondo svalutazione crediti è una delle novità più rilevanti introdotte dalla precedente versione dell’OIC 15 del giugno 2014.

Nell’esercizio in cui la perdita diviene definitiva, il credito viene stornato in bilancio utilizzando, come contropartita, il fondo svalutazione crediti

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Quindi per quanto riguarda la valutazione di crediti e debiti ho parlato di

rilevazione in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo.

Queste sono le novità introdotte dal D.Lgs. 138/2015 ,il quale ha presentato soluzioni che deriva dai principi contabili internazionali .

Ciò crea non poche preoccupazioni per gli operatori nazionali, dal punto di vista tecnico, contabile e finanziario, rispetto al tradizionale criterio di valutazione a valori di presumibile realizzo e nominale. Tuttavia dando una lettura sistematica dell’intero apparato normativo introdotto dalla riforma sui bilanci sembra

possibile ovviare a tali difficoltà riducendo l'operatività concreta del criterio di valutazione al costo ammortizzato ed attualizzazione per l’iscrizione dei crediti e dei debiti attraverso il richiamo al nuovo principio di redazione , introdotto dallo stesso D.Lgs. 139/2015 , contenuto nel quarto comma dell'art. 2423 c.c., ossia il c.d principio di rilevanza.

Secondo tale principio infatti,

“non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,

presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta”.

Viene, quindi, dato riconoscimento normativo al principio di rilevanza, che, nonostante trovasse riscontro in alcune norme relative alla redazione e al contenuto del bilancio, è stato finora individuato espressamente, tra i postulati del bilancio d’esercizio, soltanto dai principi contabili nazionali. Questa risulta essere una peculiarità del nostro ordinamento in relazione alla generalità delle imprese italiane alle quali devono rivolgersi .

Dal momento che i crediti e i debiti commerciali sono normalmente a breve termine, senza significativi costi di transazione e privi di differenze significative fra valore iniziale e a scadenza, sembra plausibile considerare irrilevanti gli effetti dell'applicazione del costo ammortizzato e dell'attualizzazione, che dunque potrebbero essere disapplicati per tornare ad utilizzare i più comuni metodi del valore di presumibile realizzo e del valore nominale.

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Questa possibilità parrebbe essere data da una lettura di tipo sistematico delle novità che sono state introdotte dalla riforma privilegiando soluzioni

semplificatrici , anche se questo vorrebbe dire non accogliere nella sua completezza le soluzioni di derivazione comunitaria.

2.4. Cancellazione dei crediti

La precedente edizione del principio è stata pubblicata nel giugno 2014 ,

aggiornava la versione del 13 luglio 2005, già introduceva novità volte a portare avanti il processo di avvicinamento con i principi contabili internazionali

(IAS/IFRS).

Riguardo al tema in dettaglio, rispetto al precedente OIC 15 (versione del luglio 2005) questa edizione, tra le varie novità, ha provveduto a fornire chiarimenti in merito alla cancellazione dei crediti.

Infatti, anche se la precedente versione dell’OIC 15 già consentiva la possibilità della cancellazione del credito dal bilancio a seguito di un’operazione di

cessione, la versione rivisitata dello stesso principio permette tale cancellazione solo nel caso di operazioni che trasferiscono in maniera sostanziale tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.

Il nuovo OIC 15 nello specifico prevede che un credito possa essere cancellato dal bilancio quando:

• i diritti contrattuali sui flussi finanziari dal credito si estinguono ( totalmente o parzialmente);

• la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e contestualmente vengono trasferiti nella sostanza tutti i rischi inerenti al credito stesso .

(Salvo casi eccezionali il trasferimento dei rischi comporta anche il trasferimento dei benefici)

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