Per legge ordinaria, secondo l'ordinamento giuridico
italiano, s'intende l'atto normativo adottato dal
parlamento o, in certi ordinamenti, dall'analogo organo di un ente territoriale e locale, secondo la procedura
ordinariamente prevista per l'esercizio della funzione legislativa, in contrapposizione alla legge costituzionale
e, in certi ordinamenti, alla legge organica, adottate con procedure diverse e più complesse. È quella che, anche nel linguaggio comune, vuole essere denominata legge, senza ulteriori specificazioni.
Per legge ordinaria, secondo l'
ordinamento giuridico
italiano,
s'intende l'
atto normativo
adottato dal
parlamento
o, in certi
ordinamenti, dall'analogo
organo
di un
ente territoriale
e
locale
,
secondo la
procedura
ordinariamente prevista per l'esercizio della
funzione
legislativa
, in contrapposizione alla
legge costituzionale
e,
in certi ordinamenti, alla
legge organica
, adottate con procedure
diverse e più complesse. È quella che, anche nel linguaggio
comune, vuole essere denominata legge, senza ulteriori
specificazioni.
Per legge ordinaria, secondo l'
ordinamento giuridico
italiano,
s'intende l'
atto normativo
adottato dal
parlamento
o, in certi
ordinamenti, dall'analogo
organo
di un
ente territoriale
e
locale
,
secondo la
procedura
ordinariamente prevista per l'esercizio della
funzione
legislativa
, in contrapposizione alla
legge costituzionale
e,
in certi ordinamenti, alla
legge organica
, adottate con procedure
diverse e più complesse. È quella che, anche nel linguaggio
comune, vuole essere denominata legge, senza ulteriori
specificazioni.
Per legge ordinaria, secondo l'ordinamento giuridico
italiano, s'intende l'atto normativo adottato dal
parlamento o, in certi ordinamenti, dall'analogo
organo di un ente territoriale e locale, secondo la
procedura ordinariamente prevista per l'esercizio
della funzione legislativa, in contrapposizione alla
legge costituzionale e, in certi ordinamenti, alla legge
organica, adottate con procedure diverse e più
comune, vuole essere denominata legge, senza
ulteriori specificazioni.
Sono sottratte alla competenza della legge ordinaria, statale o regionale:
le materie che la Costituzione
riserva alla legge costituzionale
;
l'organizzazione e il funzionamento delle camere, riservati ai
rispettivi regolamenti parlamentari (artt. 64 e 72 Cost.);
la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e
funzionamento delle regioni a statuto ordinario, nonché l'esercizio
del diritto di iniziativa e del
referendum
sulle leggi e provvedimenti
amministrativi e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti di
tali regioni, che l'art. 123 della Costituzione riserva agli statuti
regionali.
Sono sottratte alla competenza della legge ordinaria, statale o regionale:
1)
le materie che la Costituzione
riserva alla legge costituzionale
;
2)
l'organizzazione e il funzionamento delle camere, riservati ai rispettivi
regolamenti parlamentari (artt. 64 e 72 Cost.);
3)
la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e
funzionamento delle regioni a statuto ordinario, nonché l'esercizio del
diritto di iniziativa e del
referendum
sulle leggi e provvedimenti
amministrativi e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti di tali
regioni, che l'art. 123 della Costituzione riserva agli statuti regionali.
Sono sottratte alla competenza della legge ordinaria, statale o regionale: le materie che la Costituzione riserva alla legge costituzionale;
l'organizzazione e il funzionamento delle camere, riservati ai rispettivi regolamenti parlamentari (artt. 64 e 72 Cost.);
la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento delle regioni a statuto ordinario, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum sulle leggi e provvedimenti amministrativi e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti di tali regioni, che l'art. 123 della Costituzione riserva agli statuti regionali.
Numerose sono le norme della Costituzione che riservano alla legge ordinaria la disciplina di determinate materie: a disciplinarle sarà, secondo i casi, la legge statale oppure quella regionale (o provinciale), secondo la ripartizione delle competenze stabilita nell'art. 116 della Costituzione e negli statuti regionali speciali. Le norme costituzionali, però, non precisano se le riserve da esse poste sono relative o assolute, sicché lo deve dedurre l'interprete basandosi sul tenore letterale della disposizione e sulla natura della materia.
Numerose sono le norme della Costituzione che riservano alla legge ordinaria la disciplina di determinate materie: a disciplinarle sarà, secondo i casi, la legge statale oppure quella regionale (o provinciale), secondo la ripartizione delle competenze stabilita nell'art. 116 della Costituzione e negli statuti regionali speciali. Le norme costituzionali, però, non precisano se le riserve da esse poste sono relative o assolute, sicché lo deve dedurre l'interprete basandosi sul tenore letterale della disposizione e sulla natura della materia.