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Efficienza energetica: al via gli edifici a energia quasi zero dal 1° ottobre 2015

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INGEGNERI - numero 3 | luglio-settembre 2015

> EFFICIENZA ENERGETICA

Efficienza energetica: al via gli edifici a energia quasi zero

dal 1° ottobre 2015

Ecco cosa cambia per progettisti e certificatori

di Sonia Lupica Spagnolo* e Giorgio Pansa *

Sulla Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2015 sono stati finalmen-te pubblicati i tre decreti infinalmen-ter- inter-ministeriali sull’efficienza ener-getica degli edifici, tutti data-ti 26 giugno 2015, mediante i quali l’Italia dà piena attuazio-ne alla direttiva 2010/31/UE. Vediamo nel seguito la sintesi delle nuove disposizioni, che si dovranno applicare dal 1° ot-tobre 2015.

Il decreto sulle linee guida nazionali per la certificazione energetica

Nato con l’intento di favorire l’applicazione omogenea e co-ordinata dell’attestazione di prestazione energetica degli edifici sull’intero territorio na-zionale, garantendo la promo-zione di adeguati livelli di qua-lità e assicurando la fruibiqua-lità, la diffusione e una crescente comparabilità degli APE stes-si, introduce a livello nazionale: - un’unica metodologia di cal-colo (seppur diversificata a se-conda dei casi, con opportune semplificazioni, volte a ridurre i costi a carico del cittadino: è il caso previsto, ad esempio, per gli edifici di ridotte dimensioni); - un unico format di APE (ripor-tato nell’appendice B delle Li-nee guida): l’attestato è orga-nizzato in 4 pagine, le prime 2 con elementi di facile compren-sione a tutti i cittadini come il si-stema di valutazione basato su classi energetiche e con le rac-comandazioni per il migliora-mento dell’efficienza energe-tica dell’unità immobiliare/edi-ficio, i dati identificativi e la fo-to dell’immobile, le restanti 2 con informazioni di dettaglio e di maggior contenuto tecnico utili agli addetti ai lavori; un’ul-teriore quinta pagina contiene informazioni e note utili per la lettura e compilazione dell’A-PE stesso;

- uno schema di annuncio di vendita o di locazione (conte-nuto nell’appendice C delle Li-nee guida);

- un Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Ener-getica comune a tutto il terri-torio nazionale.

 

Gli attestati di certificazione energetica redatti secondo le

“vecchie” linee guida (di cui al d.m. 26 giugno 2009) ed in cor-so di validità resteranno validi anche dopo il 1° ottobre 2015 fino alla loro naturale scadenza. Nelle regioni e province auto-nome che non hanno ancora adottato propri strumenti di attestazione della prestazione energetica degli edifici in con-formità alla direttiva 2010/31/ UE le disposizioni del decreto in esame saranno direttamente operative dalla data di entrata in vigore, mentre le restanti Re-gioni e province autonome do-vranno provvedere ad adegua-re i propri strumenti adegua-regionali di attestazione della prestazio-ne eprestazio-nergetica degli edifici al-le Linee guida, entro due anni dall’entrata in vigore del prov-vedimento.

Entro la data di entrata in vigo-re del decvigo-reto, il softwavigo-re Do-cet per il calcolo delle presta-zioni energetiche dovrà essere aggiornato da parte di ENEA, così da tener conto delle novi-tà introdotte.

Il Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica (SIAPE)

Il decreto prevede che entro 90 giorni dall’entrata in vigo-re delle Linee Guida ENEA isti-tuisca una banca dati naziona-le per la gestione di un catasto nazionale degli attestati di pre-stazione energetica e degli im-pianti termici, nonché dei re-lativi controlli e ispezioni. Essa dovrà essere costantemente ag-giornata (con cadenza annuale, entro il 31 marzo di ogni anno a decorrere dall’entrata in vi-gore delle Linee guida) da par-te delle regioni e province auto-nome, che dovranno procedere all’archiviazione degli APE tra-smessi, secondo regole ancora da definirsi. L’ENEA dovrà inol-tre garantire l’interoperabilità del SIAPE con i catasti regiona-li degregiona-li impianti termici (di cui al d.P.R. 74/2013) e, in maniera progressiva, con il catasto degli edifici. L’accesso ai dati del SIA-PE sarà differenziato a seconda dell’utente: le regioni, province autonome e comuni potranno accedere per via telematica al-la totalità dei dati real-lativi alal-la zona geografica di competen-za e ai dati relativi alla restan-te parrestan-te di restan-territorio nazionale in via aggregata, il cittadino po-trà invece accedere

unicamen-te ai dati presenti nel SIAPE in forma aggregata.

Elementi essenziali degli APE

Il nuovo APE dovrà indicare, fra l’altro, una serie di informazio-ni miinformazio-nime, fra le quali si anno-verano:

1. i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio: a) la prestazione

energeti-ca globale, espressa sia in

ter-mini di energia primaria tota-le che di energia primaria non rinnovabile;

b) la classe energetica, deter-minata attraverso l’indice di prestazione energetica globa-le, espresso in energia prima-ria non rinnovabile;

c) la qualità energetica del fab-bricato ai fini del contenimento dei consumi energetici per il ri-scaldamento e il raffrescamen-to, espressa attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell’edificio;

d) le emissioni di anidride car-bonica;

e) l’energia esportata; 2. i valori di riferimento, qua-li i requisiti minimi di efficien-za energetica vigenti a norma di legge;

3. le raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica, con le proposte de-gli interventi più significativi ed economicamente convenienti, nonché ulteriori informazioni correlate al miglioramento del-la prestazione energetica, quali gli incentivi di carattere finan-ziario e l’opportunità di esegui-re diagnosi energetiche. L’APE può essere redatto per l’intero edificio o per la singo-la unità immobiliare a seconda delle specifiche esigenze. Nel caso di edifici esistenti nei quali sono presenti differenti porzio-ni di immobile destinate ad usi diversi (ad esempio residenziale ed altri usi), e laddove non fos-se tecnicamente possibile

trat-tare in maniera distinta le diver-se zone termiche, l’edificio è va-lutato e classificato in base alla destinazione d’uso prevalente in termini di volume riscaldato. Per gli edifici adibiti ad attivi-tà industriali, artigianali e assi-milabili (l’attività agricola è as-similabile ad attività industria-le o artigianaindustria-le), l’obbligo di attestazione della prestazione energetica può limitarsi alle so-le porzioni adibite a uffici e assi-milabili ai fini della permanen-za di persone, purché scorpora-bili agli effetti dell’isolamento termico, sempre che le residue porzioni siano escluse dall’ob-bligo di attestazione.

Tutta la documentazione a so-stegno dei dati di ingresso uti-lizzati farà a tutti gli effetti par-te inpar-tegranpar-te APE e dovrà esse-re debitamente conservata dal soggetto certificatore, per esse-re messa a disposizione in caso di successive verifiche.

Nell’APE è indicata, oltre

al-la cal-lasse energetica basata sull’indice di prestazione ener-getica globale non rinnovabi-le dell’immobirinnovabi-le, anche la pre-stazione energetica invernale ed estiva dell’involucro, ovvero del fabbricato al netto del ren-dimento degli impianti presen-ti. Tali informazioni sono forni-te nella prima pagina dell’APE sotto forma di indicatori grafi-ci del livello di qualità, secondo quanto riportato nelle tabelle 3 e 4 delle Linee guida.

Per determinare la scala delle classi energetiche relative alla prestazione energetica inverna-le dell’involucro, si utilizza l’in-dice di prestazione termica uti-le per il riscaldamento dell’e-dificio di riferimento EPH,nd,limite

(2019/21), calcolato secondo

quan-to previsquan-to dal decrequan-to requisi-ti minimi, iporequisi-tizzando che in es-so siano installati elementi edi-lizi dotati dei requisiti minimi di legge in vigore dal 1° gen-naio 2019 per gli edifici pub-blici, e dal 1° gennaio 2021 per tutti gli altri.

Per quanto riguarda la presta-zione energetica estiva dell’in-volucro, l’indicatore è definito in base alla trasmittanza termi-ca perioditermi-ca YIE e all’area

sola-re equivalente estiva per unità di superficie utile Asol,est/Asup utile

di cui all’allegato 1, capitolo 3 e Appendice A del decreto re-quisiti minimi. Nel caso della trasmittanza termica periodi-ca si prende in considerazione il valore medio pesato in ba-se alle superfici, con l’esclusio-ne delle superfici verticali espo-ste a Nord. Nel caso di immobili con esposizione esclusivamente Nord delle superfici verticali, la trasmittanza termica periodica è posta pari a 0,14.

Climatizzazione invernale

Generatore a combustibile gassoso (gas naturale) nel rispetto dei requisiti di cui alla tabella 8 dell’Appendice A all’Allegato 1 del DM requisiti minimi e con relativa efficienza dei sottosistemi di utilizzazione di cui alla tabella 7 della stessa Appendice.

Climatizzazione estiva

Macchina frigorifera a compressione di vapore a motore elettrico nel rispetto dei requisiti di cui alla tabella 8 dell’Appendice A all’Allegato 1 del d.m. requisiti minimi e con relativa efficienza dei sottosistemi di utilizzazione di cui alla tabella 7 della stessa Appendice.

Ventilazione Ventilazione meccanica a semplice flusso per estrazione nel rispetto dei requisiti di cui alla tabella 9 dell’Appendice A all’Allegato 1 del d.m. requisiti minimi Acqua calda

sanitaria

Generatore a combustibile gassoso (gas naturale) nel rispetto dei requisiti di cui alla tabella 8 dell’Appendice A all’Allegato 1 del d.m. requisiti minimi e con relativa efficienza dei sottosistemi di utilizzazione di cui alla tabella 7 della stessa Appendice.

Illuminazione Rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 1.2.2 dell’Appendice A all’Allegato 1 del d.m. requisiti minimi. Trasporto

persone o cose Rispetto dei requisiti al d.m. requisiti minimi.

Tabella 2 – Tecnologie standard dell’edificio di riferimento (fonte: Tabella 1 del paragrafo 5.1 delle Linee guida)

Tabella 1 – Indicatore della prestazione energetica invernale ed estiva dell’involucro, al netto dell’efficienza degli impianti presenti (fonte: tabb. 3 e 4 delle Linee guida)

Figura 1 – Scala di classificazione della prestazione energetica degli

immobili (fonte: figura 1 delle Linee guida) Tabella 3 – Scala di classificazione degli edifici sulla base dell’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile per l’edificio di riferimento EPgl,nren,standard (2019/21) (fonte: tabella 2 delle Linee guida)

Classe A4

≤ 0,40 EP

gl,nren,rif,standard (2019/21)

0,40 EP

gl,nren,rif,standard (2019/21)

<

Classe A3

≤ 0,60 EP

gl,nren,rif,standard (2019/21)

0,60 EP

gl,nren,rif,standard (2019/21)

<

Classe A2

≤ 0,80 EP

gl,nren,rif,standard (2019/21)

0,80 EP

gl,nren,rif,standard (2019/21)

<

Classe A1

≤ 1,00 EP

gl,nren,rif,standard (2019/21)

1,00 EP

gl,nren,rif,standard (2019/21)

<

Classe B

≤ 1,20 EP

gl,nren,rif,standard (2019/21)

1,20 EP

gl,nren,rif,standard (2019/21)

<

Classe C

≤ 1,50 EP

gl,nren,rif,standard (2019/21)

1,50 EP

gl,nren,rif,standard (2019/21)

<

Classe D

≤ 2,00 EP

gl,nren,rif,standard (2019/21)

2,00 EP

gl,nren,rif,standard (2019/21)

<

Classe E

≤ 2,60 EP

gl,nren,rif,standard (2019/21)

2,60 EP

gl,nren,rif,standard (2019/21)

<

Classe F

≤ 3,50 EP

gl,nren,rif,standard (2019/21)

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INGEGNERI - numero 3 | luglio-settembre 2015

Oltre agli indici di prestazione energetica rinnovabile e non rinnovabile dell’immobile og-getto di attestazione e agli in-dici di prestazione energetica dei singoli servizi, sono altresì indicate nell’APE le fonti, rin-novabili e non rinrin-novabili, uti-lizzate per il soddisfacimento del fabbisogno dell’immobile e i consumi annui stimati di ener-gia secondo un uso standard dell’immobile stesso (per una più approfondita conoscenza delle prestazioni energetiche dell’immobile).

La classificazione energetica prevista

La classe energetica è basata sull’indice di prestazione ener-getica globale non rinnovabi-le dell’immobirinnovabi-le, EPgl,nren, come

definito all’interno del decreto sui requisiti minimi. Tale indice esprime la quantità annua di energia primaria non rinnova-bile necessaria per soddisfare i vari bisogni (climatizzazione in-vernale EPH,nren ed estiva EPC,nren,

ventilazione EPV,nren, produzione

di acqua calda sanitaria EPW,nren

e nel caso del settore non resi-denziale anche dell’illuminazio-ne EPL,nren e trasporto di

perso-ne o cose EPT,nren) connessi a un

uso standard dell’edificio, divisa per la superficie utile dell’edifi-cio ed espresso in kWh/m2anno.

Esso si determina pertanto co-me somma dei singoli servizi energetici forniti nell’edificio in esame: i contributi dei

singo-li servizi energetici che concor-rono a determinarlo sono quin-di valutati e messi in eviden-za nell’attestato, così da poter fornire al cittadino, proprieta-rio o conduttore dell’immobile, un’informazione chiara e com-pleta circa la qualità dell’invo-lucro edilizio (la cui prestazione energetica è posta in particola-re evidenza, considerando che nella grande maggioranza de-gli edifici esistenti, a causa dei maggiori costi e difficoltà di in-tervento rispetto agli impianti tecnici, le criticità si presenta-no in riferimento all’involucro edilizio stesso) e degli impianti che contribuiscono al raggiun-gimento del livello di prestazio-ne globale al fiprestazio-ne di poter met-tere “a fuoco” le più significati-ve carenze energetiche dell’im-mobile e orientare le priorità di intervento.

Il calcolo della prestazione energetica si basa sui servizi ef-fettivamente presenti nell’edi-ficio in oggetto. In caso di as-senza dell’impianto di clima-tizzazione invernale e, nel solo settore residenziale, di produ-zione di acqua calda sanitaria, si procederà a simulare tali im-pianti in maniera virtuale, con-siderando che siano presenti gli impianti standard di cui alla Ta-bella 1 del paragrafo 5.1 delle Linee guida.

Per ottenere la classe energe-tica è necessario confrontare l’indice EPgl,nren con una scala di

classi prefissate, ognuna

del-le quali rappresenta un inter-vallo di prestazione energetica definito. Un apposito spazio, se barrato, indicherà che si tratta di un “Edificio a energia quasi zero” come definito dal decre-to requisiti minimi.

Per determinare la scala delle classi energetiche, si determi-na per l’edificio di riferimento il valore dell’indice di prestazio-ne eprestazio-nergetica globale non rin-novabile EPgl,nren,rif,standard (2019/21),

calcolato secondo quanto pre-visto dall’Allegato 1, capito-lo 3 del decreto requisiti mini-mi, ipotizzando che in esso sia-no installati elementi edilizi e

impianti standard dell’edificio

di riferimento di cui alla Tabel-la 1 delle Linee Guida (tabelTabel-la 7 dell’articolo), dotati dei re-quisiti minimi di legge in vigo-re dal 1° gennaio 2019 per gli edifici pubblici, e dal 1° genna-io 2021 per tutti gli altri. Tale valore rappresenta il limite di separazione tra le classi A1 e B. È importante evidenziare che ai fini della determinazione dei requisiti costruttivi di cui al decreto requisiti minimi l’edifi-cio di riferimento si considera dotato degli stessi impianti di produzione di energia dell’e-dificio reale. Differentemen-te, ai fini del calcolo dell’indice EPgl,nren,rif,standard (2019/21) per la

clas-sificazione dell’edificio, esso si considera dotato degli impian-ti standard di cui alla Tabella 1 (tabella 2 dell’articolo), esclu-dendo quindi gli eventuali

im-pianti a fonti rinnovabili pre-senti nell’edificio reale.

Validità e format degli APE

L’attestato dovrà essere stila-to da un certificastila-tore energe-tico, abilitato ai sensi del d.P.R. 75/2013, dopo avere effettuato almeno un sopralluogo. La va-lidità temporale dell’APE rima-ne fissata a 10 anni (come rima- nel-la precedente normativa) salvo che non intercorrano interven-ti di ristrutturazione o riqualifi-cazione che riguardino gli ele-menti edilizi o gli impianti tec-nici in maniera tale da modifi-care la classe energetica dell’e-dificio o dell’unità immobiliare (la vecchia versione delle Linee guida elencava, all’art. 6 com-ma 4, una serie di casi per i qua-li era previsto l’aggiornamen-to dell’APE). Come nella prece-dente versione, la validità mas-sima dell’attestato di prestazio-ne di un edificio è confermata solo se sono rispettate le pre-scrizioni normative vigenti per le operazioni di controllo di ef-ficienza energetica, compre-so le eventuali conseguenze di adeguamento, degli impianti termici. Come già attualmente previsto, i libretti di impianto di cui al DM 10 febbraio 2014 e successive modificazioni devo-no essere allegati, in originale, in copia cartacea o in formato elettronico, all’APE.

Nella prima pagina vi è una se-zione con i dati generali dell’at-testato e dell’immobile in

que-stione, comprendenti, tra l’al-tro, la destinazione d’uso, i rife-rimenti catastali, le motivazioni per cui è redatto l’APE e i servizi energetici presenti nell’edificio o nell’unità immobiliare. La compilazione del campo re-lativo alla prestazione energe-tica media degli edifici esisten-ti analoghi a quello oggetto di APE, è obbligatoria a decorre-re da 18 mesi dall’entrata in vi-gore delle presenti Linee gui-da. A tal fine, l’ENEA metterà a disposizione le informazio-ni utili all’adempimento di ta-le obbligo.

Sempre nella prima pagina vi è una sezione dedicata alla classi-ficazione dell’immobile ogget-to di attestazione, espressa per mezzo dell’indice di prestazio-ne eprestazio-nergetica globale non rin-novabile EPgl,nren, e una sezione

dedicata alla prestazione ener-getica, invernale ed estiva, del fabbricato. Accanto alla scala di classificazione vi è una sezione dedicata al raffronto con i valo-ri di valo-rifevalo-rimento vigenti a nor-ma di legge, comparando l’in-dice di prestazione globale non rinnovabile di un edificio sile ma dotato dei requisiti mi-nimi degli edifici nuovi, non-ché con la media degli indici di prestazione degli edifici esi-stenti simili.

Nella seconda pagina vi è una sezione che riporta l’indice di prestazione energetica globa-le rinnovabigloba-le e non rinnovabi-le dell’immobirinnovabi-le oggetto di at-testazione. Tali indici informa-no sulla percentuale di energia rinnovabile utilizzata dall’im-mobile rispetto al totale. Sono riportati inoltre gli indici di pre-stazione energetica di tutti gli impianti presenti nell’immobi-le oggetto dell’APE. La sezio-ne riporta infisezio-ne una stima del quantitativo di energia consu-mata annualmente dall’immo-bile secondo un uso standard, suddivisi per tipologia di vet-tore energetico.

La seconda pagina riporta inol-tre gli interventi raccomanda-ti e la sraccomanda-tima dei risultaraccomanda-ti con-seguibili, con il singolo inter-vento o con la realizzazione dell’insieme di essi, esprimen-do una valutazione di massima del potenziale di miglioramen-to dell’edificio o immobile og-getto dell’attestato di presta-zione energetica.

La terza pagina riporta gli in-dici di prestazione energetica rinnovabile, non rinnovabile e totale come risultati dal calco-lo eseguito. Essa riporta inoltre la quantità di energia prodot-ta in situ ed esporprodot-taprodot-ta annual-mente, nonché la sua tipologia. La terza pagina riporta infine, suddivise in due sezioni relative rispettivamente al fabbricato e

agli impianti, i dati di maggior dettaglio alla base del calcolo. La quarta pagina riporta gli elementi identificativi del sog-getto certificatore, ivi inclusa la tipologia di soggetto (tec-nico abilitato, ente o organi-smo pubblico o società), la di-chiarazione di indipendenza e i riferimenti per la reperibilità. La quarta pagina riporta inol-tre informazione sui sopralluo-ghi obbligatori e sull’eventua-le software utilizzato per la re-dazione dell’attestato nonché informazioni sulle opportuni-tà, anche in termini di strumen-ti di sostegno nazionali o loca-li, legate all’esecuzione di dia-gnosi energetiche e interven-ti di riqualificazione energeinterven-ti- energeti-ca, comprese le ristrutturazio-ni importanti.

Nella quinta pagina vi sono in-formazioni per facilitare la let-tura dell’attestato e note utili alla sua compilazione. Il soggetto certificatore ha

l’ob-bligo di trasmettere, in forma di

dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la copia del certificato alla Regione o Provincia auto-noma competente per territo-rio. La sottoscrizione con firma digitale dell’APE ha valenza di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Entro quindici gior-ni da tale trasmissione, il sogget-to certificasogget-tore procede alla con-segna dell’APE al richiedente.

Firma digitale

Nel caso in cui l’APE sia sotto-scritto con firma digitale e ven-ga depositato su catasti o regi-stri telematici non è più neces-saria la marcatura temporale ai fini del riconoscimento del suo valore legale per tutti gli usi previsti dalla legge. L’APE firmato digitalmente resta va-lido secondo quanto previsto a prescindere dall’eventuale suc-cessiva cessazione del contratto di autorizzazione del soggetto certificatore alla firma digitale, a differenza di quanto previsto dalla precedente versione della normativa.

Annunci commerciali

Come peraltro già indicato nel d.l. 63/2013 e nella l. 90/2013 (ma non nelle precedenti Li-nee guida), nel caso di offerta di vendita o di locazione i cor-rispondenti annunci devono ri-portare gli indici di prestazione energetica dell’involucro, l’in-dice di prestazione energetica globale dell’edificio o dell’unità immobiliare, sia rinnovabile che non rinnovabile, e la corrispon-dente classe energetica. Dovrà essere utilizzato (esclusi gli an-nunci via internet e a mezzo stampa) il format di cui all’Ap-pendice C delle Linee guida ap-provate dal decreto in oggetto.

Appendice B - Format di Attestato di Prestazione Energetica (APE) – pagina 1, parte 1

Appendice B - Format di Attestato di Prestazione Energetica (APE) – pagina 1, parte 2

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INGEGNERI - numero 3 | luglio-settembre 2015

Controlli e monitoraggio

Secondo quanto indicato dal Decreto, almeno il 2% degli APE depositati territorialmente in ogni anno solare dovrà essere controllato da parte delle regio-ni e province autonome, secon-do piani e procedure di control-lo appositamente definite. Ta-li controlTa-li (che interesseranno in via prioritaria le classi ener-getiche maggiormente efficien-ti) saranno riversati all’interno del SIAPE. Le regioni e provin-ce autonome dovranno control-lare anche l’effettiva emissione dell’APE nei casi previsti dalla normativa vigente, e del rispet-to degli adempimenti relativi alla pubblicazione delle infor-mazioni sulla qualità energeti-ca degli edifici negli annunci di vendita e locazione.

Strumenti di calcolo e software

Come specificato all’interno dell’articolo 7 del decreto re-quisiti minimi, in relazione all’u-tilizzo di strumenti di calcolo e software commerciali per l’ap-plicazione dei differenti metodi di calcolo, è necessario garanti-re che i valori degli indici di pgaranti-re- pre-stazione energetica calcolati at-traverso il loro utilizzo abbiano uno scostamento massimo di ±5% rispetto ai corrisponden-ti parametri determinacorrisponden-ti con l’applicazione dello strumento nazionale di riferimento predi-sposto dal CTI. Tale scostamen-to si deve collocare nella fascia tra +20% e -5% nel caso di im-piego di strumenti di calcolo e software commerciali che utiliz-zino metodi semplificati. La garanzia del rispetto di ta-li scostamenti è fornita, previa verifica, attraverso una razione resa dal CTI. Tale dichia-razione deve riportare, in ma-niera evidente, il caso in cui si tratti di uno strumento di cal-colo o software commerciale che utilizzi un metodo sempli-ficato. Gli strumenti di calcolo e i software commerciali devo-no fornire, oltre all’APE, anche il tracciato informatico dei da-ti di input necessari per il calco-lo della prestazione energetica dell’edificio, al fine di poter ef-fettuare controlli sulla qualità dell’APE stesso.

L’attestato di qualificazione energetica

L’attestato di qualificazione energetica degli edifici (il cui schema è riportato nell’appen-dice D delle Linee guida) si dif-ferenzia dall’APE, essenzial-mente per i soggetti che sono chiamati a redigerlo e per l’as-senza dell’attribuzione di una classe di efficienza energetica all’edificio in esame (che risul-ta solamente proposrisul-ta dal tec-nico che lo redige). L’attestato di qualificazione energetica de-ve essere predisposto da un tec-nico abilitato non necessaria-mente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realiz-zazione dell’edificio.

Al di fuori di quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, del d.lgs. 192/2005, l’attestato di qualificazione energetica è fa-coltativo e può essere predi-sposto dall’interessato al fine di semplificare il successivo ri-lascio dell’APE.

Il decreto sui requisiti minimi

Il decreto “Applicazione del-le metodologie di calcolo deldel-le prestazioni energetiche e defi-nizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici” comporta l’abrogazione

inte-grale del d.P.R. 59/2009 a

par-tire dalla sua entrata in vigore (quindi dal 1° ottobre 2015), ri-vedendo tutti gli attuali requi-siti minimi sulla prestazione energetica degli edifici e intro-ducendone di nuovi. Esso pre-vede che:

1) in caso di installazione di si-stemi per la produzione in situ da FER, si operi la compensazio-ne tra i fabbisogni ecompensazio-nergetici e l’energia da fonte rinnovabi-le prodotta e utilizzata all’in-terno del confine del sistema; si può considerare il contribu-to delle fonti rinnovabili o del-la cogenerazione in situ alle se-guenti condizioni:

a. solo per contribuire ai fab-bisogni del medesimo vettore energetico non considerando la quota parte di energia elet-trica da fonte rinnovabile even-tualmente utilizzata per la pro-duzione di calore mediante ef-fetto Joule;

b. fino a copertura totale del corrispondente fabbisogno, non considerando l’eccedenza rispetto al fabbisogno mensile di energia eventualmente pro-dotta in situ ed esportata; c. assumendo un rendimento di riferimento del sistema elettri-co nazionale (ηel,ref) pari a 0,413

e un rendimento di riferimento termico (ηth,ref) pari a 0,9;

d. considerando i seguenti fat-tori di allocazione dell’ener-gia elettrica (aw) e termica (aq)

prodotta: a.

e. nel caso di impianti centra-lizzati, per ogni intervallo di calcolo si attribuiscono quote di energia rinnovabile per cia-scun servizio e per ciacia-scuna uni-tà immobiliare;

f. per poter verificare il rispet-to dei requisiti minimi, occor-re calcolaoccor-re in sede progettua-le l’energia primaria non rinno-vabile, oltre che quella totale, utilizzando, rispettivamente, i fattori di conversione riporta-ti in tabella 4;

2) l’edificio è valutato e classi-ficato in base alla destinazione d’uso prevalente in termini di volume climatizzato;

3) ai fini dell’applicazione del-le disposizioni del decreto, so-no assimilabili ad edifici di nuo-va costruzione quelli per i qua-li il titolo abiqua-litativo è stato ri-chiesto dopo il 1° ottobre 2015, nei casi di:

a. demolizione e ricostruzione; b. ampliamento a seguito del quale la nuova porzione abbia un volume climatizzato supe-riore al 15% rispetto a quello esistente o comunque superio-re a 500 m3;

4) la ristrutturazione importan-te si ha quando l’inimportan-tervento in-teressa più del 25% della super-ficie disperdente lorda comples-siva dell’involucro dell’edificio; il decreto introduce però un’im-portante novità a tal proposito,

in quanto distingue le ristruttu-razioni importanti in 2 livelli: a. di primo livello, quando in-teressa più del 50% della su-perficie disperdente e com-prende anche la ristrutturazio-ne dell’impianto termico per la climatizzazione invernale e/o estiva; in tal caso i requisiti di prestazione energetica si ap-plicano all’intero edificio, rela-tivamente al servizio o ai servi-zi interessati;

b. di secondo livello, quando ri-guarda più del 25% dell’involu-cro e può interessare l’impianto termico per la climatizzazione invernale e/o estiva; in tal caso, i requisiti si applicano alle sole porzioni oggetto di intervento; 5) viene introdotto anche il ca-so della riqualificazione ener-getica, quando si interviene su una superficie di involucro infe-riore o uguale al 25% di quella totale disperdente e/o si proce-de alla nuova installazione o al-la ristrutturazione dell’impian-to termico, ivi compresa la sem-plice sostituzione del generato-re di calogenerato-re;

6) vengono esclusi dall’appli-cazione del decreto (e quindi dal rispetto dei requisiti mini-mi) sia gli interventi di manu-tenzione ordinaria che gli inter-venti di ripristino dell’involucro edilizio che coinvolgono unica-mente strati di finitura, interni o esterni, ininfluenti dal pun-to di vista termico (quali la tin-teggiatura) oppure rifacimenti di porzioni di intonaco che in-teressano meno del 10% della superficie disperdente; 7) si prevede inoltre che nei ca-si di riqualificazione energeti-ca che prevedono l’isolamento termico dall’interno o in inter-capedine, indipendentemen-te dalla superficie di involucro oggetto di intervento, i valo-ri delle trasmittanze limite for-nite dal decreto sono da incre-mentarsi del 30%;

8) nel caso di ristrutturazioni importanti (siano esse di primo o di secondo livello) o di riqua-lificazione energetica, il decre-to prescrive che:

a. il progettista o i progettisti inseriscano il dettaglio dei cal-coli e del soddisfacimento del-le verifiche previste da tadel-le de-creto nella relazione tecnica sul contenimento energetico; nel caso di sostituzione di genera-tori di calore di potenza nomi-nale al focolare inferiore a 50 kW, tale obbligo è previsto solo se contestualmente viene modi-ficato il tipo di combustibile o la tipologia di generatore; b. sia necessario effettuare, nel caso di interventi su involucro verso l’esterno, la verifica del

ri-schio di condensazioni superfi-ciali e interstiziali in conformità alla UNI EN ISO 13788 (eventua-li modifiche delle condizioni in-terne sono ammesse solo in

pre-senza di un sistema di controllo dell’umidità interna il cui fabbi-sogno è da contemplarsi all’in-terno dei fabbisogni di energia primaria per il riscaldamento e

raffrescamento);

c. per le strutture di copertu-ra degli edifici sia obbligatoria la verifica dell’efficacia dell’u-tilizzo di tecnologie di

clima-Vettore energetico fP,nren fP,ren fP,tot

Gas naturale (1) 1,05 0,00 1,05

GPL 1,05 0,00 1,05

Gasolio e Olio combustibile 1,07 0,00 1,07

Carbone 1,10 0,00 1,10

Biomasse solide (2) 0,20 0,80 1,00

Biomasse liquide e gassose (2) 0,40 0,60 1,00

Energia elettrica da rete (3) 1,95 0,47 2,42

Teleriscaldamento (4) 1,50 0,00 1,50

Rifiuti solidi urbani 0,20 0,20 0,40

Teleraffrescamento (4) 0,50 0,00 0,50

Energia termica da collettori solari (5) 0,00 1,00 1,00

Energia elettrica prodotta da fotovoltaico mini eolico e

mini idraulico (5) 0,00 1,00 1,00

Energia termica dall’ambiente esterno – free cooling (5) 0,00 1,00 1,00

Energia termica dall’ambiente esterno – pompa di calore (5) 0,00 1,00 1,00 (1) I valori saranno aggiornati ogni 2 anni sulla base dei dati forniti da GSE.

(2) Come definite dall’allegato X del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (3) I valori saranno aggiornati ogni 2 anni sulla base dei dati forniti da GSE.

(4) Fattore assunto in assenza di valori dichiarati dal fornitore e asseverati da parte terza,

confor-memente a quanto previsto al paragrafo 3.2.

(5) Valori convenzionali funzionali al sistema di calcolo.

Tabella 4 – Fattori di conversione in energia primaria dei vettori energetici (rif. tab. 1 di cui all’allegato 1 del decreto 26/6/2015 sui requisiti minimi) per le fonti di energia non rinnovabile (fP,nren), rinnovabile

(fP,ren) e totale fP,tot (=fP,nren + fP,ren)

  Anno Zona climatica

A e B C D E F U strutture opache verticali verso

esterno, ambienti non climatizzati o controterra [W/m2K]

2015 (1) 0,45 0,38/ 0,40 0,34/ 0,36 0,30 0,28

2019/2021

(2) 0,43/ 0,40 0,34/ 0,36 0,29/ 0,32 0,26/ 0,28 0,24/ 0,26

U strutture opache orizzontali o inclinate di copertura, verso l’esterno e gli ambienti non climatizzati [W/m2K]

2015 (1) 0,38/ 0,34 0,36/ 0,34 0,30/ 0,28 0,25/ 0,26 0,23/ 0,24

2019/2021

(2) 0,35/ 0,32 0,33/ 0,32 0,26 0,22/ 0,24 0,20/ 0,22

U strutture opache orizzontali di pavimento, verso l’esterno, gli ambienti non climatizzati o contro terra [W/m2K]

2015 (1) 0,46/ 0,48 0,40/ 0,42 0,32/ 0,36 0,3/ 0,31 0,28/ 0,30

2019/2021

(2) 0,44/ 0,42 0,38 0,29/ 0,32 0,26/ 0,29 0,24/ 0,28

U chiusure tecniche trasparenti e opache e dei cassonetti, comprensivi degli infissi, verso l’esterno e verso ambienti non climatizzati [W/m2K]

2015 (1) 3,20 2,40 2,00/ 2,10 1,80/ 1,90 1,50/ 1,70

2019/2021

(2) 3,00 2,20/ 2,00 1,80 1,40 1,10/ 1,00

U delle strutture opache verticali e orizzontali di separazione tra edifici o u.i confinanti [W/m2K]

2015 (1) 0,80

2019/2021

(2) 0,80

Fattore di trasmissione solare totale ggl+sh

per componenti finestrati con orientamento da Est a Ovest passando per Sud

2015 (1) 0,35

2019/2021

(2) 0,35

Note:

I valori di trasmittanza qui indicati si considerano comprensive dell’effetto dei ponti termici. Nel caso di riqualificazione energetica, i valori di trasmittanza limite qui indicati sono da intendersi comprensivi dei ponti termici all’interno delle strutture oggetto di intervento (ad esempio ponte termico tra finestra e muro) e di metà del ponte termico al perimetro della superficie oggetto di intervento.

(1): dal 1° ottobre 2015 per tutti gli edifici

(2): dal 1° gennaio 2019 per gli edifici pubblici e a uso pubblico e dal 1° gennaio 2021 per tutti gli altri edifici. Nel caso di riqualificazione energetica, dal 1° gennaio 2021 per tutti gli edifici, siano essi pubblici, ad uso pubblico o privati.

Tabella 5 – Valori dei parametri caratteristici dell’involucro dell’edificio di riferimento (primo valore della cella) e dei parametri limite nel caso di riqualificazioni energetiche (secondo valore della cella). Quando nella cella il valore è unico, questo coincide per entrambi i casi (rif. tabb. 1, 2, 3, 4, 5, 6 di cui all’appendice A e tabb. 1, 2, 3, 4, 5 di cui all’appendice B del decreto 26/06/2015 sui requisiti minimi).

  Descrizione sottosistema H (climatizzazione invernale) (climatizzazione C estiva) W (fornitura ACS) Produzione di energia elettrica in situ ηu (efficienza media del sottosistema di utilizzazione) Distribuzione idronica 0,81 0,81 0,70 -Distribuzione aeraulica 0,83 0,83 - -Distribuzione mista 0,82 0,82 - -ηgn (efficienza media del sottosistema di generazione) (*)

Generatore a combustibile liquido 0,82 - 0,80

-Generatore a combustibile gassoso 0,95 - 0,85

-Generatore a combustibile solido 0,72 - 0,70

-Generatore a biomassa solida 0,72 - 0,65

-Generatore a biomassa liquida 0,82 - 0,75

-Pompa di calore a compressione di vapore

con motore elettrico 3,00 (**) 2,50

-Macchina frigorifera a compressione di

vapore a motore elettrico - 2,50 -

-Pompa di calore ad assorbimento 1,20 (**) 1,10

-Macchina frigorifera a fiamma indiretta - 0,60 · ηgn -

-Macchina frigorifera a fiamma diretta - 0,60 -

-Pompa di calore a compressione di vapore a

motore endotermico 1,15 1,00 1,05

-Cogeneratore 0,55 - 0,55 0,25

Riscaldamento con resistenza elettrica 1,00 - -

-Teleriscaldamento 0,97 - -

-Teleraffrescamento - 0,97 -

-Solare termico 0,30 - 0,30

-Solare fotovoltaico - - - 0,1

Mini eolico e mini idroelettrico - - - (***)

Note:

(*): per i combustibili tutti i dati fanno riferimento al potere calorifico inferiore

(**): per le pompe di calore che prevedono la funzione di raffrescamento si considera lo stesso valore delle macchine frigorifere della stessa tipologia (***): si assume l’efficienza media del sistema installato nell’edificio reale

Tabella 6 – Valori delle efficienze medie stagionali minime dell’impianto termico per il calcolo del fabbisogno dell’edificio di riferimento, nel caso di nuova costruzione o ristrutturazione importante, o per le verifiche dei requisiti minimi nel caso di riqualificazione energetica degli impianti (rif. tabb. 7, 8, di cui all’appendice A del decreto 26 giugno 2015 sui requisiti minimi).

(4)

11

INGEGNERI - numero 3 | luglio-settembre 2015

tizzazione passiva (ad esempio le coperture a verde) o di ma-teriali per cool roof, con valo-ri di valo-riflettanza non infevalo-riovalo-ri a 0,65 per coperture piane, 0,30 per coperture a falde;

d. sia possibile derogare fino a un massimo di 10 cm sulle al-tezze minime interne dei loca-li abitabiloca-li nel caso di ristruttu-razioni importanti o riqualifica-zioni energetiche con installa-zione di pannelli radianti a pa-vimento o a soffitto e nel caso di isolamento dall’interno (è

in-vece inderogabile l’altezza utile

minima di 2,55 m per i comuni montani sopra i 1000 m s.l.m.); e. sia consentita l’installazione dei generatori di calore a bio-massa solo in caso di rendimen-ti termici urendimen-tili nominali superio-ri a quelli superio-riportati nelle relati-ve norme tecniche di prodotto; f. sia obbligatorio effettuare un condizionamento chimico dell’impianto termico per la cli-matizzazione invernale, sia es-so con o senza produzione di ACS e, nel caso di impianti con potenza termica del focolare maggiore di 100 kW in presen-za di acqua con durezpresen-za mag-giore di 15 gradi francesi, an-che di un addolcitore di acqua di impianto;

g. nei nuovi impianti per la cli-matizzazione invernale con ge-neratore di potenza termica no-minale maggiore di 36 kW sia obbligatoria l’installazione di

un contatore di volume di ACS e di un contatore di volume di acqua di reintegro, le cui lettu-re siano riportate sul liblettu-retto di impianto;

h. nel caso di impianti di micro-generazione, l’indice di rispar-mio di energia primaria (PES) ri-sulti maggiore a 0; il progettista a conferma di ciò deve riporta-re nella riporta-relazione di progetto le evidenze del calcolo effettuato secondo la metodologia indica-ta nella UNI/TS 11300-4; i. gli impianti ascensori e le sca-le mobili devono essere dotati di scheda tecnica che deve esse-re conservata a cura del esse- respon-sabile dell’impianto;

l. le prestazioni termiche dell’in-volucro tengano conto dei pa-rametri termici riportati in Ta-bella 5, che nel caso delle ri-strutturazioni importanti co-stituiscono i dati di input per definire i fabbisogni di ener-gia primaria per climatizzazio-ne invernale ed estiva dell’edi-ficio di riferimento, mentre nel caso di riqualificazione energe-tica costituiscono i valori limite da non superare;

m. i valori delle efficienze me-die dei sottosistemi dell’impian-to termico dell’edificio di rife-rimento, che si considera dota-to dello stesso impiandota-to di pro-duzione di energia dell’edifi-cio reale, oppure quelli minimi degli stessi sottosistemi in ca-so di riqualificazione

energe-tica dell’impianto termico esi-stente sono quelli riportati in Tabella 6; per ciascun servizio energetico presente nell’edifi-cio reale (in caso di assenza in-fatti non occorre considerare il fabbisogno di energia primaria per quel servizio), si calcolano i fabbisogni di energia primaria, utilizzando le procedure di cal-colo delle UNI/TS 11300 e assu-mendo le seguenti efficienze medie (già comprensive dell’ef-fetto dei consumi di energia elettrica ausiliaria);

n. per il calcolo del fabbiso-gno energetico di illuminazio-ne dell’edificio di riferimento, si considerano gli stessi parame-tri (occupazione, sfruttamento della luce naturale) dell’edificio reale e un’automazione BACS di classe B;

o. per il calcolo del fabbiso-gno energetico di ventilazione meccanica, nell’edificio di rife-rimento si considerano le stes-se portate d’aria dell’edificio reale e si assumono i fabbiso-gni specifici di energia elettri-ca per la ventilazione riporta-ti in tabella 7;

9) nel caso di nuove costruzioni o di ristrutturazioni importanti, oltre ai requisiti elencati al pun-to precedente, occorre: a. prevedere, previa valutazio-ne tecnico-economica favore-vole da motivarsi nella relazio-ne tecnica di progetto, la pre-disposizione (muraria e

impian-tistica) per l’allacciamento alle reti di teleriscaldamento o tele-raffrescamento, nel caso in cui queste siano presenti o in pro-getto ad una distanza inferio-re a 1 km dall’immobile; b. che i gestori degli impianti di teleriscaldamento e teleraf-frescamento si dotino di certi-ficazione (valida 2 anni e rila-sciata da un ente di certifica-zione accreditato da ACCRE-DIA o da altro ente di Accredi-tamento EA) atta a comprovare i fattori di conversione in ener-gia primaria dell’enerener-gia termi-ca fornita al punto di consegna dell’edificio; tale certificato vie-ne reso disponile anche sul sito del gestore;

c. installare dispositivi per la re-golazione automatica con com-pensazione climatica per singo-lo ambiente o singola zona per gli impianti di climatizzazione invernale; la compensazione cli-matica può essere omessa ove la tecnologia impiantistica preveda sistemi di controllo equivalenti o di maggiore efficienza o qualo-ra non sia tecnicamente realizza-bile, dandone motivazione nella relazione di progetto;

d. nel caso di nuovi edifici o edi-fici sottoposti a ristrutturazio-ne importante di primo livello, si provvede all’installazione di sistemi di misurazione intelli-gente dell’energia consumata; e. nel caso di impianti termici al servizio di più unità immobiliari

è obbligatoria l’installazione di un sistema di contabilizzazione del calore, del freddo e dell’ac-qua calda sanitaria;

f. per gli edifici a uso non resi-denziale è reso obbligatorio un livello minimo di automazione per il controllo, la regolazio-ne e la gestioregolazio-ne delle tecnolo-gie dell’edificio e degli impian-ti termici (BACS), corrisponden-te alla classe B;

g. occorre verificare il rispetto dei seguenti requisiti minimi:

i) che il coefficiente medio glo -bale di scambio termico H’T (in

W/(m2K), pari al rapporto tra il

coefficiente globale di scambio termico per trasmissione dell’in-volucro Htr,adj calcolato secondo

la UNI/TS 11300-1 e la somma delle superfici disperdenti) sia inferiore ai valori qui riportati in Tabella 8;

ii) che il rapporto tra l’area so -lare equivalente estiva dei com-ponenti finestrati e l’area del-la superficie utile (Asol,est/Asup,utile)

sia inferiore ai valori qui ripor-tati in tabella 9; l’area sola-re equivalente estiva dei com-ponenti finestrati dell’edifi-cio (Asol,est) è da calcolarsi come

sommatoria delle aree equi-valenti estive di ogni compo-nente vetrato (Sk Fsh,ob·ggl+sh

·(1-FF)·Aw,p·Fsol,est) dove:

Fsh,ob [-] è il fattore di riduzione

per ombreggiatura relativo ad elementi esterni per l’area di captazione solare effettiva del-la superficie vetrata k–esima, ri-ferito al mese di luglio; ggl+sh [-] è la trasmittanza di

ener-gia solare totale della fine-stra calcolata nel mese di luglio, quando viene utiliz-zata la schermatura solare; FF [-] è la frazione di area

re-lativa al telaio, rapporto tra l’area proiettata del telaio e l’area proiettata totale del componente finestrato; Aw,p [m2] è l’area proiettata

to-tale del componente vetra-to (area del vano finestra); Fsol,est [-] è il fattore di correzione

per l’irraggiamento inci-dente, ricavato come rap-porto tra l’irradianza me-dia nel mese di luglio, nella località e sull’esposizione considerata, e l’irradianza media annuale di Roma, sul piano orizzontale. Queste in sintesi le disposizio-ni introdotte con il decreto dei minimi, il quale, giova ricordar-lo, si applica alle regioni e al-le province autonome che non abbiano ancora adottato prov-vedimenti di recepimento del-la 2010/31/UE e deve comun-que essere rispettato dalle re-gioni e dalle province autono-me che abbiano già delibera-to propri provvedimenti o in-tendano farlo in futuro. Ciò sia per via del principio di

cedevo-lezza di cui all’articolo 17 del d.lgs. 192/2005, sia perché il de-creto dei requisiti minimi nasce in collaborazione con le regioni stesse ed è stato approvato dal-la Conferenza unificata.

Il decreto sulla relazione tecnica

In esso si riportano gli schemi di relazione tecnica contenenti le informazioni minime necessarie per accertare l’osservanza del-le norme vigenti da parte degli organismi pubblici competenti. In ciascuno dei 3 allegati al de-creto stesso, infatti, è riportato lo schema della relazione con-tenente le diverse verifiche ri-chieste, in particolare nel decre-to dei requisiti minimi, al varia-re della tipologia di intervento: - lo schema di cui all’allegato 1 è da utilizzarsi per le nuove co-struzioni, le ristrutturazioni im-portanti di primo livello e gli edifici ad energia quasi zero; - lo schema di cui all’allegato 2 vale per la riqualificazione energetica e le ristrutturazio-ni importanti di secondo livello nel caso di costruzioni esistenti con riqualificazione dell’involu-cro edilizio e di impianti termici; - lo schema di cui all’allega-to 3 nel caso di riqualificazio-ne eriqualificazio-nergetica degli impian-ti tecnici.

Bibliografia

LUPICA SPAGNOLO S., PANSA G. (2015). L’efficienza energe-tica degli edifici dopo le UNI/ TS 11300-1 e-2:2014. Il quadro normativo aggiornato e le pro-cedure di calcolo. Rimini: Mag-gioli editore, ISBN 978-88-916-1043-0.

LUPICA SPAGNOLO S. (2015). Gli “edifici a energia quasi ze-ro”: facciamo il punto della si-tuazione dopo il giro di boa, INGEGNERI, vol. 2, p. 6, ISSN: 2035-8989.

PANSA G., LUPICA SPAGNOLO S. (2015). Progettazione e certifi-cazione energetica degli edifici. Cosa cambia dal 1° ottobre 2015 con i 3 decreti 26 giugno 2015 attuativi del d.lgs. 192/2005. Rimini: Maggioli editore, ISBN: 88.387.8332.6.

PANSA G. (2014). Analisi detta-gliata delle nuove UNI/TS 11300 parte 1 (versione 2014). Ecco cosa cambia rispetto alla pre-cedente versione. INGEGNERI, vol. 4, ottobre-dicembre 2014, pp. 4-5, ISSN: 2035-8989. PANSA G. (2014). Nuova UNI TS 11300 parte 2 (2014), ecco l’a-nalisi di dettaglio. EDILTECNICO Quotidiano online per profes-sionisti tecnici, ISSN 2281-4566.

Tipologia di impianto Eve [Wh/m3]

Ventilazione meccanica a semplice flusso per estrazione 0,25

Ventilazione meccanica a semplice flusso per immissione con filtrazione 0,30

Ventilazione meccanica a doppio flusso senza recupero 0,35

Ventilazione meccanica a doppio flusso con recupero 0,50

UTA: rispetto dei regolamenti di settore emanati dalla Commissione europea in attuazione delle direttive 2009/125/Ce e 2010/30/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, assumendo la portata e la prevalenza dell’edificio reale.

Tabella 7 – Fabbisogni di energia elettrica specifici per m3 di aria movimentata (rif. tab. 9 di cui all’appendice A del decreto 26/6/2015 sui

requisiti minimi).

Numero

riga RAPPORTO DI FORMA (S/V)

Zona climatica A e B C D E F 1 S/V ≥0,7 0,58 0,55 0,53 0,50 0,48 2 0,7>S/V≥0,4 0,63 0,60 0,58 0,55 0,53 3 0,4>S/V 0,80 0,80 0,80 0,75 0,70 Numero

riga TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Zona climatica

A e B C D E F

4 Ampliamenti e ristrutturazioni importanti di secondo livello per tutte le tipologie edilizie 0,73 0,70 0,68 0,65 0,62

Tabella 8 – Valori massimi ammissibili dei coefficienti globali di scambio termico H’T in W/(m2K) (rif. tab. 10 di cui all’appendice A del

decreto 26 giugno 2015 sui requisiti minimi).

# Categoria edificio Tutte le zone climatiche

1 Categoria E.1 fatta eccezione per collegi, conventi, case di pena, caserme nonché per la categoria E.1 (3) ≤0,030

2 Tutti gli altri edifici ≤0,040

Tabella 9 – Valori massimi ammissibili del rapporto Asol,est/Asup,utile (rif. tab. 11 di cui all’appendice A del decreto 26 giugno 2015 sui requisiti minimi).

* Ingegnere, Dipartimento ABC, politecnico di Milano

BASIC SRL

Via della Costituzione, 26

42028 Paviglio (RE)

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