Prof. Marcello D’Ambrosio
Corso di Diritto Privato
Parte terza - Situazioni giuridiche
Rapporto obbligatorio
Adempimento
ADEMPIMENTO
•
Imputazione
nelle ipotesi in cui il debitore ha più debiti della
medesima specie verso uno stesso creditore, il primo ha
l a f a c o l t à d i d i c h i a r a r e , c o n t e s t u a l m e n t e
all’adempimento, quale debito intende soddisfare,
eliminando, così, ogni incertezza sulla direzione dell’effetto
estintivo.
In mancanza → criteri legali di imputazione (art. 1193
c.c.).
L'avvenuta esecuzione della prestazione deve essere
attestata dal creditore mediante il rilascio di una c.d.
quietanza.
→ atto dovuto, unilaterale e recettizio, ricognitivo di un
fatto storico
→ predispone per l'adempiente, una prova liberatoria.
Il debitore adempiente vanta, verso il creditore, un vero e
proprio diritto alla quietanza (anche se, difficilmente, è
configurabile un suo concreto, operativo, strumento di
tutela).
ADEMPIMENTO
•
Prestazione in luogo dell'adempimento
L'esecuzione di una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, non produce effetto liberatorio, tranne che nelle ipotesi nelle quali vi sia accordo tra creditore e
debitore (art. 1197 c.c.).
L'accordo ha natura negoziale, e richiede, da un lato, il consenso del creditore, dall'altro, l'iniziativa del debitore la quale si manifesta con un comportamento concludente
L'effetto estintivo, quindi, non segue al mero impegno a prestare, ma si produce con l'effettiva esecuzione della diversa
prestazione (ciò distingue la prestazione in luogo
Nelle ipotesi in cui la diversa prestazione consista nel
trasferimento della proprietà o di altro diritto (ad. es., diritto
di credito), il riferito contratto con funzione solutoria (qualificato dalla causa solvendi), tra creditore e debitore, si perfeziona col consenso delle parti (contratto c.d. consensuale) Il debitore, in questa ipotesi, è tenuto a prestare garanzia per l'evizione e per i vizi della cosa (in virtù dell'applicabilità della disciplina sulla vendita, di cui agli artt. 1470 ss., c.c.).
Nell'ipotesi di cessione del credito, l'obbligazione si estinguerà con l'effettiva riscossione da parte del creditore (cessio pro solvendo); tuttavia il creditore ed il debitore possono convenire che l'estinzione si verifichi in virtù del mero consenso (cessio pro soluto).
ADEMPIMENTO
•
Luogo
Il luogo nel quale si deve eseguire la prestazione è
normalmente determinato nel negozio-fonte del rapporto
obbligatorio (crf., art. 1173 c.c.). In assenza:
- c.dd. usi negoziali.
- in subordine, usi normativi (art. 8 disp. prel. c.c.), la natura
della prestazione ed altre circostanze obiettive (art. 1182
c.c.).
Per quanto attiene alle obbligazioni pecuniarie, queste devono essere adempiute al domicilio che il creditore ha al tempo
Essenziale alla configurabilità stessa dell’obbligo giuridico, indica la scadenza cronologica dell’obbligazione, ed è semplice modalità esecutiva di un vincolo obbligatorio già validamente sorto.
→ può essere iniziale o finale.
Il termine indica, rispettivamente, il momento dal quale o fino al quale, il debitore deve o può adempiere.
Il termine di adempimento differisce dal termine di efficacia, il quale attiene al negozio giuridico, e indica il momento nel quale (iniziale) o fino al quale (finale) si produce l’effetto giuridico.
ADEMPIMENTO
L’art. 1183 c.c richiama, per la individuazione del termine, i criteri indicati per la determinazione del luogo dell’adempimento.
→ Se non è fissato alcun termine, il creditore può esigere
immediatamente la prestazione.
Il termine (può essere stabilito a favore sia del creditore che del debitore)
si presume sempre a favore del debitore (cfr., art. 1185 c.c,. per
l’individuazione delle conseguenze).
Il termine è essenziale qualora costituisca requisito causale del vincolo; la sua mancata fissazione determina la nullità del vincolo stesso.
Il termine può essere fissato dalle parti quale presupposto per
l’inadempimento, in questo caso il ritardo nell’esecuzione della
prestazione equivale ad inadempimento.