Università degli Studi di Salerno
Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche
Prof. Marcello D’Ambrosio
Corso di Diritto Privato
Parte terza - Situazioni giuridiche
Rapporto obbligatorio
Modificazioni soggettive del rapporto obbligatorio
(lineamenti generali: delegazione, espromissione)
MODIFICAZIONI SOGGETTIVE DEL
RAPPORTO OBBLIGATORIO -
lineamenti generali
• Modificazioni soggettive dal lato
creditorio:
- cessione del credito
- surrogazione per pagamento
262
● Modificazioni soggettive
dal lato debitorio: - delegazione
- espromissione - accollo
Le modificazioni soggettive del rapporto obbligatorio riguardano i
mutamenti della titolarità delle situazioni fra le quali si instaura il rapporto medesimo.
DELEGAZIONE
263
Nozione: il debitore (delegante) ordina ad un terzo (delegato) di assumere o di estinguere il debito nei confronti del creditore
(delegatario).
Si qualifica rapporto di provvista quello intercorrente tra delegante e delegato; si qualifica rapporto di valuta quella intercorrente tra delegante e delegatario.
Si distingue tra:
Ø Delegazione di debito: il delegante affida al delegato l’incarico di
assumere il debito nei confronti del delegatario.
Ø Delegazione di pagamento: il delegante invita il delegato a pagare
DELEGAZIONE
264
Cumulativa Liberatoria Il delegato assumendo il debito
diventa condebitore solidale del delegatario
(beneficium ordinis)
Il creditore libera il debitore originario ed unico obbligato rimane il delegato
Ø Effetto privativo
Sostituzione del nuovo debitore nel rapporto originario. Il
delegato può opporre al
creditore le stesse eccezioni che il delegante avrebbe potuto
opporre al creditore
Ø Effetto novativo
Costituzione di un nuovo rapporto che prende il posto del precedente che si estingue. Impossibilità di opporre le eccezioni che il debitore liberato avrebbe potuto opporre al creditore.
DELEGAZIONE
● Tipologia
265
Pura Titolata
→
riferimento al rapporto sottostante→
Prescinde dal rapportosottostante
(di provvista o di valuta)
●
Eccezioni
Ø Titolata → Se si fa riferimento al rapporto di provvista il delegato può opporre al delegatario le stesse eccezioni che avrebbe potuto opporre al delegante. Invece, se si fa riferimento al rapporto di valuta il delegato può opporre al delegatario le stesse eccezioni che il delegante avrebbe potuto opporre al delegatario
Ø Pura → il delegato p u ò o p p o r r e a l d e l e g a t a r i o s o l o l e eccezioni che riguardano il suo rapporto con costui.
ESPROMISSIONE (artt. 1272 e 1275-1276 c.c.)
-
contratto tra creditore e terzo
• Nozione: Un terzo (espromittente) estraneo al rapporto obbligatorio assume
spontaneamente nei confronti del creditore (espromissario) l’obbligazione del debitore (espromesso).
266
Ø Rapporto di provvista → Espromittente (terzo) / espromissario (creditore)
Ø Rapporto di valuta → Espromissario (creditore) / espromesso (debitore)
● Si distingue da:
Ø adempimento del terzo: l’espromittente promettendo di pagare non estingue
l’obbligazione originaria.
Ø delegazione: l’espromittente assume l’obbligazione in assenza di un ordine.
L’espromissione è astratta rispetto al rapporto di provvista ed è titolata rispetto al rapporto di valuta.
ESPROMISSIONE - contratto tra creditore e terzo
● Eccezioni (art. 1272, commi 2 e 3, c.c.):
267
Ø L’espromittente non può opporre al creditore le eccezioni concernenti il suo rapporto con il debitore originario;
Ø l’espromittente può opporre quelle che il debitore avrebbe potuto opporre al creditore (rapporto di valuta) tranne quelle personali, di compensazione e quelle derivanti da rapporti successivi all’espromissione.
● Classificazione
Ø Espromissione cumulativa
→
i
l terzo è obbligato unitamente aldebitore originario
Ø Espromissione liberatoria