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Conclusioni [di: Profili evolutivi nell’attività di vigilanza e di enforcement della Consob]

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Academic year: 2021

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Quaderni giuridici

Atti dei seminari celebrativi per i 40 anni

dall'istituzione della Commissione

Nazionale per le Società e la Borsa

A cura di G. Mollo

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La Consob ha organizzato un ciclo di seminari per celebrare i 40 anni dalla sua istituzione.

Il volume raccoglie i contributi presentati ai seminari tenutisi nel corso dell’anno 2014 presso l’Auditorium della sede romana della Consob.

6 giugno Amministrazione e controllo nelle società quotate: prospettive di riforma

11 luglio Profili evolutivi nell’attività di vigilanza e di enforcement della Consob

20 ottobre Nuove regole per favorire lo sviluppo dei mercati

28 novembre Nuove tendenze in materia di informazione finanziaria e tutela degli investitori

Comitato scientifico

Il ciclo di seminari è stato coordinato da un comitato scientifico composto da Simone Alvaro, Francesca Amaturo, Mauro Bellofiore, Giorgio Gasparri, Giovanni Mollo, Nadia Linciano, Giovanni Siciliano.

Segreteria organizzativa

L’organizzazione dei singoli eventi è stata curata da Eugenia Della Libera, Rosanna Digiesi, Valentina Fioramonti, Paola Vittori. Il volume è stato realizzato da Eugenia Della Libera.

Stampato nel mese di settembre 2015 dalla tipografia Revelox snc (Roma)

Consob

00198 Roma – Via G.B. Martini, 3 t 06.8477.1

f 06.8477612

e studi_analisi@consob.it

ISSN 2281-5236 (online) ISSN 2281-5228 (stampa)

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Atti dei seminari celebrativi per i 40 anni

dall'istituzione della Commissione

Nazionale per le Società e la Borsa

A cura di G. Mollo

Amministrazione e controllo nelle società quotate:

prospettive di riforma

Gabriele Galateri di Genola

Il consiglio di amministrazione tra legge e autodisciplina

[Sei personaggi in cerca d’autore] 9

Massimo Belcredi, Lorenzo Caprio

Amministratori di minoranza e amministratori indipendenti:

stato dell’arte e proposte evolutive 19

Carlo Amatucci

Vigilanza, gestione dei rischi e responsabilità degli amministratori 53

Mario Stella Richter jr

Appunti sulla evoluzione della disciplina dell’amministrazione delle

società quotate e sulle sue prospettive di riforma 69

Marcella Panucci

I controlli interni – Sovrapposizioni e inefficienze nei controlli

societari 79

Maurizio Irrera

Dall’adeguatezza degli assetti organizzativi al sistema monistico

quale “assetto organizzativo adeguato”? 85

Niccolò Abriani

Verso una riforma della disciplina sui controlli interni 97

Gabriele Racugno

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Profili evolutivi nell’attività di vigilanza e

di

enforcement

della Consob

Renzo Costi

Introduzione 125

Raffaele Lener

L’autorizzazione alla prestazione dei servizi di investimento 129

Michele Sandulli

Le sanzioni 145

Emanuele Rimini

L’intervento pubblicistico nei casi di gravi irregolarità gestionali 153

Vittorio Santoro

Conclusioni 169

Nuove regole per favorire lo sviluppo dei mercati

Massimo Tononi

Il progetto Elite 177

Matteo Rescigno

Nuove categorie di azioni e di strumenti partecipativi:

legge, mercato e problemi in evoluzione 183

Carlo D. Mottura

Nuovi strumenti per il finanziamento delle PMI italiane:

minibond e garanzie statali 191

Federico Cornelli

La regolamentazione e lo sviluppo dei mercati obbligazionari 207

Maria Teresa Iardella

I minibond e i credit fund 243

Marco Maugeri

Capitale di debito, minibond e informazione “imperfetta” del

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Nuove tendenze in materia di informazione

finanziaria e tutela degli investitori

Andrea Zoppini

Eccesso di informazione e tutela degli investitori 257

Marilena Rispoli Farina

Sistemi alternativi di soluzione delle controversie nel settore

finanziario. Pluralità di modelli ed effettività della tutela 267

Umberto Morera

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169 Conclusioni Profili evolutivi nell’attività di vigilanza e di enforcement della Consob

Conclusioni

Vittorio

Santoro

(*)

Il compito del relatore di sintesi è sempre arduo, soprattutto quando sia difficile ricostruire un filo conduttore in ragione della varietà degli argomenti trattati. Pertanto vorrete considerare ciò che sto per dirvi, piuttosto, quali osservazioni sparse suggeritemi da ciò che ho via via ascoltato e, in parte, anticipatamente letto per la cortesia dei relatori.

Questa prima parte della mattina si è aperta con alcune importanti indicazioni sviluppate dal dottor Caputi. Quello che egli ci ha detto deve indurci a riflettere su alcuni quesiti di fondo, provo a indicare quelli che a me paiono i più importanti: 1) vigilare sul mercato finanziario vuol dire necessariamente intervenire dopo che i disastri si sono già verificati? 2) Possiamo almeno recuperare una rapidità di intervento e se sì quali sono gli strumenti più adatti? 3) Non si rischia che un intervento pervasivo ostacoli maggiormente il reperimento di capitali, che è motore necessario per una rapida ripresa, per fare ripartire l’economia?

Si tratta evidentemente di snodi problematici non ancora risolti, in ordine ai quali i legislatori dei vari paesi europei e, prima ancora, quello comunitario faticano a trovare un equilibrio pienamente soddisfacente.

Eppure, le crisi economiche costringono a trovare soluzioni. Paradigmatico è quanto avvenne dopo la Grande Crisi del secolo scorso: nonostante la tendenza dei vari paesi a chiudersi in un orizzonte nazionale, le soluzioni legislative e regolamentari furono abbastanza allineate, pure nella varietà che rispecchiava le peculiarità politiche, economiche e sociali di ciascun paese. Gli anni successivi a quella crisi furono quelli dell’istituzione e dell’implementazione di autorità di vigilanza sui mercati creditizi e finanziari.

Oggi siamo alla ricerca di nuovi modelli di vigilanza. Non ci si accontenta di intervenire sulla governance delle imprese vigilate, se ne verifica la correttezza del comportamento e, persino, si valuta se e quali prodotti possano essere offerti all’investitore in relazione al suo profilo.

Sembra che la vigilanza sia sempre più friendly verso gli investitori. In verità la direzione, verso cui muovono gli ordinamenti, è almeno ondivaga: da un lato, vi è

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Atti dei seminari celebrativi per i 40 anni dall’istituzione della Consob L’attività di vigilanza e di enforcement

uno sforzo verso la standardizzazione dei prodotti più rischiosi, si pensi ai derivati OTC; dall’altro, è proprio il legislatore primario a scardinare gli stessi caratteri tradizionali degli strumenti finanziari: si pensi al proliferare dei prodotti ibridi, con caratteristiche insieme di titoli azionari e obbligazionari; si pensi alla possibilità che in caso di crisi di una banca le obbligazioni emesse siano trasformate in capitale di rischio.

Il prof. Costi ha aggiunto, nel medesimo senso indicato da Caputi, che il dilemma non risolto, persino insanabile, è quello tra norme tese a promuovere la regolazione del mercato e quelle tese a favorire l’autonomia degli attori (le imprese) che operano sul mercato. Siamo presi tra Scilla e Cariddi in quanto (ha osservato Costi), da un lato, il mercato da solo non funziona, ha fornito ampia prova di non essere in grado di autoregolamentarsi; d’altro lato, l’amministrazione pubblica, più in generale, i soggetti deputati alla vigilanza non sono efficienti.

Stiamo, per altro, assistendo a una stagione nuova che, al fine di rimediare ai guasti derivanti da una reazione lenta e parcellizzata affidata ad autorità nazionali, vede finalmente un sostanzioso spostamento di competenze dal piano nazionale a quello europeo. Il dilemma indicato da Costi, tuttavia, non è risolto ma spostato sul piano dell’ordinamento europeo.

A ben considerare a esso se ne aggiunge un altro e, forse, più profondo, vale a dire quale deve essere la ratio della vigilanza? Penso che tutti, o almeno i più risponderebbero: la tutela del risparmio investito. Una risposta condivisibile ma non sufficiente senza ulteriori chiarimenti.

Una cosa è dire che gli investitori sono indirettamente tutelati perché ci occupiamo di ottimizzare il funzionamento del mercato garantendo trasparenza (e/o stabilità). In questa chiave, infatti, la tutela del risparmio è un effetto secondario, un beneficio di secondo grado, restando, invece, in primo piano una vigilanza che si occupa e si preoccupa delle imprese, degli intermediari.

Altra cosa è, invece, dire che unico o principale obiettivo delle autorità di vigilanza è la tutela dell’investitore anche a costo di compromettere la stabilità degli intermediari. Negli Stati Uniti il Dodd-Frank Act si è preoccupato di ciò creando una nuova autorità con lo specifico compito di tutela dei risparmiatori; in Europa e in Italia siamo ancora lontani, non dico dal risolvere il problema, ma persino dall’identificarlo quale problema.

Cerco di spiegarmi meglio: se le Autorità di settore, come dimostra il c.d. fenomeno della cattura dei regolatori, sono enti esponenziali degli interessi complessivi degli intermediari controllati, allora la medesima Autorità non può essere l’efficace tutore degli intermediari e, allo stesso tempo, dei consumatori.

Al fine di assicurare ai consumatori una protezione adeguata, il legislatore statunitense ha stabilito che la nuova Autorità, appositamente creata, ha il potere di qualificare un atto o una pratica commerciale quale abusiva, ogniqualvolta ritenga che essa interferisca con la capacità del consumatore di capire i termini o le clausole

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171 Conclusioni Profili evolutivi nell’attività di vigilanza e di enforcement della Consob

di un prodotto o di un servizio finanziario; si tratta di non riconoscere, nel linguaggio comune oggi prevalente, il bollino blu.

La soluzione degli Stati Uniti meriterebbe di essere perfezionata nell’ordinamento di partenza e di essere estesa ad altri ordinamenti, perché se è esatto che i consumatori sono i veri “giudici del mercato”, in Europa manca un pezzo della vigilanza quello specificamente ed esclusivamente deputato alla protezione dei loro interessi.

Io credo che le valutazioni e le indagini di un’Autorità, così concepita, ancorché non possano essere destinate a una tutela giudiziaria diretta a favore dei consumatori/investitori, dovrebbero poter essere utilizzate nelle azioni collettive dei privati contro gli intermediari che abbiano venduto prodotti finanziari pericolosi o semplicemente non dotati del bollino blu. In tale senso gli avvisi dell’Authority costituirebbero un incentivo indiretto alle azioni individuali e collettive dei risparmiatori. A tal fine sarebbe, tuttavia, necessario disporre che la documentazione di cui si sia valsa l’Autorità, durante le proprie indagini, siano messe a disposizione dei consumatori, laddove oggi perlopiù accade che le Autorità preposte alla trasparenza dei mercati oppongano ai risparmiatori/investitori, che ne facciano richiesta, il segreto d’ufficio.

D’altra parte, benché nella maggior parte degli ordinamenti il giudice, in quanto peritus peritorum, non potrebbe prestare pedissequo ossequio alle opinioni delle Autorità indipendenti, è evidente che il compito del giudice sarebbe facilitato dalla valutazione precedentemente espressa da una tale Autorità di elevato e specifico profilo professionale; in altri termini al giudice non resterebbe che la verifica della validità del ragionamento svolto dall’Autorità. Certo maggiore ausilio deriverebbe da una norma esplicita che imponesse al giudice di tenere in debito conto le considerazioni espresse dall’Autorità preposta alla protezione dei consumatori.

Di più credo che, se anche l’Unione europea non ritenesse di doversi muovere in tale direzione, sarebbe strategico per l’Italia adottare un approccio notevolmente più favorevole agli investitori. Infatti, in un momento in cui, nel nostro Paese, tutti i comparti economici cedono di fronte al perdurare della crisi economica, l’industria del “risparmio”, più precisamente la capacità di risparmiare dei cittadini italiani, ancora resiste. Questo vantaggio competitivo del nostro Paese deve essere salvaguardato con le modalità sopra schematicamente delineate.

Anche le disposizioni applicative delle convenzioni internazionali in tema di giurisdizione favorirebbero un tale approccio più attivo del legislatore italiano. Infatti, è noto che, riguardo ai contratti conclusi da risparmiatori/consumatori, si applica la legge del paese nel quale il consumatore ha la residenza, a condizione che questo sia anche il paese in cui il professionista svolge le sue attività o verso il quale dirige tali attività.

A proposito della tutela del risparmiatore ci sono venute in soccorso anche le considerazioni del prof. Police, il quale ci ha resi avvertiti dei mutamenti in corso

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Atti dei seminari celebrativi per i 40 anni dall’istituzione della Consob L’attività di vigilanza e di enforcement

nella concezione della vigilanza, non più insieme di disposizioni di divieto, presidio di polizia per la preservazione dell’ordine del mercato, ma piuttosto insieme di disposizioni di cura della parte debole. Prendendo a prestito la terminologia adoperata da Vella in un saggio recente: non si tratta di procedere per spintoni, ma con una “spinta gentile” verso le pratiche migliori. In un mercato finanziario la vigilanza non può e non deve garantire all’investitore l’esclusione del rischio, ma almeno deve assicurare che non si venda spazzatura.

In verità occorre tenere conto che gli obiettivi di vigilanza sono plurimi e che si tratta di ponderare gli interessi e di affidarne il presidio ad autorità diverse, affinché la tutela diventi più efficiente.

Vi sono esempi di come ciò sia avvenuto già in alcuni comparti. Così nel settore bancario la Banca d’Italia governava sia la concorrenza sia la stabilità delle banche; e ancora sia la mutualità sia, di nuovo, la stabilità delle banche cooperative. Tali dicotomie sono state risolte nel tempo lasciando la cura della stabilità alla Vigilanza creditizia ma, rispettivamente, quella della concorrenza all’Autorità antitrust e quella della mutualità alla vigilanza governativa.

Ora ritorno a un punto già sottolineato, a me sembra che una dicotomia esiste anche tra vigilanza sugli intermediari e protezione dei risparmiatori.

La relazione della dott. Togna ci ha illustrato in quale direzione si muove la legislazione europea; mi interessa riflettere ancora su ciò che ci è stato indicato quale sostanziale innalzamento dei livelli di tutela per gli investitori, obiettivo verso cui sono tese le direttive, le opinioni dell’ESMA, la regolamentazione nazionale ivi compresa quella di fonte Consob.

A me sembra di trovare conferma all’osservazione prima proposta: il punto di vista del legislatore è solo quello degli intermediari, mentre l’investitore non è protagonista, non è titolare di diritti, ma solo oggetto delle amorevoli cure del regolatore.

Qui non ho che lo spazio per qualche esempio: nelle direttive si presta attenzione alla policy delle imprese al momento della creazione di prodotti per gli investitori retail. Infatti, si dice che per ciascuno strumento finanziario deve essere individuato il mercato di riferimento e la categoria di clienti (art. 16, par. 3, Direttiva 2014/65/UE); o ancora che le imprese adottino misure ragionevoli per assicurare che lo strumento finanziario sia distribuito ai clienti solo all'interno del mercato target (art. 24, par. 2, Direttiva 2014/65/UE).

Qualora la raccomandazione non basti, si attribuisce alle Autorità nazionali il potere di vietare o limitare la distribuzione o la vendita di determinati strumenti finanziari. Si può e si deve arrivare sino al punto di dire al cliente: “Questo prodotto non è per te, e non te lo vendo neanche se tu me ne fai espressa richiesta

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173 Conclusioni Profili evolutivi nell’attività di vigilanza e di enforcement della Consob

assumendotene tutti i rischi e fornendomi malleveria che non intendi rivalerti su di me per gli eventuali futuri danni patiti”.

Mi viene da dire, parafrasando il titolo di un film recente, questo “non è un mercato per vecchi” (nel titolo in luogo di mercato si legge “paese”) e non è solo una battuta, negli Stati Uniti, il Dodd-Frank Act dispone una tutela rafforzata per i risparmiatore di età superiore ai sessantadue anni.

Mi chiedo: ma gli intermediari prima e, poi, le Autorità nazionali nel compiere le valutazioni e nell’apprestare i divieti, devono riversare le relative informazioni sul mercato? Devono scrivere clausole che tengano conto dell’approccio delle scienze cognitive? In altri termini si devono creare i presupposti affinché l’investitore ingannato nelle proprie ragionevoli attese possa, ex post, reagire nei confronti degli intermediari chiedendo il risarcimento dei danni? Io credo di sì se si vuole effettivamente disincentivare il comportamento scorretto di alcuni intermediari.

La relazione del prof. Lener ha trattato molti punti di grande interesse; mi piace rilevarne due: egli ha posto, implicitamente, l’accento sul moltiplicarsi delle tipologie di soggetti e mi sembra di avere colto una sua propensione a favore di una vigilanza per attività. Quest’approccio potrebbe in buona misura risolvere la rincorsa tra legislatore e imprese: il primo teso a includere sempre nuovi soggetti nel perimetro di vigilanza e le seconde volte a qualificarsi in modo sempre diverso per sottrarsi ai costi di vigilanza.

Lener ha anche toccato un altro tema molto delicato, quello della responsabilità risarcitoria delle Autorità di vigilanza, ricordando fra l’altro che anche la Consob ha visto crescere il contenzioso che la vede convenuta. Egli ci ha posto in evidenza come tale responsabilità rappresenti un costo della vigilanza, sicché mi è sembrato favorevole o almeno possibilista a proposito del fatto che si escluda, o anche si limiti, la facoltà dei singoli investitori di chiedere il risarcimento dei danni causati da una carente vigilanza.

Vorrei solo precisare che, a mio giudizio, una limitazione della responsabilità della vigilanza dovrebbe essere riequilibrata da un severo braccio di distanza rispetto agli intermediari sottoposti a controllo. Il che mi sembra contraddetto da un certo comportamento amicale nei confronti degli intermediari con i quali si discutono le regole da implementare e anche i provvedimenti da prendere, senza che neanche vi sia la compensazione di altrettanta considerazione per l’ascolto dei consumatori.

La dott. Scopelliti, infine, ci ha illustrato un profilo diverso; la sua relazione, infatti, ha avuto a oggetto la struttura dei mercati quale si è venuta a determinare dopo la Mifid I, con la conseguenza positiva dell’implementazione della concorrenza, ma con il pericolo della frammentazione della liquidità e dell’informazione.

La relatrice ci ha disvelato un quadro molto interessante; infatti, ci ha riferito che, recentemente, l’innovazione finanziaria si è strettamente combinata con

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Atti dei seminari celebrativi per i 40 anni dall’istituzione della Consob L’attività di vigilanza e di enforcement

il progresso tecnologico, favorendo una modalità operativa basata sull’impiego di algoritmi che permettono di acquisire, elaborare e reagire alle informazioni di mercato con una velocità prima inaudita (c.d. high frequency trading –HFT-). I detentori di tali tecnologie sofisticate possono rendere i mercati meno trasparenti e, soprattutto, acquisire un vantaggio competitivo manipolando i prezzi in ragione della loro maggiore velocità operativa.

Sulla base degli orientamenti dell’ESMA, il legislatore europeo (Mifid II e Mifir) prima, e l’Autorità di vigilanza poi sono intervenuti, all’ “inseguimento” dell’evoluzione tecnologica, con l’obiettivo di evitare che gli operatori, che si servono di algoritmi, possano acquisire un vantaggio competitivo ostacolando flussi di informazione al mercato e verso l’autorità di vigilanza.

In una nuova rincorsa tra vigilati e vigilanti, mi sembra di avere imparato che alla sempre maggiore sofisticazione degli operatori, la Vigilanza risponde, non solo, con l’introduzione di nuovi obblighi a carico degli operatori (partecipanti al mercato e piattaforme di negoziazione), ma anche, con una propria maggiore sofisticazione tecnologica.

Vorrei, tuttavia, sommessamente fare presente, e con ciò chiudo il mio breve intervento, che ancora qualcosa sfugge e, talvolta, qualcosa di banale. Mi riferisco al fatto che gli operatori fisicamente più prossimi ai mercati informatizzati sono in grado di fare giungere i propri ordini con frazioni di secondo in anticipo rispetto ad altri e tanto basta ad acquisire un vantaggio competitivo anticipando o addirittura creando tendenze di mercato. Anche su tali aspetti si attende un incisivo intervento per un effettivo livellamento del piano di gioco tra tutti i competitori.

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