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2. Il ruolo della Politica Agricola Comune per il miglioramento delle strutture agricole

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Academic year: 2021

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2. Il ruolo della Politica Agricola Comune per il miglioramento delle strutture agricole

La parte della Politica Agricola Comune (PAC) che ci interessa è quella degli aspetti socio-strutturali e dello sviluppo rurale. Fin dagli inizi la PAC si occupò principalmente del sostegno alla produzione con interventi sui mercati, ma ad un certo momento si delineò la necessità di collegare e coordinare questo tipo di impostazione con interventi che favorissero la modernizzazione delle strutture produttive e, soprattutto, l’ampliamento della dimensione media aziendale. Si pensò che fosse necessaria una ripartizione delle risorse finanziarie destinate al settore agricolo in ragione del 75% per le misure riguardanti i mercati e del 25% per le misure riguardanti le strutture. Purtroppo questa ipotesi non si tradusse mai in realtà, poiché la PAC si occupò in modo preponderante del sostegno ai prezzi e in modo marginale delle strutture.

Nel periodo 1961-1972 la politica delle strutture fu, di fatto, competenza specifica degli Stati membri e gli interventi attuati furono pochi e di carattere accessorio.

Seguì poi un secondo periodo dal 1972 al 1984 in cui ci fu il vero inizio di una politica strutturale, con le direttive 72/159, 72/160 e 72/161.

L’obiettivo di questa politica era il raggiungimento della parità intersettoriale, tramite l’ottenimento di salari lordi comparabili con quelli medi dei settori extragricoli. Furono predisposte, quindi, tramite Direttive

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e Regolamenti, una serie di azioni specifiche per il settore agricolo e per particolari aree degli Stati membri.

In particolare, la Direttiva 72/159 promuoveva l’ammodernamento delle aziende agricole, la 72/160 la cessazione anticipata dell’attività agricola e la 72/161 l’informazione e la qualificazione professionale degli agricoltori.

Queste Direttive sono rimaste operative fino al 1984.

La Direttiva 72/159 prevedeva che gli agricoltori, per beneficiare degli aiuti economici, predisponessero un piano di sviluppo aziendale tramite il quale doveva essere dimostrato che gli aiuti ottenuti avrebbero contribuito ad ottenere un reddito complessivo comparabile al salario lordo medio extragricolo della zona.

In seguito la Direttiva 75/268 promosse misure riguardanti l’agricoltura di montagna e di alcune zone svantaggiate.

In questa fase della politica comunitaria, si rivelò difficile raggiungere gli obiettivi prefissati a causa delle specificità del settore agricolo: la maggioranza dei piani di sviluppo presentati era indirizzata verso l’intensificazione produttiva, la costruzione di fabbricati aziendali e il rinnovamento del parco macchine, mentre soltanto il 25% prevedeva l’ampliamento delle dimensioni aziendali.4

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Il Regolamento 797/85 colmò il vuoto lasciato nel 1984 dalle direttive 159,160,161 del 1972. Fu introdotta una novità nelle politiche strutturali europee, con la ricerca di un complementarietà con gli interventi di sostegno ai prezzi. Il Regolamento puntò ad una migliore efficienza delle strutture agrarie e non più su quello che fino ad allora era stata una priorità: l’aumento della capacità produttiva delle aziende.

Si passò quindi ad una visione politica ad obiettivi tentando di coordinare le politiche strutturali a quelle del sostegno ai prezzi. Fu abbandonato l’obiettivo del reddito comparabile e, tra le altre cose, furono favorite la diversificazione e la conversione produttiva.

Nel 1985 con l’Atto Unico per l’introduzione del mercato unico, fu posta un’attenzione specifica nell’adozione di misure volte alla riduzione degli squilibri esistenti all’interno della Comunità Europea. In questo ambito nasceva la politica di coesione economica e sociale, che portò alla riforma dei fondi utilizzati per le politiche socio-strutturali: il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale(FESR), il Fondo Sociale Europeo (FSE) e la sezione orientamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).

Dal 1989 furono previsti interventi sulle strutture produttive agricole e per lo sviluppo rurale integrate nella politica socio-strutturale dell’Unione Europea (UE).

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Figura 1 tratto da: POLITICA AGRARIA – Simone Vieri –2001- Edagricole

Nel periodo 1989-1999 tra le priorità della politica socio-culturale c’erano con l’obiettivo 5a) l’adeguamento delle strutture agrarie e con l’obiettivo 5b) lo sviluppo delle zone rurali.

Nel periodo successivo, questi obiettivi furono sostituiti con 3 obiettivi e il 5a) fu integrato nell’ambito dell’obiettivo 1 per le regioni in ritardo di sviluppo. Più in dettaglio, per il periodo 2000-2006 furono individuati i seguenti obiettivi:

1) Sviluppo e adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo.

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3) Adattamento e ammodernamento delle politiche e dei sistemi di istruzione, formazione e occupazione.

Mentre i primi due obiettivi sono stati formulati solo per alcune zone specifiche, il terzo vale per tutto il territorio dell’UE.

Per le regioni al di fuori dell’obiettivo 1) fu predisposto il Reg. 1257/99, compreso nelle misure agricole previste da Agenda 2000. Le misure dell’obiettivo 1) per le zone in ritardo di sviluppo continuavano ad ottenere finanziamenti dalla sezione orientamento del FEAOG, mentre le altre regioni dalla sezione garanzia del FEAOG.

I fondi strutturali nel periodo 2000-2006

Obiettivo 1 Obiettivo 2 Obiettivo 3

Problema Regioni in ritardo di

sviluppo

Regioni in crisi strutturale Regioni che necessitano un

sostegno per l'istruzione, la

formazione e l'occupazione (tutte le

regioni tranne quelle dell'obiettivo 1) Fondi UE disponibili

nel periodo 2000-2006 (in miliardi €)

135,9 22,50 24,05

% del bilancio dei fonde

strutturali 69,7% 11,5% 12,3 %

Fondi interessati * FESR, FSE, FEAOG, SFOP FESR, FSE FSE

% di popolazione

interessata 22,2% 18% (non rilevante)

* I fondi FEAOG e SFOP finanziano anche altri tipi di azione al di fuori delle regioni dell'obiettivo 1.

Tabella 1 tratto da: Progetto di opuscolo informativo della Commissione sull'Agenda 2000 destinato al grande pubblico Programma prioritario di pubblicazioni 1999, X/D/5 Versione definitiva 31.8

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Il Regolamento 1257/99 racchiude al suo interno sia le misure strutturali dell’obiettivo 5a) sia le misure di accompagnamento varate nel 19925. È il regolamento sullo sviluppo rurale e, sinteticamente, prevedeva :

− investimenti nelle aziende agricole per la riduzione dei costi di produzione, il miglioramento e la riconversione produttiva, il miglioramento qualitativo dei prodotti, la tutela dell’ambiente naturale, il miglioramento delle condizioni igieniche e il benessere degli animali. L’aiuto finanziario per questo tipo di interventi varia dal 40 al 55% degli investimenti;

− l’insediamento dei giovani di età inferiore ai 40 anni con conoscenze e competenze professionali adeguate, incentivato da un premio unico e dall’abbuono degli interessi sui prestiti per un valore al massimo pari al premio unico;

− la formazione degli imprenditori agricoli alla gestione aziendale;

− il prepensionamento, con la possibilità di fruire di aiuti annui per 15 anni per il titolare che cede l’azienda e per 10 per il lavoratore agricolo;

− nelle zone svantaggiate e zone soggette a vincolo ambientale, è prevista un’indennità di compensazione per chi si impegna a

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coltivare una superficie minima o a proseguire l’attività per almeno 5 anni oppure a utilizzare tecniche colturali rispettose per l’ambiente;

− misure agro-ambientali per promuovere la tutela dell’ambiente e del paesaggio, l’estensivizzazione delle tecniche colturali e di allevamento e la diffusione dell’agricoltura eco-compatibile: gli aiuti sono proporzionali ai mancati profitti che derivano dagli impegni assunti e ci sono incentivi per coloro che si impegnano per almeno 5 anni ad assumere comportamenti rispettosi dell’ambiente;

− per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli il miglioramento e la razionalizzazione dei processi produttivi volti all’aumento della competitività : gli aiuti vanno dal 40 al 50% degli investimenti;

− per la silvicoltura l’imboschimento con specie che tengano conto dell’ambiente in cui sono inserite e il mantenimento e lo sviluppo delle attività “forestali” nelle zone rurali: gli aiuti consistono nella compensazione delle perdite di reddito derivanti dall’imboschimento per 20 anni, copertura delle spese di ripristino di boschi colpiti da incendi o calamità naturali e il finanziamento degli investimenti effettuati per aumentare il valore del bosco e dei suoi prodotti;

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− l’adeguamento e lo sviluppo delle zone rurali con il miglioramento fondiario, la commercializzazione di prodotti di qualità, la diversificazione della produzione, il miglioramento delle infrastrutture rurali, l’incentivazione delle attività turistiche e artigianali e i servizi essenziali per la popolazione rurale.

Questo breve excursus sulle politiche comunitarie è servito per capire quale è il collegamento indiretto che esiste con le trasformazioni previste nei PMAA: come sarà esposto in modo più dettagliato nel capitolo riguardante l’elaborazione e l’analisi dei dati, alcuni degli interventi pianificati nei PMAA, possono rientrare nelle misure esposte a proposito dello sviluppo rurale e, precedentemente, potevano rientrare nelle misure strutturali finanziate dalla PAC.

Si può quindi affermare che l’imprenditore agricolo, che decidesse di costruire ad es. un annesso agricolo presentando un PMAA, potrebbe in maniera “parallela” accedere a misure di finanziamento europee, indipendenti dalla normativa regionale. Questo è valido per la situazione attuale, ma lo era molto di più per il periodo 1995-1998.

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