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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo. sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

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(1)

Pubblicato il 26/03/2018

N. 00119/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00275/2017 REG.RIC.

N. 00276/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 275 del 2017, proposto da:

Nausica Snc di Romeo Palestino & C., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Di Francesco, con domicilio eletto presso il suo studio in Pescara, v.le Bovio N.95;

contro

Capitaneria di Porto di Pescara, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata in L’Aquila, c/o Complesso Monumentale di San Domenico;

sul ricorso numero di registro generale 276 del 2017, proposto da:

Nausica Snc di Romeo Palestino & C., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Di Francesco, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Di Francesco in Pescara, v.le Bovio N.95;

contro

Ministero Infrastrutture e Trasporti - Capitaneria di Porto di Pescara non costituito in giudizio;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 275 del 2017:

per l'annullamento

(2)

1) del provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto di Pescara, Reparto Tecnico /Amministrativo, Servizio Personale Marittimo, Sezione Pesca, prot.

N.09.06.09, notificato il 27.01.2017(doc. n.1) col quale è stato disposto che l'istanza per l'accesso ai benefici del programma operativo nazionale pesca – Fondo FEAMP 2014/2020 – arresto definitivo delle attività di pesca –art.34 del Reg. UE n.508/2014, ai sensi del D.M. 29.09.2016 n.3879,

acquisita agli atti in data 06.12.2016 con prot.n.32840 – risulta inammissibile al sostegno del FEAMP per 12 mesi a partire dal 11.07.2016 e, pertanto, non soddisfa i requisiti previsti dal D.M.

29.09.2016 n.3879, all'art.2 :” il beneficiario non deve rientrare nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art.10 del Reg. UE 508/2014( ai sensi del paragrafo 5 del medesimo

articolo)”; e conseguente mancato accoglimento, ai sensi del'art.4 del Decreto Ministeriale in argomento, dell'istanza di ammissione al premio di arresto definitivo presentata dalla società esponente;

quanto al ricorso n. 276 del 2017:

per l'annullamento

1) del provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto di Pescara, Reparto Tecnico /Amministrativo, Servizio Personale Marittimo, Sezione Pesca, prot.

N.09.06.09, notificato il 27.01.2017(doc. n.1) col quale è stato disposto che l'istanza per l'accesso ai benefici del programma operativo nazionale pesca – Fondo FEAMP 2014/2020 – arresto definitivo delle attività di pesca –art.34 del Reg. UE n.508/2014, ai sensi del D.M. 29.09.2016 n.3879,

acquisita agli atti in data 06.12.2016 con prot.n.32840 – risulta inammissibile al sostegno del FEAMP per 12 mesi a partire dal 11.07.2016 e, pertanto, non soddisfa i requisiti previsti dal D.M.

29.09.2016 n.3879, all'art.2 :” il beneficiario non deve rientrare nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art.10 del Reg. UE 508/2014( ai sensi del paragrafo 5 del medesimo

articolo)”; e conseguente mancato accoglimento, ai sensi del'art.4 del Decreto Ministeriale in argomento, dell'istanza di ammissione al premio di arresto definitivo presentata dalla società esponente;

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Capitaneria di Porto di Pescara e del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2018 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi l'avv. Giovanni Di Francesco per la parte ricorrente, l'avvocato dello Stato Domenico Pardi per l'amministrazione resistente. ;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso n. 275 del 2017, la società Nausica SNC ha chiesto l’annullamento del provvedimento con il quale è stata dichiarata l’inammissibilità per 12 mesi, decorrenti dal

11.07.2016, dell’istanza per l’accesso ai benefici del programma operativo nazionale pesca -Fondo FEAMP 2014/2020- in seguito all’arresto definitivo dell’attività di pesca.

(3)

Il diniego opposto si basa sull’accertamento della sussistenza di una causa di inammissibilità individuata dal Regolamento UE n.508/2014 e rappresentata dall’aver commesso un’infrazione

“grave”, come definita ai sensi dell’art. 42 del Regolamento (CE) 1005/08.

In particolare, in data 29.02.16, al ricorrente veniva notificato un verbale di contestazione della violazione dell’art. 6 del decreto 03.07.15 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e gli veniva comminata la sanzione pecuniaria di euro 4000 con consequenziale

assegnazione di punti 6 alla licenza di pesca del Peschereccio, ai sensi dell’art.19 del D.lgs. 4/2012, con provvedimento della Capitaneria di Porto di Pescara emesso in data 11.07.2016.

Ciò per aver esercitato attività di pesca in area marittima soggetta a specifiche restrizioni e con velocità e rotta vietate.

Con successiva ordinanza-ingiunzione n.70/2016, la Capitaneria di Porto di Pescara determinava in euro 2051,70, corrispondente al minimo edittale, l’ammontare della sanzione pecuniaria in relazione alla violazione accertata e disponeva, in data 19.08.16, l’accoglimento della richiesta di pagamento in 18 rate della stessa.

Avverso il diniego opposto alla richiesta di acceso ai benefici premiali del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca la ricorrente proponeva ricorso gerarchico al Ministero delle politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Decorsi inutilmente i 90 giorni dal deposito del ricorso gerarchico senza aver ricevuto risposta, la ricorrente ha impugnato in questa sede giurisdizionale il silenzio rifiuto e il provvedimento gravato gerarchicamente.

La ricorrente ritiene che l’infrazione contestata non possa essere aprioristicamente considerata come

“grave” solo ed esclusivamente sulla base della sua corrispondenza con la fattispecie di cui all’art. 3 par.1 let. c) del Regolamento (CE) n. 1005/2008 in quanto il par.2 dello stesso articolo afferma che

“le attività di cui al paragrafo 1 sono considerate infrazioni gravi a norma dell’articolo 42 in funzione della gravità dell’infrazione in questione che è determinata dall’autorità competente dello Stato membro, tenendo conto di criteri quali il danno arrecato, il suo valore, la portata

dell’infrazione o il suo ripetersi”.

E nel caso di specie tale ulteriore valutazione di gravità sulla base di tali parametri tipici sarebbe appunto mancata.

Peraltro, la stessa Capitaneria di Porto di Pescara, nella nota del 30 Gennaio 2017, avrebbe

sottolineato la non gravità dell’infrazione contestata, provvedendo sulla base di questa ragione alla riduzione della sanzione amministrativa pecuniaria al minimo edittale.

Secondo la Capitaneria di Porto resistente sarebbe invece l’art.14 comma 2 del D.lgs. 4/2012 a definire che costituiscono “infrazioni gravi” gli illeciti amministrativi rientranti nell’articolo 10, comma 1, lett a), b), d), g), h), n), o), p), q), r), s) e t) del medesimo d.lgs.

E nel caso in esame si tratta di un illecito rientrante all’interno della fattispecie di cui alla lettera b) del succitato articolo 10 comma 1, che “vieta la pesca in zone e tempi vietati dalla normativa comunitaria e nazionale”.

La gravità si desumerebbe anche dall’attribuzione di 6 punti alla licenza del motopesca in questione.

(4)

L’espressione “rilevante, ma non grave infrazione”, contenutanella nota del 30.01.17, avrebbe valore unicamente nel giudizio di determinazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria irrogata.

Nelle more del giudizio, Ministero delle politiche agricole, alimenti e forestali, in data 29.11.17, ha emesso, a favore della ricorrente, un decreto di autorizzazione di accesso ai benefici premiali del FEAMP, subordinando l’erogazione degli stessi all’esito del presente giudizio.

All’udienza del 09.03.18 la causa è passata in decisione.

I ricorsi in epigrafe possono essere riuniti per la decisione in ragione della loro connessione oggettiva e soggettiva.

Il ricorso n. 276 del 2017 è nullo (cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 56 del 2018), in quanto, come precisato anche dalla parte ricorrente in giudizio, è una mera duplicazione del ricorso n. 275 del 2017 ed è stato inviato per mero errore nel sistema.

Il ricorso n. 275 del 2017 è fondato e va accolto.

La ricorrente, come si evince anche dalla relazione illustrativa dell’Amministrazione, ha presentato una domanda per l’ammissione ai benefici di cui all’articolo 34 del Reg. (UE) n.508 del 2014.

Quale precondizione per l’ammissione a tali benefici, l’articolo 10 del medesimo Reg. UE ha disposto che “Le domande presentate da un operatore non sono ammissibili al sostegno del FEAMP per un periodo di tempo determinato a norma del paragrafo 4 del presente articolo, se l’autorità competente ha accertato che l’operatore interessato: a) ha commesso un’infrazione grave a norma dell’articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (1) o dell’articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009”.

Il FEAMP è il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.

A mente del successivo paragrafo 4 è stabilito che “4. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 126 al fine di stabilire: a) il periodo di tempo di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo, che deve essere proporzionato alla natura, gravità, durata e reiterazione della grave infrazione o violazione o del reato e che deve essere della durata di almeno un anno; b) le date di inizio o fine del periodo di tempo di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente

articolo”.

In virtù di tale Reg. UE n. 508 del 2014, direttamente esecutivo nel nostro ordinamento, è stato adottato il regolamento del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 29.09.2016 n.

3879, che all’articolo 2 ha previsto che per ottenere il premio per arresto definitivo dell’unità di pesca il beneficiario non deve rientrare nei casi di inammissibilita' previsti dall'art. 10 del regolamento (UE) 508/2014; e come si evince dalla relazione illustrativa dell’Amministrazione resistente, quest’ultima ha fatto applicazione di tali disposizioni per negare il beneficio alla ricorrente.

Ciò premesso, il Collegio osserva che, stante appunto il rinvio contenuto nell’articolo 10 del Reg.

UE n. 508 del 2014 all’articolo 42 del Reg. (CE) 1005/08, ai fini della determinazione della sanzione “grave” è a quest’ultima norma che nel caso di specie occorre fare riferimento.

(5)

E l’art.42 del Reg. (CE) 1005/08, rubricato “infrazioni gravi”, afferma: “ai fini del presente

regolamento, si intendono per «infrazioni gravi»: a) le attività che si configurano come pesca INN in conformità ai criteri stabiliti all’articolo 3;(…)”.

L’art. 3 par. 1 lett. C) dello stesso regolamento statuisce: “Si presume che un peschereccio sia impegnato nella pesca INN se risulta che, in violazione delle misure di conservazione e di gestione applicabili nella zona in cui ha esercitato tali attività: c) ha pescato in una zona di divieto, durante un periodo di divieto, senza disporre di un contingente o dopo aver esaurito il contingente o al di là della profondità consentita;”.

Il successivo par. 2 quindi rimette l’accertamento in concreto della gravità di tale violazione alla valutazione dell’Autorità competente dello Stato Membro che deve tener conto dei suddetti criteri:

“il danno arrecato; il suo valore; la portata dell’infrazione ed il suo ripetersi;”.

L’articolo 12 del d.lgs. n. 4 del 2012, viceversa, dispone che “1. E' istituito il sistema di punti per infrazioni gravi di cui all'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, ed agli articoli 125 e seguenti del regolamento (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011. 2. Costituiscono infrazioni gravi le contravvenzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e e), e gli illeciti amministrativi di cui all'articolo 10, commi 1, lettere a), b), d), g), h), n), o), p), q), r), s), t) e aa), 2, lettere a) e b), e 4. 3. La commissione di un'infrazione grave da' sempre luogo all'assegnazione di un numero di punti alla licenza di pesca, come individuati nell'allegato I, anche se non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione”.

Ai sensi del successivo articolo 16 “L'assegnazione di un numero totale di punti pari o superiore a 18, comporta la sospensione della licenza di pesca per un periodo di due mesi. Se il numero totale di punti è pari o superiore a 36, la licenza di pesca è sospesa per un periodo di quattro mesi. Se il numero totale di punti è pari o superiore a 54, la licenza di pesca è sospesa per un periodo di otto mesi. Se il numero totale di punti è pari o superiore a 72, la licenza di pesca è sospesa per un periodo di un anno”.

Ne consegue che mentre la definizione della gravità di sanzione di cui agli articoli 10 e 14 del Reg.

UE n. 508 del 2014 e 42 del Reg. (CE) 1005/08 rientra nell’ordinamento settoriale dei benefici alle unità di pesca è postula una valutazione discrezionale in concreto dell’Amministrazione nazionale sulla base dei succitati parametri prestabiliti in astratto; la definizione di gravità di cui all’articolo 14 del d.lgs. n. 4 del 2012 è viceversa correlata automaticamente a sanzioni tipizzate e influisce solo sull’attribuzione del punteggio per la determinazione delle sanzioni accessorie della sospensione e revoca definitiva della licenza di pesca, nel sistema armonizzato in materia di pesca ed

acquacoltura, in attuazione ai criteri ed agli obiettivi previsti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 nonché dal regolamento (CE) n. 1005/2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

Ne consegue che il ricorso appare fondato atteso che erroneamente l’Autorità amministrativa ha fatto riferimento a una normativa non conferente invece che all’articolo 42 del succitato Reg. CE per la valutazione della gravità dell’infrazione; infrazione che peraltro la medesima, seppure ai fini della determinazione della sanzione nella cornice edittale, aveva già definito come non grave.

In ragione della complessità e particolarità delle questioni affrontate le spese possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

(6)

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa loro riunione,

- dichiara nullo il ricorso n. 276 del 2017 - accoglie il ricorso n. 275 del 2017.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:

Alberto Tramaglini, Presidente Renata Emma Ianigro, Consigliere

Massimiliano Balloriani, Consigliere, Estensore Da Assegnare Magistrato, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Massimiliano Balloriani Alberto Tramaglini

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