N. 01816/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01035/2013 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1035 del 2013, proposto da:
Giacobbe Corrado, rappresentato e difeso dall'avv. Filomeno Montesardi, con domicilio eletto presso Antonio Sergi in Lecce, viale De Pietro n. 11;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale Stato, domiciliata in Lecce, via F.
Rubichi 23; Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato - Sezione distaccata di Taranto;
per l'annullamento
della nota prot. n. 8753/Risorse/SG del 19/04/2013, conosciuta in data 07/05/2013, inviata dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione per l'organizzazione e la gestione delle risorse - Ufficio 22 - alla Sezione distaccata di Taranto dell'Ufficio regionale dei monopoli della Puglia, con la quale si faceva presente che la Direzione Centrale Personale e Organizzazione aveva comunicato con nota del 10/04/2013 "che non è possibile effettuare assunzioni di personale, ex l. n. 68/99, presso la Regione Puglia in quanto la quota d'obbligo risulta coperta
e che, di conseguenza, non si può procedere ad acquisire personale di tale categoria";
della nota prot. n. 28299 datata 29/04/2013, pervenuta in data 07/05/2013, del Direttore Regionale della Sezione distaccata di Taranto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
di ogni altro atto presupposto e/o connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2013 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori Filomeno Montesardi, Gabriella Marzo;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha partecipato alla selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto per il profilo di assistente amministrativo con compiti esecutivi, area funzionale II, fascia retributiva F1, per l’assunzione presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, classificandosi al secondo posto della relativa graduatoria.
A seguito della rinuncia del primo classificato, l’amministrazione ha proceduto allo scorrimento della graduatoria, invitando il ricorrente alla trasmissione della documentazione richiesta ai fini dell’assunzione.
Con successiva nota n. 8753/13 l’amministrazione ha comunicato al ricorrente che, a seguito dell’incorporazione dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) nell’Agenzia delle Dogane, non è possibile effettuare assunzioni di personale.
Tale nota è stata impugnata dal ricorrente, che ha dedotto i seguenti motivi di gravame: 1) violazione della l. n. 68/99; 2) violazione degli artt. 7 ss. l. n. 241/90;
3) violazione dell’art. 3 l. n. 241/90.
All’udienza del 24.7.2013, fissata per la discussione della domanda cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, ha definito il giudizio in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
2. Va anzitutto rigettata la preliminare eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito, proposta dall’amministrazione resistente. Ciò in quanto il ricorrente non ha chiesto procedersi alla costituzione del rapporto di lavoro – per il quale resta ferma la giurisdizione del g.o, ai sensi dell’art. 63 d. lgs. n. 165/01 – ma ha instato unicamente per l’annullamento dell’atto impugnato, con il quale l’amministrazione ha comunicato l’insussistenza dei presupposti normativi per far luogo all’assunzione ex l. n. 68/99.
Per tali ragioni, resta ferma la giurisdizione generale di legittimità del presente giudice, ai sensi dell’art. 103 Cost. e 7 c.p.a.
3. Nel merito, con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione della l. n. 68/99, dettata in tema di promozione dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro.
Il motivo è infondato.
3.1. Premette anzitutto il Collegio che, per condivisa giurisprudenza amministrativa, “I vincitori di un concorso pubblico non sono titolari di un diritto soggettivo alla nomina, bensì di un interesse legittimo, in quanto l'aspettativa all'assunzione del vincitore può essere paralizzata nella sua esplicazione da fatti sopravvenuti di natura normativa, organizzativa o anche solo finanziaria, che
inducano la p.a., se del caso, anche ad annullare la procedura stessa, salvo l'ovvio controllo giurisdizionale sulla congruità e la correttezza delle scelte in concreto operate” (C.d.S, III, 7.12.2010, n. 2161).
3.2. Tanto premesso, si legge nell’impugnato provvedimento che: “a seguito dell’incorporazione dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) nell’Agenzia delle Dogane, non è possibile effettuare assunzioni di personale ex Legge 68/99, presso la Regione Puglia, in quanto la quota di obbligo risulta coperta, e di conseguenza non si può procedere ad acquisire personale di tale categoria presso le Sezioni distaccate di Taranto e Lecce”.
Orbene, alla luce di tale impianto motivazionale, è di tutta evidenza che l’amministrazione ha ricusato l’assunzione del ricorrente non già in violazione della normativa dettata in tema di assunzione di persone disabili, sibbene alla luce del dato – non revocato in dubbio dal ricorrente – rappresentato dalla incorporazione dell’AAMS all’interno dell’Agenzia delle Dogane, con conseguente copertura della quota di obbligo prevista dalla l. n. 68/99 cit.
Per tali ragioni, è evidente la sopravvenienza di un legittimo impedimento di natura organizzativa, che ha impedito all’amministrazione di procedere all’assunzione del ricorrente, atteso che le condizioni normativamente previste per far luogo all’assunzione di soggetti diversamente abili devono sussistere e al momento in cui la relativa procedura viene attivata dall’amministrazione e al momento in cui il soggetto selezionato deve essere immesso in servizio.
La sopravvenienza organizzativa in questione ( incorporazione dell’Azienda autonoma dei monopoli in seno all’Agenzia delle Dogane ) ha determinato una situazione che esclude – rispetto al complesso così determinatosi – la sussistenza di
“ scoperture “ e quindi la necessità dell’assunzione del ricorrente, nonostante che questi abbia utilmente partecipato alla selezione indetta quando il quadro di riferimento era diverso.
3.3. Alla luce di tali considerazioni, il primo motivo di ricorso è infondato, e va pertanto disatteso.
4. Va del pari rigettato il secondo motivo di gravame, con il quale il ricorrente si duole della lesione dei diritti partecipativi previsti dall’art. 7 l. n. 241/90. Invero, essendo la pretesa del ricorrente carente quanto a spettanza del bene della vita, il relativo vizio assume natura non invalidante, ai sensi dell’art. 21 octies, 2° comma, 2° parte, l. n. 241/90, posto che, quand’anche il ricorrente fosse stato ritualmente compulsato nel procedimento in esame, il relativo provvedimento finale avrebbe avuto identico tenore contenutistico.
5. Da ultimo, va rigettato il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente eccepisce il difetto di motivazione dell’atto impugnato. Ciò in quanto l’amministrazione ha congruamente motivato la propria impossibilità di addivenire all’assunzione del ricorrente, alla luce dell’incorporazione dell’AAMS all’interno dell’Agenzia delle Dogane, e della conseguente copertura della quota di obbligo riservata ex l. n. 68/99 alle persone disabili. È evidente, pertanto, sotto tale profilo, l’assolvimento dell’obbligo motivazionale da parte dell’amministrazione resistente, avendo quest’ultima compiutamente esternato le ragioni delle proprie determinazioni, con un percorso logico-interpretativo del quale è agevole cogliere i tratti rilevanti.
6. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
7. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Claudia Lattanzi, Primo Referendario
Roberto Michele Palmieri, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 05/09/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)