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1. L’evoluzione storica dell’assicurazione della responsabilità

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1. L’evoluzione storica dell’assicurazione della responsabilità

civile

1.1 Le origini

Quello di proteggersi contro i rischi è uno dei bisogni più antichi e primari. Ne è prova che le prime e più antiche forme di assicurazione risalgono all'Antico Egitto: nel 2700 A.C. fu istituita una Cassa mutua per le spese funebri dei tagliapietre. Tra i fattori che maggiormente hanno stimolato l'esigenza di dotarsi di strumenti di protezione contro gli imprevisti, sicuramente la navigazione ha assunto un ruolo decisivo. Proprio la tutela dei viaggi in mare ha raffinato nel corso dei secoli le modalità di protezione, generando qualcosa di molto simile alle moderne assicurazioni; all’inizio l’assicurazione stenta a distinguersi dal prestito marittimo, cioè da quella convenzione per cui l’armatore riceve una somma di denaro da restituirsi maggiorata di interessi solo se la nave è giunta salva a destinazione: in questo caso assume i connotati di una specie di assicurazione “rovesciata” dove l’indennizzo era pagato anticipatamente e trattenuto se la nave andava perduta. In ogni caso la prima funzione principale è stata quella di proteggere la libera iniziativa degli individui dai rischi e dall'imprevedibilità degli eventi.

E’ stata la violenza del mare a suscitare la domanda di assicurazione, e questo dà ragione del fatto che le prime compagnie sono sorte proprio nelle città marinare e fluviali. Così, a Firenze, sull'Arno, nel XIV secolo si è sviluppata la figura dell'intermediario, mentre la prima società di assicurazioni nasce nella città portuale di Genova, nel 1424, e si chiama Tam mari quam terra.

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L'altro luogo chiave di questa lunga storia è Londra: la capitale inglese assiste ad un primo evento nodale quando nascono e si sviluppano i Lloyd's. Inizialmente, questo era il nome di una taverna dove erano soliti trovarsi gli intermediari londinesi, perché il proprietario, Edward Lloyd, teneva un utile bollettino sulla situazione dei viaggi in mare delle navi assicurate. Questo servizio divenne così importante ed influente da trasferirsi nella City, il quartiere degli affari, dove si trasformò in un meccanismo con cui gli assicuratori condividevano tra loro i rischi legati alle disavventure dei clienti. Il secondo evento è un terribile incendio, che nel 1666 devastò la capitale.

Si impose, per queste tragiche circostanze, la seconda grande funzione di utilità sociale delle assicurazioni: proteggere la collettività dai rischi e dalle catastrofi. Sempre in Inghilterra nasce, nel 1762, l'assicurazione per la persona sulla vita, con la pubblicazione delle tavole di mortalità che allora stimavano la speranza di vita media in 33 anni. Le assicurazioni ramo vita vengono poi sancite per regio decreto dal Re d'Inghilterra Giorgio III, trovando quindi un'importante legittimazione istituzionale. Nello stesso periodo nascono le prime compagnie di assicurazione anche negli Stati Uniti: figura centrale per lo sviluppo del sistema è quella di Benjamin Franklin, il famoso scienziato e politico, che sfruttò la sua influenza per diffondere la pratica di assicurarsi contro rischi, in particolare quelli legati agli incendi.

Storicamente quindi la prima esigenza sentita dagli individui, nata come abbiamo detto nell’ambito della navigazione, fu quella di tutelarsi contro il rischio di eventi accidentali, dovuti al caso; più tardi venne avvertita sempre più un’altra esigenza: quella di tutelare il proprio patrimonio dal rischio di dover risarcire un danno a terzi.

Da questa esigenza si sviluppa l’assicurazione della responsabilità civile che rinviene le sue origini ancora in ambito marittimo: infatti nell’assicurazione marittima vi venne ricompresa come copertura accessoria anche l’assicurazione per il rischio che nelle manovre di abbordaggio le navi altrui subissero danni, per cause di forza maggiore, per colpa dei preposti (capitano o equipaggio) o incerto1.

Ma è con i trasporti terrestri, dapprima tramite diligenza e successivamente tramite le ferrovie, che si sviluppa questa forma di assicurazione, la cui data di nascita può collocarsi in epoca abbastanza recente intorno agli inizi del secolo XIX in Francia, in Inghilterra, per poi diffondersi nel resto d’Europa.

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Così dal 1825 nacquero in Francia (Automedon e La Seine) e poco dopo in Inghilterra (Carriage Insurance Co.) le prime società dedite all’assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione delle carrozze a cavalli, prestata anche in questo caso come garanzia accessoria; inizialmente tale nuova forma assicurativa venne ritenuta da taluni tribunali francesi, tra cui il Tribunale di Commercio di Parigi, un’assicurazione che facilitava l’azzardo morale, l’incuria, con conseguente invalidità di questo tipo di contratto.

Ma la Corte di Appello del Tribunale di Commercio di Parigi con sentenza del 1° luglio 1845, dopo un dibattito di giurisprudenza e dottrina, sancì la validità e la liceità di tale forma assicurativa, dando il via libera alla diffusione di questo genere di contratti.

Alla fine del 1800 nei diversi Paesi europei l’assicurazione di cui parliamo si estese poi ai trasporti ferroviari, come abbiamo accennato; poco più tardi nel settore della responsabilità civile per la circolazione automobilistica l’assicurazione in parola divenne definitivamente ramo autonomo, principale e anche uno dei più praticati dalle imprese di assicurazione. Queste ultime, grazie al progresso scientifico e tecnologico del calcolo matematico delle probabilità, passarono da una contrattazione individuale caratterizzata da un computo e un frazionamento dei rischi approssimativo, ad una contrattazione di massa accompagnata a dimensioni d’impresa crescenti2.

L’origine dell’assicurazione della responsabilità civile, così come gli altri rami assicurativi, si è collegata allo sviluppo economico che ha modernizzato la nostra civiltà: questo collegamento è stato reciproco, poiché l’uno ha influenzato la crescita dell’altro, permettendo da un lato l’affermarsi del capitalismo, dall’altro l’evoluzione dell’assicurazione, intesa sia come attività, caratterizzata da un tecnicismo e da una

migliore organizzazione delle imprese, sia come contratto.

2 G. Cottino, L’assicurazione: l’impresa e il contratto, in Trattato di diritto commerciale, Padova, 2001,

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1.2 Segue. La nascita in Italia

Abbiamo visto come l’assicurazione sia nata in Italia in ambito marittimo tra i mercanti genovesi e fiorentini del Trecento.

Con l’avvento delle codificazioni l’assicurazione viene disciplinata nel nostro diritto. Dapprima solo quella marittima con il Codice civile del 1865, successivamente con il Codice di commercio del 1882 fu contemplata anche l’assicurazione terrestre. Come vedremo in seguito, questa normativa già conteneva primitive forme di assicurazione della responsabilità civile.

Uno dei veri primi esempi di tale forma assicurativa nel nostro Paese si ebbe verso la fine dell’Ottocento, e precisamente nel 1896, quando una società torinese tramviaria (Soc. Tramvie occid.) si assicurò per il rischio di dover risarcire i terzi in conseguenza di danni provocati dalla circolazione dei propri mezzi.

La progressiva industrializzazione anche nel nostro Paese rese chiaro come l’attività economica sempre più intensa aveva bisogno innanzitutto di “gestire” i risarcimenti che si dovevano pagare a terzi, in modo da non ingessare lo sviluppo futuro. Quindi il bisogno di assicurarsi, nato come abbiamo visto, si fece sempre più pressante e gli operatori economici cominciarono ad assicurarsi. Come spesso avviene questi stimoli spontanei degli individui furono accompagnati poi da interventi legislativi; i successivi passi importanti per lo sviluppo in Italia della forma assicurativa in parola, che affronteremo in dettaglio più avanti, furono quindi la legge 17 marzo 1898 n. 80 in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le successive modifiche, che dettero inizialmente una spinta all’affermarsi del contratto di cui parliamo, sebbene, come vedremo, la soluzione adottata definitivamente dal nostro legislatore si discostò dall’assicurazione di cui parliamo per assomigliare di più ad un’assicurazione infortuni. Più tardi si avvertì il bisogno di disciplinare l’attività assicurativa, con l’affermarsi del controllo pubblico su quest’ultima. Ricordiamo il testo unico del 13 febbraio 1959 n. 449: con esso in Italia si delineò un quadro di interventi pubblici sulle imprese

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assicurative relativi all’autorizzazione, al capitale minimo, a prescrizione sulle riserve tecniche e matematiche, alla vigilanza sulle stesse compagnie.

Negli anni Settanta sono sopravvenute le tre generazioni di direttive europee e la relativa normativa di recepimento nel diritto interno, che hanno accantonato il testo unico introducendo nel nostro Paese quei principi di libera prestazione dei servizi e di mutuo riconoscimento alla base dell’integrazione europea. Da ultimo si è registrata l’entrata in vigore del Codice delle assicurazioni private entrato in vigore nel 2005 e volto all’innovazione ed al riordino delle disposizioni previgenti.

La disciplina rivolta più specificamente al contratto di assicurazione è contenuta nel Codice civile del 1942, che ha disciplinato la materia di cui parliamo e che è giunto fino ai giorni nostri, anche se occorre precisare che sono state approvate leggi speciali che vanno ad integrare queste previsioni generali.

Ma è stato con la legge sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la legge 990/1969 e successive modifiche che affronteremo nel seguito, che l’assicurazione R.c. ha ricevuto la spinta finale per affermarsi come evento abituale della vita quotidiana di tutti gli individui.

Tale legge ha decretato per il nostro Paese un passo in avanti fondamentale, imponendo di assicurarsi obbligatoriamente in quello che è nell’economia moderna il fenomeno di massa per eccellenza, fonte di rischi rilevanti.

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1.3 Ostacoli giuridici all’assicurazione della responsabilità civile

Prima di entrare nel merito di come si è affermata l’assicurazione della responsabilità civile è il caso di chiederci quali furono le cause di un suo sviluppo relativamente recente.

Innanzitutto non si concepiva il fatto che un soggetto potesse rimanere protetto da conseguenze patrimoniali negative derivanti da un suo atto illecito. Infatti si è ritenuto per molto tempo che questo tipo di contratti fosse uno stimolo per le condotte dannose dei soggetti assicurati.

Inoltre fino a quando le attività produttive non subirono uno sviluppo esponenziale probabilmente neanche si avvertiva più di tanto il bisogno di un’assicurazione di questo tipo, essendo la responsabilità civile limitata a pochi casi isolati secondo alcuni. Ma col passare del tempo gli imprenditori non sarebbero più riusciti a sostenere i costi dei risarcimenti dovuti ai terzi in conseguenza della loro attività, quando questa iniziò a basarsi su un modello “industriale” con attività sempre più pericolose; l’assicurazione si rivelò come lo strumento più adatto a liberare gli imprenditori dal rischio dei risarcimenti e quindi a permettere di contenere i costi e di sviluppare i loro affari.

Bisogna rilevare che anche la tecnica assicurativa ed attuariale non era in condizione di porre le basi per un calcolo preciso della frequenza e del costo medio dei sinistri: ciò avrebbe reso per le compagnie impossibile quindi stabilire un prezzo congruo al rischio che dovevano assumere e per i clienti molto oneroso quindi assicurarsi.

Ma l’ostacolo importante al sorgere e allo svilupparsi dell’assicurazione della responsabilità civile era di natura giuridica. Vi erano due principi che sommandosi a quanto detto sopra costituivano un limite alla nascita dell’assicurazione di cui parliamo: si tratta del principio per cui si riteneva che non potesse sussistere responsabilità senza colpa o dolo (responsabilità soggettiva) e quello per il quale l’obbligo di risarcire il danno aveva natura anche sanzionatoria, in modo da reprimere i comportamenti illeciti. Se si fosse permesso al responsabile di evitare le conseguenze sfavorevoli della propria

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azione, si sarebbe aumentata la sua irresponsabilità e di conseguenza sarebbero aumentate le pretese risarcitorie e i litigi; l’altro principio si riferiva al fatto che l’assicuratore era liberato dal suo obbligo se il sinistro era causato da colpa o dolo dell’assicurato.

Per quanto riguarda il primo principio rileviamo che nel diritto romano, in tema di responsabilità sia contrattuale che extracontrattuale, vigeva in generale il principio della responsabilità soggettiva, sintetizzato nel brocardo “nessuna responsabilità senza colpa”3. Esistevano però già delle eccezioni in cui i soggetti, in caso di sinistro, erano tenuti ad indennizzare il danneggiato a prescindere dalla colpa, cioè in maniera oggettiva4.

Dal punto di vista storico, con la crescente industrializzazione e l’affinarsi delle tecniche produttive che le società capitalistiche dell’Occidente stavano conoscendo, il principio della colpa divenne improvvisamente troppo angusto e rigido per poter comprendere tutte le ipotesi di danneggiamento. La profonda trasformazione che stavano vivendo i paesi industrializzati richiedeva una decisa evoluzione della responsabilità civile, per poter dare una risposta normativa a problematiche sociali mai affrontate prima.

Col passare del tempo il principio è rimasto fermo, ma sono aumentate le eccezioni alla regola: le troviamo oggi agli articoli 2048 e seguenti del nostro Codice civile del 19425.

Non occorreva più una colpa concretamente accertata, ma poteva esserci la responsabilità anche senza colpa o per colpa presunta: per cui abbandonando la natura per così dire “punitiva” del risarcimento, poteva essere ancora più fattibile e non immorale il trasferimento del rischio all’assicuratore, facendo divenire possibile l’assicurazione di cui si parla.

Sul finire del XIX secolo, il settore assicurativo era dunque in forte fermento, per i motivi legati all’intenso sviluppo economico, però la legislazione sull’attività assicurativa era carente come abbiamo ricordato all’inizio di questo capitolo; con il Codice di commercio del 1865 si era disciplinata solo l’assicurazione marittima; con quello del 1882 viene segnato un passo importante e fondamentale che testimonia i

3 A. Donati, Trattato del diritto delle assicurazioni private, Milano, 1956, p. 324. 4 Così il caso del lavandaio, del sarto, dello stalliere per le cose loro affidate.

5 Si tratta della responsabilità dei genitori, per l’esercizio di attività pericolose, del proprietario di edifici,

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cambiamenti in atto all’epoca, in quanto anche l’assicurazione terrestre entra in tale codice, il quale dedica gli artt. 417 e segg. al contratto assicurativo. Proprio in questi articoli rinveniamo il secondo principio di cui parlavamo codificato all’art. 434: si stabiliva che l’assicuratore non potesse rispondere di danni o perdite cagionati da fatto o colpa dell’assicurato o dei suoi agenti, committenti o commissionari; era cioè un principio codificato nell’interesse degli assicuratori e per ragioni di interesse pubblico.

Il Codice del commercio del 1882, che aveva segnato il passaggio dell’assicurazione non marittima dalla prassi alla sua codificazione, conteneva inoltre già forme embrionali dell’assicurazione della responsabilità civile, pur tenendo fermo il secondo principio detto poc’anzi: si tratta dell’assicurazione per il rischio locativo e l’assicurazione contro il ricorso dei vicini.

Nel primo caso si assicurava il rischio di dover pagare delle somme al proprietario in caso di distruzione o deterioramento della cosa locata; nel secondo si teneva indenne l’assicurato dal ricorso dei vicini confinanti danneggiati dall’incendio della casa o del fondo. Si tratta a ben vedere di due primi casi di assicurazione della responsabilità civile, in quanto in questi casi l’assicuratore era tenuto a pagare danni di cui l’assicurato si era reso responsabile.

Infine possiamo ricordare il disposto dell’art. 618 del citato codice, il quale escludeva la responsabilità dell’assicuratore, in ambito marittimo, per i danni causati da frode o corruzione del capitano prevedendo però la possibilità di convenire il contrario. Quindi si ammetteva che le parti potessero includere nella copertura assicurativa danni causati da persone di cui era responsabile l’assicurato.

Si rileva che progressivamente si allentarono le maglie di questo principio per merito delle nuove necessità del mondo moderno: alcune leggi europee dapprima stabilirono che l’assicuratore è liberato solo nel caso di colpa grave e non in quello di colpa lieve; più recenti legislazioni tra cui la legge francese, la legge tedesca e quella svizzera abbatterono anche l’esclusione della colpa grave, e anche in Italia l’art. 1917 dell’odierno Codice civile che detta le linee fondamentali della disciplina esclude solo il dolo.

Dal varco del primo principio hanno visto sviluppo tutte le forme assicurative basate su responsabilità oggettiva o per colpa presunta; dal varco del secondo principio sono passate tutte quelle assicurazioni basate su colpa effettiva dell’assicurato.

Si abbandonò l’idea che l’obbligo di risarcire il danno dovesse ricadere per forza sul responsabile; in base a quanto detto sopra sullo sviluppo economico degli anni di cui si

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parla, prese piede proprio l’idea del forte bisogno di tale forma assicurativa poiché ora non si vedeva più pressante il bisogno di punire, ma quello di riparare e l’assicurazione di cui parliamo divenne spesso assicurazione dei fatti colposi dell’assicurato.

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1.4 Dalla fase egoistica alla fase sociale

Come abbiamo visto l’assicurazione della responsabilità civile, fin dalle sue origini, permise di svolgere attività sempre più pericolose legate al nascere della moderna civiltà.

All’inizio i timori che ne frenavano la diffusione erano legati alla paura di incentivare l’incuria e l’imprudenza portando ad un decadimento morale della società. Inoltre si era ipotizzato che una tale forma assicurativa fosse anche incentivo a più elevate richieste di risarcimento incrementando poi anche la litigiosità e quindi i processi creando così un circolo vizioso.

Sulla linea di queste osservazioni, già le prime polizze, nell’interesse dell’assicurato, operavano da un lato a tenere vivo per l’assicurato l’interesse al non verificarsi del danno, con l’adozione ad esempio di franchigie e scoperti, dall’altro con una struttura chiusa del contratto: l’assicurato aveva l’obbligo contrattuale di non rivelarne l’esistenza, il divieto di confessare la propria responsabilità e altre clausole simili volte a celare l’esistenza del contratto e quindi la “garanzia” prestata dall’assicuratore.

Ben presto ci si accorse che l’assicurazione di cui trattiamo poteva svolgere una funzione più ampia di quella limitata al solo interesse dell’assicurato, una funzione più “sociale”, in quanto ritenuto sempre più strumento di tutela del sistema economico nel suo complesso: una prima rivoluzione si ebbe verso la fine dell’Ottocento quando i sempre più numerosi incidenti sul lavoro portarono all’attenzione della dottrina e della giurisprudenza il problema di riuscire a sottrarre l’infortunio sul lavoro alla generica regola della responsabilità aquiliana, che portava con sé l’onere per il lavoratore di provare la colpa del datore di lavoro. Alcuni risolvevano il problema cercando di configurare il rapporto tra i due soggetti come contrattuale; in questa maniera il datore di lavoro non solo era tenuto a corrispondere il salario, ma doveva garantire la sicurezza dei propri dipendenti riprendendo quindi tutte quelle norme comuni applicabili ai contratti. In questo modo si arrivava a riconoscere al lavoratore il vantaggio dell’inversione dell’onere della prova che lo tutelava di più. Rimanevano però esclusi

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quegli infortuni dovuti a caso fortuito o di forza maggiore e quelli attribuibili a condotta negligente dello stesso infortunato.

Dopo un lungo dibattito in Italia si arrivò alla legge 17 marzo 1898 n. 80, che, partendo dal presupposto per cui l’infortunio dei lavoratori è un rischio inevitabile, disponeva la stipula di una polizza obbligatoria a cura dell’imprenditore per tutti gli incidenti, anche quelli non dovuti a sua colpa. Con l’adempimento di tale obbligo il datore di lavoro si accollava la responsabilità oggettiva comprendente anche il fatto fortuito, la forza maggiore e l’infortunio con colpa esclusiva del lavoratore e lo Stato lo esonerava dalle regole della responsabilità civile, salvo il caso di condanna penale definitiva per reato perseguibile d’ufficio. In ordine cronologico una forte innovazione si registrò con la legge 17 agosto 1935 n. 1765, la quale affidò la funzione assicurativa ad un ente pubblico che garantì l’automatismo assicurativo e la costituzione ex lege del rapporto di tutela previdenziale che abbandonò il sistema premio e prestazione tipico dello schema assicurativo privato. La scelta definitiva si allontanò dunque dall’assicurazione della responsabilità civile in favore di una forma di assicurazione più simile ad un’assicurazione infortuni a favore del terzo prestatore d’opera.

Negli altri settori, o meglio nel campo generale dell’assicurazione di cui trattiamo, la funzione sociale a cui accennavamo poco sopra col passare del tempo si manifestò come una sempre maggiore tutela dell’interesse della vera vittima, il terzo danneggiato, costituendo un compromesso con l’interesse dell’assicurato, sull’onda del bisogno di riequilibrare la situazione tra questi due soggetti.

Gli interventi legislativi successivi intervengono quindi su due problematiche: i diritti del terzo danneggiato e l’obbligatorietà dell’assicurazione.

Per quanto riguarda il primo aspetto c’è da dire che in un primo momento il contratto di assicurazione R.c. era rigorosamente costruito come contratto a favore dello stesso responsabile; durante la carenza legislativa dovuta ai primi passi mossi da questa assicurazione, dottrina e giurisprudenza cercarono, partendo dai principi e dalle norme generali, di attribuire al terzo danneggiato una qualche azione nei confronti dell’assicuratore, come ad esempio un’azione surrogatoria da riconoscere al terzo.

Con i primi interventi legislativi si arrivò successivamente ad attribuire al terzo un’azione diretta verso l’assicuratore del danneggiante o altre soluzioni, come

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inizialmente nel caso italiano, con il Codice civile del 1942, un privilegio del credito vantato dal terzo verso l’assicuratore6.

Con queste previsioni di legge venne meno il carattere chiuso del contratto di assicurazione: scomparvero anche quei divieti di cui parlavamo sopra previsti nelle polizze per nascondere l’esistenza dei contratti di assicurazione.

Con riguardo al secondo aspetto rileviamo come in quei settori dove le attività sono tali da caratterizzarsi per una pericolosità sociale, il legislatore abbia imposto l’assicurazione o altra garanzia. Per quanto riguarda l’assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli inizialmente si tentò di intervenire con le forme più diverse: dal versamento di una cauzione per ottenere la licenza di circolazione, alla costituzione di un fondo di garanzia ad esempio, per poi prevedere il vero e proprio obbligo della stipula di una assicurazione.

Successivamente, come vedremo meglio in seguito, normative speciali introdurranno sia l’obbligatorietà della copertura assicurativa, sia diritti peculiari in favore del terzo danneggiato che faranno offuscare a volte la natura contrattuale dell’assicurazione per avvicinarla ad una forma di sicurezza sociale; e su questo terreno proprio il riconoscimento di diritti al terzo e la prevista obbligatorietà dell’assicurazione fa assumere al contratto in parola una funzione più sociale rispetto alle origini, che la avvicina per certi versi alle assicurazioni sociali, mantenendo però gli schemi dell’assicurazione privata.

6 Vedi l’art. 2767 Codice civile, che stabilisce che il credito del danneggiato per il risarcimento ha

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1.5 L’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla

circolazione dei veicoli e dei natanti in Italia

L’indagine non può prescindere, nel trattare l’assicurazione della responsabilità civile, dall’esaminare il percorso legislativo e l’evoluzione del pensiero giuridico per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli, che costituiscono oggettivamente la seconda grande area di danni sociali dopo quella degli infortuni sul lavoro.

Abbiamo avuto modo di osservare come si sentì il bisogno di alleggerire il principio dell’ordinaria responsabilità per colpa proprio in settori come questo. Una delle eccezioni che abbiamo ricordato al classico principio della non responsabilità senza colpa, è stata prevista dal legislatore del 1942 all’art. 2054, che riprendendo la legge 30 giugno 1912 n. 739 obbliga in solido proprietario e conducente del veicolo al risarcimento dei danni cagionati, salvo prova liberatoria.

Con l’aumentare degli incidenti, che diventarono un vero fenomeno di massa in proporzione con l’aumento del traffico, anche le nuove regole codicistiche non si rivelarono pienamente soddisfacenti: infatti per una tale problematica occorreva uno strumento che permettesse ai danneggiati l’effettivo risarcimento dei danni. A dire il vero il legislatore italiano tardò ad intervenire: infatti quasi tutti i maggiori Stati europei avevano gia intrapreso iniziative per risolvere tale problema. Bisogna anche dire che il ritardato intervento del legislatore fu dovuto sia alla larga diffusione della copertura assicurativa volontaria, sia al fatto che tra le diverse soluzioni dei paesi europei si doveva individuare il metodo ritenuto migliore. Infatti tutti i progetti legislativi riflettono la possibilità di adottare o un sistema fondato su di un fondo a carattere pubblicistico o su di una assicurazione obbligatoria o soluzioni intermedie.

Sin dagli anni Trenta, nel nostro Paese si susseguirono proposte, studi e conferenze degli studiosi del diritto. La soluzione poi adottata e scelta dal legislatore, con legge n. 990 del 1969 è stata, come accade molte volte, una soluzione intermedia che prevede l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, coniugata ad un fondo (fondo di garanzia per le vittime della strada), alimentato dalle imprese assicurative, col fine di sopperire laddove il meccanismo assicurativo privatistico avrebbe fallito per la

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mancanza dell’automaticità delle prestazioni tipica di un sistema a carattere pubblicistico, garantendo quindi un indennizzo anche a quelle vittime che altrimenti sarebbero state scoperte. Si è delineato quindi un sistema normativo fondato su di un’area di responsabilità ex art 2054 c.c. a cui si è agganciata un’assicurazione obbligatoria. Infine l’assetto è completato, come accennato, dall’istituzione del fondo per assicurare un indennizzo in caso di danni non coperti, ossia in caso di danni cagionati da veicoli non identificati, non assicurati o assicurati con imprese di assicurazione in stato di insolvenza. Comunque sia la Convenzione di Strasburgo del 19597 costituisce il principio ispiratore della soluzione adottata dal legislatore italiano con la legge 990/1969: convenzione a cui il legislatore italiano si è riferito, apportando comunque proprie idee.

La legge di cui parliamo ha previsto numerose deviazioni dal diritto comune, proprio per realizzare la tutela del terzo danneggiato invece della sola esigenza di tutela del patrimonio del responsabile. Innanzitutto questa nuova legge si discosta dall’unica norma dettata nel Codice civile per l’assicurazione della responsabilità civile: l’art. 1917, con la previsione della azione diretta del danneggiato verso l’assicuratore del responsabile, tramite la quale al terzo danneggiato è riconosciuto il diritto di agire direttamente contro l’assicuratore per il pagamento dell’indennità, e con l’inopponibilità delle eccezioni derivanti dal contratto, mediante la quale l’assicuratore non può opporre eccezioni ad esempio sull’invalidità del contratto assicurativo. Si tratta di norme che mirano a rafforzare la posizione del terzo: il diritto del terzo travolge quindi anche la posizione dell’assicurato, tant’è vero che al terzo, come abbiamo detto poc’anzi, non sono opponibili le eccezioni derivanti dal contratto tra assicuratore ed assicurato. Se sul piano della rilevanza esterna si privilegia l’interesse della vittima è anche vero però che ad esempio le azioni di rivalsa dell’assicuratore verso l’assicurato restituiscono valore al rapporto contrattuale tra questi ultimi due soggetti.

Sulla natura del diritto del danneggiato si possono riprendere le conclusioni raggiunte dalla maggior parte degli studiosi, secondo i quali si tratterebbe di un diritto proprio, autonomo e distinto da quello che naturalmente la vittima vanta nei confronti

7 Convenzione europea del 20 aprile 1959 sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile in

materia di veicoli a motore. I paesi firmatari tra cui l’Italia si impegnarono ad introdurre nel proprio diritto nazionale un sistema assicurativo obbligatorio per detta attività.

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del colpevole; ovviamente tale azione incontra i limiti dei massimali di polizza e l’effettivo adempimento degli obblighi come il pagamento del premio.

Il connubio responsabilità-assicurazione ha generato effetti anche sulle regole di responsabilità determinando un sempre più forte inasprimento della prova liberatoria ex art. 2054 c.c. e orientamenti volti a disciplinare quel presunto concorso di colpa, arrivando a prevedere casi specifici dove esso non opera8; modificazioni queste che come si nota hanno provocato ancor più distacco tra le regole generali e speciali.

Dal punto di vista legislativo invece sono stati più i progetti di riforma che le novità a tenere banco negli ultimi quarant’anni: tra le proposte più frequenti ricordiamo quelle volte a stabilire un nuovo sistema fondato sulla gestione pubblica di un sistema di indennizzo. Si arriva però verso la fine degli anni settanta a riforme con nuove previsioni volte a rafforzare l’inopponibilità delle eccezioni derivanti dal contratto, ad evitare di dilatare i tempi di liquidazione dei danni, a rafforzare il ruolo del fondo di garanzia, oltre che ad estendere a nuove categorie di danneggiati, come i terzi trasportati, la copertura assicurativa, sottraendo la relativa disciplina alle norme comuni e attribuendo la vantaggiosa disciplina speciale.

Nel 2005 è entrato in vigore il Codice delle assicurazioni private, che riordina l’intera materia e abroga sia la legge 990/1969 che i successivi interventi di riforma, apportando novità sostanziali. Si è voluto cioè evitare la contraddittorietà di molte norme non collegate per cercare il più possibile di pervenire ad una normativa omogenea. Tra le novità più interessanti ricordiamo l’istituzione di una nuova procedura di risarcimento detta risarcimento diretto9, dove il danneggiato viene risarcito dalla propria compagnia di assicurazione e non più da quella del responsabile al verificarsi di determinate condizioni; nuove norme vengono dettate in materia di intermediazione assicurativa a seguito del recepimento di direttive europee, viene previsto un riordino della normativa in materia di vigilanza, rispetto alla legge istitutiva dell’Isvap10; infine ricordiamo tutta la nuova normativa in materia di trasparenza e protezione dell’assicurato. Ulteriori novità successive attengono al rafforzamento del fondo di garanzia delle vittime della strada: per riassumere ci limitiamo a sottolineare come

8 Vedi ad esempio Cass. Pen. 15 febbraio 1979 dove in caso di tamponamento è riconosciuta colpa

esclusiva al veicolo investitore.

9 Vedi M. Hazan, La disciplina del risarcimento diretto dei danni da circolazione stradale, in Danno e

responsabilità n. 3/2007 e il capitolo 2 del presente lavoro.

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l’intervento del fondo si sia esteso dal garantire le sue prestazioni per i soli danni alla persona, poi anche alle cose ma con una franchigia, per poi arrivare, con nuove recentissime previsioni11, a garantire il risarcimento a cose e persone nei casi in cui opera il fondo.

E’ ormai chiarissimo, come è stato anche riconosciuto dalla Corte Costituzionale12, che la finalità raggiunta è quella di garantire il risarcimento alla vittima e non più il patrimonio del responsabile.

11 Vedi art. 283 Codice delle Assicurazioni private e da ultimo D.lgs. 198/2007. 12 Corte Cost., 1° marzo 1973, n. 24, in www.iureconsult.com.

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1.6 Ulteriori sviluppi in Italia

Il progresso legislativo ha portato ad esaltare sempre più la funzione “sociale” dello strumento assicurativo di cui trattiamo.

Si è quindi proceduto a individuare settori economici dove l’estesa pericolosità ne minacciava lo sviluppo ordinato: con la rivoluzione industriale appare chiaro come questi ultimi si siano espansi esponenzialmente.

Relativamente al caso italiano ricordiamo la previsione di obbligatorietà dell’assicurazione R.c. dell’esercente di aeromobile per danni a terzi sulla superficie: con l’avvento dell’aviazione e il suo sviluppo questa area di danni è diventata sempre più pericolosa facendo optare il legislatore per un tale tipo di scelta.

Successivamente la legge 31 dicembre 1962 n. 1860, recante la disciplina dell’impiego pacifico dell’energia nucleare, richiedeva a cura dell’esercente di un impianto nucleare, la stipula di un polizza assicurativa o altra garanzia finanziaria contro il rischio di incidenti. È evidente anche qui come l’estesa pericolosità di questa nuova attività umana possa assumere il carattere di disastro.

In tema di incidenti industriali rilevanti relativi a cose, persone e ambiente, l’incidente industriale di Seveso, che comportò la diffusione di diossina da un impianto chimico, portò gli Stati europei a cercare di approvare una legislazione apposita in materia di prevenzione di grandi rischi industriali. A seguito di tre direttive che si sono succedute a partire dai primi anni Ottanta oggi la materia in Italia non prevede ancora l’obbligatorietà della copertura assicurativa, sebbene sia allo studio un progetto simile da parte della commissione europea per cercare di stabilire un massimale e dei limiti al fine di rendere un tale rischio così esteso più assicurabile per le compagnie e più sostenibile per gli imprenditori.

Col passare degli anni è ormai chiaro ed accettato che solo questo strumento assicurativo può garantire in modo più efficiente degli altri i soggetti esposti a diversi rischi: si assiste quindi ad una espansione delle previsioni di legge che impongono di dotarsi di una copertura assicurativa.

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Le società di revisione contabile che hanno il compito di certificare i bilanci dei loro clienti, possono, nella loro attività, commettere errori come ad esempio una certificazione sbagliata che comporta per la società cliente il pagamento di sanzioni amministrative. In questo caso la legge13 prevede che la società di revisione debba adottare una garanzia finanziaria per questo rischio e tra queste è contemplata l’assicurazione per la responsabilità civile stipulata secondo i limiti decisi dalla Consob.

Ricordiamo ad esempio le coperture assicurative previste per gli intermediari assicurativi iscritti alle sezioni a) e b) del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi14, i quali ai sensi del Codice delle assicurazioni private e dei regolamenti Isvap devono stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati da negligenze ed errori professionali propri ovvero da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato devono rispondere a norma di legge.

Nel campo della sperimentazione clinica, il Ministro della Sanità con D.M. 15 luglio 1997 ha introdotto l’obbligo di copertura assicurativa per sponsor e sperimentatore per danni cagionati ai pazienti che sperimentano nuovi farmaci.

La legge 363/2003, la quale detta norme di sicurezza in materia di attività di sport invernali da discesa e da fondo, ha previsto per i gestori delle aree sciabili l’obbligo di stipulare una copertura assicurativa obbligatoria per i danni cagionati a terzi per via della loro attività; in caso contrario scattano sanzioni pecuniarie pesanti e comunque l’autorizzazione per la gestione di nuovi impianti è subordinata all’adempimento assicurativo di cui sopra.

Dal 2003 anche per i proprietari e possessori di cani appartenenti a razze pericolose scatta, secondo le ordinanze del Ministero della Sanità, l’obbligo di avere una copertura assicurativa della responsabilità civile per garantire le vittime degli attacchi di questi animali.

Ricordiamo infine come il D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68, concernente disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, abbia introdotto in capo al soggetto gestore della posta certificata l’obbligo di assicurarsi per il rischio di danni causati a terzi nello svolgimento dell’attività.

13 Vedi l’art. 161 TUF e art. 2624 cod. civ..

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Questi sono alcuni degli esempi, ma questo modo di procedere riguarda oggi una pluralità di campi di attività tanto che vari governi italiani negli ultimi anni hanno ravvisato la necessità di estendere l’obbligo di assicurarsi per la responsabilità civile. Vi sono oggi all’esame del parlamento diversi progetti di legge volti al riordino delle professioni intellettuali: tra le previsioni si pensa di stabilire la copertura assicurativa della responsabilità civile per questi professionisti, rendendo quindi quest’ultima come una condizione essenziale per lo svolgimento di queste attività.

Questo è ancora un esempio emblematico di come lo strumento di cui trattiamo sia il più idoneo per le necessità dell’odierna convivenza civile, e se ne continua a prevedere l’utilizzo in sempre più frequenti casi.

Per quanto riguarda i diritti del terzo danneggiato il legislatore italiano, fermo il privilegio riconosciuto dal nostro Codice civile15, ha previsto come abbiamo già avuto modo di notare l’azione diretta del terzo danneggiato nei confronti dell’assicuratore nell’R.c. auto, ma analoga scelta è prevista nel caso dell’assicurazione contro i rischi nucleari e inquinamento da idrocarburi.

E’ da notare come una tale previsione assolva proprio a quello scopo di riequilibrio delle posizioni di cui dicevamo sopra, tra il soggetto assicurato e la vittima, stante anche il carattere pericoloso e quindi rischioso di queste attività.

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1.7 La responsabilità civile e la sua assicurazione

Dopo questo excursus storico ci pare opportuno approfondire alcuni concetti importanti mettendoli meglio a fuoco: tra di essi spicca il rapporto tra responsabilità civile e assicurazione, e come esso si è evoluto.

Come abbiamo ricordato il principio della responsabilità fondato sulla colpa fu lentamente ridimensionato in alcuni settori, arrivando a concepire prima l’assicurazione in caso di colpa lieve, poi in caso di colpa grave ma con esclusione del dolo, così come statuisce il nostro Codice civile. In realtà in caso di dolo dei soggetti di cui deve rispondere l’assicurato, l’assicuratore non è liberato dal suo obbligo a norma dell’art. 1900 c.c., ed è il caso ad esempio dei minori o dei dipendenti dell’assicurato; si nota quindi come ci si sia spinti verso confini inimmaginabili solo un secolo fa.

Anche alla luce dell’art. 1917 c.c. è interessante osservare come nella legge sull’assicurazione obbligatoria per la circolazione automobilistica la questione dell’esclusione del dolo non sia pacifica, in quanto specifici correttivi portati dalla normativa speciale in tema di veicoli a motore fanno propendere per la non opponibilità del dolo al terzo danneggiato da parte dell’assicuratore, sebbene in ogni caso sia salvo il diritto di rivalsa sull’assicurato.

Agganciandosi alla responsabilità civile, l’assicurazione ne ha consentito una più rapida evoluzione, per adattarla alle proprie necessità e alle necessità della collettività: i due istituti hanno tra i punti di contatto il rischio generatore di una responsabilità e lo stesso concetto di danno, inteso come lesione di un interesse altrui.

Con riguardo agli infortuni sul lavoro abbiamo potuto osservare come la nuova legge abbia reciso i legami con la responsabilità dalla quale comunque naturalmente il problema si era determinato, cioè la responsabilità dell’imprenditore; con riguardo invece alla circolazione dei veicoli l’evoluzione è stata più complessa e ha portato prima ad una previsione di fattispecie di colpa presunta, più adatta al contesto dei tempi, poi al coordinamento tra assicurazione e responsabilità che ha portato alla cosiddetta

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responsabilità civile assicurata16, ossia un complesso intreccio di norme generali e speciali capace di costituire una disciplina dai tratti peculiari.

Il coordinamento tra questi due istituti si sarebbe spinto fino ad un vero e proprio gemellaggio17: i giudici seguono da tempo un andamento volto ad addossare l’onere risarcitorio sul convenuto assicurato, onere che non gli avrebbero addossato o gli avrebbero assegnato in misura minore se non fosse assicurato. Inoltre si riscontra come l’assicurazione si sia rivelata utile laddove le nuove norme del Codice civile prevedevano rigide situazioni di responsabilità in capo ad alcuni soggetti che potevano essere “corrette” solo con un’assicurazione di tale responsabilità, come ad esempio la responsabilità nel caso della custodia di cose ex art. 2051 c.c.18.

Col passar del tempo così come la disponibilità dell’assicurazione ha permesso il formarsi di nuove norme sulla responsabilità, così anche l’assicurazione si è adeguata alla responsabilità civile. Palese è il caso dell’elemento dell’accidentalità in alcuni contratti di assicurazione come quelli relativi ai rischi di impresa: infatti dove si limitava l’oggetto della garanzia al danno accidentale, per limitare l’azzardo morale degli imprenditori, come da prassi assicurativa, si circoscriveva l’area dei danni risarcibili solo a quelli in qualche modo incerti ed imprevedibili. Si veniva a creare la situazione per la quale l’imprenditore ad esempio non era coperto per i danni causati da un’attività che avrebbe potuto tenere sotto controllo perché non erano accidentali, non si trattava di un rischio bensì di un costo d’impresa. Sempre più si tende oggi ad attenuare questi limiti che farebbero diminuire l’utilità della copertura assicurativa per l’assicurato nel mondo moderno, o per lo meno non si deducono in contratto previsioni così generali difficili da interpretare, bensì si prevedono specifici casi di esclusione della garanzia. Torneremo sull’argomento nel prossimo capitolo.

La storia dell’assicurazione si interseca perciò con quella dell’illecito aquiliano: infatti quando il criterio della colpa ha lasciato gradualmente il passo a criteri di responsabilità senza di essa, la disponibilità di un contratto come quello assicurativo, ha tolto importanza alla verifica del profilo individuale di colpa. Con ciò, tuttavia, si offusca la funzione deterrente e la funzione sanzionatoria della responsabilità civile a favore dell’esigenza sempre più importante del mondo moderno: riparare il danno.

16 D. Poletti, Danni alla persona negli “accidenti da lavoro e da automobile”, Torino, 1996. 17 A.D. Candian, Responsabilità civile e assicurazione, Milano, 1993.

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Così con l’evoluzione del pensiero non è stato più importante solo individuare l’autore del danno, bensì trovare tra i soggetti coinvolti quello al quale sia più efficiente accollare l’obbligo del risarcimento; ne deriva che si è andati quasi a spezzare il rapporto tra danneggiante e danneggiato, anche se da più parti non si è favorevoli ad un simile sviluppo in tal senso. Ricordiamo però, come si lamenta da più parti, il fatto che la presenza di garanzie assicurative produce effettivamente un aumento delle richieste di risarcimento, che influisce perciò sui costi per assicurarsi che diventano inevitabilmente elevati.

I due istituti di cui stiamo parlando si sono incontrati definitivamente quando, enfatizzata la funzione risarcitoria della responsabilità civile ci si è accorti che per garantire le vittime l’assicurazione era lo strumento più adatto; il concetto di responsabilità civile abbiamo visto si è mosso da quello originario fondato solo sulla colpa e sul carattere sanzionatorio, a quello attuale che sta andando sempre più verso forme di responsabilità oggettiva.

Sicuro è che la presenza dell’assicurazione ha ridotto comunque la funzione generale delle regole comuni sulla responsabilità civile19: quel che però non si vorrebbe perdere di queste ultime è proprio la loro funzione di prevenzione dei danni in modo da diminuire la frequenza, l’ammontare e quindi anche il costo della correlata assicurazione, facendo sì che vengano valorizzati i vantaggi reciproci delle due discipline.

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1.8 Prospettive

Nella società contemporanea si sono accresciuti i rischi a cui si espone la collettività ed il singolo. La necessità del ricorso all’assicurazione ormai è evidente e negli ultimi tempi si assiste ad un bisogno sempre più elevato dell’assicurazione della responsabilità civile: settori come la responsabilità medica, la tutela ambientale e la tutela della privacy ma anche settori tradizionali fanno avvertire da più parti il bisogno di assicurarsi a causa del continuo sviluppo della moderna civiltà, cui deve seguire anche il miglioramento dello strumento assicurativo, quale lubrificante delle attività umane.

Nel campo della responsabilità medica, si assiste oggi in Italia alla sua trasformazione in responsabilità sanitaria: essa non tiene più solo conto di quando a sbagliare è il medico, ma comprende ormai tutti i danni provocati dalle aziende sanitarie; inoltre i danni si sono moltiplicati comprendendo anche altre fattispecie una volta non considerate come il danno esistenziale: appare evidente come l’assicurazione di questi rischi si deve conformare a queste novità.

Nuovi settori economici oggi non trovano copertura assicurativa: infatti con le tecniche attuali di calcolo del rischio, seppur sempre più sofisticate, non si riesce ad ottenere una stima attendibile, così che le compagnie assicurative non riescono a poter fornire garanzia ad un prezzo sostenibile per i soggetti.

Le polizze e le norme stabilite dal legislatore forse devono adeguarsi alle nuove realtà per non tagliare fuori lo strumento assicurativo di cui parliamo: secondo alcuni studiosi il fatto che l’assicurazione sia regolata, per il contratto nel Codice civile, e per il rapporto in sé nel Codice delle assicurazioni, fa si che lo strumento di assicurazione, spaccato in due, non sia in grado di cogliere i cambiamenti e le opportunità che si presentano, non potendo quindi essere competitivo: si dice infatti che si sarebbe calibrato il diritto delle assicurazioni del nuovo codice su principi pubblicistici, con il vantaggio di una tutela degli interessi collettivi maggiore, ma senz’altro con una regolamentazione troppo elaborata in alcuni punti e poco in altri; comunque non ci sarebbe omogeneità nella disciplina poiché si sarebbe cercato di innovare la materia,

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lasciando però inalterate norme (quelle sui contratti) ormai risalenti al secolo scorso e forse meno rispondenti alle necessità di oggi.

Ad esempio un obiettivo da perseguire potrebbe essere quello di realizzare un riequilibrio delle posizioni tra assicuratore e assicurato nel Codice civile, palesemente a favore del primo soggetto. Come sottolineato da più parti, la previsione dell’art. 1932 c.c., il quale prevede che ci siano delle norme inderogabili nel senso che non possono essere modificate se non a favore dell’assicurato, esprime un intento del legislatore che però appare non del tutto efficace, visto che non è facile che le norme previste siano più a favore dell’assicuratore di quanto non lo sono già.

Anche gli interventi a livello europeo hanno disciplinato la materia, senza tuttavia incidere nelle polizze, per cercare di renderle uniformi in tutti i Paesi e al passo coi tempi.

Infine si assiste all’emergere di nuove forme assicurative, che non rientrano propriamente nel contratto di assicurazione classico, ma che avrebbero bisogno di una più puntuale regolamentazione.

Questo cambiamento lo abbiamo già osservato ad inizio Novecento, quando un nuovo e persistente sviluppo economico fece nascere e crescere l’assicurazione di cui parliamo partendo da norme e principi troppo chiusi ed inadatti; adesso probabilmente queste nuove problematiche che abbiamo ricordato richiedono ulteriori sviluppi nella tecnica e nelle norme assicurative per aprirsi al nuovo.

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