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Responsabilità ed Assicurazione

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Academic year: 2022

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Responsabilità ed Assicurazione

Dr. Riccardo Del Giudice *

Mi è capitato di recente di ricevere "alcune sollecitazioni" da amici che, stimolati da articoli apparsi su organi di stampa, riportanti sentenze facenti in qualche modo scalpore, mi hanno chiesto di spiegare loro cos'è il "danno biologico" di cui nel contesto delle richiamate letture o delle altrettanto estemporanee chiacchiere al caffè ...

Ecco perché, seppur consapevole di rischiare di infoltire la non esigua schiera di coloro che ne hanno parlato, ne parlano e ne parleranno, mi ritrovo ad occuparmene con queste annotazioni.

Pertanto, richiamata in premessa la difficoltà di rendere intelleggibili per "non addetti ai lavori" alcuni concetti giuridici, o meglio ancora astrazioni di categorie di danno di cui però si sente parlare anche a livello di "uomo della strada", mi sembra utile affrontare il problema andando a cercare le motivazioni di base e le ragioni del perché certe cose accadano.

Se ad un certo momento, col maggio 1974, il Tribunale di Genova ha innovato nella metodologia del risarcimento del danno, introducendo un "tertium genus" accanto alle tradizionali categorie di danno quali quello patrimoniale e quello morale, sembra legittimo ripercorrere, seppure in estrema sintesi, l'itinerario seguito dalla giurisprudenza genovese che, nel giro di pochissimi anni avrebbe così profondamente scosso la sino ad allora solida impalcatura "del cosa e del come risarcire".

Partiremo pertanto un po' da lontano.

Va quindi detto che nell'ambito del vasto alveo della Responsabilità Civile Extracontrattuale, in questi ultimi trent'anni (a cominciare dagli anni sessanta) si sono verificati radicali e profondi mutamenti che in maniera sempre più incisiva hanno influito sul corso della Dottrina e della Giurisprudenza che si sono occupate, con un rinnovato approccio e con una rivisitazione estremamente critica, di quei temi che per lungo tempo venivano guardati come immobili capisaldi che affondavano le radici in quello che continuava nostalgicamente ad essere definito il

"Nuovo" Codice Civile (del 1942).

La profonda realtà sociale, pur legata alla Rivoluzione Industriale e con alle porte lo sviluppo del Terziario, conservava il suo esclusivo legame con alcuni concetti base, quali il sistema di responsabilità ancorato in maniera esclusiva al principio della colpa, in una tradizionale visione

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dei rapporti tra il cittadino -"produttore di attività" e la sempre più avvolgente Società circostante.

Da questa posizione iniziale ha preso il via il recente sviluppo della Responsabilità Civile Extracontrattuale nel quale si è soliti individuare tre tappe: quella della Responsabilità individuale per colpa, quella della Responsabilità oggettiva, quella della sicurezza sociale con la conseguenza estremizzata che, nel cammino in parallelo, tipico delle Società Moderne, tra

"Responsabilità" e "Assicurazione" la persona del responsabile la si vede sempre più assumere la veste del soggetto che fornisce la garanzia assicurativa, anziché di colui che diventa "debitore effettivo del risarcimento".

Se non si tiene conto di queste premesse non si comprende bene come si è poi pervenuti, da parte della Giurisprudenza e della Dottrina, ad elaborare i concetti di danno alla salute e/o biologico, ponendo in discussione tutto quanto era stato dato come ormai definitivamente acquisito.

Così, nell'ampio scenario in cui si muovevano il Responsabile/Autore del Danno, l'Assicuratore ed il Danneggiato, si è assistito ad un lento ma continuo smottamento verso la posizione a valle del danneggiato che ha finito con l'assumere, sempre più, il ruolo del protagonista che, inizialmente, era stato il ruolo tipico del "Responsabile" in difesa del cui patrimonio veniva stipulata l'assicurazione, al fine di porlo al riparo dalle azioni risarcitorie del

"Danneggiato".

Si è giunti così a finalizzare il tutto in funzione del "Patrimonio" del Danneggiato, vero fruitore del Servizio Assicurativo, lasciando all'autore del danno il solo compito di innescare il meccanismo dal quale è destinato a vedersi estromesso a causa del sempre più impegnativo coinvolgimento dell'Assicuratore.

Da qui alla individuazione del vero primario patrimonio da tutelare il passo è stato breve.

Infatti non è stato più ritenuto appagante il riferimento alla capacità di guadagno del soggetto (capacità reddituale) per individuare il bene leso dalla "ingiustezza del danno" (damnum iniuria datum) in quanto, frequentemente, la estremizzazione della tradizionale impostazione aveva portato, nella pratica attuazione, ad applicazioni rivelatesi estremamente ingiuste allorché un uguale grado di menomazione, solo perché ancorato ad una giovane età o ad un elevato reddito, vedeva ingiustamente premiate alcune situazioni in contrapposizione ad altre in cui accadeva esattamente l'opposto ed in maniera altrettanto ingiusta.

Lo scollamento, tra risarcimento e "bene leso" da tutelare, è apparso spesse volte in così ampio contrasto con la sensibilità (e l'esigenza di giustizia) di alcune Magistrature e di taluni

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Operatori da indurre all'applicazione di correttivi prima, ed alla ricerca di un diverso aggancio poi, sì da rendere più ampio possibile il "denominatore comune" del quantum da risarcire.

Si è giunti così ad individuare nel "Bene Salute" quel "patrimonio comune a tutti i cittadini"

senza distinzione di età e di censo alla cui reintegrazione "per equivalente" deve mirare il risarcimento evidenziando, come di recente ha fatto la Corte Costituzionale (1 84/1986) quale danno biologico/danno evento, la conseguenza prioritaria di ogni illecito civile (e penale) che vada a offendere fisicamente chicchessia.

Conseguentemente, in relazione al campo di azione in cui spiega i suoi effetti, tale danno/evento prese il nome di danno biologico o alla salute intendendosi, per tale, la menomazione dell'integrità fisica della persona in sé e per sé considerata, in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione che non si può esaurire nella sola attitudine a produrre ricchezza ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell'ambiente in cui la vita si esplica ed aventi rilevanza non solo economica ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica (Cass. 20.8.84 n. 4661).

Confermato altresì il referente normativo di tale impostazione nell'art. 32 della Costituzione in combinato disposto con il 2043 del Codice Civile, secondo l'autorevole insegnamento della Corte Costituzionale, il danno biologico o alla salute diventa l'antecedente logico di ogni altro tipo di danno nel senso che, senza la dimostrata sussistenza del primo (danno biologico), non può esservi né il danno patrimoniale della cui esistenza si vuole una prova (sempre più) rigorosa né il danno non patrimoniale quale danno morale per violazione di una norma penale.

Aldilà delle adesioni e delle chiose che nel frattempo si sono avute intorno all'insegnamento di questa importante sentenza della Corte Costituzionale, data l'autorevolezza dei giudici, questa è la linea guida seguita dalla Magistratura che, pur partendo da un teorema di indubbia chiarezza, non ha purtroppo avuto ragione delle innumerevoli "variazioni sul tema" specie allorquando si è dovuto scendere alle applicazioni pratiche con individuazione dei parametri valutativi in funzione della "quantificazione" in concreto dei danni.

Sta di fatto che alcuni punti certi li possiamo comunque per intanto così sintetizzare:

1 -Da ogni fatto illecito scaturisce l'obbligo di risarcire il danno (art. 2043 c.c.)

2 -Il danno che, in primis, sarà oggetto di risarcimento sarà quello afferente la persona come tale, e visto nella sua precipua ontologica idoneità ad incidere sulla salute del leso, creandogli un qualsivoglia temporaneo o permanente disequilibrio nel modo di vivere - nel godere del quotidiano, così come da sempre, o comunque, dallo stesso organizzato e vissuto.

3 -Questa lesione - che la Corte Costituzionale definisce danno evento può aver provocato, anche

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che si riflettono nella attualità, o, in ottica di previsione, sulla capacità del soggetto leso a produrre o a procurarsi un certo reddito.

Si avrà in tal caso un secondo danno da ammettere al risarcimento, che viene propriamente definito "danno patrimoniale".

Siamo così pervenuti ad evidenziare due categorie di danno: una sempre presente a fronte di ogni azione "iniuria data", l'altra, eventuale, tutta da provare, e che solitamente prende corpo allorché l'entità della lesione risulti tale da non potersi escludere che una persona, così menomata nella propria integrità fisica in una percentuale - ad esempio del 30-40-50% non risenta - anche sul terreno della attitudine al lavoro - delle conseguenze menomative delle lesioni subite (siamo qui di fronte al danno "conseguenza").

4 -Altro danno, pur esso definito danno conseguenza - è il danno morale che la Corte Costituzionale, nella citata sentenza 184/86, specificatamente definisce "danno morale subiettivo, che si sostanzia nel transeunte turbamento psicologico del soggetto offeso, come tale danno conseguenza in senso proprio, del fatto illecito lesivo della salute e costituente, quando esiste, condizione di risarcibilità del medesimo.

Il "quando esiste" significa che l'azione che ha dato luogo alla lesione si qualifica oltreché illecito civile anche come illecito penale, questo perché una azione cosiddetta illecita può rivestire diverse connotazioni/qualificazioni a seconda della norma che violi e degli interessi che vada a ledere.

Di qui la distinzione tra illecito civile, che potremmo definire di minore gravità sia per le conseguenze che ha prodotto che per il diverso atteggiarsi dell'elemento soggettivo della colpa ed illecito penale al quale il Legislatore dedica una diversa e più severa valutazione in funzione, anche qui, sia delle conseguenze che dell'approccio colposo e/o doloso dell'autore del fatto alla realizzazione dell'evento.

Alcune massime, tratte da decisioni di diverse Corti aiutano a meglio comprendere il concetto di danno biologico:

“Il danno biologico consiste nell'alterazione dell'integrità fisica della persona in sé e per sé considerata ed è risarcibile in modo autonomo ed indipendente dagli altri riflessi dannosi incidenti sulla capacità del danneggiato di produrre reddito.”

“E' quella alterazione dell’integrità ed efficienza psicofisica del soggetto che gli impedisce di godere la vita nella stessa misura in cui era possibile prima dell’insorgenza del fatto lesivo, indipendentemente da qualsiasi riferimento alla capacità di guadagno.”

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“Il risarcimento dovuto dal responsabile delle lesioni arrecate all'integrità psicofisica di un individuo non è limitato alle conseguenze pregiudizievoli inerenti alla efficienza lavorativa ed alla capacità di produzione del reddito del danneggiato, ma si estende a tutti gli effetti negativi incidenti sul bene primario della salute in sé considerato, quale diritto inviolabile dell'uomo alla pienezza della vita fisica ed alla esplicazione della propria personalità morale, raggiungibile da ciascun soggetto.”

“Qualsiasi menomazione dell’integrità psicofisica della persona, sotto il profilo strettamente civilistico, costituisce un danno ingiusto qualora sia la conseguenza di un fatto illecito ed anche il danno ingiustamente cagionato all'integrità psicofisica di un neonato, di uno studente, di una casalinga, di un pensionato, di un recluso, di una persona incapace od inabile al lavoro, e così via, deve essere risarcito perché costituisce, dal punto di vista biologico, una menomazione dell’integrità psicofisica del soggetto.”

Dirigente Toro Assicurazioni

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