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COMUNE DI PIACENZA Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici Ufficio Sport

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COMUNE DI PIACENZA

Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici Ufficio Sport

CONCESSIONE DELLA GESTIONE, ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COSTITUITO DAL BOCCIODROMO DI VIA IV NOVEMBRE, LA PISTA DI PATTINAGGIO

"LIA CHIAPPONI" DI BARRIERA GENOVA, GLI IMMOBILI COMMERCIALI DI VIALE PUBBLICO PASSEGGIO E IL CHIOSCO BAR SITO PRESSO L'INGRESSO DELLA PISTA DI PATTINAGGIO, PER IL PERIODO DI 15 ANNI DAL 01/01/2020, O DAL VERBALE DI CONSEGNA, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 164 E SEGUENTI DEL D.LGS.

50/2016.

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PREMESSA

La presente bozza di “CONTRATTO DI CONCESSIONE” è stata rielaborata partendo dai contenuti dello schema di “Contratto di concessione per la progettazione, costruzione e gestione di opere pubbliche a diretto utilizzo della Pubblica Amministrazione, da realizzare in partenariato pubblico privato”.

Tale Schema è stato elaborato dal Gruppo di Lavoro interistituzionale istituito, con determina del Ragioniere Generale 8 agosto 2013, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) - Ispettorato Generale per la Contabilità e la Finanza Pubblica (IGECOFIP).

Il Gruppo di Lavoro è composto da rappresentanti del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per la Contabilità e la Finanza Pubblica (IGECOFIP) e Ispettorato Generale per Affari Economici (IGAE), della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica (DIPE), dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) - Direzione Centrale della Contabilità Nazionale, dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) – Ufficio Regolazione Contratti Pubblici e Ufficio Standardizzazione Documenti di Gara, dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) - IFEL Fondazione e dell’Università Bocconi - SDA School of Management and Policy. I rappresentanti di Cassa Depositi e Prestiti (CDP) hanno contribuito ai lavori, su invito del Ministero.

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INDICE

SEZIONE I – CONDIZIONI GENERALI

1. Premesse, allegati e documenti contrattuali 2. Definizioni

3. Condizioni generali 4. Oggetto

5. Durata della concessione

SEZIONE II – SOCIETA’ DI PROGETTO 6. Società di progetto

7. Mutamento della compagine sociale della società di progetto 8. Responsabilità solidale dei soci

SEZIONE III – DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE 9. Autorizzazioni

10. Obblighi del concessionario 11. Subappalti

12. Obblighi ed attività del concedente

13. Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari 14. Forza maggiore

SEZIONE IV – PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE 15. Progettazione e realizzazione degli interventi

15.1. Consensi e pianificazione

15.2. Modalità, tempi di realizzazione degli interventi 15.3. Varianti

15.4. Direzione dei lavori e responsabile della sicurezza 15.5. Responsabile del procedimento e della gestione 15.6. Collaudo

15.7. Penali per ritardi in fase di progettazione e realizzazione

15.8. Sospensione e proroga dell’attività di realizzazione degli interventi 15 bis. Sopravvenienze

15bis.1 lavori e servizi complementari 15bis.2 lavori e servizi supplementari

15bis.3 modalità di affidamento dei lavori e dei servizi complementari e supplementari SEZIONE V – GESTIONE

16. Attività di gestione 17. Fase di gestione

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18. Servizi di disponibilità, accessori, commerciali e a tariffa 19. Sospensione e proroga della gestione

20. Corrispettivi e termini di pagamento 21. Applicazione delle penali

22. Tariffe

SEZIONE VI – EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 23. Equilibrio economico finanziario

24. Riequilibrio economico finanziario 25. Tavolo di coordinamento

SEZIONE VII – ASSICURAZIONI E CAUZIONI 26. Cauzioni e Assicurazioni

SEZIONE VIII – VICENDE DELLA CONCESSIONE 27. Clausola risolutiva espressa

28. Risoluzione per inadempimento del concessionario

29. Risoluzione del contratto per reati accertati e decadenza della attestazione di qualificazione 30. Sostituzione del concessionario

31. Risoluzione per inadempimento del concedente 32. Revoca della concessione

33. Recesso

34. Scadenza della concessione 35. Efficacia

36. Comunicazioni 37. Foro competente 38. Spese

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BOZZA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

CONTRATTO DI CONCESSIONE DELLA GESTIONE, ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COSTITUITO DAL BOCCIODROMO DI VIA IV NOVEMBRE, LA PISTA DI PATTINAGGIO "LIA CHIAPPONI" DI BARRIERA GENOVA, GLI IMMOBILI COMMERCIALI DI VIALE PUBBLICO PASSEGGIO E IL CHIOSCO BAR SITO PRESSO L'INGRESSO DELLA PISTA DI PATTINAGGIO, PER IL PERIODO DI 15 ANNI DAL 01/01/2021, O DAL VERBALE DI CONSEGNA, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 164 E SEGUENTI DEL D.LGS n. 50/2016.

TRA

CONCEDENTE Comune di Piacenza, con sede legale in Piacenza, alla piazza Cavalli, n. 2, c.a.p.

29121, C.F./P.I. 00229080338, R.E.A n. [•], in persona del Dirigente [•], nato a [•] il [•], domiciliato per la carica presso l’ente che rappresenta, munito degli occorrenti poteri;

E

CONCESSIONARIO [•], con sede legale in [•], alla piazza/via [•], n. [•], c.a.p. [•], C.F./P.I. [•], R.E.A.

n. [•], in persona del Legale rappresentante pro-tempore [•], nato a [•] il [•], domiciliato per la carica presso la società che rappresenta,

Concedente e Concessionario di seguito anche "Parte" (individualmente) o "Parti"

(congiuntamente)

PREMESSO CHE

In data 18/12/2020 il Comune di Piacenza ha posto in approvazione il Progetto di fattibilità dei lavori, con le modalità previste per l’approvazione dei progetti.

- In data 23/12/2020, con Determinazione dirigenziale n. 2765, il Comune di Piacenza ha bandito la procedura aperta per l’affidamento della concessione, ai sensi degli articoli 164 e seguenti del D.Lgs. 50/2016, della gestione, adeguamento e riqualificazione dell’impianto sportivo costituito da:

Bocciodromo di via IV Novembre, pista di pattinaggio "Lia Chiapponi" di barriera Genova, immobili commerciali di Viale Pubblico Passeggio e Chiosco bar sito presso l'ingresso della pista di pattinaggio.

All’esito dell’esperimento di tutte le formalità richieste dal D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito, per brevità, “Codice”) per l’affidamento della Concessione, con provvedimento n. ___ in data _________, la società [il raggruppamento temporaneo d’imprese] ___________________ (già definita “Concessionario”) è stata individuata quale concessionaria/o.

- il perimetro della Concessione sia quello descritto nella documentazione di gara.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 165 del Codice, il Concessionario ha provveduto a elaborare un piano economico-finanziario, (di seguito, per brevità, “PEF”), nel quale sono stati fissati i presupposti e le condizioni di base che determinano l’equilibrio economico-finanziario della Concessione, per un periodo di anni 15 (quindici). I presupposti e le condizioni di base, che

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determinano l’equilibrio economico-finanziario degli investimenti del Concessionario, sono i seguenti:

- la quantità e la qualità dei lavori accessori alla Gestione (di seguito, per brevità, “Interventi”) siano quelle offerte in gara dal Concessionario, ossia: lavori per un importo complessivamente pari a € ______________ (_________________) oltre iva, nella composizione qualitativa e secondo i programmi operativi descritti nell’offerta tecnica del Concessionario;

- la quantità e la qualità delle manutenzioni ordinarie dell’impianto nel suo complesso (di seguito, per brevità “Manutenzioni”), nel corso dell’intera durata della Concessione, siano quelle offerte in gara dal Concessionario, ossia: manutenzioni ordinarie, nel corso dell’intera durata della Concessione, per un importo complessivamente pari a € ______________ (_________________) oltre IVA;

- le attività di manutenzione straordinaria che si rendessero necessarie nel corso della durata della concessione, dovranno essere preventivamente autorizzate dall’Ente.

Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che il PEF si trovi in condizioni di equilibrio quando sussistono contemporaneamente sia le condizioni di equilibrio economico (convenienza economica o redditività), sia le condizioni di equilibrio finanziario (sostenibilità finanziaria o bancabilità), laddove:

a) per convenienza economica, s’intende la capacità del progetto di creare valore nell'arco della durata della Concessione e di generare un livello di redditività del capitale investito adeguato alle aspettative dell'investitore privato;

b) per sostenibilità finanziaria, s’intende la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso dei finanziamenti attivati per la sua realizzazione.

Le Parti si danno reciprocamente atto che l’equilibrio economico-finanziario della Concessione è espresso dai seguenti indicatori:

a. Tasso Interno di Rendimento dell’Azionista (Tir azionista) pari a [•];

b. Tasso Interno di Rendimento del Progetto (Tir Progetto) pari a [•];

c. Valore Attuale Netto del Progetto (Van Progetto) pari a [•];

d. Valore Attuale Netto dell’Azionista (Van Azionista) pari a [•];

e. Debt Service Coverage Ratio (DSCR) il cui valore minimo è pari a [•];

f. Loan Life Cover Ratio (LLCR) il cui valore minimo è pari a [•];

TUTTO CIO’ PREMESSO SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI

ART. 1. PREMESSE, ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI 1. Il presente Contratto regola il rapporto tra le Parti.

2. Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

3. I Documenti Contrattuali elencati nell’Allegato 1, che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, ancorché non materialmente allegati al Contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e si intendono qui integralmente richiamati.

4. Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, si applica la normativa nazionale e dell’Unione europea.

ART. 2. DEFINIZIONI

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1. Ai fini del Contratto, i termini elencati nell’Allegato 2, ove utilizzati con la lettera iniziale maiuscola assumono, sia al singolare che al plurale, il significato ad essi attribuito nell’Allegato medesimo.

ART. 3. CONDIZIONI GENERALI

1. Il Contratto costituisce per le Parti fonte di obbligazioni vincolanti, legittime, valide, azionabili ed eseguibili.

2. Il Concessionario, in persona del legale rappresentante pro tempore, dichiara e garantisce che:

a) è dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il Contratto e adempiere validamente alle obbligazioni da esso derivanti;

b) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo in stato di crisi, insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre procedure concorsuali e non essendo sottoposto ad alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

c) è in possesso al momento della stipula del Contratto e sarà in possesso per tutta la durata della Concessione, senza soluzione di continuità, di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e permessi necessari all’esercizio della propria attività di impresa in qualità di Concessionario;

d) non è pendente, né è stata minacciata, alcuna controversia, procedimento giurisdizionale, amministrativo o arbitrale nei confronti propri o di ciascuno dei soci, che ne possa pregiudicare la capacità di adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto;

e) non esistono motivi ostativi alla stipula del Contratto ai sensi dell’articolo 32, commi 9 e 11, del Codice.

3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all’intervento, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 25, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall’articolo 13.

4. Non è ammessa la cessione del Contratto.

ART.4. OGGETTO

1. Il Contratto ha ad oggetto l’affidamento in Concessione, mediante procedura ad evidenza pubblica, ai sensi degli artt. 164 e seguenti del D. Lgs. n. 50/2016:

a) Della gestione funzionale ed economica dell’impianto sportivo costituito da:

• Bocciodromo scoperto di Via IV Novembre;

• Bar, sito in Via Pubblico Passeggio n.11;

• Chiosco bar, sito presso l'ingresso della pista di pattinaggio in P.le Genova (ex “Danny bar”);

• Pista di pattinaggio, Tribune e Servizi, in orario extrascolastico (beni di proprietà dell'Amministrazione Provinciale concessi in uso, ai sensi dell'art. 9 della vigente

“Convenzione tra l'Amministrazione Provinciale di Piacenza ed il Comune di Piacenza);

b) Della progettazione definitiva/esecutiva e della realizzazione degli interventi di adeguamento riqualificazione dell’impianto medesimo di cui al Progetto di Fattibilità allegato;

c) Il valore della Concessione ammonta, ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, a € ____________ (____________/00) iva esclusa.

2. In particolare, formano oggetto del Contratto le seguenti attività:

a) la predisposizione del Progetto Definitivo/Esecutivo dell’Opera in conformità con Progetto di Fattibilità allegato;

b) ogni analisi e/o attività connessa e funzionale alla progettazione definitiva/esecutiva, esecuzione e gestione dell’Opera;

c) il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Il collaudo verrà effettuato dal concedente, con costi a carico del concessionario;

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d) l’esecuzione dei lavori a regola d’arte e in conformità al Progetto Definitivo/esecutivo;

e) la Manutenzione Ordinaria e la Manutenzione Straordinaria secondo l’allegato “Capitolato di Gestione”;

f) la gestione e lo sfruttamento economico dell’impianto e degli immobili di cui alla lettera a) e l’erogazione dei Servizi da parte del Concessionario per tutta la durata della Concessione, in conformità a quanto stabilito nella Sezione IV.

3. Le attività di cui al comma 2 devono essere realizzate in conformità alle previsioni del Contratto.

4. L’importo dei lavori, come indicato nel Quadro Economico, è fisso e invariabile.

5. La documentazione tecnica correlata all’esecuzione del Contratto e la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal Concessionario, congiuntamente e non, durante la vigenza dello stesso, è e resta di esclusiva proprietà del Concedente. Il Concessionario dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della predetta documentazione, se non, previa autorizzazione espressa del Concedente, per lo svolgimento di attività correlate all’esecuzione del Contratto.

6. La gestione dell’impianto sportivo, di cui al comma 1 del presente articolo, determina il trasferimento al concessionario del rischio operativo, ovvero del rischio legato all’esecuzione dei lavori e alla gestione del servizio, senza che al Concedente possa essere richiesto alcun intervento economico per il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti dal concessionario.

7. Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell’ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell’esecuzione del Contratto. Sono, in ogni caso, a carico del Concessionario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti l’ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell’ingegno.

8. Sono escluse dalla Concessione tutte le attività e i servizi non espressamente indicati nel Contratto.

ART.5. DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della Concessione, ai sensi dell’art. 165 del D.lgs 50/2016, è fissata in anni quindici a decorrere dalla data del Verbale di Consegna degli Impianti.

Alla data di scadenza della Concessione, gli immobili e tutti i beni dovranno essere lasciati liberi e riconsegnati allo stato di perfetta efficienza tramite Verbale di Riconsegna, sottoscritto dalla Concessionaria e dal Direttore dell'Esecuzione del Servizio.

Ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare il contratto in essere, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per l'individuazione di un nuovo soggetto aggiudicatario, alle medesime condizioni e comunque per un periodo non superiore ai sei mesi.

SEZIONE II – SOCIETA’ DI PROGETTO ART. 6 – SOCIETA’ DI PROGETTO

1. Il Concessionario, dato atto al Concedente che la veridicità e la completezza delle dichiarazioni e delle garanzie che seguono hanno costituito elemento determinante al fine della stipulazione della Convenzione, dichiara e garantisce quanto segue:

a) il Concessionario è una società validamente costituita come Società di Progetto, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 184 del Codice, e ha un capitale sociale pari a € ____________

(____________/00) interamente sottoscritto, e versato nella misura del ___% (______ per cento);

b) la partecipazione al capitale sociale della Società di Progetto è così suddivisa tra i soci:

- _______________, __% (________ per cento) - _______________, __% (________ per cento)

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Ferme restando le quote di partecipazione alla Società di Progetto, i soci ai quali sono affidati direttamente i lavori e/o i servizi sono tenuti a eseguirli in misura non eccedente i requisiti di qualificazione posseduti e dichiarati in sede di offerta.

2. Il Concessionario s’impegna altresì a:

a) comunicare annualmente al Concedente la composizione sociale della Società di Progetto, quale risulta dal libro dei soci o da visura camerale aggiornata;

b) trasmettere al Concedente, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della sua approvazione da parte dell’assemblea dei soci, il bilancio di esercizio;

c) consegnare al Concedente, entro 30 (trenta) giorni dalla sua sottoscrizione, copia del contratto di finanziamento e, per opportuna informazione, copia dei contratti connessi e di tutti i relativi Allegati;

d) conservare i requisiti di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell’aggiudicazione della Concessione;

e) comunicare al Concedente ogni notizia o fatto che possa determinare la diminuzione o perdita dei requisiti di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell’aggiudicazione della Concessione e a porvi rimedio non appena possibile e comunque entro il termine perentorio a tal fine assegnato dal Concedente.

ART.7 MUTAMENTO DELLA COMPAGINE SOCIALE DELLA SOCIETÀ DI PROGETTO

1. La cessione delle partecipazioni al capitale sociale della Società di Progetto, ai sensi dell’articolo 184, comma 3 del Codice, nonché il mutamento della compagine sociale, sono ammessi nel rispetto delle seguenti condizioni:

a. i soci che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione sono tenuti a partecipare al capitale sociale della Società di Progetto sino alla data di emissione del certificato di collaudo degli Interventi;

b. l’ingresso nel capitale sociale della Società di Progetto da parte di un nuovo socio è ammesso laddove avvenga al fine di sostituire un socio della Società di Progetto che sia stato sottoposto a procedura concorsuale. Il soggetto subentrante indicato dal Concessionario dovrà essere in possesso dei necessari requisiti di qualificazione e la sostituzione avverrà previa autorizzazione del Concedente da rilasciare entro il termine di 60 (sessanta) giorni. E' facoltà del Concedente, entro il predetto termine, negare l’autorizzazione, indicando le ragioni di fatto e di diritto che si oppongono all’ingresso del nuovo socio. Decorso il termine senza che sia pervenuto il diniego di autorizzazione da parte del Concedente, la sostituzione s’intenderà accettata;

c. le banche e gli altri investitori istituzionali, che non hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione, possono entrare nella, e uscire dalla, compagine sociale della Società di Progetto in qualsiasi momento, fermo restando l’obbligo di fornire tempestiva comunicazione al Concedente entro 5 (cinque) giorni successivi al verificarsi del relativo evento.

2. La cessione delle partecipazioni dei soci che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione, nonché ogni eventuale operazione societaria straordinaria, quali a titolo meramente esemplificativo, le operazioni di fusione, scissione, trasformazione e cessione di azienda, è subordinata all’autorizzazione preventiva del Concedente, da rilasciare nei tempi e nei modi di cui al precedente punto 1, lettera b).

3. La cessione delle partecipazioni dei soci che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione, nonché ogni eventuale operazione societaria straordinaria, quali a titolo meramente esemplificativo, le operazioni di fusione, scissione, trasformazione e cessione di azienda, è subordinata all’autorizzazione preventiva del Concedente, da rilasciare nei tempi e nei modi di cui al precedente punto 1, lettera b).

4. Ogni eventuale operazione societaria straordinaria che abbia l’effetto di mutare la compagine sociale è subordinata all’autorizzazione preventiva del Concedente, che potrà essere

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rilasciata nel caso in cui l’operazione non determini una violazione degli obblighi del Contratto e prevista nel bando di gara e della qualificazione del Concessionario, in relazione allo stato di esecuzione della Concessione alla data dell’operazione.

5. Nelle ipotesi di cessione di partecipazioni della Società di Progetto, trovano in ogni caso applicazione le norme e le formalità previste specificamente dal Codice Civile per il tipo di società all’uopo costituita.

6. Non è ammessa la cessione della Concessione.

ART.8 RESPONSABILITA’ SOLIDALE DEI SOCI

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 184, comma 3, del Codice, i soci della Società di Progetto restano con essa solidalmente responsabili nei confronti del Concedente per l’eventuale rimborso del contributo eventualmente percepito in corso d’opera, nei casi di risoluzione del rapporto di cui ai successivi articoli 27, 28 e 29, salvo che i soci forniscano al Concedente, per conto della Società di Progetto, garanzia bancaria o assicurativa di primario istituto di credito o assicurativo, a prima richiesta e senza beneficio di preventiva escussione, per la restituzione del contributo corrisposto al Concessionario.

2. Le suddette garanzie, al pari della responsabilità solidale dei soci, cessano alla data di emissione del certificato di collaudo degli Interventi.]

SEZIONE III – DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE ART.9 AUTORIZZAZIONI

1. Al Concedente competono, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, le attività finalizzate al rilascio e/o all’ottenimento delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, realizzazione e messa in esercizio dell’Opera, di seguito indicate:

a. Autorizzazioni da rilasciare:

i. Autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico nel caso in cui, per carichi/scarichi o per l’installazione di ponteggi, si renda necessaria la sua occupazione;

ii. Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) disciplinata dall’art. 6 bis del Testo Unico Edilizia, norma introdotta dall’art. 3 del Decreto Legislativo n.

222/2016;

iii. Tutte le approvazioni, le autorizzazioni, le concessioni, i nulla-osta, i permessi e tutto quanto occorra e rientri nelle competenze del Concedente previsti dalle vigenti norme in materia di lavori, servizi e forniture, di tutela dell'ambiente, urbanistica, ecc.;

b. Autorizzazioni da ottenere:

i. Tutte le approvazioni, le autorizzazioni, le concessioni, i nulla-osta, i permessi la cui competenza per il rilascio è posta in capo ad Enti terzi, per le quali comunque la domanda di rilascio risulta riservata in via esclusiva al Comune di Piacenza, in qualità di proprietario dell’impianto sportivo.

2. Al Concessionario competono in via diretta ed esclusiva tutte le attività necessarie ai fini dell’ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione e Messa in Esercizio dell’Opera, di seguito indicate:

i. Richiesta al Concedente dell’Autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico nel caso in cui per carichi/scarichi o per l’installazione di ponteggi, si renda necessaria la sua occupazione;

ii. Richiesta al Concedente di tutte le approvazioni, le autorizzazioni, le concessioni, i nullaosta, i permessi e tutto quanto occorra e rientri nelle

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competenze del Concedente previsti dalle vigenti norme in materia di lavori, servizi e forniture, di tutela dell'ambiente, urbanistica, ecc.

iii. Comunicazione al Concedente di inizio lavori asseverata (CILA) disciplinata dall’art. 6 bis del Testo Unico Edilizia, norma introdotto dall’art. 3 del Decreto Legislativo n. 222/2016.

iv. Richiesta al Concedente di procedere in via diretta per l’ottenimento di tutte le Autorizzazioni la cui competenza per il rilascio è posta in capo ad Enti terzi e per le quali comunque la domanda di rilascio risulta riservata in via esclusiva al Comune di Piacenza in qualità di proprietario dell’Impianto Sportivo.

v. Risulta altresì a carico del Concessionario l’ottenimento delle autorizzazioni e le relative licenze necessarie alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e il possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 6 della Legge Regionale 26.07.03 n.14.

vi. Il Concessionario si obbliga a munirsi di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie per osservare l’orario di esercizio indicato nel Capitolato di Gestione.

Gli aggravi in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma, sono a carico del Concessionario, salvo che quest’ultimo dimostri che il ritardo derivi dal fatto del Concedente e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell’ottenimento stesso. In caso di aggravio causato dal Concessionario si applica altresì la penale di cui all’articolo 21, comma 3.

3. Qualora la Parte competente all’ottenimento delle Autorizzazioni ai sensi del comma 1, lettera b), dimostri che il ritardo derivi dal fatto del terzo e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell’ottenimento stesso, nulla è dovuto tra le Parti.

4. Spetta al Concessionario mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni acquisite.

ART.10 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 10.1 – Principali obblighi del Concessionario

1. Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario s’impegna, sotto la propria esclusiva e completa responsabilità, ad effettuare tutte le attività inerenti alla Gestione, nonché alla progettazione e alla realizzazione degli Interventi.

In particolare, egli è responsabile:

a) dell’esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nel Contratto, nei Documenti Contrattuali e negli Allegati sono state da esso esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto adempimento;

b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati al Concedente o ai suoi dipendenti e consulenti, come conseguenza diretta e/o indiretta delle attività del Concessionario, anche per fatto doloso o colposo del suo personale dipendente, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l’esecuzione della Concessione, nelle Fasi di Progettazione, Costruzione e Gestione;

c) dell’obbligo di tenere indenne e manlevare il Concedente da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili al Concessionario;

d) di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della progettazione esecutiva, dell’esecuzione dei lavori, della gestione dell’Impianto Sportivo e delle attività connesse.

2. Per la progettazione, il Concessionario, a propria cura e spese, assume l’obbligo di:

a) eseguire tutte le attività propedeutiche necessarie per la perfetta conoscenza dello stato di fatto e di diritto e per la corretta elaborazione degli elaborati progettuali;

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b) redigere il progetto definitivo/esecutivo, secondo quanto indicato nell’oggetto della Convenzione e nel rispetto delle norme di settore applicabili;

b-bis) sottoporre al Concedente, per la sua approvazione, il progetto definitivo/esecutivo corredato dalle autorizzazioni la cui acquisizione è di competenza del Concessionario, entro 90 (novanta) giorni dall’efficacia della Convenzione;

b-ter) sottoporre al Concedente, per la sua approvazione, il progetto definitivo/esecutivo, rielaborato sulla base delle prescrizioni e/o delle osservazioni formulate dal Concedente o da altri organismi preposti alla sua approvazione, entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta del Concedente.

3. Decorsi i termini di cui al precedente comma 2, lettere b-bis) e b-ter), si applicheranno le penali di cui al successivo Art.15.7;

4. Il Concessionario è in ogni caso obbligato a sottoporre al Concedente il progetto definitivo/esecutivo, per la sua approvazione, entro il termine essenziale di 180 (centottanta) giorni, decorrente dalla data odierna, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile e del successivo Art.28;

5. Il Concessionario si obbliga altresì a:

a) farsi carico di tutte le utenze di luce, acqua, gas, telefonia, ecc.., nonché relative volturazioni, relative al Centro Sportivo, dalla data del Verbale di Consegna degli impianti e delle strutture;

b) farsi carico della tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani, materiale vario e quant'altro necessiti alla normale conduzione dell'impianto, dalla data del Verbale di Consegna degli impianti e delle strutture;

c) redigere il Progetto Definitivo/Esecutivo secondo le previsioni dello Studio di fattibilità, risultante dalla gara e approvato dal Concedente;

d) realizzare gli Interventi a regola d’arte, secondo quanto previsto nel progetto definitivo/esecutivo approvato dal Concedente e con la scansione temporale specificata nel relativo Cronoprogramma;

e) farsi carico di tutte le Spese Tecniche necessarie per la realizzazione dell’Opera, nonché per rendere la stessa agibile e funzionante in ogni sua parte, ivi inclusa la direzione lavori, il coordinamento sicurezza, i collaudi;

f) acquisire e mantenere valide ed efficaci le Autorizzazioni di cui all’articolo 9;

g) partecipare alla tenuta della contabilità degli Interventi con le modalità di cui all’articolo 181 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010, ivi compresi gli obblighi di informazione e di comunicazione ivi previsti;

h) manutenere gli Interventi e svolgere le attività di Gestione, in conformità a quanto previsto nella documentazione di offerta;

i) prestare e mantenere, ovvero assicurare che siano prestate e mantenute, tutte le garanzie e le polizze assicurative applicabili ai sensi del Codice e della Convenzione;

l) svolgere tutte le attività oggetto della Convenzione con la massima diligenza e nel pieno rispetto della normativa applicabile;

m) rispettare i tempi previsti nella Convenzione e nell’allegato Cronoprogramma, dandone periodica comunicazione al Concedente e segnalando eventuali ritardi e modalità di recupero;

n) prestare l'assistenza ragionevolmente richiesta dal Concedente in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest’ultimo;

o) ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

6. Sono a totale carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nella Convenzione a suo carico.

7. Il Concessionario non potrà eccepire, durante l’esecuzione degli Interventi e nel corso della Gestione, la mancata conoscenza di condizioni e/o di elementi non valutabili ai sensi dell’articolo

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1176 del Codice Civile, tranne che nel caso in cui tali nuovi elementi si configurino quali cause di Forza Maggiore.

8. Il Concessionario si obbliga, al più tardi decorsi 30 (trenta) giorni dall’approvazione del progetto definitivo/esecutivo, a dimostrare la disponibilità delle risorse a suo carico necessarie alla realizzazione degli Interventi, compresa l’eventuale stipula del contratto di finanziamento o, in mancanza, l’eventuale sottoscrizione o collocamento delle obbligazioni di progetto. Decorso detto termine senza che il Concessionario vi abbia provveduto, la Convenzione s’intende risolta ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile e del successivo articolo 28 e il Concessionario medesimo non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi comprese quelle relative alla progettazione.

9. Nel caso di accensione di mutui dedicati, che non trovino estinzione entro il periodo di Concessione, il Concessionario dovrà negoziarli prevedendo la possibilità di estinguere anticipatamente tali debiti alla scadenza del periodo di Concessione, ovvero prevedendo la possibilità di subentro nel contratto di finanziamento da parte del nuovo concessionario.

10.2 – Ulteriori obblighi a carico del Concessionario 1. Il Concessionario s’impegna a:

a) fornire al Concedente, ove richiesto, ogni documento, informazione e notizia utile alla verifica del rispetto, da parte del Concessionario, degli obblighi su di esso gravanti ai sensi della Convenzione e rendere disponibili tali documenti on line e/o in formato digitale;

b) trasmettere al Responsabile del Procedimento [e al Direttore dei Lavori] tutti i chiarimenti tecnici richiesti;

c) partecipare alle visite che [il Direttore dei Lavori,] il Responsabile del Procedimento e/o gli incaricati dagli stessi designati effettueranno, al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza; si impegna, altresì, a partecipare alle visite stabilite per i collaudi in corso d’opera;

d) informare tempestivamente il Concedente in relazione a:

(i) ogni circostanza o evento che potrebbe comportare ritardi sia nell’esecuzione degli Interventi sia nella Gestione, sia l’indisponibilità, anche parziale, degli Interventi o della Gestione;

(ii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione o per il recesso dalla Convenzione;

(iii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la mancata erogazione o decadenza dal beneficio del termine delle linee di credito concesse al Concessionario ai sensi del contratto di finanziamento, ovvero per l’esercizio da parte dei finanziatori di facoltà volte a limitare l’operatività del Concessionario o l’escussione di garanzie o impegni previsti nel contratto di finanziamento a carico del Concessionario;

(iv) le controversie, i procedimenti giudiziali e/o amministrativi e/o arbitrali da parte o nei confronti del Concessionario, che possano pregiudicare la sua capacità di adempiere agli obblighi derivanti dalla Convenzione;

(v) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione, sul progetto definitivo/esecutivo, sulla Gestione ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dalla Convenzione;

e) fornire al Concedente un rendiconto annuale sull’andamento della gestione al fine della verifica del rispetto di tutti gli obblighi assunti sulla base della Convenzione e di un rendiconto finale che, al termine della durata della Concessione, verrà consegnato al Concedente, quale rapporto storico sull’efficacia della Gestione e degli Interventi. La rendicontazione dovrà essere presentata entro il 31 gennaio di ogni anno, con riferimento all'esercizio precedente.

Su richiesta dell’Amministrazione Comunale, il Concessionario dovrà attestare tale rendiconto presentando le relative pezze giustificative.

f) tenere indenne il Concedente da ogni pretesa di terzi, in qualsiasi modo derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dalla Convenzione, per cause imputabili al Concessionario.

g) consegnare il Piano Economico Finanziario in formato editabile.

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ART. 11 SUBAPPALTI

1. Il Concessionario, per l’affidamento a terzi dei lavori o dei servizi non eseguiti direttamente, dovrà procedere mediante contratti di appalto.

2. E’ ammesso il subappalto, nei limiti e con le modalità previste dall’articolo 174 del Codice, secondo quanto indicato nella documentazione di gara e dichiarato nell’offerta.

3. I soggetti terzi, ai quali i lavori o i servizi sono affidati in subappalto, devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del Codice e dei requisiti di qualificazione previsti dalla vigente normativa e dalla documentazione di gara in relazione alle prestazioni subappaltate.

4. Il Concessionario s’impegna a comunicare al Concedente, almeno 10 (dieci) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto di subappalto, i dati anagrafici, i recapiti e i rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi. Il Concessionario in ogni caso comunica al Concedente ogni modifica di tali informazioni resasi necessaria durante la Concessione nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi.

5. I subappalti di lavori e di servizi non comportano alcuna modificazione degli obblighi e degli oneri del Concessionario, il quale rimane l’unico e solo responsabile nei confronti del Concedente per la perfetta esecuzione della Convenzione, anche per la parte subappaltata.

ART. 12 OBBLIGHI ED ATTIVITA’ DEL CONCEDENTE 1. Al Concedente compete:

a) compiere le attività amministrative di sua competenza, necessarie all’esecuzione della Concessione e alla puntuale realizzazione degli Interventi, ossia:

(i) approvare la progettazione elaborata dal Concessionario entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione all’ufficio competente o dall’acquisizione dell’eventuale ultimo parere di altro Ente;

(b) porre in essere le formalità e gli adempimenti non delegabili ai fini dell’ottenimento delle autorizzazioni, come riportati all'art.9;

c) compiere le attività di verifica ai fini dell’approvazione del progetto definitivo/esecutivo presentato dal Concessionario e dare riscontro al Concessionario entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla ricezione. Nel momento in cui il Concedente richieda modifiche e/o integrazioni al progetto presentato, il predetto termine decorre dalla nuova consegna;

d) effettuare le attività di vigilanza e di Collaudo nei termini e nei modi stabiliti dal Codice e in conformità alla Convenzione;

e) cooperare con il Concessionario e con i finanziatori per tutte le attività necessarie alla definizione del contratto di finanziamento e all’erogazione dei finanziamenti eventualmente assunti dal Concessionario.

2. Il Concedente s’impegna a comunicare al Concessionario ogni evento rilevante, circostanza o provvedimento che condizioni la Concessione, nel corso della sua durata. In particolare, il Concedente trasmetterà al Concessionario le seguenti informazioni e documenti:

a) ogni provvedimento di ogni amministrazione pubblica che abbia interesse nel procedimento;

b) ogni provvedimento del Concedente in relazione all’utilizzo delle aree limitrofe a quelle interessate dalla Concessione e degli impianti interferenti con quelli oggetto di Concessione;

c) l’insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della Concessione ai sensi del successivo Art.32.

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ART.13 OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. A tal fine, il Concessionario si obbliga:

a) ad utilizzare il/i conto/i corrente/i [bancario/i postale/i], dedicato/i anche non in via esclusiva alla Concessione, sul/i quale/i devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi alla Concessione, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [bancario o postale]

ovvero altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto all’articolo 3, commi 2, 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136;

b) a comunicare al Concedente, entro e non oltre 7 giorni dall’accensione del/i conto/i o dalla prima utilizzazione dello/gli stesso/i per le attività del Contratto, gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità [specificare nome e cognome] e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare su detto/i conto/i;

c) a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi al Concedente;

d) a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP), e nella specie [•].

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136.

4. Il Concessionario si obbliga altresì:

a) ad inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;

b) a dare immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Piacenza della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

c) a garantire che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, le parti assumano sia l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia l’obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Piacenza qualora abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

5. Il Concedente verifica, senza alcuna responsabilità a suo carico, che nei contratti di cui al comma 4, lettera c), sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

6. Il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG/CUP n. [•] al cessionario, anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati.

ART.14 FORZA MAGGIORE

1. Sono cause di Forza Maggiore i seguenti eventi, imprevisti e imprevedibili al momento della sottoscrizione della Concessione, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l’adempimento delle obbligazioni della Concessione:

a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, pandemie, manifestazioni collettive di protesta;

b) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;

c) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;

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d) incidenti aerei;

e) eventi calamitosi di origine naturale che configurino disastri o catastrofi.

2. Al verificarsi di uno degli Eventi di cui al comma 1, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all’altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l’evento, gli effetti prodotti e i rimedi che intende adottare.

3. Qualora l’evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l’impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni della Concessione, si applicano gli articoli 15.8, 19 e 28.

4. Qualora l’evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l’impossibilità definitiva di realizzare l’Opera ovvero di fruire della medesima e del Centro Sportivo, ciascuna Parte può invocare la risoluzione della Concessione ai sensi dell’articolo 1463 del codice civile. Qualora l’Evento si verifichi in Fase di Costruzione, determinando l’impossibilità definitiva di realizzare l’Opera, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario dei soli costi effettivamente sostenuti per le opere eseguite a regola d’arte, al netto delle somme di cui all’articolo 28.

5. Qualora l’Evento si verifichi in Fase di Gestione, determinando l’impossibilità definitiva di fruire dell’Opera e del Centro Sportivo, la risoluzione comporta il pagamento di cui all’articolo 28.

SEZIONE IV– PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE

ART.15 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 15.1 – CONSENSI E PIANIFICAZIONE

1. Fatte salve le formalità e gli adempimenti per legge non delegabili a terzi da parte del Concedente e gli obblighi di cui al precedente Art. 9, spetta al Concessionario attivarsi in proprio o in nome e per conto del Concedente, per ottenere dalle competenti amministrazioni, entro i tempi previsti dal Cronoprogramma, le autorizzazioni necessarie per la progettazione oggetto di Convenzione, per la corretta esecuzione degli Interventi e per l’esecuzione delle attività di Gestione, ponendo in essere tempestivamente tutte le attività a tal fine strumentali.

2. Qualora il ritardato e/o il mancato ottenimento delle autorizzazioni sia imputabile al Concessionario, gli eventuali conseguenti aggravi in termini di costi e di tempi sono a carico del Concessionario medesimo.

15.2 – MODALITA’, TEMPI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. Gli Interventi dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte, nei tempi e secondo le modalità previsti dalla Convenzione, in conformità al progetto definitivo/esecutivo nonché nel rispetto delle norme di settore applicabili.

2. Il Concessionario s’impegna a ultimare tutti gli Interventi entro e non oltre i tempi previsti dal Cronoprogramma.

15.3 – VARIANTI

1. Il Concessionario sarà tenuto ad apportare al progetto approvato le variazioni richieste dal Concedente, a condizione che dette variazioni:

a) non determinino un'alterazione sostanziale del progetto definitivo/esecutivo;

b) non comportino incremento dei costi previsti per la realizzazione degli Interventi al di sopra dell'importo, riferito ai soli lavori (escluse iva e spese tecniche), di € 19.400,00 (diciannovemilaquattrocento/00) e della tempistica per la realizzazione degli Interventi al di sopra di 36 (trentasei) giorni.

2. Alle stesse condizioni di cui ai commi precedenti, potranno essere proposte dal Concessionario le varianti che si rendessero necessarie per risolvere problematiche di carattere tecnico finalizzate a rendere più funzionale la Gestione.

3. Le varianti in corso d’opera possono essere ammesse, qualora ricorra uno dei casi di cui

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4. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 3, le varianti potranno essere richieste dal Concedente al Concessionario o proposte dal Concessionario. Le eventuali perizie di variante dovranno essere approvate dal Concedente. Nell’ipotesi in cui la variante sia stata proposta dal Concessionario, il Concedente s’impegna a comunicare al Concessionario la propria approvazione o rigetto nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta.

5. Le varianti in corso d’opera, dovranno essere redatte utilizzando i prezzi previsti dell'”Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo” della Regione Emilia Romagna e del

“Prezziario regionale Opere pubbliche della Regione Lombardia”, oltre che ai “Prezzi informativi Opere edili” della Camera di commercio I.A.A .di Piacenza. Per le lavorazioni non previste nella Convenzione, i prezzi delle lavorazioni o dei materiali verranno determinati dalle Parti al Tavolo di Coordinamento di cui al successivo Art. 25, facendo riferimento all'”Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo” della Regione Emilia Romagna e del “Prezziario regionale Opere pubbliche della Regione Lombardia”, oltre che ai “Prezzi informativi Opere edili”

della Camera di commercio I.A.A .di Piacenza.

6. Il Concessionario è tenuto a sostenere i costi relativi alle varianti in corso d’opera dovute al manifestarsi di errori od omissioni di progettazione che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione degli Interventi, ovvero la loro utilizzazione. In tali casi, il Concessionario dovrà altresì risarcire il Concedente di qualsiasi danno subito.

15.4 – DIREZIONE DEI LAVORI E RESPONSABILE DELLA SICUREZZA

1 . Il Responsabile Unico del Procedimento sovrintende e controlla, congiuntamente al Direttore dei Lavori e al Direttore dell’Esecuzione, l’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, esercitando i compiti e le funzioni ad esso attribuite dal Codice, dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 e dalle Linee Guida ANAC n. 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”.

2. Compete al Direttore dei Lavori verificare il rispetto dei tempi e dei costi di realizzazione degli Interventi e il ricorrere di circostanze speciali che possono determinare sospensioni parziali o totali dei lavori ai sensi dell’Art. 15.8 della presente Convenzione e predisporre, sulla base di tale verifica, lo stato di avanzamento lavori.

3. Le funzioni di responsabile della sicurezza saranno svolte dal Direttore dei Lavori ovvero da un direttore operativo abilitato.

4. Restano in capo al Direttore dei Lavori, al responsabile per la sicurezza e al Concessionario tutti gli obblighi e le responsabilità che le vigenti disposizioni normative assegnano loro.

15.5 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DELLA GESTIONE

1. Il Concedente svolgerà la funzione di sorveglianza e controllo sulle attività svolte dal Concessionario attraverso il Responsabile del Procedimento e i propri uffici a ciò delegati.

2. Il Responsabile del Procedimento svolge i compiti e le funzioni attribuitegli dal Codice e cura in particolare, in ciascuna fase di attuazione degli interventi oggetto della Convenzione, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza con il progetto e con il PEF nonché sui tempi di realizzazione previsti nel Cronoprogramma.

3. Il Responsabile del Procedimento, tra l’altro, svolge tutti i compiti previsti dalle vigenti disposizioni normative in ordine alla corretta realizzazione degli Interventi oggetto della Convenzione, verificando il rispetto delle prescrizioni ivi contenute. In particolare provvederà:

a) ad autorizzare il Concessionario allo svolgimento delle indagini sui siti oggetto degli Interventi;

b) a verificare la rispondenza degli Interventi effettivamente realizzati rispetto a quanto previsto negli elaborati progettuali. A tal fine, il Responsabile del Procedimento acquisirà la relativa

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documentazione e parteciperà altresì alle visite del collaudatore, sia in corso d’opera sia per il Collaudo finale;

c) a verificare la documentazione contabile preliminare all’erogazione di eventuali contributi pubblici;

d) a ordinare l’irrogazione delle penali così come previste dal successivo Art. 15.7.

15.6 COLLAUDO

1. Le attività di Collaudo, in corso d’opera e finale, sono effettuate da un/a Collaudatore/Commissione di Collaudo nominato/a dal Concedente nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 102, commi 6 e 7, del Codice e dall’articolo 216 del DPR n. 207/2010.

2. I costi e gli oneri relativi alle attività di collaudo, compresi i compensi di Collaudatore/Commissione di Collaudo, sono posti a carico del Concessionario e indicati nel Quadro Economico allegato alla Documentazione di Gara.

3. Il Collaudo è effettuato nel rispetto del DPR n. 207/2010, Parte II, Titolo X.

4. Il Concessionario si impegna a fornire l’assistenza e la collaborazione necessarie all’espletamento di ogni accertamento, verifica o collaudo, anche mettendo a disposizione del Concedente le strumentazioni e il personale eventualmente occorrenti.

5. Del Collaudo in Corso d’Opera è redatto apposito verbale.

6. Entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, è emesso il Certificato di Collaudo di cui all’articolo 102, comma 3, del Codice.

15.7 – PENALI PER RITARDI IN FASE DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE

1. Il Concessionario sarà responsabile di ogni ritardo a lui imputabile in fase di progettazione e di realizzazione degli Interventi.

2. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione al Concedente del progetto definitivo/esecutivo, rispetto ai termini stabiliti all’Art. 10.1, comma 2, lettere b-bis) e b-ter), si applica una penale pari euro 200,00 (euro duecento/00).

3. In Fase di Costruzione, per ogni giorno di ritardo, riconducibile al Concessionario, rispetto ai termini stabiliti nel Cronoprogramma, ai sensi dell’articolo 10.1, comma 5, lettera d), si applica una penale pari a euro 200,00 (euro duecento/00).

4. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione della documentazione e delle informazioni di cui all’Art. 9, comma 2 e all'art.10, si applica una penale pari a euro 100,00 (euro cento/00).

5. Nel caso in cui il Concessionario non proceda, entro 10 giorni dalla scadenza indicata, alla realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria, nel rispetto della tempistica prevista in sede di offerta, allo stesso saranno addebitati i costi sostenuti dal Comune per affidare la realizzazione degli interventi a terzi. Sarà inoltre applicata una maggiorazione pari al 10% della spesa sostenuta;

6. Si procederà all'incameramento delle penali mediante escussione della garanzia fideiussoria, qualora il concessionario non intenda versarne l’importo al Concedente.

L’escussione della garanzia fideiussoria, che potrà essere totale o parziale, obbliga sin d’ora il Concessionario alla sua immediata reintegrazione dopo ogni escussione.

7. Qualora gli importi dovuti dal Concessionario a titolo di penale superino il 10% (dieci per cento) dell’importo totale degli Interventi, al netto degli oneri della sicurezza e al netto dell’IVA, il Concedente potrà avvalersi della facoltà di cui al successivo art. 28 comma 2 lett.a).

8. Qualora il Concessionario recuperi i ritardi accumulati sulla progettazione durante la realizzazione degli Interventi, consentendo il rispetto dei termini stabiliti dal Cronoprogramma, il Concedente restituirà le penali versate dal Concessionario ai sensi del precedente comma 2.

15.8 - SOSPENSIONE E PROROGA DELL’ ATTIVITA’ DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. Fatte salve le ragioni di sicurezza e pubblica incolumità, in nessun altro caso il

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2. Qualora un evento di forza maggiore o una delle altre circostanze di cui all’articolo 107 del Codice determini una sospensione totale o parziale dell’attività di realizzazione, per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data indicata nel verbale di sospensione, i termini di realizzazione degli Interventi, nonché il periodo di durata della Concessione, si intenderanno prorogati di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione.

3. In caso di sospensione parziale dei lavori, il Concessionario è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili.

4. In ogni caso, e fermo restando quanto previsto al precedente comma 2, il Concedente si riserva la facoltà, per comprovate ragioni di carattere tecnico e/o logistico connesse all’esecuzione delle attività che riguardano l’oggetto della Concessione, di richiedere al Concessionario la sospensione parziale dell’esecuzione degli Interventi in qualunque momento.

5. Qualora la sospensione o le sospensioni totali dei lavori, disposte per ragioni di necessità o di interesse pubblico ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice, siano superiori a un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori stessi o, comunque quando superino sei mesi complessivi, il Concessionario può chiedere la risoluzione senza indennità. Se il Concedente si oppone alla risoluzione, il Concessionario ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

6. Nei casi di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui al comma 1, al Concessionario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all’importo contrattuale l’utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

b) la lesione dell’utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, computati sulla percentuale del 10 per cento, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d’opera accertati dal Direttore dei Lavori;

d) la determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

ART. 15bis SOPRAVVENIENZE

15bis.1 – LAVORI E SERVIZI COMPLEMENTARI

1. Le Parti convengono altresì che, qualora nel corso della durata della Concessione il Concedente, anche eventualmente su proposta non vincolante del Concessionario, ritenga necessario o stimi anche solo opportuno:

a) estendere la Gestione; ovvero

b) effettuare interventi ulteriori rispetto a quelli previsti nell’offerta tecnica del Concessionario, allo scopo di estendere la Gestione e/o di migliorare la qualità della Gestione e/o di migliorare il rendimento della Concessione;

il Concedente e il Concessionario possano convenire, al Tavolo di Coordinamento di cui al successivo Art. 25, di apportare variazioni alla Concessione e di rideterminare le nuove condizioni di equilibrio del PEF.

2. L’importo dell’investimento aggiuntivo, che potrebbe rendersi necessario o anche solo opportuno per estendere la Gestione e/o per un miglioramento della qualità della Gestione e/o per un miglioramento del rendimento della Concessione, non sarà superiore al 50% (cinquanta per cento) del valore complessivo del presente contratto e comporterà una revisione del PEF ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 182, comma 3 del Codice.

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15bis.2 – LAVORI E SERVIZI SUPPLEMENTARI

1. Al Concessionario possono essere affidati in via diretta, con il suo accordo, i lavori e/o i servizi supplementari non figuranti nella Concessione, divenuti tecnicamente necessari a seguito di circostanze impreviste, nelle ipotesi e nei limiti previsti dall’articolo 175 del Codice.

15bis.3 – MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI E DEI SERVIZI COMPLEMENTARI E SUPPLEMENTARI

1. All’esecuzione dei lavori e dei servizi complementari e/o supplementari si procederà solo dopo l’approvazione del relativo progetto da parte del Concedente; per la determinazione dei costi, si procederà secondo quanto stabilito dall’Art. 15.3 della presente Convenzione.

2. L’affidamento dei lavori e dei servizi complementari e/o supplementari sarà formalizzato in apposito atto aggiuntivo.

3. Qualora, in conseguenza di detti lavori e/o servizi, si dovessero alterare le condizioni economiche della Gestione e quindi le condizioni di equilibrio economico-finanziario della Concessione, le Parti potranno avviare la procedura di revisione del PEF di cui all’Art. 24 della Convenzione.

SEZIONE V – GESTIONE

ART. 16 ATTIVITA’ DI GESTIONE

1. Il Concessionario è obbligato a garantire la disponibilità delle attività di Gestione secondo gli standard tecnici e funzionali disciplinati nel Capitolato di gestione e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

2. Il Concessionario è obbligato a eseguire le attività di Gestione, per l’intera durata della Concessione, come puntualmente descritto nel Capitolato di gestione e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

3. Il Concessionario s’impegna altresì a svolgere le Manutenzioni necessarie in modo da garantirne la piena funzionalità per l’intera durata della Concessione, con l’obbligo, alla sua scadenza, di consegnare l’impianto al Concedente nello stato previsto nel Capitolato di gestione e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

4. Il Concessionario dovrà corrispondere, per l’intera durata del contratto, al Comune di Piacenza, un canone annuo pari a

€ ________________

, in due rate anticipate, da versarsi entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno a partire dal 2021 e fino al termine della durata del contratto.

Qualora dalle rilevazioni ISTAT previste dalla Legge risulti una variazione, nel periodo considerato, superiore al tasso di interesse legale in vigore al momento della revisione, si provvede a variare l'importo in misura pari alla eccedenza di variazione rispetto alla percentuale predetta.

In caso di mancato pagamento, verrà applicata la penale prevista dal successivo art. 21 e la somma dovuta sarà prelevata dalla cauzione definitiva di cui all’art. 26 della presente Convenzione.

ART.17 FASE DI GESTIONE

1. La gestione dei Servizi ha inizio:

a) con riferimento all’Impianto Sportivo, a seguito della stesura del Verbale di Consegna;

b) con riferimento all’Opera, a seguito del Collaudo dell’Opera con esito positivo.

2. Il Concessionario è responsabile in via diretta nei confronti del Concedente della corretta erogazione di tutti Servizi oggetto del Contratto, anche in caso di subappalto e/o affidamento diretto ai sensi del comma 3.

3. In caso di affidamento diretto da parte del Concessionario ai soci della società di progetto, ai sensi degli articoli 174, comma 2, e 184, comma 2, del Codice, da regolare mediante apposito atto contrattuale, valgono le seguenti condizioni:

a) i soci che svolgono direttamente i Servizi devono essere qualificati per la quota da eseguire,

(21)

b) i Servizi devono essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato di Gestione;

c) i Servizi possono essere subappaltati nei limiti quantitativi indicati in sede di Offerta.

4. Il Concessionario procede all’affidamento a terzi dei Servizi non eseguiti direttamente dai soci, mediante procedura di evidenza pubblica ai sensi del Codice, nel rispetto dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del Codice e dei requisiti di qualificazione previsti dalla vigente normativa e dalla Documentazione di Gara.

ART.18. SERVIZI DI DISPONIBILITÀ, ACCESSORI, COMMERCIALI E A TARIFFA

1. Il Concessionario si obbliga a fornire tutti i Servizi di Disponibilità dell’Opera e del Centro Sportivo nonché tutti i Servizi Accessori alla Disponibilità, necessari a garantire la piena fruibilità dell’Opera e del Centro sportivo secondo gli standard quantitativi e qualitativi disciplinati nel Capitolato di Gestione allegato al Contratto.

2. Sono “Servizi di Disponibilità dell’Opera e del Centro Sportivo”:

a) i Servizi di Gestione e Manutenzione Ordinaria e Straordinaria dell’Opera e delle sue parti come disciplinato nel Capitolato di Gestione allegato al Contratto;

b) i Servizi di Gestione e Manutenzione Ordinaria e Straordinaria degli impianti e delle strutture dell’Impianto Sportivo come disciplinato nel Capitolato di Gestione allegato al Contratto;

3. Sono “Servizi Accessori alla Disponibilità”:

a) il servizio di pulizia di tutte le aree, strutture e impianti dell’Impianto Sportivo come disciplinato nel Capitolato di Gestione allegato al Contratto;

b) il servizio di sorveglianza, apertura e chiusura dell’Impianto Sportivo come disciplinato nel Capitolato di Gestione allegato al Contratto;

4. Il Concessionario si obbliga inoltre a fornire per tutta la durata del Contratto i Servizi di seguito indicati:

a) Servizi Commerciali:

- Bar di Via Pubblico Passeggio, 11

- Chiosco bar sito presso l'ingresso della pista di pattinaggio (ex Danny bar) b) Servizi a Tariffa

- campo da bocce;

- pista di pattinaggio

5. Il Concessionario si impegna a svolgere la Manutenzione Ordinaria e la Manutenzione Straordinaria programmate dell’Opera e dell’Impianto Sportivo con le modalità e i tempi previsti nel Programma Manutentivo di cui al Capitolato di Gestione, in modo da garantirne la piena funzionalità per tutta la durata della Concessione, con l’obbligo, alla scadenza della stessa, di consegnare l’Opera e l’Impianto Sportivo al Concedente in perfetto stato di manutenzione, fatto salvo il normale deperimento d’uso.

6. Il Concessionario si impegna altresì, a propria cura e spese, a garantire la Disponibilità dell’Opera esente dai vizi sopravvenuti derivanti dalla Progettazione e/o Costruzione, e a eseguire tutte le attività non programmate di manutenzione dell’Opera e dell’Impianto Sportivo che dovessero rendersi necessarie per garantire la piena fruibilità dell’Opera per tutta la durata del Contratto.

7. Il Concessionario si obbliga a fornire i Servizi di cui ai commi 2, 3 e 4 per tutta la durata del Contratto.

ART,19 SOSPENSIONE E PROROGA DELLA GESTIONE

1. Qualora in seguito a un evento di forza maggiore o altro evento non imputabile al Concessionario, esso Concessionario non sia in grado di effettuare la Gestione in tutto e/o in parte, dovrà essere fornita al Concedente un’informativa contenente la descrizione della parte delle attività di Gestione che non può essere prestata a causa di tale evento nonché di quella parte che può essere erogata, seppur parzialmente.

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