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Sentenza n. 749/2016 pubbl. il 28/11/201B RG n. 283/201É Repert. n. 668/2016ldel 28/11/20l|

Registrato il: 01/12/2016 n.3950/2016 importo 200,cè

N. R.G. 283/2Q15

RE PUBBLICA ITALPANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte D'Appello di Trieste SEZIONE PRIMA CIVILE

La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati :

Vincenzo Colarieti Presidente Manila Salva' Consigliere

Francesca Melloni Consigliere ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 283 dei ruolo 2015 avente ad oggetto: appello avverso

l'ordinanza ex art. “02 ter c.p.c. del Tribunale di Trieste n.rep. 486/15 di data 13-3-2015 e depositata in data 17-3-2015 in punto riconoscimento della protezione

internazionale.

F I

Prot.

C S M II A -6 0 6 4 /2 0 1 7 d el 0 8 /0 2 /2 0 1 7

(2)

Sentenza n. 749/2016 pubbl. il 28/11/20115 RG n. 283/20tp Repert. n. 668/20162del 28/11/20l|

Registrato il: 01/12/2016 n.3950/2016 importo 200,d)

eie t divamente domiciliata in indirizzo telematico presso io studio dell 'avv„ MARZIA COMO (CMOMRZ71T48L424D} del toro di Gorizia, dalla quale è assistita e difesa per procura di data 15-6-2014 in calce ai ricorso introduttivo del giudizio depositato in data 18-6-2014.

Ammessa al beneficio ex art. 74 D.P.R. n. 115/2002.

APPELLANTE E

Ministero dell'Interno, in persona dei Ministro prò tempore, e Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Gorizia domiciliato in indirizzo telematico presso l'Avvocatura dello Stato dalla quale è difeso ex lege

APPELLATO

Con intervento del PG, nella persona del Sostituto, doti:.ssa Paola Camerari, la quale, con nota depositata in data 14-9-2015 ha così concluso: <<Che codesta Corte d'appello ... voglia confermiate il diniego dello status di rifugiato e il respingimento delle domande subordinate dì protezione sussidiaria ovvero umanitaria>>.

FI

Prot.

C S M

n.

A -6 0 6 4 /2 0 1 7

del

0 8 /0 2 /2 0 1 7

(3)

RG n. 283/20l|

Reperì, n. 668/20163del 28/11/201 Registrato il: 01/12/2016 n.3950/2016 importo 200,<

Causa trattenuta per la decisione all'udienza di data 21­

6-2016 e decisa nella camera di consiglio di data 8-11­

2016 sulle seguenti

CONCLUSIONI

Per l'appellante : <<In via principale riconoscere in capo ad lo status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra dei 1951, ratificata dall'Italia con Legge n. 722/54, per i motivi di cui in narrativa.

motivi tutti di cui in narrativa del presente atto, come dei precedenti ;

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RG n. 283/20 li Repert. n. 668/20164del 28/11/201|

Registrato il: 01/12/2016 n.3950/2016 importo 200.of) 1

O In via subordinata : accertare e dichiarare il diritto di f a£ alici protezione sussidiaria, ai sensi |

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dell'art. 17 dei decreto legislativo n. 251 dei 2007, per 5

z

i motivi tutti di cui in narrativa del presente arto, e

come dei precedenti; <

|

In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del

giudizio, di cui si chiede la liquidazione con apposita istanza e nota spese.>>

Per 1'appellato MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI GORIZIA: «Voglia la Corte adita, confermare l'ordinanza del Tribunale di Trieste, nel giudizio avente n. r.g. 1870/2014 resa in data 13-3- 2Q15>>

RAGIONI IN FATTO

Con domanda avanzata in sede amministrativa, in data 8-1­

2014, cittadina nigeriana, chiedeva il riconoscimento del proprio diritto alia protezione mie rnazionale.

Sentita dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale in data 29-4-2014, la richiedente narrava delle persecuzioni subite ad opera del padre (mussulmano) fin alizza t. e a d

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RG n. 283/2011 Reperì n. 668/20165del 28/11/2015°

Registrato il: 01/12/2016 n.3950/2016 importo 200,i

impedire il matrimonio fra lei (cristiana) e il fidanzato anch'egli di religione cristiana. Aggiungeva che a causa del timore di essere uccisi dal padre sia lei che il giovane e r a n o fuggiti in Libia, per poi raggiungere 1'Italia dopo un arresto a rbi tirar io i n que 1 P a e s e sofferto dalla richiedente protezione.

Con delibera adottata in data 13-5-2014 l'organo amministrativo respingeva la domanda delia richiedente siccome intrinsecamente illogica e non supportata da alcun riscontro documentale.

Con ricorso ex art 35 dei D.lvo. n. 25 del 2008 depositato in data 18-6-2014, impugnava - dinanzi al Tribunale di Trieste - la decisione delia Commissione Territoriale di Gorizia notificata in data 22-5-2014. A sostegno della domanda di protezione ripercorreva la propria vicenda personale evidenziando le caratteristiche religiose della persecuzione della quale era stata fatto oggetto ad opera del padre, con minacce di ucciderla insieme ai fidanzato. Illustrava la normativa in materia desumendone il diritto ad ottenere lo staus di rigugiato, in subordine il riconoscimento della protezione sussidiaria per il grave pericolo, in caso di rimpatrio, di essere in pericolo anche per la

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RG n. 283/201Ì Repert. n, 668/20166del 28/11/20#

Registrato il: 01/12/2016 n.3950/2016 importo 200,:

situazione generale del Paese; in estremo subordine rappresentava l'esistenza dei presupposti per la concessione dei permesso di soggiorno per motivi umanitari quantomeno per il suo stato dì gravidanza.

Con comparsa di data 28-11-2014, si costituiva il Presidente della Commissione Territoriale di Gorizia contestando le censure mosse al suo provvedimento e ribadendo la correttezza delle ragioni in fatto e in diritto poste a sostegno della decisione, tenuto conto della provenienza della richiedente protezione da un'area della Nigeria (Edo State a Sud) non colpita dal conflitto religioso a cagione della grande maggioranza cristiana, al contrario del Nord Est dei Paese.

Il Tribunale, riservata la decisione all'udienza di data 3-3-2015, con ordinanza ex art 702 ter, depositata in data 17-3-2015, respingeva la domanda di protezione internazionale in entrambe le forme, concedendo pero la protezione umanitaria per le condizioni familiari della ricorrente.

Ancorava le ragioni della decisione all'inverosimiglianza del racconto, contraddittorio ed illogico al suo interno, per di più collocato m un'area del Paese priva di tensioni religiose.

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RG n. 283/201Ì Reperì, n. 668/20167del 28/11/20lfe Registrato il: 01/12/2016 n.3950/2016 importo 200,d)

Con atto notificato in data 16-4-2015,

appellava la predetta ordinanza chiedendone riforma con il ri conoscimento della protezione internazionale, in subordine della protezione sussidiaria.

Con motivo unico addebitava al Tribunale 1'assertività della motivazione priva di qualsiasi approfondimento della vicenda alla luce del contesto familiare e di quello di provenienza dell'asilante. Con riferimento alla situazione familiare osservava che il suo fidanzato, fuggite con lei, aveva ottenuto dallo stesso Tribunale di Trieste la protezione sussidiaria, pur trovandosi costui in una situazione di danno riflesso rispetto alla vittima principale delia persecuzione religiosa che era la sua fidanzata, alla quale era stato riconosciuto il permesso umanitario per uno stato di gravidanza, esauritosi da otto mesi ai momento dell'udienza nella quale era stato deposita© il certificato di nascita del bambino. Sotto l'aspetto geografico rilevava l'errore di fatto del Tribunale nell'indicare nell'Edc State l'area di provenienza della richiedente protezione, mentre tutte le sue relazioni familiari si trovavano nella città di Suìeja dove abitavano i suoi genitori e dove si era trasferita, dopo un periodo passato con ìa nonna materna

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RG n. 283/2011 Repert. n. 668/20168del 28/11/204 Registrato il: 01/12/2016 n.3950/2016 importo 200,i

nel Sud, presso la madre, cola iniziando la relazione sentimentale. Evidenziava anche l'errore di diritto nel ritenere possibile il rimpatrio in altre zone del Paese di origine,

Con comparsa depositata in data 1-7-2015, si costituiva il Ministero dell'Interno chiedendo 1'integrale conferma dell'ordinanza impugnata, al pari dei PG intervenuto in giudizio con nota depositata in data 14-9-2015.

La causa era decisa nell'odierna camera di consiglio sulle conclusioni prese dalle parti all'udienza di data 21-6-2016.

RAGIONI IN DIRITTO

L'appello merita accoglimento por quanto di ragione.

Dallo stesso racconto dell'appellante emerge con chiarezza l'assenza della motivazione religiosa in capo all'agente persecutore. Il padre dell'appellante ha sempre tollerato la diversa religione della figlia, ma ha rivolto la sua intransigenza religiosa verso il futuro marito con il quale non voleva imparentarsi, proprio per la fede cristiana dei giovane, non già di quella di sua figlia. Quindi, a prescindere dalla sua serietà e gravità, solo la persecuzione del suocero verso il genero è motivata da motivi religiosi, ma quella verso la figlia

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RG n. 283/201Ì Reperì, n. 668/20169del 28/11/20l|

Registrato il: 01/12/2016 n.3950/2016 importo 200,0i)

da motivi di dissenso sulle qualità dell'uomo scelto come marito.

Pur in assenza dei presupposti per ottenere io status di rifugiato, va riconosciuto all'appellante il diritto a ricevere la protezione sussidiaria, in ragione delia condivisibile critica sull'errore di fatto di natura geografica commesso dal Tribunale. L'area di provenienza della richiedente non è la parte meridionale della Nigeria, con forte maggioranza cristiana, ma il centro nord di quei Paese, in particolare la città di Suleja, già capitale dell'omonimo emirato, in tempi moderni inserita nel Niger State. La richiedente protezione è nata e vissuta con la nonna materna in una città meridionale, nella quale però non ha più radici né familiari né sociali, avendo trasferito il proprio centro di interessi nella città di Suleja dove vivevano entrambi i genitori separati fra di loro. Da questa città ha dovuto fuggire, non da lyekogba, dove è nata, ovvero da Jeliroy dove viveva con la nonna prima di trasferirsi dalia madre in Suleja. Ed è proprio in quell'area dei Paese che dovrebbe tornare non avendo radici altrove ed è su questa zona geografica che deve soffermarsi l'indagine

8 volta ad accertare se il ritorno deli'asilante la

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RG n. 283/201Ì Reperì n. 668/201 è°del 28/11/201^

Registrato il: 01/12/2016 n.3950/2016 importo 200,'

esporrebbe ad un pericolo grave per la persona secondo lo schema dentato dall'art 14 D. Igs. n. 251 del 2007. La risposta, nel caso in esame, deve essere affermativa perché ricorre l'ipotesi di cui alla lettera c), non perché vi sia nella zona un conflitto indiscriminato che espone al pericolo di vita qualsiasi civile, ma per il serio rischio, in quanto cristiana, di subire violenze da parte dei numerosi gruppi terroristici di matrice islamica che infestano quella parte specifica delia Nigeria. La difficile situazione dei cristiani e dei mussulmani tolleranti, presi di mira dalie organizzazioni terrostiche di Boko Harem, è ampiamente descritta nei rapporti COI sui siti ecoi.net e Refword.org. In particolare il Rapporto sulla Libertà Religiosa Internazionale Nigeria pubblicato il 10-8-2016 a cura del Dipartimento di Stato USA (reperibile all'indirizzo www.ecoi.net/locai link/328335/455611 en.html) illustra la difficile situazione dei civili negli stati del nord della Nigeria, teatro degli attentati di Boko Haram, ai quali l'autorità statale non è in grado di fornire una risposta efficace venendo meno al primario compito statuale di difesa della popolazione civile. Il pericolo

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ILICJ di atti terroristici, comune a tutti i residenti in z

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RG n. 283/201Ì Reperì, n. 668/201 ^del 28/11/201=

Registrato il: 01/12/2016 n.3950/2016 importo 200

quella zona, non è generalizzato, ma assume caratteristiche individualizzanti per 1 soggetti più direttamente esposti a quel rischio che attinge una

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determinata fascia (cristiani, in particolare giovani donne) e non tutta la popolazione residente in quella zona geografica. Poiché è pacìfica la religione cristiana dell'appellante, la stessa ha diritto alla protezione sussidiaria ex art 14 lett. c) D. Lgs. n, 251/2007.

Non luogo a provvedere sulle spese perché l'appellato soccombente dovrebbe essere condannato, ex art 133 D.P.R.

n. 115/2002 e succ. mod., a rimborsare se stesso.

P . Q . M .

Definitivamente pronunciando nella causa d'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Trieste n. rep.

486/15 promossa da nei confronti del Ministero del'Interno e della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Gorizia, ogni diversa istanza eccezione deduzione disattesa così decìde:

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<a LO 1) in accoglimento dell'appello proposto da

avverso l'ordinanza ex art 702 ter c.p.c.

del Tribunale di Trieste n. rep. 48 6/Ì5 che, per l'effetto così riforma:

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RG n. 283/20l|

Reperì, n. 668/201 ^de! 28/11/20l Registrato il: 01/12/2016 n.3950/2016 importo 200,i

2) riconosce alla richiedente nata in

Nigeria il C.F. lo

status di protezione sussidiaria ai sensi deìl'art.

2 1 e 1.1. h ) e 14 1 e 1t, c} d . 1 g s . 2 51 / 2 0 0 7;

3) non luogo a provvedere sulle spese di giudizio;

4} rimette a separato decreto la liquidazione delie spese ex art 82 e 83 del D.P.R. n. 115/2002 e succ.

mod,

Cosi deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'Appello di Trieste in data 8-11-2016.

I1 Presidente Vincenzo Colarieti

FirmatoDa'

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