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CONTRATTO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA. con quota sanitaria

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Academic year: 2022

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CONTRATTO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA con quota sanitaria

Premessa: Il presente contratto si compone di due parti : “norme di ammissione e prestazioni” e “Impegnativa di Ingresso”.

Parte 1 “NORME DI AMMISSIONE E PRESTAZIONI”

TITOLO 1: AMMISSIONI DEGLI OSPITI

Art. 1 Tipologia dell’utenza

La Congregazione del Terz’Ordine Francescano Secolare di S. Carlo, con sede in Scarperia, Via Senni 61, opera nel campo dell’assistenza sociale e socio-sanitaria esclusivamente per fini di solidarietà sociale, e senza scopo di lucro, in favore di persone anziane e/ o portatrici di disabilità.

Presso la R.s.a. di proprietà della Congregazione denominata “Casa S.

Francesco” possono essere accolte persone di ambo i sessi, preferibilmente residenti in Mugello, in condizione di totale o parziale non autosufficienza.

Art. 2 Domanda di Ingresso

La domanda di Ingresso, disponibile presso l’Ufficio amministrativo dell’Ente

“Congregazione del T.o.f. di S. Carlo”, indirizzata al Direttore Generale , deve essere compilata in tutte le sue parti e sottoscritta dall’interessato e/o da una persona di riferimento, più avanti detti “contraente”. Alla domanda devono essere allegate:

- certificazione medica da compilarsi a cura del medico curante;

- assenso del “contraente” al trattamento dei dati personali.

Art- 3 Accettazione delle domande

a) Non possono essere accettate domande incomplete rispetto alla documentazione e prive delle firme richieste.

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b) L’accettazione definitiva dove intendersi comunque subordinata alla visita di idoneità condotta presso la struttura dal responsabile Sanitario della Congregazione , tesa ad accertare che non sussistano cause di esclusione dal punto di vista medico, terapeutico e/o assistenziale.

c) L’ingresso in RSA viene determinato dal Direttore Generale;

d) Il posto letto verrà assegnato ottemperando alle esigenze dell’Ospite, compatibilmente con la disponibilità di posti letto esistente in RSA.

L’amministrazione della RSA si riserva tuttavia la facoltà insindacabile di trasferire l’Abitante da una camera all’altra, qualora ciò fosse richiesto da esigenze di vita comunitaria o dalle sue mutate condizioni sanitarie e/o psicofisiche, su segnalazione del medico responsabile o del referente di nucleo; sugli eventuali trasferimenti sarà tempestivamente informata la

“persona di riferimento”.

Art. 4 Rapporti con i familiari

In generale , LA RSA ha cura di mantenere relazioni con tutti i familiari coinvolti nella degenza dell’Ospite, mentre si fa un preciso obbligo di tenere costanti rapporti con la “persona di riferimento“ che di norma viene individuata tra i familiari dell’Ospite o tra le persone indicate nella domanda di ingresso.

La qualifica di “persona di riferimento” viene conferita dall’Ospite o dagli altri familiari mediante opportuna delega contenuta nella “impegnativa di ingresso”.

La persona delegata potrà espletare tutti gli atti di natura amministrativa finanziaria, e, per quanto di sua competenza, quelli di natura sanitaria inerenti la degenza dell’Ospite, in ciò impegnando in solido anche i deleganti per gli obblighi, che per sé e per loro conto, essa assumerà nei confronti della Congregazione.

TITOLO 2: CORRISPETTIVI ED EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

art. 5 Impegno al pagamento degli oneri di ingresso e della retta di degenza Prima di effettuare l’ingresso, “contraente” sottoscriverà presso l’ufficio amministrativo della Congregazione l’impegno per il pagamento della retta e degli oneri di ingresso e permanenza.

Art. 6 Retta di degenza e quota sociale

1. La misura della quota sociale è determinata dalla convenzione operante fra la sottoscritta Congregazione, l’Asl n.10 di Firenze e il Comune di Scarperia.

Annualmente è previsto l’adeguamento automatico delle rette al costo della

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vita, mediante l’applicazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo con arrotondamento ai cinquanta centesimi superiori.

2. Le persone che si impegnano al pagamento della retta sono tenute a sottoscrivere, prima dell’ingresso, una regolare impegnativa di pagamento per le rette (impegnativa di ingresso), che devono essere versate mensilmente entro i primi 10 giorni di ogni mese. E’ richiesta la firma di chi si impegna in solido, oltre che la firma di chi si impegna al pagamento.

3. La retta comprende le prestazioni elencate nella ”carta dei servizi” che è parte integrante del presente contratto.

4. La retta dovuta è contabilizzata sui giorni di effettiva presenza, a partire dal primo giorno di ospitalità fino al giorno di uscita compreso.

5. Il mancato pagamento della retta per due mensilità consecutive, senza comunicazione alla Direzione e accettazione da parte della stessa, comporterà la risoluzione del contratto e la sospensione dei servizi accessori;

per la tutela dell’Abitante in dimissione sarà dato congruo preavviso ai familiari e saranno coinvolti i Servizi Sociali di riferimento

Art. 7 Contributo fisso di assistenza

Al momento dell’ingresso, le persone che hanno sottoscritto la domanda sono tenute a versare: il “contributo fisso di assistenza “ pari all' importo di 1 (una) retta giornaliera;

Art. 8 Consenso alla Contenzione

I familiari coinvolti ovvero la “persona di riferimento” sono consapevoli del fatto che le condizioni psichiche e /o fisiche dell’Ospite possono presentare gravità tali da rendersi necessaria l’applicazione di mezzi di contenzione allo scopo di salvaguardare integrità sia dell’Ospite, che quella di coloro che gli stanno intorno.

Detta circostanza può essere accertata già nel corso della visita di idoneità ai sensi dell’art .3 § b, ovvero può emergere nel corso dell’ospitalità.

Qualora tutto ciò dovesse profilarsi, i familiari coinvolti nella degenza esprimono sin d’ora il proprio consenso all’applicazione dei mezzi di contenzione.

Le misure di contenzione verranno attivate solo dopo che i familiari, ampiamente informati sulla problematica, avranno sottoscritto un “profilo personalizzato di contenzione” che verrà loro proposto dall’operatore sanitario di turno.

Nel caso in cui i familiari coinvolti ovvero la “persona di riferimento”, neghino il proprio consenso all’applicazione dei mezzi di contenzione, essi restano pienamente responsabili delle conseguenze, anche di carattere civilistico, e dei danni che possono derivare dalla mancata contenzione, liberando

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la Congregazione da ogni responsabilità riconducibile a fatti causati dalla mancata contenzione. Ciò potrà anche determinare giustificato motivo di allontanamento dell’Ospite dalla struttura stessa.

Art. 9 Servizi erogati

Per una descrizione più dettagliata dei servizi erogati si rimanda alla “Carta dei Servizi” allegata al presente contratto.

Art. 10 Altri Servizi

La Congregazione mette a disposizione ulteriori servizi non compresi nella retta giornaliera.

Essi sono:

a) Servizio di approvvigionamento dei farmaci, prescritti dal Medico di Base; il servizio è gratuito e viene eseguito nell’interesse dell’Abitante e per ordine e conto dei familiari, salvo che questi non vi provvedano direttamente.

Dell’ammontare dei farmaci acquistati nel mese viene chiesto il rimborso, in forma documentata, in concomitanza con il pagamento della retta. Qualora la

“persona di riferimento” avesse la necessità di avere gli scontrini dei farmaci a pagamento per il recupero fiscale, deve richiederli all’ufficio amministrativo al momento dell’ingresso. Fatta salva la facoltà per la Congregazione di sospendere immediatamente il servizio qualora la richiesta di rimborso non venga soddisfatta, il “contraente” si obbliga al pagamento dei costi sostenuti per l’approvvigionamento dei farmaci , anche nel caso in cui sia stato costituito in mora.

b) Servizio di trasporto finalizzato soltanto ai trasferimenti per visite mediche specialistiche (trasporto non sanitario) con ambulanza o veicolo attrezzato. Al momento dell’ingresso i familiari devono comunicare alla struttura se intendono provvedervi personalmente oppure se intendono avvalersi del servizio offerto dalle associazioni di volontariato locali. In quest’ultimo caso il servizio verrà da questi fatturato direttamente all’Abitante.

c) Servizio bar: all’interno della RSA è costituto un circolo MCL cui gli Abitanti possono associarsi mediante il pagamento della relativa quota associativa (tesseramento). Il circolo, oltre a periodiche realizzazioni di eventi di socializzazione, offre in via continuativa un servizio bar: le consumazioni vengono pagate direttamente al gestore.

d) Servizio di parrucchiera, barbiere e podologia. La Congregazione mette a disposizione locali attrezzati per l’erogazione di detti servizi: gli Abitanti possono fruirne a loro discrezione pagando direttamente al gestore le prestazione ricevute.

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Art 11 Trattamento degli effetti personali

Gli Ospiti adoperano in totale autonomia i propri effetti personali; essi ne sono altresì i custodi e gli unici responsabili. La Direzione non risponde dello smarrimento di oggetti e/o di denaro lasciati incustoditi. Pertanto si invitano i sigg. Abitanti a dare in custodia tali valori ai propri parenti oppure a depositarli presso il ns. ufficio amministrativo.

Art 12 Conservazione del posto letto

Durante il periodo eccedente la “quota mensile”, L’Ospite ha diritto alla conservazione del posto letto, solo allorché questa avvenga per le seguenti ragioni:

a) necessità di cure presso strutture del Servizio Sanitario nazionale, per un periodo consecutivo non superiore ad 1/3 del periodo di accoglienza contrattualizzato;

b) assenze per altri motivi non eccedenti i due giorni.

Art. 13 Visite

L’orario delle visite sarà consentito a tutti i giorni dalle ore 10,30 alle ore 19,00; la distribuzione agli Abitanti di alimenti portati dall’esterno è consentita solo previa autorizzazione degli infermieri di turno.

Ai fini di una corretta assistenza all’Abitante , si fa obbligo ai familiari e/o persone di riferimento di comunicare alla Direzione Sanitaria gli appuntamenti e le visite prenotate con i medici specialistici e/o consulenti da effettuarsi all’interno della struttura.

Art. 14 Organizzazione della vita comunitaria

L’organizzazione e lo svolgimento della vita comunitaria nella RSA è specificamente dettagliata nella “Carta dei Servizi”.

Art. 15 Dimissione volontarie e inidoneità dell’Ospite

Eventuali dimissioni dalla struttura, su richiesta del “contraente” o su proposta del Responsabile Sanitario della RSA, devono essere formalizzate con nota scritta indirizzata al Direttore Generale.

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Art. 16 Decesso degli Ospiti

In caso di decesso dell’Ospite, la scelta e il conferimento dell’incarico alle imprese funebri e le relative spese funerarie, seconda la normativa vigente, sono a carico e di competenza delle persone fisiche o giuridiche obbligate a provvedervi: In mancanza o in assenza di obbligati, resta salvo il diritto di ritenzione della Congregazione su valori e proprietà in genere del defunto sino all’ammontare delle spese di cui sopra eventualmente sostenute per altri debiti insoluti inerenti al rapporto di ospitalità.

Art. 17 Conservazione ed accesso alla documentazione

In caso di dimissione o decesso, i documenti amministrativi ed assistenziali degli Ospiti, nonché tutti i referti in possesso della RSA, su richiesta , vengono rilasciati agli aventi diritto, o alla “persona di riferimento”. Le cartelle cliniche restano acquisite agli atti della Congregazione ed archiviate per almeno 10 anni dall’ultimo aggiornamento. Copia conforme della cartella clinica può essere rilasciata, su specifica richiesta scritta, a chi ne ha valido titolo.

Art. 18 Prosecuzione della ospitalità in modo residenziale

Qualora l’Ospite ottenga il riconoscimento della propria “non autosufficienza” da parte della UVM, ed esprima altresì la volontà di risiedere stabilmente presso la RSA senza interrompere il soggiorno temporaneo oggetto del presente contratto, ciòpotrà avvenire non appena l’amministrazione sarà in possesso della

“impegnativa” dell’Asl, ovvero dei Servizi Sociali. In tale circostanza il rapporto sarà regolato da nuovo contratto (contratto di ammissione) che risolve e sostituisce il presente contratto di accoglienza temporanea.

Art. 19 Foro competente

Il giudizio su eventuali controversie in merito all’applicazione del presente contratto è affidato al foro di PONTASSIEVE.

Premesso

 Che il “ Regolamento della Residenza” , assieme alla presente

“impegnativa di Ingresso”, formano l’intero corpo del “contratto di accoglienza temporanea” che interamente riconosco/riconosciamo, ed accettiamo;

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 che il “ Regolamento della Residenza” è stato da me/noi ricevuto, letto ed accettato in ogni sua parte senza eccezione alcuna;

Firma _____________________________

_____________________________

_____________________________

Data _____/_____/_________

ciò premesso

PARTE 2 : IMPEGNATIVA DI INGRESSO

dal ……….al……….

Il/La sottoscritto/a

... nella sua qualità di referente del/la sig./ra ...

1) Si impegna:

a versare alla Residenza Sanitaria Assistenziale S. Francesco la quota di €. 52,78 giornaliere.

Il mancato pagamento, costituirà causa di dimissioni immediate. ai sensi dell’art. 6

§ j del presente contratto;

2) Si obbliga:

a pagare anticipatamente tale quota entro il 10 di ogni mese;

3) Si impegna:

al termine del periodo di ricovero previsto per il giorno ………., ad organizzare il trasporto in uscita dalla Casa di Riposo;

4) Richiede di provvedere per mio/nostro conto , all’approvvigionamento dei medicinali non a carico del SSN, sia totalmente che parzialmente, così come gli eventuali tickets dovuti; analogamente anche i dispositivi medici e i parafarmaci non a carico del SSN; e si impegna al rimborso delle relative spese ai sensi dell’art. 10 punto a);

5) Prende atto che saranno poste a suo a carico quanto segue:

a) l’assistenza medica specialistica, con esclusione di quella programmata;

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d) il trasporto sanitario con ambulanza o veicolo attrezzato;

e) le spese funerarie in caso di exitus, avvenuto in costanza di ricovero;

f) il trasporto dell’Abitante allo scopo di fruire di servizi esterni (visite mediche, ecc...).

6) Prende atto

Che la RSA S. Francesco è una struttura completamente aperta e che pertanto la Direzione declina ogni responsabilità nei confronti dell’Abitante che per qualsiasi motivo si allontani volontariamente dalla stessa, senza darne comunicazione;

7) Consento ad una eventuale contenzione secondo quanto previsto dall’art.8.

Non consento ad una eventuale contenzione secondo quanto previsto dall’art.8.

8) Delega

I componenti l’ufficio amministrativo a ritirare la posta indirizzata all’Ospite;

9) Dichiara che:

ha preso visione della struttura e degli ambienti che la compongono e di averla trovata di proprio gradimento;

10) Prende visione:

del “carta dei servizi” relativo alle prestazioni, di cui ha ricevuto copia.

11)Ai sensi dell’art. 1341 e 1342 del C.C. si approvano specificamente le seguenti clausole: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19

Firma _____________________________

_____________________________

_____________________________

Data _____/_____/_________

(9)

INOLTRE

io/ noi sottoscritt………..

………

conferisco/ conferiamo

DELEGA al/alla Sig/Sig.ra

………..

a porre in essere per mio/nostro conto tutti gli atti di natura amministrativa, finanziaria e, per quanto di sua competenza, di natura sanitaria, nell’interesse del sig………..., che si renderanno necessari al buon andamento della degenza .

Detti atti compiuti dal delegato ci obbligano in solido ad ogni effetto di legge nei confronti della Congregazione.

Il delegato assume nei confronti della Congregazione la veste di “persona di riferimento” ai sensi dell’art. 4 del presente contratto,

Salvo revoca da comunicarsi per iscritto, gli effetti della presente delega cessano al momento in cui, dopo l’uscita definitiva dell’Abitante, l’Amministrazione della RSA avrà consegnato tutti i documenti sanitari/amministrativi del Sig………... al delegato, come previsto all’art. 18 del presente contratto.

firma dei deleganti ______________________

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