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ENTI PUBBLICI DI RIFERIMENTO
Organismi, ambito di competenza e verifiche Panoramica del contesto regionale veneto
ORGANI DI VIGILANZA, CONTROLLO E ASSISTENZA
Il rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro è garantito da:
• Controlli degli organismi interni all’attività lavorativa
• Interventi ispettivi delle strutture
pubbliche preposte alla vigilanza.
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Agli organi di controllo interno aziendale (Datore di lavoro, RSPP, RLS, Medico Competente) è riservato il primo livello di prevenzione.
Agli organi di vigilanza pubblici spettano:
• Le verifiche per il rispetto delle norme antinfortunistiche
• L’adozione degli eventuali provvedimenti sanzionatori
• Gli accertamenti a seguito di incidenti sul lavoro
ORGANI DI VIGILANZA, CONTROLLO E ASSISTENZA
Il principale organismo preposto alla vigilanza in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro è:
• Azienda sanitaria locale ASL/SPISAL (dip. Regioni);
• Vigili del fuoco
(dip. Ministero dell’Interno).
E per la prevenzione incendi:
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• ARPAV
(dip. Ministero dell'Ambiente);
I compiti istituzionali e le funzioni precedentemente in capo all'ISPESL sono stati attribuiti all'INAIL
• INAIL
(dip. Ministero del Lavoro);
• INPS;
• Direzione territoriale del lavoro, DTL (dip. Ministero del Lavoro);
ORGANI DI VIGILANZA, CONTROLLO E ASSISTENZA
Le ASL sono strutture operative del Servizio Sanitario Nazionale presenti.
Al suo interno è istituito il Dipartimento di Prevenzione, articolato in quattro servizi:
Azienda Sanitaria Locale (ASL)
• Igiene e sanità pubblica;
• Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro (SPISAL);
• Igiene degli alimenti e della nutrizione;
• Veterinari.
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Le ASL per l’espletamento dell’attività di vigilanza si avvalgono di personale
ispettivo costituito da:
• medici (specializzati in medicina del lavoro);
• tecnici laureati o diplomati
che rivestono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria.
Azienda Sanitaria Locale (ASL) – Servizio Ispettivo
ORGANI DI VIGILANZA, CONTROLLO E ASSISTENZA
Effettua compiti di controllo e vigilanza sull’igiene degli ambienti di lavoro.
Azienda Sanitaria Locale (ASL) - Igiene e Medicina del Lavoro
In particolare, effettua rilievi e verifiche relativamente a:
• Rumorosità
• Uso di sostanze
• Illuminazione e ventilazione dei
locali
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• Corretto impiego di DPI
• Corretta esecuzione visite mediche
• Svolge indagini
• Effettua visite mediche ai
lavoratori esposti a rischi particolari
Azienda Sanitaria Locale (ASL) - Igiene e Medicina del Lavoro
(continua)ORGANI DI VIGILANZA, CONTROLLO E ASSISTENZA
• Coordina le attività svolte dai medici competenti aziendali e decide sui ricorsi contro le decisioni dei medici stessi
sull’inidoneità temporanea o parziale dei lavoratori
• Svolge indagini
• Effettua visite mediche ai lavoratori esposti a rischi particolari
• Svolge compiti di protezione sanitaria dei lavoratori contro i pericoli derivanti da radiazioni ionizzanti
Azienda Sanitaria Locale (ASL) - Igiene e Medicina
del Lavoro
(continua)FSIC.02.A_014_FORM.GEN_Enti_Rev.01 © Copyright 2013 ‐ Tutti i diritti sono riservati a Esse Ti Esse S.r.l.
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Effettua funzioni di controllo e vigilanza sul rispetto
delle norme antinfortunistiche negli ambienti di lavoro.
Azienda Sanitaria Locale (ASL) – Prevenzione Infortuni
• Verifica la sicurezza nei luoghi di lavoro, degli impianti, delle macchine, delle attrezzature e dei metodi di lavoro
• Conduce indagini:
- per conto della magistratura in occasione di infortuni sul lavoro di particolare gravità
- di propria iniziativa, sulle condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro
ORGANI DI VIGILANZA, CONTROLLO E ASSISTENZA
Gli ispettori delle ASL, in qualità di ufficiali di polizia giudiziaria, hanno la facoltà di:
• Visitare in qualsiasi momento ed in ogni parte i luoghi di lavoro
• Sottoporre a visita medica il personale occupato, prelevare campioni di materiali o prodotti ritenuti nocivi
• Richiedere al Datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti ed ai lavoratori le informazioni che ritengono necessarie per l’adempimento delle loro funzioni, comprese quelle sui processi di lavorazione
• Prendere visione presso gli ospedali della documentazione clinica dei lavoratori ricoverati per malattie dovute a cause lavorative
Azienda Sanitaria Locale (ASL) – Servizio Ispettivo
(continua)
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• il Datore di lavoro può farsi assistere nel corso dell’ispezione da persona di sua fiducia
• il Datore di lavoro non ha diritto di assistere all’assunzione di informazioni dai dipendenti dell’azienda, in quanto possono
emergere posizioni conflittuali o soggezioni psicologiche che non consentono una libera esposizione dei fatti di cui è a conoscenza il lavoratore
Tale attività consiste nell’acquisizione di notizie dei fatti o delle circostanze oggetto dell’accertamento (datori
di lavoro, lavoratori, rappresentanti sindacali, etc.).
Azienda Sanitaria Locale (ASL) – Servizio Ispettivo – Assunzione di informazioni
ORGANI DI VIGILANZA, CONTROLLO E ASSISTENZA
Il Corpo Nazionale dei VVF è un organo del Ministero dell'Interno; il personale riveste la qualifica di polizia giudiziaria. Tra i compiti dei VVF rientrano la verifica e i controlli in materia di prevenzione incendi negli ambienti di lavoro, ad esempio in caso di aziende e lavorazioni:
• Nelle quali si producono, si impiegano o si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti
• Che per dimensioni, ubicazione, o altre ragioni presentano in caso di incendio gravi pericoli per l’incolumità dei lavoratori
Vigili del Fuoco
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• I vigili del fuoco effettuano i controlli preventivi e periodici nei confronti delle aziende esposte ai rischi di incendio, rilasciando per talune categorie di attività il certificato di prevenzione incendi (CPI) che costituisce requisito indispensabile per il regolare svolgimento dell'attività lavorativa
• Il Corpo Nazionale dei VVF ha inoltre compiti di informazione, consulenza, assistenza nelle materie di sua competenza nei confronti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro
Vigili del Fuoco
(continua)ORGANI DI VIGILANZA, CONTROLLO E ASSISTENZA
È un ufficio periferico del ministero del Lavoro che vigila:
• sull’applicazione delle leggi in materia di lavoro
• sulla sicurezza di alcune attività (ad esempio i cantieri)
Direzione territoriale del lavoro (DTL)
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• Effettua controlli sulla disciplina degli appalti/subappalti e sul rispetto degli obblighi in materia di lavoro e previdenziali
• Effettua vigilanza tecnica (collaudi, verifiche, vigilanza di polizia giudiziaria in materia tecnica, radiazioni ionizzanti e igiene, accertamenti sull’occupazione di minori)
• nel suo operato è supportata dal Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro
Direzione territoriale del lavoro (DTL)
ORGANI DI VIGILANZA, CONTROLLO E ASSISTENZA
• Ente pubblico deputato alla liquidazione e al pagamento delle pensioni e dell’indennità di natura previdenziale e di natura assistenziale
• Le prestazioni previdenziali comprendono inoltre pensioni ai superstiti, assegno di invalidità, pensione di inabilità
Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS)
• Effettua le visite mediche per l'accertamento dell'invalidità e dell'inabilità
• Effettua la vigilanza interna di pagamento dei contributi
previdenziali
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• Ente pubblico deputato alla gestione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
• Riscuote premi assicurativi - Eroga le prestazioni economiche per i risarcimenti dei lavoratori
Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL)
ORGANI DI VIGILANZA, CONTROLLO E ASSISTENZA Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL)
(continua)• Ha compiti di informazione, assistenza e consulenza alle aziende per aiutarle ad attuare un sistema di prevenzione adeguato contro il pericolo di infortuni e l’insorgenza di malattie professionali, tramite un Centro studi e i Servizi per la prevenzione
• Fornisce informazioni dettagliate
sull'andamento infortunistico per aree,
per settori e per tipologia di rischio
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• Svolge una vigilanza in materia assicurativa
• Effettua accertamenti tecnici:
- per verificare l’esistenza di malattie professionali
- in occasione di infortuni sul lavoro di particolare gravità
Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) - Vigilanza
ORGANI DI VIGILANZA, CONTROLLO E ASSISTENZA
Dal 2010 effettua le funzioni in precedenza svolte dall'ISPESL, quali:
• Prime verifiche/verifiche di primo impianto di attrezzature di lavoro sottoposte a tale regime (es. apparecchi di sollevamento)
• Verifiche a campione degli impianti di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche in tutte le attività lavorative
• Attività di ricerca e pubblicazione di linee guida
Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli
Infortuni sul Lavoro (INAIL) – Compiti ex ISPESL
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L’ANPA (Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente) è sottoposta alla vigilanza del
ministero dell’Ambiente ed è articolata in agenzie regionali.
Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto
Tra i compiti dell’ARPAV si annoverano:
• Controllo dei fattori fisici, chimici e biologici, di inquinamento acustico, dell’aria, delle acque e del suolo, ivi compresi quelli sull’igiene dell’ambiente
• Attività di supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attività produttive
• Supporto ad Enti ed Organi di vigilanza, nell'ambito di misurazioni/accertamenti e verifiche periodiche
ORGANI DI VIGILANZA, CONTROLLO E ASSISTENZA
CARABINIERI
• Possono intervenire come autorità di polizia giudiziaria per effettuare controlli negli ambienti di lavoro e raccogliere le prove ed eseguire i necessari rilievi in caso di infortunio sul lavoro, supportando inoltre il personale delle DTL
Altri organismi con poteri di controllo
POLIZIA DI STATO
• Attraverso i commissariati dislocati nelle varie città,
provvede alla ricezione delle denunce di infortunio
e può effettuare interventi urgenti in caso di gravi
infortuni sul lavoro
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Art. 55 del Codice di Procedura Penale
1. La polizia giudiziaria deve anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere qunt’altro possa servire per l’applicazione della legge penale.
2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata all’autorità giudiziaria.
3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolti dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.
Art. 347 del Codice di Procedura Penale
1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al Pubblico Ministero per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e degli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione.
2. Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
A seguito d’infortunio sul lavoro o di presunta malattia professionale, il servizio S.P.I.S.A.L. svolge, per conto dell’Autorità giudiziaria, le indagini necessarie ad assicurare le fonti di prova.
Le indagini si rivolgono:
• alla verifica dello stato dei luoghi e/o alla ricostruzione della vita lavorativa;
• alla dinamica dei fatti;
• all’acquisizione di fonti di prova e di informazioni utili allo svolgimento dell’indagine;
• al sequestro delle cose pertinenti al reato;
• alle violazioni connesse all’evento lesivo;
• all’individuazione di eventuali soggetti responsabili;
• a quant’altro possa essere utile ai fini dell’indagine.
INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI
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• La vigilanza sull’applicazione delle norme di igiene e sicurezza del lavoro è la parte predominante e caratterizzante dell’attività di prevenzione svolta dal servizio S.P.I.S.A.L.
• È attraverso l’attività di vigilanza che viene svolta l’azione preventiva rispetto agli eventi infortunistici ed alle malattie professionali.
• Con l’istituto della “prescrizione” (D. Lgs. 758/94), una volta individuate le situazioni a rischio, si dispongono gli interventi di bonifica, le misure di prevenzione e protezione adeguate a far cessare o a ridurre al minimo possibile il pericolo.
Il decreto ha introdotto una nuova causa di estinzione dei reati commessi in contravvenzione alle norme di igiene e sicurezza sul lavoro.
Anche se la contravvenzione a tali norme costituisce di fatto ancora un reato, il procedimento penale viene temporaneamente sospeso in attesa della sua estinzione. L’estinzione dei reati non è automatica ma avviene a due condizioni:
1. l’adempimento nei tempi e nei modi alle “prescrizioni”, impartite di volta in volta dall’organo di vigilanza, al fine di eliminare le violazioni;
2. il pagamento, in via amministrativa, di una somma pari al quarto dell’ammenda massima prevista dalla legge per le stesse violazioni.
D. Lgs. 758/94
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Prescrizione
Accertamento di reato
Termine per adempimento
(fino 180 gg.)
Verifica adempimento
Rapporto al magistrato
Sospensione del procedimento
POSITIVA
Pagamento oblazione Estinzione del reato
NEGATIVA Comunicazione al
magistrato
Procedimento penale