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!CORTE DEi CONTI - PROC REG TRE - PROCTN - 0000081 - Uscita - 09/11/2020 - 10:28

REPUBBLICA ITALIANA

PROCURA REGIONALE PRESSO LA

SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEi CONTI

PER IL TRENTINO ALTO ADIGE/Sudtirol

-SEDE DI TRENTO-

Alie Sezioni Riunite della Corte dei conti nella Regione Trentino -Alto Adige/Sudtirol

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MEMO RIA CONCLUSIONALE

Parificazione del Rendiconto generale esercizio 2019

(Udienza pubblica del 17 novembre 2020)

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II Vice-Procuratore Regionale, rappresentante ii Pubblico Ministero presso la Corte dei conti,

Vista ii Rendiconto genera le della Provincia autonoma di Trento per I' esercizio 2019, approvato dalla Giunta provinciale ii 30 aprile 2020 con deliberazione n.

563, trasmesso con nota del Presidente della Provincia autonoma di Trento prot.

n. 247814 del 6 maggio 2020 (prot. Corte n. 911 del 6 maggio 2020);

Visti gli atti dell'istruttoria condotta dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti - sede di Trento;

Considerate le osservazioni formulate da questo Requirente nel corso del contraddittorio svoltosi con i rappresentanti della Provincia nella riunione camerale del 18 giugno 2020;

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Vista la decisione n.3/PARl/2020 del 25 giugno 2020 delle Sezioni Riunite per ii Trentino-Alto Adige/Sudtirol con ii quale

e

stato parificato ii rendiconto generale della Provincia Autonoma di Trento per l'esercizio 2019;

Vista l'ordinanza n.6/SS.RR/2019 in data 28 giugno 2019, con la quale ii predetto Collegio ha promosso ii giudizio di legittimita costituzionale dell'art.92 della legge provinciale 29 aprile 1983, n.12 e dell'art.18, commi 1, 1 bis e 2 della legge provinciale 27 agosto 1999, n.3;

Esaminata la sentenza n.189 del 31 luglio 2020 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato, in parte, inammissibili, e, per altra parte, infondate le questioni di legittimita costituzionale sollevate con la predetta ordinanza;

Visto ii decreto n.11/SSRRTIAA/2020 del 13.10.2020;

Osserva:

1) L'art. 92 della Legge Provinciale 29 aprile 1983, n.12, prevede:

1. La Provincia rimborsa le spese /egali, perita/i e di giustizia sostenute dai propri dipendenti per la difesa nei giudizi civili, penali e contabi/i nei qua/i siano stati coinvo/ti per fatti o cause di servizio, salvo rivalsa nei casi di condanna per azioni od omissioni commesse con dolo o co/pa grave dell'imputato o convenuto in giudizio.

1 bis. Qualora do/la sentenza di condanna intervenuta nei giudizi penali e contabi/i di cui al comma 1 non risulti ii grado di co/pa, per l'accertamento def/a sussistenza def requisito def/a co/pa grave al fine di disporre ii rimborso de/le spese lega/i o la conseguente rivalsa, la Giunta provincia/e si avvale di una apposita commissione composta da tre membri partico/armente qualificati nel settore giuridico e legate che esprime proposte motivate per tale scopo. La medesima commissione opera anche nel caso in cui la sentenza sia in parte di condanna e in parte di assoluzione per proporre a/la Giunta provinciale se ed in che proporzione debba avere luogo la rivalsa di cui al comma 1. La commissione viene nominata dal/a Giunta provincia/e, che ne determina altresl le moda/ita di funzionamento, e rimane in carica per la durata di tre anni: a tutti i componenti de/la commissione che esercitano la professione di avvocato sono corrisposti i compensi stabiliti ai sensi de//'artico/o 57 de/ regio decreto-/egge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento de/le professioni di avvocato e procuratore).

2. II rimborso de/le spese /egali

e

limitato a que//e sostenute per un solo difensore e per non piu di due consulenti tecnici, detratto quanta /iquidato a favore def dipendente nel giudizio civile, penale e cantabile o quanta riconosciutog/i da

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un 'eventuate assicurazione. Per ii giudizio davanti al/a Corte di cassazione so no rimborsate le spese lega/i sostenute Ji no a due difensori.

3. II rimborso de/le spese /egali puo aver /uogo anche allorquando ii dipendente abbia usuJruito dell'amnistia intervenuta prima dell'esaurito accertamento giurisdizionale de/ reato ovvero in caso di accertata prescrizione def reato.

4. Per ii rimborso de/le spese legali indicate al comma 2 e per la fora eventuate anticipazione, prima dell'udienza dell'ulteriore grado di giudizio, ii dipendente comunica e trasmette all'avvocatura de/la Provincia i documenti giustificativi e, in ogni caso a pena di decadenza, la parcel/a de/ giudizio concluso. La Giunta provinciale de/ibera ii rimborso de/le spese legali sostenute.

I successivi commi si occupano poi di estendere l'indicata disciplina agli organi politici, a certe tipologie di procedimenti disciplinari, ai componenti delle commissioni tecniche,

Su questo tessuto normativo si innesta la norma, asseritamente interpretativa, ma sostanzialmente innovativa, di cui all'art. 18, comma 1, della Legge Provinciale 27 agosto 1999, n.3, con la quale si dispone che:

L 'artico/o 92, comma 1, de/la legge provincia/e 29 apri/e 1983, n. 12, come do ultimo modificato dall'artico/o 16 de/la legge provinciale 11settembre1998, n. 10, s'interpreta net senso di riconoscere ii rimborso anche de/le spese legali, peritali e di giustizia sostenute per la difesa nelle Josi preliminari di giudizi civili, penali e contabili; s'interpreta, inoltre, nel senso che ii rimborso de/le spese /egali

e

riconosciuto anche nei casi in cui

e

stata disposta /'archiviazione de/ procedimento pena/e o de/ procedimento volto all'accertamento de/la responsabilita amministrativa o cantabile.

2) A seguito del giudizio di Parificazione conclusosi con la decisione n.

4/PARl/2019 del 28 giugno 2018 - con la quale

e

stato parificato ii rendiconto generale della Provincia Autonoma di Trento per l'esercizio 2018, ad eccezione, per quel che in questa sede rileva, del capitolo 151750-003 relativo alle spese legali - le Sezioni Riunite della Corte dei conti nella Regione Trentino - Alto Adige/Sudtirol, con l'ampiamente motivata ordinanza n. 6/SS.RR./2019 del 28 giugno 2019, hanno sollevato la questione di legittimita costituzionale, in riferimento ai parametri stabiliti dagli artt. 3, 81, 97, 103,

c.

2, 117, c. 2, lett. I) e art. 119,

c.

1, dei citati articoli di legge provinciale.

(4)

3) La sentenza n.189 della Corte Costituzionale, depositata in data 31 luglio 2020 ha solo parzialmente risolto le questioni di illegittimita costituzionale sollevate dall'intestato Collegio, non essendosi pronunciato, per difetto di ammissibilita, con riferimento alle disposizioni diverse da quelle che disciplinano ii rimborso ai dipendenti provinciali delle spese sostenute nell'ambito di procedimenti contabili conclusisi con l'archiviazione, ai sensi dell'art. 69 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Cod ice di giustizia cantabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124), o di giudizi di responsabilita amministrativo- contabile definiti con pronunce in rito, unici oneri per ii cui ammontare ii capitolo n. 151750-003 non era stato parificato in ragione del dubbio di costituzionalita.

La sentenza ha infatti riguardato ii solo art.18 comma 1, della Legge Provinciale 27 agosto 1999, n.3, mentre sono state dichiarate inammissibili tutte le questioni solevate con riferimento all'art.92 della Legge Provinciale 29 aprile 1983, n.12.

4) La Procura erariale, con riferimento alla vigente disciplina in materia di rimborso delle spese, cio che vale, precipuamente, anche per ii rimborso delle spese legali nei giudizi contabili, ribadisce in questa sede quanta gia osservato con la memoria conclusionale depositata in atti per l'udienza del 25 giugno 2020 in merito alla sussistenza di ulteriori profili di illegittimita non presi in considerazione con la precedente ordinanza del Collegio 6/SS.RR./2019 del 28 giugno 2019.

La questione del diritto al rimborso delle spese legali, relativamente all'

an,

infatti, si interseca con diverse tematiche relative al

quantum

del rimborso, per le quali si ritiene di dover effettuare alcune puntualizzazioni in merito alla natura ed alla funzione della speciale disciplina approvata nella Provincia di Trento.

Alla normativa operante per i dipendenti dello Stato, essenzialmente contenuta nelle previsioni del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135,

("Le spese /ega/i relative a

giudizi per responsabilita civile, pena/e e amministrativa, promossi nei confronti di

dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con

/'espletamento def servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conc/usi

con sentenza

o

provvedimento che esc/uda la faro responsabilita, sono

rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui

dall'Avvocatura de/lo Stato"),

si affiancano in ambito statale, quanta ai dipendenti degli enti locali, le previsioni dell'art.12 del CCNL 12.2.2002 dell'area della dirigenza,

("L'ente; anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ave si verifichi

/'apertura di un procedimento di responsabilita civile o pena/e nei confronti di un

suo dirigente per fatti o atti direttamente connessi all' esp/etamento de/le funzioni

attribuite e al/'adempimento dei compiti d'ufficio, assumera a proprio carico, a

condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin

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doll' opertura de/ procedimento, focendo ossistere ii dirigente do un /ego le di comune grodimento")

e la sostanzialmente analoga previsione per ii personale dell' area del comparto, di cui all'art.28 del CCNL del comparto Enti Locali

("L'ente, onche o tutelo dei propri diritti ed interessi, ave si verifichi /' opertura di un procedimento di responsabilita civile

o

penale nei confronti di un suo dirigente per fatti

o

atti direttamente connessi al/'espletamento de/ servizio e al/'odempimento dei compiti d'ufficio, assumera a proprio carico, a condizione che non sussisto conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura de/ procedimento, facendo assistere ii dipendente do un /egole di comune gradimento").

La giurisprudenza civile, amministrativa e cantabile, sviluppatasi in sede applicativa con riferimento alle sopra indicate disposizioni, ha enucleato i tratti distintivi della disciplina del rimborso delle spese legali, la qua le ha come evidente finalita quella di assicurare la certezza dello svolgimento delle funzioni pubbliche da parte dei funzionari dello Stato e degli enti locali, senza che ii loro espletamento possa trovare ragione di ostacolo nel rischio che i medesimi funzionari debbano sopportare, a titolo personale, oneri economici per la difesa in giudizio per via del regolare svolgimento dei propri compiti d'ufficio.

E' stato dunque affermato che: i) e escluso ogni automatismo nell'accollo delle spese legali da parte dell'Ente; ii) ii procedimento deve essere connesso allo svolgimento dei compiti d'ufficio; iii) non deve sussistere conflitto d'interesse tra ii dipendente e I' Amministrazione; iv) deve essere espresso ii comune e preventivo gradimento del legale incaricato; v) dev' essere valutata la congruita della spesa; vi) ii procedimento deve concludersi con formula assolutoria piena, che escluda, cioe, la ricorrenza del dolo o della colpa a carico del dipendente, (non essendo sufficiente, al fine dell'erogazione del rimborso, un'esclusione di responsabilita con formula dubitativa o con sentenza di mero rito).

In particolare, la necessita dell'intervento di una pronuncia che escluda la responsabilita del dipendente nei fatti contestati, non e nella materia in esame, un elemento estrinseco, fine a se stesso, ma assume rilievo secondo le finalita sottese a tutte le sopra citate normative: e infatti affermazione ricorrente nella giurisprudenza di settore quella secondo la quale ii rimborso delle spese legali, ben lungi dal configurare un diritto soggettivo pieno del dipendente, corrisponde invece alla necessita di salvaguardare gli interessi dell' Amministrazione, laddove i suoi dipendenti siano coinvolti in vertenze che evidenziano ii corretto esercizio del munus pub/icum. Si trova cos] un punto di equilibria tra l'interesse del dipendente a non vedersi coinvolto ad oneri giudiziari, anche gravosi, per ii solo fatto di aver esercitato le proprie funzioni - al contempo garantendo che tale rischio non pregiudichi la sua azione istituzionale, come correttamente valutato dalla sentenza della Corte Costituzionale n.189/2020 - e l'interesse dell'Ente a

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non soggiacere a spese di difesa sostenute per fatti invece riferibili a comportamenti gravemente colposi o addirittura dolosi del suo dipendente (e financo per fatti compiuti per fini egoistici del dipendente), per i quali del tutto ingiustificato sarebbe far ricadere la spesa sull'apparato amministrativo e dunque sulla collettivita.

Cio significa, in bu on a sostanza, che I' ottica in cui ci si deve porre nello scrutinare la disciplina del rimborso delle spese legali non puo che guardare anche alla tutela dell' Amministrazione, non potendosi esaminare la normativa sotto ii profilo esclusivamente organizzativo del rapporto di lavoro: solo in tanto e in quanta l'interesse dell' Amministrazione a Ila tutela della sua imparzialita coincida con l'interesse del dipendente alla sua difesa in giudizio, risulta legittimato dalle norme ii rimborso delle spese legali sostenute (o da sostenersi) da parte del dipendente.

In tali termini trovano spiegazione e fondamento, in applicazione delle previsioni dell'art.97 della Costituzione quale norma di presidia del buon andamento e dell'imparzialita dell'agire amministrativo, le previsioni che, in ambito statale e se pur con alcune differenti risvolti applicativi, impongono all' Amministrazione, tra i diversi adempimenti, quelli di esprimere ii previo gradimento del legale prescelto dal dipendente, di valutare la congruita della spesa e di escludere qualsiasi profilo di conflitto di interesse (in cio infatti si risolve la pronuncia che esclude la responsabilita del dipendente).

Analoga finalita

e

a ben vedere codificata nel testo normativo dell'art.92 della Legge Provinciale n. 29 aprile 1983, n.12, nella parte in cui articola, ai commi 1 ed 1 bis, una specifica procedura per ii riscontro del grado della colpa (o del dolo) che impedisce ii rimborso ovvero, eventualmente, consente di attivare ii diritto di rivalsa (e di definire ii suo ammontare) da parte della Provincia Autonoma.

5) Fatta tale necessaria premessa, laddove si ritenesse che la disciplina di cui all'art. 18, comma 1, della Legge Provinciale 27 agosto 1999, n.3 consenta di prescindere, ai fini della rifusione delle spese legali, dal rispetto dei criteri che impongono ai sensi dell'art.92 della Legge Provinciale 29 aprile 1983, n.12, di valutare I' esclusione di profili di col pa grave o di dolo a carico del dipendente e che lo ammetta sic et simpliciter al rimborso per ii fatto stesso del suo proscioglimento - profilo questo su cui nulla dice la sentenza della Corte Costituzionale n.189/2020 - si riscontrerebbe, prima di tutto, una significativa deviazione della disciplina provinciale rispetto ai succitati principi operativi, come si era gia ampiamente riscontrato dall'ordinanza n.6/SS.RR./2019 del 28 giugno 2019 relativamente ai profili ivi esaminati afferenti l'an della liquidazione.

(7)

6) lnoltre, nell'ambito dei giudizi di responsabilita cantabile, ferme restando le sopra ricordate finalita, si

e

avuta un'autonoma evoluzione della disciplina che ha da ultimo portato ii codice di giustizia cantabile a prevedere all'art.31, nella parte qui rilevante, che "2. Con la sentenza che esc!ude definitivamente la responsabilita amministrativa per accertata insussistenza def danno, ovvero, de/la violazione di obblighi di servizio, def nesso di causa/ita, def do/a o de/la co/pa grave, ii giudice non puo disporre la compensazione de/le spese def giudizio e /iquida, a carico del/'amministrazione di appartenenza, l'ammontare deg/i onorari e dei diritti spettanti al/a difesa. 3. II giudice puo compensare le spese tra le parti, parzialmente

o

per intero, quando vi

e

soccombenza reciproca ovvero net caso di asso!uta novita de/la questione trattata o mutamento de/la giurisprudenza rispetto a/le questioni dirimenti, ovvero quando definisce ii giudizio decidendo so/tanto questioni pregiudizia/i o preliminari". Con cio rimane superata la precedente previsione dell'art.10 bis del d.I. 203/2005, a termini del quale, nella sua ultima formulazione, "Le disposizioni dell'artico/o 3, comma 2-bis, def decreto- /egge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificaziom~ dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, e del/'articolo 18, comma 1, def decreto- legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dal/a !egge 23 maggio 1997, n. 135, si interpretano net senso che ii giudice cantabile, in caso di proscioglimento net merito, e con la sentenza che definisce ii giudizio, ai sensi e con le modalita di cui all'articolo 91 def codice di procedura civile, non puo disporre la compensazione de/le spese def giudizio e liquida I' ammontare degli onorari e diritti spettanti al/a difesa def proscio/to, fermo restando ii parere di conqruita dell'Avvocatura de/lo Stato da esprimere sulle richieste di rimborso avanzate al/'amministrazione di appartenenza".

L' effetto piu marcatamente evidente del raffronto tra le due discipline, quella attualmente vigente e quella oramai superata,

e

l'assorbenza della valutazione del Giudice cantabile sulla liquidazione delle spese, che definisce in termini esclusivi ii giudizio anche con riferimento al rimborso delle spese in favore del dipendente, di fatto ponendole carico dell'Amministrazione di appartenenza, senza che vi possa piu essere una diversa valutazione da parte dell'Avvocatura dello Stato, e che onera ii dipendente, se del caso, di impugnare la relativa statuizione.

Nonostante la sopravvenienza della richiamata disciplina statale, la normativa della Provincia di Trento dell'art.92, comma 3, della citata L.P. n. 12/1983 ponendosi in significativo contrasto sia con le previsioni di carattere generale operanti per i dipendenti dello Stato e degli enti locali, sia con la disciplina speciale del giudizio cantabile di cui all'art.31 d.lgs.174/2016, prevede che "// rimborso

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de/le spese Jega/i

e

limitato a quel/e sostenute per un solo difensore e per non piu di due consulenti tecnici, detratto quanta Jiquidato a favore de/ dipendente nel giudizio civile, pena/e e con ta bile o quanta riconosciutog/i do un 'eventuate assicurazione. Per ii giudizio davanti al/a Corte di cassazione sono rimborsate le spese /egali sostenute Jina a due difensori" (nel caso del Giudizio cantabile, ii rimborso risulta poi essere pieno, in quanta anche le spese liquidate dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti sono per legge, paste a carico dell' Amministrazione).

a} Si deve preliminarmente rilevare che la Corte Costituzionale, con la sentenza n.189/2020 non si

e

pronunciata con riferimento alle previsioni di cui al citato art.92, commi 1 e 3, della citata L.P. n. 12/1983, ma unicamente con riferimento all'art.18, comma 1, della Legge Provinciale 27 agosto 1999, n.3.

Rimangono dunque fermi i dubbi di costituzionalita dell'art.92, commi 1e3 citato, in riferimento al parametro costituzionale degli artt. 103, c.2 e 117, c.2, lettera I), alla luce dell'assorbente disciplina dell'art.31 del d.lgs.174/2016 ii quale individua una disciplina che rimette in via esclusiva alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti sull'an e sul quantum del rimborso delle spese legali al dipendente, questioni che, nel raccordo tra i due articoli, non sono state risolte dalla Corte Costituzionale, ne in riferimento all'an, ne in riferimento al quantum della liquidazione.

b} In ogni caso la sentenza della Corte Costituzionale n.189/2020, anzitutto, nel valutare i profili relativi all' an della liquidazione nei casi di cui all'art. 18, comma 1, della Legge Provinciale 27 agosto 1999, n.3, si

e

espressamente riferita alle ipotesi in cui ii procedimento di responsabilita amministrativa si sia concluso con ii proscioglimento dell'incolpato atteso che, come si legge in detta sentenza

"La disciplina provincia/e in esame non interferisce con la competenza de/la Corte dei conti in ordine al/'accertamento del/'an de/la liquidazione de/le spese nell'ambito def giudizio cantabile e de/ successivo rimborso al dipendente. Essa, come si

e

detto, si limita, infatti, a rego/are a/cuni aspetti def rapporto di servizio fro /' amministrazione provinciale e ii dipendente coinvolto in un procedimento concluso senza accertamento di responsabilita". Al contempo, tuttavia, nu Ila ha indicato in riferimento a quelle ipotesi in cui, invece, ii proscioglimento dagli addebiti sia pronunciato pur in presenza di un accertamento di responsabilita del funzionario pubblico (prescrizione del fatto dannoso, risarcimento del danno proveniente da soggetto terzo, ragioni preliminari o processuali che importino la cessazione della materia del contendere etc).

Non pare comunque pertinente, ai fini che qui rilevano, ii richiamo alla giurisprudenza, peraltro non univoca, citata dal Giudice della Leggi (vedi ad esempio, contra, Cass.Sez. Lav. 19.8.2013 n. 19195; Prima Sezione Centrale di Appello della Corte dei conti, sentenza 1/12/2017 n.516), senza poi potersi ignorare che la giurisprudenza richiamata dalla Corte Costituzionale

e

per di piu

(9)

relativa a diverso regime processuale della liquidazione delle spese di giudizio, cioe ad un regime antecedente a quello oggi vigente dell'art.31 del Cadice della Giustizia cantabile d.lgs.174/2016.

7) A tali riscontrati profili di discrasia normativa rispetto ai parametri costituzionali degli artt.97 e 103, comma 2, in riferimento all'art.117, comma 2, lettera I) della Costituzione, se ne aggiunge uno, ulteriore, di natura operativa, riscontabile alla luce della stessa regolamentazione interna approvata dalla Provincia di Trento, la quale, nell'ambito dell'affidamento di incarichi a legali del libero foro, ha previsto (vedi da ultimo nota prot.n.265749 dell'8.5.2018 del Dirigente Generale dell' Avvocatura) dei parametri di liquidazione per i compensi professionali che riducono l'ammontare delle parcelle in termini percentuali. Si evidenzia quindi la singolare conseguenza che, secondo l'attuale disciplina, la Provincia di Trento si trova oggi a rimborsare interamente le parcelle professionali di legali esterni per difese (dei suoi dipendenti) che possono per nulla o solo in parte coincidere con l'interesse alla difesa della Provincia stessa (in tanto in quanta, ai fini della rimborsabilita dell a spesa, non venga valutato o si prescinda dall' esistenza de Ila colpa grave oppure, peggio ancora, del dolo del funzionario prosciolto) - ed a compensare solo in parte, sulla base della regolamentazione interna, quelle difese (dell' Amministrazione) che, invece, corrispondono a pieno alle proprie esigenze di difesa in giudizio.

Tale profilo dovrebbe essere oggetto di valutazione ai fini di una corretta gestione della risorsa pubblica da parte della Provincia Autonoma di Trento.

8) In conclusione - anche laddove la normativa teste richiamata degli artt.92 e 18 citati dovesse interpretarsi nel senso che si prescinde, ai fini del rimborso delle spese legali, da una compiuta valutazione della colpevolezza del dipendente - ad avviso della Procura, pur tenendosi presente la natura organizzativa delle disposizioni di legge, affermata dalla Corte Costituzionale, sussistono per le sopra indicate ragioni, profili di contrasto di tale disciplina con gli artt. 3, 81, 97, 103,

c.

2, 117, c.2, lettera I), della Costituzione, i qua Ii, allo stato, impongono di rimettere la richiamata disciplina alla Corte costituzionale per ii doveroso vaglio della sua legittimita costituzionale.

Tutto cio premesso, ii Pubblico Ministero formula le seguenti CONCLUSION I

Per tutto quanta sopra esposto, la Procura conclude chiedendo:

(10)

a) di sospendere ii giudizio di parifica relativamente al capitolo di bilancio n.151750-003 del rendiconto 2019, relativamente all'importo complessivo di euro 143.940,82, previa proposizione di questione di legittimita costituzionale del combinato disposto dell'art.92, commi 1, 1 bis, 2 e 3, della L.P. n.12/1983 e dell'art. 18, comma 1, della Legge Provinciale 27 agosto 1999, n.3 (nelle parti in cui I' ordito normativo consente la liquidazione di spese legali in misura difforme rispetto a quella indicata dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti ai sensi dell'art.31 del d.lgs.n.174/2016 e comunque prescindendo da una valutazione della colpa grave e del dolo), per violazione degli artt. 3, 81, 97, 103, c. 2, 117, c. 2, lett. I) e art. 119, c. 1, della Costituzione;

b) in subordine - chiarito, che all'art. 18, comma 1, della Legge Provinciale 27 agosto 1999, n.3 deve essere interpretato nel rispetto di quanta previsto dal'art.92 della Legge Provinciale 29 aprile 1983, n.12 ai fini del riscontro dell'assenza della colpa grave o del dolo del dipendente - disporre la parificazione del capitolo di bilancio n.151750-003 del rendiconto 2019, rimettendo all' Amministrazione ogni ulteriore incombente al fine di accertare la regolarita della spesa.

IL VICE PROCURATORE G£f\lfRALE

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Consigliere

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