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Multa: come fare ricorso al Prefetto

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Multa: come fare ricorso al Prefetto

Autore: Redazione | 26/10/2016

Nel caso in cui rigetti il ricorso contro la multa stradale, il Prefetto emette l’ingiunzione di pagamento, ma se non arriva alcuna risposta il ricorso si considera accolto.

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Chi ha ricevuto una multa stradale e non vuole spendere soldi in avvocati e tasse (il cosiddetto «contributo unificato») può sempre proporre ricorso al Prefetto. Si tratta di un mezzo di impugnazione che, sebbene non garantisca l’imparzialità e il rispetto del contraddittorio come in un normale processo davanti al giudice, consente quantomeno un controllo formale attraverso procedimento amministrativo nel quale il cittadino può difendersi da solo. Peraltro, nella quasi totalità dei casi, il ricorso si consuma nel semplice invio dell’atto all’organo accertatore o al Prefetto, senza bisogno di partecipare a udienze o inviare note; il che facilita di gran lunga la procedura e non richiede particolari competenze tecniche. Dall’altro lato, però, chi perde il ricorso al Prefetto viene condannato a pagare la multa in misura piena, che è quasi raddoppiata rispetto a quella contenuta nell’iniziale verbale (circostanza che, invece, non scatta nel caso di ricorso al Giudice di Pace). In ogni caso, contro la decisione del Prefetto è sempre concesso il ricorso al Giudice di Pace nei successivi 30 giorni.

Ma che succede se il Prefetto non risponde al ricorso dell’automobilista?

Che fine fa la multa? C’è da aspettarsi il blocco dell’auto o l’arrivo di una cartella esattoriale? A chiarirlo è una recente sentenza del Tribunale di Torino [1]. Ma procediamo con ordine.

Ricorso al Prefetto: entro quanto tempo?

Il ricorso al Prefetto contro la multa va proposto entro 60 giorni da quando il trasgressore ha avuto notizia della contravvenzione.

In particolare, il suddetto termine di 60 giorni entro cui spedire il ricorso decorre:

per chi, nell’immediatezza della violazione, è stato fermato dalla pattuglia di polizia o carabinieri che gli ha contestato la violazione, da tale stesso giorno;

per chi, invece, ha ricevuto la multa a casa perché non è stato fermato subito, da quando il postino gli ha consegnato la multa. Se quel giorno il destinatario della raccomandata non era a casa e gli viene immesso nella

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cassetta delle lettere l’avviso di giacenza, il termine decorre da quando questi va a ritirare il plico alla posta, ma se lo fa dopo il 10° giorno, il termine inizia comunque a decorrere a partire dall’undicesimo giorno.

Come si scrivere il ricorso al Prefetto

Scrivere un ricorso al Prefetto contro una multa è molto facile. Su internet esistono molti modelli anche se ciascuno di questi va «personalizzato» alle proprie esigenze. Noi abbiamo fornito un fac-simile in questa pagina: Fac simile ricorso contro multa al Giudice di Pace e Prefetto.

Il ricorso va scritto anche al computer, su carta semplice, senza bolli. Ma deve essere firmato a penna dal ricorrente che deve essere necessariamente colui che ha ricevuto la multa. A fine ricorso va apposta la data. Si può scrivere su entrambe le facciate della carta usata per il ricorso, ma se si scrive solo su una, quella bianca va sbarrata con una linea obliqua che congiunga i due estremi (angolo destro alto con angolo sinistro basso, o viceversa).

Se il ricorso è scritto su più fogli, questi devono essere spillati con la spillatrice.

Il ricorso deve essere spedito con la modalità raccomandata senza busta di cui abbiamo fornito le istruzioni qui.

Vista l’equiparazione per legge tra la posta elettronica certificata (cosiddetta Pec) e la notifica a mezzo posta, il ricorso al Prefetto contro la multa può essere presentato utilizzando la suddetta Posta elettronica certificata della Prefettura.

L’indirizzo Pec della Prefettura di competenza è disponibile sul sito istituzionale della stessa.

Attenzione: non è possibile inviare il ricorso dalla Pec di un amico: la posta certificata deve essere intestata al ricorrente. È tutt’al più possibile usare la Pec di un avvocato ma in tal caso sarà quest’ultimo a firmare il ricorso munito di apposita procura. Inoltre il ricorso deve essere firmato digitalmente dal titolare della

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Pec/ricorrente o, in alternativa, recare in allegato, in formato pdf, il testo del gravame firmato, pena l’inammissibilità del ricorso stesso.

Come e a chi spedire il ricorso?

Il multato può spedire il ricorso indifferentemente al Prefetto o all’autorità che ha elevato la multa, la quale poi sarà a sua volta tenuta a inoltrarlo al Prefetto.

L’unica differenza è che, nel primo caso, il termine per la risposta sarà più lungo poiché il Prefetto deve avere il tempo di rispedire gli atti all’organo accertatore e ottenere da questi tutte le informazioni del caso; invece nel secondo caso, questa attività viene effettuata immediatamente.

In entrambi i casi, è necessario che il ricorso sia spedito con raccomandata a.r.

entro 60 giorni. Per il rispetto dei termini fa fede il timbro postale di invio della raccomandata, ossia quando questa viene consegnata all’ufficio delle poste. Non si deve usare un servizio di posta privata, in quanto l’attestazione di spedizione di questa non fa fede, non trattandosi di pubblici ufficiali.

È sempre necessario indicare, nell’intestazione dell’atto di impugnazione «Ricorso al Prefetto avverso contravvenzione per violazione del codice della strada», anche quando il ricorso viene spedito all’autorità amministrativa che ha elevato il verbale.

Per quali motivi si può fare ricorso al

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Prefetto contro le multe?

Il multato può presentare ricorso al Prefetto per qualsiasi causa di nullità o annullabilità del verbale che gli è estato consegnato. Ecco qualche esempio:

i dati anagrafici del proprietario del veicolo non corrispondono a quelli della contravvenzione;

la notifica della multa è avvenuta dopo 90 giorni da quello dell’infrazione;

manca l’indicazione dell’agente accertatore (anche solo attraverso il numero di matricola);

manca l’indicazione della norma violata;

manca l’indicazione del luogo, giorno ed ora della commessa violazione;

mancanza del cartello stradale che indica il comportamento da tenere sulla strada e che, invece, non è stato rispettato;

il cartello stradale è completamente coperto da vegetazione, non risulta facilmente visibile, è distrutto o girato dal vento;

il fatto si è svolto in modo diverso da come descritto nel verbale della polizia;

l’auto, in quel momento, si trovava in un altro luogo (in tal caso sarà opportuno allegare dichiarazioni di testimoni, scontrini, certificati di lavoro o altre prove).

Entro quanto tempo il Prefetto deve rispondere al ricorso?

I termini di risposta del Prefetto al ricorso contro la multa variano a seconda che l’atto sia stato spedito all’autorità che ha elevato il verbale o al Prefetto stesso.

Vediamo singolarmente le due ipotesi:

se il ricorso viene spedito al Prefetto: in tal caso, il Prefetto deve decidere entro 210 giorni dalla spedizione. Difatti, il Prefetto, nei primi 30 giorni deve spedire il ricorso all’ufficio o comando cui appartiene il

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verbalizzante che ha elevato la multa. Quest’ultimo, ricevuto il ricorso, ha 60 giorni per fare l’istruttoria e per ritrasmettere, a sua volta, gli atti al Prefetto, insieme a delle note tecniche utili ai fini della decisione del ricorso. Il Prefetto, entro i 120 giorni successivi (per un totale di 210 giorni dalla spedizione del ricorso), emette la decisione sul ricorso stabilendo se accoglierlo o meno. In quest’ultimo caso, viene emessa un’ordinanza- ingiunzione in cui viene intimato all’automobilista di pagare la multa in misura piena (quindi, per un importo superiore – a volte raddoppiato – rispetto a quello indicato nell’iniziale verbale). Tale decisione, una volta emessa, viene notificata all’automobilista nei successivi 150 giorni;

se il ricorso viene spedito direttamente all’organo che ha elevato il verbale: in tal caso il Prefetto deve decidere entro 180 giorni dalla spedizione del ricorso. Difatti, l’organo accertatore ha 60 giorni di tempo per inoltrarlo al Prefetto, con le deduzioni di cui sopra. Anche qui il Prefetto decide nei 120 giorni successivi (per un totale di 180 giorni) ed, entro 150 giorni, comunica la decisione all’automobilista.

Se l’automobilista chiede di essere sentito personalmente dal Prefetto, i termini restano sospesi per tutto il tempo da quando il ricorrente riceve la convocazione, fino al giorno fissato per lo svolgimento dell’audizione (anche in caso di mancata presentazione dell’interessato convocato). Se il ricorso viene rigettato, viene ingiunto al ricorrente anche il pagamento della spesa sostenuta per la convocazione dell’audizione.

Che succede se il Prefetto non risponde nei termini?

Se il Prefetto non risponde nei termini appena descritti, il ricorso si considera accolto e, quindi, ogni eventuale successivo atto di pignoramento o di fermo amministrativo dell’auto è da considerarsi nullo. Si applica dunque la regola del cosiddetto silenzio assenso.

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Se l’automobilista riceve una cartella di pagamento da parte dell’Agente della riscossione o un pignoramento o un fermo, può fare ricorso al giudice di Pace, sostenendo di non aver mai ricevuto alcuna risposta al ricorso. Spetterà poi alla controparte dimostrare il contrario.

Che succede se il Prefetto rigetta il ricorso?

Se il Prefetto rigetta il ricorso contro la multa, emette un’ordinanza di ingiunzione con cui condanna l’automobilista a pagare la multa in misura integrale. Contro la sua decisione è ammesso ricorso al giudice di Pace entro 30 giorni.

Note

[1] Trib. Torino, sent. n. 4561/16 del 6.10.2016.

Sentenza

Tribunale Torino sez. III sentenza n. 4561 del 6 ottobre 2016

Ordinanza ingiunzione - Art. 205 C.d.S. - verbale - omessa notifica - opposizione in funzione recuperatoria - Annullamento MOTIVI DELLA DECISIONE L'impugnazione

riguarda la sentenza del Giudice di Pace n. 1321/2015 che ha respinto il ricorso avverso l'ingiunzione G s.p.a. n.X , per l'effetto, confermandola. La parte

appellante ha formulato i seguenti motivi di appello riportati in sintesi:

l) Violazione o falsa applicazione degli artt. 4 e 6 d.lgs. 150/2011 e degli 1.

artt. 429 e 615 c.p.c.

Deduce l'appellante: - di avere eccepito in I grado di non avere mai ricevuto una risposta al proprio ricorso al prefetto proposto avverso il verbale e alcuna notificazione dell'ordinanza ingiunzione sulla quale si sarebbe fondata l'azione esecutiva posta in essere dal Comune di Beinasco attraverso l'ingiunzione ex art. 2

n. 639/2010 sicchè l'opposizione ex art. 205 CDS e 6 d.lgs. n. 150/2011 era stata

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proposta avverso l'ingiunzione con funzione recuperatoria; -che il Giudice di Pace, quindi, non avrebbe potuto disporre il mutamento di rito e poi rigettare l'opposizione ex art. 6 d.lgs. 150/2011 in quanto, mantenendo il rito originario, avrebbe dovuto dichiararla inammissibile per tardività, essendo invece del tutto

improponibile l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. non avendo il ricorrente eccepito vizi sopravvenuti alla formazione del ruolo; -che la sentenza era

nulla per la mancata lettura del dispositivo all'udienza del 26.2.2015 in violazione dell'art. 429 I co. c.p.c., dovendo quindi il giudice di appello riesaminare

integralmente la fattispecie. 2) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 171, 319 e/o 416 c.p.c. travisamento dei fatti nonché illogica motivazione rispetto ad un

punto decisivo della controversia. Deduce l'appellante: che la dichiarazione di contumacia della G era illogica e contra legem in quanto, anche tenuto conto della sentenza citata dal giudice, gli atti e i documenti erano stati ricevuti dal cancelliere

ed inseriti nel fascicolo d'ufficio in modo da risultare disponibili tanto alle parti quanto al giudice nei termini previsti, sicchè andava riformata la sentenza nella parte in cui dichiarava la contumacia della G. 3) Omessa pronuncia in relazione ad

un punto decisivo della controversia in violazione dell'art. 112 c.p.c. nonché violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6 e/o 32 d.lgs. 15012011 e/o dell'art. 3

r.d. 639/2010. Deduce l'appellante: -che il Giudice di Pace avrebbe dovuto esaminare l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla G e respingerla

perché, ex art. 6 d.lg.s. n. 150/2011, la competenza territoriale era stata correttamente individuata trattandosi del giudice competente in relazione al luogo della presunta violazione e, comunque, la competenza sussisteva altresì in base al

rito erroneamente ritenuto applicabile in quanto l'ufficio che aveva emesso il procedimento opposto era il Comune di Torino e non la G , mero esecutore materiale; -che andava quindi respinta l'eccezione di incompetenza territoriale e condannata la parte G alle spese di lite e ex art. 96 C.p.C .. 4) Violazione degli artt.

112 e 132 c.p.c. per omessa pronuncia su una domanda proposta dalle parti (neppure trascritta nell'epigrafe della sentenza) e /0 travisamento dei fatti, violazione dell'art. 6 co. 11 d.lgs. 150/2011; violazione e/o falsa applicazione degli

artt. 171 ,317, 319 e/o 416 c.p.c .. Deduce l'appellante: - che il ricorrente non aveva affatto modificato o ampliato le conclusioni già assunte con l'atto introduttivo del giudizio e che le conclusioni non solo non erano state riportate ma

neppure prese in esame in violazione dell'art. 132 c.p.c.; - che, in particolare, il ricorrente aveva chiesto dichiararsi inammissibili tutte le argomentazioni non proposte ed i documenti non ritualmente depositati nei termini di cui all'art. 416 c.p.c. ovvero non specificamente elencati nella comparsa di risposta e che invece il

Giudice di Pace era pervenuto alla decisione di rigetto senza tenere conto che: la comparsa non era sottoscritta dal sindaco ma dal comandante della Polizia

Municipale; che non risultava che questi avesse l'intrinseco potere di rappresentanza dell'ente locale; che non risultava rivestisse la qualifica di

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funzionario o che fosse stato delegato a rappresentare il Comune di Beinasco; che la comparsa era priva della specifica indicazione e/o indice dei documenti; che

l'unico documento ritualmente prodotto era la ricevuta rectius avviso di ricevimento della raccomanda a.r. con cui si assumeva notificata l'ordinanza ingiunzione; che il Giudice di Pace non aveva rilevato la contumacia del Comune e

conseguentemente l'inutilizzabilità di tutti i documenti, con conseguente accoglimento dell'opposizione; che, in ogni caso, la ricevuta non dimostrava che l'ordinanza prefettizia fosse stata notificata stante la mancata produzione reale o

legale d'una copia dell'ordinanza ingiunzione recante in calce una relata ai sensi degli artt. 148, 149 c.p.c. elo art. 3 1. 890/92 ed altresì in assenza della copia dello

speciale avviso di ricevimento e dell' altrettanto speciale raccomandata che avrebbe dovuto essere spedita con le forme e per gli effetti di cui all'art. 3 l.

890/92. 5) Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (travisamento dei fatti e/o delle prove) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 204 co. 2 e 201 co. 3 CDS dell'art. 3 1. 890/82 e dell'art. 26 d.p.r. 602/73 nonché illogica motivazione su punto decisivo della controversia Deduce l'appellante: che i documenti andavano circoscritti ad una ricevuta di una raccomandata; che sulla base di tale documento

non si poteva ritenere provato che fosse stata spedita una copia, neppure prodotta, dell'ordinanza ingiunzione prot. 36914/Rf11 ma anzi doveva ritenersi provato il contrario cioè che contenesse soltanto la nota prot. 1124/11 del 29.12.20

Il della Polizia Municipale di Beinasco; che, quindi, in ogni caso la notificazione era inesistente, in quanto mai eseguita e, quindi non poteva essere sanata e che il ricorrente, non avendo mai avuto a disposizione l'ordinanza ingiunzione, non aveva mai proposto opposizione avverso di essa. Parte convenuta G s.p.a. in liquidazione,

costituendosi in via telematica in data 24.9.2015, chiedeva rigettarsi l'appello e confermarsi la sentenza impugnata, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, con espressa riserva di ulteriore difesa, deduzione, eccezione conclusione

e ogni eventuale ulteriore produzione nei termini di legge. Parte convenuta Comune di Beinasco, costituendosi in causa in data 3.9.2016 ha chiesto, p:-evia,

occorrendo, revoca dell'ordinanza di conversione del rito, rigettarsi l'appello proposto confermando la sentenza del Giudice di Pace di Torino e, per l'effetto, dichiararsi tenuto e condannarsi il signor Angeloni al pagamento dell'importo di €

1428,25 così come quantificato nell'ingiunzione di pagamento della G s.p.a. oltre interessi e rivalutazione. Con il favore del compenso professionale oltre le spese di

domiciliazione, il 15% per spese generali, IV A e CP A come per legge. -In via pregiudiziale occorre esaminare la questione relativa al rito prescelto in I grado e da seguire in grado di appello. A tale proposito, con il ricorso introduttivo al Giudice

di Pace ex art. 6 d.lgs. 150/2011, il sig. A aveva dedotto che l'ordinanza ingiunzione non era stata mai notificata e/o ritualmente entrata nella sua sfera di

conoscenza, avendo egli ricevuto una semplice comunicazione informativa da parte del comando dell'organo di Polizia Stradale; in diritto, aveva evidenziato che,

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in assenza di notificazione dell'ordinanza ingiunzione, l'ingiunzione di pagamento era il primo atto opponibile ai sensi dell'art. 22 l. 689/81, attualmente art. 6 dlgs n.

150/2011, e che la rituale, tempestiva ed efficace notificazione dell'ordinanza ingiunzione con la quale sarebbe stato respinto il ricorso avverso il verbale cui si riferisce la sanzione iscritta a ruolo, costituisce presupposto indispensabile affinchè

essa possa essere riscossa coattivamente. In appello il ricorrente ha richiamato la c.d. funzione "recuperatoria" dell' opposizione proposta. In via pregiudiziale, quindi, vanno riportati i principi espressi dalla giurisprudenza della Suprema Corte

che, benchè relativa alla cartella esattoriale, è evidentemente suscettibile di estensione ad altra forma di riscossione dei crediti degli enti pubblici (ingiunzione ex art. 2 r.d. 639/2010). Con la sentenza Casso Sez. 1 n. 9180 del 20/04/2006 si è

sostenuto che avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono

ammissibili: a) l'opposizione ai sensi della legge n. 689 del 1981, allorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento

di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori; b

)l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi

per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo; c) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale

o del successivo avviso di mora. Anche recentemente, cfr. sentenza n. 1985 del 2014 sez. III, la Cassazione ha rilevato testualmente quanto segue ”Come questa Corte ha avuto modo di ribadire più volte, se l'opposizione alla cartella esattoriale è finalizzata a recuperare "il momento di garanzia di cui l'interessato sostiene di non essersi potuto avvalere nella fase di formazione del titolo per mancata notifica

dell’ordinanza ingiunzione", ovvero per mancata notifica del verbale di accertamento - com'è avvenuto nel caso oggi in esame - il procedimento da seguire non è quello dell'opposizione all'esecuzione, bensì quello previsto dalla L.

n. 689 del 1981. artt. 22 e 23, applicabili alla fattispecie ratione temporis (v.

sentenze 7 maggio 2004, n. 8695, e 15 febbraio 2005, n. 3035). Tale principio è stato in sostanza confermato anche dalle successive sentenze 13 marzo 2007, n.

5871, e 22 ottobre 2010, n. 21793, le quali hanno rilevato che l'opposizione di cui alla L. n. 689 del 1981, può avere ad oggetto anche una cartella esattoriale

"quando la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogatagli", sicché /'impugnazione mira a recuperare le

ragioni di opposizione alla sanzione amministrativa che non è stato possibile far valere nelle forme di cui alla L. n. 689 del 1981, "per nullità o omissione della notifica del processo verbale di contestazione o dell'ordinanza ingiunzione”(v.

anche la recente ordinanza 7 giugno 2013, n. 14496). Ancora (fra le altre) , con

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sentenza Cass. 19801/2014, si è specificato che: "in relazione ad una cartella esattoriale notificata ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, è ammissibile l’opposizione nelle forme previste dalla L. n. 689 del 1981 solo per le

sanzioni per cui sia mancata la notifìcazione dell'ordinanza - ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire

all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori; quando, invece, tali atti siano stati notificati, la notificazione della cartella esattoriale può dare adito all'opposizione all'esecuzione

a norma dell'art. 6/5 cod. proc. civ. (sulla cui ammissibilità non incide il D.P.R. n.

602 del 1973, art. 54, inapplicabile al di fuori della materia tributaria), in relazione ai fatti estintivi asseritamente sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, e all'opposizione agli atti esecutivi, in caso di deduzione di vizi di regolarità formale

della cartella esattoriale" (SU. 562/2000; Cass. 9498/02; 11977/03; 15149/05;

21793/10)". Tanto premesso, va altresì rilevato che, in base a quanto si evince dalla sentenza S.U. n. 2907 del 14.2.2014, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150

del 2011 , il rito del lavoro per le causa di opposizione a sanzioni amministrative deve essere osservato anche in grado di appello poiché dall'art. 2 d.lgs. n.

150/2011 si desume l'indubbia applicabilità dell'art. 434 C.p.c. (in quanto non incluso fra le norme dichiarate espressamente inapplicabili alle controversie disciplinate dal rito del lavoro) ai giudizi di appello avverso le sentenze in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione e ai verbali di accertamento di violazione del

Codice della Strada (cfr. in senso analogo la recente sentenza 22390/2015);

peraltro, ex art. 4 ult. Co. d.lgs. n. 150/20 II, gli effetti sostanziali e processuali della domanda si verificano in base al rito originariamente seguito e restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del

mutamento. L'appello è comunque tempestivo in quanto notificato in data 13.5.2015, quindi, nei sei mesi dalla pubblicazione della sentenza non notificata (20.3.2015) . Sui motivi di appello. - Sul primo motivo. Va richiamato il consolidato

principio giurisprudenziale (cfr. fra le altre, sez. 3, Sentenza n. 1448 del 27/01/2015) secondo cui l'omesso mutamento del rito (da quello speciale del lavoro a quello ordinario e viceversa) non determina "ipso iure" l'inesistenza o la nullità della sentenza ma assume rilevanza invalidante soltanto se la parte che se

ne dolga in sede di impugnazione indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quali una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte. Nel caso di specie,

come evidenziato dalla stessa parte appellante, il Giudice di Pace ha mutato (implicitamente) il rito prescelto dal ricorrente con l'opposizione ex art. 6 d.1gs.

15012011 (invero è stata fissata soltanto udienza di precisazione delle conclusioni e non udienza di discussione). Tuttavia, l'appellante non ha dedotto alcuno specifico pregiudizio processuale sicchè la richiesta declaratoria di nullità della

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sentenza di I grado va respinta ed il principio varrà altresì (in senso contrario) per il presente grado di giudizio qualora si ritenesse non condivisibi1e il rito prescelto. -

Sul secondo e terzo motivo di appello - Occorre premettere che la parte appellante, in 1^ grado, ha sostenuto una tesi esattamente contraria a quella posta alla base del motivo di appello. Si legge, invero, nel verbale in I grado che

"l'avv. C chiede dichiararsi la contumacia della resistente G s.p.a. , in riferimento alla Cass. SS.UU. n. 5160/2009 " e che "il Giudice di Pace dichiara la contumacia ex

lege della resistente G s.p.a. in conformità al principio di dritto, espresso dalla Suprema Corte a Sez. Unite, sopra cennato. Tuttavia la questione è rilevabile d'ufficio. La dichiarazione di contumacia va revocata in quanto, essendo stato apposto da parte del cancelliere il visto di deposito in data 29.12.2014 sulla comparsa della G spedita a mezzo posta, con contestuale acquisizione agli atti del

fascicolo, è stato conseguito lo scopo della costituzione in giudizio ir data antecedente alla prima udienza dinanzi al Giudice ( cfr. Casso S.U. 5160/2009

secondo cui il deposito sarà efficace solo dalla data del raggiungimento dello scopo, art. 156 C.p.c., comma 3, e cioè della concreta e documentata ricezione

dell'atto da parte del cancelliere ai fini processuali). Per il resto, l'eccezione di incompetenza territoriale non è stata reiterata dalla parte G in grado di appello e,

quindi, deve ritenersi rinunciata ( cfr. art. 346 c.p.c.), quindi, il motivo di appello riguarda soltanto le spese di I grado di cui si tratterà. - Sui motivi di appello 4 e 5.

Innanzitutto, è pregiudiziale osservare, poichè questione rilevabile d'ufficio, che esattamente il Comune non è stato dichiarato contumace in quanto l'art. 6 co. 9 del d.1gs. n. 150/2011 prevede quanto segue" con il decreto di cui all'articolo 415,

secondo comma, del codice di procedura civile il giudice ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonchè

alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso e i1 decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente e all'autorità che ha emesso l'ordinanza" e " Nel giudizio di primo grado l'opponente e l'autorità che ha emesso

l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente. L’autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.". Nella specie il Comandante della Polizia Municipale si è costituito quale delegato del Sindaco, come risulta dalla memoria 11.12.2014 non essendo peraltro necessaria

la produzione della delega. Invero, la Cassazione ha ritenuto che, in tema di sanzioni amministrative, ai fini della regolarità della costituzione in giudizio della

P.A. nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, è sufficiente la sottoscrizione della comparsa di risposta da parte del funzionario delegato e la sua

dichiarazione di stare in giudizio in tale qualità in quanto la delega rilasciata dall'autorità amministrativa al funzionario incaricato della difesa in tale giudizio, ai

sensi dell'art. 23, comma quarto, della L. 24 novembre 1981, n. 689, non è equiparabile alla procura alle liti rilasciata al difensore a norma dell'art. 83 cod.

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proc. civ., ma si concreta in un atto amministrativo di investitura di funzioni, riferibile anche ad una generalità indistinta di controversie future (Cass. sez. II 24

aprile 20 l O, n. 9842). -Tanto premesso, occorre, a questo punto, utilizzare il principio della C.d. ragione più liquida che, imponendo un approccio interpretativo

con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico - sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod.

proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che

la causa può essere decisa sulla base della questione o delle questioni ritenute di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinate - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Casso sez. 6 - L, Sentenza n. 12002

del 28/05/2014). Nel caso di specie, è assorbente il rilievo della fondatezza del motivo di appello inerente la mancata prova della notificazione dell'ordinanza ingiunzione prot. 36914/R/11. Invero nel ricorso si è dedotto testualmente che l'ordinanza ingiunzione "non risulta mai notificata e/o ritualmente entrata nella sfera di conoscenza del ricorrente , il quale , in risposta al suddetto ricorso" (quello

ex art. 203 CDS) "aveva ricevuto una semplice comunicazione informale da parte del comando dell'organo di polizia stradale (chiaramente inefficace nei sensi di cui

all’art.204CDS)”. Il Giudice di Pace, nella propria sentenza, ha spiegato quanto segue "Il ricorrente in proprio denunciava in ricorso l'omessa e/o irregolare e/o intempestiva notificazione dell'ordinanza ingiunzione prefettizia prodromica, di rigetto del ricorso gerarchico ex artt. 203 e 204 CDS, avverso il verbale cui si riferisce la sanzione con conseguente annullabilità del provvedimento opposto, senza precisa deduzione di nullità. La P.A. opposta eccepiva il perfezionamento della notifica a mezzo posta con raccomandata a. r. al ricorrente dell’ ordinanza

ingiunzione prefettizia de qua in data 30.12.2011. Si osserva che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel procedimento di

opposizione a sanzione amministrativa, il thema decidendum del ricorso introduttivo non è suscettibile di ampliamento, successivo da parte del ricorrente

con la proposizione di motivi ulteriori, salvo accettazione del contraddittorio da parte della P.A. resistente (Cass. sez. Unite ... ), come nel caso di specie, ancorchè a precisazione delle conclusioni. La deduzione, così espressa, sembra riconducibile al dettato dell’art. 26 d.p.r. n. 602/1973, norma speciale in materia di

notifica di atti del processo "tributario" ed è inammissibile ex art. 157, 2 comma c.p.c. Per opporre la nullità dell'atto o per mancanza del requisito stabilito nel suo interesse, la parte deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso (C.c. n. 8189/1997 e n. 11253/1996) Parte resistente comprova il predetto perfezionamento della notifica de qua in data 30.12.2011 (docc a e b) e dunque, è applicabile l'art. 156, 3° comma c.p.c. ". Con la ratio decidendi esposta il

Giudice di Pace non ha tuttavia considerato che il ricorrente ( il quale ha precisato

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le conclusioni chiedendo l'accoglimento del ricorso e quindi delle conclusioni ivi formulate) ha comunque , in primis , affermato quanto già sopra esposto e cioè che l'ordinanza ingiunzione non gli era stata mai notificata in quanto, in risposta al

suddetto ricorso" (quello ex art. 203 CDS) "aveva ricevuto una semplice comunicazione informativa da parte del comando dell'organo di polizia stradale"

Con l'appello si è evidenziato che il Comune non aveva provato che la

raccomandata contenesse l'ordinanza ingiunzione e non piuttosto soltanto la nota della Polizia Municipale prodotta dal ricorrente. Ebbene tale prova non è stata in effetti fornita dalla parte che ne era onerata e cioè dall'amministrazione. Nella nota

della Polizia Municipale non si fa in alcun modo riferimento alla presenza di un allegato ed il richiamo da parte del Comune all'annotazione sull'avviso di ricevimento "ordinanza PV n . ... " di per sé non è elemento inequivoco del contenuto della busta posto che, oltretutto, il numero si riferisce al verbale e non

all'ordinanza. Certamente se la notifica fosse stata fatta seguendo la procedura prevista dall'art. 201 CDS, questo problema non si sarebbe posto perché vi sarebbe stata una relata di notifica sull'atto. Quindi, nella specie, a fronte della

deduzione da parte del sig. A del contenuto della busta inviata

dall'amministrazione consistente nella predetta comunicazione, l'amministrazione non ha superato la prova che sulla stessa incombeva della presenza anche dell'ordinanza ingiunzione non indicata come allegato. Né si può ritenere che la mera menzione dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione e dell'importo ingiunto

possa sostituire la dovuta notificazione, decorrendo da essa il termine per l'impugnazione. La tesi , pur suggestiva, non può essere accolta poiché la mera

comunicazione di un atto non allegato da parte di un soggetto diverso

dall'emittente è inidonea a far decorrere il termine per l'opposizione che va diretta avverso quell'atto. In materia di sanzioni amministrative, l'art. 204, secondo comma, del codice della strada (come modif. dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151, conv.

nella 1. 1 agosto 2003, n. 214) - richiamato dal ricorrente / appellante a suffragio della dedotta inefficacia - stabilendo che l'ordinanza-ingiunzione di pagamento

della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata entro centocinquanta giorni dalla sua adozione, fa riferimento al rispetto di un termine che, seppur non dichiarato espressamente perentorio dalla legge, riveste carattere

sol1ecitatorio, ponendo un requisito di legittimità dell’attività sanzionatoria in materia di violazioni del codice della strada (cfr. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14562 del

10/06/2013; la Corte, nel caso sottoposto al suo giudizio, ha rilevato che erroneamente il Tribunale ha ritenuto irrilevante il mancato rispetto del termine di centocinquanta giorni dalla emissione del provvedimento senza che lo stesso fosse

avviato alla notifica, incorrendo in un'erronea perimetrazione dell'ambito applicativo dell'art. 204 predetto). Ai rilievi predetti consegue la fondatezza della

domanda di annullamento dell'atto oggetto di opposizione con funzione C.d.

"recuperatoria". Le spese seguono la soccombenza nei rapporti tra il Comune e il

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ricorrente. Nei rapporti tra ricorrente e G vanno compensate sia per il primo che per il secondo grado dovendosi tenere conto, quali gravi ed eccezionali ragioni

(essendo applicabile ratione temporis, tale formulazione dell'art. 92, secondo comma c.p.c.), delle seguenti circostanze: - premesso che sulla contumacia in I

grado, è stata la stessa parte ricorrente ad insistere sulla relativa declaratoria, l'eccezione di incompetenza non è stata affrontata in I grado e non è stata

reiterata in sede di appello con conseguente rinuncia; - l'attività dell'ente riscossore non è stata in alcun modo coinvolta dal motivo di opposizione, cosicchè anche la richiesta dell'appellante di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata in II grado

è del tutto infondata. Tra il ricorrente ed il Comune, le spese vanno regolate secondo il principio della soccombenza e si liquidano ex d.m. 55/2014 come segue:

per il I grado, tenuto conto della mancanza di richiesta e assunzione di prove costituende, quindi con le ultime due fasi ridotte rispetto ai valori medi, in € 835 (fase studio 225, fase introduttiva 240, fase istruttoria e/o trattazione 167 , fase

decisoria 203) e, per il II grado, in € 1425 come da nota spese, oltre esborsi documentati come da dispositivo nonché rimborso forfetario , IV A e CP A, da distrarsi a favore dell' avv C dichiaratosi antistatario La domanda ex art. 96 c.p.c.

nei confronti del Comune va respinta in quanto non è specificato quale sia il dolo o la colpa grave, essendo peraltro evidente che l'elemento soggettivo di cui trattasi

non possa consistere nel sostenere una tesi infondata in base a prova ritenuta insufficiente o inidonea. La sentenza viene depositata ex art.438 che richiama l'art.

430 c.p.c. e, quindi, nei quindici giorni dalla pronuncia. P .Q.M. definitivamente pronunciando, visti gli artt. 6 e 2 d.lgs. n. 150 del2011 nonché l'art. 437, primo

comma c.p.c., in parziale accoglimento dell'appello, riformando la sentenza oggetto di impugnazione, previa revoca della dichiarazione di contumacia della G

s.p.a. nel 1^ grado di giudizio, annulla l'ingiunzione di pagamento n 20140719800539768 per omessa notifica dell' ordinanza ingiunzione; dichiara tenuto e condanna il Comune di Beinasco al pagamento dell'importo complessivo

di € 835 per compensi e € 125 per esborsi per rifusione spese processuali del giudizio di primo grado nonchè di € 1425 per compensi e € 174 per esborsi per rifusione spese processuali del giudizio di secondo grado, oltre, in entrambi i casi,

rimborso forf. spese generali, IVA e CPA , a favore del ricorrente e, per esso, all'avv. Ceccanti antistatario; dichiara compensate le spese processuali del I e II grado di giudizio tra la parte ricorrente e la parte G s.p.a.; respinge la domanda ex

art. 96 c.p.c.

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