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Come presentare ricorso al prefetto?

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Come presentare ricorso al prefetto?

Autore: Sabrina Mirabelli | 24/07/2021

In alternativa al ricorso giurisdizionale dinanzi al giudice di pace, puoi opporti ad un verbale di contravvenzione in via amministrativa.

Hai ricevuto la notifica di una contravvenzione elevata dalla polizia stradale per eccesso di velocità? Sei stato multato dai vigili urbani perché hai lasciato la tua automobile in doppia fila solo per pochi minuti o perché ti è scaduto il parcometro mentre eri dal medico? Se ritieni ingiusta la contestazione riportata nel verbale e

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non intendi pagare la sanzione, ti spiego come presentare ricorso al prefetto contro la multa e dare inizio a una forma di tutela in via amministrativa.

Per presentare il ricorso al prefetto non devi pagare nulla e puoi difenderti da solo senza l’ausilio di un legale. Tuttavia, tale tipo di opposizione non prevede alcun contraddittorio nel senso che non si tengono udienze come nel caso del procedimento che si svolge dinanzi al giudice di pace né è previsto lo scambio di scritti difensivi. Puoi comunque chiedere di essere ascoltato.

Inoltre, in caso di rigetto dell’opposizione, il prefetto emette un’ordinanza con la quale ti ordina il pagamento di una somma raddoppiata rispetto a quella indicata nel verbale, più le spese del procedimento, e questo potrebbe rappresentare uno svantaggio. Quindi, utilizza tale tipo di ricorso solo se hai fondati motivi per proporlo.

Ricorso al prefetto: quali sono i termini, la competenza e il contenuto

Il ricorso va presentato al prefetto del luogo della commessa violazione, nel termine di 60 giorni decorrenti dalla contestazione immediata, cioè da quando gli agenti accertatori ti hanno consegnato il verbale con la contravvenzione, oppure da quando hai ricevuto la sua notifica a casa. Devi redigerlo su carta libera, a mano o al computer, datarlo e sottoscriverlo.

Il ricorso deve contenere:

l’intestazione, ovvero la dicitura “Ricorso al prefetto avverso contravvenzione per violazione al Codice della strada” oppure “ Ricorso ex art. 203 Codice della strada”;

i tuoi dati anagrafici (nome, cognome, residenza o domicilio);

gli estremi del verbale impugnato, con la data della sua contestazione o notificazione;

l’indicazione dei motivi per i quali proponi il ricorso e cioè i vizi di legittimità o di merito su cui si fonda;

le conclusioni, ossia la richiesta di annullamento del verbale e di archiviazione di ogni sanzione pecuniaria.

Al ricorso devi allegare i documenti utili ai fini della decisione (ad esempio, le

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ricevute che attestano le tue ragioni, eventuali testimonianze scritte, ecc.) oltre alle fotocopie del verbale impugnato e di un tuo documento di riconoscimento.

Chi può ricorrere al prefetto e per quali motivi

Puoi ricorrere al prefetto se conducevi il veicolo al momento dell’infrazione e/o se sei il proprietario del mezzo o uno degli altri soggetti indicati dall’articolo 196 del Codice della strada (l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria) al quale è stata contestata una violazione, se la ritieni ingiusta o se ritieni errato l’accertamento.

Puoi proporre ricorso per diversi motivi, in particolare, quando:

i dati anagrafici del proprietario del veicolo non corrispondono a quelli riportati nel verbale;

il verbale risulta notificato trascorsi 90 giorni dalla data dell’avvenuta infrazione [1];

manca di uno degli elementi previsti dall’articolo 383 del regolamento al Codice della strada o manca l’indicazione dell’agente accertatore (anche solo attraverso il numero di matricola);

manca l’indicazione della disposizione violata (la descrizione dell’infrazione integra l’eventuale carente indicazione del comma violato) o l’indicazione del luogo, giorno ed ora della commessa violazione.

Oltre a questi motivi “formali”, puoi fare valere anche motivi sostanziali. Ad esempio, puoi eccepire:

la mancanza di uno specifico segnale stradale;

che il fatto si è svolto diversamente da quanto descritto;

l’errore nella lettura della targa in quanto il veicolo in quel momento si trovava in tutt’altro luogo (allegando documentazione atta a dimostrare quanto affermato).

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Come si presenta il ricorso al prefetto

Puoi presentare il ricorso al prefetto seguendo diverse modalità:

personalmente, depositandolo presso l’ufficio o il comando dal quale 1.

dipende l’agente accertatore, che ne rilascia ricevuta (ad esempio nel caso di una contravvenzione elevata da un vigile urbano, puoi depositare il ricorso presso il comando della polizia municipale);

a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata all’ufficio o al 2.

comando da cui dipende l’agente accertatore oppure al prefetto. In quest’ultima ipotesi, il prefetto deve trasmettere gli atti all’organo accertatore per l’istruttoria, entro 30 giorni dalla loro ricezione;

mediante posta elettronica certificata (pec) al relativo indirizzo della 3.

prefettura, disponibile sul sito istituzionale della stessa. In tal caso, il ricorso deve riportare la tua firma digitale autenticata o in alternativa devi inviare in allegato, in formato pdf, il testo firmato.

Come si svolge la procedura dinanzi al prefetto

Sei hai inoltrato il ricorso al prefetto e tale autorità amministrativa lo ha trasmesso all’ufficio o al comando dal quale dipende l’organo accertatore, quest’ultimo ha 60 giorni di tempo per compiere l’istruttoria e trasmettere nuovamente gli atti e le note tecniche in prefettura. In particolare, l’organo accertatore deve inoltrare al prefetto l’originale del verbale e la prova dell’eseguita contestazione o notificazione, corredato delle controdeduzioni necessarie a ricostruire il fatto così da potere confutare o confermare ogni singolo motivo di ricorso.

Pertanto, il prefetto, esaminata la documentazione allegata al ricorso e quella ricevuta dall’organo accertatore, ascoltato te personalmente, qualora ne abbia fatto specifica richiesta, decide il ricorso con ordinanza motivata. Il termine per l’adozione dell’ordinanza è di 120 giorni dalla data di ricezione degli atti da parte dell’ufficio accertatore.

I termini per gestione del procedimento sono perentori e si cumulano tra loro [2].

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Più precisamente, se hai presentato il ricorso all’ufficio o al comando a cui appartiene l’organo accertatore, il termine complessivo per la pronuncia dell’ordinanza prefettizia è di 180 giorni (60 giorni all’ufficio accertatore + 120 giorni al prefetto). Invece, se lo hai presentato al prefetto, il termine si allunga di ulteriori 30 giorni, arrivando così complessivamente a 210 giorni. In entrambe le ipotesi, se il prefetto non decide il ricorso nei termini sopra indicati, si forma il così detto silenzio-assenso, per cui si considera come accolto.

Se hai fatto richiesta di essere ascoltato, il termine di 120 giorni si interrompe con la notifica dell’invito a presentarti al prefetto per essere sentito e resta sospeso fino alla data fissata per l’audizione. Il termine inizia nuovamente a decorrere dopo l’espletamento dell’audizione o, in caso di tua mancata presentazione, fino alla data fissata per l’audizione stessa.

L’ordinanza-ingiunzione pronunciata dal prefetto va notificata al ricorrente, entro 150 giorni dalla sua pronuncia.

Cosa può decidere il prefetto

Il prefetto può decidere il ricorso:

accogliendolo, quando ritiene la fondatezza dei motivi che hai addotto.

Emette, quindi, un’ordinanza motivata di archiviazione degli atti alla quale consegue l’immediata cessazione degli effetti delle eventuali sanzioni accessorie;

rigettandolo, qualora ritenga accertata la fondatezza del verbale impugnato. In tal caso il prefetto pronuncia un’ordinanza motivata con la quale ti ordina il pagamento di una somma non inferiore al doppio del minimo edittale previsto per ogni singola violazione, più le spese del procedimento, da pagare entro 30 giorni dalla notifica.

Avverso l’ordinanza prefettizia di rigetto, puoi presentare opposizione al giudice di pace entro 30 giorni dalla notifica.

Note

[1] Art. 201 cod. strada. [2] Art. 204 co. 1-bis cod. strada.

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