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Oggetto: VARIANTE NON SOSTANZIALE APPROVVIGIONAMENTO BIOMASSA. Valutazione preliminare art. 6 comma 9, D.Lgs. 152/2006

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Spett.le Regione Siciliana

Assessorato Territorio e Ambiente Dipartimento Regionale dell’Ambiente SERVIZIO 1 V.A.S. – V.I.A.

Via Ugo La Malfa N.169 90146 PALERMO

PEC servizio1.dra@pec.territorioambiente.it Spett.le Regione Siciliana

Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento dell’Energia

SERVIZIO 3 AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI Viale Campania N.36

90144 PALERMO

PEC servizio3.energia@regione.sicilia.it

Prot. n.:83/2021

Oggetto: VARIANTE NON SOSTANZIALE APPROVVIGIONAMENTO BIOMASSA. Valu- tazione preliminare art. 6 comma 9, D.Lgs. 152/2006

Centrale di produzione di energia elettrica da biomassa della potenza elettrica di 18.7 MW elettrici corrispondenti a circa 60 MW termici, in Località Dittaino, Area Industriale ASI di Enna.

DRS n. 1728 del 13/10/2009 e successive prese d’atto di variante non sostanziale (prot. N.

50068 del 25/7/2012 e prot. N.44047 del 18/12/2014 e nota n. 545/GAB del 10 dicembre 2018)

Sper S.p.A., con sede legale in Piazza del Grano 3 Bolzano e sede produttiva in Contrada Terre di Chiesa, zona industriale Dittaino, 94100 Enna, P.IVA 02719930980, in persona del legale rappre- sentante pro-tempore, Sig. Pietro Mauriello, espone quanto segue

Premesso che

1. con DRS n.1728 in data 13/10/2009 (all.1) la Regione Siciliana Assessorato Industria – Di- partimento Regionale Industria e delle Miniere - ha autorizzato, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs.

387/2003, la SPER SpA, conformemente alle prescrizioni impartite con nota prot. 1112 del 25 giu-

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gno 2008 recante il giudizio di compatibilità ambientale, “a procedere alla realizzazione delle opere dell’impianto per l’esercizio di produzione di energia elettrica alimentato a biomassa esclusiva- mente con cippato da legno vergine di provenienza regionale, da 18.7 MW elettrici, corrispondenti a circa 60 MW termici, con divieto di utilizzare qualsiasi altro combustibile e/o materiale classifi- cato come rifiuto ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché delle opere connesse e le infra- strutture indispensabili, da realizzare nell’area industriale di Enna (ASI).”;

2. lo stesso DRS n. 1728 del 13/10/2009 ha riconosciuto all'impianto di produzione di energia elettrica da biomassa della potenza elettrica di 18.7 MW elettrici corrispondenti a circa 60 MW ter- mici, in Località Dittaino, Area Industriale ASI di Enna, il carattere di pubblica utilità per favorire la diversificazione delle fonti energetiche nel territorio siciliano;

3. nelle premesse del DRS n. 1728 del 13/10/2009 viene espressamente riconosciuto che la rea- lizzazione della centrale non è sottoposta alle prescrizioni del PEARS 2009 (tra le altre, il 50% pre- valenza regionale) essendo un progetto oggetto di un procedimento unico precedente all’entrata in vigore del PEARS stesso (cfr “Ritenuto che il presente provvedimento, a garanzia dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa, esula le prescrizioni formulate con il Piano

<energetico Ambientale Regionale Siciliano (P.E.A.R.S.) del 2009, poiché trattasi di un procedi- mento unico il cui verbale conclusivo è stato chiuso nel mese di luglio 2008 e che l’acquisizione della pronuncia favorevole dell’Amministrazioni costituisce mera conferma dell’assenso acquisito in sede di Conferenza”):

4. l'Autorizzazione Integrata Ambientale emessa con D.D.G. n.446 del 13/8/2012 (all.2) e modi- ficata con D.D.G n.718 del 11/12/2012 (all.3), ha autorizzato la costruzione e l’esercizio dell’impianto “per la produzione di energia elettrica attraverso l’utilizzo di biomassa vegetale co- stituita da cippato di legno di provenienza regionale.”;

5. con verbale di collaudo del 25/10/2013 (all.4) è stato accertato il corretto adempimento alle prescrizioni costruttive ed è stato dato il benestare all’esercizio dell’impianto;

6. al verbale citato al punto precedente è stata allegata copia della nota n.231/2013 del 13/9/2013 di SPER S.p.A, con la quale la Ditta confermava l’utilizzo di biomassa legnosa vergine di prove- nienza regionale, così come prescritto dalle autorizzazioni;

7. con provvedimento n. 42865 del 22.09.2014 (all.5) il Dipartimento Regionale dell'Ambiente – Servizio 1 VAS VIA – ha autorizzato “la modifica non sostanziale proposta dalla ditta SPER S.p.A. consistente esclusivamente nella combustione di biomassa legnosa vergine proveniente dall'intero territorio nazionale a completamento di quella ragionevolmente reperibile in ambito re- gionale” prescrivendo che “l'utilizzo del cippato da legno vergine proveniente da territorio nazio- nale dovrà essere esclusivamente a completamento di quello disponibile in ambito regionale che deve rimanere la fonte principale di approvvigionamento”;

8. con il citato provvedimento n. 42865 del 22.09.2014 è stato prescritto, tra l'altro, che “la bio- massa legnosa vergine dovrà rispettare le condizioni previste nell'allegato X alla parte V del D.

L.gs. 152/06 e s.m.i.”;

9. con nota n. 44047 dell'18.12.2014 (all.6) il Dipartimento Regionale dell'Energia – Servizio 3

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in base alla quale la biomassa legnosa vergine utilizzata dall'impianto in questione, come combu- stibile, possa avere provenienza anche dall'intero territorio nazionale” prescrivendo che “almeno il 50% del fabbisogno di biomassa provenga esclusivamente nell'ambito del territorio regionale”. Ta- le prescrizione è stata indicata considerando che “l'art. 28 del PEARS del 03.02.2009 prescriveva per gli impianti di energia da fonte rinnovabile alimentati a biomasse che la “realizzazione di tali impianti è subordinata all'utilizzazione di biomasse provenienti per almeno il 50% del fabbisogno da aree dislocate in un raggio non superiore a Km 70 dall'impianto (impianti in filiera corta). Se tali biomasse non siano disponibili entro tali perimetri, potranno essere utilizzate solo biomasse provenienti dal territorio regionale”;

10. con nota n. 545/GAB del 10 dicembre 2018, il Dipartimento Regionale dell’Ambiente ha qua- lificato come “non sostanziale” la variante consistente nell’utilizzo, come combustibile, di biomassa vergine arborea erbacea Arundo Donax (Canna Comune), complementare alla biomassa legnosa in percentuale pari al 10% in peso del fabbisogno complessivo di combustibile nella Centrale a bio- massa, in esercizio, sita nel Comune di Enna, mantenendo ferme le prescrizioni di cui alla nota prot.

1112 del 25 giugno 2008 recante il giudizio di compatibilità ambientale della centrale;

11. con nota n. 34/2021 del 02.03.2021 (all. 7) la scrivente società ha rappresentato, agli uffici in indirizzo, che, pur mettendo in campo tutte le ragionevoli azioni per una ottimale programmazione dell'approvvigionamento di biomassa legnosa vergine da fonti regionali, si sono registrati impedi- menti oggettivi al reperimento dal territorio siciliano anche del 50% della biomassa legnosa vergine necessaria per il funzionamento della centrale, dal momento che dal 2014 in poi la biomassa fore- stale da fonte regionale è stata prodotta quasi esclusivamente da tagli di diradamento e di utilizza- zione che hanno interessato boschi privati nel rispetto delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Fo- restale che impongono turni temporali ben definiti tra un taglio e quello successivo;

Considerato che

12. a livello comunitario e nazionale, non esiste alcuna norma che prescriva una limitazione terri- toriale per l’approvvigionamento da biomasse legnose degli impianti di produzione di energia, ma al contrario esiste un incentivo alla valorizzazione energetica degli scarti della manutenzione bo- schiva, delle aree verdi, delle alberature stradali e delle industrie agroalimentari;

13. la Corte costituzionale ha ripetutamente riconosciuto al citato art. 12 valore di principio fon- damentale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 117, comma 3, Cost., vincolante per le Regioni nella materia di legislazione concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», cui è da ascrivere la realizzazione e gestione degli impianti in oggetto ed ha anche “sottolineato il nesso funzionale esistente tra le esigenze di tutela ambientale che riguardano il reperimento di fonti energetiche alternative e il coinvolgimento dell’iniziativa privata per la realizzazione di tale inte- resse di natura strategica” (Corte cost. n. 194/2010; n. 342/2008 e n. 364/2006; n. 224 del 2012, n.

44 del 2011, n. 119 del 2010 e n. 282 del 2009);

14. la giurisprudenza amministrativa ha, anche, chiarito che la disciplina procedimentale dettata dall’art. 12 del d.l. n. 387/2003 è auto-applicativa, nel senso che alla stessa devono immediatamente uniformarsi le Regioni, a prescindere della eventuale adozione da parte loro di atti normativi di at- tuazione o di linee guida. (T.A.R. Campania, sent. n. 2158/2009, conf. T.A.R. Sicilia, Palermo, sen- tenza n. 5146/2010).

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15. a livello regionale, il D.P.Reg. 18.07.2012 n. 48, superando la previgente disciplina contenuta nel PEARS del 2009, non contiene alcun limitazione territoriale inderogabile per l’approvvigionamento di biomassa legnosa;

16. del resto, un eventuale imposizione da parte della sola Regione Sicilia di una limitazione terri- toriale inderogabile all’approvvigionamento di biomassa legnosa non sarebbe applicabile in quanto trascenderebbe i limiti tracciati dalla normativa statale di principio, per i quali la Corte Costituzio- nale ha già ravvisato la prevalenza della materia “energia” (sentenza n. 119 del 2010; sentenza n.

166 del 2009) e sarebbe sostanzialmente discriminatoria;

17. si tratta di esigenze da vagliare in sede di istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione unica, nella valutazione complessiva degli interessi variegati di cui è depositaria la Conferenza dei servizi, tenendo in considerazione l’esigenza di favorire la massima diffusione degli impianti di energia rin- novabile e di incrementare la produzione e la producibilità degli impianti esistenti ed operativi;

Ritenuto che

18. sussistono i presupposti di diritto e di fatto (factum principis) per modificare la prescrizione e consentire l’approvvigionamento di biomasse provenienti dal territorio nazionale dell’impianto in oggetto;

19. come evidenziato nella relazione tecnica allegata, le tipologie di biomassa legnosa vergine uti- lizzate sono esclusivamente quelle disciplinate nella Sezione 4 dell’Allegato X della Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. “Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo”;

20. la variante proposta sia qualificabile come non sostanziale in quanto non rientra tra le modifi- che definite sostanziali dai comma l) e l-bis) dell’art.5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., non sussi- stendo variazioni nelle caratteristiche, nel funzionamento ovvero potenziamento dell’impianto che possano comportare effetti negativi e significativi sull’ambiente,

Tutto ciò premesso e considerato, la scrivente società SPER S.p.A., in persona del legale rappresen- tante pro-tempore

Chiede

l’approvazione della variante NON SOSTANZIALE al provvedimento autorizzativo DRS 1728 del 13/10/2009, ad esercire l’impianto, meglio citato in oggetto, tramite l’utilizzo delle tipologie di biomasse legnose vergini - elencate nella Sezione 4 dell’Allegato X della Parte V del D.Lgs.

152/2006 e ss.mm.ii. - “Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utiliz- zo”- proveniente dall'intero territorio nazionale a completamento di quella ragionevolmente reperi- bile in ambito regionale, senza la limitazione che almeno il 50% del fabbisogno di biomassa provenga dall'ambito del territorio regionale,

e contestualmente

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Comunica

ai sensi del comma 1 dell’art. 29-nonies del D.Lgs.128/2010 correttivo del D.Lgs. 152 / 2006 la modifica dell’impianto, confermando l'esclusiva utilizzazione delle tipologie di biomassa legnosa vergine disciplinate nella Sezione 4 dell’Allegato X della Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

“Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo” che si riportano per chiarezza:

a) Materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate;

b) Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o essicazione di coltivazioni agricole non dedicate;

c) Materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatu- ra;

d) Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica e dal trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldata di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti;

e) Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di prodotti agricoli;

Si dichiara l’impegno della SPER SpA, e dei suoi fornitori, a rispettare, anche per la biomassa non da filiera corta e/o regolamentata dai contratti quadro di cui al D.L.vo 102/2005, i criteri di traccia- bilità come previsti dal Decreto 2 marzo 2010 del Ministero delle politiche agricole alimentari e fo- restali ed a rispettare i criteri di sostenibilità ambientale degli approvvigionamenti come previsti dalla COM(2010)11 (Comunità Europea) e come declinati dalla norma tecnica italiana UNI/TS 11435 “Criteri di sostenibilità delle filiere di produzione di energia elettrica, riscaldamento e raf- freddamento da biocombustibili solidi e gassosi da biomassa”

Restando in attesa di un cortese sollecito riscontro si porgono Cordiali Saluti

Enna, 11 maggio 2021

SPER SpA

Allegati

Firmato digitalmente da: PIETRO MAURIELLO Data: 12/05/2021 13:58:26

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