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Opposizione estratto di ruolo: ultime sentenze

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Opposizione estratto di ruolo:

ultime sentenze

written by Redazione | 24/03/2022

Contributi previdenziali iscritti a ruolo; opposizione all’esecuzione;

giudizio di accertamento negativo del credito contributivo;

litisconsorzio necessario tra l’ente creditore e l’agente della riscossione; notifica della cartella di pagamento; competenza territoriale del giudice dell’esecuzione e infondatezza dell’eccezione di incompetenza per territorio.

Estratto di ruolo

L’estratto di ruolo non è impugnabile ex se, in quanto documento proveniente dal concessionario per la riscossione, che non contiene alcuna pretesa impositiva, sia diretta che indiretta. Tuttavia va ammessa l’opposizione al ruolo oppure alla cartella esattoriale della cui esistenza il contribuente abbia acquisito conoscenza a seguito del rilascio dell’estratto stesso. Quindi non è preclusa l’impugnazione della cartella di pagamento e/o dell’avviso di addebito che il contribuente assume non

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essere stati notificati e che ha conosciuto attraverso l’estratto di ruolo richiesto al concessionario per la riscossione, ogni qual volta che questo ultimo ha un interesse alla tutela anticipata all’impugnazione della cartella di pagamento e/o dell’avviso di addebito e quindi senza la necessità di dover attendere la notificazione di un atto successivo in cui si snoda il procedimento di imposizione e riscossione.

Tribunale Tivoli sez. lav., 14/12/2021, n.1021

Estratto di ruolo: non è autonomamente impugnabile

L’impugnazione dell’estratto del ruolo non è ammissibile in sé, ma è ammessa l’opposizione al ruolo (oppure alla cartella esattoriale) della cui esistenza il contribuente sia venuto a conoscenza dopo il rilascio dell’estratto di ruolo. Tale principio opera solo in funzione di rafforzamento della tutela del contribuente nel caso in cui l’amministrazione sia rimasta inerme ed abbia omesso di comunicare l’atto impositivo: ciò posto, in tanto sussiste l’interesse ad agire in quanto in effetti non vi sia stata notifica o comunicazione alcuna dell’atto impositivo.

Corte appello Milano sez. lav., 03/11/2021, n.1253

Opposizione alla riscossione di crediti contributivi previdenziali

L’estratto di ruolo – diversamente da ruolo che è opponibile entro 40 giorni dalla notifica della cartella esattoriale – è un semplice atto interno all’amministrazione, che non è destinato a produrre effetti nella sfera giuridica del destinatario e come tale non è autonomamente impugnabile. Ciò esposto, il vigente sistema, per le entrate aventi ad oggetto crediti previdenziali (ed non tributarie in genere), prevede i seguenti mezzi di tutela per il contribuente: a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva (ai sensi del D.Lgs. 46 del 1999, art. 24, comma 6, nel termine di giorni 40 dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro); b) opposizione all’

esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo, da proporre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui

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l’esecuzione non sia ancora iniziata oppure davanti al giudice dell’esecuzione se la stessa sia invece già iniziata; c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., nel termine perentorio di 20 giorni dalla notifica del titolo esecutivo e del precetto per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell’esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l’esecuzione stessa sia iniziata o meno.

Corte appello Genova sez. lav., 07/10/2021, n.229

Omessa o irregolare notifica della cartella

L’estratto di ruolo è atto non impugnabile in sé per sé considerato, ma è normalmente ammessa l’opposizione al ruolo oppure alla cartella della cui esistenza il contribuente abbia avuto conoscenza a seguito del rilascio dell’estratto stesso; l’ammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo si fonda, cioè, solo in funzione di rafforzamento della tutela del contribuente nel caso di inerzia dell’amministrazione che abbia omesso di comunicare l’atto impositivo; per cui, in tanto sussiste l’interesse ad agire, in quanto in effetti non vi sia stata notifica o comunicazione alcuna dell’atto impositivo.

Tribunale Reggio Calabria sez. lav., 01/10/2021, n.1613

Carenza d’interesse ad agire

In tema di cartelle esattoriali, qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, è inammissibile per carenza d’interesse ad agire l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., proposta avverso l’estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti (nella specie, la prescrizione del credito), difettando una minaccia attuale di atti esecutivi ed essendo ben possibile che, considerato il lungo tempo intercorso dopo la notifica della cartella, intervenga l’eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva e l’ente impositore non proceda alla riscossione coattiva.

Tribunale Cosenza sez. I, 22/07/2021, n.1674

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Impugnabilità dell’estratto di ruolo

Il contribuente che abbia appreso della pretesa dell’ente impositore soltanto a seguito di consegna dell’estratto di ruolo da parte del Concessionario, stante l’omessa notifica della cartella presupposta, è certamente legittimato ad agire in giudizio per far valere tanto i vizi di formali quanto quelli di merito inerenti l’iscrizione a ruolo come pure l’eventuale estinzione medio tempore verificatasi ad esempio per intervenuto pagamento, sgravio o prescrizione dei crediti iscritti a ruolo, purché però l’azione sia proposta entro i termini di decadenza ordinariamente previsti per tali vizi decorrenti dalla consegna dell’estratto di ruolo.

Per contro, nel diverso caso di rituale notifica delle cartelle presupposte, ai fini della impugnabilità dell’estratto di ruolo successivamente consegnato al contribuente dal concessionario, occorre pur sempre verificare che l’azione sia sorretta da interesse ad agire ai sensi dell’art. 100 c.p.c., pena, in caso contrario, l’inammissibilità dell’opposizione per difetto di una condizione dell’azione.

Tribunale Tivoli sez. lav., 01/06/2021, n.478

Tutela del contribuente

L’impugnazione dell’estratto del ruolo non è stata ritenuta ammissibile in sé ma è stata ammessa l’opposizione al ruolo oppure alla cartella della cui esistenza si è avuta conoscenza a seguito del rilascio dell’estratto stesso; ciò esclusivamente in funzione di rafforzamento della tutela del contribuente in ipotesi di inerzia dell’amministrazione che abbia omesso di comunicare l’atto impositivo necessariamente recettizio; per cui, in tanto sussiste l’interesse ad agire in quanto in effetti non vi sia stata notifica o comunicazione alcuna dell’atto impositivo.

Corte appello Milano sez. lav., 28/10/2020, n.570

Prova della valida notifica della cartella esattoriale

Deve affermarsi l’impugnabilità del ruolo esattoriale qualora l’agente della riscossione, ovvero l’ente titolare della pretesa, in sede di opposizione all’estratto di ruolo non fornisca la prova della valida notifica della cartella

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esattoriale della quale il debitore assume essere venuto a conoscenza dall’estratto di ruolo rilasciatogli a seguito di relativa richiesta.

Tribunale Roma sez. lav., 06/07/2020, n.4092

Prescrizione dell’obbligazione contributiva

Sussiste l’interesse ad agire per accertare la prescrizione dell’obbligazione contributiva portata da un estratto di ruolo in sede di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c..

Tribunale Reggio Calabria sez. lav., 09/06/2020, n.411

Riscossione contributi previdenziali e opposizione all’esecuzione

In tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, nel giudizio proposto dal debitore con le forme dell’opposizione all’esecuzione per l’accertamento negativo del credito risultante dall’estratto di ruolo, lamentando la mancata notifica della cartella esattoriale o dell’avviso di addebito senza tuttavia far valere vizi dell’azione esecutiva, non è configurabile un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra l’ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, dovendosi attribuire alla chiamata in causa del concessionario prevista dall’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, il valore di una mera “litis denuntiatio”, intesa a rendere nota la pendenza della controversia ed estendere gli effetti del futuro giudicato; né trova applicazione l’art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, trattandosi di norma eccezionale che prevede a carico del concessionario l’onere di chiamare in causa l’ente creditore solo quando si discuta di vizi formali degli atti esecutivi e, al contempo, del merito della pretesa creditoria.

(Nella specie, relativa ad una ipotesi in cui il debitore, ottenuto il rilascio dell’estratto di ruolo dall’agente della riscossione, aveva evocato in giudizio solo quest’ultimo e aveva chiesto dichiararsi l’avvenuta prescrizione della pretesa contributiva dell’ente previdenziale, senza lamentare l’invalidità di alcun atto esecutivo, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la

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domanda per difetto di legittimazione passiva, senza ravvisare la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell’ente).

Cassazione civile sez. lav., 19/06/2019, n.16425

Estratto di ruolo contributivo

In materia di riscossione di crediti previdenziali, qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, è inammissibile per carenza d’interesse ad agire l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., proposta avverso l‘estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti (nella specie, la prescrizione del credito), difettando una minaccia attuale di atti esecutivi ed essendo ben possibile che intervenga l’eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva.

Cassazione civile sez. VI, 07/03/2019, n.6723

Opposizione alla cartella esattoriale

In materia di opposizione alla cartella esattoriale, l’ente previdenziale ben può versare in atti l’estratto del ruolo dal quale è agevole verificare l’eventuale presenza di atti interruttivi della prescrizione del diritto di riscossione (nel caso di specie, è stata respinta la richiesta di chiamata in causa del concessionario alla riscossione, Equitalia, da parte dell’ente previdenziale Inail a causa della sua mera valenza esplorativa in assenza, nell’apparato probatorio, dell’estratto ruolo).

Tribunale Milano sez. lav., 05/07/2018, n.1854

Opposizione a cartella esattoriale e competenza territoriale

L’eccezione di incompetenza per territorio risulta infondata, atteso che nel caso de quo, trattandosi di un giudizio di opposizione all’esecuzione, incardinato ex articolo 615 cod. proc. civ. a seguito di impugnazione di un estratto di ruolo relativo a cartella esattoriale, l’individuazione della competenza territoriale del giudice dell’esecuzione, deve essere effettuata con riferimento all’articolo 27 cod.

proc. civ., tenuto conto del contenuto dell’articolo 480, terzo, cod. proc. civ.

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dovendosi la cartella esattoriale equiparare all’atto di precetto.

Pertanto, la competenza territoriale è da individuarsi nel luogo in cui deve effettuarsi l’esecuzione che coincide, in mancanza di altre idonee indicazioni, nel luogo di domicilio del debitore. Sussisteva, quindi, la competenza territoriale del Giudice di pace adito nel giudizio di primo grado e l’appello si rivela infondato sul punto.

Tribunale Torre Annunziata sez. III, 24/05/2018, n.1264

L’opposizione a cartella esattoriale su contributi previdenziali iscritti a ruolo

In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali iscritti a ruolo, ove sia dedotta l’irregolarità formale della cartella, che, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 49 D.P.R. n. 602 del 1973, l’opposizione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi, per la quale è applicabile l’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 46 del 1999 che rinvia, per la relativa regolamentazione, alle forme ordinarie, e non l’art. 24 del medesimo D.Lgs. n. 46 del 1999, che prevede il diverso termine di quaranta giorni e riguarda l’opposizione nel merito della pretesa azionata, con applicazione del termine generale previsto dall’art. 617 c.p.c.

Tribunale Roma sez. lav., 05/03/2018, n.1654

Iscrizione a ruolo di una pretesa creditoria di natura previdenziale

In tema di ammissione allo stato passivo, l’iscrizione a ruolo di una pretesa creditoria di natura previdenziale non consente l’applicazione del meccanismo dell’ammissione con riserva, prevista dagli artt. 87 e 88 del D.P.R. n. 602 del 1973, il quale opera esclusivamente con riferimento ai crediti di natura tributaria,attesa la riserva di giurisdizione ad essi applicabile.

Al contrario l’accertamento del credito previdenziale è assoggettato alla giurisdizione del giudice ordinario il quale la esercita secondo le competenze e le procedure previste dalla legge mediante l’insinuazione e l’eventuale opposizione

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allo stato passivo, dovendo anche escludersi, una volta intervenuta la notifica della cartella (ossia dell’estratto al ruolo) al curatore (o al commissario straordinario nell’amministrazione straordinaria, che questi ultimi siano tenuti all’impugnazione ex art. 24, comma 5, d.lgs n.46 del 1999 davanti al giudice del lavoro.

Cassazione civile sez. I, 12/12/2017, n.29806

Opposizione agli atti esecutivi

In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali iscritti a ruolo, ove sia dedotta l’irregolarità formale della cartella, che, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 49 D.P.R. n.

602/1973, l’opposizione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi, per la quale è applicabile l’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999 che rinvia, per la relativa regolamentazione, alle forme ordinarie, e non l’art. 24 del medesimo decreto, che prevede il diverso termine di quaranta giorni e riguarda l’opposizione nel merito della pretesa azionata, con applicazione del termine generale previsto dall’art. 617 c.p.c..

Tribunale Roma sez. lav., 30/10/2017, n.8815

L’opposizione prima dell’inizio dell’esecuzione

In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali iscritti a ruolo, ove sia dedotta l’irregolarità formale della cartella, che, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 49 d.P.R. n. 602 del 1973, l’opposizione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi, per la quale è applicabile l’art. 29, comma 2, d.lg. n. 46 del 1999 (che rinvia, per la relativa regolamentazione, alle forme ordinarie), e non l’art. 24 del medesimo decreto (che prevede il diverso termine di quaranta giorni e riguarda l’opposizione, nel merito della pretesa azionata).

Ne consegue che l’opposizione prima dell’inizio dell’esecuzione deve proporsi entro cinque giorni dalla notifica della cartella, e che è irrilevante la mancata indicazione, nella cartella, del termine predetto, in quanto l’obbligo di indicazione

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dei termini e delle modalità di impugnazione della cartella, di cui all’art. 1, comma 2, del d.m. 28 giugno 1999, deve intendersi riferito solo alle impugnazioni sul merito della pretesa azionata.

Tribunale Monza sez. lav., 26/11/2015, n.511

Riscossione mediante iscrizione a ruolo delle entrate non tributarie

In tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo delle entrate non tributarie ai sensi del d.lgs. n. 46 del 1999, la contestazione dell’assoluta indeterminatezza per mancanza di motivazione della cartella di pagamento integra un’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 cit., per la cui regolamentazione rinvia alle forme ordinarie, poiché è diretta a far valere un vizio di forma dell’atto esecutivo, sicché, prima dell’inizio dell’esecuzione, l’opposizione va proposta entro il termine di venti giorni decorrente dalla notificazione della cartella che contiene un estratto del ruolo costituente titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973.

Cassazione civile sez. III, 19/10/2015, n.21080

Opposizione avverso l’avviso di pagamento

In tema di sanzioni amministrative, l’opposizione avverso l’avviso di pagamento fondata su motivi di natura formale (nella specie il mancato rispetto dei termini di notifica della cartella di pagamento, costituente estratto del ruolo, ex art. 25 del d.P.R. n. 602 cit.), configura un’opposizione agli atti esecutivi, da proporre, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., nelle forme ordinarie e nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica della cartella, a pena di inammissibilità dell’opposizione.

Tribunale Siena, 29/07/2014, n.406

Notifica cartella esattoriale

La notifica di una cartella esattoriale – costituente titolo esecutivo in quanto

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estratto del ruolo esattoriale – apre la possibilità di una opposizione agli atti esecutivi per vizi formali e l’opposizione sul merito destinato a concludersi con un accertamento circa l’esistenza e la misura dei crediti iscritti a ruolo e portati nella cartella, non diversamente da quanto accade nelle opposizioni a precetto, nel quale accertata l’eccessività della somma portata a precetto non travolge questo per l’intero ma ne determina la nullità o l’efficacia parziale per la somma eccedente con la conseguenza che l’intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta alla cui determinazione provvede il giudice, investito di poteri di cognizione ordinaria.

Tribunale Roma sez. II, 03/10/2013, n.19816

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