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Opposizione fermo amministrativo: termini

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Opposizione fermo amministrativo: termini

Autore: Redazione | 25/01/2021

Entro quanto tempo presentare il ricorso contro il fermo auto o contro il preavviso di fermo: il caso dei vizi formali e sostanziali.

C’è spesso confusione sui termini per l’opposizione al fermo amministrativo.

La questione non è espressamente disciplinata dalla legge. Peraltro, il fermo viene iscritto senza alcuna comunicazione (se non il cosiddetto «preavviso di fermo amministrativo» che viene notificato almeno 30 giorni prima dell’iscrizione della

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misura): pertanto, il contribuente non riceve alcun atto da cui ricavare le istruzioni circa modalità e termini entro cui presentare ricorso così come invece succede per le cartelle esattoriali.

Dunque, qual è il termine per l’opposizione a fermo amministrativo?

Secondo alcuni, i termini dovrebbero essere gli stessi previsti dalla normativa in materia di opposizione agli atti esecutivi e all’esecuzione forzata ossia 20 giorni per le opposizioni rivolte a contestare la regolarità formale dell’atto (per come disciplinato dall’articolo 617 del Codice di procedura civile) mentre non vi sarebbe alcun termine da rispettare – e il ricorso potrebbe essere fatto valere in qualsiasi momento – quando l’impugnazione attiene all’esistenza del diritto di credito (per come disposto dall’articolo 615 del Codice di procedura civile).

Questa tesi però è stata ritenuta non corretta dalla giurisprudenza. Vediamo dunque qual è la posizione dei giudici.

Termini per fare ricorso al fermo auto

La Cassazione ha sancito, in modo netto e chiaro, quali sono i termini per fare ricorso contro il fermo auto. Ecco cosa ha detto, in particolare la Corte [1], seguita poi dai giudici di merito [2].

La pronuncia si riferisce all’impugnazione del preavviso di fermo, ormai ritenuto unanimemente atto impugnabile. Lo stesso principio tuttavia può ben essere esteso alla stessa iscrizione del fermo auto.

Secondo i giudici supremi «L’impugnazione del preavviso di fermo amministrativo, sia se volta a contestare il diritto a procedere all’iscrizione del fermo, sia che riguardi la regolarità formale dell’atto, è una “azione di accertamento negativo” a cui si applicano le regole del processo di cognizione ordinario, e come tale non assoggettata al termine decadenziale di cui all’art. 617 c.p.c.».

In buona sostanza, non esiste alcun termine di decadenza per l’impugnazione del fermo amministrativo: il contribuente può pertanto presentare ricorso in qualsiasi momento, anche a distanza di numerosi giorni dall’iscrizione della misura cautelare.

Il concetto è stato ribadito anche dal tribunale di Civitavecchia in più occasioni. Lo

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stesso ha infatti chiarito che «L’opposizione a fermo amministrativo è astrattamente ammissibile in quanto il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un’azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione da proporsi liberamente, senza l’osservanza di termini rigidi».

In sintesi, quindi, l’impugnazione del fermo auto non è sottoposta a termini di decadenza e può essere sempre presentata, sia che abbia ad oggetto contestazioni formali che sostanziali.

Motivi di ricorso contro il fermo amministrativo

Il fatto che non esistano termini per fare ricorso contro il fermo auto non significa che l’impugnazione sia sempre ammessa. Difatti, intanto, si può impugnare il fermo auto o il preavviso di fermo in quanto si deducano “vizi propri” dell’atto. In altre parole, non è possibile contestare tali atti per questioni attinenti alla regolarità della precedente cartella esattoriale da cui tale misura scaturisce. Quest’ultima, infatti, essendo ormai decorsi i termini per la relativa impugnazione (60 giorni dalla sua notifica), è divenuta definitiva e non più impugnabile. Quindi, eventuali vizi sono ormai sanati.

Dunque, l’unico modo per fare ricorso contro il preavviso di fermo o contro il fermo stesso è eccepire vizi sopravvenuti alla formazione della cartella come ad esempio l’omessa notifica della cartella stessa, la prescrizione del credito, l’incompletezza del preavviso di fermo (per mancata indicazione degli estremi delle cartelle notificate), l’avvenuto pagamento del debito, ecc. Leggi sul punto:

Preavviso di fermo amministrativo: motivi di impugnazione.

Note

[1] Cassazione civile , sez. VI , 04/07/2019, n. 18041. [2] Tribunale Civitavecchia, sez. lav. , 16/09/2020 , n. 430 e 04/03/2020 , n. 161.

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Sentenza

Cassazione civile sez. VI, 04/07/2019, (ud. 06/03/2019, dep. 04/07/2019), n.18041 RILEVATO Che: con sentenza del 12 aprile 2017 numero 644 il Tribunale di Cosenza rigettava l'opposizione proposta dalla società TE.NI. Sri nei confronti

dell'INPS e EQUITALIA ETR spa avverso il preavviso di fermo amministrativo notificato in data 26.5.2015; che a fondamento della decisione il Tribunale osservava che con la opposizione la parte deduceva la mancata notifica delle cartelle presupposte e vizi formali dello stesso provvedimento di fermo: la azione, dunque, non si qualificava come opposizione all'esecuzione ma come opposizione

agli atti esecutivi, soggetta al termine di decadenza di 20 giorni dalla notifica dell'atto impugnato, ex art. 617 c.p.c., termine decorso alla data di deposito del ricorso introduttivo; che avverso la sentenza ha proposto ricorso la società TE.NI.

S.r.l., articolato in tre motivi, cui hanno opposto difese con controricorso l'Inps anche quale procuratore speciale di SCCI Sp.a. e ADER -AGENZIA DELLE ENTRATE

RISCOSSIONE, subentrata ex lege ad EQUITALIA ETR spa; che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti-unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale- ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; che la parte ricorrente ha

depositato memoria. CONSIDERATO che la parte ricorrente ha dedotto: - con il primo motivo- ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3 e 5 - violazione degli artt. 615 - 617

c.p.c. e art. 111 Cost., per avere il Tribunale di Cosenza erroneamente qualificato la domanda come opposizione agli atti esecutivi -invece che come opposizione

all'esecuzione- benchè nel ricorso introduttivo (alla pagina 2) si contestasse il diritto dell'ente- creditore a procedere all'esecuzione forzata sul rilievo che avverso

la cartella esattoriale n. 034 2013 003946671 era stata proposta opposizione (R.G.

5484/2014) nell'ambito della quale il giudice del lavoro aveva sospeso la esecutività della cartella; era stato prodotto sia il ricorso introduttivo della opposizione che il provvedimento di sospensione. Tale contestazione non atteneva

alla regolarità formale della esecuzione ma al diritto dell'ente creditore di procedere ad esecuzione forzata; - con il secondo motivo-ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3 - violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda di

accertamento della nullità del preavviso di fermo, atto non inerente al

procedimento esecutivo. Ha dedotto che il Tribunale avrebbe dovuto pronunziare sulla domanda di accertamento negativo del credito indicato nel preavviso di fermo ed oggetto della cartella di pagamento già sospesa dall'autorità giudiziaria; - con il terzo motivo- ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3 - violazione dell'art. 91 c.p.c., in relazione alla pronuncia di condanna alle spese; che ritiene il Tribunale si debbano

accogliere il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo; che la qualificazione della domanda di impugnazione del preavviso di fermo operata nella

sentenza impugnata non tiene conto del principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte nell'arresto del 22/07/2015, n. 15354. Ivi, pronunciandosi in sede di regolamento di competenza, le Sezioni Unite hanno rilevato che- quanto meno dal

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momento in cui il legislatore del 2001 ha svincolato il fermo dall'esito infruttuoso del pignoramento, sopprimendo la condizione del mancato reperimento del bene- il

fermo non può non essere ricostruito come misura alternativa alla esecuzione.

Trattasi di misura puramente afflittiva, volta a indurre il debitore all'adempimento e, come tale, essa deve ritenersi impugnabile secondo le regole del rito ordinario di

cognizione e nel rispetto delle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore, configurandosi la iniziativa giudiziaria come un'azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo, in cui al

giudice adito sarà devoluta la cognizione sia della misura che del merito della pretesa creditoria. Tale principio è stato confermato dalle Sezioni Unite, sempre in

sede di regolamento di competenza, con la sentenza del 27/04/2018 n. 10261, nella quale si trova precisato che la impugnazione del preavviso di fermo amministrativo è una azione di accertamento negativo, la cui natura resta ferma sia che riguardi la esistenza del diritto di procedere alla iscrizione del fermo sia che

si contesti la iscrizione del fermo dal punto di vista della regolarità formale dell'atto. Sebbene i precedenti citati affrontino questioni di disciplina della competenza, il principio circa la natura del giudizio di impugnazione del preavviso

di fermo amministrativo è stato affermato in termini ampi, con evidenti ricadute anche quanto agli ulteriori aspetti processuali. Logico corollario del principio

affermato è che, trattandosi di azione di accertamento negativo, ad essa si applicano le regole del processo ordinario di cognizione e non la disciplina delle opposizioni esecutive. Questa Corte (Cass., sez. III, 27 novembre 2015 n. 24234)

ha già affermato- tanto in relazione alla impugnazione del fermo di beni mobili registrati che in relazione alla impugnazione della ipoteca iscritta ai sensi del

D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 - che, trattandosi di azione di accertamento negativo, non si applica il regime speciale di inappellabilità della sentenza dettato dall'art. 618 c.p.c., comma 2 e 3, per i giudizi di opposizione agli atti esecutivi ma il

regime ordinario di impugnazione della sentenza di primo grado con il mezzo dell'appello. Nella medesima direzione, una volta ricondotta la opposizione avverso

il preavviso di fermo nell'alveo di un giudizio ordinario di accertamento negativo del credito, risulta evidente come non possa trovare applicazione il termine

decadenziale posto dall'art. 617 c.p.c., per le opposizioni agli atti esecutivi, palesandosi in tal modo la fondatezza del ricorso per le ragioni di diritto sin qui evidenziate (per il medesimo principio: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20224 del 2018).

che, pertanto, essendo condivisibile la proposta del relatore, la sentenza impugnata, che ha ritenuto inammissibile la opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo per decorso del termine di cui all'art. 617 c.p.c., deve essere

cassata e la causa rinviata ad altro giudice del Tribunale di Cosenza per un nuovo esame degli atti alla luce del principio di diritto qui ribadito; resta assorbito l'esame

del terzo motivo di ricorso PQM La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi

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accolti e rinvia- anche per le spese- ad altro giudice del Tribunale di Cosenza. Così deciso in Roma, il 6 marzo 2019. Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2019

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