DETERMINAZIONE
del Funzionario Responsabile
Numero 152
di data
17/12/2018
GESTIONE ASSOCIATA AMBITO
“ALTA VAL DI SOLE”
Provincia di Trento
PEIO VERMIGLIO OSSANA PELLIZZANO
COMUNE DI PELLIZZANO
dell'AREA SEGRETERIA GENERALE - AFFARI GENERALI
RILIQUIDAZIONE TFR DIPENDENTI COMUNALI SIG.RI MOSCONI ROSALINDA, PEDRAZZOLI ROBERTO, TEVINI CINZIA, VEGHER ALICE.
Oggetto:
DETERMINAZIONE N° 152 DEL 17/12/2018
OGGETTO: RILIQUIDAZIONE TFR DIPENDENTI COMUNALI SIG.RI MOSCONI ROSALINDA, PEDRAZZOLI ROBERTO, TEVINI CINZIA, VEGHER ALICE.
IL RESPONSABILE DELL’AREA SEGRETERIA – AFFARI GENERALI
Ricordato che la Regione Trentino Alto Adige approvò con DPGR 28.4.1995 n. 11/L e successivo DPGR 20/2/1997 n 4/L il “Regolamento per la disciplina dei criteri per la determinazione dell’indennità di fine servizio per il personale nei Comuni della Regione (art. 33 della L.R. 5.3.1993 n. 4)” stabilendo la normativa per l’IPS al titolo II per i dipendenti dei Comuni della Provincia di Tento.
Che con DPGR 18.2.1998 n. 1/L la regione dispose che ai dipendenti degli Enti della Provincia di Trento cessano di applicarsi le disposizioni di cui al DPGR 28.4.1995 n. 11/L e DPGR 20.2.1997 n. 4/L e pertanto tutte le cessazioni dal servizio, in luogo dell’indennità premio di servizio di cui al DPGR 28.4.1995 11/L viene attribuito il trattamento di fine rapporto secondo quanto stabilito dall’art. 9 della L.P. 2/1997 che prevede:
• la determinazione di un Fondo TFR al 01.01.1996 calcolato pari all’indennità premio di servizio spettante secondo il previgente DPGR 28.4.95 N. 11/L ;
• la determinazione dal 01.01.1996 di un trattamento di fine rapporto secondo l’art. 2120 del C.C. e la contrattazione provinciale, che si cumula al fondo alla data del 01.01.1996 di cui al punto precedente;
• che dal trattamento di fine rapporto, come sopra complessivamente determinato, deve essere detratto l’importo spettante a titolo di Indennità Premio di Servizio di competenza dell’INPDAP per determinare la quota a carico del datore di lavoro.
In seguito alle disposizioni impartite dal DPCM 29.12.1999 la Provincia di Trento con L.P. 1 del 31.01.2000 ha previsto nei confronti dei dipendenti degli enti della Provincia di Trento la non applicabilità delle disposizioni nazionali in materia di TFR regolata dalle Legge 8/8/1995 n. 335/95 art. 2 commi 6 e 7, dalla Legge 449/97 art. 59 comma 56 e dalla legge 448/98 art. 26 comma 19. Inoltre la stessa INPDAP con nota 846 del 04.09.2001 ha confermato che ai dipendenti della Provincia di Trento non è applicabile il TFR secondo il DPCM 29.12.1999 ma continuano a trovare applicazione le previgenti norme in materia di Indennità Premio di Servizio e di relativa contribuzione a favore dell’INPDAP pertanto l’assetto previdenziale dei dipendenti rimane quello previgente all’entrata in vigore del D.P.C.M. 20.12.99.
In particolare:
• il personale a tempo indeterminato assunto sia prima che successivamente il 31.12.2000, indipendentemente dall’iscrizione al Laborfonds, continua ad essere iscritto all’INPDAP (ora INPS) ai fini IPS ai sensi della L.
152/1968;
• il personale contrattuale con rapporto di lavoro a termine inferiore all’anno non deve essere iscritto all’INPDAP (ora INPS) ed il TFR rimane interamente in carico all’Ente;
• scatta invece l’iscrizione all’INPDAP (ora INPS) ed il conseguente diritto all’IPS INADEL per il personale contrattuale con rapporto di lavoro superiore all’anno, continuando a trovare applicazione l’art. 7, primo comma, della Legge 29.4.1976 n. 177.
Vista la deliberazione giuntale n° 121 dd. 18.10.2018 relativa alla presa d’atto del C.C.P.L. – area non dirigenziale - per il triennio giuridico-economico 2016/2018 ed in particolare l’allegato E/9 relativi alla regolamentazione del trattamento di fine rapporto, delle anticipazioni sul trattamento di fine rapporto e della previdenza complementare, parte A relativa alla disciplina del trattamento di fine rapporto.
Vista la circolare INPDAP dd. 12.08.2010 avente per oggetto: “Disciplina del trattamento di fine servizio in provincia di Trento – L.P. 2/1996”, con la quale si stabilisce la modalità operativa della liquidazione del IPS a carico dell’INDAP che viene ad aggravare obbligatoriamente in capo all’ente datore di lavoro con diritto al rimborso da parte dell’INDAP.
Rilevato inoltre che necessita procedere alla riliquidazione del TFR in favore dei dipendenti cessati, nei confronti dei quali sia già stato liquidato il TFR, e verso i quali vengano nei mesi o anni successivi corrisposti emolumenti relativi al rapporto di lavoro concluso quali a titolo esemplificativo arretrati, produttività ecc.. Non si procede alla riliquidazione del TFR quando l’importo liquidabile è inferiore ad Euro 20,00.
Ritenuto pertanto di corrispondere quanto dovuto ai dipendenti a titolo di trattamento di fine rapporto per riliquidazione.
Premesso ora che i dipendenti di cui all’oggetto hanno prestato per il Comune di Pellizzano attività lavorativa come di seguito esposto:
Cognome Nome TFR già liquidato SI
/ NO
Prescritto SI / NO
Periodo di lavoro orario di lavoro tipo liquidazione
Mosconi Rosalinda
SI NO per
pagamento FOREG mese 05/2014
11/09/2013 – 06/12/2013 Da 11/9/13 36 ore; da 12/10/13
30 ore.
riliquidazione TFR < 1 anno tempo determinato
Pedrazzoli Roberto
SI NO per
pagamento FOREG mese 05/2014
17/06/2013 – 15/09/2013 36 ore riliquidazione TFR < 1 anno tempo determinato
Pedrazzoli Roberto
SI NO 16/06/2014 – 14/09/2014 36 ore riliquidazione TFR < 1 anno tempo determinato Tevini Cinzia SI NO 04/03/2013 – 30/06/2015 Da 4/3/13 36 ore;
da 20/1/14 22 ore; da 10/3/14 18 ore; da 1/1/15 14 ore; da 1/4/15 17 ore.
riliquidazione TFR > 1 anno tempo determinato solo quota
ente
Vegher Alice SI NO 01/09/2014 – 31/10/2014 14 ore. riliquidazione TFR < 1 anno tempo determinato
Dato atto che l'Ufficio di Segreteria ha richiesto alla CBA, incaricata per la gestione paghe di codesto comune, di predisporre i conteggi per il trattamento di fine rapporto da riconoscere al dipendente sopra citato.
Visti i prospetti allegati alla presente determinazione sui conteggi del TFR.
Ritenuto pertanto di corrispondere quanto dovuto ai dipendente a titolo di trattamento di fine rapporto per riliquidazione.
Considerato che dal 01 gennaio 2016 è entrata in vigore la riforma sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali e dei loro enti strumentali prevista dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m. e i..
Visto l’art. 183 del T.U.E.L. così come modificato con D.Lgs. 126/2014, relativo agli impegni di spesa.
Visto l’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2001 e s.m. e i. contenente il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria.
Accertato il sorgere di un’obbligazione giuridicamente perfezionata con obblighi a carico del Comune a favore dei dipendenti comunali, per un ammontare di Euro 137,41, avente come termine finale per l’esigibilità il 31 dicembre 2018.
Visto inoltre il D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i..
Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 di data 16 aprile 2018, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2019-2020 ed i relativi allegati;
Visto lo Statuto comunale approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 41 di data 05 novembre 2014 e modificato con deliberazioni consiliari n. 42 di data 26 agosto 2015 e n. 13 di data 22 marzo 2016;
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 58 di data 22 dicembre 2000 e s.m. e i.;
Considerato che il presente atto ha rilevanza in termini contabili e comporta impegno di spesa e pertanto diventa efficace all’apposizione del relativo visto del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 5 del Regolamento di
DETERMINAZIONE N° 152 DEL 17/12/2018
Contabilità Comunale ed ai sensi dell’articolo 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.
Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2.
Vista la Legge Regionale di data 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge di data 06 novembre 2012, n. 190 e dal Decreto Legislativo di data 14 marzo 2013, n.
33,
D E T E R M I NA
1. Di liquidare ai dipendenti comunali sig.ri Mosconi Rosalinda, Pedrazzoli Roberto, Tevini Cinzia, Vegher Alice assunti alle dipendenze di questo Comune con contratto a tempo determinato per il periodo lavorativo esposto nella premessa, il trattamento di fine rapporto per riliquidazione, nell’importo così come risultante dai prospetti allegati alla presente determinazione pari ad Euro 137,41 complessivi di cui Euro 20,89 in capo a Mosconi Rosalinda, 52,66 in capo a Pedrazzoli Roberto, Euro 43,10 in capo a Tevini Cinzia ed Euro 20,76 in capo a Vegher Alice.
2. Di dare atto che la spesa complessiva pari ad Euro 137,41.= trova imputazione ai capitoli 885 per Euro 41,65.=, 716 per Euro 52,66.=, 66 per Euro 43,10.= conto competenza del bilancio di previsione 2018-2020 che presenta adeguata disponibilità.
3. Di imputare l’importo Euro 137,41.= in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011, del D.Lgs. 126/2014 e della L.P. 18/2015 come segue:
Anno di registrazione Anno di imputazione
Anno di affidamento
Capitolo Importo totale affidamento
Anno di esigibilità
Capitolo Importo annuo
2018 885 Euro 41,65 2018 885 Euro 41,65
2019 0,00
2020 0,00
2018 716 Euro 52,66 2018 716 Euro 52,66
2019 0,00
2020 0,00
2018 66 Euro 43,10 2018 66 Euro 43,10
2019 0,00
2020 0,00
4. Di dare atto che alla presente determinazione va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d’efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 06 novembre 2012, n. 190.
5. Di dare atto che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e s.m. è possibile esperire ricorso secondo la disciplina di cui al combinato disposto dell'art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.
165 e dell'art. 409 c.p.c., in base ai quali le controversie in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle P.A.
sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario competente per territorio, in funzione di Giudice del Lavoro. È data la facoltà di esperire preventivamente il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 e seguenti del c.p.c..