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GESTIONE ASSOCIATA AMBITO ALTA VAL DI SOLE Provincia di Trento COMUNE DI PEIO

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Academic year: 2022

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(1)

DETERMINAZIONE

del Funzionario Responsabile

Numero 1

di data

27/01/2020

GESTIONE ASSOCIATA AMBITO

“ALTA VAL DI SOLE”

Provincia di Trento

PEIO VERMIGLIO OSSANA PELLIZZANO

COMUNE DI PEIO

COPIA

dell'AREA EDILIZIA PRIVATA

ANNULLAMENTO PARZIALE IN SEDE DI AUTOTUTELA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 6/2016.

Oggetto:

(2)

DETERMINAZIONE N° 1 DEL 27/01/2020

OGGETTO: ANNULLAMENTO PARZIALE IN SEDE DI AUTOTUTELA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 6/2016.

IL RESPONSABILE DELL’AREA EDILIZIA PRIVATA

PREMESSO CHE:

-

in data 10.09.2015 con istanza protocollo comunale n. 405 le Sig.re Dallatorre Maria Tresa e Dallatorre Fiorentina hanno richiesto il rilascio del permesso a costruire per la “Sistemazione esterna e realizzazione manufatto accessorio al servizio delle abitazioni PP.MM. 2-3 della P.ed. 178/1 in C.C. di Celentino da realizzarsi in PP.FF. 1685 -1686/1 -1686/2 in C.C. di Celentino”;

-

in allegato alla suddetta istanza è stata prodotta la seguente documentazione:

1. Tav. 1 ) Estratti cartografici – relazione tecnica – documentazione fotografica;

2. Tav. 2 ) Stato attuale – previsto planimetria profilo accesso – particolari;

3. Tav. 3 ) Stato attuale – previsto - piante – sezione – prospetti;

4. Tav. 4 ) Stato di raffronto – piante sezione prospetti;

-

il progetto ha acquisito il parere favorevole di compatibilità paesaggistica e urbanistica reso dalla Commissione edilizia di data 17.03.2016, n. 4;

-

in data 21.03.2016 è stato rilasciato il permesso di costruire n. 6/2016 del 21.03.2016 alle Sig.re Dallatorre Maria Teresa nata a Peio (TN) il 01.01.1960 e Dallatorre Fiorentina nata a Cles il 27.04.1954;

-

in data 22.08.2016 prot. n. 4857 veniva presentata comunicazione di inizio lavori;

-

in data 25.08.2016 prot. n. 4949 l’U.T.C. su segnalazione scritta dell’agente di polizia municipale Longhi Sonia e della stazione dei carabinieri di Cles effettuava specifico sopralluogo accertando la conformità delle opere eseguite;

-

in data 22.08.2016 la Sig.ra Tresa Lo Presti, in qualità di confinante ha presentato istanza di accesso agli atti amministrativi, al fine di estrarre copia della documentazione relativa ai lavori;

-

in data 20.10.2016 lo studio legale avv. Claudio Moscati a nome e per conto della Sig.ra Lo Presti Teresa diffidava il Comune di Peio ad agire in autotutela e procedere con l’annullamento della concessione rilasciata n. 6/2016;

-

in data 13.12.2016 prot. n. 4292 l’U.T.C. effettuava specifico sopralluogo accertando la conformità delle opere eseguite;

-

in data 23.12.2016 prot. n. 7653 e n. 7654 veniva notificato al Comune di Peio ed al Responsabile dell’U.T.C. copia del ricorso straordinario al Capo dello Stato promosso dalla Sig.ra Lo Presti Teresa per l’annullamento della concessione edilizia n. 6/2016 rilasciata alle Sig.re Maria Teresa Dalla Torre e Fiorentina Dalla Torre con la richiesta di inviare il ricorso al Capo dello Stato accompagnato dalle proprie deduzioni;

-

in data 03.02.2017 e in data 03.11.2016 prot. n. 6544 il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio - Ufficio Affari Amministrativi richiedeva informazioni in merito alla pratica e segnalazioni;

-

in data 06.02.2017 prot. n. 667 l’U.T.C. comunicava che l’Amministrazione aveva incaricato l’avv. Flavio Maria Bonazza di esaminare il ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso la concessione edilizia n. 6/2016 per formulare le controdeduzioni;

-

in data 08.02.2017 prot. n. 782 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti notificava al Comune di Peio alla Sig.ra Teresa Lo Presti, Sig.ra Dalla Torre Maria Tersa, Dalla Torre Fiorentina l’avvenuto deposito del ricorso al Capo dello Stato da parte della Signora Lo Presti per l’annullamento della concessione n. 6/2016 e nel contempo si invitava il Comune resistente a trasmettere copia conforme all’originale del provvedimento impugnato, con la data di notifica alla ricorrente e le proprie deduzioni con esauriente relazione su ogni motivo del ricorso. Inoltre si invitavano i diretti interessati a trasmettere le proprie deduzioni con esauriente relazione e su ogni singolo motivo del ricorso;

-

in data 17.02.207 prot. n. 940 il Comune di Peio inviava al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il ricorso notificato in data 16.12.2016 proposto dalla Sig.ra Lo Presti corredato di tutta la documentazione necessaria;

-

in data 26.05.2017 prot. n. 2027 l’U.T.C. procedeva a specifico sopralluogo congiunto con il comandante dei carabinieri Mar.

Ca. Domenico Oliva al fine di determinare l’esatta distanza del nuovo manufatto dalla P.ed. 177/1 in C.C. di Celentino;

-

in data 23.06.2017 prot. n. 3262 la Sig.ra Tresa Lo Presti, in qualità di confinante ha presentato istanza di accesso agli atti amministrativi, al fine di estrarre copia della dichiarazione di inizio e fine lavori e copia dell’autorizzazione paesaggistica;

-

in data 16.05.2018 presso il Tribunale Civile di Trento in rappresentanza delle Sigg.re Dallatorre il CTP p.ind. Alberto Pretti ed in rappresentanza della Sig.ra Lo Presti il CTP geom. Pierluigi Endrizzi e il CTU dott. Ing. Paolo Montagni le parti hanno inteso promuovere un incontro per addivenire ad un accordo transattivo;

-

in data 06.09.2018 e in data 20.11.2018 l’avv. Gianpiero Luongo trasmetteva copia dell’ordinanza del Tar di Trento n. cron.

1211/2018 di data 19.11.2018 che ha condannato le Sig.re Maria Teresa Dalla Torre, Fiorentina Dalla Torre alla demolizione della legnaia realizzata in forza della concessione n. 6/2016;

-

in data 17.09.2018 la Sig.ra Tresa Lo Presti, in qualità di confinante presentava istanza di accesso agli atti amministrativi al fine di avere copia dell’autorizzazione paesaggistica;

-

in data 24.09.2018 l’U.T.C., con nota prot. n. 3788 informava la Sig.ra Lo Presti che nessuna specifica autorizzazione paesaggistica era stata rilasciata, ma che la stessa era contenuta nel documento di concessione edilizia n. 6/2016 del 21.03.2016;

-

in data 29.07.2019 prot. n. 4713 l’avv. Filippo Dallari a nome e per conto della Sig.ra Tresa Lo Presti depositava copia del D.P.R. di data 12.03.2019 con il quale il Presidente della Repubblica su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha decretato l’accoglimento del ricorso straordinario per l’annullamento della concessione edilizia n. 6/2016

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DETERMINAZIONE N° 1 DEL 27/01/2020

proposto dalla Sig.ra Lo Presti e nel contempo richiedeva al Comune di Peio di “dare ottemperanza al D.P.R. 22.03.2019 ordinando alle Sigg.re Dalla Torre e in mancanza provvedendo direttamente a ripristinare lo stato dei luoghi antecedente alla concessione edilizia n. 6/2016 in particolare rimuovendo: le parti residue del manufatto accessorio, il nuovo accesso carrabile e la pavimentazione della relativa area pertinenziale”;

-

in data 14.10.2019 prot. n. 4463 l’Ufficio Tecnico inviava alle Sig.re Dalla Torre Maria Teresa e Fiorentina la comunicazione di avvio del procedimento per l’annullamento della concessione n. 6/2016 ai sensi dell’art. 129 comma 11 della L.P. 04 marzo 2008 n. 1 ss.mm.;

-

in data 15.11.2019 prot. 4944 il prof. avv. Gian Domenico Comporti dello studio legale Comporti con sede in Siena per conto delle Sig.re Dalla Torre inviava al Comune di Peio, le proprie osservazioni e le note tecniche a firma del p.ind. Alberto Pretti, in merito alla comunicazione di avvio del procedimento per l’annullamento della concessione n. 6/2016;

-

all’interno delle osservazioni e delle argomentazioni che l’avv. Gian Domenico Comporti ha depositato vi è la richiesta al Comune di valutare attentamente la giustezza dell’eventuale procedimento di annullamento della concessione e la richiesta di verificare e valutare invece la possibilità di procedere all’annullamento parziale del titolo edilizio legittimando le opere residue esistenti.

RILEVATO CHE:

-

la richiesta della Sig.ra Teresa Lo Presti, come peraltro evidenziato anche in tutta la relazione a corredo del parere espresso dal Consiglio di Stato - Sezione Prima in adunanza di sezione del 09.05.2018 numero affare 00459/2018, ha per oggetto l’illegittimità del provvedimento in violazione del D.M. 02.04.1968, n. 1444 relativamente alla realizzazione del nuovo manufatto accessorio a distanza inferiore a 10 mt;

-

la concessione edilizia n. 6/2016 ha oggetto plurimo e complesso perché autorizza distinti ed autonomi interventi ed in particolare: a) sistemazione della muratura a valle dell’accesso preesistente con posa in opera nuova pavimentazione; b) sistemazioni dell’ingresso alle 2 abitazioni poste al primo piano e al secondo piano; c) pavimentazione dell’area prospiciente il nuovo ingresso; d) realizzazione di un manufatto accessorio da adibire a legnaia a servizio delle due abitazioni;

-

il contenzioso si è sviluppato in due direzioni: A) con una azione civile possessoria (ricorso ex art. 1170 c.c.c dinanzi al Tribunale di Trento, R.G. n. 2724/207) per la violazione della distanza minima rispetto al manufatto accessorio sopra citato sub d) adibito a legnaia: azione accolta dal Tribunale di Trento con ordinanza di data 19.11.2018 n. 1211, confermata in sede di reclamo con ordinanza del 10.01.2019 che ha disposto la demolizione dello stesso; B) un ricorso straordinario al Presidente della repubblica del 2016 volto all’annullamento della concessione edilizia n. 6/2016 per gli stesi motivi, cioè per la violazione dei limiti inderogabili di distanza tra le costruzioni: ricorso accolto, previo parere del Consiglio di Stato, Sez. I, 25.05.2018 n. 1399, con D.P.R. 12.03.2019. Dall’esame degli atti delle due cause si desume che l’obbiettivo comune delle stesse era l’eliminazione del solo manufatto accessorio in quanto realizzato in violazione delle distanze minime previste a tutela delle proprietà finitime;

-

da quanto sopra precede e discende che la concessione edilizia n. 6/2016 non è mai stata oggetto di censure relativamente alle opere sopra indicate sub. a, b, c, e dunque non può ritenersi illegittima né può essere annullata dall’amministrazione comunale nella parte in cui autorizza tali e non contestati e non illegittimi interventi.

CONSIDERATO che il Tar di Trento con ordinanza n. cron. 1211/2018 di data 19.11.2018 ha condannato le Sig.re Maria Teresa Dalla Torre, Fiorentina Dalla Torre alla demolizione della legnaia realizzata in forza della concessione n. 6/2016.

CONSIDERATO che le Sig.rre Dalla Torre hanno già provveduto alla demolizione del manufatto accessorio.

PRESO ATTO della perizia allegata al parere del prof. avv. Comporti nella quale il p.ind. Alberto Pretti nell’allegato 4 - 5 evidenzia lo stato dei luoghi a seguito della demolizione del manufatto accessorio.

CONSIDERATO che le opere residuali rappresentate dai muretti di sostegno e la pavimentazione dell’area pertinenziale, in quanto opere di modesta entità, sono da ritenersi “interventi liberi” (art. 78, c. 2, lett. d, della legge provinciale 04 agosto 2015 n.

15 e tab. A, sez. II, n. 27, allegata al D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 222, nonché glossario edilizia libera di cui all’all. 1 del D.M. 2 marzo 2018) e ammesse sulla base di quanto disposto dall’art. 9, commi 2-3, del D.M. LL.PP. 2 aprile 1968 n. 1444, come novellato dall’art. 5, comma 1, lett. b-bis, del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito in legge 14 giugno 2019 n. 55.

CONSIDERATO che stante la sopravvenuta normativa di interpretazione autentica del citato art. 9 la stessa si applica alle opere già realizzate, operando una loro sanatoria ora per allora, impedendo quindi la loro rimozione.

CONSIDERATO che i lavori di sistemazione dell’accesso al vano scala, con la realizzazione dei muretti di contenimento del terreno, del solaio in legno e la relativa tettoia a protezione dell’ingresso non siano stati ritenuti illeciti e che gli stessi stante la normativa in vigore siano del tutto legittimi.

CONSIDERATO che la rimozione del nuovo ingresso priverebbe di ogni possibilità di accesso i due appartamenti di proprietà delle Sigg.re Dalla Torre.

RILEVATO pertanto che la concessione edilizia n. 6/2016 ha per oggetto una pluralità di interventi autonomi e scindibili e che le opere residuali risultano conformi alla normativa urbanistica in vigore al momento della loro realizzazione.

PRESO ATTO delle note tecniche allegate al parere del prof. avv. Comporti nella quale il p.ind. Alberto Pretti nell’allegato 4 - 5 evidenzia lo stato dei luoghi a seguito della demolizione del manufatto accessorio, che qui si allega quale parte integrante e

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DETERMINAZIONE N° 1 DEL 27/01/2020

sostanziale della presente.

CONSIDERATO che l'annullamento parziale di una concessione edilizia riconosciuta illegittima è ammissibile soltanto quando l'opera autorizzata sia scindibile in modo tale da poter essere oggetto di distinti progetti: la ragione di tale principio è la stessa per cui il comune può respingere o accogliere una domanda di concessione edilizia, ma non può modificare il progetto, non potendosi imporre al richiedente un'opera diversa dal progetto sul quale ha chiesto la concessione (cfr. Cons. di St., V, 11.10.2005, n. 5495;

T.A.R. Genova Liguria sez. I, 20 luglio 2011, n. 1148; T.A.R. Roma Lazio sez. II, 30 marzo 2012, n. 3065).

CONSIDERATO che all’amministrazione si impone di verificare se i vizi formali o sostanziali siano emendabili, ovvero se la demolizione sia effettivamente possibile senza recare pregiudizio ad altri beni o opere del tutto regolari.

CONSIDERATO che l’annullamento d’ufficio del permesso di costruire richiede, oltreché l’illegittimità del titolo, concrete ed attuali esigenze di tutela di un interesse pubblico che, in ogni caso, vanno contemperate con l’interesse del privato alla conservazione del permesso stesso (cfr. Cons. di St., Sezione IV, con la sentenza n. 5277/2018).

VISTO il D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTA la L. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTO il Piano Regolatore del Comune di Peio.

VISTA la Legge Provinciale 04 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTO il Regolamento Urbanistico edilizio provinciale previsto dalla L.P. 4 agosto 2015, n. 15, approvato con Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg.

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 di data 16 aprile 2019, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato l’atto di indirizzo per la gestione del bilancio di previsione 2019/2021 e degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili dei Servizi e viste le successive modifiche.

VISTO il Decreto Sindacale n. 2 di data 16 aprile 2019 relativo alla nomina dei Responsabili dei Servizi per l’anno 2019 e comunque fino all’approvazione del bilancio di previsione e pluriennale relativi agli anni 2020/2022.

VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 di data 23 aprile 2007 e s.m. e i..

VISTO il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

VISTA la Legge Regionale di data 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge di data 06 novembre 2012, n. 190 e dal Decreto Legislativo di data 14 marzo 2013, n. 33,

D E T E R M I N A

1. Per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di annullare parzialmente in autotutela la concessione edilizia n. 6/2016 di data 21.03.2016, cioè alla sola caducazione dei relativi effetti limitatamente alla costruzione del manufatto accessorio e pertanto salvaguardando l’efficacia del titolo per le parti residue come evidenziate nell’allegato 4 e 5 delle note tecniche a firma del p.ind. Alberto Pretti.

2. Di dare atto che alla presente determinazione va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d’efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 06 novembre 2012, n. 190.

3. Di dare evidenza che ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:

♦ ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n.

104;

ovvero in alternativa al ricorso giurisdizionale

♦ ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n.

1199.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ai sensi degli articoli 119 I° comma lettera a) e 120 del D.Lgs.

02 luglio 2010, n. 104, nonché degli articoli 244 e 245 del D.Lgs. 12 aprile 2010, n. 163 e s.m..

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IL RESPONSABILE DELL'AREA EDILIZIA PRIVATA F.to DELPERO geom. LUCA

Peio, 27/01/2020

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 e art. 16 del vigente Regolamento dell’informazione sull’attività comunale attraverso la rete civica comunale e di gestione dell’albo pretorio elettronico, si attesta che il presente atto viene pubblicato all’Albo informatico per giorni 10 consecutivi dal 27/01/2020 al 06/02/2020.

IL SEGRETARIO GENERALE Peio, 27/01/2020

F.to GASPERINI dott. ALBERTO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Peio, 27/01/2020

IL SEGRETARIO GENERALE

GASPERINI dott. ALBERTO

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Allegato alla determinazione del Responsabile dell’Area Edilizia Privata n. 1 di data 27 gennaio 2020.

IL RESP. DELL’AREA EDILIZIA PRIVATA

F.to Delpero geom. Luca

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