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Clausola. Alcune clausole sono singolarmente disciplinate. Clausola compromissoria

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Clausola

Autore: Edizioni Simone | 14/10/2015

Clausola (d. civ.): È un elemento del contratto: essa indica le singole disposizioni in cui si concreta l’accordo.

Generalmente, le clausole sono concordate dalle parti, ma l’art. 1339 c.c. prevede i casi di inserzione automatica ex lege, anche in sostituzione di clausole difformi apposte dalle parti.

Alcune clausole sono singolarmente disciplinate.

Clausola compromissoria

È quella con la quale le parti, nel contratto che stipulano o in un atto separato, stabiliscono che le controversie (d’interpretazione o di esecuzione) nascenti dal medesimo siano decise da arbitri, purché si tratti di questioni che possano formare oggetto di convenzione d’arbitrato. La clausola compromissoria deve

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risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso e cioè rivestire, a pena di nullità, la forma scritta e determinare l’oggetto della controversia. La forma scritta s’intende rispettata anche quando la volontà delle parti è espressa per telegrafo, telescrivente, telefacsimile o messaggio telematico nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti teletrasmessi.

La validità della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce; tuttavia, il potere di stipulare il contratto comprende il potere di convenire la clausola compromissoria.

Con un’apposita convenzione di arbitrato le parti possono stabilire che siano decise da arbitri le controversie future relative ad uno o più rapporti non contrattuali determinati.

Clausola di esclusiva

È inserita spesso nei contratti di somministrazione [vedi Somministrazione (Contratto di)]:

— a favore del somministrante: il somministrato non può ricevere da altri prestazioni della stessa natura, né procurarsele con mezzi propri;

— a favore del somministrato: il somministrante non può eseguire ad altri, nella zona contemplata e per la durata del contratto, forniture della stessa natura.

Trattasi di un mezzo apprestato per contenere la concorrenza [vedi] fra imprenditori e produce i suoi effetti per tutta la durata del contratto; parte della dottrina ritiene, pertanto, applicabile l’art. 2596 c.c.: necessità della forma scritta ad probationem e durata limitata a 5 anni.

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Clausola di esonero della responsabilità patrimoniale

È l’accordo diretto ad escludere o limitare la responsabilità del debitore in caso di inadempimento.

È nullo quando esclude o limita la responsabilità per dolo [vedi] e colpa grave [vedi Colpa] (art. 1229 c.c.) e nei casi in cui il fatto del debitore costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.

Clausola di gradimento

Patto aggiunto all’atto costitutivo di una società (art. 2355bis c.c.) volto a limitare l’alienazione delle azioni societarie [vedi]. Le clausole di questo tipo possono ricondursi a tre principali categorie; si hanno, infatti, calusole di gradimento che:

— subordinano l’alienazione delle azioni al possesso, da parte dell’acquirente, di determinati requisiti soggettivi o oggettivi, la cui verifica è materia di accertamento da parte degli organi sociali, in specie del consiglio di amministrazione (con una valutazione vincolata e sindacabile dall’autorità giudiziaria, in caso di malafede o di abuso di potere ai danni del richiedente);

— subordinano genericamente l’alienazione delle azioni al benestare di un organo sociale;

— subordinano l’alienazione delle azioni ad un placet dell’assemblea o dei sindaci o degli amministratori: placet discrezionale e immotivato, che viene espressamente dichiarato insindacabile ed inappellabile.

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L’art. 2355bis c.c. prevede che le clausole, pur essendo in linea di principio inefficaci, tuttavia acquistano efficacia quando, in caso di diniego del placet:

— sia posto a carico della società o degli altri soci un obbligo di acquisto delle azioni oggetto del rifiutato trasferimento o sia fatto salvo il diritto di recesso del socio alienante;

— la limitazione al trasferimento risulti dal titolo.

Clausole d’indicizzazione

È una particolare clausola che le parti possono inserire nel contratto al fine di evitare gli effetti negativi dell’applicazione del principio nominalistico [vedi Obbligazione].

Infatti nelle obbligazioni pecuniarie il timore della svalutazione della moneta spinge le parti ad ancorare il valore della prestazione ad elementi certi e indiscutibili. Si fa, a questo proposito, riferimento a determinati indici, fra i quali, il prezzo di determinati beni (es.: grano), il valore di cambio di una determinata moneta straniera (es.: dollaro), oppure si precisa (es.: clausola oro) che la somma dovuta sarà equivalente al valore di una determinata quantità di oro al tempo del pagamento.

Di solito si utilizza anche la cd. clausola ISTAT in virtù della quale la prestazione pecuniaria è determinata e rivalutata con riferimento agli indici ISTAT dei prezzi al consumo.

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Clausole di prelazione societaria

Si tratta di una clausola che, nelle sue caratteristiche essenziali, ricalca il patto di prelazione [vedi Prelazione], dal quale trae la denominazione.

Essa, infatti, consiste in una convenzione che impone al socio intenzionato a trasferire (in tutto od in parte) i titoli azionari in suo possesso, di offrirli preventivamente agli altri azionisti.

Clausole d’uso: [vedi Usi].

Clausola penale

È un patto accessorio e sussidiario col quale le parti stabiliscono l’obbligo di pagare una determinata somma (cd. penale) nel caso di inadempimento (artt. 1382 ss.

c.c.); essa, quindi, ha la funzione primaria di liquidare preventivamente i danni, ma rappresenta altresì una specie di pena per l’inadempimento, in quanto è dovuta indipendentemente dalla prova della esistenza stessa del danno (agevolando il creditore, che non deve dimostrare il pregiudizio subito).

Nonostante quest’ultima funzione, la legge, però, attribuisce al giudice il potere di diminuire equamente l’ammontare della penale (art. 1384 c.c.); tale regola è, secondo la giurisprudenza, riconducibile al principio generale che reprime l’usura [vedi].

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È necessario precisare che la previsione della clausola non attribuisce al debitore un diritto di scelta, nel senso che egli non è libero a suo piacimento di estinguere l’obbligo di prestazione pagando la somma prevista dalla clausola, poiché il creditore conserva intatto il diritto alla esecuzione.

Diversa dalla penale per inadempimento è quella prevista per il semplice ritardo:

quest’ultima ha la funzione di stimolare il debitore alla puntualità nell’adempimento.

La penale può essere ridotta dal giudice se l’obbligazione principale è stata adempiuta solo in parte o se l’ammontare è manifestamente eccessivo, avendo riguardo all’interesse che il creditore aveva all’adempimento. Il potere di riduzione della penale è una forma di controllo dell’autonomia contrattuale contro il possibile abuso che una parte può porre in essere ai danni dell’altra. Pertanto, le parti non possono pattuire l’irriducibilità della penale.

Si discute se la penale possa essere ridotta dal giudice d’ufficio, ossia in mancanza di un’apposita richiesta o eccezione della parte tenuta al pagamento della penale.

Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza 13-9-2005, n. 18128, hanno risposto affermativamente, precisando che «il potere di riduzione della penale ad equità è stato riconosciuto al giudice dall’art. 1384 c.c. a tutela dell’interesse generale dell’ordinamento, sicché, trattandosi di un cd. potere-dovere, lo stesso può essere esercitato anche d’ufficio, al fine di ricondurre l’autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare effettivamente meritevole di tutela».

In alcuni casi il legislatore non prevede la riducibilità della penale ma la nullità della penale eccessiva: si pensi alla penale usuraria e alla penale prevista nei contratti dei consumatori (art. 33, lett. f) D.Lgs. 206/05, secondo cui si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il pagamento di una clausola penale d’importo manifestamente

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eccessivo).

Clausola risolutiva espressa

È quella pattuizione con cui le parti prevedono che il contratto dovrà considerarsi risolto se una o più obbligazioni determinate non saranno adempiute o saranno adempiute secondo modalità diverse da quelle pattuite (art. 1456 c.c.).

È necessario che il contenuto della clausola sia sufficientemente preciso. Tuttavia, in presenza di una clausola, la risoluzione [vedi Risoluzione del contratto] non consegue automaticamente all’inadempimento [vedi], ma si verifica solo qualora la parte non inadempiente eserciti il diritto potestativo acquisito con la clausola e comunichi all’altra parte che intende avvalersi della clausola.

Clausola solve et repete

È una clausola con cui le parti stabiliscono che una di esse non può opporre eccezioni per evitare o ritardare la prestazione (art. 1462 c.c.).

Tale clausola, per avere valore, se contenuta in condizioni generali di contratto e in contratti conclusi con moduli o formulari, deve essere specificamente approvata per iscritto, costituendo una clausola vessatoria.

Il legislatore ha previsto per essa i seguenti limiti (art. 1462 c.c.): la clausola solve

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et repete non ha effetto per le eccezioni di nullità, di annullabilità e di rescissione del contratto.

Clausola vessatoria

È quella che impone particolari oneri ad uno dei contraenti. L’art. 1341 c.c.

contiene una elencazione, considerata tassativa, di clausole vessatorie, disponendo, ai fini della loro efficacia, che esse siano approvate specificamente per iscritto se contenute in condizioni generali di contratto o in contratti conclusi con moduli o formulari.

Il Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005) sancisce l’inefficacia delle clausole abusive poste nei contratti (aventi ad oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi) conclusi tra consumatori e professionisti. Sono considerate clausole vessatorie le clausole che comportano una sproporzione tra diritti ed obblighi del contraente e clausole che alterano notevolmente l’iter di formazione del contratto [vedi Consumatore (Tutela del)].

Clausola di non regresso (d. UE)

Clausola presente nelle direttive dell’Unione europea e rivolta agli Stati membri. È finalizzata a far sì che il recepimento, nella legislazione interna, della normativa europea avvenga sempre salvaguardando il livello di tutela dei lavoratori già esistente nel Paese. Dall’attuazione delle direttive europee non può derivare un arretramento del livello generale di protezione dei lavoratori in un determinato ambito.

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Clausola di sbarramento (d. pub.)

Clausola che estromette dal procedimento di ripartizione dei seggi quelle liste che non hanno ottenuto una determinata percentuale minima di voti. Scopo della clausola è evitare una eccessiva frammentazione dei partiti politici di piccole dimensioni.

Nel sistema elettorale [vedi Sistemi elettorali] della Repubblica Federale Tedesca, essa impedisce la rappresentanza nel Bundestag ai partiti che non raggiungano il 5% dei voti validi su tutto il territorio federale. Non trova applicazione nei confronti delle liste che abbiano vinto in almeno tre collegi uninominali.

Una siffatta clausola è prevista anche nel sistema elettorale italiano.

In particolare, possono partecipare alla ripartizione dei seggi solamente le coalizioni di liste o le singole liste non riunite in coalizione che abbiano superato una determinata soglia di voti validi a livello nazionale.

Clausola di solidarietà (d. UE)

Nel D.E. la clausola di solidarietò designa le situazioni in cui uno Stato membro sia oggetto di un attacco terroristico o sia vittima di una calamità naturale o provocata dall’uomo (art. 222 TFUE). In evenienze del genere, il Trattato prevede che l’Unione mobiliterà tutti gli strumenti di cui dispone, inclusi i mezzi militari fornitigli

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dagli Stati membri, per:

— prevenire la minaccia terroristica sul territorio degli Stati membri;

— proteggere le istituzioni democratiche e la popolazione civile da un eventuale attacco terroristico;

— prestare assistenza a uno Stato membro sul suo territorio (su richiesta delle sue autorità politiche), in caso di attacco terroristico — ovvero di calamità naturale o provocata dall’uomo.

Le modalità di attuazione da parte dell’Unione sono definite da una decisione adottata dal Consiglio, su proposta congiunta della Commissione e dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Quando tale decisione ha implicazioni nel settore della difesa, il Consiglio delibera all’unanimità conformemente all’articolo 31, par. 1, del TUE.

Ai fini dell’attivazione della clausola, il Consiglio viene assistito dal Comitato politico e di sicurezza, con il sostegno delle strutture sviluppate nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, e dal comitato permanente di cui all’art.

71 TFUE, istituito in seno al Consiglio per promuovere e rafforzare la cooperazione operativa in tema di sicurezza interna.

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