• Non ci sono risultati.

Si può pignorare il Tfr?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Si può pignorare il Tfr?"

Copied!
6
0
0

Testo completo

(1)

Si può pignorare il Tfr?

written by Redazione | 22/07/2019

Trattamento fine rapporto e trattamento fine servizio: limiti alla pignorabilità da parte dei creditori e procedura. Come tutelare il Tfr.

Chi ha un rapporto di lavoro stabile rischia un pignoramento dello stipendio molto più di quanto non rischi un lavoratore autonomo o un professionista. Nel primo caso, infatti, il creditore deve rivolgersi a un unico soggetto (il datore di lavoro), mentre nel secondo deve avviare tanti micro-pignoramenti per quanti sono i clienti che ancora non hanno pagato la fattura. Ecco perché lo stipendio è ancora uno dei beni che si pignora più facilmente e con maggior facilità. Facilità determinata anche dalla possibilità, per il creditore, di sapere in anticipo presso quale azienda il proprio debitore è impiegato: dopo aver notificato il precetto, infatti, l’avvocato può farsi autorizzare dal presidente del tribunale a consultare l’anagrafe tributaria ricercando, in via telematica, i beni da pignorare.

Se lo stipendio non dovesse bastare (cosa che succede soprattutto quando il lavoratore è prossimo alla pensione e le mensilità residue – su cui effettuare la trattenuta del quinto – sono poche), c’è sempre la possibilità di pignorare il Tfr, ossia il trattamento di fine rapporto. La stessa possibilità è ormai prevista anche

(2)

per i dipendenti del settore pubblico: è stata infatti sancita la totale uguaglianza del Tfs (trattamento di fine servizio) con il Tfr.

Insomma, la cosiddetta «buonuscita» è, al pari dello stipendio, un credito che può essere soggetto ad esecuzione forzata. Non importa che non sia stato ancora percepito dal dipendente. Esistono però alcuni limiti che il creditore deve rispettare. Di tanto parleremo in questo articolo: chiariremo, innanzitutto, se si può pignorare il Tfr, facendo distinzione tra trattamento di fine rapporto accantonato in azienda e quello depositato in un fondo. Illustreremo poi entro quali limiti si può pignorare il Tfr, ossia fino a che importo. Ma procediamo con ordine.

Si può pignorare il Tfr?

Partiamo dal quesito più importante: si può pignorare il Tfr? Visto che la legge non è molto chiara in proposito, è dovuta intervenire la Cassazione per spiegare come stanno le cose.

Sicuramente, è pignorabile il Tfr quando è già pronto per essere erogato (ossia al momento del pensionamento, licenziamento o dimissioni): in questo caso infatti la somma è certa e determinata nel suo ammontare. A maggior ragione, si può pignorare il Tfr quando è già stato accreditato in banca (in questo caso però verrà effettuato il pignoramento del conto corrente del lavoratore).

Il dubbio si è posto in merito alla possibilità di pignorare il Tfr quando ancora è in corso il rapporto di lavoro, ossia pignorando le mensilità già accantonate dal datore di lavoro. È noto infatti che il trattamento di fine rapporto è costituito da una mensilità per ogni anno di lavoro. Quindi ogni 12 mesi, l’azienda mette da parte una quota di Tfr. Il problema si è posto per via del fatto che la nostra legge non ammette il pignoramento di crediti futuri (e tale è appunto il Tfr non ancora erogato, ma lasciato in azienda o in un fondo privato). È stato sostenuto, infatti, che il diritto a percepire tali somme maturi solo alla fine del rapporto di lavoro, ossia con il licenziamento, le dimissioni o la risoluzione consensuale del contratto.

Prima di tale momento, il lavoratore non vanterebbe alcun diritto sui ratei del Tfr che annualmente vengono accantonati e conservati in azienda, oppure versati al fondo di tesoreria dello Stato presso l’Inps oppure conferiti in un fondo di previdenza complementare.

(3)

Secondo la Cassazione [1],le quote accantonate del trattamento di fine rapporto (ossia per i lavoratori privati) o del trattamento di fine servizio (ossia per i lavoratori del comparto pubblico) sono pignorabili e vanno incluse. Si tratta infatti di soldi di cui il dipendente è già titolare anche se per vederle sul proprio conto ci vorrà il licenziamento o le dimissioni.

Per cui, se un creditore pignora i crediti che il lavoratore vanta nei confronti del datore di lavoro, quest’ultimo non può limitarsi a bloccare solo lo stipendio erogato al dipendente, ma anche la quota di Tfr mensilmente accantonata.

Maggiori approfondimenti in Pignoramento Tfr: limiti e divieti

Si può pignorare il TFR nel fondo pensione?

Si ritiene che il Tfr accantonato nei fondi pensione, però, non sia pignorabile.

Questo in virtù della più generale impignorabilità di tutte le posizioni individuali costituite presso i fondi pensione. Di conseguenza, sia le quote del Tfr, sia i contributi personali non sono soggetti a sequestro e pignoramento in caso di insolvenza dell’iscritto nei confronti dei creditori. E ciò vale anche nel caso in cui il lavoratore abbia in corso una cessione del quinto dello stipendio, la quale non incide peraltro sulla quota annuale del Tfr.

Limiti pignoramento Tfr

Il pignoramento del Tfr segue le stesse regole del pignoramento dello stipendio per cui può essere pignorato nella misura massima di un quinto.

Quando vi sia un pignoramento in busta paga del lavoratore da liquidare, si deve considerare che per legge 1/5 del Tfr deve essere obbligatoriamente versato per il pignoramento, mentre la restante parte, se non ci sono finanziarie da soddisfare, resta nella disponibilità del lavoratore.

Al Tfr non si applicano le norme di maggior favore previste per i pignoramenti dell’Agente della Riscossione Esattoriale, norme che pongono un limite di pignoramento di un decimo per stipendi fino a 2.500 euro, di un settimo per stipendi fino a 5.000 euro, di un quinto per stipendi sopra 5.00 euro. Per cui il Tfr si

(4)

applica sempre il limite di un quinto.

Pignoramento Tfr sul conto corrente

Una volta che il Tfr è stato accreditato in banca valgono le normali regole sul pignoramento del conto corrente destinato a somme derivanti da rapporto di lavoro. Pertanto, le somme già presenti sul conto al momento della notifica del pignoramento possono essere pignorate solo nella misura che eccede il triplo dell’assegno sociale (circa 1.340 euro). Per cui, se sul conto ci sono 2.000 euro, si può pignorare solo la differenza tra 2.000 e 1.340 (pari a 660 euro).

Se il debitore dovesse fare un prelievo qualche giorno prima del pignoramento (ad esempio portando via tutto il Tfr appena accreditato), il creditore non avrà modo di opporsi. Difatti il prelievo in contanti non è attaccabile (non si può revocare il prelievo di denaro contante). Quanto alle possibilità di evitare tale effetto pregiudizievole – fermo restando che ogni debito va pagato, perché è ciò che prescrive la legge – l’unica strada è quella di prelevare le somme in questione dal conto corrente. A tal fine, è bene ricordare che il divieto di operazioni per importi uguali o superiori a tremila euro non si applica nel caso di operazioni allo sportello di Banche e Poste. Pertanto, nessuna violazione della legge sulla tracciabilità potrà essere contestata dall’Istituto di credito.

Il Tfr può essere oggetto di cessione?

Il Tfr può essere oggetto di sequestro, pignoramento o cessione.

In particolare, il lavoratore al momento della sottoscrizione di un contratto di prestito personale (con la restituzione delle somme mediante cessione del quinto o tramite la delega di pagamento) può vincolare, a garanzia del prestito ricevuto, il Tfr accantonato sino a quel momento in azienda oltre a quello che maturerà nei mesi successivi a favore della finanziaria che eroga il finanziamento.

In caso di licenziamento del lavoratore, il datore di lavoro deve versare il Tfr alla finanziaria fino a saldare il residuo debito del finanziamento in corso. In pratica, il datore di lavoro si impegna a comunicare alla finanziaria la data del licenziamento e riceve da essa il conteggio estintivo che dovrà saldare versando tutto o parte del Tfr accantonato dal lavoratore:

(5)

se il Tfr maturato è più alto del residuo debito, il datore di lavoro versa la quota di Tfr necessaria ad estinguere il debito e liquida il residuo al lavoratore;

se il Tfr maturato è più basso, il datore di lavoro versa alla finanziaria tutto il Tfr.

Pignoramento Tfr: ultime sentenze

Le quote accantonate del Tfr sono pignorabili e vanno incluse nella dichiarazione resa dal terzo

Anche dopo la riforma del settore disposta con il decreto legislativo n. 252 del 2005, le quote accantonate del trattamento di fine rapporto, tanto che siano trattenute presso l’azienda, quanto che siano versate al Fondo di Tesoreria dello Stato presso l’I.N.P.S. ovvero conferite in un fondo di previdenza complementare, sono intrinsecamente dotate di potenzialità satisfattiva futura e corrispondono ad un diritto certo e liquido del lavoratore, di cui la cessazione del rapporto di lavoro determina solo l’esigibilità, con la conseguenza che le stesse sono pignorabili e devono essere incluse nella dichiarazione resa dal terzo ai sensi dell’art. 547 cod.

proc. civ. Tale principio, valevole per i lavoratori subordinati del settore privato, si estende anche ai dipendenti pubblici, stante la totale equiparazione del regime di pignorabilità e sequestrabilità del trattamento di fine rapporto o di fine servizio susseguente alle sentenze della Corte costituzionale n. 99 del 1993 e n. 225 del 1997.

Cassazione civile sez. VI, 25/07/2018, n.19708

Non sono impignorabili i fondi accantonati da un ente pubblico per il trattamento di fine rapporto dei propri dipendenti, non essendo l’indisponibilità degli stessi prevista da alcuna norma, e non potendo estendersi a essi né l’art. 545, commi 3 e 4, c.p.c. e il d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, i quali presuppongono che il debitore escusso sia il dipendente, né l’art. 2117 c.c., il quale, nel dichiarare impignorabili i fondi speciali per l’assistenza e la previdenza, detta una norma di carattere eccezionale, come tale non suscettibile di applicazione analogica.

Cassazione civile sez. III, 20/02/2007, n.3964

(6)

È costituzionalmente illegittimo l’art. 4 l. 8 giugno 1966 n. 424, nella parte in cui prevede, per i dipendenti degli enti pubblici diversi dallo Stato, la sequestrabilità e la pignorabilità delle indennità di fine rapporto di lavoro, per crediti da danno erariale, senza osservare i limiti stabiliti dall’art. 545 c.p.c. Il principio secondo cui la progressiva eliminazione delle differenze in materia di regime giuridico dell’indennità di fine rapporto spettante ai dipendenti del settore privato e dell’analogo emolumento erogato ai dipendenti pubblici non consente che possa esservi una disparità di trattamento fra le due categorie in tema di sequestrabilità e pignorabilità degli emolumenti, pur in presenza di un credito della p.a. per danno erariale, deve operare anche per i dipendenti di enti pubblici diversi dallo Stato, dal momento che le varie categorie di indennità di fine rapporto proprie del settore pubblico hanno un carattere unitario, in considerazione dell’analoga natura di retribuzione differita collegata ad una concorrente funzione previdenziale e della comune correlazione alle contribuzioni versate dai lavoratori e dalle rispettive pubbliche amministrazioni; non sussiste quindi alcuna ragione che possa giustificare il più gravoso regime cui sono sottoposti i dipendenti degli enti pubblici diversi dallo Stato che, diversamente dai dipendenti statali, possono veder sequestrata e pignorata l’indennità di fine rapporto senza alcun limite.

Corte Costituzionale, 09/12/2005, n.438

Pignoramento stipendio e Tfr: la dichiarazione del datore di lavoro

In relazione alla disciplina dell’espropriazione presso terzi di cui agli art. 543 ss.

c.c., la dichiarazione resa dal terzo ai sensi dell’art. 547 c.c. deve includere, con riferimento alle posizioni giuridiche attive del lavoratore subordinato debitore esecutato, l’indicazione delle quote accantonate del trattamento di fine rapporto, in quanto intrinsecamente dotate di potenzialità satisfattiva futura, e corrispondenti ad un diritto certo e liquido di cui la cessazione del rapporto di lavoro determina solo l’esigibilità, rilevando d’altro canto la garanzia del vincolo di indisponibilità derivante dal pignoramento, con riguardo alla possibilità per il lavoratore di ottenere delle anticipazioni su detto trattamento nel corso del rapporto.

Cassazione civile sez. lav., 03/02/1998, n.1049

Riferimenti

Documenti correlati

«Il mio desiderio più grande, la mia più grande speranza, è che questa rete in cui tutti noi qui siamo intrappolati possiamo percepirla un giorno come una semplice rete di

Leggi, pensa fuori dagli schemi, immagina... Cerca, scarica, semplifica il

Per il 2019, fra gli obiettivi da rag- giungere, c’era l’utilizzo delle con- fezioni contenenti un numero maggiore di compresse, ad esempio quelle da 28 compresse per gli

Quando tutto questo sarà passato le statistiche sulla fiducia degli italiani nelle istituzioni, nel sistema politico e negli altri cittadini vedranno una..

L’indirizzo ormai univoco della giurisprudenza consente di affermare che, il mutuo, pur se stipulato come atto pubblico notarile, non può costituire titolo esecutivo se non prevede

l’Impresa liquida al Beneficiario, dunque al Contraente, un importo - definito prestazione caso vita - pari al capitale assicurato del contratto, ovvero della singola

Con riguardo all’asserita illegittimità del cumulo tra la trattenuta del quinto dello stipendio, determinata dall’esistenza di un precedente pignoramento presso terzi incidente

[7] La COVIP, con risposta a quesito del maggio 2014, ha avuto modo di precisare che qualora lo stock di TFR pregresso «sia rimasto nella disponibilità dell’azienda, in quanto